ART: 1 - Definizione del tirocinio

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1 Regolamento tirocinio professionalizzante in Psicologia, previsto per i laureati delle classi L-24 ed LM-51, ex L- 34 ed ex 58/S ai fini dell ammissione all esame di stato per l abilitazione all esercizio della professione di psicologo Il presente regolamento, redatto in base ai principi contenuti nella convenzione tra l Ordine degli Psicologi di Puglia e il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (For.Psi.Com.) dell Università di Bari Aldo Moro, per l attuazione delle attività di tirocinio previste ai fini dell esame di stato per l abilitazione alla professione di Psicologo è stato predisposto dalla Commissione tirocini del Consiglio di Corso di Studi (CdS) in Psicologia Clinica, istituita con delibera del CdS del , ed approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 16/04/2014. ART: 1 - Definizione del tirocinio 1) Possono essere ammessi al tirocinio per la sezione A coloro che hanno acquisito la Laurea Magistrale in Psicologia della classe LM-51(D.M.270/04) ovvero la laurea Specialistica della Classe 58/S (ex D. M. 509/99) presso l Università Aldo Moro di Bari; 2) Possono essere ammessi al tirocinio per la Sez. B coloro che hanno acquisito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche della classe L-34 (ex D. M. 509/99) o della classe L-24 (D.M.270/04) presso l Università degli Studi Aldo Moro di Bari. 3) Il tirocinio professionale previsto per l accesso alla sezione A dell albo si caratterizza come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all interno di una particolare area professionale della psicologia allo scopo incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali e preparare alla pratica autonoma; in tal caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le attività pratiche incluse nei corsi d insegnamento. 4) Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo. ART.2 - Caratteristiche del tirocinio 1) Durata del tirocinio a) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l attuale normativa, dovrà avere una durata di: - 12 mesi per l accesso all Esame di Stato valevole per l iscrizione alla Sez. A dell Albo, per un totale di 1000 ore; il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei 1

2 contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali; - 6 mesi per l accesso all Esame di Stato valevole per l iscrizione alla Sez. B dell Albo, per un totale di 500 ore; le ore di tirocinio potranno essere distribuite nei 5/6 giorni della settimana, per un minimo di 3 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere, per un totale di 20/30 ore settimanali; b) La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi per l albo A; non dovrà superare i 6 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi per l albo B; c) Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l annualità prevista per l ammissione all Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità. 2) Attività di tirocinio a) Le attività di tirocinio articolate in due semestri continuativi devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: - Psicologia generale, sperimentale e di ricerca - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - Psicologia clinica - Psicologia dello sviluppo b) In deroga a quanto stabilito dal D.M. 239/92, l inizio del tirocinio è svincolato dalle date di inizio di semestre 15 marzo-15 settembre riportate dal decreto. c) Il programma di tirocini deve riferirsi alle attività oggetto della professione di psicologo definite dalla L. 56/1989, dal D.P.R. 328/2001 e dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies. d) La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. I tirocinanti che siano risultati assenti, per un periodo superiore ad un terzo della frequenza prevista non possono accedere all esame di Stato e devono ripetere il tirocinio pratico. 3) Avvio del tirocinio Lo studente che deve iniziare il tirocinio deve: a) scegliere una struttura dall elenco degli Enti convenzionati per il tirocinio professionalizzante pubblicato sul sito del Dipartimento For.Psi.Com. e dell Area Tirocini dell Università degli Studi di Bari; b) stampare la modulistica pubblicata sui medesimi siti; c) rivolgersi alla struttura scelta e far firmare Responsabile legale dell Ente il modulo di autorizzazione, debitamente compilato; d) compilare con il tutor psicologo il progetto formativo che dovrà essere firmato dal tutor e controfirmato dal responsabile legale dell Ente; 2

3 e) presentare tutta la modulistica (domanda di tirocinio, autorizzazione dell ente, progetto formativo) all Area Tirocini nei termini stabiliti dalla Commissione tirocini in accordo con l ufficio di competenza. f) qualora l Ente in cui si intende effettuare il tirocinio non sia convenzionato il laureato potrà proporre di attivare una convenzionare secondo quanto indicato nei successivi art. 5 e 6 del regolamento. 4) Svolgimento del tirocinio a) La frequenza giornaliera del tirocinio deve essere registrata sul libretto di tirocinio rilasciato al tirocinante all Area Tirocini. b) Al termine del tirocinio il laureato riconsegnerà all ufficio di competenza: - libretto di tirocinio, debitamente compilato dal tutor controfirmato e timbrato dal responsabile legale dell ente ospitante; - una relazione a firma del tirocinante, controfirmata dal tutor e recante il timbro della struttura ospitante; - questionario di valutazione finale redatto a cura del tutor; - questionario di autovalutazione a cura dello studente. 5) Interruzione del tirocinio a) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto, l i n t e r r u z i o n e è p r e v i s t a s o l o in caso di maternità o gravi e documentati motivi. b) Le eventuali richieste di sospensione andranno inoltrate in forma scritta all ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell interruzione. La Commissione tirocini d e l C d S valuterà le richieste di sospensione e autorizzerà la ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. c) Una interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto precedente, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità. d) Qualora invece l interruzione del tirocinio fosse disposta dall ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l ente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione tirocini d e l C d S che provvederà a valutare l opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto. ART. 3 - Sedi di tirocinio 1) Caratteristiche delle sedi a) Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalla Commissioni tirocini di intesa con il competente Consiglio dell Ordine (ex art. 1 3

