Regolamento del Convitto

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1 Regolamento del Convitto Il Convitto si configura come un' Istituzione finalizzata alla promozione educativa, culturale e ricreativa. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, e contiene l insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF. 1 PARTE I - PRINCIPI E NORME GENERALI Art. 1 - Principi generali 1. Il Convitto è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione personale e la crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l esperienza della convivenza. 2. Il Convitto riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti, senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, si impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto delle rispettive opinioni, secondo il metodo democratico, coerentemente con le finalità educative adottate. Questa attenzione assume particolare significato nel rapporto docente-alunno. 3. Il Convitto è aperto a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero delle situazioni di svantaggio, in vista del pieno conseguimento degli obiettivi formativi prefissati dall Istituto, a seconda della specificità dei diversi corsi. 4. Il Convitto, come luogo di formazione dello studente, deve favorire una crescita ed una maturazione tale da portare alla responsabilizzazione di ogni allievo in merito al proprio andamento scolastico. 2 PARTE II - DIRITTI E DOVERI/ORGANIZZAZIONE Art. 2 - Funzioni e responsabilità del Personale Educativo 1. Gli educatori sono i diretti responsabili del regolare svolgimento della vita scolastica nelle proprie ore di servizio. Essi sono tenuti al rispetto dell orario scolastico e alla registrazione sul registro di classe dell andamento disciplinare ed alla compilazione dei documenti personali. 2. La vigilanza sugli alunni (per vigilanza s intende la presenza, il richiamo alle norme e la segnalazione al Dirigente Scolastico della loro eventuale mancata osservanza) in ogni momento della vita convittuale spetta al personale educativo e al personale ATA in reparto. 3. Agli educatori è affidata la vigilanza durante gli spostamenti per recarsi in mensa, la permanenza in mensa, durante l intervallo successivo fino alla ripresa dell attività didattica e durante lo studio guidato fino all'uscita degli studenti.. 4. Gli educatori hanno la responsabilità dei convittori a decorrere da cinque minuti prima dell'inizio del turno di servizio. 5. La sorveglianza di una squadra/classe può essere affidata dall'educatore, che si deve assentare momentaneamente per un caso eccezionale, al collaboratore scolastico.

2 Art. 3 - Orario dell'attività didattica e calendario annuale Secondo quanto stabilito dagli ordinamenti delle singole scuole che sono parte integrante del presente regolamento. Art. 4 - Giustificazione delle assenze 1. Ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero, sono assimilate alle lezioni tutte le attività promosse dalla scuola (uscite, visite istruttive, etc.) e le assemblee studentesche svolte in orario scolastico. 2. La verifica delle assenze dei convittori interni viene effettuata tramite il controllo del registro di classe. Al mattino l'educatore del servizio notturno comunicherà gli assenti all'impiegato dell'ufficio Alunni, che provvederà a appurare l'avvenuta giustificazione comunicandolo al collaboratore del dirigente. 3. Le assenze degli alunni convittori delle scuole esterne vanno giustificate. 4. Dopo cinque giorni di assenza consecutivi per motivi di salute si è riammessi in convitto con la giustificazione accompagnata dal certificazione del medico attestante che l'alunno può riprendere la vita comunitaria. Nel caso in cui le assenze superiori a cinque giorni non dipendono da malattia non è necessario produrre il certificato medico a condizione che venga data preventiva comunicazione scritta da parte della famiglia dell'allievo alla presidenza e tale comunicazione è richiesta anche nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali, nel caso in cui l'alunno si debba assentare l'ultimo giorno di lezione. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a soggiorni al di fuori della comunità europea, la riammissione è condizionata alla presentazione di un certificato medico. 5. E inteso che la responsabilità delle assenze è dei genitori o degli alunni maggiorenni, ma la scuola si riserva la possibilità di tenerne conto nelle decisioni riguardanti gli interventi a livello didattico ed educativo. Art. 5 Permessi di uscita 1. USCITA ORDINARIA 17:00 18:00. E' concesso ai convittori maggiorenni di usufruire del permesso di uscita pomeridiano. Per i convittori minorenni è permesso uscire dal convitto solo accompagnati da un educatore. Tale permesso è subordinato all'andamento didattico-educativo del convittore. 2. USCITA STRAORDINARIA (al di fuori dell'orario 17:00 18:00). E' prevista, inoltre, la possibilità per i convittori di usufruire di un permesso d'uscita nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne menzionata nella richiesta indicata per iscritto dalla famiglia. 3. Nel caso in cui il convittore chieda di rimanere fuori dall Istituto (ospite presso famiglie) è tenuto a far pervenire alla Direzione la richiesta specifica sia dei genitori sia della famiglia ospitante; dovrà essere prelevato dal convitto tramite delega. La famiglia ospitante si assumerà la responsabilità e indicherà indirizzo e recapito telefonico. 4. Per quanto concerne le richieste di uscita, si precisa che i convittori devono provvedere responsabilmente e per tempo a presentarle alla Direzione (il giorno precedente, per i giorni lavorativi, due giorni prima, per i giorni festivi) perché possano essere opportunamente vagliate e concesse. 5. Per quanto riguarda le USCITE PER LE ATTIVITA' SPORTIVE, queste verranno valutate singolarmente dal Dirigente Scolastico. Art. 6 Vacanze e rientri in famiglia 1. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del/la figlio/a che rientra a casa e assumersi ogni

