Origine delle merci, marchi di origine e segni di provenienza nel commercio internazionale

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1 Origine delle merci, marchi di origine e segni di provenienza nel commercio internazionale CC.I.A.A. di Forlì - Cesena 25 Novembre coordinatore: C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena relatori: Avv. Enzo Bacciardi Prof. Alberto Ghelfi Avvocato e Doganalista BACCIARDI & PARTNERS Studio Legale Internazionale P.le Matteotti 16 - Pesaro info@bacciardistudiolegale.it pagine: 32 diritti riservati 1

2 PRIMA PARTE INDIVIDUARE ed APPLICARE LE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE 2

3 DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 1 Articolo 24 del Codice Doganale Comunitario Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 3

4 DEFINIZIONE NORMATIVA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE / 2 Articolo 25 del Codice Doganale Comunitario Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati Paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del Paese in cui è effettuata. 4

5 CATALOGO DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE In applicazione dell articolo 24 del Codice Doganale, la Comunità europea ha codificato precise regole di origine NON preferenziale applicabili a: A) tutti i prodotti tessili e dell abbigliamento classificabili ai Capitoli da 50 a 63 della Tariffa Doganale (ALLEGATO 10); B) una piccola parte dei prodotti diversi dai prodotti tessili e dell abbigliamento (ALLEGATO 11); C) dal 2005 è possibile individuare la regola di origine NON preferenziale applicabile a tutti i prodotti agricoli e industriali esclusi dall ALLEGATO 11, tramite rinvio al catalogo di regole depositato dalla Comunità europea in sede di negoziati W.T.O. / W.C.O. per l armonizzazione delle regole di origine, composto da un articolato sistema di PRIMARY RULES e RESIDUAL RULES. 5

6 L APPORTO INTERPRETATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof Germania) Bundesfinanzdirektion West/Heko Industrieerzeugnisse GmbH - Causa C- 260/08) Dispositivo : Per quanto riguarda le merci classificate nella voce 7312 della nomenclatura combinata che costituisce l allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, le trasformazioni o lavorazioni sostanziali, di cui all art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, possono comprendere non solo quelle che producano l effetto di far classificare le merci che hanno subito un operazione di lavorazione o di trasformazione in una diversa voce della nomenclatura combinata, ma anche quelle che, in mancanza di un siffatto cambiamento di classificazione tariffaria, comportino la creazione di una merce con composizione e proprietà specifiche assenti prima di tale operazione. 6

7 POTENZIALE CONFLITTO E ARMONIZZAZIONE DELLE DIVERSE REGOLE NAZIONALI DI ORIGINE NON PREFERENZIALE Ogni Paese o gruppo di Paesi associati ha fissato proprie regole di origine NON preferenziali. Secondo una norma internazionale, si applicano sempre le regole di origine del Paese in cui il prodotto è importato. Variando le regole di origine, è possibile che uno stesso prodotto sia, allo stesso tempo: originario del Paese A, applicando le regole di origine del Paese di esportazione; originario del Paese B, applicando le regole di origine del Paese di importazione. 7

8 CRITERI DELLE REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE 1) CRITERIO DEL CAMBIO DI VOCE DOGANALE O SOTTOVOCE DOGANALE 2) CRITERIO DEL VALORE AGGIUNTO 3) CRITERIO DELL OPERAZIONE o FASE PRODUTTIVA CHE CONFERISCE L ORIGINE 4) UNA COMBINAZIONE DEI CRITERI DA 1 a 3 8

9 CRITERI REGOLE DI ORIGINE NON PREFERENZIALE - APPROFONIDMENTO SIGNIFICATI E CONDIZIONI IMPORTANTI PER RISPETTARE LE REGOLA DI ORIGINE: A) Il valore aggiunto pari,d esempio, almeno al 45% del prezzo EX WORKS può comprendere:, tra gli altri costi: il costo dell'assemblaggio, il costo delle eventuali parti aggiunte di origine del Paese dove ha luogo l'assemblaggio, i costi di finishing e test; i costi generali ed il margine di profitto. B) non tutte le forme di assemblaggio conferiscono alle parti importate la nuova origine del Paese di assemblaggio. L'assemblaggio deve rappresentare una fase determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati. Sono sempre insufficienti le forme di assemblaggio semplice, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato D.1 della Convenzione di Kyoto: "non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sufficienti le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono semplici operazioni di montaggio". 9

