LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI NEI CENTRI GENETICI E DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE
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1 LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI NEI CENTRI GENETICI E DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE
2 SSOMMARIO 1 GENERALITÀ REQUISITI E CRITERI GENERALI DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE REQUISITI E CRITERI GENERALI DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTROLLI SUGLI ANIMALI DA SPOSTARE DALLE AZIENDE DI ORIGINE VERSO I CENTRI GENETICI ANIMALI RESIDENTI IN PROVINCE INDENNI ANIMALI RESIDENTI IN PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE NELLE QUALI SIA STATA EVIDENZIATA ASSENZA DI ATTIVITÀ DI CULICOIDI ADULTI DA ALMENO 28 GIORNI ANIMALI RESIDENTI IN PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE (AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO) Animali appartenenti ad aziende stanziali Animali appartenenti ad aziende transumanti o monticanti ANIMALI RESIDENTI IN TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO ANIMALI STABULATI IN STALLE DI QUARANTENA O IN STRUTTURE/LOCALI DI ISOLAMENTO CONTROLLI SU ANIMALI INTRODOTTI NEI CENTRI GENETICI E MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA ANIMALI INTRODOTTI DA PROVINCE INDENNI ANIMALI INTRODOTTI DA PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE NELLE QUALI SIA STATA EVIDENZIATA ASSENZA DI ATTIVITÀ DI CULICOIDI ADULTI DA ALMENO 28 GIORNI ANIMALI INTRODOTTI DA PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE (AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO) CONTROLLI SU ANIMALI INTRODOTTI DA STALLE DI QUARANTENA O STRUTTURE/LOCALI DI ISOLAMENTO SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI DAI CENTRI GENETICI E DAI CENTRI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE CONTROLLI DA EFFETTUARE NEI CENTRI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA VIGILANZA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE AZIENDE USL...9 GENERALITÀ Le presenti linee guida sono state dettate allo scopo di garantire che le attività di sorveglianza e di vigilanza per la Febbre catarrale degli ovini sui riproduttori, nonché sul seme, gli ovuli e gli embrioni prodotti dai Centri genetici e dai Centri di Fecondazione artificiali siano gestite in modo omogeneo, organico e controllato su tutto il territorio nazionale. I Centri Genetici ed i Centri di Fecondazione Artificiale che devono operare con animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini debbono darne comunicazione scritta al Servizio veterinario dell Azienda USL competente per territorio. La comunicazione sarà effettuata un'unica volta ed avrà valore di dichiarazione di impegno a seguire le disposizioni contenute nelle presenti linee guida. 1 REQUISITI E CRITERI GENERALI DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE I Centri Genetici ed i Centri di Fecondazione Artificiale che intendono ricevere animali provenienti da zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini, devono:
3 essere dotati di strutture di ricovero (stalle di quarantena o strutture/locali di isolamento) per gli animali in selezione conformi a quanto previsto nell allegato III della nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405; essere autorizzati ad operare quali stalle di quarantena o locali/strutture di isolamento dal Servizio Veterinario Regionale. Le modalità di richiesta e di rilascio dell autorizzazione sono indicate nell allegato III della nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405 In alternativa, i Centri genetici ed i Centri di Fecondazione artificiale possono acquisire e mantenere una condizione equivalente a quella di stalla di quarantena, o struttura/locale di isolamento, purché dimostrino l assenza 1 della presenza di Culicoidi adulti, attraverso un continuo monitoraggio entomologico dell azienda, nei locali o negli spazi dove gli animali sono ricoverati. Il monitoraggio dovrà prevedere: un controllo entomologico settimanale che dovrà iniziare 2 settimane prima dell entrata degli animali sino a tutto il periodo di funzionamento della struttura. Il posizionamento delle trappole dovrà essere effettuato dal referente dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che fornirà tutte le istruzioni per la corretta esecuzione delle catture. Il prelievo dei campioni di insetti catturati dovrà essere effettuato dai Servizi Veterinari, che ne cureranno l invio al Centro di Referenza per le Malattie Esotiche. Il controllo entomologico dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella Procedura di gestione delle attività di cattura di insetti disponibile presso