Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011

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1 Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Fabio Salvagno Dott. Francesca Parravicini Padova, 26 marzo 2012 Spett.li Signori Clienti Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 3/2012 LE NUOVE REGOLE IVA DAL PER I SERVIZI GENERICI CON SOGGETTI NON RESIDENTI Riferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011 In sintesi: A seguito del recepimento nella normativa nazionale di quanto disposto a livello comunitario, a decorrere dal 17 marzo 2012, per individuare ai fini IVA il momento di effettuazione dei servizi generici tra soggetti passivi stabiliti in Italia e soggetti passivi ivi non stabiliti va fatto riferimento al momento di ultimazione della prestazione ovvero, se anteriore, al pagamento del corrispettivo. Specifiche diposizioni sono previste per le prestazioni periodiche o continuative. Inoltre, a decorrere dalla stessa data, per i servizi generici resi da un soggetto passivo UE ad un soggetto passivo stabilito in Italia, quest ultimo deve assolvere l IVA con il reverse charge tramite l integrazione della fattura estera (non può più scegliere di emettere autofattura). Con la Legge n. 217/2011, c.d. Comunitaria 2010, sono state recepite nell ordinamento nazionale alcune disposizioni in materia di IVA contenute nelle Direttive n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE. In particolare, con l art. 8, comma 2, lett. a) e g), della citata Legge: sono modificati i criteri di individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi UE/extraUE; Via C. Rezzonico n PADOVA Via U. Bassi n FERRARA tel fax tel fax info@studiosca.net -

2 è introdotto l obbligo, per il soggetto passivo italiano che deve assolvere l IVA con il reverse charge per le prestazioni di servizi generici resi da un soggetto passivo comunitario, di integrare la fattura ricevuta dall operatore UE. Si evidenzia che dette modifiche riguardano esclusivamente le prestazioni di servizi: - generici di cui all art. 7-ter, DPR n. 633/72; - tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti passivi IVA non stabiliti in Italia. Sono pertanto immutate: - la determinazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi interne, con soggetti privati e diverse dai servizi generici (prestazioni di cui agli artt. da 7-quater a 7-septies, DPR n. 633/72); - le modalità di fatturazione delle prestazioni di servizi interne, con soggetti privati e con soggetti passivi extraue nonché delle prestazioni di cui agli artt. da 7-quater a 7-septies, DPR n. 633/72. IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI AI FINI IVA REGOLE GENERALI Come noto, ai fini IVA, ai sensi dell art. 6, comma 3, DPR n. 633/72, il momento di effettuazione dei servizi (e quindi il momento che rileva ai fini dell esigibilità dell IVA) è rappresentato dal pagamento del corrispettivo. Per le prestazioni di servizi gratuite di cui al primo periodo del comma 3 dell art. 3, DPR n. 633/72, il momento di effettuazione va individuato nel momento in cui la prestazione è resa, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui è resa. DEROGHE AL PRINCIPIO GENERALE Il comma 4 del citato art. 6, prevede che, se precedentemente al momento di effettuazione sopra individuato viene: emessa fattura; pagato, anche parzialmente, il corrispettivo (ad esempio, acconto); il momento di effettuazione della prestazione è anticipato alla data di emissione della fattura ovvero a quello di pagamento (per l importo fatturato/pagato). MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI FINO AL In base all ultimo periodo del citato comma 3 ( confluito nel nuovo comma 6 a decorrere dal ), il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 rese da un soggetto passivo UE a favore di un soggetto passivo italiano: in maniera continuativa per un periodo superiore ad 1 anno; senza versamenti di acconti o pagamenti anticipati, ancorché parziali; si considerano effettuate alla fine di ciascun anno fino alla conclusione delle prestazioni stesse. 2