10 FUNZIONI DOGANALI DELL ORIGINE NON PREFERENZIALE Le regole di origine NON preferenziale sono funzionali all applicazione delle misure di politica commerciale e tariffaria. Ad esempio: restrizioni quantitative, misure di sorveglianza, dazi antidumping, dazi compensativi, contingenti tariffari sono applicabili soltanto a prodotti originari di alcuni Paesi colpiti o individuati da appositi provvedimenti di politica commerciale o tariffaria. L applicazione delle misure di politica commerciale o tariffaria dipende dall origine, documentata e certificata, di ogni singola partita di prodotti importati. 10

11 MAGGIORI ILLECITI E SANZIONI IN MATERIA DI ORIGINE NON PREFERENZIALE E PREFERENZIALE A) L origine non preferenziale che si rivela errata comporta: la revisione dell accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall origine (ad es. dazi antidumping); l applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all origine accertata; l applicazione di sanzioni amministrative B) L origine non preferenziale che si rivela falsa comporta la revisione dell accertamento doganale degli elementi contabili dipendenti dall origine (ad es. dazi antidumping); l applicazione delle misure di politica commerciale previste in relazione all origine accertata; l apertura di un procedimento penale per vari reati ipotizzabili (ad es. falso ideologico, falso materiale, contrabbando aggravato) 11

12 SECONDA PARTE ALTRE FUNZIONI DELL ORIGINE NON PREFERENZIALE: TUTELA DEL CONSUMATORE, DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA 12

13 NUOVO ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 135 DEL CONVERTITO CON LEGGE 166 DEL PRIMA PARTE (estratto) L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. 13

14 NUOVO ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 MODIFICATO DAL DECRETO-LEGGE 135 DEL CONVERTITO CON LEGGE 166 DEL SECONDA PARTE 49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.». 14

15 L ART. 4 C.49-BIS APPROFONDIMENTO - 1 L Agenzia delle Dogane ha fino ad oggi applicato in modo restrittivo l art. 4 commi 49 e 49-bis appena citati. L art. 4 c.49-bis è stato applicato dall Agenzia delle Dogane anche nel caso di prodotti importati e recanti unicamente un marchio di cui l importatore o altra impresa italiana è proprietario o licenziatario; anche in questo caso l Agenzia delle Dogane pretende la coesistenza, a fianco del marchio, di un APPENDICE INFORMATIVA (che può essere contenuta anche all interno della stessa etichetta che ospita il marchio) contenente alemno una delle seguenti precisazioni: Prodotto fabbricato in oppure Made in... ; Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue; Prodotto di provenienza extra Ue; Prodotto importato da Paesi extra Ue; Prodotto non fabbricato in Italia. Importato da: [nome e sede dell impresa] 15

16 L ART. 4 C.49-BIS APPROFONDIMENTO -2 NOTA: l'appendice INFORMATIVA rappresentata anche dalla stessa etichettatura marchio ), può essere presente già all'atto dell'importazione, oppure essere apposta successivamente all'importazione ma prima dell'immissione in commercio; a questo riguardo le Dogane verificano che, insieme alla dichiarazione di importazione della merce, sia allegata anche una ATTESTAZIONE dell'importatore secondo il modello ufficiale ministeriale. L interpretazione restrittiva dell art. 4 c.49-bis operata dall Agenzia delle Dogane è stata di recente posta in discussione dalla Corte di Cassazione Penale; tuttavia il ragionamento della Cassazione si è limitato ad escludere la rilevanza penale di alcune forme di etichettatura contestate dall Agenzia delle Dogane e che, in via residuale, potrebbero ricadere nell illecito amministrativo previsto, seppur in termini molto generici evidenziati dalla Cassazione, dal comma 49-bis. 16

17 Articolo 517 del Codice Penale Nuovo art. 517 Codice Penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), come modificato dalla Legge 99 / Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino due anni e con la multa fino a ventimila euro 17

18 Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di origine dei prodotti (legge n.676 del ) Articolo 1) Qualsiasi prodotto recante una falsa o fallace indicazione di provenienza, nella quale uno dei Paesi cui si applica il presente accordo fosse direttamente o indirettamente indicato come Paese o luogo d origine, sarà sequestrato all importazione in ciascuno dei detti Paesi. 18

19 Accordo internazionale di Madrid del 1891 sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di origine dei prodotti (legge n.676 del Articolo 2) Il sequestro sarà eseguito a cura dell Amministrazione delle dogane; Articolo 3) Le presenti disposizioni non escludono che il venditore indichi il suo nome o il suo indirizzo su prodotti provenienti da un Paese diverso da quello della vendita, ma in tal caso l indirizzo o il nome deve essere accompagnato dall indicazione precisa, e a caratteri ben chiari, del Paese o del luogo di fabbricazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla vera origine delle merci. 19