4 comma 2 D.M. 239/92), oppure presso i Dipartimenti con Cattedre di discipline psicologiche delle Università. b) Il tirocinio in ambito universitario di norma deve riguardare progetti che includano aspetti professionalizzanti. c) Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati nel successivo articolo 2) Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio a) Le strutture pubbliche e private che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono possedere i seguenti requisiti: - presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all interno delle attività svolte dall intera struttura o da un suo specifico settore; - possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03; - deve essere garantita, l effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'albo che assumano il ruolo di tutor. - i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti,con un contratto che li inquadri con la qualifica specifica di psicologo e che preveda un impegno orario e una durata idonei a garantire l attività di tutorato; - le strutture che svolgono attività continuativa h24 (es. Centri clinici, pronto soccorso, etc.), al cui interno operano una pluralità di psicologi devono garantire che il tirocinio possa essere svolto anche in regime di co-tutela, ferma restando l attribuzione del tirocinante e la relativa responsabilità deontologica in capo ad un solo tutor; - laddove all'interno della struttura sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia ; - I tirocini potranno essere effettuati anche in Enti pubblici e privati convenzionati dove non siano presenti psicologi, soltanto se tali Enti avranno stipulato delle convenzioni con un Dipartimento con Cattedre di discipline psicologiche delle Università. In questo caso il responsabile dell'ente o Servizio dovrà concordare con il docente universitario di discipline psicologiche, iscritto alla sezione A dell Albo, che accetta di supervisionare i tirocinanti, un piano delle attività di tirocinio. Il responsabile dell'ente o Servizio dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dalla Segreteria Studenti. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente. b) L accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a: - richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere 4

5 che richiedano un onere economico per il tirocinante, - richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella già garantita dall Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione. c) Per le sedi di tirocinio all estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti e di quanto previsto dalla certificazione EuroPsy. 3) Accreditamento sedi a) Gli Enti pubblici e privati e i Dipartimenti con Cattedre di discipline psicologiche delle Università, che desiderano segnalare la propria disponibilità a divenire sede di tirocinio, devono compilare correttamente il modulo di disponibilità dell ente, disponibile sul sito sul sito del Dipartimento For.Psi.Com. e dell Area Tirocini dell Università degli Studi di Bari Al modulo dovranno essere allegati: - copia statuto e/o dell atto costitutivo (ad esclusione delle Asl e degli enti pubblici); - relazione informativa sull attività psicologica che viene svolta all interno dell Ente negli ultimi tre anni; - eventuali progetti inerenti l attività formativa che verrà effettuata dai tirocinanti; - i dati anagrafici del tutor, n. ed anno di iscrizione all Albo, tipologia di rapporto con la struttura. b) Per la valutazione delle proposte di accreditamento delle sedi, La Commissione tirocini, è integrata da uno o più membri designati dall Ordine degli Psicologi della Puglia, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine. La Commissione così costituita detta Commissione Paritetica trasmetterà al Consiglio di Dipartimento For.Psi.Com. l elenco degli enti ritenuti idonei per l attivazione della convenzione. ART. 4 - Funzioni e compiti del tutor 1) Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all Albo da almeno tre anni, che non è incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi anni, fatta salva la valutazione dell Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione contestata. 2) Al tutor, per l intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni: a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnicostrumentale; b) programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute; 5

6 c) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza; d) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell esperienza; e) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l esperienza; f) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico; g) applicazione dell art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l allegato 1 delle linee di indirizzo per i tirocini post-lauream richiamate in premessa. 3) Qualora il tutor debba interrompere l incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la struttura dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente convenzione e tempestivamente comunicarlo all ufficio di competenza. 4) Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. ART. 5 - Progetto Formativo 1) Il progetto formativo contiene il percorso individualizzato e programmato stilato in base ad un contratto formativo tra tirocinante e tutor che specifichi le reciproche responsabilità ed i rispettivi compiti nell attuazione del progetto stesso. 2) Il progetto formativo deve essere consegnato con la domanda di tirocinio e deve contenere: a) i dati del tirocinante del tutor e della struttura ospitante; b) il periodo di svolgimento del tirocinio (il semestre, data di inizio e fine dello stesso); c) l area di applicazione, gli obiettivi formativi e le modalità di raggiungimento; d) firma del tirocinante, del tutor e del responsabile legale della struttura; e) i riferimenti assicurativi della nostra università sono indicati nel modulo del progetto formativo 1) Il tirocinante è tenuto a: ART. 6 - Diritti e doveri del tirocinante 6

7 a) seguire le indicazioni del Codice deontologico degli Psicologi Italiani; b) rispettare i tempi e le modalità di svolgimento dell attività, così come riportato nel regolamento di tirocinio; c) mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. 2) Qualora il tirocinante ritenga che l esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all apprendimento di cui all'art. 1, della Convenzione Ordine Università, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione per i tirocini che dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. ART. 7 - Norma finale Il presente Regolamento si applica ai laureati dell Ordinamento previgente, DM 509/99 e DM 270/04, ed al tirocinio pre-laurea dei laureati triennali per l accesso all Esame di Stato dell Albo B degli Psicologi. 7

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