IL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI E LA SUA DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL T.U. AMBIENTALE di Miriam Viviana Balossi

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1 Rifiuti IL FORMULARIO DI TRASPORTO RIFIUTI E LA SUA DISCIPLINA SANZIONATORIA NEL T.U. AMBIENTALE di Miriam Viviana Balossi Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi. La disciplina sostanziale. Lart. 193 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (in vigore dal 29 aprile 2006) regolamenta la disciplina del Fir, prescrivendo che durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione, dal quale devono risultare alcuni dati essenziali: nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dellistradamento; nome ed indirizzo del destinatario. Il nuovo testo unico lascia quindi invariata la disciplina già fissata dallart. 15 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di requisiti minimi del formulario, anche se sono state introdotte alcune innovazioni con riferimento alle esclusioni soggettive dallobbligo di compilazione del formulario. Infatti, il c. 4 dellart. 193 prevede che il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico non sia accompagnato dal formulario di trasporto, così come il trasporto effettuato dal produttore di rifiuti non pericolosi, in modo occasionale e saltuario che non ecceda la quantità di 30 kg o di 30 litri. Un precisazione è dobbligo per quanto riguarda il trasporto effettuato dal soggetto gestore: essendo utilizzata nella norma la dicitura letterale di soggetto che gestisce il servizio pubblico, taluni commentatori hanno ritenuto che nel caso in cui questo soggetto non operi direttamente sul territorio, ma si avvalga di terzi appaltatori del servizio, lesenzione dallutilizzo del formulario si estenda anche a costoro. Ciò non è del tutto corretto, perché questa particolare eccezione alla regola generale sul trasporto dei rifiuti trova la propria fonte nella peculiare qualificazione soggettiva di chi effettua il trasporto medesimo, sicché il soggetto gestore non è munito della potestà di trasferire la sua legittimazione esclusiva allesonero dal formulario, in quanto gli deriva direttamente da una specifica norma di legge. In altre parole, i terzi appaltatori del servizio pubblico, devono quindi impiegare il formulario di trasporto e compilarlo quali produttori del rifiuto, eventualmente aggiungendo nelle annotazioni il riferimento alla convenzione stipulata con il soggetto gestore del servizio pubblico. Altre sostanziali modifiche sono invece state introdotte con la seconda parte del c. 4, dellart Infatti durante la vigenza del D.L.vo 22/97 era esonerato dalla compilazione del formulario il produttore di rifiuti, qualora li trasportasse in quantità non superiore a 30 kg al giorno ovvero a 30 litri al giorno; ora, invece, è venuto completamente a mancare il riferimento temporale al trasporto giornaliero e quindi il riferimento al quantitativo (kg o litri) rimane riferito al singolo trasporto e non più alla singola giornata. Va da sé che in questo modo nellarco delle ventiquattro ore, il produttore potrebbe anche effettuare numerosi trasporti non eccedenti i quantitativi prescritti, senza compilare nessun formulario. Questo si traduce inevitabilmente in una notevole estensione della deroga prevista, anche se il produttore può non impiegare il formulario qualora si tratti di rifiuti non pericolosi, mentre prima il riferimento era a tutti i rifiuti, ed inoltre lesonero dalluso del formulario vale esclusivamente qualora il produttore trasporti i rifiuti non pericolosi, in modo occasionale e saltuario. 4

2 Lart. 193 prevede inoltre una serie di documenti ai quali viene attribuita ex lege una valenza pari a quella del formulario di trasporto, in quanto il Legislatore ha inteso evitare appesantimenti e duplicazioni documentali: lart. 193, c. 7 prevede che il formulario sia validamente sostituito dai documenti previsti dalla normativa comunitaria indicata al successivo art. 194, per quanto riguarda le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, anche con riguardo alla tratta percorsa sul territorio nazionale; il successivo c. 8, dellart. 193, sancisce che le norme in materia di formulario di trasporto non trovano applicazione con riguardo ai fanghi in agricoltura. Lesonero è giustificato dal fatto che per questa particolare tipologia di rifiuti, il D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 99, impone già limpiego di un documento corrispondente al formulario di trasporto; lart. 13 di questo decreto, infatti, fa riferimento ad una scheda di accompagnamento che deve seguire i fanghi durante le fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione; ulteriore documento in grado di sostituire il formulario di identificazione dei rifiuti, è il documento commerciale di cui allart. 