il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche e gli Istituti Zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. un controllo settimanale della temperatura. da effettuare in concomitanza al controllo entomologico, con un termometro in grado di registrare le massime e le minime. L azienda garantirà che nel pomeriggio (ore ) il termometro sia azzerato e posizionato fino la mattina successiva, al momento della raccolta della cattura il Servizio veterinario registrerà le temperature minima e massima sulle scheda di accompagnamento dei campioni (SBT06) e sul registro dell azienda. La condizione equivalente a quella di stalla di quarantena, o struttura/locale di isolamento dovrà essere certificata dal Servizio Veterinario competente. I Centri Genetici ed i Centri di Fecondazione Artificiale ubicati in zone non soggette a restrizione, che non siano autorizzati ad operare quali stalle o strutture/locali di isolamento o nei quali non sia stata dimostrata l assenza di Culicoidi adulti, potranno operare con animali provenienti da zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini solo nel caso in cui gli animali provengano da stalle o strutture/locali di isolamento autorizzate e siano rispettate le condizioni di cui all allegato II della nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/ REQUISITI E CRITERI GENERALI DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI 3.1 ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA Nei Centri genetici e nei Centri di Fecondazione artificiale possono essere introdotti solo animali non sottoposti a vaccinazione. 1 Per la definizione di assenza di Culicoidi adulti si rimanda alla nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405 ddel 6 Dicembre 2001
4 I Centri Genetici ed i Centri di Fecondazione Artificiale, anche se residenti in territori sottoposti a vaccinazione obbligatoria, sono esentati dalla vaccinazione. I Centri devono trasmettere al Servizio Veterinario Regionale la domanda di esenzione, indicando: il codice identificativo e denominazione dell allevamento, la sua ubicazione completa di coordinate geografiche, il numero totale di animali presenti, le condizioni di stabulazione. Le aziende che forniscono animali ai Centri Genetici possono fare domanda di esenzione dalla vaccinazione obbligatoria dei vitelli fino a 4 mesi di età. La domanda dovrà essere presentata al Servizio Veterinario Regionale dai Centri Genetici e dai Centri di Fecondazione Artificiale, che garantiranno l effettiva appartenenza delle aziende al circuito di alimentazione dei Centri. Nella domanda, oltre alle informazioni indicate per la domanda di esenzione dei Centri Genetici e dei Centri di Fecondazione Artificiale, dovrà essere indicato il numero degli animali per il quali si richiese l esenzione ed il codice identificativo di ciascun animale. Il Servizio Veterinario Regionale, sulla base del numero di aziende che hanno fatto richiesta, del numero di animali da esentare e della situazione epidemiologica del territorio ove sono ubicate le aziende, può concedere o negare l esenzione dalla vaccinazione. Copia dell elenco delle aziende alle quali è stata concessa l esenzione viene inviato mensilmente al Ministero della salute e al CESME. Le aziende che forniscono animali ai Centri Genetici ed ai Centri di Fecondazione Artificiale possono inoltre richiedere al Servizio Veterinario Regionale e territoriale, l autorizzazione ad entrare a far parte delle aziende sentinella previste dal Piano nazionale di sorveglianza sierologica. Il Servizio Veterinario Regionale, sulla base del numero di richieste e dell ubicazione delle aziende, può concedere, sentito il Ministero della Salute, tale autorizzazione o provvede all organizzazione di un circuito di aziende sentinella parallelo a quello già previsto dal Piano nazionale di sorveglianza sierologica. Il Servizio Veterinario territoriale e Regionale, ciascuno per le proprie competenze garantirà che le nuove aziende sentinella che entrano nel Piano nazionale o il circuito di aziende sentinella parallelo rispettino le condizioni stabilite dal Piano nazionale di sorveglianza sierologica. 3.2 CONTROLLI SUGLI ANIMALI DA SPOSTARE DALLE AZIENDE DI ORIGINE VERSO I CENTRI GENETICI Tutti i controlli devono essere effettuati a cura del Servizio Veterinario competente per territorio. Gli animali dovranno essere ricoverati, immediatamente dopo il loro arrivo, nelle stalle di quarantena o nelle strutture/locali di isolamento, di cui all allegato III della nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405, al fine di impedire qualunque contatto tra i capi introdotti ed i vettori dell infezione eventualmente presenti ANIMALI RESIDENTI IN PROVINCE INDENNI Non sono necessari controlli specifici.