3 responsabilità per tutto ciò che riguarda il viaggio, o venendo personalmente a prelevare il/la figlio/a oppure depositando un'autorizzazione per eventuale delega. I maggiorenni potranno far rientro a casa da soli. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci. Art. 7 Ingresso e permanenza in Convitto 1. I convittori che vogliano ospitare persone estranee al Convitto (ad es. amici non convittori né semiconvittori, o non iscritti alle scuole interne) devono chiedere l autorizzazione della Direzione. Si precisa altresì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori e dei loro amici all'interno dei locali del Convitto se non in casi di necessità. Art. 8 Responsabilità per danni 1. Chi procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni del Convitto dovrà risarcire integralmente il danno e sarà soggetto a una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e alla entità del danno provocato. 2. Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore. 3. La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso eventuali furti, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati. 4. L Istituzione educativa mira a promuovere, e non a reprimere, la personalità dei convittori. Tuttavia, nel caso si dovessero verificare gravi infrazioni alle regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari commisurati, di volta in volta, alla gravità del fatto e per i quali è consentito comunque il ricorso al Comitato di Garanzia. Art. 9 Assistenza medica 1. Tutti i convittori, all'arrivo in Convitto, devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché della tessera sanitaria. Al momento dell'iscrizione viene consegnata una scheda da compilare con i dati relativi al loro stato di salute, comprese eventuali vaccinazioni, allergie, terapie, ecc. Si provvederà a redigere una scheda che dovrà essere consegnata ai coordinatori di settore che provvederanno ad archiviarla e a consegnarne copia in infermeria, nel rispetto delle norme sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati (D.L.vo 196 del 30/6/2003). 2. E' garantita l'assistenza sanitaria dell'infermiere presente in Convitto nella fascia oraria pomeridiana. La Direzione sarà informata sullo stato di salute dei convittori dal personale educativo in servizio, che, se necessario, provvederà a comunicarlo alla famiglia. 3. Non è consentito ai convittori fare uso di medicinali e tenere nei propri armadietti qualsiasi tipo di farmaco se non regolarmente prescritto dai sanitari e solo dopo avere informato gli educatori. Art. 10 Organizzazione interna 1. Per l'organizzazione interna e la scansione giornaliera si fa riferimento all'allegato 1 2. Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l educatore a ripetuti richiami. I convittori sono tenuti ad attendere con cura alla pulizia e all ordine della propria persona e della propria camera. A nessuno è consentito rimanere a letto senza un valido motivo.

