Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici
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1 055309CIM0840_1112a1117.qxd :49 Pagina 1112 Accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici Secondo l Agenzia del territorio, gli impianti eolici e le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere censiti nella categoria catastale D/1 Opifici. L assimilazione alle costruzioni industriali, soprattutto per i riflessi in materia di ICI, non ha convinto gli operatori del settore che sono passati al contrattacco. Antonio Piccolo Dottore commercialista e revisore dei conti La tesi dell Agenzia del territorio, secondo cui gli impianti eolici (circ. n. 14/T del 22 novembre 2007) e le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici (ris. n. 3/T del 6 novembre 2008) devono essere censiti nella categoria catastale D/1 (Opifici), ha reso felici le amministrazioni comunali che possono così fare affidamento su un inaspettato gettito ICI. A tal fine si ricorda in particolare che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato (alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione) secondo il criterio contabile (art. 5, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 504/1992; vedi, ex multis, ris. min. n. 35/E del 1 marzo 1999; Corte cost., sent. n. 67 del 24 febbraio 2006; Cass., Sez. trib., sent. n del 13 novembre 2008). Delusi e allarmati sono invece gli operatori del settore che stanno tentando di confrontarsi con le istituzioni (Governo e Ministero dell economia e delle finanze), al fine di ricondurre tutti gli impianti a fonte rinnovabile (eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse) nel gruppo catastale E (categorie catastali esenti dall ICI, a norma dell art. 7 del D.Lgs. 504/1992). Nel frattempo, mentre il nostro Paese è balzato ai primi posti nell installazione dei pannelli solari a livello mondiale (l anno 2008 ha confermato la tendenza della crescita dell eolico nazionale), emergono le prime decisioni giurisprudenziali pro e contro l imposizione. Quadro normativo generale Prima di addentrarci nello specifico, è opportuno rimarcare alcune disposizioni normative di carattere generale. L art. 1 del vigente D.Lgs. 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell e Consulente immobiliare
2 055309CIM0840_1112a1117.qxd :49 Pagina 1113 nergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell elettricità), nel rispetto delle discipline nazionale, comunitaria e internazionale nonché in ossequio ai principi e criteri direttivi stabiliti dall art. 43 della legge 39/2002 (Legge comunitaria 2001), ha sancito le finalità di: promuovere un maggiore contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nei relativi mercati italiano e comunitario; promuovere misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali; concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia; favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impegni agricoli e per le aree montane. Dal canto suo l art. 7 (Disposizioni specifiche per il solare) del medesimo D.Lgs. 387/2003 ha previsto l emanazione, da parte del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), di uno o più decreti per la definizione dei criteri relativi all incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. In particolare, si rammenta che i criteri di erogazione della tariffa incentivante, differenziata a seconda della potenza dell impianto fotovoltaico, sono stati definiti dal D.M. 28 luglio 2005, D.M. 6 febbraio 2006 e D.M. 19 febbraio 2007 (vedi Ag. entrate, circ. n. 46/E del 19 luglio 2007; ex multis, ris. n. 474/E del 5 dicembre 2008, n. 22/E del 28 gennaio 2008 e n. 244/E dell 11 settembre 2007). Mentre il successivo art. 12, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, ha stabilito fra l altro che (vedi Cons. Stato, Sez. V, dec. n dell 8 ottobre 2008; ex multis, TAR Puglia, Sez. III, sent. n. 983 del 22 aprile 2009; TAR Sicilia, Sez. I, sent. n. 683 del 27 maggio 2008; TAR Sardegna, Sez. II, sent. n. 553 del 1 aprile 2008): le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio dei medesimi impianti, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti (comma 1); la costruzione e l esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti a un autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (comma 3); gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle norme previste in materia di sostegno nel settore agricolo (comma 7). A norma dell art. 11, comma 3, del D.Lgs. 115/2008 (Attuazione della dir. n. 