5 3.2.2 ANIMALI RESIDENTI IN PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE NELLE QUALI SIA STATA EVIDENZIATA L ASSENZA DI ATTIVITÀ DI CULICOIDI ADULTI DA ALMENO 28 GIORNI È consentito lo spostamento di animali da province soggette a restrizione nei quali sia stata evidenziata l assenza di attività di Culicoidi adulti 2 verso i Centri Genetici alle seguenti condizioni: Il prelievo deve essere eseguito 14 giorni prima della partenza su tutti gli animali oggetto di spostamento ed i campioni devono essere sottoposti ad esame sierologico (ELISA) con esito negativo; la partenza avvenga prima della ripresa dell attività dei Culicoidi adulti l assenza di attività dei Culicoidi adulti deve essere comprovata da catture settimanali per tutto il periodo indicato in Figura 1. In caso di esito positivo all esame sierologico, nessun animale dell azienda potrà essere introdotto nei Centri e l azienda dovrà essere sottoposta agli accertamenti previsti per legge atti a chiarirne la situazione sanitaria. Qualora il viaggio dall azienda di origine al Centro Genetico, preveda l attraversamento di Province soggette a restrizione in cui non sia stata esclusa l attività dei Culicoidi adulti, l animale dovrà attraversare tali territori in orari compresi dalle ore 8.00 alle ore Qualora il trasporto debba protrarsi oltre i limiti temporali indicati, gli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti individualmente ad un trattamento con piretroidi. Sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione: «trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla decisione 2001/783/CE». 2 L elenco aggiornato delle province nelle quali è dimostrata l assenza di attività di Culicoidi adulti (note della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n.600.6/bt/3563, n.600.6/bt/3682 e succ.) è disponibile su
6 Figura 1 PRELIEVO PARTENZA DEGLI ANIMALI GIORNI CATTURE ANIMALI RESIDENTI IN PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE (AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO) Animali appartenenti ad aziende stanziali È consentito lo spostamento di animali alle seguenti condizioni: il prelievo deve essere eseguito 3 giorni prima della partenza su tutti gli animali oggetto di spostamento e su un campione rappresentativo dell effettivo dell azienda (vedi tabella 1); i campioni devono essere sottoposti ad esame sierologico (ELISA) e l esito esito negativo; il prelievo deve essere eseguito 3 giorni prima della partenza su tutti gli animali da vita delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini introdotti in azienda negli ultimi 100 giorni; i campioni devono essere sottoposti ad esame sierologico (ELISA) e l esito esito negativo Animali appartenenti ad aziende transumanti o monticanti È consentito lo spostamento di animali alle seguenti condizioni: esame sierologico (ELISA) con esito negativo su tutti gli animali dell azienda 3 giorni prima della partenza. In caso anche di un solo esito positivo, nessun animale dell azienda, sia essa stanziale che transumante, potrà essere introdotto nei Centri e l azienda dovrà essere sottoposta agli accertamenti previsti per legge atti a chiarirne la situazione sanitaria. Qualora il viaggio dall azienda di origine al Centro Genetico, preveda l attraversamento di Province soggette a restrizione in cui non sia stata esclusa l attività dei Culicoidi adulti, l animale dovrà attraversare tali territori in orari compresi dalle ore 8.00 alle ore Qualora il trasporto debba protrarsi oltre i limiti temporali indicati, gli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti individualmente ad un trattamento con piretroidi. Sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione: «trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla decisione 2001/783/CE».
