NUNZIANTE MAGRONE INTER ALIA Legal e-news 2015/2
|
|
- Giulio Santi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 NOVITÀ NORMATIVE IN MATERIA DI RISOLUZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI DI IMPRESA Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (di seguito il Decreto ) 1, nell ambito di una serie di disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell amministrazione giudiziaria, ha introdotto nuove norme in materia di risoluzione negoziale della crisi di impresa. In particolare, le norme oggetto della presente nota sono contenute nel Titolo I del Decreto ( Interventi in materia di procedure concorsuali ) 2. Le finalità delle nuove norme in materia di risoluzione negoziale della crisi di impresa introdotte dal Decreto sono quelle di rafforzare le disposizioni sull erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione e di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito. Le nuove norme (i) consentono una versione semplificata di concessione di finanza interinale a sostegno dell esercizio 1 Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell amministrazione giudiziaria (GU Serie Generale n.143 del 27 giugno 2015) è entrato in vigore il 27 giugno 2015 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. In caso di mancata conversione, esso perderà efficacia retroattivamente. 2 Il Decreto interviene inoltre in materia di procedure esecutive (Titolo II) e di processo telematico (Titolo IV) e dispone un nuovo regime fiscale per la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari (Titolo III). dell attività aziendale; (ii) introducono un procedimento competitivo finalizzato a massimizzare la liquidazione dei beni dell imprenditore in concordato; (iii) introducono un procedimento competitivo tra proposte di piani di concordato consentendo ai creditori di depositare piani concorrenti, alternativi rispetto al piano presentato dal debitore; e (iv) consentono il raggiungimento di accordi di ristrutturazione e convenzioni di moratoria con maggioranze qualificate di creditori finanziari, superando così eventuali posizioni ostruzionistiche di alcuni di essi. FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI - FINANZA INTERINALE Come è noto, ai sensi dell articolo 182-quinquies L.F., introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito il Decreto Sviluppo ), il debitore che presenta domanda di ammissione a concordato preventivo, anche con riserva ai sensi dell articolo 161, comma 6 L.F., o domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti (o anche proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti) ai sensi dell articolo 182-bis L.F., può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell articolo 111 L.F., eventualmente anche garantiti da pegno o ipoteca, a condizione che un professionista designato dal debitore e avente i requisiti di cui all articolo 67, comma 3, L.F., attesti che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, previa verifica del complessivo 1
2 fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione 3. Nella pratica, la concreta attuabilità della norma si è rivelata problematica, attesa la difficoltà per il professionista di rendere detta attestazione senza aver avuto visione del piano economico-finanziario e la resistenza dei giudici fallimentari a concedere l autorizzazione prima del deposito di detto piano 4, con ciò penalizzando l accesso alla finanza interinale da parte dell impresa in crisi. Nell ottica di favorire soluzioni negoziate della crisi di impresa, come il concordato preventivo anche con riserva e accordi di ristrutturazione dei ai sensi dell articolo 182-bis L.F., il Decreto è intervenuto in materia di finanza interinale per consentirne l autorizzazione in casi di urgenza, senza che l istanza debba accompagnarsi dall attestazione del professionista. In particolare, l articolo 1 del Decreto prevede che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell articolo 161, comma 3 Tale autorizzazione può riguardare anche finanziamenti individuati solo per tipologia ed entità e non ancora oggetto di trattative. 4 In tal senso, tra gli altri, il Tribunale di Terni, con sentenza del 21 gennaio 2013 ( 2013, p. 8368, pt. I), ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione ai finanziamenti ai sensi dell articolo 182 quinquies L.F. possa essere avanzata anche in pendenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell articolo 161, comma 6, L.F., ma anche che, sebbene non espressamente contemplata, l attestazione della veridicità dei dati aziendali sia implicita e imprescindibile per l attestazione del professionista, essendo la veridicità degli stessi presupposto logico necessario in vista della valutazione dell incidenza delle operazioni da porre in essere con la nuova finanza sul valore del patrimonio aziendale, prodromica al giudizio di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori. 6 L.F., anche in assenza del piano di cui all articolo 161, comma 2, lettera e) L.F. 5, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell articolo 111 L.F., funzionali a urgenti necessità relative all esercizio dell attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale per la presentazione del piano ai sensi dell articolo 161, comma 6 L.F. 6. Il ricorso deve specificare (i) la destinazione dei finanziamenti, (ii) che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e (iii) che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro 10 giorni dal deposito dell istanza di autorizzazione 7. OFFERTE CONCORRENTI L articolo 2 del Decreto, ispirato come recita la rubrica del relativo Capo II alla apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, detta una disciplina finalizzata alla massimizzazione del valore aziendale e, di conseguenza, alla massimizzazione della 5 Oppure una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell articolo 182- bis, comma 1 L.F., o una proposta di accordo ai sensi dell articolo 182-bis, comma 6 L.F.. 6 Oppure, a seconda del caso, all udienza di omologazione di cui all articolo 182-bis, comma 4 L.F., o alla scadenza del termine di cui all articolo 182-bis, comma 7 L.F.. 7 La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. 2
