LA REPRESSIONE DELLA CONTRAFFAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE

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1 . seminario: LA TUTELA DEI MARCHI ALL ESTERO LA REPRESSIONE DELLA CONTRAFFAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE Relatore: Alberto Ghelfi Avvocato e Doganalista Ancona, 26 Giugno

2 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale Il regolamento 1383/2003 stabilisce le condizioni d'intervento dell'autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale: a) siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione; b) siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita, vincolate ad un regime sospensivo, in procinto di essere riesportate o poste in zona franca o deposito franco. 2

3 DEFINIZIONI SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 Ai fini del regolamento, per "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale", si intendono: a) le "merci contraffatte", vale a dire: i) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio; 3

4 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 DEFINIZIONI ii) qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); iii) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto i); 4

5 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 DEFINIZIONI b) le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello; c) le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi: i) ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro; ii) ad un certificato protettivo complementare; iii) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali; iv) alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche; v) alle denominazioni geografiche. 5

6 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l'intervento delle autorità doganali. Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d'intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri. 6

7 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INTERVENTO La domanda d'intervento deve essere presentata su un modello prestabilito e deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione, in particolare: i) una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci; ii) informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto; iii) il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del diritto. La domanda d'intervento deve altresì contenere: una dichiarazione del titolare del diritto con cui questi riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone interessate qualora una procedura avviata non sia proseguita a causa di un atto o di un'omissione del titolare del diritto o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale. 7

8 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 ELABORAZIONE DELLA DOMANDA DI INTERVENTO Il servizio doganale competente che riceve una domanda d'intervento si pronuncia e informa per iscritto il richiedente della sua decisione entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione. Al titolare del diritto non è richiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative occasionate dall'espletamento della domanda. In caso di accoglimento della domanda d'intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali. Tale periodo è fissato al massimo ad un anno. Alla scadenza di detto periodo e previo scarico degli eventuali importi a carico del titolare ai sensi del presente regolamento, il servizio che ha preso la decisione originaria può, su richiesta del titolare del diritto, prorogare tale periodo. 8

9 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 MODALITÀ D INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI Quando un ufficio doganale cui è stata trasmessa la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto accerta che le merci sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, cui si riferisce tale decisione, esso sospende lo svincolo o procede al blocco delle merci. L'ufficio doganale informa immediatamente il servizio doganale competente che ha esaminato la domanda d'intervento. Il servizio doganale competente o l'ufficio doganale informa il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci del suo intervento. L'ufficio doganale offre al richiedente e alle persone coinvolte la possibilità di ispezionare le merci per le quali lo svincolo è sospeso o che sono state bloccate. Lo svincolo è concesso, purché siano state espletate tutte le formalità doganali o, se del caso, il blocco è revocato se, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, l'ufficio doganale non è stato informato che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale. In casi giustificati tale termine può essere prorogato al massimo di dieci giorni lavorativi. 9

10 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI RICONOSCIUTE COME MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Sono vietati: - l'ingresso nel territorio doganale della Comunità, - l'immissione in libera pratica, - il trasferimento dal territorio doganale della Comunità, - l'esportazione, - la riesportazione, - il vincolo ad un regime sospensivo, o - il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che al termine della procedura di intervento doganale sono riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale. 10

11 SINTESI del Regolamento (CE) n. 1383/2003 RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ DOGANALI E DEL TITOLARE DEL DIRITTO L'accoglimento della domanda conferisce al titolare del diritto un diritto al risarcimento nel caso in cui merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale per la concessione dello svincolo o per l'assenza di un provvedimento di blocco MISURE ANTERIORI AD UNA DOMANDA DI INTERVENTO Quando, durante un intervento effettuato prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, le autorità doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento. 11

12 ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 (e successive modifiche) PRIMA PARTE L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli (V. CODICE DEL CONSUMO), fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. 12

13 ART.4, COMMA 49, DELLA LEGGE 350 / 2003 (e successive modifiche) SECONDA PARTE 49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro

14 L ART. 4 C.49-BIS: APPROFONDIMENTO L Agenzia delle Dogane ha fino ad oggi applicato in modo restrittivo l art. 4 commi 49 e 49-bis appena citati. L art. 4 c.49-bis è stato applicato dall Agenzia delle Dogane anche nel caso di prodotti importati e recanti unicamente un marchio di cui l importatore o altra impresa italiana è proprietario o licenziatario; anche in questo caso l Agenzia delle Dogane pretende la coesistenza, a fianco del marchio, di un APPENDICE INFORMATIVA (che può essere contenuta anche all interno della stessa etichetta che ospita il marchio) contenente almeno una delle seguenti precisazioni alternative: Prodotto fabbricato in oppure Made in... ; Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue; Prodotto di provenienza extra Ue; Prodotto importato da Paesi extra Ue; Prodotto non fabbricato in Italia. Importato da: [nome e sede dell impresa] 14

15 Articolo 517 del Codice Penale Nuovo art. 517 Codice Penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), come modificato dalla Legge 99 / Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino due anni e con la multa fino a ventimila euro 15

16 CODICE DEL CONSUMO Articolo 21. Azioni ingannevoli 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; 16

17 CODICE DEL CONSUMO Articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni (etichettatura/marcatura) 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'unione europea; (manca norma attuazione) d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 17

18 CODICE CONSUMO Articolo Obblighi del produttore e del distributore 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; 18

19 . seminario LA TUTELA DEI MARCHI ALL ESTERO Ancona, 26 Giugno 2012 GRAZIE PER L ATTENZIONE 19

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