LOTTO N.1. ASSICURAZIONE RCT SOCI, RCT PERSONALE ISTRUTTORI e ISTRUTTORI SEZIONALI, RCT DIRIGENTE, RCT COMPONENTI CDC e RCT REVISORI DEI CONTI

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1 LOTTO N.1 ASSICURAZIONE RCT SOCI, RCT PERSONALE ISTRUTTORI e ISTRUTTORI SEZIONALI, RCT DIRIGENTE, RCT COMPONENTI CDC e RCT REVISORI DEI CONTI NORME COMUNI VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE DEFINIZIONI Assicurazione: il contratto di assicurazione; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Contraente: Il C.A.I. Sede Centrale; Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione; Società/Compagnia: l Impresa assicuratrice; Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato; Franchigia: importo fisso frontale che rimane a carico dell Assicurato in caso di danno; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro. ART. 1 - VARIE La firma del presente capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre per il C.A.I. Sede Centrale l'impegno è condizionato al conseguimento dell esecutività della delibera di presa d atto delle risultanze di gara. ART. 2 - VARIAZIONE PREMI La Compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata contrattuale, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal C.A.I. Sede Centrale nel corso della durata del contratto. ART. 3 - FORO COMPETENTE Per qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo ove ha sede legale il C.A.I. Sede Centrale. ART. 4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle comunicazioni. 1

2 ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato/contraente su quanto sancito dalle condizioni tutte di polizza. Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme di legge. ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l omissione da parte dell Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). ART. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi. ART. 8 - PAGAMENTO DEL PREMIO L' Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se il premio è stato pagato. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi saranno pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. ART. 9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto. ART AGGRAVAMENTO DEI RISCHI Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento dei rischi. Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. ART DIMINUZIONE DEI RISCHI Nel caso di diminuzione dei rischi la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell Art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. ART RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. 2

3 ART DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quando diversamente prescritto nelle definizioni integrative. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L evento dannoso potrà essere comunicato a mezzo lettera, fax o all Agenzia o alla sede della Compagnia aggiudicataria. L Agenzia o la sede della Compagnia, entro sette giorni dal ricevimento si impegna ad aprire la pratica ed a trasmetterla all Ufficio Liquidazione Danni. Contestualmente l Agenzia o la sede della Compagnia provvederà a comunicare via al CAI il numero di repertorio assegnato alla pratica, onde facilitare le future comunicazioni. La gestione delle suddette pratiche, compresa la liquidazione delle stesse, sarà accentrata presso un unico Ufficio Liquidazione Danni (quello di.) e verranno trattate da un unico liquidatore che potrà essere contattato dal CAI direttamente o per il tramite dell Agenzia o della sede della Compagnia. Le visite medico legali necessarie all accertamento dell invalidità e le perizie sui beni verranno, viceversa, effettuate presso l Ufficio Liquidazione Danni o presso le strutture mediche convenzionate, più vicine alla residenza del danneggiato o dei beni da valutare. ART ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 15 ARBITRATO Fermo quanto stabilito al precedente art. 3, le parti avranno la facoltà di deferire ad un Collegio arbitrale qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati del luogo ove avrà sede l arbitrato. La sede dell arbitrato è quella della sede legale del CAI Centrale. Sarà pure compito degli arbitri determinare l attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni. ART RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AL CONTENUTO DELLE SINGOLE COPERTURE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Quanto disciplinato dalle presenti Norme Comuni si applica ai singoli contratti, salvo il loro contenuto contrario. ART INFORMATIVA SUI SINISTRI La Società si impegna a fornire entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: numero ed estremi dei sinistri, stato di avanzamento dell iter liquidativo, importi liquidati o riservati. Tale informativa, dietro richiesta del Contraente, verrà esaminata congiuntamente presso la sede del CAI. ART OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL ANDAMENTO DEL RISCHIO Alla fine di ogni periodo assicurativo semestrale l Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l andamento del rischio: in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all esercizio in corso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d asta per l anno successivo, ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA Se l assicurazione è ripartita per quote tra più Società: 3

4 1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale 2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria. 3. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. I premi di polizza saranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. ART. 20 DURATA POLIZZA Le polizze scadranno il con possibilità di proroga per 1 (un) anno. 4