3 soddisfazione del ceto creditorio, mediante l esperimento di una procedura competitiva, per l ipotesi in cui il piano concordatario presentato dal debitore sia basato su o anche solo comprensivo di un offerta di acquisto o di affitto dell azienda da parte di terzi. In particolare il Decreto prevede che, quando il piano di concordato preventivo comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell azienda o di uno o più rami d azienda o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell offerente. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell azienda o del bene, che l offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. Questo decide sull istanza ovvero dispone d ufficio l apertura di una procedura competitiva, tenuto conto del valore dell azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Ai potenziali interessati viene concesso di svolgere una due diligence sull azienda (o sul ramo d azienda o sul bene) oggetto della procedura competitiva. Infatti, il decreto che dispone l apertura del procedimento competitivo stabilisce, tra l altro 8, le forme e i tempi di accesso alle 8 In particolare, le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, sono rese pubbliche all udienza fissata per l esame delle stesse. Nel caso siano state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti, la quale deve concludersi in ogni caso prima dell adunanza dei creditori 9. Nel caso l offerente originario non risulti aggiudicatario nella procedura competitiva, esso è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell offerta entro il limite massimo del 3% del prezzo in essa indicato. E da sottolineare che la disciplina predetta si applica anche all affitto di azienda o di uno o più rami di azienda 10. PIANI CONCORRENTI Come è noto, la disciplina precedente il Decreto riservava la predisposizione del piano di concordato preventivo esclusivamente al debitore, ai creditori essendo consentito soltanto di accettare la proposta formulata dal debitore oppure di in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, la data dell udienza per l esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Le offerte non sono efficaci se non sono conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. 9 Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all esito della gara. 10 Oltre che agli atti di straordinaria amministrazione da autorizzare ai sensi dell articolo 161, comma 7. 3
4 rifiutarla, con il concreto rischio (frequentemente realizzato nella pratica) che il debitore facesse proposte non rappresentative del vero valore dell azienda, paventando l alternativa del fallimento ai creditori allo scopo di ottenere dai creditori stralci possibilmente irragionevoli dei propri crediti e mantenere il controllo dell azienda. Gli effetti distorsivi di tale assetto normativo avevano da tempo indotto a suggerire proposte di riforma. Il Decreto interviene in materia con l obiettivo di superare i sopra ricordati effetti distorsivi dell assetto normativo precedente, prevedendo la possibilità, in presenza di determinate condizioni, che vengano sottoposte all adunanza dei creditori proposte di concordato alternative rispetto a quelle presentate dal debitore, da parte di percentuali qualificate di creditori. In particolare, l articolo 3 del Decreto, anch esso inserito nel Capo II e ispirato alla apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, prevede che uno o più creditori che rappresentano almeno 10% dei crediti 11 possano presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre 30 giorni prima dell adunanza dei creditori 12. Tali proposte di concordato concorrenti sono ammissibili solo se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il 40% dell ammontare dei crediti chirografari. Le proposte di concordato concorrenti possono prevedere l intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, possono prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d opzione, con ciò introducendosi un significativo elemento di contendibilità dell impresa (esercitata in forma di società di capitali) in crisi temporanea ma giudicata in grado di tornare ad essere competitiva sul mercato 13. Anche in questo caso, ai creditori potenzialmente interessati viene concesso di svolgere una due diligence. Il commissario giudiziale, infatti, fornisce ai creditori che ne fanno richiesta 14, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti 15. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con apposita relazione integrativa contenente una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate 16. Le proposte di concordato, compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a 15 giorni prima 11 Così come risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell articolo 161, comma 2, lettera a) L.F. 12 La posizione creditoria rilevante agli effetti della previsione in esame può anche essere l effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato preventivo. Peraltro, ai fini del computo della percentuale del 10%, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. 13 Sembra introdursi così invece indirettamente un criterio di selezione in negativo delle imprese decotte, la cui crisi è invece giudicata irreversibile. 14 Valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza. 15 Sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. 16 La relazione integrativa va depositata in cancelleria e comunicata ai creditori almeno 10 giorni prima dell adunanza dei creditori. 4
5 dell adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell espressione del voto. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l ordine temporale del loro deposito. La proposta che registra la maggioranza più elevata è sottoposta al tribunale per l omologa 17. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. Di particolare significato è anche l impianto sanzionatorio previsto dal Decreto per l ipotesi di mancata o inadeguata collaborazione del debitore ai fini dell esecuzione della proposta approvata e omologata. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione a tale proposta o ne sta ritardando il compimento, deve riferirne al tribunale. Del pari, il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore 18, chiedendo al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari al compimento degli atti spettanti al debitore. Inoltre, se si tratta di società, il tribunale può revocare l organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario 19, stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta approvata e omologata, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di aumento di capitale e l esercizio del voto nell ambito della stessa, con ciò sostituendosi agli organi competenti della società. CRISI DI IMPRESA CON PREVALENTE INDEBITAMENTO VERSO INTERMEDIARI FINANZIARI Come è noto, ai sensi dell art. 182-bis L.F., l'imprenditore in stato di crisi può chiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista da esso designato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lett. d) L.F. sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso 17 Si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. 18 Mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale. 19 Sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale. 5
6 con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall omologa dell'accordo stesso. Il Decreto è intervenuto per agevolare la conclusione di tali accordi di ristrutturazione nell ipotesi in cui l indebitamento finanziario costituisca almeno il 50% dell indebitamento complessivo. In particolare, l articolo 9 del Decreto ha introdotto l articolo 182-septies L.F., il quale, per l ipotesi in cui un impresa abbia debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell indebitamento complessivo, prevede che la disciplina di cui all articolo 182-bis L.F., sia integrata nel senso di estendere gli effetti dell accordo di ristrutturazione ai creditori non aderenti all accordo stesso 20 in presenza di determinate condizioni, fermi restando i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. Nell ipotesi di indebitamento finanziario prevalente come sopra precisato, l accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all articolo 182 -bis L.F. può individuare una o più categorie tra i creditori finanziari che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso con cui chiede l'omologa dell accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può chiedere che gli effetti dello stesso vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria 21. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell accordo sono considerati aderenti all accordo ai fini del raggiungimento della soglia del 60% di cui al primo comma dell articolo 182-bis L.F.. Il tribunale procede all omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; c) possano risultare soddisfatti, in base all accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. L articolo 9 del Decreto disciplina inoltre in maniera analoga anche le convenzioni di moratoria (accordi di standstill). In particolare, quando fra l impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza del 20 In deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile. 21 Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. 6
