COMUNE DI UDINE. Servizio Patrimonio e Ambiente
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- Michele Fantini
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1 COMUNE DI UDINE Servizio Patrimonio e Ambiente CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI (LOTTO A E LOTTO B) Udine, lì 27 maggio 2009 IL DIRIGENTE (ing. Pino Bellinetti)
2 Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO L appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento, per il periodo successivo a quello contumaciale, dei cani raccolti nel territorio comunale di Udine e custoditi temporaneamente presso il canile dell'azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli. L appalto è suddiviso in due lotti (Lotto A) e Lotto B), come successivamente specificato. Si precisa altresì che tutte le disposizioni del presente Capitolato che non si riferiscono espressamente ad uno soltanto dei due lotti come sopra specificati, si intendono riferite ad entrambi i lotti. La Ditta vincitrice fornirà le seguenti prestazioni: 1) messa a disposizione di idonea struttura di proprietà o della quale abbia la disponibilità, che risponda a tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, assicurando la custodia dei cani randagi ospitati, provvedendo alla corretta alimentazione, pulizia ed a quant altro necessiti secondo le prescrizioni impartite dal Settore Veterinario competente; 2) prelievo dal canile dell A.S.S. n. 4 Medio Friuli di via Lumignacco 337 e trasporto presso la propria struttura dei cani temporaneamente ricoverati e custoditi dall'azienda stessa nei casi previsti dal D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e come specificato in dettaglio nel D.P.Reg. n. 0171/Pres. Del 06/06/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, previo accertamento della provenienza degli animali stessi dal territorio del Comune di Udine mediante certificazione dell'a.s.s. (Servizi Veterinari); 3) ricovero e custodia provvisoria dei cani raccolti sul territorio del Comune di Udine per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento agli eventuali richiedenti con le modalità stabilite dalla normativa vigente e summenzionata; 4) ricovero e custodia dei cani in caso di rinuncia alla loro proprietà da parte dei proprietari o detentori o quando non sia possibile il loro affidamento. La valutazione delle motivazioni alla base della rinuncia alla proprietà degli animali e la loro accettazione o meno nel canile competono all A.S.S. n. 4 Medio Friuli in accordo con il Servizio competente del Comune; 5) ricovero di cani disposto dal Sindaco ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. 39/1990; 6) assicurazione di un servizio di reperibilità da parte di un veterinario libero professionista, al quale in particolare saranno affidati i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) ed i) dell'art. 14 del D.P.Reg. del 6/6/2002, n. 171/Pres.; 7) somministrazione di cibo adeguato, per qualità e quantità, ai cani ricoverati, così come previsto dal successivo art. 6); 8) mantenimento della pulizia degli animali e dell igiene dei locali, nonché adeguata assistenza sanitaria ai cani ricoverati (richiamo vaccinale annuale, profilassi contro l echinococcosi, la filariasi e altre malattie trasmissibili); 9) incenerimento dei cani deceduti nel corso dell esecuzione del servizio; 10) scrupolosa tenuta e puntuale aggiornamento di registri di carico e scarico e di ogni altra registrazione e documentazione prescritta dalla legge, nonché possesso di tutte le autorizzazioni, 2
3 permessi ed in genere tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività specifica. Si richiama, inoltre, la normativa vigente in materia di Sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento alla Tutela degli animali domestici: L.R n. 39; D.P.Reg. n. 0171/Pres. del ; D.P.Reg. n. 0336/Pres. del ; D.P.Reg. 0405/Pres. dell ; Legge n. 296 (Legge finanziaria 2007) art.li n. 370 e 371; D.P.R. n. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria); nonché il Regolamento dell A.S.S. territorialmente competente. Art. 2 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE ED INFORMAZIONI DI CARATTERE STATISTICO La Ditta appaltatrice dovrà garantire l apertura al pubblico della struttura negli orari stabiliti dall Azienda Sanitaria competente e concordati con l Amministrazione comunale, nonché la presenza di personale per l effettuazione di tale servizio. La Ditta appaltatrice non può cedere gli animali in custodia per mostre-mercato, spettacoli, ricerche, sperimentazioni di qualsiasi tipo. L aggiudicatario dovrà farsi carico, se richiesto, del trasferimento dei cani dalla struttura attualmente convenzionata sita in Comune di Porpetto (UD) alla propria sede. Si precisa peraltro che le spese per il suindicato trasporto saranno sostenute dall Amministrazione comunale, previa verifica di congruità del corrispettivo richiesto. Si precisa, come mero riferimento statistico, che nel corso dell anno 2008 sono stati trasferiti alla struttura convenzionata, a seguito delle ordinarie attività di cattura, n. 66 (sessantasei) cani e sono stati consegnati in affido n. 72 (settantadue) cani. Si precisa, altresì, che nel corso dell anno 2008 è stata registrata presso la struttura convenzionata una presenza giornaliera media di 87,8 cani appartenenti al Comune di Udine. Si evidenzia, a titolo indicativo, che alla data del , risultavano presenti presso la struttura attualmente convenzionata n. 73 cani. La suddivisione, approssimativa, per taglie, risultava essere la seguente: - cani di taglia grande: n.ro 9, di cui 6 da tenere da soli. - cani di taglia media: n.ro 26, di cui 4 da tenere da soli. - cani di taglia piccola: n.ro 38. Al fine di favorire la prassi dell adozione, il Comune si riserva di affidare a idonee strutture aventi sede nel territorio del Comune di Udine la custodia ed il mantenimento di alcuni cani, a discrezione del Servizio competente, raccolti nel territorio comunale, per il periodo successivo a quello contumaciale, in base alle necessità del momento e fino ad un numero massimo di dieci cani. 3
4 Art. 3 DURATA Il servizio avrà la durata di anni tre e riguarda la presenza giornaliera di un numero presunto di 67 cani per il lotto A) per un numero complessivo presunto di giornate/anno e di un numero presunto di 33 cani per il lotto B) per un numero complessivo presunto di giornate/anno. Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta vincitrice dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario del servizio, alle condizioni del contratto qualora richiesto dall Amministrazione, ai sensi dell art. 125, comma 10 lett. c) del D.Lgsl. 163/2008 ove ne ricorrano le condizioni per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest ultimo periodo non potrà comunque superare i 4 mesi. Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA La struttura che ospiterà gli animali dovrà avere le caratteristiche previste dal D.P.Reg. 6 giugno 2002 n. 0171/Pres. e D.P.reg. n.0336/pres. del 15 ottobre 2004, e dal successivo D.P.Reg. 405/Pres. dell , essere in possesso dell'idoneità igienico-sanitaria rilasciata dalla competente A.S.S. e del certificato di agibilità rilasciato dal Comune. Art. 5 REQUISITI MINIMI Allo scopo di assicurare l efficace tutela delle condizioni di vita dei cani ricoverati presso la struttura di custodia, in attuazione della finalità pubblica perseguita dalla normativa in vigore, la ditta partecipante dovrà garantire che la custodia dei cani rispetti le seguenti prescrizioni: 1) massimo n. 1 cane per box/giardino, se ritenuto impegnativo; 2) massimo due cani per box/giardino se di taglia grande; 3) massimo n. 3 cani per box/giardino, se di taglia media; 4) massimo n. 4 cani per box/giardino se di taglia piccola; I requisiti dei box dovranno essere quelli previsti dall art. 11 lett. b), e d) del D.P.Reg n. 0336/Pres. che ha sostituito l art. 11 del D.P.Reg n. 0171/Pres. 4
5 Art. 6 SOMMINISTRAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI I prodotti alimentari utilizzati per il mantenimento dei cani (cuccioli, adulti, anziani) devono corrispondere alle caratteristiche indicate prioritariamente dal Veterinario di cui all art. 1, punto 6) del presente Capitolato Speciale d Appalto, formalmente incaricato dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, e verificate all occorrenza dal veterinario dell A.S.S. competente per territorio.. La Ditta si obbliga a somministrare il cibo tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi e prefestivi. Il tempo trascorso tra la somministrazione dei pasti non può inderogabilmente superare le 24 ore. La Ditta si obbliga, altresì, a somministrare cibo differenziato in rapporto alla taglia, età, stato di salute degli animali ricoverati. Gli orari di distribuzione del cibo dovranno essere comunicati al Comune di Udine, così come le eventuali modifiche. La Ditta dovrà documentare la corrispondenza ai suddetti requisiti dei prodotti somministrati almeno 1 volta all anno, specificandone le caratteristiche peculiari. La Ditta dovrà inoltre specificare i prodotti farmaceutici utilizzati per la profilassi (art. 1 punto 8), nonché le modalità ed i tempi per la loro somministrazione. Art. 7 RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSISTENZA VETERINARIA La ditta appaltatrice dovrà comunicare al Comune di Udine entro la data di consegna del servizio, il proprio numero telefonico e telefax, nonché il nominativo e relativo recapito telefonico, cellulare incluso se disponibile, del responsabile dei servizi da svolgere. Ad esso il Comune potrà rivolgersi in qualsiasi momento per la risoluzione di qualsiasi emergenza inerente lo svolgimento dei servizi. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l assistenza veterinaria di cui all art. 1, c. 2 punto 6) 24 ore su 24. Il veterinario verrà messo al corrente settimanalmente dei nuovi ingressi e concorderà con il personale del canile la collocazione dei cani, valuterà le cure che si dovessero rendere necessarie e deciderà dell eventuale ricovero degli animali nel reparto infermieristico. Le cure così individuate dovranno essere adeguatamente fornite dal personale del canile. Art. 8 SITUAZIONI DI EMERGENZA RICETTIVA Qualora, nel corso della durata del contratto, dovesse verificarsi - per cause straordinarie o per un incremento del numero delle catture - un aumento non previsto del numero di ricoveri, questi verranno effettuati presso la struttura messa a disposizione dalla ditta aggiudicataria, solo a condizione che la stessa sia tale da consentire l osservanza dei requisiti minimi di cui al precedente art. 5. In caso contrario, per i ricoveri che eccedano il limite di capienza della struttura, calcolato nei modi sopra specificati, l Amministrazione potrà rivolgersi ad altri soggetti. 5
6 Art. 9 AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO L appalto di cui al presente Capitolato verrà aggiudicato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di un bando di gara in base al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti, individuati all art. 34 del D.Lgs. 163/2006, che abbiano la disponibilità di una struttura idonea al ricovero ed alla custodia permanente di cani, avente le caratteristiche previste dal presente Capitolato in relazione al lotto a cui intendono partecipare ed i requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come richiamata al precedente art. 1, nonché l idoneità igienico sanitaria rilasciata dalla competente A.S.S. ed il certificato di agibilità dei locali rilasciato dal Comune competente per territorio, o che si impegnino a mettere a disposizione dell Amministrazione una siffatta struttura in caso di aggiudicazione. Si precisa che nel caso un concorrente partecipi ad entrambi i lotti (A e B) potrà utilizzare anche un unica struttura avente le caratteristiche di cui sopra in relazione ad entrambi i lotti. L Amministrazione comunale si riserva la facoltà, dopo l aggiudicazione provvisoria, ma prima dell inizio dell espletamento del servizio, di verificare tramite sopralluogo la conformità della struttura alle prescrizioni di cui al presente Capitolato ed alle disposizioni normative. Nel caso in cui tale verifica avesse esito negativo, seguirà la revoca dell aggiudicazione provvisoria e l incameramento della cauzione. La Ditta appaltatrice sarà tenuta ad avviare il servizio anche nelle more della stipula dell atto contrattuale, sotto le riserve di legge, a seguito di semplice richiesta del Servizio Ecologia, senza che la Ditta stessa nulla possa eccepire in merito, o sollevare riserve di qualsiasi natura. La ditta aggiudicataria sarà a tal fine tenuta, prima di intraprendere l esecuzione del servizio, a produrre al Servizio Ecologia l autorizzazione appositamente rilasciata dalla A.S.S. competente ed il certificato di agibilità relativo alla struttura adibita al servizio e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 16. Art. 10 COMMISSIONE DI GARA Le offerte saranno esaminate da una Commissione di gara. La Commissione, tra l altro, esaminerà le offerte pervenute ed attribuirà loro il punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti nel presente Capitolato. Art. 11 SUDDIVISIONE DELL APPALTO IN LOTTI L appalto è suddiviso in due Lotti così individuati: LOTTO A: circa 67 cani (di cui circa 7 con trattamento differenziato). LOTTO B: circa 33 cani (di cui circa 3 con trattamento differenziato). 6
7 Ciascuna Ditta partecipante alla gara potrà presentare offerta per un solo lotto o per entrambi i lotti. Nell offerta dovrà essere precisato per quale/i lotto/i si intende partecipare, fermo restando che, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti, i prezzi unitari offerti dovranno essere i medesimi per entrambi i lotti, a pena di esclusione. I cani con trattamento differenziato, indicati presuntivamente come sopra, con riferimento a ciascun lotto, se ritenuti impegnativi dal veterinario competente, richiedono differenti modalità di attuazione della custodia, ovvero devono essere ricoverati singolarmente. (Vedi Art. 5). Qualora i due lotti siano aggiudicati a soggetti diversi, l assegnazione dei cani a ciascuna struttura avverrà sulla base dei prevalenti criteri del benessere degli animali e della vantaggiosità per l Amministrazione. Quindi, fermo restando il limite della capacità ricettiva delle strutture, nell assegnazione si procederà come segue: - in fase di prima assegnazione, nell eventualità che il servizio venga aggiudicato alla struttura che già ospita i cani, gli stessi permarranno in sito fino al limite delle seguenti quantità: - 67 cani in caso di aggiudicazione del solo lotto A); - 33 cani in caso di aggiudicazione del solo lotto B); - successivamente le nuove assegnazioni saranno effettuate alla Ditta risultata migliore offerente; Art. 12 IMPORTO A BASE D APPALTO L importo complessivo triennale a base d appalto viene così determinato per ciascun lotto: LOTTO A: in Euro ,00 (IVA esclusa). Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze. LOTTO B: in Euro ,00 (IVA esclusa). Non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze. L importo a base d appalto è stato così calcolato: LOTTO A) - n.ro presunto complessivo annuale di giornate di ricovero utilizzato convenzionalmente ai fini della determinazione dell importo a base d appalto per i cani ritenuti impegnativi/con trattamento differenziato: n presunto di giornate annue di ricovero, per gli altri cani non impegnativi/senza trattamento differenziato: presunto di giornate annue di ricovero, - prezzo riferito al servizio di ricovero, custodia e mantenimento di ciascun cane per ciascuna giornata e posto a base d appalto: 3,07 (+ I.V.A. 20%) per cani non impegnativi/senza trattamento differenziato; 4,00 (+ I.V.A. 20%) per cani impegnativi/con trattamento differenziato. LOTTO B) - n.ro presunto complessivo annuale di giornate di ricovero utilizzato convenzionalmente ai fini della determinazione dell importo a base d appalto per i cani ritenuti impegnativi/con trattamento differenziato: n presunto di giornate annue di ricovero, per altri cani non impegnativi/senza trattamento differenziato: presunto di giornate annue di ricovero, 7
8 - prezzo riferito al servizio di ricovero, custodia e mantenimento di ciascun cane per ciascuna giornata e posto a base d appalto: 3,07 (+ I.V.A. 20%) per cani non impegnativi/senza trattamento differenziato; 4,00 (+ I.V.A. 20%) per cani impegnativi/con trattamento differenziato. Non sono ammesse offerte in aumento in relazione a ciascun lotto. In ogni caso l aggiudicatario si obbliga ad espletare il servizio triennale di cui sopra in funzione delle effettive esigenze di custodia e ricovero che si evidenzieranno nel corso del triennio. L aggiudicatario si impegna pertanto a garantire, sin d ora, per lo stesso prezzo offerto, anche prestazioni aggiuntive ed ulteriori rispetto al dato numerico presuntivamente stabilito e convenzionalmente assunto quale valore del contratto che verrà stipulato, ancorché nei limiti di capienza massima della struttura messa a disposizione in sede di offerta, così come previsto dal precedente art. 5. Resta inteso che il corrispettivo di spettanza della ditta verrà liquidato in funzione del numero effettivo dei cani custoditi e ricoverati, nonché del numero effettivo di giornate di ricovero, a prescindere dall eventuale mancato raggiungimento o dal superamento delle previsioni numeriche sulla base delle quali è stata espressa la base d asta e verrà ad essere convenzionalmente stabilito il valore del contratto. Si precisa che alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuto, in relazione all espletamento delle prestazioni di incenerimento dei cani deceduti nel corso dell esecuzione del servizio (art. 1 comma 2 n. 9 del Capitolato) esclusivamente un corrispettivo forfettario onnicomprensivo di 30,00 per ogni cane, in funzione del numero effettivo di incenerimenti compiuti, in aggiunta al corrispettivo relativo al normale svolgimento del servizio. Si specifica al riguardo, a mero titolo informativo, che il numero complessivo di cani deceduti nel triennio precedente all effettuazione della gara è pari a sei elementi. Art. 13 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA L esame delle offerte, in relazione a ciascun lotto, si tradurrà nell attribuzione a ciascuna di esse, da parte della Commissione di gara, di un punteggio in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione sotto indicati. La somma dei punteggi assegnati a ciascuna offerta determinerà la graduatoria delle stesse. La gara verrà aggiudicata alla ditta che conseguirà il punteggio complessivo più alto. I criteri di valutazione sono i seguenti: 1. Il prezzo, inteso come corrispettivo complessivo netto per il triennio: punteggio massimo: punti La fruibilità del servizio. Il servizio oggetto del presente Capitolato riguarda i cani che nel periodo di anni tre vengono raccolti nel territorio del Comune di Udine (Art. 1 c. 1 del Capitolato). In particolare tra le prestazioni oggetto dell appalto vanno evidenziate le attività di trasporto dei cani catturati o consegnati (dal territorio del Comune di Udine al territorio del Comune sede della struttura 8
9 ospitante), nonché la loro restituzione ad eventuali proprietari (dal territorio del Comune sede della struttura ospitante al territorio del Comune di Udine); Vanno altresì evidenziate le attività di controllo finalizzate alla corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali ed al conseguente trattamento degli animali. Attività di controllo che vengono svolte (Art. 14 del Capitolato) dal personale comunale all uopo incaricato e dai volontari accreditati dal Comune. Le caratteristiche del servizio richiedono conseguentemente di limitare al massimo la percorrenza tra il territorio comunale e la struttura ospitante, sia al fine di limitare i disagi di natura fisica agli animali trasportati, che al fine di favorire l accesso alla struttura da parte dei proprietari dei cani per le eventuali consegne o restituzioni, nonché da parte del personale comunale o dei volontari accreditati per lo svolgimento dei controlli. Pertanto, nell ambito della determinazione dei criteri di valutazione ai fini dell attribuzione dei punteggi, l ubicazione della struttura ospitante rappresenta il livello di fruibilità del servizio. Dovrà conseguentemente essere considerata la distanza chilometrica tra Udine ed il Comune di ubicazione della struttura stessa. Il dato dovrà essere riferito alle risultanze tabellari degli uffici dell A.C.I. di Udine (tel ) e sarà oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante: punteggio massimo: punti Lo spazio, con riferimento alle aree verdi a disposizione per la sgambatura dei cani: punteggio massimo: punti 20 L elemento prezzo viene considerato allo scopo di garantire l economicità del servizio. L elemento fruibilità del servizio viene considerato allo scopo di garantire la tutela della salute degli animali, nonché l economicità, la celerità e la migliore efficacia dell azione amministrativa nei procedimenti di affido o di restituzione dei cani ai proprietari e nell azione di controllo svolta dall Amministrazione comunale. L elemento spazio viene considerato allo scopo di garantire nelle forme qualitativamente migliori la permanenza dei cani nella struttura, con la possibilità di accesso ad aree verdi della struttura, per la loro sgambatura, a cui dovranno poter accedere a turno tutti i cani custoditi, salvo casi eccezionali. 1) Per la individuazione del punteggio da attribuire ai singoli concorrenti in ragione del prezzo offerto, si farà ricorso al seguente criterio: Al prezzo più basso offerto, per un importo complessivo netto che non potrà essere superiore all importo a base d asta indicato al precedente art. 12, saranno attribuiti 40 punti. Per la determinazione del punteggio da attribuire agli altri concorrenti si applicherà la seguente formula: a : b = x : c dove: 9
10 a = il migliore prezzo fra quelli considerati b = il prezzo da considerare x = il punteggio da attribuire c = il punteggio massimo attribuibile (punti 40) L offerta del prezzo dovrà essere determinata come segue: A) = n.ro presunto di giornate annue di ricovero B) = prezzo unitario offerto C) = n.ro 3 anni D) = prezzo complessivo netto offerto. Quindi: LOTTO A: A) x B) x C) = D Cani ritenuti impegnativi/con trattamento differenziato: A) x B). x C) 3 = D) Altri cani non impegnativi: A) x B). x C) 3 = D) LOTTO B: Cani ritenuti impegnativi/con trattamento differenziato: A) x B). x C) 3 = D) Altri cani non impegnativi: A) x B). x C) 3 = D) 2) il punteggio da attribuire ai singoli concorrenti in ragione della distanza chilometrica tra Udine ed il Comune ove è ubicata la struttura di ricovero e custodia che le ditte partecipanti si impegnano a mettere a disposizione dell Amministrazione in caso di aggiudicazione, sarà calcolato nelle modalità di seguito specificate. Alle ditte la cui struttura sia situata nel Comune di Udine sarà attribuito il punteggio massimo di 40 punti. Il punteggio decrescerà proporzionalmente per ogni 2 Km di distanza aggiuntiva dal Comune di Udine del Comune nel quale è ubicata la struttura messa a disposizione, fermo restando che alle ditte dotate di strutture ubicate ad una distanza pari o superiore ad 80 Km verranno attribuiti 0 punti. Per la determinazione del punteggio da attribuire agli altri concorrenti si applicherà dunque la seguente formula: 40 (x : 2) = y dove 10
11 x = la distanza da prendere in considerazione y = il punteggio da attribuire. 3) per la valutazione del punteggio da attribuire ai singoli concorrenti in ragione degli spazi verdi messi a disposizione per la sgambatura dei cani ed espressi in mq. complessivi si applicherà il seguente criterio: Alla superficie più ampia a disposizione (espressa in mq.) saranno attribuiti 20 punti. Per la determinazione del punteggio da attribuire agli altri concorrenti si applicherà la seguente formula: b : a = x : c dove: a = lo spazio verde più ampio (espresso in mq.) b = lo spazio da considerare (espresso in mq.) x = il punteggio da attribuire c = il punteggio massimo attribuibile (punti 20) Con riferimento all elemento sub. n.ro 1), il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di tutti gli oneri, compresi quelli per imprevisti, nonché di tutti gli utili e spese generali della Ditta e di ogni altra spesa prevista dalle disposizioni legislative in vigore, nessuna esclusa, e comunque occorrente per il corretto e puntuale espletamento del servizio, come specificato nel Capitolato. La ditta partecipante dovrà indicare le componenti essenziali di costo che hanno portato alla determinazione del prezzo offerto. Il corrispettivo deve intendersi come immodificabile, salvo quanto previsto dall art. 115 del D.Lgs. 163/2006. A tale fine, qualora nel corso dell espletamento del servizio le componenti essenziali di costo (materiali/manodopera) considerate all atto dell offerta subiscano una variazione rispetto al corrispettivo offerto dalla Ditta vincitrice, l Amministrazione/la Controparte possono chiedere la revisione La revisione verrà operata sulla base di un istruttoria condotta dal responsabile del centro di costo nella cui competenza rientra la gestione del rapporto contrattuale di cui trattasi, il quale potrà utilizzare a tal fine, se disponibili, i dati di cui agli artt. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. Art. 14 CONTROLLI ED ACCESSO DI VOLONTARI ACCREDITATI L'Amministrazione comunale, per mezzo di propri dipendenti, si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli che ritenesse necessari per garantire il puntuale rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel relativo contratto, nonché il rispetto delle norme vigenti e la puntuale tenuta dei registri di carico/scarico. Hanno altresì libero accesso alla struttura di ricovero e custodia, compreso il reparto infermieristico, i volontari accreditati dal Comune. 11
12 Qualora venissero riscontrati inadempimenti della Ditta alle prescrizioni del presente Capitolato il personale comunale redigerà un apposito verbale o una relazione con cui saranno elencate e quantificate tutte le irregolarità riscontrate per la successiva contestazione degli addebiti e l'applicazione delle penali previste dell art. 21. A tal fine la Ditta, informata del controllo in corso, potrà disporre, qualora lo ritenga opportuno, che il proprio responsabile designato, o un suo delegato, presenzi ai controlli. In tal caso il verbale sarà controfirmato anche dal responsabile della Ditta, o dal suo delegato, che potrà aggiungere in calce le eventuali controdeduzioni. La Ditta garantirà la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani custoditi, come previsto dall art. 4 comma 1 della legge n. 281, come sostituito dal comma 829 dell art. 1 della legge n. 296 e successivamente modificato dai commi 370 e 371 dell art. 2 della legge n Inoltre dovrà essere garantito l'accesso alla struttura a tutte le associazioni autorizzate ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1990, n. 39, per i fini ivi previsti. Art. 15 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO La Ditta dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e simili ed in particolare al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Art. 16 RESPONSABILITÀ La Ditta si impegna ad effettuare il servizio affidato con un numero di persone adeguato e tale da garantire la quotidiana, regolare e completa esecuzione di quanto previsto dal presente CSA. La Ditta si obbliga a sostenere tutti i rischi connessi all espletamento del servizio, esonerando pertanto sin d ora l Amministrazione comunale da ogni responsabilità eventualmente derivante dall esecuzione dello stesso. In particolare, la Ditta sarà responsabile di ogni eventuale danno che, in relazione all'espletamento del servizio, dovesse essere arrecato dal proprio personale dipendente o dagli animali custoditi a beni immobili e mobili di terzi, compresa l Amministrazione comunale, e/o a persone. A garanzia di ciò la Ditta è tenuta ad assicurarsi per i rischi connessi a responsabilità civile a sua cura e spese contro ogni possibile danno causato a persone e cose ed a presentare la relativa polizza RCVT prima della stipula del contratto o comunque, in caso di inizio del servizio in pendenza di stipula, prima che la ditta intraprenda l esecuzione del servizio. In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la Ditta aggiudicataria potrà dimostrare l esistenza di una polizza RCVT già attivata e produrre un appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto. Art. 17 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO La Ditta deve provvedere a sua cura e spese alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sicurezza, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori. 12
13 Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora dalla dichiarazione risultino irregolarità dell Impresa Appaltante, la Stazione Appaltante provvederà direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all impresa medesima. Art. 18 SERVIZIO PUBBLICO Il servizio oggetto del presente Capitolato costituisce servizio pubblico, di competenza del Comune ai sensi degli artt. 1 e 9 della L.R. 4 settembre 1990 n. 39, e dell'art. 4 della legge 14 agosto 1991 n Pertanto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato dall'aggiudicatario dello stesso. Art. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO È vietato il subappalto totale del servizio. L eventuale affidamento in subappalto di parte del servizio è subordinato alle disposizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 113/2007 tenendo presente che la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30%. Il concorrente che intende partecipare alla gara deve indicare nell offerta la parte del servizio che intenda eventualmente subappaltare a terzi. In caso di subappalto il pagamento al subappaltatore avverrà tramite la ditta appaltatrice. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine verrà sospeso il successivo pagamento a favore dei medesimi affidatari. L appaltatore è altresì obbligato a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. Art. 20 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA A garanzia dell adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente è obbligata ai sensi dell art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D. Lgsl 163/2006 o versamento presso la Tesoreria o equivalente) pari al 2%, arrotondato per difetto, dell importo a base d appalto, ovvero pari ad 4.647,00 per il LOTTO A ed a 2.279,00 per il LOTTO B. Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell Amministrazione Comunale; la fideiussione, inoltre, dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta. 13
14 L offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l offerente risultasse affidatario. Si precisa che, ai sensi dell art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l importo della garanzia è pari all 1% dell importo netto a base d appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, Per fruire di tale beneficio, l operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell importo di aggiudicazione (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all importo stabilito con le modalità dettate dall art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all art. 113 c. 3 del D. Lgsl. 163/ La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente articolo e la polizza assicurativa di cui al precedente art. 16. Art. 21 INADEMPIMENTI E PENALITÀ Per ogni inadempimento, non imputabile a causa di forza maggiore, l Amministrazione potrà applicare, con le modalità indicate all art. 14, le penali sotto specificate: a) somministrazione di cibo inadeguato per qualità o quantità sulla base delle prescrizioni di cui all art. 6 del Capitolato: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato, b) mancata o insufficiente tenuta della pulizia degli animali: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato, c) mancata o insufficiente tenuta dell igiene dei locali: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato, d) mancata o insufficiente assistenza sanitaria ai cani ricoverati: da un minimo di 150 ad un massimo di 300 per ogni caso riscontrato, 14
15 e) mancato puntuale aggiornamento dei registri di carico e scarico e di ogni altra documentazione prevista dalla legge, o ritardo nella trasmissione dei dati al Servizio Ecologia: da un minimo di 50 ad un massimo di 100 per ogni caso riscontrato, f) mancata apertura della struttura negli orari concordati per l accesso del pubblico: da un minimo di 100 ad un massimo di 150 per ogni caso riscontrato. I suddetti importi saranno detratti dalla fattura trimestrale di cui al successivo art. 23, oppure trattenuti mediante incameramento, anche parziale, del deposito cauzionale versato dalla Ditta aggiudicataria. Nel caso di cauzione prestata mediante altre forme potrà essere richiesta la liquidazione al garante, salvo reintegro entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. Qualora le ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) si verifichino per più di quattro volte, annualmente, verrà dichiarata la risoluzione del contratto ex art Codice Civile Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata dal Comune qualora la Ditta esecutrice del servizio si renda colpevole di frode o grave negligenza, ceda, totalmente o parzialmente il contratto, oppure, secondo quanto previsto al precedente art. 21, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni riportate nel presente Capitolato, salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni patiti e patenti da parte dell Amministrazione Comunale. Art. 23 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI Tutti i compensi spettanti alla Ditta aggiudicataria saranno liquidati dall'amministrazione comunale dietro presentazione di regolari fatture trimestrali che dovranno essere predisposte sulla base delle effettive giornate di ricovero al prezzo unitario indicato in sede di offerta. Le fatture sono accompagnate, a giustificazione delle stesse, da puntuali e documentati atti contabili di movimento dei cani - con indicazione delle relative motivazioni (morte, cessione,...) - riferiti al trimestre; atti sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta. Le fatture dovranno inoltre: essere intestate al Comune di Udine Servizio Patrimonio e Ambiente - U.O. Amministrativa Via Lionello Udine - C.F. / P.IVA ; indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi alle modalità di effettuazione del pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN; numero conto corrente postale); riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico). Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento all Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al servizio effettuato e previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva della Ditta affidataria (DURC). In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in espressa deroga all art.5 del D.Lgs.231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all art C.C. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: 15
16 vengano contestati eventuali addebiti all impresa; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall Amministrazione, dopo aver sentito l impresa; l impresa non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti; in tal caso il pagamento verrà effettuato previa liberatoria degli enti competenti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4. Il Comune potrà richiedere all impresa aggiudicataria, anche il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori. Art. 24 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI Per quanto non previsto nel presente Capitolato si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze vigenti aventi attinenza con i servizi in oggetto. Il Sindaco potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti di tutela della salute pubblica, emanare ordinanze d'urgenza sul funzionamento dei servizi che anche la Ditta sarà tenuta a seguire scrupolosamente senza possibilità di opporre rifiuti, salvo il diritto al riconoscimento di eventuali maggiori spese, se effettivamente sostenute ed inequivocabilmente necessarie. Art. 25 PROTEZIONE DELL IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO Le autorità presso la quali i concorrenti possono ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell impiego e di condizioni di lavoro sono le seguenti: A.S.S. n. 4 Medio Friuli Dipartimento di Prevenzione; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli Dipartimento di Prevenzione; Comune di Udine Dipartimento Infrastrutture Unità Operativa Prevenzione e protezione; Vigili del fuoco Comando Provinciale di Udine. Art. 26 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipula formale del contratto ed eventuali atti aggiuntivi saranno a carico dell'aggiudicatario. Art. 27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta, il Foro competente sarà quello di Udine. 16
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