7 del regolamento CE 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Questa norma prevede infatti che durante il trasporto questi prodotti siano accompagnati da un documento commerciale ovvero da un certificato sanitario, i quali devono essere conformi a determinate specifiche e requisiti, parimenti indicati nel medesimo regolamento allallegato II; sempre nellottica di evitare inutili sovrapposizioni documentali, il c. 8 dellart. 193 dichiara espressamente che il formulario di identificazione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al D.M. 16 maggio 1996, n. 392 Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati. Una disposizione innovativa introdotta dal nuovo D.L.vo 152/06 è rappresentata dal comma 11, dellart. 193 relativo alla microraccolta dei rifiuti. Con questo istituto ci si vuole riferire alla raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori. Questa pratica trova quindi legittimazione nel nuovo TU sempre che sia svolta con lo stesso automezzo e nel più breve tempo tecnicamente possibile. Ai fini della compilazione del formulario si deve tenere presente che nello spazio riservato al percorso, dovranno essere indicate tutte le tappe intermedie previste. Naturalmente qualora il percorso dovesse subire delle variazioni, sarà cura del trasportatore indicare nello spazio relativo alle annotazioni, il percorso realmente effettuato conformemente al dettato dellultimo capoverso del predetto c. 11. Accade talvolta che durante un trasporto di rifiuti sia necessario provvedere alla effettuazione di soste: il c. 12 dellart. 193 in esame, affronta in modo innovativo questo fenomeno facendolo assurgere a vero e proprio istituto giuridico, distinguendolo dallo stoccaggio, disciplinato a sua volta dallart. 183, comma 1, lettera 1) 1. Ma quali sono le condizioni di esclusione della sosta dallapplicazione di questultima disciplina? Innanzitutto deve trattarsi di soste durante il trasporto di rifiuti caricati per la spedizione allinterno dei porti e degli scali ferroviari; delle stazioni di partenza; delle stazioni di smistamento e di quelle di arrivo; oppure di stazionamenti di veicoli in configurazione di trasporto; infine può trattarsi di soste tecniche per le operazioni di trasbordo che parimenti non rientrano nelle operazioni di stoccaggio in presenza delle condizioni seguenti: a) siano dettate da esigenze di trasporto; b) non superino le 48 ore (escludendo dal relativo computo i giorni interdetti alla circolazione). La elaborazione di una disciplina di carattere nazionale relativa al formulario di trasporto è rimessa, dal c. 5 dellart. 193, al Ministro dellambiente e della tutela del territorio; il c. successivo demanda sempre al medesimo ministero la emanazione di un ulteriore decreto diretto alla definizione del nuovo modello di formulario, nonché del suo contenuto; la definizione delle modalità di numerazione, vidimazione e gestione dello stesso; ed infine la definizione delle specifiche responsabilità dei soggetti coinvolti nel trasporto (produttore o detentore, trasportatore e destinatario finale). Nelle more della emanazione dei predetti decreti, la disciplina applicabile è quella fissata dal D.M. 1 aprile 1998, n. 145, con riferimento alla definizione del modello e dei contenuti del formulario. Per quanto concerne invece la numerazione e la vidimazione, i formulari dovranno per il momento essere vidimati e numerati dagli uffici dellagenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, oppure anche dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti nonché annotati sul registro IVA acquisti. 1 "l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta". 5

3 La disciplina sanzionatoria. Per quanto concerne lapparato sanzionatorio, nellambito del Titolo VI, Capo I (Sanzioni), del D.L.vo 152/06, lart. 258 si evidenzia per limportanza pratica che ricopre nel sistema di gestione dei rifiuti, laddove non siano stati rispettati gli adempimenti documentali previsti, per quanto qui di rilievo, nellart. 193 (Formulario) del D.L.vo 152/06 stesso. Le disposizioni dellart. 258 che riguardano il formulario sono il c. 4 e c. 5, cpv 2 2, e in questa sede lart. 258, c. 4 richiama direttamente lart. 193 allo scopo di ricordare lobbligo sancito in quella sede di accompagnare ogni trasporto di rifiuti con il formulario di identificazione (non cè, peraltro, una precisa individuazione dei soggetti obbligati, in quanto si tratta di un obbligo generale, le cui uniche due eccezioni sono quelle di cui si è già detto nella pagine precedenti). Le condotte sanzionate dallart. 