SOLUZIONI ESAME PARERE DI DIRITTO PENALE. Parere n.1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SOLUZIONI ESAME 2010 - PARERE DI DIRITTO PENALE. Parere n.1"

Transcript

1 SOLUZIONI ESAME PARERE DI DIRITTO PENALE Parere n.1 Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla, iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare a lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane. Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei. Iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, e ad inviarla sms telefonici contenenti vere e proprie minacce di danno alle cose finalizzate ad ottenere una ripresa delle frequentazioni tra i due. Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio, poi alla metà di marzo del 2009 decideva di sporgere querela contro tizio. Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio rediga parere motivato illustrando la o le fattispecie configurabili nel caso di specie, con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato. Parere n. 1 La traccia proposta richiede di affrontare il tema della successione di leggi nel tempo con specifico riferimento ai reati abituali ed alla fattispecie di atti persecutori (stalking) introdotta all art. 612bis del codice penale dal decreto legge n. 11 del 25 febbraio A tal riguardo, occorre sottolineare come le condotte di tizio si sostanzino in molestie (art. 660 c.p.) e minacce (art. 612 c.p) ed abbiano avuto inizio nel novembre 2008, dunque prima dell entrata in vigore della novella, per poi concludersi in una data imprecisata (presumibilmente successiva) e posteriore all entrata in vigore del decreto, costringendo Caia, esasperata, a modificare le proprie abitudini di vita ed a presentare querela. E bene partire dall analisi della norma di parte speciale. Come noto, l art. 612bis c.p. disegna una fattispecie abituale, per la precisione abituale «impropria»: costruita cioè su plurimi frammenti di condotte (la fattispecie si riferisce ad esse al plurale) già di per sé costituenti reato (minaccia e/o molestia) che assumono una nuova valenza criminosa, aggravatrice, in ragione della reiterazione delle stesse e dell evento cagionato, che deve consistere alternativamente - nel grave stato di ansia o di paura, nel fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al soggetto passivo da una relazione affettiva oppure, infine (e soprattutto, in relazione al caso di specie) nell alterazione delle proprie abitudini di vita. Da questo punto di vista, la consumazione del reato viene in essere con il cagionarsi di uno almeno di detti eventi ove questi siano conseguenza della condotta reiterata di minaccia e/o di molestia. Si tratta dunque di una norma che aggrava il trattamento sanzionatorio previsto per fattispecie concrete già di per sé punite, con richiamo dunque, per le condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore, alla disciplina di cui all art. 2 c. IV c.p. A mente di tale ultimo comma, qualora la norma in vigore al momento del fatto e quella successiva siano diverse, si applica quella che, concretamente, sia più favorevole al reo. Riferendosi al fatto, occorre aver riguardo al momento consumativo del reato, che nel reato abituale coincide con il momento in cui cessano le condotte integrative della fattispecie, prefezionatasi nel momento in cui viene posto in essere l atto che, unito al precedente, conferisce agli episodi la particolare rilevanza giuridica. Da questo punto di vista, in materia di successione di leggi nel tempo e di reato abituale in generale, v è da ritenere che se gli atti proseguiti dopo l entrata in vigore della legge più favorevole sono tali da integrare il delitto abituale, il soggetto dovrà essere punito in base alla nuova legge. Venendo alla fattispecie in oggetto, se sicuramente, sulla scorta del principio di irretroattività della norma penale, così come previsto, oltre che dalla norma appena richiamata, dal combinato disposto dell art. 25, comma 2, Cost, e dall art. 2, comma 1 c.p., non è dunque punibile ai sensi dell art.