4 3. Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l educatore che informerà la Direzione e, se necessario, il personale sanitario. 4. Non sono consentiti l accesso e la permanenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche se non per motivi di salute. I convittori che abbiano necessità di accedervi durante l orario scolastico devono chiederlo al personale educativo, che ne valuterà l'opportunità. 5. A mensa, è d obbligo la più assoluta puntualità. I convittori possono accedere al refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti, e mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all educatore, che le riferirà a sua volta, agli addetti della cucina. Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell educatore. 6. Ogni convittore è tenuto ad avvertire l educatore di gruppo degli eventuali spostamenti all interno della struttura convittuale (recarsi in guardaroba, andare in altri reparti, ecc.) 7. Possono essere autorizzati saltuari incontri di convittori o convittrici nei reparti delle convittrici o dei convittori dalle 20:30 alle 22:00 su espressa autorizzazione del personale educativo. Gli incontri vanno riportati sul registro per verificare che non vi sia una eccessiva presenza settimanale e devono svolgersi esclusivamente nella sala comune della televisione o dei computer. NON SONO AMMESSE DEROGHE. 8. Viene istituita l Assemblea di Convitto, cui partecipano tutti i convittori, con potere consultivo e propositivo circa la vita interna convittuale. Tale organo di partecipazione democratica eleggerà al suo interno due rappresentanti (due per i convittori ed due per le convittrici) e si riunirà almeno tre volte l anno secondo calendario e modalità che verranno definiti con apposita circolare interna della Direzione. Art. 11 Attività di studio 1. Per i convittori della Scuola Primaria e Secondaria di I grado si seguono i tempi - studio delle Scuole di appartenenza. 2. Per i convittori delle Scuole Superiori è previsto lo studio assistito dall'educatore di squadra dalle 14:45 alle 16:30. Dalle 17:00 alle 18:00 lo studio può continuare con l'educatore presente in reparto. Dalle 18:00 alle 19:00, l'attività di studio può continuare in convitto. Nel dopo cena e fino massimo alle 22:30 i convittori possono fermarsi a studiare nelle proprie camere. Art Comunicazione scuola famiglia 1. La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo. 2. Al momento dell assemblea per l'elezione dei rappresentanti i genitori/tutori e i convittori delle scuole annesse firmano Il Patto educativo di corresponsabilità, documento elaborato e approvato dal collegio unitario, che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studente e famiglia. I convittori esterni e la famiglia firmano il patto in concomitanza con la prima assemblea. 3. La collaborazione si traduce anche nell impegno da parte della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate. 4. Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento, compatibilmente con gli impegni propri della sua funzione. 5. In casi di particolare gravità i genitori verranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli educatori, o con il coordinatore o con il Dirigente scolastico stesso.

5 Art Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni 1. Tutti gli spazi dell Istituto, aule, servizi, laboratori, palestra e cortili devono essere in ordine all inizio delle lezioni in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia docenti, ed è garanzia della qualità della vita scolastica. 2. L uso dei laboratori è sottoposto a specifici regolamenti a cui si rimanda. La loro frequenza è stabilita dai docenti ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti. 3. I convittori devono lasciare i posti e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati al docente e da questi al Rettore. Ogni docente è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, dei beni delle aule e laboratori in cui opera e su cui per legge ha dovere di vigilare e di segnalare al Rettore eventuali infrazioni o danni. 4. I convittori sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi. 5. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente. 6. Non si devono lasciare libri o altro materiale didattico sui banchi o sui davanzali al termine della giornata scolastica: il tutto va riposto accuratamente negli armadietti. 7. Tutti gli alunni sono tenuti a controllare e vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, libri e quanto altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti di oggetti di proprietà degli alunni e dei quali non si è assunto impegno di custodia. 8. Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere pasticciati e decorati all esterno. 9. L uso dell ascensore è consentito esclusivamente agli alunni ed al personale portatore di handicap o a chi temporaneamente impedito nei movimenti. Art Divieto di fumare 1. Il divieto di fumare vale per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, ecc.) e in tutti i locali della scuola, secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art.1, comma 189 della legge 311/2004). I trasgressori saranno puniti a norma di legge (art.1, comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 euro, raddoppiata rispettivamente da un minimo di 55 euro fino a un massimo di 550 euro in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza. Art Telefoni cellulari e altro materiale 1. Non è consentito in nessun modo l'utilizzo di telefonini e ogni altro dispositivo elettronico durante le ore di studio. Il loro utilizzo, così come l'uso improprio fuori dall'aula, è vietato e ne provoca l'immediato ritiro e l'annotazione sul registro di classe. L'oggetto verrà consegnato al dirigente o suo delegato e sarà riconsegnato esclusivamente ai genitori/tutori anche nel caso di maggiorenni. 2. Qualsiasi materiale utilizzato in modo improprio o inopportuno, tali da arrecare disturbo allo svolgimento dell attività scolastica in corso o distrazione per uno o più studenti, può essere preso in consegna dall'educatore