258, c. 4 sono di due tipi, ovvero il mancato utilizzo del formulario durante il trasporto ed il suo utilizzo con lindicazione di dati incompleti o inesatti. Si tratta di due diverse condotte che sono parimenti punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dal a Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi si applica, invece, la sanzione penale di cui allart. 483 Cod. Pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico fino a 2 anni di reclusione): a questo proposito, si rammenta che la dottrina ritiene che il rinvio operato dallart. 258 D.L.vo 152/06 allart 483 Cod. Pen. riguardi solo la pena, in quanto più aderente al dettato letterale della norma e in grado di punire anche le condotte colpose, garantendo così un più ampio margine repressivo 3. Peraltro, il Legislatore estende la sopraccitata sanzione penale anche al diverso caso del certificato di analisi dei rifiuti: infatti, la pena di cui allart. 483 Cod. Pen. si applica anche a chi, nel predisporre un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sugli stessi (natura, composizione, caratteristiche fisico-chimiche), nonché a chi utilizza un certificato falso durante il trasporto. In altre parole, non solo le condotte sanzionate penalmente sono due, ovvero quella di predisposizione di un certificato di analisi con false indicazioni (e questo è un reato che prescinde dallattività di trasporto) e quella di uso di un certificato falso, ma le stesse sono riferibili (e quindi la pena è ugualmente applicabile) sia ai rifiuti non pericolosi, sia ai rifiuti pericolosi, in quanto lart. 258, c. 4, cpv 3, non fa alcun cenno alle caratteristiche del rifiuto. Il cpv 2 del c. 5, invece, si segnala per due diversi aspetti: innanzitutto, esordisce con lespressione scorretta la stessa pena, quando nel capoverso precedente si trattava della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 260 a ; poi, ripropone lipotesi del formulario contenente indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma con una differenza rispetto ai precedenti casi del Mud e del registro C/S. Infatti, mentre in precedenza gli elementi utili per ricostruire le informazioni dovute per legge potevano essere reperite tramite il Mud, i registri e i formulari, nel caso del Fir, lo stesso deve essere autoreferente ovvero tali elementi devono essere contenuti solo nel formulario, senza poter avvalersi del Mud e dei registri (la ratio di una simile previsione non è manifesta, ma si può ipotizzare che questo particolare rigore sia dovuto alla particolare ed importante funzione assolta dal formulario, ovvero quella di permettere agli organi di controllo di verificare ogni passaggio del rifiuto trasportato) 4. Si tenga presente che il c. 5, cpv 2, fa soggiacere alla stessa sanzione amministrativa pecuniaria anche lipotesi di mancata conservazione dei formulario di cui allart. 193 D.L.vo 152/06. Dalla lettura dellart. 258 emerge in modo sufficiente chiaro che lo stesso individua quale soggetto autore dellillecito colui che effettua il trasporto in assenza del formulario ovvero colui che lo compila in modo inesatto ovvero incompleto, non richiamando quindi espressamente il soggetto che lo riceve. Tuttavia, occorre tenere presente un principio generale che anima limpianto sanzionatorio del D.L.vo 152/06, rappresentato dal dovere di cooperazione fra tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione. Questo principio è sancito dallart. 178, comma 3: la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nellutilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dellordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina, paga. Questo principio generale, che impone oneri di controllo e di diligenza su ogni soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti, sovrintende ad ogni intervento interpretativo sulle norme del D.L.vo 152/06 in tema di responsabilità. 2 "4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193". 3 RAMACCI L., La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2006, p Si veda anche RAMACCI L., La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 2006, p. 203: "In generale, la giurisprudenza riconosce l'applicabilità della violazione amministrativa nel caso in cui l'applicazione di dati incompleti o inesatti consista "in un difetto puramente formale, dovuto a inesattezza o incompletezza di registrazione comunque ovviabile" (Cass. Sez. III, n del 23 maggio 2001, Maio, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. III, n del 3 marzo 2000, Laezza, cit.) escludendola, però, con riferimento ai rifiuti pericolosi". 6