7 3.2.4 ANIMALI RESIDENTI IN TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO In conformità alla nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405 del 6 dicembre 2001, punto E.1. l introduzione nei Centri Genetici di animali provenienti da territori con infezione in atto è vietata ANIMALI STABULATI IN STALLE DI QUARANTENA O IN STRUTTURE/LOCALI DI ISOLAMENTO In deroga ai punti precedenti, è possibile introdurre animali provenienti da stalle di quarantena o strutture/locali di isolamento autorizzate, indipendentemente dallo stato sanitario del territorio in cui la stalla di quarantena o la struttura/ locale di isolamento si trova, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all allegato II della nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405 del 6 dicembre Qualora il viaggio dall azienda di origine al Centro Genetico, preveda l attraversamento di Province soggette a restrizione in cui non sia stata esclusa l attività dei Culicoidi adulti, l animale dovrà attraversare tali territori in orari compresi dalle ore 8.00 alle ore Qualora il trasporto debba protrarsi oltre i limiti temporali indicati, gli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti individualmente ad un trattamento con piretroidi. Sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione: «trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla decisione 2001/783/CE». 3.3 CONTROLLI SU ANIMALI INTRODOTTI NEI CENTRI GENETICI Tutti i controlli devono essere effettuati a cura del Servizio Veterinario competente per territorio ANIMALI INTRODOTTI DA PROVINCE INDENNI Non sono necessari controlli specifici ANIMALI INTRODOTTI DA PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE NELLE QUALI SIA STATA EVIDENZIATA L ASSENZA DI ATTIVITÀ DI CULICOIDI ADULTI DA ALMENO 28 GIORNI Tutti gli animali introdotti devono essere sottoposti ad un controllo sierologico (ELISA) dopo 21 giorni dall ingresso ANIMALI INTRODOTTI DA PROVINCE SOGGETTE A RESTRIZIONE (AD ESCLUSIONE DEI TERRITORI CON INFEZIONE IN ATTO) Tutti gli animali introdotti devono essere sottoposti ad un controllo sierologico (ELISA) dopo 21 giorni dall ingresso CONTROLLI SU ANIMALI INTRODOTTI DA STALLE DI QUARANTENA O STRUTTURE/LOCALI DI ISOLAMENTO Tutti gli animali introdotti devono essere sottoposti ad un controllo sierologico (ELISA) dopo 21 giorni dall ingresso.