2 612bis c.p. una condotta persecutoria commessa prima dell entrata in vigore del decreto legge n. 11/2009 (condotta che rileverà invece ai sensi degli artt. 612 c.p e 660 c.p.) occorre domandarsi come ci si debba comportare nel caso in cui, a fronte di una pluralità di condotte, queste vengano commesse in parte prima e in parte dopo tale momento. Orbene, come già si è detto analizzando la fattispecie degli atti persecutori, le condotte di minaccia o molestia devono essere reiterate, così da costringere il soggetto passivo a modificare le proprie abitudini di vita. Il termine reiterare denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più condotte con insistenza. Se ne deve evincere che anche due sole condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione dell elemento materiale del reato. Dando rilievo al dato letterale del primo comma dell art. 612bis c.p laddove utilizza il termine condotte intendendolo al plurale il reato di atti persecutori potrà ritenersi perciò integrato qualora si rinvengano almeno due azioni moleste e/o persecutorie commesse successivamente all entrata in vigore del citato decreto e causalmente collegate all evento richiesto. Sul punto è intervenuta di recente anche la Suprema Corte, che in relazione proprio ai presupposti dell elemento oggettivo del reato ha chiarito: «Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all art. 612bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reitazione richiesta della norma incriminatrice» (Cass. pen. sez. V, 21 gennaio 2010 n. 6417, ma anche Cass. pen. sez /10). Qualora ricorrano dunque tali condizioni ovvero residuino anche solo due condotte minatorie o moleste successive all entrata in vigore della novella - il reo risponderà per queste del delitto di cui all art. 612bis c.p, e per le eventuali condotte pregresse, concernenti fattispecie già perfette, ai sensi dell art. 612 c.p e 660 c.p., con applicazione in tal caso dell articolo 81 cpv c.p, ravvisandosi un identico disegno criminoso. In caso contrario, come già si diceva, l agente risponderà solo di minacce e molestie (in relazione alle prime, qualora sussista la condizione di procedibilità rappresentata dalla querela). Tornando dunque alla traccia proposta, si tratterà di collocare temporalmente i singoli atti molesti o minatori posti in essere da Tizio, al fine di valutare se questi si siano verificati (e in che misura) prima o dopo l entrata in vigore della novella che ha introdotto l art. 612bis c.p.: da ciò discenderà il concreto trattamento sanzionatorio da applicare nel caso di specie. Nell un caso, Tizio risponderà di quest ultimo delitto, in continuazione con i delitti di cui agli art. 612 c.p e 660 c.p, in ragione della loro autonomia criminale; nell altro, solo di questi ultimi, avvinti anch essi dal vincolo della continuazione. A tal riguardo, si segnala tuttavia una giurisprudenza di merito, (vedasi Uff. Gip del Tribunale di Milano, 1 luglio 2009), secondo la quale, qualora le condotte siano state poste in essere sia prima che dopo l entrata in vigore della novella, le prime, già punibili ex art. 612 c.p e 660 c.p sono da considerarsi assorbite nel delitto di cui all art. 612bis c.p a quel punto unica norma contestabile. Sulla stessa lunghezza d onda Trib. Mantova 2009, che a tal riguardo valorizza, ai fini della contestabilità dell art. 612bis c.p. anche il compimento di un solo atto successivo all entrata in vigore della nuova norma Parere n.2 (La traccia contempla una questione giuridica già trattata su altra fattispecie al corso Ius&Law 2010 come atto giudiziario di diritto penale n. 21 bis) Caio, alcolista, al fine di procurarsi denaro per l'acquisto di vino e liquori, minacciava la madre Mevia ed il padre Tizio di mettere a soqquadro la casa al fine di farsi consegnare il denaro. Nonostante il diniego dei genitori, riusciva ad impossessarsi di euro 200,00, denaro contenuto nel cassetto del comodino della camera da letto dei genitori. Quindi, al fine di uscire di casa con il denaro, vincendo l'opposizione del padre, si scagliava contro quest'ultimo facendolo cadere a terra e procurandogli delle escoriazioni ad un braccio. La madre Mevia non assisteva all'aggressione perché, affranta per la situazione, si era ritirata in cucina.