7 75% dei creditori interessati, questa, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti 22, se questi siano stati informati dell avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all articolo 67, comma 3, lett. d) L.F., attesti l omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione di moratoria possono proporre opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista, chiedendo che la convenzione non produca effetti nei loro confronti. Il tribunale decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni con decreto motivato reclamabile alla Corte d Appello. L articolo 9 del Decreto prevede infine che l estensione degli effetti, tanto dell accordo di ristrutturazione quanto della convenzione di moratoria, secondo quanto sopra esposto, in nessun caso, può produrre come effetto quello di imporre ai creditori non aderenti l esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l erogazione di nuovi finanziamenti 23. Avv. Priscilla Merlino (p.merlino@nmlex.it) Avv. Daniele Messina (d.messina@nmlex.it) Le informazioni contenute in questo numero hanno carattere generale e non esaustivo; prima di assumere qualsiasi iniziativa sulla base delle stesse è consigliabile richiedere l assistenza di un consulente. ROMA Piazza di Pietra, Roma (Italia) Tel Fax MILANO Foro Buonaparte, Milano (Italia) Tel Fax BOLOGNA Via d'azeglio Bologna (Italia) Tel Fax ISTANBUL* Cumhuriyet Cad. No:147 (Eski No:243) Kat:7 Harbiye - Istanbul (Turchia) Tel Fax TIRANA* Mustafa Matohiti Street Tirana (Albania) Building No. 7/2, Suite 1/3 Tel/Fax: * IN ASSOCIATION WITH: and ShukeLaw Per approfondimenti: Avv. Alessio Lombardo (a.lombardo@nmlex.it) 22 Anche in tal caso, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile. 23 A tali effetti, non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. 7
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA IL CONCORDATO PREVENTIVO
LE FASI DEL CONCORDATO PREVENTIVO ALLA LUCE DELL ULTIMA RIFORMA LEGISLATIVA STEP 1: presentazione della domanda Presentazione al Tribunale competente dell istanza per accedere alla procedura di concordato
DettagliNuovo art. 182-septies l.fall. Avv. Sergio Fulco
Nuovo art. 182-septies l.fall. Avv. Sergio Fulco Bergamo, 4 novembre 2015 Il nuovo Art. 182-septies l.fall. 1. Ambito di applicazione 2. Estensione forzosa ai creditori di accordi di ristrutturazione del
DettagliLe novità in materia di finanza interinale e concordato preventivo
Le novità in materia di finanza interinale e concordato preventivo Autore: Cristian Fischetti Categoria News: Fallimento e procedure concorsuali L ennesima mini riforma del diritto fallimentare ha visto
DettagliL apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione
L apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione DOTT. ALBERTO GUIOTTO Bergamo, 5 febbraio 2013 STUDIO AGFM CONCORDATO PREVENTIVO E NUOVA
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliAllegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase
Allegato n. 1 II Report Area Giuridica Progetto Allert II Fase STRUMENTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI D IMPRESA ALTERNATIVI AL FALLIMENTO Con la riforma del diritto fallimentare ad opera della l. n. 80 del
DettagliART. 1 (finalità ed ambito applicativo)
OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti
DettagliProt. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013
Prot. n 5632/p/ep Roma, 17 gennaio 2013 A tutte le Casse Edili e p.c. ai componenti il Consiglio di Amministrazione della CNCE Loro sedi Comunicazione n 508 Oggetto: rilascio Durc ad imprese in concordato
DettagliAvviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori
Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Dottori commercialisti, Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati
28 Dicembre 2011, ore 09:14 Per fronteggiare la crisi Sovraindebitamento: quali rimedi a disposizione per il debitore? Nell ambito dell attuale contesto economico, caratterizzato da una significativa crisi
Dettagli1. Il presente regolamento ha lo scopo di recepire i principi previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di limiti ad alcune tipologie di spesa di cui al comma 2, in esecuzione della deliberazione
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE
www.pg.camcom.gov.it CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA UFFICIO REGISTRO IMPRESE LE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE MANUALE OPERATIVO PER GLI ADEMPIMENTI REGISTRO IMPRESE IN MATERIA DI FALLIMENTO,
DettagliRUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE. L Evoluzione delle Regole in tema di Crisi di Impresa 26 ottobre 2012 Stefania Chiaruttini
RUOLO E RESPONSABILITÀ DELL ATTESTATORE 1 LE NUOVE ATTESTAZIONI Attestazioni ai sensi dell art. 182 quinquies I comma: Finanziamenti prededucibili IV e V comma: Pagamento creditori anteriori Attestazioni
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliL impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione
L impatto in bilancio delle operazioni di ristrutturazione Alberto Tron Presidente Comitato Financial Reporting Standards ANDAF Crisi di impresa e informazione finanziaria: scenario di riferimento In questi
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994
DettagliSovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale
Sovraindebitamento di famiglie e imprese. Recenti normative e proposte per affrontare la crisi finanziaria e sociale Avv. Paola Moreschini Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliREGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Approvato dal Consiglio direttivo nella seduta
DettagliCOSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante
DettagliGESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI
GESTIRE EFFICACEMENTE IL DEBITO: CONCORDATI STRAGIUDIZIALI, PIANI DI RISTRUTTURAZIONE E TRANSAZIONI FISCALI Milano, 15 settembre 2009 Dott. Matteo Durola INDICE Introduzione Il piano di risanamento ex
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SOMMARIO A - FALLIMENTO B - CONCORDATO FALLIMENTARE C - CONCORDATO PREVENTIVO D - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
DettagliLE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI.