8 3.3.5 SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI DAI CENTRI GENETICI E DAI CENTRI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE I Centri genetici ed i Centri di fecondazione artificiale autorizzati come stalle di quarantena o strutture/locali di isolamento e situati in territori sottoposti a restrizione possono spostare gli animali verso tutto il territorio nazionale secondo le modalità indicate ai punti A.2 ed E delle disposizioni per lo spostamento degli animali contenute nella nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405 del 6 dicembre Gli animali da spostare, con l eccezione di quelli destinati direttamente al macello, devono essere sottoposti a prelievo di sangue 14 giorni prima della partenza e il controllo sierologico (ELISA) risultare negativo 3.4 CONTROLLI DA EFFETTUARE NEI CENTRI DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE I Centri di Fecondazione Artificiale utilizzano riproduttori provenienti esclusivamente da Centri Genetici che rispondono ai requisiti stabiliti delle presenti linee guida. N alternativa quando i Centri di Fecondazione Artificiale devono introdurre direttamente animali provenienti da aziende site in territori soggetti a restrizione devono attenersi alle stesse condizioni stabilite per i Centri Genetici ai punti 3.2 e 3.3. Quando il viaggio dal Centro Genetico al Centro di Fecondazione Artificiale prevede l attraversamento di Province soggette a restrizione in cui non sia stata esclusa l attività dei Culicoidi adulti, gli animali dovranno attraversare tali territori in orari compresi dalle ore 8.00 alle ore Qualora il trasporto debba protrarsi oltre i limiti temporali indicati, gli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti individualmente ad un trattamento con piretroidi. Sulla documentazione di scorta degli animali deve essere aggiunta la seguente dizione: «trattamento insetticida con (nome del prodotto) il (data) alle (ora) in conformità alla decisione 2001/783/CE». I Centri di Fecondazione Artificiale che si trovano in Province soggette a restrizione devono essere autorizzate quali stalle di quarantena, strutture/locali di isolamento con le stesse modalità descritte al punto 2. I Centri di Fecondazione Artificiale autorizzati quali stalle di quarantena, strutture/locali di isolamento possono non sottoporre gli animali donatori ad alcun controllo sierologico, qualora gli animali permangano nel Centro di Fecondazione Artificiale per un periodo superiore o uguale a 100 giorni. I Centri di Fecondazione Artificiale NON autorizzati quali stalle di quarantena, strutture/locali di isolamento o nei quali gli animali permangono per un periodo inferiore ai 100 giorni, dovranno sottoporre gli animali donatori ad un controllo sierologico (ELISA) con esito negativo ogni 60 giorni per tutto il periodo della raccolta del seme e ad un controllo sierologica (ELISA) con esito negativo tra 28 e 60 giorni dopo l ultima raccolta. Tutti i controlli devono essere effettuati a cura del Servizio Veterinario competente per territorio. 3.5 REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ Le attività eseguite nei Centri Genetici, nei Centri di Fecondazione Artificiale e nelle aziende che forniscono animali ai Centri devono essere documentate, nonché rese disponibili per qualunque verifica da parte dell Autorità sanitaria competente.
9 In particolare, le informazioni relative ai controlli diagnostici effettuati sugli animali, complete di data di controllo, identificativo dell animale esaminato ed esito del controllo, devono essere registrate in modo cronologico in un apposito registro. Le informazioni relative ai controlli entomologici, complete di data della cattura, temperatura minima e massima rilevata, numero di Culicoides spp e di C. imicola rilevati, devono, anch esse, essere riportate in un apposito registro. Per la registrazione delle attività effettuate secondo le presenti linee-guida, potrà essere utilizzato il registro previsto alla Legge 15/1/91 n.30 che disciplina la riproduzione animale, e successive modifiche. 3 MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI POSITIVITÀ SIEROLOGICA Le misure in caso di positività devono essere adottate sia nei centri Genetici che nei centri di fecondazione artificiale. Quando un animale risulta positivo all esame sierologico (ELISA) e la positività è confermata dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, i Servizi veterinari competenti per territorio, oltre ad adottare tutte le misure previste dalle disposizioni vigenti al fine di verificare le cause della positività, dovranno effettuare anche i seguenti controlli: catture sistematiche di insetti. La frequenza delle catture e il posizionamento delle trappole devono essere concordate con il CESME, in collaborazione con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio; catture