3 I genitori, esasperati per la situazione, essendosi fatti analoghi ripetuti anche in passato, sporgevano denuncia nei confronti del figlio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere, analizzando la fattispecie configurabile nel caso esposto, con particolare riguardo alla individuazione delle parti offese ed alle conseguenze sanzionatorie. Commento Il quesito richiede una valutazione delle condotte di Caio da effettuarsi nei confronti di ogni singola persona offesa e in questa ottica risulta opportuno iniziare la disamina da quelle poste in essere nei confronti del padre Tizio in quanto esse consentono di riscontrare la configurabilità di due reati. Il primo di essi è il reato di rapina impropria di cui all'art. 628, 2 comma c.p. infatti Caio si impossessa del denaro dei genitori e poi al fine di assicurarsi il suddetto possesso nonchè l'impunità fugge scagliandosi sul padre e facendolo cadere. Caio dovrà rispondere poi del reato di lesioni di cui all'art. 582 c.p. in quanto la caduta del padre ha causato escoriazioni ricadenti nel concetto di malattia. Le lesioni non sono assorbite nel reato di rapina in quanto, come noto, la rapina assorbe in sé solo le percosse (art. 581, secondo comma c.p.) ma non i fatti criminosi che superino in entità il predetto reato. A questo punto resta da valutare la restante condotta (temporalmente antecedente a quelle sopra esaminate) che Caio tiene nei confronti sia della madre sia del padre. Essa consente in astratto di configurare il tentativo di estorsione poiché da un lato i genitori si rifiutano di consegnargli il denaro dopo avere ricevuto le minacce così evitando la consumazione del reato estorsivo e dall altro, però, il contegno di Caio permette di riconoscere gli atti diretti in modo non equivoco richiesti dalla fattispecie del tentativo. Per l effettiva contestabilità dei reati di rapina impropria e del tentativo di estorsione occorre però prima fare i conti con la particolarità soggettiva della vicenda data dal fatto che le persone offese sono i genitori dello stesso Caio e, quindi, diventa necessario affrontare in modo completo l ambito di applicabilità dell esimente prevista dall art. 649 c.p. Come è noto, per effetto di tale disposizione i rapporti di parentela, di affinità e coniugio possono escludere la punibilità dei delitti contro il patrimonio, previsti nel titolo XIII del libro II del codice penale - ad eccezione dei casi espressamente indicati dalla legge - ovvero condizionarla alla presentazione della querela. Quanto alla ratio delle ipotesi considerate deve ritenersi che all'origine del trattamento di favore si trovi il particolare significato attribuito alla famiglia come unione contraddistinta da una comunanza di vita e di valori tale da accordare al «fatto un carattere ben diverso da quello che esso assume quando è commesso a danno di estranei»; in altri termini, in presenza di esigenze di tutela riferibili a interessi particolari quali quelli del nucleo familiare, la scelta del legislatore è stata quella di astenersi dall'intervenire o, nei casi in cui il significato del nucleo familiare tenda ad attenuarsi (si pensi all'ipotesi del secondo comma), di rimettere tale scelta al titolare dell'interesse leso. Ora, a mente dell art.649 c.p. ultimo comma, l esimente è esclusa in relazione ai delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 c.p «ed in ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alla persona» e, quindi, possiamo fin da subito riscontrare che tale esclusione vale anche per la rapina impropria di cui, quindi, certamente dovrà rispondere Caio. Meno scontato invece è l esito per lo stesso Caio in merito della sua originaria condotta nei confronti di entrambi i genitori: al fine di giungere alla soluzione del problema, occorre porsi un duplice interrogativo. a) se l esclusione dell esimente sia da considerare tale anche in relazione alle fattispecie tentate di cui agli articoli in questione; b) se la clausola generale prevista nell'ultima parte della disposizione in questione faccia riferimento anche ai fatti posti in essere mediante minaccia. Riguardo alla prima questione la giurisprudenza ha manifestato posizioni contrastanti: secondo una prima impostazione, pur essendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, quando la legge fa riferimento, senza alcuna distinzione o limitazione, all'ipotesi tipica, deve considerarsi in questa ricompresa anche la minore ipotesi del tentativo, con la conseguenza che anche il tentativo dei reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p. deve ritenersi incluso nella previsione dell'art. 649, ult. comma, c.p. La stessa giurisprudenza ha poi precisato che proprio la mancata distinzione tra delitto tentato e consumato consente di interpretare l'ultimo comma dell'art. 649 c.p. nel senso più conforme alla sua ratio che è quella di escludere l'applicabilità dei due commi precedenti in tutte le ipotesi in cui all'offesa al patrimonio si aggiunga l'offesa alla persona, sia pure quando questa derivi