6 e riconsegnato o al termine dell attività o in base alle modalità stabilite dal Dirigente per il singolo caso. 3. La connessione ad Internet può essere effettuata solo nei locali adibiti a tale uso (l'aula Informatica e le stanze del convitto maschile e femminile) sempre alla presenza del Personale Educativo. 4. Il possesso in Convitto di oggetti tecnologici è soggetto alla responsabilità esclusiva del proprietario. Art. 16 Procedura per l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni 1. L'organo competente a comminare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni è il Consiglio di Disciplina (vedi art. 2 Regolamento di disciplina). 2. Procedura da seguire in caso i. Convocazione del Consiglio in tutte le sue componenti per l'analisi dei fatti relativi alla situazione disciplinare del convittore e di tutti gli aspetti correlati ii. Convocazione del convittore insieme ai genitori. Viene data la possibilità al convittore di chiarirei fatti e i comportamenti e di esporre le proprie ragioni in merito. I genitori possono chiedere ulteriori chiarimenti ed esprimere considerazioni rispetto ai fatti contestati. iii. Il Consiglio infine delibera il provvedimento da adottare, specificando in maniera chiara e dettagliata le motivazioni che hanno reso necessario l' eventuale provvedimento dell'allontanamento dalla scuola. Viene poi data comunicazione ufficiale. iv. I genitori dello convittore possono eventualmente chiedere che il provvedimento venga tramutato in un periodo di servizio alla comunità scolastica o presso Enti/Associazioni di volontariato disponibili ad accoglierlo per un periodo di tirocinio. Tale eventualità è concordata con il consiglio di classe. Art Disposizioni finali 1. Il regolamento, pubblicato all albo, dovrà avere la massima diffusione con la pubblicazione sul sito internet dell Istituzione educativa. Esso sarà consegnato ad ogni studente al momento dell iscrizione, nonché al personale docente e non docente. 2. Il presente regolamento può essere modificato con il voto favorevole di ameno 2/3 dei componenti del Collegio Unitario. 3. All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura del Collaboratore della Direzione illustrare ai genitori e/o agli studenti il Regolamento di istituto, della specifica scuola e la carta dei servizi. 4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento provvede la legge.

7 3 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Art. 1 - Doveri dei convittori e delle convittrici 1. Il convittore è tenuto a rendere conto al Rettore e agli educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni. 2. Il convittore è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori; a rispettare, in generale, le regole di convivenza civile; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutti. 3. Il convittore è tenuto ad osservare gli orari stabiliti per le attività interne, in particolare quelli da dedicare allo studio pomeridiano e serale. 4. Il convittore deve curare, con la massima scrupolosità, l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della propria stanza. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per consentire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che, per la sicurezza propria e altrui, non è consentito tenere in camera fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali. Art. 2 - Codice disciplinare 1. L ordinamento vigente non detta regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il Convitto. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare a un convittore, il Rettore Dirigente Scolastico provvederà a costituire un Consiglio di Disciplina convittuale. La responsabilità disciplinare è personale. Spetta agli educatori e al personale ATA curare che i convittori osservino le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento e sollecitarne il rispetto con opportuni richiami a coloro che dovessero tenere un comportamento inadeguato. 2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia ed al principio della riparazione del danno. 3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli convittori ed al ripristino di rapporti corretti all interno della comunità nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica o locale. 4. Tutti gli organi che applicano le sanzioni tengono conto delle attenuanti, con riferimento al profitto ed alla precedente condotta dell alunno, e delle aggravanti, qualora le mancanze assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo. 5. Della sanzione viene data comunicazione allo studente e alla famiglia. 6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. 7. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe. 8. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri. 9. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si