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA LE NOVITÀ IN TEMA DI CONCORDATO PREVENTIVO. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE Eventuali osservazioni,
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliREGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce
DettagliSviluppo Investimenti Territorio s.r.l.
161/13 Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l. Regolamento per l affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni Sommario Articolo 1 Oggetto del Regolamento... 2 Articolo 2 Presupposti e limiti...
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio DECRETO n. 0903 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA MASSA PASSIVA DI CUI AL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2009,
DettagliDocumento per la consultazione
VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA Documento per la consultazione I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE
DettagliComune di Firenze Direzione Servizi Sociali
Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell art. 60 del Regolamento generale per l attività contrattuale
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliPROJECT FINANCING - Casa Bossi AVVISO INDICATIVO DI PROJECT FINANCING (art. 153 e seguenti del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 )
PROJECT FINANCING - Casa Bossi AVVISO INDICATIVO DI PROJECT FINANCING (art. 153 e seguenti del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163 ) INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL IMMOBILE DENOMINATO CASA
DettagliGABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40. Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.P.A. Sede legale: Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40 Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.100.389,26 Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 Iscritta al
DettagliIL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;
OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto
DettagliRisoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliComposizione della crisi da sovraindebitamento
Periodico informativo n. 68/2015 Composizione della crisi da sovraindebitamento Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che la Legge n. 3 del
DettagliPROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000
PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.
DettagliSERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *
SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
DettagliLe novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge
Milano, 20 gennaio 2016 Le novità della L. di Stabilità 2016: le note di credito e l estensione del reverse charge Dott. Francesco Zondini www.pirolapennutozei.it Index LE NOTE DI CREDITO (ART. 1, CO.
DettagliAlcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani
Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliAvviso di posticipazione dell assemblea ordinaria e straordinaria
DMAIL GROUP S.p.A. Sede legale e amministrativa: Via San Vittore n. 40 20123 MILANO (MI) - Capitale Sociale: 15.300.000,00 euro C.F. P.IVA e Registro delle Imprese: 12925460151 Sito internet: www.dmailgroup.it
DettagliCOMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 24/05/2005 con deliberazione
DettagliIl mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI
Il mediatore creditizio ed il diritto della crisi d impresa. Dr. Matteo PANELLI Indice Il mediatore creditizio ed il mondo imprenditoriale La riforma della legge fallimentare Il ciclo di vita dell impresa
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliDicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA. Comune di Firenze
Dicembre 2013 ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 71/2013 SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA Comune di Firenze 1 INTRODUZIONE Il presente documento contiene schede sintetiche relative agli esiti delle verifiche condotte
DettagliPreventivo finanziario Esercizio anno
Preventivo finanziario Esercizio anno Associazione DLF DISPONIBILITA' FINANZIARIE iniziali Totale disponibilità iniziali (a) ENTRATE E1 ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E11 Settore assistenziale E12
DettagliREGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliUNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE
UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE INDICE Art. 1 - Oggetto e contenuto Art. 2 - Organizzazione e gestione della cassa economale Art. 3 - Fondi di anticipazione a favore del cassiere
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliL IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA
Pubblicità L IMPATTO DEL D.L. SVILUPPO SULLA CRISI D IMPRESA PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO Il piano attestato di risanamento può essere pubblicato nel r.i. su richiesta del debitore. CONCORDATO PREVENTIVO
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE
C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliProcedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti
DettagliDecreto 13 maggio 1999, n. 219. Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.