4 da un solo delitto tentato. Sulla stessa lunghezza d'onda sembrano orientarsi del resto anche quelle sentenze in cui si afferma che «quando il codice fa riferimento ad un determinato trattamento penale (non importa se in favore o in danno) considera il delitto tentato come compreso in tale trattamento» (Cass. pen. sez. VI, 18 dicembre 2007 n ). A ben vedere però una simile soluzione non appare l unica possibile; sul punto infatti altra giurisprudenza è pervenuta a risultati diametralmente opposti. Più precisamente si è riconosciuta l'inapplicabilità dell'esclusione prevista nell'ultima parte dell'art. 649 c.p. proprio argomentando sul decisivo rilievo della natura di titolo autonomo della fattispecie tentata rispetto a quella consumata; il che impedirebbe, secondo quest'impostazione, nei casi in cui il legislatore fa riferimento "nominativamente" ad un determinato reato, di ricomprendervi per ciò solo anche il corrispondente tentativo: si tratterebbe infatti di un'applicazione analogica in malam partem, come tale preclusa in materia penale. Del resto, negli stessi termini le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno risolto la questione, per certi versi analoga, sorta in materia di cause oggettive di esclusione dell'amnistia e dell'indulto. Tale soluzione di rigore troverebbe, secondo la Cassazione, ulteriore riscontro nel principio del favor rei che, in caso di ambiguità della norma da applicare, imporrebbe comunque la scelta dell'interpretazione più favorevole (ex multis Cass. pen. sez. II, 27 febbraio 2009 n ). Detto ciò, ed esclusa quindi la riconducibilità delle fattispecie di tentata rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione, alla prima parte dell'art. 649, ult. comma, c.p. non vi è dubbio che queste, a loro volta, debbano farsi rientrare nella seconda parte del comma citato là dove si fa riferimento «ad ogni altro delitto contro il patrimonio» - e quindi anche a quelli rimasti allo stadio del tentativo - «commesso con violenza alle persone». Il problema da chiarire riguarda allora la corretta delimitazione del concetto di «violenza», per verificare se il legislatore abbia inteso riferirsi alla sola violenza fisica o anche a quella morale. Anche in su questo punto la giurisprudenza appare divisa. Secondo un primo orientamento con la nozione di «violenza alla persona» di cui all'art. 649 c.p. il legislatore avrebbe inteso utilizzare un'accezione "omnicomprensiva", modulabile sulla falsariga dell'art. 610 c.p., così «da ricomprendervi qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica del soggetto passivo indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico»; in altri termini, l'espressione in questione si riferirebbe «ad un concetto che comprenda in sé, non soltanto la violenza fisica ma anche la violenza morale». In particolare, a sostegno di tale assunto si è osservato che la minaccia sarebbe non solo parificata alla violenza nella descrizione di numerose fattispecie incriminatrici, ma soprattutto inclusa nella rubrica del Capo I del Titolo XIII del Libro II del codice penale - titolo cui rinvia espressamente lo stesso art. 649 c.p. - che si riferisce genericamente ai «delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone»: il che dimostrerebbe inequivocabilmente la volontà del legislatore di utilizzare «una nozione categoriale» di violenza «comprensiva di ogni atto di coercizione diretto verso la persona» (Cass. pen. sez. VI, 18 dicembre 2007 n ). In questo caso quindi Caio risponderebbe dei reati di rapina impropria, lesioni e di estorsione nella forma tentata, tutti legati dalla continuazione. Quanto all individuazione delle persone offese come richiesto dalla traccia premesso che la tentata estorsione vede pacificamente come soggetti passivi entrambi i genitori, in relazione alla rapina, occorre sottolineare come tale delitto sia da considerare plurioffensivo in quanto lede sia l interesse patrimoniale al pacifico possesso delle cose mobili sia la libertà personale, ossia l interesse all autodeterminazione del proprio comportamento e la stessa integrità fisica. Se così è qualora i due interessi lesi (quello patrimoniale e quello personale) facciano capo anche a soggetti diversi, potrà esservi una duplicazione di soggetti passivi, nel caso di specie, dunque, sia il padre che la madre di Caio. Quanto infine al delitto di lesioni (di cui non si conosce la prognosi e dunque l eventuale necessità di una querela da affiancare alla denuncia già sporta) è del tutto evidente che di questo sarà persona offesa il solo Tizio. Secondo una diversa tesi, la violenza va tenuta ben distinta dalla minaccia, autonomamente considerata dal codice (cfr. artt. 385, 386, 391 e 507 c.p) quale forma aggravata di reati. Occorre, ai fini penali, effettuare una distinzione ontologica, tra i termini di violenza (alla persona o alle cose) e di minaccia". La "violenza" implica il dispiegamento di un'energia fisica sopraffattrice verso una persona o una cosa, tale da cagionare una coazione personale, assoluta o relativa, ovvero la modificazione di una cosa, sempre attraverso l'uso, appunto, di una forza fisica diretta; "la minaccia" è, invece, l'annuncio, anche con gesti, di un male ingiusto futuro dato ad altra persona, con scopo intimidatorio diretto a restringerne la libertà psichica o a turbarne la tranquillità. La dizione dell'art. 649 ultimo comma, seconda parte, si riferisce esclusivamente alla "violenza" in