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia), sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi non sottoposti alla disciplina della DIA (artt. 22 e 23 del vigente D.P.R. 380/2001), gli interventi di incremento dell efficienza energetica che prevedano l installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva fino a 1,5 metri e diametro fino a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e il medesimo orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, purché la superficie dell impianto non risulti superiore a quella del tetto. Al di fuori dei fabbricati storici o artistici, è sufficiente dunque una comunicazione preventiva al comune competente. Per esplicita previsione del successivo comma 4, la novella (in vigore dal 4 luglio 2008) trova applicazione fino all emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. Infine, è appena il caso di segnalare che a li- Consulente immobiliare
3 055309CIM0840_1112a1117.qxd :49 Pagina 1114 vello locale la realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici è disciplinata, in particolare, sui territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia (art. 5, legge 17/2008), Puglia (art. 27, legge 1/2008), Veneto (art. 14, legge 1/2008), Lazio (art. 19, legge 26/2007), Basilicata (art. 11, legge 28/2007), Sardegna (art. 18, legge 2/2007), Molise (art. 13, legge 3/2006) e Marche (art. 25, legge 2/2004). Impianti eolici Con circ. n. 14/T del 22 novembre 2007 l Agenzia del territorio, nel completare i chiarimenti forniti in ordine alle modalità di classamento delle unità immobiliari urbane censite nei gruppi speciale e particolare D ed E (circ. n. 4/T del 13 aprile 2007 e n. 4/T del 16 maggio 2006), ha reso il proprio parere sul tema delle centrali eoliche, dal momento che su questi particolari impianti, che sfruttano l energia del vento per la produzione di energia elettrica, si sono registrati comportamenti non uniformi da parte sia dei soggetti interessati (dichiaranti) che degli uffici provinciali della stessa Agenzia del territorio (accertatori). L autorevole interprete, prima di analizzare la questione sotto il profilo normativo, ha rimarcato che in senso tecnico i generatori eolici o aerogeneratori sono impianti che convertono direttamente l energia cinetica del vento in energia meccanica, che può essere utilizzata per il pompaggio, per usi industriali e soprattutto per la generazione di energia elettrica. Un generatore ad asse orizzontale è solitamente composto da: una robusta fondazione; un sostegno; le pale; una gondola o navicella contenente i meccanismi di controllo; il generatore; il moltiplicatore di giri; il rotore, che è la parte rotante dell impianto; un sistema frenante. Il sostegno può essere costituito da una torre tubolare o da un traliccio, infisso in un basamento posto sulla relativa struttura di fondazione, che generalmente è costituita da un sistema di pali del medesimo tipo di quelli utilizzati nelle costruzioni edilizie di rilevante consistenza. Sulla sommità della torre tubolare è situata la gondola o navicella, nella quale sono contenuti l albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l albero di trasmissione veloce, il generatore elettrico e i dispositivi ausiliari. All estremità dell albero di trasmissione lento e all esterno della gondola o navicella è fissato il rotore, costituito da un mozzo, sul quale sono montate le pale in numero di 1, 2 o 3 aventi un diametro da 10 a 40 metri per macchine di media potenza. Il rotore può essere collocato sia sopravvento che sottovento rispetto al sostegno, mentre la gondola o navicella è in grado di ruotare rispetto al sostegno allo scopo di mantenere l asse della macchina sempre in parallelo alla direzione del vento. Non a caso, infatti, l aerogeneratore è definito orizzontale. Opportuni cavi convogliano al suolo l energia elettrica generata e trasmettono i segnali necessari per il funzionamento dell impianto eolico stesso. L impianto eolico, oltre ai generatori, è guarnito anche di installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, di trasformatori, di piazzole su cui risiedono i singoli aerogeneratori e di viabilità di collegamento. Un impianto eolico prosegue l autorevole interprete risulta dunque, per componenti tecnologiche, più complesso e maggiormente articolato rispetto a immobili similari come, ad esempio, un mulino o un frantoio che sfrutta l energia del vento o dell acqua, ancorché quest ultimo bene potrebbe essere caratterizzato da maggiori consistenze di manufatti edilizi. In conformità alla disposizione di cui all art. 40 del D.P.R. 1142/1949, recante la nozione di unità immobiliare urbana, l art. 2, comma 1, del D.M. 28/1998 stabilisce che l unità 1114 Consulente immobiliare
