OGGETTO: Istituzione del servizio navetta per le strutture ricettive del territorio comunale. Servizio Shuttle LA GIUNTA COMUNALE

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1 OGGETTO: Istituzione del servizio navetta per le strutture ricettive del territorio comunale. Servizio Shuttle LA GIUNTA COMUNALE VISTA la legge 4 agosto 2006 n 248 e, in particolare, l art. 6 Interventi per il potenziamento del servizio taxi, che prevede la possibilità per i comuni di introdurre nuove modalità di svolgimento del servizio taxi, al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio necessari all esercizio del diritto degli utenti alla mobilità; VISTO che tra le forme indicate nell art. 6 è prevista la possibilità di individuare forme innovative di servizio all utenza, in via sperimentale, attraverso il rilascio di appositi titoli autorizzatori ai soggetti specificati nella disposizione normativa; CONSIDERATO che il servizio taxi deve rispondere in maniera efficace ai diversi mutamenti intervenuti nel tessuto urbano e alla nuova dimensione assunta dalla città in campo turistico e alle domande di mobilità derivanti dal forte sviluppo dell aeroporto internazionale Galilei, che ha visto negli ultimi tempi un considerevole aumento della frequenza dei voli e l apertura verso nuove destinazioni, con conseguente incremento del numero degli utenti in arrivo; RITENUTO che le esigenze rappresentate in più occasioni dalle associazioni di categoria dei tassisti, che hanno fatto presente l insufficiente risposta del servizio alle crescenti richieste dei turisti in arrivo all aeroporto, e le esigenze manifestate dai rappresentanti dell aeroporto, che ritengono imprescindibile una adeguata e complessiva risposta alle richieste di trasporto della clientela, che ha necessità di poter disporre di adeguati servizi di trasporto al di fuori dell area strettamente aeroportuale per raggiungere la struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nel territorio; RITENUTO che la legge 248/2006 consenta di fornire all utenza in arrivo all aeroporto un tipo di servizio specifico in grado di soddisfare le esigenze rappresentate; RITENUTO di stabilire, nel rispetto del dettato della legge, che il servizio sia svolto in via sperimentale, per il periodo considerato congruo di un anno, con possibilità di proroga non superiore a sei mesi per consentire l eventuale affidamento in via definitiva; VERIFICATO, per quanto concerne le modalità di rilascio dell autorizzazione, in considerazione della necessità di tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta richiesto dall art. 6 della legge citata, trattandosi di sperimentazione e di servizio temporaneo, di poter procedere al rilascio della autorizzazione necessaria in assenza di procedure concorsuali salve le misure finalizzate alla trasparenza dell azione amministrativa; CONSIDERATO che si rende necessario esplicitare le linee identificative del servizio, le caratteristiche dei veicoli utilizzati e le modalità di esercizio dello stesso; VISTA in merito la proposta formulata dal competente ufficio, che si allega al presente atto sotto la lettera B); RITENUTO altresì stabilire modalità di controllo attraverso l invio obbligatorio di reports bimestrali dei percorsi giornalieri, ai fini della verifica del servizio;

2 VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell art. 49, 1 comma, del D. Lgs. n 265/2000, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato contrassegnato con la lettera A); RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n. 267/2000, allo scopo di attivare il servizio nel più breve tempo possibile; D E L I B E R A Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: - di istituire, ai sensi dell art. 6, lettera e) del D.L. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006 n 248, il servizio navetta per le strutture ricettive del territorio comunale, più semplicemente denominato servizio shuttle ; - di stabilire, in considerazione della necessità di tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta richiesto dall art. 6 della legge citata, trattandosi di sperimentazione, di poter procedere al rilascio della autorizzazione necessaria previo espletamento della procedura di manifestazione di interesse, fatte salve le misure finalizzate alla trasparenza dell azione amministrativa; - di stabilire che le linee identificative del servizio, le caratteristiche dei veicoli utilizzati e le modalità di esercizio dello stesso sono quelle indicate nella proposta allegata al presente atto sotto la lettera B) che con il presente atto si approva. La presente proposta di deliberazione viene posta in votazione è approvata all unanimità dei votanti, con voti espressi nelle forme di legge e controllati dagli scrutatori. Il risultato della votazione è il seguente:

