COMUNE DI CAPOLIVERI

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1 COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE C O P I A Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 09/11/2010Nr. Prot. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ANNO Nr. Progr. Data 250 Seduta NR. 32 L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome BARBETTI RUGGERO GELSI ANDREA CARDELLI LEONARDO DELLA LUCIA CLAUDIO GALEROTTI MARCELLO RIDI CARLO ALBERTO TALLINUCCI LIDO Carica SINDACO VICESINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE Presente S S N S N S N TOTALE Presenti: 4 TOTALE Assenti: 3 Assenti Giustificati i signori: CARDELLI LEONARDO; GALEROTTI MARCELLO; TALLINUCCI LIDO Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA. In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2 LA GIUNTA COMUNALE Premesso: Che la Regione Toscana con legge n. 43 dell , integrata con la legge n. 90/1998 ha dettato disposizioni per la gestione dell anagrafe canina, la tutela degli animali d affezione e la prevenzione del randagismo; Che questo Comune non dispone di un canile municipale per ospitare i cani randagi e comunque per i cani vengono trovati abbandonati sul territorio; Che i Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzione da stipulare prioritariamente con le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte all Albo Regionale o con altri soggetti privati, quando non siano altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, Che all Isola d Elba non sono presenti canili comunali e canili rifugio; Che il Comune ha chiesto dei preventivi per il mantenimento dei cani randagi trovati abbandonati sul territorio alle seguenti strutture: 1. Azienda Agricola Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. di Ribolla 2. Centro Cinofilo gli Amici di Argo s.r.l. di Arezzo 3. Canile Paratino s.n.c. di Tempestini Paola & C. di Cecina Viste le note fatte pervenire dalla Azienda Agricola Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. di Ribolla, datata , e dalla Società Gli Amici di Argo S.r.l. nostro prot. generale n del ; Considerato che l ENPA sezione Isola d Elba ha comunicato in data con nota prot di avere effettuato dei sopralluoghi presso i canili Centro Cinofilo Amici di Argo con sede in Arezzo e Azienda Agricola Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. di Ribolla e di avere valutato positivamente, in base ai servizi offerti, la struttura Centro Cinofilo Amici di Argo con sede in Arezzo; Rilevata pertanto la necessità di stipulare una convenzione con privati e individuato il Centro Cinofilo gli Amici di Argo S.r.l. di Arezzo, che garantisce i servizi fondamentali per la cura e il miglior soggiorno degli animali; Dato atto che si procederà all invio alla Commissione Affari Animali della Regione Toscana della comunicazione relativa alla convenzione da stipulare con il canile Gli Amici di Argo ; Vista la L.R.T. n. 43/1995 modificata dalla L.R.T. n. 90/1998; Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell art. 49 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese; DELIBERA 1. Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 2. Di stipulare con il Centro Cinofilo gli Amici di Argo S.r.l. con sede in Arezzo Loc. Policiano 151/A, una convenzione per l utilizzo del canile medesimo per ospitare cani randagi o abbandonati che vengono ritrovati nel territorio comunale per il biennio 2010/2011.

3 3. Di approvare l allegato schema di convenzione sub. A, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 4. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Area Polizia Municipale Sig. Maurizio Pagni per la sottoscrizione della stipulando convenzione. 5. Di rinviare a successivo atto ogni provvedimento inerente l impegno di spesa occorrente 6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell Area di Vigilanza ai sensi dell art. 183 del testo unico D.L. n. 267 del 18 agosto 2000, per i provvedimenti di competenza. 7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del TUEL.

4 COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 250 Del OGGETTO APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CUSTODIA ED IL MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ANNO PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs N. 267 (T.U.E.L.) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO ROSSI ANTONELLA Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA FAVOREVOLE Data IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO PROPOSTA N. 294 SEDUTA DEL

5 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 250 DEL Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO Il Segretario Comunale F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 09/11/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Data 09/11/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. Data 10/11/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n 267/2000 art. 134, il giorno dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000) sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000) Data IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

6 COMUNE DI CAPOLIVERI PROVINCIA DI LIVORNO AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI EX RANDAGI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CAPOLIVERI O AFFIDATI TEMPORANEAMENTE ALLA SUA RESPONSABILITA. Tra le parti: - Per il Comune di Capoliveri P.I , Sig. Maurizio Pagni nato a il non in proprio ma nella Sua qualità di Responsabile del Servizio Area Polizia Municipale, residente per la funzione presso il Comune di Capoliveri. - Sig. nato/a il in qualità di legale rappresentante della ditta Centro Cinofilo gli Amici di Argo srl (P.I. ) con sede in Arezzo loc. Policiano 151/A Premesso che: - Il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex-randagi catturati è vietata dalla L. 281/91; - Come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura; - La tutela degli animali d affezione e la disciplina degli interventi a carico dell Amministrazione locale a tale proposito è sancita dalle leggi dello Stato e dalla regione Toscana con la L. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. n. 90/98 e 41/02 e succ. mod. - Per legge i cani ex-randagi devono, dopo un primo periodo di permanenza all interno del canile sanitario municipale, essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione; - La L. R. n. 43/95 e succ. modifiche prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi; - In attesa della realizzazione della struttura canile rifugio il Comune di Capoliveri è obbligato ad avvalersi, per la custodia ed il mantenimento dei propri cani, di canili non afferenti alla sua proprietà. Tutto ciò premesso, facente parte integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Il presente atto ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento e di cura di cani exrandagi, in attesa di adozione, di ogni taglia, razza, sesso ed età di proprietà del Comune di Capoliveri o affidati temporaneamente alla sua responsabilità, per i quali il Comune di Capoliveri sia tenuto ad assicurare il servizio di canile rifugio ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di randagismo;

7 2. Il servizio è affidato con l intento di favorire le adozioni dei cani da parte di privati o di altri soggetti che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili. 3. Le adozioni devono essere precedute obbligatoriamente da un affido temporaneo di 30 giorni. 4. Le adozioni inerenti i cani di proprietà del Comune di Capoliveri presenti nel canile rifugio dovranno essere sottoposte all autorizzazione del Direttore della Direzione Ambiente, al quale compete la decisone in merito; l autorizzazione all adozione coincide con l atto di cessione in proprietà controfirmato dagli incaricati del Comune e dal nuovo proprietario. 5. L affidamento temporaneo di un cane a terzi interessati, preordinato all adozione dello stesso, debitamente valutato e proposto dal soggetto gestore del Servizio, non è soggetto ad autorizzazione. 6. Alle comunicazioni normativamente prescritte per l aggiornamento dell anagrafe canina provvede direttamente il soggetto gestore sia in fase di adozione sia in fase di affidamento temporaneo. ART. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 1. Il servizio oggetto del presente atto concerne le seguenti prestazioni, che dovranno essere fornite e garantite da parte del soggetto gestore: A. La presa in carico dei cani ex-randagi di proprietà del Comune di Capoliveri o affidati temporaneamente alla sua responsabilità fino ad un massimo di n. 12. B. Il prelievo dei cani di cui alla lettera A presso il canile municipale del Comune di Capoliveri o presso altra struttura indicata dal Comune stesso in orario di servizio del canile municipale o della struttura individuata; C. La custodia e il mantenimento quotidiano degli animali, comprensivi di periodica toilette (lavaggio e spazzolatura), in box con misure conformi al dettato della L.R. 43/95 sottoposti agli ordinari trattamenti di igiene,nonché di quotidiani periodi di sgambatura (conformemente al disposto della L.R. 43/95) in aree confinanti e scoperte, di dimensioni adeguate, protette da idonea recinzione atta ad impedire la fuga del cane; D. La dotazione dei box, di cui sopra, con apposite schede complete di indicazioni dei trattamenti sanitari, con allegato il libretto sanitario dell animale; E. L alloggiamento dei cani in un unico settore del canile; F. L assistenza veterinaria agli animali ospitati, tramite rapporto di collaborazione con medico veterinario iscritto all ordine professionale; G. L apertura della struttura al pubblico, per facilitare le adozioni. 2. Nella gestione rientrano: - L acquisto del cibo occorrente; - L acquisto e la manutenzione delle attrezzature indispensabili; - Il servizio di custodia; - L espletamento di cure mediche veterinarie ordinarie compreso l acquisto dei relativi medicinali; - L espletamento di cure mediche di tipo profilattico, gli approfondimenti diagnostici e le terapie chirurgiche all occorrenza ritenute indispensabili, nei termini e nei modi previsti dal successivo art. 3; 3. L attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei cani, con particolare riferimento all art. 2 della Legge 281/91, agli art. 10 e 12 dela L.R. 43/95.

8 ART. 3 CURE MEDICHE VETERINARIE, APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI E-O TERAPIE CHIRURGICHE 1. L espletamento di cure mediche di tipo profilattico ( compreso l acquisto dei relativi medicinali), gli approfondimenti diagnostici e/o le terapie chirurgiche, debitamente attestati quali necessari dal medico veterinario che collabora con il soggetto gestore, sono espletati normalmente previa autorizzazione del Comune, che si avvarrà a tal fine del supporto tecnico delle U.F.M.A. Igiene veterinaria della ASL di Arezzo, nei limiti di spesa preventivamente impegnati dall Amministrazione comunale. 2. Sempre negli stessi limiti, si potrà ricorrere agli stessi senza la preventiva autorizzazione del Comune esclusivamente in situazioni di pronto intervento debitamente attestate dal medico veterinario. 3. I protocolli operativi di profilassi, debitamente sottoscritti dal veterinario convenzionato, sono espletati previa autorizzazione del Comune che si avvarrà a tal fine del supporto tecnico della U.F.M.A. Igiene urbana Veterinaria della ASL di Arezzo. 4. L acquisto dei medicinali relativi alle cure mediche profilattiche dovrà essere opportunamente prescritto dal medico veterinario; esso è esentato dalla preventiva autorizzazione. ART. 4 PRESA IN CARICO 1. La presa in carico dei cani del Comune di Capoliveri dovrà essere annotata su apposito registro, che dovrà riportare anche gli estremi di identificazione del cane, tutti i movimenti in entrata e in uscita, la data e la causa dei movimenti stessi e il numero assegnato. 2. Il soggetto gestore non potrà accettare la consegna di animali se non dietro la preventiva autorizzazione del Comune. ART. 5 ONERI FINANZIARI 1. Il Comune di Capoliveri, per le prestazioni di cui al presente atto, si impegna a corrispondere al soggetto gestore Euro 4,80 (IVA esclusa) per ciascun accudito, per ciascun giorno, comprensivo del giorno del prelievo e di consegna. 2. Le liquidazioni degli importi avverranno con cadenze bimestrali su apposita fattura accompagnata da specifico rendiconto dell attività, con allegati prospetti riepilogativi mensili relativi al mantenimento dei cani presenti e per ciascun di essi il numero di giorni di permanenza. 3. Gli approfondimenti diagnostici, le terapie chirurgiche e le cure mediche profilattiche (ivi compreso l acquisto dei relativi medicinali) di cui al precedente art. 3 e nel rispetto dello stesso, saranno rimborsati dal Comune su fatture normalmente emesse e corredate dalla specifica documentazione. ART. 6 ULTERIORI OBBLIGHI a) Il soggetto gestore è obbligato ad aderire nel periodo di vigenza del rapporto contrattuale, a qualsiasi richiesta venga avanzata dal Comune in merito alla riconsegna dei cani affidati. b) Il soggetto gestore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutta la normativa applicabile, nei confronti del personale dipendente e non, utilizzato nella struttura per lo svolgimento del

9 servizio, in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro. ART. 7 ACCESSI ED ISPEZIONI 1. Il soggetto gestore si impegna a consentire al personale della ASL e del Comune, in ogni momento, senza alcuna necessità di preavviso, l accesso e l ispezione ai luoghi e alla struttura dove viene svolto il servizio, nonché al registro di presa in carico di cui all art. 4 del presente atto. 2. Il soggetto gestore consentirà altresì l accesso a rappresentanti di Associazioni impegnate nella tutela degli animali, comunque preventivamente autorizzati dall Amministrazione Comunale. ART. 8 OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE 1. Al fine di consentire il corretto e migliore svolgimento del servizio, il soggetto gestore si impegna a seguire le direttive che, nell ambito delle prestazioni previste dal presente atto potranno essere impartite dai competenti uffici del Comune o della ASL. ART. 9 SMALTIMENTO DELLE CAROGNE Il soggetto gestore provvede allo smaltimento delle carogne dei cani deceduti dietro il rimborso delle spese sostenute debitamente documentate ART. 10 REVISIONE DEI PREZZI Il prezzo offerto è fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale ART. 11 INFRAZIONI 1. Nel caso di infrazioni alle condizioni di cui al presente atto, previo accertamento delle infrazioni stesse da parte del personale del Comune che redigerà apposita documentazione in merito da inviarsi al soggetto gestore del servizio, si applicano le penali di cui al presente articolo. 2. Le eventuali penali saranno detratte, in sede di consuntivo trimestrale, dall importo dovuto per la custodia ed il mantenimento dei cani; a fianco di ciascun articolo o comma contravvenuto viene di seguito indicata la penale corrispondente da considerarsi per ogni singola infrazione e quindi cumulabile con altre, anche se dello stesso tipo: Articolo Penale (in Euro) 1, comma 3,4 e 5 100,00 2 punti A, B, F, G, H 100,00 2 punto C 150,00 2 punto D 150,00 2 punto E 50,00 3 commi 1,2 e 3 200,00 4 commi 1 e 2 100,00 7 commi 1 e 2 100, ,00

10 ART. 12 DURATA E RECESSO 1. Il presente atto decorre dalla sua data di stipula ed avrà durata di biennale. 2. Al termine di detto periodo potrà essere stabilita una proroga di 12 mesi, previo formale consenso delle parti e sottoscrizione dei relativi atti; 3. Per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili con l ordinamento vigente, il Comune ha la facoltà di recedervi dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al soggetto gestore entro trenta giorni dall accertata situazione di incompatibilità, previa contestazione degli addebiti e fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito ed anche per la tutela dei propri interessi. 4. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. ART. 13 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE L amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti di collaborazione esterni eventualmente instaurati dal soggetto gestore e a qualunque incidente possa accadere nello svolgimento delle attività. ART. 14 CONTROVERSIE Per ogni controversia relativa al presente atto e alla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via amichevole. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà il Foro di Livorno. ART. 15 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto avverrà nel luogo, nel giorno e con le modalità che verranno stabilite e tempestivamente comunicate all affidatario. ART. 16 DIVIETO DI SUBAPPALTO E fatto divieto assoluto di cedere o subappaltare in tutto o in parte ad altre ditte il servizio oggetto del presente atto. ART. 17 REGISTRAZIONE Il presente atto sarà registrato solo in caso d uso ai sensi dell art. 5 comma 2 DPR 639 del 26/10/1972 e successive modifiche a cura e spese della parte richiedente. Esteso il presente atto in due originali previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione. Le parti dichiarano di approvare specificamente, dopo attenta lettura, ai sensi e per gli effetti di cui all art (clausola art 1341 e 1342 Codice civile di approvazione espressa di Articoli con firma

11 ripetuta) e seguenti del c.c. le condizioni del presente atto indicate negli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17.

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