3 Per l individuazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi diverse dalle precedenti (non continuative e ultrannuali), trovano applicazione i criteri ordinari e quindi le stesse si considerano effettuate ai fini IVA alla data del pagamento ovvero alla data di emissione della fattura (se anteriore). MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI DAL Come sopra evidenziato, a decorrere dal entrano in vigore le disposizioni contenute nella c.d. Comunitaria 2010 a seguito delle quali nell art. 6, DPR n. 633/72 è stato: soppresso l ultimo periodo del comma 3, sopra citato; introdotto il nuovo comma 6 con il quale il Legislatore prevede una nuova deroga ai criteri generali di individuazione del momento di effettuazione dei servizi generici resi/ricevuti da soggetti passivi non stabiliti in Italia. In base al nuovo comma 6, infatti, per: i servizi generici di cui all art. 7-ter, resi da un soggetto passivo non stabilito in Italia (UE o extraue) a un soggetto passivo stabilito in Italia; i servizi diversi da quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies resi da un soggetto passivo stabilito in Italia a un soggetto passivo non stabilito in Italia (UE o extraue); il momento di effettuazione è individuato con l ultimazione della prestazione. ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE Lo stesso comma 6 prevede altresì che, se prima dell ultimazione della prestazione è pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, le operazioni in esame sono considerate effettuate alla data del pagamento, per l ammontare dello stesso. Per i servizi generici tra soggetti stabiliti e non in Italia, quindi, a decorrere dal , l emissione della fattura in un momento antecedente l ultimazione della prestazione non ha alcun effetto sul momento di effettuazione dell operazione. SERVIZI PERIODICI O CONTINUATIVI Il nuovo comma 6 prevede infine specifiche modalità di determinazione del momento di effettuazione delle prestazioni di servizi in esame ( generici e tra soggetti passivi stabiliti e non in Italia), di carattere periodico o continuativo. Per tali operazioni è infatti disposto che il momento di effettuazione della prestazione va identificato con: la data di maturazione dei corrispettivi; ovvero il termine di ciascun anno, fino all ultimazione della prestazione, se la stessa è effettuata per un periodo superiore ad 1 anno senza pagamenti (anche parziali) nel medesimo periodo. 3

4 EFFETTUAZIONE delle PRESTAZIONI DI SERVIZI: - generici ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 - tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi UE o extraue momento di ULTIMAZIONE del servizio ovvero PAGAMENTO del corrispettivo (se precedente) se di carattere periodico / continuativo momento di maturazione dei corrispettivi termine di ciascun anno, fino all ultimazione del servizio se prestazioni ultrannuali senza pagamenti Tipologia prestazione Servizi generici Servizi generici continuativi o periodici Servizi generici continuativi o periodici ultrannuali e senza pagamenti nel periodo Prestatore (soggetto passivo) Committente (soggetto passivo) Momento di effettuazione dal Regola generale Pagamento corrispettivo Ultimazione prestazione Maturazione corrispettivo Termine anno fino all ultimazione Deroghe Emissione fattura Pagamento acconto Pagamento anticipato corrispettivo/acconto Pagamento anticipato corrispettivo/acconto --- FATTURAZIONE DEI SERVIZI GENERICI RESI DA SOGGETTI UE Come noto, a decorrere dal 2010, l IVA relativa alle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non stabilito in Italia ad un soggetto IVA italiano rilevanti ai fini IVA in Italia va assolta dall operatore italiano, applicando il c.d. reverse charge ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. LE MODALITÀ APPLICATIVE FINO AL In merito alle modalità con le quali il soggetto IVA italiano deve assolvere l IVA applicando il reverse charge, l Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che, se la prestazione: - rientra tra i servizi generici di cui all art. 7-ter, DPR n. 633/72; - è effettuata da un soggetto passivo UE; il committente italiano può scegliere tra l emissione dell autofattura e l integrazione della fattura estera (Circolari n. 12/E e , n. 37/E) con la relativa 4