4 Si considerino ora i seguenti casi concreti relativi ad episodi di errata compilazione del Fir: 1) scorretta indicazione del peso: il DM 1 aprile 1998, n. 145 consente alle aziende di trascrivere il peso a destino e infatti, nellallegato B del predetto decreto, al punto 6) è prevista lindicazione in Kg o litri e il peso da verificarsi a destino. Apparentemente queste indicazioni potrebbero sembrare alternative, sennonché la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, al punto 1), lett. t), così si esprime: t) alla voce «quantità», casella 6, terza sezione, dellallegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantità di rifiuti trasportati. Inoltre, dovrà essere contrassegnata la casella «(-)» relativa alla voce «Peso da verificarsi a destino» nel caso in cui per la natura del rifiuto o per lindisponibilità di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantità di rifiuti in partenza e quella a destinazione. Da questa formulazione si comprende indubbiamente come queste indicazioni non siano alternative, ma che occorra sempre indicare il peso in Kg o litri ed eventualmente prescegliere anche lopzione di verifica a destinazione, qualora ricorrano le condizioni prescritte dalla norma, salvo incorrere nella sanzione prevista dallart. 258, c. 4, D.L.vo 152/06; 2) dubbia indicazione della destinazione del rifiuto: la compilazione del punto 5 del modello di formulario relativo alla voce destinazione del rifiuto deve specificare, anzitutto, la scelta della destinazione a recupero o smaltimento; queste sono infatti le voci indicate tra parentesi nel modello stesso di formulario. La prassi ha portato ad indicare anche le singole operazioni di recupero o smaltimento cui il rifiuto è destinato. Non vi è, infatti, a che risulti, una norma specifica che imponga o vieti di indicare nella stessa voce 5 una o più delle operazioni di recupero o smaltimento cui è inviato il rifiuto, ma è possibile sostenere che il complesso delle norme che regolano la cosiddetta corretta gestione dei rifiuti si basa sulle seguenti modalità di compilazione del formulario alla sua voce n. 5. Senzaltro lindicazione delloperazione specifica di recupero o smaltimento per quella tipologia di rifiuto è opportuna per la completezza del formulario e per facilitare il controllo degli addetti durante il trasporto. Nel caso in cui siano indicate più operazioni di recupero o smaltimento non si ritiene, però, applicabile la sanzione di cui allart. 258, c. 4 per indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti, e neppure quella di cui al successivo c. 5, ovvero per quei casi in cui le indicazioni sono incomplete o inesatte ma sono comunque ricostruibili le informazioni dovute, e nemmeno, infine, quella di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256) purché ricorrano le seguenti ipotesi: - tutte le operazioni indicate siano operazioni di recupero o smaltimento che limpianto di destino è regolarmente autorizzato a svolgere; - lindicazione delle operazioni non sia equivoca, ad esempio perché sono indicate sia operazioni di recupero sia di smaltimento; - non vi siano indicazioni incompatibili tra loro relative al concreto svolgimento delle operazioni, ad esempio, lindicazione D1 smaltimento in discarica non può essere riportata validamente unitamente a D4 lagunaggio; è corretta invece lindicazione D15 deposito preliminare e anche D14 e D13, rispettivamente ricondizionamento preliminare e raggruppamento preliminare, perché entrambe le ultime due operazioni sono normalmente seguenti al deposito preliminare per gli impianti di stoccaggio; 3) correzione dei dati del formulario: qualora al produttore ritornino dei formulari in quarta copia corretti nelle sole parti relative alle indicazioni di trasportatore e destinatario, pur se precisato alla voce annotazioni, si rammenta che la regola generale di buona prassi nellutilizzo del formulario è che tale documento non venga corretto. Secondo la dottrina 5, non vale nemmeno allegare il fax ricevuto del formulario corretto alla copia che rimane, in quanto tale condotta altera il senso del formulario. È evidente che nel momento in cui si cambia il nome del produttore o del destinatario o del trasportatore, o peggio ancora il codice di identificazione del rifiuto, si perdono i dati fondamentali della tracciabilità dei rifiuti trasportati. Il formulario deve necessariamente contenere tutti i dati da esso richiesti allatto della partenza del rifiuto (tranne, ovviamente, i dati relativi allaccettazione del carico). I dati incompleti o inesatti integrano inevitabilmente