4 055309CIM0840_1112a1117.qxd :49 Pagina 1115 immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, da un fabbricato, da un insieme di fabbricati o da un area, che, nello stato in cui si trova e secondo l uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale (vedi circ. min. n. 96/T del 9 aprile 1998). Mentre il successivo comma 3 dello stesso art. 2 sancisce apertis verbis che sono considerate unità immobiliari anche: le costruzioni (o loro porzioni), ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali; i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale (cfr. ris., min. 17 ottobre 1975 prot. 9/50056; Corte di Giustizia delle CE, Sez. V, sent. n. 315 del 16 gennaio 2003). Ai fini dichiarativi occorre inoltre ricordare la previsione di cui all art. 10 della legge 843/1942, in virtù della quale gli immobili devono essere descritti in catasto mediante elencazione dei loro elementi costitutivi (edifici, aree, generatori, forza motrice, dighe, canali adduttori o di scarico, rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, binari anche se posti su aree pubbliche o nel relativo soprassuolo o sottosuolo, gallerie, ponti e simili). Nell economia del discorso non possiamo fare a meno di rammentare la norma interpretativa (art. 1- quinquies, comma 1, del D.L. 44/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 88/2005; vedi Corte cost., sent. n. 162 del 20 maggio 2008), con efficacia quindi retroattiva, secondo cui l art. 4 del R.D.L. 652/1939 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939), limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che «i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso». Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell art. 10 del medesimo R.D.L. 652/1939, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell attività industriale anche se fisicamente non incorporati al suolo (vedi, ex multis, Cass., Sez. trib., sent. n del 10 novembre 2006 e n del 7 giugno 2006; Comm. trib. reg. Lombardia, Sez. VII, sent. n. 41 del 29 settembre 2008). Al lume di quanto sopra evidenziato la stima catastale dell impianto eolico deve quindi prendere in considerazione tutti gli elementi idonei a qualificare la destinazione d uso dell impianto stesso (centrale eolica). Così, per esempio, la stima riguarderà il traliccio e tutti gli elementi allo stesso incorporati e collocati sulla gondola o navicella, le pale, i camminamenti, le strade e le recinzioni. Secondo l Agenzia del territorio, proprio la destinazione d uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche della centrale eolica consentono di attribuire al bene immobile la categoria catastale D/1 Opifici (vedi circ. min. n. 13/T dell 8 gennaio 1999; ris. min. n. 31/T del 6 febbraio 1995; Cass., Sez. trib., ex pluribus, sent. n del 21 luglio 2006 e n del 6 settembre 2004). Infine, relativamente all individuazione del saggio di fruttuosità, l Agenzia del territorio ha puntualizzato che nei casi di immobili, come gli impianti eolici, in cui non si hanno consolidati elementi di giudizio in tema di redditività dei capitali fondiari investiti, occorre applicare la formula Rc = V x r dove r individua il saggio di fruttuosità, che può essere assunto nella misura del 2%, tenendo presente gli oneri in aumento e in diminuzione del reddito annuo lordo, stabiliti dalla legge catastale (vedi, ex multis, circ. min. n. 2/3/84 del 9 gennaio 1990; Corte cost., sent. n. 111 del 22 aprile 1997; Cass., Sez. trib., sent. n del 4 febbraio 2008, n. 133 del 9 gennaio 2006 e n del 24 giugno 2003). Consulente immobiliare
5 055309CIM0840_1112a1117.qxd :49 Pagina 1116 Impianti solari termici o fotovoltaici Con ris. n. 3/T del 6 novembre 2008 la medesima Agenzia del territorio ha precisato che, nella profonda sostanza, le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertate nella categoria catastale D/1 (Opifici) e, quindi, nella determinazione della relativa rendita vanno inclusi i pannelli fotovoltaici, analogamente a quanto avviene nella prassi (ormai consolidata) adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche. Secondo l autorevole interprete, i pannelli fotovoltaici posizionati permanentemente al suolo possono essere assimilati, per una chiara analogia funzionale, alle turbine delle centrali idroelettriche, utilizzate per trasformare (tramite l alternatore) l energia meccanica dell acqua in energia elettrica. Difatti, puntualizza l Agenzia: un impianto fotovoltaico è un impianto destinato alla produzione di energia elettrica, che sfrutta l energia della radiazione solare mediante l effetto fotovoltaico; i dispositivi in grado di convertire l energia solare in energia elettrica sono i moduli