5 senso tecnico e specifico e non può essere confusa con la minaccia. A confermare l'assunto sembrerebbe inoltre lo stesso ultimo comma dell'art. 649 c.p., dal momento che, se realmente dovesse accogliersi la nozione "unitaria" di violenza, non si vedrebbe l'utilità del richiamo - ai fini dell'esclusione dal beneficio - ai reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., che sarebbero comunque ricompresi nella clausola generale. La necessità di una loro specifica indicazione, salvo non voler sottoporre l'inciso ad un'interpretazione abrogante, può invece cogliersi là dove si tengano nettamente distinti i due concetti: con la conseguenza che solo i reati espressamente richiamati nella prima parte dell'ultimo comma della disposizione in questione - stante la loro maggiore intrinseca gravità - saranno punibili nell'ambito familiare, qualora consumati e non semplicemente tentati, pur se realizzati mediante semplice minaccia (Cass. pen. sez.ii, 27 febbraio 2009 n ). Da ciò non può che desumersi l applicabilità dell esimente di cui all art. 649 c.p. al delitto di tentata estorsione commesso per il tramite di minaccia e pertanto, più favorevolmente, Caio risponderebbe dei soli delitti di lesioni volontarie (qualora ricorrano le condizioni di procedibilità) e rapina impropria (sebbene aggravato dall essere stato commesso in un domicilio, ex art. 628, terzo comma n. 3bis): sotto il profilo sanzionatorio, l eventuale venir meno della contestazione relativa alle lesioni volontarie (ad esempio in assenza di querela qualora necessaria) consentirebbe peraltro, nel caso di specie, di evitare l aumento fino al triplo previsto per il reato più grave ex art art. 81 cpv c.p. Non sembrano invece richiamabili altre fattispecie, quali i maltrattamenti in famiglia, stante l assoluta carenza di elementi forniti dalla traccia, dalla quale non si evince né il tempo né la cadenza né tanto meno la natura degli episodi subiti dai due coniugi.

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.

Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se

Dettagli

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, 1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio

NOTE SU. obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria. obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio NOTE SU obbligo di referto dell esercente la professione sanitaria obbligo di denuncia del pubblico ufficiale dell incaricato di pubblico servizio 1 È previsto dall art 365 codice penale quale delitto

Dettagli

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi I rapporti tra ordinamento interno e CEDU Dott. Francesco Vittorio Rinaldi 1. Il rango della CEDU nell ordinamento interno. Il tema dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno e dunque, del rango della

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013. Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Circolare N.29 del 14 Febbraio 2013 Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 - PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 76 D.1. I reati di cui all art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione

Dettagli

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE

IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE IL CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO DEL PADRE LAVORATORE DIPENDENTE Circolare dell INPS L'INPS, con la circolare n. 40 dello scorso 14 marzo (vedi in allegato il testo integrale), fornisce chiarimenti

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto

L impresa bancaria. Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto L impresa bancaria Cronaca della normativa 1. La legge bancaria del 1936 Essa prevedeva all art. 1, comma 1 che la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l esercizio del credito sono

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

Cassazione Penale Sez. II, 27 febbraio 2013 n. 9220 - Pres. Petti, Est. Gentile RITENUTO IN FATTO