5 annotazione, in entrambi i casi, sia nel registro delle fatture emesse/corrispettivi che nel registro degli acquisti. LA NUOVA MODALITÀ APPLICATIVA DAL Come sopra accennato, l art. 8, comma 2, lett. g) della c.d. Comunitaria 2010 è intervenuta in merito agli adempimenti IVA in capo al soggetto passivo italiano che deve assolvere l IVA con il reverse charge per le prestazioni di servizi generici resi da un soggetto passivo UE. In particolare, al comma 2 dell art. 17, DPR n. 633/72 è stato aggiunto il seguente periodo: Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decretolegge 30 agosto 1993, n In base a tale nuova disposizione, quindi, il soggetto IVA italiano che: commissiona una prestazione di servizi generici ad un soggetto IVA comunitario; deve assolvere l IVA in Italia applicando il reverse charge ; è obbligato ad integrare la fattura ricevuta dall operatore UE. In altre parole, estendendo quanto previsto per gli acquisti intraue dal DL n. 331/93 alle prestazioni di servizi generici in ambito UE, per il committente italiano non è più possibile assolvere l IVA con l emissione dell autofattura, se non nel caso in cui, trascorso un mese dall effettuazione della prestazione, non è ancora stata ricevuta la fattura UE. Infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 citati dalla nuova norma in esame, il soggetto IVA italiano deve: integrare la fattura ricevuta dall operatore UE con l aliquota e l ammontare dell IVA dovuta ovvero con il titolo di non applicazione dell imposta. Se gli importi sono espressi in valuta diversa dall euro, è altresì necessario indicare il controvalore in euro; annotare la fattura così integrata, nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, con l indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera; annotare la fattura così integrata anche nel registro degli acquisti. Dette annotazioni della fattura integrata devono essere effettuate entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Mancato ricevimento della fattura UE / ricevimento fattura UE con imponibile inferiore Il comma 5 del citato art. 46 prevede altresì che, nei casi in cui il committente italiano: non riceve la fattura UE entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, il committente italiano deve emettere un autofattura, in unico esemplare, entro il mese seguente (2 mesi dall effettuazione dell operazione); riceve la fattura UE riportante un importo inferiore a quello reale, il committente italiano deve emettere una fattura integrativa entro il 15 giorno successivo alla registrazione della fattura originaria. 5

6 Tali autofatture vanno annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi e nel registro degli acquisti entro il mese di emissione. Si evidenzia che il nuovo periodo dell art. 17, comma 2 in esame non trova applicazione: se le prestazioni di servizi generici rilevanti ai fini IVA in Italia ex art. 7-ter sono rese da un soggetto passivo extraue; con riferimento alle altre prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA (UE o extraue) disciplinate dagli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72. Per tali prestazioni il committente italiano, come di consueto, è obbligato ad emettere un autofattura. PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 RESE DA UN SOGGETTO IVA UE AD UN SOGGETTO IVA ITALIANO FINO AL DAL il soggetto IVA italiano può SCEGLIERE tra: - - INTEGRAZIONE DELLA FATTURA UE - - EMISSIONE DELL AUTOFATTURA il soggetto IVA italiano è OBBLIGATO ad INTEGRARE LA FATTURA UE OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA RESE DA SOGGETTO PASSIVO NON STABILITO A SOGGETTO IVA STABILITO IN ITALIA Tipologia operazione Prestatore/Cedente Adempimenti IVA Prestazioni di servizi generici UE Integrazione fattura UE (*) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 extraue Emissione autofattura Prestazioni di servizi ex art. 7-quater, DPR n. 633/72 Prestazioni di servizi UE o extraue Emissione autofattura ex art. 7-quinquies, DPR n. 633/72 UE Integrazione fattura UE (*) Acquisti di beni extraue Bolletta doganale (importazione) (*) Se entro il mese successivo a quello di effettuazione dell operazione non è ricevuta la fattura UE va emessa un autofattura. Si evidenzia che al fine di poter applicare le disposizioni sopra commentate, essendo le stesse relative ad operazioni tra soggetti passivi IVA, è necessario: verificare la soggettività IVA dei soggetti tra i quali avviene la prestazione/cessione; 6

7 che l operatore italiano sia iscritto nell archivio VIES, requisito indispensabile per poter effettuare operazioni (attive o passive) in ambito UE in qualità di soggetto passivo. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l occasione porgiamo i migliori saluti. 7

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