sistematiche di insetti. nelle aziende di provenienza (punti e 3.1.3) o di stabulazione (punti 3.1.5) degli animali. La frequenza delle catture e il posizionamento delle trappole devono essere concordate con il CESME, in collaborazione con l Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio prelievo di campioni di sangue sia con che senza anticoagulante su tutti gli animali presenti nelle stalle di quarantena o nelle strutture/locali di isolamento dei Centri prelievo di campioni di sangue sia con che senza anticoagulante su tutti gli animali delle aziende di provenienza degli animali. Se la positività viene confermata su animali provenienti da province indenni, oltre all applicazione delle misure e l esecuzione dei controlli su elencati, dovranno avvertire il Ministero della Salute, il CESME, il Servizi Veterinario Regionale ed i Servizi Veterinari locali dei territori di provenienza degli animali. In tutti i casi l autorizzazione delle stalle di quarantena o delle strutture/locali di quarantena dei Centri genetici che hanno introdotto gli animali e delle aziende di partenza dovrà essere immediatamente sospesa, in attesa di chiarire la situazione epidemiologica. 4 VIGILANZA DEL SERVIZIO VETERINARIO DELLE AZIENDE USL Il Servizio Veterinario Regionale e delle Aziende USL, ciascuno per le proprie competenze, deve garantire la corretta applicazione delle presenti linee guida da parte dei Centri Genetici, dei Centri di Fecondazione Artificiale e delle aziende che forniscono loro animali. Deve inoltre assicurare l esecuzione, nei tempi e nei modi previsti dalle presenti linee guida, delle seguenti attività:
10 tutte le attività connesse al rilascio di autorizzazione delle stalle di quarantena o delle strutture/locali di isolamento così come previsto all allegato III della nota della Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione n /BT/3405 del 6 dicembre 2001; tutte le attività connesse al rilascio dell esenzione dalla vaccinazione obbligatoria; tutte le attività connesse all inserimento delle aziende tra quelle sentinella del Piano Nazionale di sorveglianza o all organizzazione di un circuito di aziende sentinella parallelo a quello già previsto dal Piano nazionale di sorveglianza sierologia; l invio degli elenchi delle stalle di quarantena o delle strutture/locali di isolamento autorizzate al Ministero della Salute ed al CESME, completo di il codice identificativo e denominazione dell allevamento, la sua ubicazione completa di coordinate geografiche, il numero totale di animali presenti, le condizioni di stabulazione; prelievo dei campioni di sangue dagli animali; esecuzione delle catture di Culicoides, in collaborazione con il referente per l esecuzione del Piano Entomologico dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio; vigilanza continua sui Centri Genetici e di Fecondazione Artificiale che introducono animali provenienti da zone soggette a restrizione secondo le presenti linee guida. Dovranno inoltre effettuare almeno ogni 60 giorni una visita in tali aziende. L esito della visita dovrà essere registrato sul registro aziendale. Nel corso delle visite dovranno essere verificate: l identità e l origine degli animali introdotti con particolare riferimento al rispetto della normativa sull identificazione e registrazione degli animali; la precisa e puntuale registrazione dei controlli diagnostici e dei relativi esiti nel registro appositamente predisposto; la precisa e puntuale registrazione dei controlli entomologici e dei relativi esiti nel registro appositamente predisposto; il mantenimento dei requisiti di stalla di quarantena o di struttura/locale di isolamento o di assenza di Culicoidi adulti. Al termine della visita il veterinario ufficiale dovrà controfirmare il registro, indicando la data e l esito (favorevole o non favorevole) del controllo stesso, indicando, in caso di esito non favorevole, le irregolarità rilevate. Qualora le irregolarità rilevate sulle strutture o sui controlli siano tali da indicare che i requisiti richiesti non sono mantenuti, il Veterinario Ufficiale procede alla revoca della autorizzazione e ne dà comunicazione al Ministero della Salute. Il rilascio della certificazione sanitaria necessaria per la movimentazione di animali delle specie recettive da e per i Centri Genetici e di Fecondazione Artificiale, nonché quella utile alla commercializzazione del seme proveniente da tali animali.
11 Tabella 1 Numero di animali da esaminare per ciascuna azienda. NUMERO CAPI PRESENTI NUMERO DI CAPI DA PRELEVARE fino a 10 tutti da 21 a da 24 a da 30 a da 35 a da 40 a da 45 a da 50 a da 60 a da 80 a da 100 a da 130 a >=200 27
Parte I (punti 3-9): Misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi bovina
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