8 regoleranno secondo criteri di analogia. 10. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Al convittore è comunque offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità convittuale. 11. In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari, che si configurano come primo strumento atto a intervenire sulle mancanze meno gravi: richiamo verbale; richiamo scritto (NOTA) con comunicazione alla famiglia; richiamo scritto con annotazione sul registro dell educatore e comunicazione al Collaboratore del Rettore per il Convitto/Semiconvitto; sanzioni disciplinari diverse dall allontanamento. 12. I provvedimenti disciplinari suindicati saranno disposti dal Rettore o dal Collaboratore per il Convitto/Semiconvitto, sentito il personale educativo al quale è demandato l intervento immediato. Essi sono inflitti in caso di violazioni ai doveri comportamentali: - negligenza; - irregolarità nella frequenza; - assenze ingiustificate che non abbiano carattere di recidiva; - scorrettezze verso i compagni o il personale dell Istituto; - disturbo continuato durante l attività convittuale; - mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità; - violazioni non gravi alle norme di sicurezza; - uso non consentito di apparecchiature oppure uso improprio o inopportuno di oggetti (telefoni cellulari, radio ); - abbigliamento non consono all ambiente comunitario-convittuale; - allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali. 13. Provvedimenti per infrazioni gravi ai doveri. Il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non superiori ai quindici giorni; in presenza di fatti di rilevanza penale, o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone: La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. Sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni in caso di: a) furto o danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; b) assenza ingiustificata o falsificazione della giustificazione; c) turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni e agli operatori dell Istituto; d) gravi scorrettezze verso i compagni, o gli operatori dell Istituto; e) violazioni gravi alle norme di sicurezza; f) mancanze gravi e ripetute ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti; g) comportamenti lesivi dell altrui libertà di espressione; h) comportamenti che offendano il comune senso del pudore; i) allontanamento non autorizzato dall Istituto durante le attività convittuali; j) consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche.

9 Sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni in caso di: a) recidiva nei comportamenti di cui al punto precedente; b) molestie continuate verso i compagni o gli operatori dell Istituto; c) atti di violenza verso i compagni o gli operatori dell Istituto posti in essere all interno della Struttura educativa nelle immediate vicinanze; d) offese gravi alla dignità delle persone; e) uso o spaccio di sostanze stupefacenti; f) atti e molestie di carattere sessuale. Sospensione dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. Nei casi più gravi, il convittore può essere allontanato dal convitto a tempo indeterminato o fino al termine delle lezioni. 14. Nel caso di furto di oggetti di proprietà dell Istituto o di altri, è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro, e, in caso di danneggiamento, la riparazione dell oggetto o il risarcimento del danno. In caso di imbrattamento dei muri interni o esterni dell Istituto con scritte o disegni, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento, il convittore è tenuto a pagare una somma di denaro corrispondente all entità della spesa necessaria per riparare il danno, che sarà fissata dal Direttore generale dei servizi amministrativi e da questi recuperata. Il provvedimento di sospensione può prevedere l obbligo della frequenza e quello di svolgere attività utili alla comunità convittuale, quali la collaborazione ai servizi interni, attività di volontariato o altre attività concordate dagli organi preposti a comminare la sanzione disciplinare e dalla famiglia del convittore. Di ogni sanzione sarà data comunicazione alla famiglia del convittore e sarà tenuta documentazione scritta su un apposito registro. 15. In caso di atti o di comportamenti che violino le norme del codice penale, il Rettore Dirigente Scolastico, quando sia previsto dal codice stesso, provvederà tempestivamente a farne denuncia alle autorità preposte e di essa informerà lo studente interessato, se maggiorenne, la famiglia e il Consiglio di classe. 16. Il Consiglio di Disciplina è composto dal Rettore o dal Collaboratore per il Convitto, dall Educatore coordinatore dell attività educativa del settore dell allievo, dall educatore di squadra, da due convittori ( o convittrici) eletti dall Assemblea di Convitto o nominati dal Rettore. La sanzione dell allontanamento temporaneo dal convitto può essere commutata in attività a vantaggio della comunità convittuale 17. Il presente Regolamento si compone di n. 18 articoli, entra in vigore dall anno scolastico2012/2013 e ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere successivamente necessari per evidenti ragioni di funzionalità.

10 IL DIRIGENTE SCOLASTICO sentite le proposte effettuate dalla Commissione per il Regolamento del Convitto; letti e discussi tutti gli articoli del Regolamento del Convitto, APPROVA il nuovo Regolamento interno del Convitto che entrerà in vigore il Correggio, IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa RUOZZI Sonia

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