20 GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE L indirizzo recente della Corte di Cassazione Penale in merito all applicazione dell art. 4 c.49 e c.49-bis della legge 350 / 2003 è sostanzialmente riassumibile nei termini seguenti: Fatta eccezione per prodotti agricoli e alimentari o altri prodotti particolari per i quali il luogo geografico può essere determinante ai fini della qualità, per i prodotti industriali la Corte di cassazione ha precisato che, sotto il profilo penale, in mancanza di una previsione normativa generale che prescriva l obbligo di indicare l origine manifattuera dei prodotti, è rilevante l origine e provenienza da una determinato produttore / importatore che: coordina economicamente, giuridicamente e tecnicamente il processo produttivo della merce importata, a prescindere dal mero luogo di manifattura; garantisce la qualità del prodotto importato sia rispetto allo standard qualitativo raggiunto dai prodotti manufatti interamente in proprio, sia rispetto agli standard di sicurezza obbligatori (ad es. marchio CE); comunica al potenziale acquirente la propria garanzia della qualità apponendo sul prodotto importato il proprio marchio ed i propri indirizzi (anche in base agli obblighi previsti dal Codice del Consumo). 20

21 CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE Art. 13. Capacita' distintiva 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Art. 14. Liceità 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualita' dei prodotti o servizi; 21

22 CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE Art. 30. Tutela 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica. 22

23 CODICE DEL CONSUMO Articolo 6 Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'unione europea; NON IN VIGORE d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 23

24 CODICE DEL CONSUMO Articolo 21. Azioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; 24

25 CODICE CONSUMO Articolo 103 Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intende per: d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; 25

26 CODICE CONSUMO Articolo 104 Obblighi del produttore e del distributore 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; 26

27 NUOVA REGOLAMENTAZIONE DEI PRODOTTI INTERAMENTE MADE IN ITALY INTRODOTTA DAL D.L Art. 16. Made in Italy e prodotti interamente italiani 1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. 4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.. 27

28 LEGGE 55 / 2010 NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA DI ORIGINE E TRACCIABILITA DEI PRODOTTI: SINTESI E PROBLEMI DELLA LEGGE 55 / 2010 Lo scorso avrebbe dovuto entrare in vigore la legge n.55 / 2010 intitolata Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, la cui applicazione è stata sospesa e vincolata all esito di attività degli organi dell Unione europea. 28

29 LEGGE 55 / 2010 NUOVI OBBLIGHI GENERALI DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, i prodotti finiti e intermedi del settore tessile, della pelletteria e delle calzature dovranno essere obbligatoriamente recare un etichetta o appendice informativa apposta dal produttore e contenente sintetiche ma precise informazioni in merito a: luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione del prodotto (le fasi di lavorazione sono descritte nel successivo paragrafo 4); informazioni relative alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con esclusione dell impiego di minori; informazioni relative al rispetto delle normativa europea e internazionale in materia ambientale informazioni relative alla certificazione di igiene e sicurezza dei prodotti 29

30 LEGGE 55 / 2010 ETICHETTATURA MADE IN ITALY L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» sarà permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali: le fasi di lavorazione descritte nel successivo paragrafo 4 hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale; oppure almeno due delle fasi di lavorazione per ciascun settore sono state eseguite nel territorio nazionale e per le rimanenti fasi sia possibile verificarne la provenienza. OBBLIGHI DI MARCATURA DI ORIGINE DEI PRODOTTI NON MADE IN ITALY Per ciascun prodotto che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria. 30

31 LEGGE 55 / 2010 Con Circolare del , l Agenzia delle Dogane ha diramato a tutti gli Uffici la seguente istruzione (estratto dal testo): In riferimento alla concreta applicabilità della Legge 8 aprile 2010, n. 55, c.d. «Reguzzoni-Versace», a far data dall , si informa che le nuove disposizioni sull etichettatura dei prodotti finiti e intermedi e sull impiego dell indicazione Made in Italy nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l adozione del decreto interministeriale previsto dall articolo 2 della legge in oggetto. In attesa dell adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario. 31

32 Origine delle merci, marchi di origine e segni di provenienza nel commercio internazionale CC.I.A.A. di Forlì - Cesena 25 Novembre coordinatore: C.C.I.A.A. di Forlì - Cesena relatori: Avv. Enzo Bacciardi Prof. Alberto Ghelfi Avvocato e Doganalista BACCIARDI & PARTNERS Studio Legale Internazionale P.le Matteotti 16 - Pesaro info@bacciardistudiolegale.it pagine: 32 diritti riservati 32

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