Decreto 13 maggio 1999, n. 219 Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato. IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998,
DettagliPOLITECNICO DI MILANO
Registrato il 20.8.2003 Reg. 3 Fog. 185 N. 332/AG POLITECNICO DI MILANO IL RETTORE VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità; VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano; VISTO
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliCircolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000
Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto
DettagliCircolare n. 33 del 25 ottobre 2010
5 Novembre 2010, ore 11:18 Circolare n. 33 e 34 di Assonime Fallimento e ristrutturazione delle imprese in difficoltà, le indicazioni di Assonime Assonime fornisce nelle Circolare n. 33 e 34 dello scorso
DettagliRegolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse dal Comune
Allegato n.1 alla delibera di Consiglio Comunale n.78 del 27/07/2000 Regolamento per la collaborazione tra il Comune di Crespellano e i singoli volontari per lo svolgimento di attivita solidaristiche promosse
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliNote per la corretta compilazione dell analisi finanziaria
!"#$%&'()* +,,-+,,./001%+,,./+,,.* 2 Note per la corretta compilazione dell analisi finanziaria Il piano economico e finanziario è uno studio previsionale che prende in considerazione le diverse azioni
DettagliReg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E D E C R E T A :
Reg. 80 Bis n 460 I L R E T T O R E RICHIAMATO lo Statuto ed il Regolamento di Ateneo; RICHIAMATA la delibera n 491/29121 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20.07.2011 con la quale
DettagliCONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2012 473/2012/A AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA IN AMBITO NAZIONALE - RIF. GOP 26/11, CIG 225763100A - FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UNA APPOSITA
DettagliProposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata
DettagliApprovazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede
DettagliDocumento. n. 31. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali
Documento n. 31 Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali Luglio 2014 OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI OBBLIGATORIETÀ DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI
DettagliRISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliRISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliFAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI
FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI 1. Domanda: Quanti progetti risultano ammessi al co finanziamento? Risposta: Al momento i progetti ammessi al co finanziamento
DettagliLEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE. << Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa >>.
Legge 1976028 Pagina 1 di 7 LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 17-05-1976 REGIONE PIEMONTE >. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
DettagliREGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
DettagliCAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti
CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti 1/7 ART. 1 OBBLIGATORIETA (Articolo 2 e 3 del Regolamento dei Contratti) 1.1. In virtù della delega contenuta nell articolo
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito
DettagliI FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEL CONCORDATO PREVENTIVO
I FINANZIAMENTI NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEL CONCORDATO LE PRINCIPALI TAPPE DI UN PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE 2 CRISI DI IMPRESA: L ACQUISIZIONE DI NUOVE RISORSE FINANZIARIE In vista del risanamento
DettagliRISOLUZIONE N. 308/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione
DettagliDeliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11
Deliberazione 1 dicembre 2011 - GOP 53/11 Aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura di gara aperta, rif. GOP 40/09 CIG 03740281AB, indetta per l affidamento dell appalto di servizi avente ad
DettagliRELAZIONE DEL REVISORE AL BILANCIO CHIUSO IL
VALSUGANA SPORT SRL Sede sociale: Borgo Valsugana (TN) Piazza Degasperi n. 20 Capitale sociale: 10.000,00 interamente versato. Registro Imprese di Trento N. 02206830222 C.C.I.A.A. di Trento R.E.A TN -
DettagliPROGRAMMA DIDATTICO 3 CORSO. 20 settembre 2013. education
PROGRAMMA DIDATTICO 3 CORSO 20 settembre 2013 education GESTIONE DEL FALLIMENTO E STRUMENTI PER RISANARE E RILANCIARE L AZIENDA Un aggiornamento su tutti gli strumenti introdotti dalla Legge Fallimentare
DettagliDelega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.
DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
Dettagli