3 Allegato B) Comune di Pisa Linee operative per la regolamentazione del Servizio Shuttle (servizio navetta per le strutture ricettive del territorio comunale) Art. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO E istituito in via sperimentale nella città di Pisa il servizio navetta per le strutture ricettive del territorio comunale, più semplicemente denominato servizio shuttle. Il servizio è istituito in via sperimentale ai sensi dell art 6 Interventi per il potenziamento del servizio taxi, lettera e) del Decreto Legge n 223/2006 convertito nella legge 4 agosto 2006 n 248, al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, offrendo forme innovative di servizio all utenza. Art. 2 DISCIPLINA DEL SERVIZIO Il servizio è caratterizzato dai seguenti elementi: 1. percorso: Aeroporto Galilei verso le strutture ricettive e agriturismi e viceversa 2. Utenza: esclusivamente passeggeri in arrivo all aeroporto Galilei verso le strutture ricettive e agriturismi e utenti in partenza da dette strutture con destinazione Aeroporto Galilei. 3. Destinazione: tutte le strutture ricettive (a titolo meramente esemplificativo: alberghi, pensioni, Rta, affittacamere, residences, campeggi) e agriturismi localizzati esclusivamente sul territorio comunale e viceversa. 4. Attivazione del servizio in presenza di almeno tre utenti in partenza dall Aeroporto e di tre utenti dalle strutture ricettive e agriturismi all Aeroporto. 5. Determinazione del percorso da parte dell autista sulla base delle destinazioni richieste secondo il criterio del percorso cronologicamente più breve per il ritorno al posteggio di stazionamento. 6. I posteggi di stazionamento sono individuati in apposita area adeguatamente segnalata all Aeroporto Galilei. Art. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Il servizio si svolge tutti i giorni, feriali e festivi, in concomitanza dello svolgimento dell attività aeroportuale dell Aeroporto Galilei di Pisa. Più precisamente il servizio ha inizio quotidianamente almeno due ore prima dell inizio dell attività aerea e ha termine alla cessazione della medesima attività, intendendo come termine della attività il completo e totale deflusso e soddisfacimento delle esigenze di mobilità dei passeggeri in arrivo con l ultimo volo ordinario, fatte salve eventuali attività straordinarie di volo legate ad avverse condizioni atmosferiche o comunque a fatti non prevedibili e non esattamente riconducibili all esercizio ordinario dell attività di volo nel periodo specificato. Il servizio si svolge in via sperimentale, per il periodo considerato congruo di un anno, con possibilità di proroga non superiore a sei mesi per consentire l espletamento delle procedure per l eventuale istituzione del servizio in via definitiva. Art. 4 CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE DEI MEZZI

4 Il veicolo deve appartenere alla categoria delle autovetture di cui all art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285 (Codice della Strada), ferma restando comunque la sua classificazione nella categoria M1 di cui all art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo. Il servizio deve essere svolto con l impiego di almeno due mezzi. Il mezzo deve riportare nella parte anteriore del tetto la scritta luminosa con la dicitura: servizio shuttle. La medesima dicitura deve essere indicata sulle fiancate laterali del mezzo. Sulle stesse deve essere indicata anche la tariffa. Art. 5 DETERMINAZIONE E MODALITA DI TARIFFAZIONE La tariffa è unica, omnicomprensiva e determinata secondo una suddivisione in zone del territorio comunale e differenziata per fasce orarie, per gruppi e per particolari tipologie di utenti. Il tariffario deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore all interno del veicolo e nelle paline alle fermate fisse. Le tariffe sono stabilite nel modo seguente: - tariffa urbana diurna (dalle ore 6 alle ore 22): 3,50/persona - tariffa urbana notturna (dalle ore 22 alle ore 6) e festiva (0/24): 4,00/persona - tariffa litorale: a) Marina 10/persona b) Tirrenia 12/persona c) Calambrone 15/persona - tariffa Coltano 15/persona Sono stabilite tariffe differenziate per i bambini e precisamente: - bambini da 0 a 4 anni: gratis - bambini da 4 a 12 anni: 2,00 Sono stabilite tariffe speciali per i gruppi di almeno 5 (cinque) persone aventi la medesima destinazione sul litorale e precisamente: - Tirrenia/Calambrone: 50,00 - Marina 40,00 - Coltano 30,00 La tariffa è riscossa mediante ticket predisposto in blocco unico, costituito da una matrice e dal biglietto da consegnare all utente. Su ogni biglietto sono riportati il logo del Comune, le tariffe e la denominazione del soggetto affidatario. Art.6 SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO Possono essere affidatari del servizio i soggetti titolari di licenza taxi o i soggetti di cui all art. 7, comma 1, lettere b) e c) della legge n 21/1992, previo espletamento della procedura di manifestazione di interesse. Art. 7 DIVIETI Ai fini dell ordinato svolgimento del servizio medesimo sono stabiliti i seguenti divieti: 1. divieto di prenotazione della corsa; 2. divieto di acquisizione della corsa lungo il percorso, anche se con destinazione strutture ricettive/aeroporto; Art. 8 MODALITA DI VIGILANZA SUL SERVIZIO

5 L amministrazione vigila sul corretto espletamento del servizio attraverso attività di controllo diretto svolta dai propri organi e attraverso modalità che consentano la verifica dei percorsi effettuati. L amministrazione si riserva di effettuare una verifica sull espletamento del servizio decorsi tre mesi dall affidamento del medesimo, al fine di apportare eventuali correttivi e/o rimodulazioni in relazione alle esigenze dell utenza e alla funzionalità del servizio. E obbligatorio da parte del soggetto affidatario l invio di reports bimestrali dei percorsi giornalieri, ai fini della verifica sulle corrette modalità di svolgimento del servizio. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale e agli organi addetti alla vigilanza che esercitano gli accertamenti del caso. All interno di ogni veicolo deve essere esposto in posizione visibile l indirizzo e il numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare eventuali reclami.

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