Cassazione Penale Sez. II, 27 febbraio 2013 n. 9220 - Pres. Petti, Est. Gentile RITENUTO IN FATTO DETENZIONE PER FINI DI COMMERCIALIZZAZIONE DI SUPPORTI AUDIOVISIVI ABUSIVAMENTE RIPRODOTTI E RICETTAZIONE: LA LEX MITIOR SI APPLICA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE VIENE MODIFICATA IN SENSO PEGGIORATIVO Cassazione

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

News di approfondimento

News di approfondimento News di approfondimento N. 11 8 maggio Ai gentili 13Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti - autocertificazione di regolarità semplificata Gentile Cliente, la presente per ricordarle

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.

Commento di Confindustria. Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Commento di Confindustria Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro

Circolare Informativa n 30/2013. Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro Circolare Informativa n 30/2013 Collocamento obbligatorio e Riforma del lavoro e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 5 INDICE Premessa pag.3 1) Collocamento disabili e disciplina

Dettagli

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita 1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione

Dettagli

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III

1. In caso di adozione di minore, il congedo di maternità di cui al Capo III Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Prestazioni Coordinamento generale Legale Direzione centrale Sistemi informativi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede \ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale

Dettagli

1. Cos è e come si sviluppa. In particolare concetto ed elementi che lo distinguono dal mobbing

1. Cos è e come si sviluppa. In particolare concetto ed elementi che lo distinguono dal mobbing 1. Cos è e come si sviluppa. In particolare concetto ed elementi che lo distinguono dal mobbing Straining (dall inglese «forzatura» o «mettere sotto pressione») è: una situazione di stress forzato del

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015)

REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015) Informatica e Programmazione (9 CFU) Ingegneria Meccanica e dei Materiali REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015) Modalità d esame (note generali) Per superare l esame, lo studente deve sostenere due

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

i diritti dei membri della famiglia legittima.

i diritti dei membri della famiglia legittima. Secondo il dettato dell art 30 della Costituzione, la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, salvo il limite di compatibilità con i diritti dei membri della

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

Appunti sulla Macchina di Turing. Macchina di Turing

Appunti sulla Macchina di Turing. Macchina di Turing Macchina di Turing Una macchina di Turing è costituita dai seguenti elementi (vedi fig. 1): a) una unità di memoria, detta memoria esterna, consistente in un nastro illimitato in entrambi i sensi e suddiviso

Dettagli

Delitti contro l attività giudiziaria

Delitti contro l attività giudiziaria Capitolo II Delitti contro l attività giudiziaria SOMMARIO: 2.1. Generalità. 2.2. Nozione di pubblico ufficiale. 2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio. 2.4. Nozione di esercente un servizio di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori.

RISOLUZIONE N. 63/E. OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. RISOLUZIONE N. 63/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza d interpello Art. 1, comma 1, lettera d-bis) Obbligo di registrazione a carico dei mediatori. Con

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Interventi a favore della famiglia

Interventi a favore della famiglia QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * L INPS RISPONDE Interventi a favore della famiglia 1. In caso di parto gemellare il bonus bebè viene riconosciuto per entrambi i figli? Manca ancora il decreto attuativo

Dettagli

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per

Dettagli

OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973.

OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE 91/E Roma, 19 luglio 2005 OGGETTO: Imposte sui redditi. XX. Art. 6, comma 1, lettera c), del DPR n. 601 del 1973. Con la nota sopra evidenziata codesta

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Codice Penale art. 437

Codice Penale art. 437 Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)

Dettagli

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006

Risoluzione n. 13/E. Roma, 17 gennaio 2006 Risoluzione n. 13/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d Interpello ART. 11, Legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA Unico documento contenente estratto di conto

Dettagli

Corso di Aggiornamento per R.S.P.P. e CSP/CSE. Avv. Ramona Lucchetti

Corso di Aggiornamento per R.S.P.P. e CSP/CSE. Avv. Ramona Lucchetti Corso di Aggiornamento per R.S.P.P. e CSP/CSE Avv. Ramona Lucchetti D.Lgs n. 81/2008 D.Lgs n. 106/2009 SINERGIA LEGISLATIVA NELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SINERGIA DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli