COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL 2010

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1 IVA FILMATO SOMMARIO VideoFisco Info al n ALTRI ASPETTI OPERATIVI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA DAL 2010 D. Lgs , n Art. 10 D.L , n. 78, conv. L , n Comun. Stampa Ag. Entrate Dal 2010, a seguito della modifica dell art. 17 del D. Lgs. 241/1997, le compensazioni, mediante modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all anno, per importi superiori a annui, possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo per i soggetti che compensano importi inferiori a annui nulla cambia, poiché l operazione continua ad essere possibile dal 1 giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti IVA per importi superiori a annui vi è l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l esecuzione dei controlli. Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell art. 17 del D. Lgs. 241/1997, potrà essere innalzato a , a decorrere dall , con apposito decreto ministeriale. DECORRENZA Le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA hanno effetto dal (anche in relazione ai crediti maturati nel 2009). Importi annui fino a Normativa invariata La compensazione del credito IVA annuale, o relativo a periodi inferiori all anno, dell imposta sul valore aggiunto per importi fino a annui continua ad essere effettuabile a partire dal 1 giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. Esempio: il credito IVA 2009 potrà essere compensato dal COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Annuale Infrannuale Importi annui superiori a La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all anno, per importi superiori a annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge (compensazione con utilizzo esclusivo di servizi telematici). Per la compensazione del credito annuale occorre attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per le compensazioni infrannuali, occorre attendere il 16 del 2 mese successivo a quello di chiusura del trimestre. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata. Poichè l attuale termine iniziale per la presentazione della dichiarazione IVA decorre dal 1.02, la compensazione potrà essere effettuata dal (in caso di presentazione entro il mese di febbraio), salvo modifiche. Importi annui superiori a Il credito IVA (essendo superiore a ) è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione o istanza. È richiesta l apposizione del visto di conformità di soggetto abilitato o attestazione del soggetto che esercita il controllo contabile. COMUNICAZIONE DATI IVA AVVISO DI RETTIFICA La presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio implica l esonero dall obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Se successivamente alla compensazione è notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro 60 giorni, deve versare all Ufficio le somme che in base all avviso stesso risultano indebitamente compensate, insieme con gli interessi calcolati dalla data della compensazione. R A T I O N.10/

2 IVA ALTRI ASPETTI OPERATIVI MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA Importi superiori a annui Importi superiori a annui Comunicazione preventiva: dichiarazione o istanza La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all anno, per importi superiori a annui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. Servizi telematici I soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici, messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia delle Entrate. Visto di conformità I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA, per importi superiori a annui, hanno l ulteriore obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità [art. 35, c. 1, lett. a) D. Lgs. 241/1997] relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. alternativa La dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, e in mancanza da chi ne ha l amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all art bis Codice Civile. È prevista l esecuzione dei seguenti controlli:.. verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;.. verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. L infedele attestazione dell esecuzione dei suddetti controlli comporta l applicazione della sanzione da 258 a [art. 39, c. 1, lett. a), 1 p. D. Lgs. 241/ 1997]. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l adozione di ulteriori provvedimenti. Entrata in vigore Le nuove disposizioni hanno effetto dal Comunicato Stampa Ag. Entrate SANZIONI PER COMPENSAZIONI CON CREDITI INESISTENTI Credito inesistente Dal la violazione è equiparata all ipotesi di dichiarazione infedele nella quale sia indicato un credito superiore a quello spettante. Art. 27 D.L. 185/2008 Si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti inesistenti compensati. Con effetto dal , è punito con la sanzione del 200% della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a per ciascun anno solare (art. 7 D.L. 5/2009). Per queste sanzioni non può operare né la definizione agevolata (prevista dagli artt. 16, c. 3 e 17, c. 2 D. Lgs. 472/1997) per mancata impugnazione entro il termine per la proposizione del ricorso, né la conseguente riduzione ad 1/4 delle sanzioni dovute, le quali restano dovute in misura intera [dal ]. 8 R A T I O N.10/ Credito esistente non compensabile La violazione è equiparata all omesso versamento di tributi. Si applica la sanzione pari al 30% dell importo illegittimamente compensato.

3 FILMATO SOMMARIO VideoFisco Info al n APPROFONDIMENTI DETASSAZIONE DEL 50% PER GLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI (TREMONTI-TER) Art. 5 D.L , n. 78, conv. L , n. 102 L art. 5 del D.L. 78/2009 ha disposto una detassazione per gli acquisti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO L incentivo, a favore dei titolari di reddito di impresa, vale a decorrere dagli investimenti effettuati nel periodo Sono, pertanto, esclusi i lavoratori autonomi. Il beneficio consiste nell esclusione dall imposizione sul reddito del 50% del valore degli investimenti. L agevolazione vale solo ai fini Ires e Irpef e non ha riflessi ai fini Irap; può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. Per gli aspetti non disciplinati dalla norma, la dottrina prevalente fa riferimento ai chiarimenti forniti in occasione delle precedenti formulazioni della detassazione degli investimenti. AMBITO SOGGETTIVO Soggetti beneficiari Anche di nuova costituzione Titolari di reddito d impresa Non assume rilevanza il regime contabile adottato Imprese individuali. Società di persone. Società di capitali ed enti commerciali. Consorzi tra imprese. Società cooperative e di mutua assicurazione. Enti non commerciali che producono reddito d impresa. Banche e assicurazioni. Soggetti esclusi Titolari di reddito di lavoro autonomo. Persone fisiche esercenti attività agricola (nei limiti previsti da art. 32 Tuir). Enti non commerciali non titolari di reddito d impresa. AMBITO OGGETTIVO Beni strumentali agevolabili Investimenti in:.. nuovi macchinari;.. nuove apparecchiature. Compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (provv. Dir. Ag. Entrate ). Effettuati nel periodo Beni esclusi Beni usati. Beni non rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco (es.: immobili, autoveicoli e computer). Calcolo L agevolazione consiste nell esclusione dall imposizione sul reddito (Ires/ Irpef) del 50% del valore degli investimenti effettuati. L agevolazione non ha effetto ai fini Irap. AGEVOLAZIONE Funzionamento Variazione in diminuzione dell imponibile in dichiarazione dei redditi (anche con incremento della perdita riportabile nei successivi esercizi). Non è necessario alcun confronto con gli investimenti effettuati nei precedenti periodi d imposta. Acquisto macchinario: ,00. Utile 2010: ,00. Detassazione pari al 50% dell investimento: ,00. Utile tassabile (dato dalla differenza tra utile e detassazione): ,00. ESEMPI Acquisto macchinario: ,00. Perdita 2010: ,00. Detassazione pari al 50% dell investimento: ,00. Perdita riportabile agli esercizi successivi: ,00. R A T I O N.10/

4 APPROFONDIMENTI INVESTIMENTI Beni nuovi Gli investimenti devono essere eseguiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. A decorrere dalla data del e fino al Modalità Sicurezza sul lavoro Quanto alle modalità di effettuazione dell investimento, la norma si limita a chiedere che siano fatti ; ciò legittima qualsiasi modalità di acquisto, e quindi, oltre all acquisto e all autocostruzione, anche l appalto e la locazione finanziaria. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D. Lgs. 334/1999, possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto. AGEVOLAZIONE Calcolo 50% degli investimenti in beni nuovi effettuati nel periodo. Costo del bene + Oneri accessori diretta imputazione + IVA indetraibile + Contributi in c/impianti - Valore investimento = 50% x Variazione in diminuzione = Momento di effettuazione investimento C.M. 90/E/2001 L investimento rileva ai fini dell agevolazione all atto dell acquisizione del bene, da assumere secondo i criteri stabiliti nell art. 109 Tuir. Beni mobili: consegna o spedizione. Appalto: opera finita o SAL (se previsti). Costo Beni acquistati rilevante C.M. Beni in leasing 90/E/2001 Beni in appalto Beni autoprodotti Costo storico e oneri accessori di diretta imputazione. Costo sostenuto da società di leasing. SAL. Spese sostenute secondo il principio di competenza. Costo determinato ai sensi dell art. 110 Tuir. Utilizzo L agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta di effettuazione degli investimenti. Investimenti eseguiti tra: e Agevolazione fiscale al , in Unico Investimenti eseguiti tra: e Agevolazione fiscale al , in Unico Acconti Gli acconti non potranno essere parametrati all imponibile ridotto per effetto dell agevolazione. 10 R A T I O N.10/

5 REVOCA Destinazione a finalità estranee L incentivo fiscale è revocato se l imprenditore:.. cede a terzi;.. destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa. Prima del 2 periodo di imposta successivo all acquisto. Per esempio i beni acquistati entro il devono rimanere nel patrimonio fino al Cessione a particolari soggetti L incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. Esempio Calcolo dell agevolazione per società di capitali (1) Valori periodo 2009 (Unico 2010) (+) Reddito fiscale ante detassazione (compreso ammortamento su nuovi investimenti) (-) Detassazione (50% dell investimento agevolabile) Utile fiscale ante e post detassazione Utile fiscale ante detassazione e perdita fiscale post detassazione Perdita fiscale ante e post detassazione Investimenti agevolabili (+) (+) (-) (-) (-) (-) (=) Reddito fiscale post detassazione = (+) = (-) = (-) Ires (27,50%) dovuta per il 2009 (+) Ires versata in acconto nel 2009 (-) (-) (-) Ires a saldo per il 2009 = (-) = (-) = (-) Risparmio fiscale Irpef (1) Nell anno (minore Ires) 27,50% x = x 27,50% = Negli anni successivi (maggiore perdita riportabile) x 27,50% = x 27,50% = Per le imprese soggette ad Irpef, l agevolazione opera con le stesse modalità; la quantificazione del risparmio fiscale derivante dall investimento agevolato dipende dall aliquota Irpef marginale applicabile in capo alle persone fisiche e l importo, pertanto, varia in funzione del reddito complessivo del contribuente. Tavola Divisione 28 della tabella Ateco 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di caldaie per riscaldamento Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento R A T I O N.10/

6 Tavola (segue) Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di carriole Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di cartucce toner Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l imballaggio (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) Fabbricazione di macchine per la galvanostegia Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per l industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento Fabbricazione di apparecchiature per l allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori) 12 R A T I O N.10/

7 FILMATO VideoFisco Info al n AGEVOLAZIONE PER AUMENTI DI CAPITALE DELLE SOCIETÀ SOMMARIO APPROFONDIMENTI Art. 5, c. 3-ter D.L , n. 78, conv. L , n. 102 Nell ambito delle misure di incentivazione alle imprese si colloca l art. 5, c. 3-ter del D.L. 78/2009, inserito nella manovra estiva in sede di conversione del decreto. La disposizione disciplina un agevolazione fiscale riconosciuta per processi di ricapitalizzazione mediante aumenti di capitale. L incentivo consiste in un esenzione dal reddito imponibile ai fini fiscali di un importo pari al 3% degli aumenti di capitale perfezionati da società di capitali e società di persone, per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell aumento e per i 4 periodi di imposta successivi. Il godimento del beneficio fiscale è subordinato alla realizzazione formale e materiale dell aumento di capitale nel periodo dal al e all esecuzione dei conferimenti da parte di persone fisiche, ai sensi degli artt e 2464 Codice Civile. L agevolazione compete per aumenti di capitale fino a AMBITO SOGGETTIVO Soggetto che riceve il conferimento Soggetto che esegue il conferimento Aumenti di capitale di:.. società di capitale;.. società di persone. Gli aumenti di capitale devono essere perfezionati da persone fisiche. Sono pertanto esclusi i soci persone giuridiche. Aumenti di capitale Le operazioni utili per accedere all agevolazione sono quelle che determinano un aumento di capitale mediante conferimenti. Sono pertanto esclusi gli aumenti di capitale gratuiti eseguiti mediante il passaggio delle riserve a capitale o derivanti da rivalutazioni. Non sembra sufficiente un generico incremento del patrimonio, ma occorre un formale aumento di capitale deliberato con atto notarile, attraverso le relative fasi operative (delibera assembleare, iscrizione Registro Imprese, sottoscrizione, versamento minimo del 25% dei conferimenti in denaro, relazione di stima per i conferimenti in natura, esecuzione dei conferimenti). OPERAZIONI AGEVOLATE Conferimenti Il conferimento deve avvenire ai sensi degli artt e 2464 C.C. Spa e Srl Art C.C. Srl Art C.C. Società di persone Conferimento in denaro. Apporto di beni in natura e crediti (ai sensi degli artt e 2255 Codice Civile). Conferimento di tutti gli elementi dell attivo suscettibili di valutazione economica, comprese le prestazioni d opera o di servizi. Si applica la specifica disciplina. Periodo temporale Il conferimento deve essere eseguito nel periodo R A T I O N.10/

8 APPROFONDIMENTI AGEVOLAZIONE FISCALE Importo Si presume un rendimento del 3% annuo che è escluso da imposizione fiscale. Per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento e per i 4 periodi di imposta successivi. Aumento di capitale eseguito entro il Aumento di capitale eseguito tra il 1.01 e il Detassazione fruibile nei periodi d imposta Detassazione fruibile nei periodi di imposta Valore massimo L agevolazione compete per aumenti di capitale di importo fino a Risparmio fiscale massimo per società di capitali Agevolazione massima x 3% = Risparmio fiscale annuo x 27,50% (1) = Risparmio complessivo x 5 anni = (1) Aliquota Ires 27,50%. Nel caso le precisazioni ministeriali estendessero l agevolazione anche ai fini Irap, il risparmio fiscale aumenterebbe dal 27,50% al 31,40%. Art. 5, c. 3-ter D.L. 78/2009 Modalità di fruizione Variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi della società interessata dall aumento di capitale. Società di persone Se la società presenta un risultato di esercizio in perdita, sembra plausibile che l effetto dell agevolazione sia di incrementare la misura della perdita riportabile. La variazione in diminuzione del reddito imponibile della società conseguente al bonus per l aumento di capitale sarà sfruttata non dalla società stessa ma dai suoi soci persone fisiche nell ambito del proprio modello Unico. Esempio Calcolo dell agevolazione fiscale per soggetti Ires Dati Aumento di capitale sociale eseguito in data Imponibile fiscale della società Rendimento escluso da imposizione fiscale x 3% = Calcolo agevolazione Imponibile fiscale = Ires 2009 (27,50%) x 27,50% = Risparmio fiscale anno x 27,50% = Risparmio fiscale complessivo x 5 anni = R A T I O N.10/

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