gli estremi della violazione di cui allarticolo 258, comma 4, D.L.vo 152/ 06. Lunica correzione consentita è quella relativa al peso da verificarsi a destino, la cui casella va sempre barrata unitamente a quella del peso presunto (indicandolo). Laddove il carico giunga con un formulario incompleto o inesatto (o peggio, senza formulario) il carico va senza indugio respinto per intero e di ciò sarebbe bene informare le autorità di controllo. In difetto, si integrano a carico del ricevente gli estremi di un contributo casualmente agevolatore ad una condotta di trasporto difforme da quanto richiesto dalla disciplina, censurabile a titolo di concorso o di cooperazione colposa ai sensi dellarticolo 110 Cod. Pen. (per i rifiuti pericolosi) e dellarticolo 5, L. 689/81 (per i rifiuti non pericolosi). Nel caso di utilizzo della voce annotazioni, ciò salvaguarda in parte il produttore del rifiuto che 5 FICCO P., "Il formulario non può essere corretto", in Rifiuti - Bollettino di informazione normativa n /06. 7

5 riceve il formulario con le correzioni, anche se, in caso di controlli, non sarà facile dimostrare la buona fede sia di colui che ha corretto il formulario sia del produttore che lo ha ricevuto, rendendo così applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria (nei confronti di chi ha corretto il documento unitamente - come obbligati in solido - agli altri soggetti indicati nel formulario) di cui allart. 258, c. 5, cpv 2, ovvero la somma da 260 a 1.550, perché le indicazioni nel Fir sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge; 4) mancata vidimazione del formulario e ripetizione della violazione: premesso che lart. 193, c. 6, conferma lobbligatorietà della vidimazione dei formulari, bisogna capire se il difetto della vidimazione di un formulario, impiegato per successivi trasporti di rifiuti, debba considerarsi quale violazione singola, anche se reiterata, o se debbano ritenersi integrati diversi illeciti amministrativi tanti quanti sono i trasporti effettuati, tutti ugualmente sanzionabili. Infatti, lart. 8, L. 689/81 (la cd. legge di depenalizzazione) prevede che salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con unazione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Si tratta, quindi, di capire se è possibile identificare lomessa vidimazione del formulario quale singola omissione, a prescindere dal numero complessivo di trasporti effettuati successivamente. Ciò che rileva in primo luogo è lunicità della condotta, oltre allunicità della norma violata: la disposizione contenuta nellart. 8 della L. 689/81 si riferisce solo allipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno. Quindi, una volta ritenuta applicabile la norma denominata della continuazione e ritenuta altresì sussistente lunicità della condotta, si provvederà ad applicare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. La mancata vidimazione del formulario rientra nellipotesi di cui allart. 258, c. 5, D.Lgs. 152/06 ed il fatto di non aver sottoposto il formulario alla vidimazione, come richiesto dallart. 193, c. 6, D.Lgs. 152/06, è identificabile quale condotta omissiva singola, anche se poi ciò si ripercuote su tutti gli impieghi successivi del formulario stesso non vidimato. In altre parole, non dovrà, dunque, applicarsi la sanzione di cui al richiamato art. 258, c. 5, cpv 2, tante volte quanti sono gli impieghi dei formulari appartenenti al blocco non vidimato, ma una sola sanzione, anche se aumentata sino al triplo. Con una sola omissione (la mancata vidimazione di un blocco) si è, infatti, verificata più volte la violazione della stessa disposizione, lart. 193, c. 6, D. Lgs. 152/06. Sintalex SP 2.0. Banca dati di sostanze pericolose aggiornata al 29.o adeguamento SINTALEX SP 2.0 è stata citata nelle Linee Guida (Allegato A) per la Protezione da Agenti Chimici (Titolo VIIbis D.Lgs. 626/94) redatte dal coordinamento tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni Per ogni sostanza sono riportate (ove disponibili): informazioni tossicologiche, chimico-fisiche e di classificazione legislativa e normativa su oltre sostanze chimiche; N. CAS, EINECS, CEE; Nome chimico principale e sinonimi; Formula e peso molecolare; LD50 e CL50 e IDLH (soglie per le emergenze); A.C.G.I.H. aggiornati al 2005; Classificazione di cancerogenicità IARC, CCTN e NIOSH; Mutageni e cancerogeni; D.Lgs. 334/99 (Seveso-3): quantitativi limite; ADR 2005: dati riguardanti la classificazione per il trasporto stradale; Caratteristiche di pericolosità per valutare i rischi di atmosfere esplosive. Informazioni allindirizzo: 8

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