fotovoltaici, che possono essere meccanicamente preassemblati a formare un pannello fotovoltaico. Peraltro, osserva l Agenzia, gli impianti fotovoltaici sono collocati in aree sottratte alla produzione agricola (come prevede espressamente il citato comma 7 dell art. 12 del D.Lgs. 387/2003), dando luogo ai cosiddetti parchi fotovoltaici la cui produzione di energia è immessa nel mercato tramite una rete elettrica nazionale. Pertanto, conclude l autorevole interprete, i beni immobili (terreni) ospitanti detti impianti devono essere qualificati come unità immobiliari, con la conseguenza che i pannelli fotovoltaici, come impianti fissi o macchinari in funzione degli elementi di unione alla struttura, non possono che essere accatastati nella categoria catastale D/1. Non hanno invece un autonoma rilevanza catastale, costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di fabbricato (per esempio, tetto) ospitanti i pannelli che producono un energia con modesta potenza e destinata prevalentemente al consumo domestico. Come si può notare, la conclusione raggiunta dall Agenzia del territorio, pur ragionevole, non esprime un esegesi convincente di quello che può essere considerato un principio generale, cioè l installazione di un impianto su beni immobili (terreni e fabbricato o loro porzioni). Peraltro, rimane il dubbio che l impianto fotovoltaico costituente pertinenza dell unità immobiliare non debba concorrere alla formazione della rendita catastale dell unità stessa. Per tacere sulla tesi esplicitata dall Agenzia delle entrate, secondo cui «l impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità» (circ. n. 46/E del 19 luglio 2007, par ; in senso conforme, circ. n. 38/E dell 11 aprile 2008, par ). Tesi, questa, ulteriormente rafforzata nella ris. n. 112/E del 28 aprile 2009, con la quale la medesima Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini fiscali la costruzione di un impianto fotovoltaico non comporta un automatica variazione della destinazione urbanistica del terreno ospitante l impianto stesso. Perciò, un terreno agricolo, come da strumento urbanistico vigente nel comune competente, rimane tale anche se sull immobile sorge un impianto fotovoltaico. Considerazioni conclusive Come avvalorato dalla prassi e dalla giurisprudenza (Ag. territorio, circ. n. 7/T del 4 luglio 2005 e n. 1/T del 17 marzo 2003; Cass., Sez. trib., ex pluribus, sent. n del 16 aprile 2007 e n del 7 dicembre 2004), la rendita catastale dei fabbricati costituisce l unico parametro di riferimento per la determinazione della base imponibile di una 1116 Consulente immobiliare
6 055309CIM0840_1112a1117.qxd :49 Pagina 1117 serie di tributi diretti e indiretti, erariali e locali (IRPEF, imposta di registro, ICI). Occorrerebbe quindi fare maggiore chiarezza sul trattamento catastale e fiscale degli impianti eolici e fotovoltaici, se si vuole evitare la nascita di un nutrito contenzioso. Una soluzione potrebbe essere quella di accertare detti impianti nel gruppo catastale E, dato che il tributo più pesante per gli operatori del settore è l ICI. Gli estremi per un siffatto accertamento catastale ci sono, se è vero, come è vero, che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come s è detto sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003). Alcuni rilevanti canoni della giurisprudenza tributaria di merito Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XIV, sent , n. 214 Comm. trib. reg. Puglia, Sez. XXVII, sent , n. 214 Comm. trib. reg. Lazio, Sez. XXVII, sent , n. 11 Comm. trib. prov. Bologna, Sez. VI, sent , n. 11 Comm. trib. prov. Foggia, Sez. XI, sent , n. 168 Un terreno adibito a parco antenne, pur rientrando nelle previsioni del PRG in zona riservata alle attrezzature di servizio, è esente dall ICI se costituisce area pertinenziale I parchi eolici, analogamente alle centrali elettriche, devono essere accertati nel gruppo catastale D e quindi vanno assoggettati all ICI L area occupata da impianti tecnologici costituiti da una moltitudine di antenne e impianti ancorati al suolo non possono ricondursi ai microripetitori, esclusi dall ICI (ris. min , prot. n. 2/746), e pertanto vanno tassati Gli impianti eolici sono esclusi dall ICI, in quanto vanno accatastati nel gruppo E, cioè nell ambito delle costruzioni destinate al soddisfacimento di un pubblico servizio, per il loro carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità Le pale eoliche con la relativa sottostazione vanno assoggettate all ICI poiché devono essere accatastate nel gruppo D, essendo munite di autonomia funzionale e reddituale Consulente immobiliare
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