5 LOTTO N. 1A RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DEFINIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME COMUNI Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante Assicurato: il CAI Sede Centrale, tutte le sue sezioni e i loro raggruppamenti territoriali, i suoi organi tecnici centrali e periferici, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.). Si intendono compresi fra gli assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrale delle rispettive sezioni ai sensi dell articolo 15 del vigente Statuto. Terzi: ai fini del presente contratto sono considerati terzi tra di loro: i singoli assicurati come sopra definiti, l assicurato e la singola persona socia e non socia, le singole persone socie e non socie del CAI. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione copre la Responsabilità Civile derivante all Assicurato, ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi, come sopra definiti, a cose e/o animali, da cose, animali e/o persone delle quali o con le quali debba rispondere, e si estende a tutte le attività svolte e/o organizzate dal medesimo, anche con la partecipazione di non associati. L assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l organizzazione dell attività. L assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere. ART. 2 ATTIVITA Ai fini del presente contratto sono considerate attività dell assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti dall art. 1 dello Statuto sociale e dall art.1 del Regolamento Generale, quali ad esempio ma non esclusivamente: - gli interventi e le esercitazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con o senza partecipazione di animali, compreso l uso di aeromobili attrezzati per gli interventi medesimi; la copertura è valida anche, nell ambito delle operazioni e delle esercitazioni delle persone suddette (purchè abilitate con patentino per fuochino o nel periodo richiesto per l abilitazione, e iscritte nell apposito elenco presso il CNSAS), in caso di utilizzo di materiale esplosivo appartenente alle categorie I, II, III, IV e V; - le ascensioni, le escursioni anche con utilizzo di mountain bike e/o racchette da neve, le gite di alpinismo, di sci, di scialpinismo anche con l utilizzo di snowboard per la discesa, di sci di fondo-escursionismo, di speleologia, di torrentismo, eccetera; - le scuole e i corsi: di escursionismo, di alpinismo, di sci, di scialpinismo, sci di fondoescursionismo, di speleologia, di torrentismo, eccetera; - le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, le manifestazioni, gli spettacoli, eccetera; - le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, eccetera con l unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico ma con l inclusione delle gare sociali di qualunque tipo. 5

6 ART. 3 TRASPORTO La garanzia si intende estesa senza alcuna esclusione ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, compresa la responsabilità civile e personale dei dipendenti dell Assicurato, esclusa la responsabilità del vettore. ART. 4 PROPRIETA E/O ESERCIZIO DI ATTREZZATURE E IMPIANTI E MATERIALI La garanzia copre la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di attrezzature, di impianti e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell attività dell Assicurato. ART. 5 PROPRIETA E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI FISSI E PERMANENTI. La garanzia copre la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati tutti, e relativi impianti fissi pertinenti, ove si svolgano le attività dell Assicurato. ART. 6 PROPRIETA E CONDUZIONE E/O USO DI VIE E/O SENTIERI E PALESTRE La garanzia copre la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione. E fatto tuttavia obbligo all Assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione. ART. 7 RESPONSABILITA CIVILE ADDETTI La garanzia copre, oltre la responsabilità dell Assicurato la responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o alla organizzazione delle attività per conto dell Assicurato, esclusa la responsabilità civile derivante da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare. ART. 8 TUTELA PRIVACY Ferma ogni altra condizione di polizza, l assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi compresi i Soci -, derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche o integrazioni), sempre che l assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di ,00 per sinistro e per periodo assicurativo. ART. 9 TERRITORIO Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. ART. 10 ESCLUSIONI L assicurazione R.C.T. non comprende: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge , n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; c) i danni derivanti dall impiego di aeromobili; d) danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; L assicurazione non comprende inoltre i danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); b) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. 6

7 Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall attività descritta in polizza. Per danni da inquinamento si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite; c) derivanti dalla detenzione od all impiego di esplosivi, salvo quanto disposto all art. 2. Art. 11 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicurato e da questa denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale, civile, amministrativo, contabile o disciplinare anche a carico di ignoti. L assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti assicurati, del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione. ART. 12 SCOPERTI E FRANCHIGIE Il pagamento dell indennizzo per ogni sinistro provocato da inquinamento accidentale è effettuato previa detrazione di uno scoperto del 5% del danno liquidato a termini di polizza con il minimo di 500 e un massimo di Negli altri casi la garanzia è applicata senza alcun scoperto e/o franchigia. ART. 13 MASSIMALI L assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. Per quel che riguarda i sinistri provocati da inquinamento accidentale l assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di ,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone. ART. 14 PREMIO E DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE Il premio convenuto ad elementi di rischio, variabile come da successivo art. 15 è anticipato in via provvisoria nell importo calcolato in base al numero di soci pari a (duecentosettantamila). Il contraente é tenuto a pagare alla Società alla rispettiva scadenza il premio stabilito nella polizza medesima. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. ART. 15 REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio, convenuto ad elementi di rischio variabile, è anticipato in via provvisoria nell importo calcolato in base al numero dei soci ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni dalla presentazione all Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l intero premio dovuto (deposito più conguaglio). 7

8 ART. 16 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Del pari deve comunicare alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall infortunato o suoi aventi diritto o terzi trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant altro riguardi la vertenza. ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano concordamente designati e non risponde di multe o ammende. La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all andamento delle liti giudiziali. RAPPORTO SINISTRI/PREMI DELLA COPERTURA RICHIESTA Anno Percentuale S/P Sinistri denunciati Sinistri liquidati Sinistri riservati Importo Sinistri riservati ,58% , ,69% ,67% , ,09% Non conosciuto ,39% , % 5 3 (senza seguito) 2 Non conosciuto ,62% ,00 ANNO Sinistri Importi Importi TOTALE PREMI Denunciati riservati pagati SINISTRI INCASSATI S/P , , , ,21 375,47% , , , ,96 317,44% 8

9 STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO Titolo I COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE - ORGANIZZAZIONE - AUTONOMIA PATRIMONIALE Art. 1 Costituzione e scopo 1. Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo l alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale. REGOLAMENTO GENERALE TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE - CAPO I Art. I.I.1 Finalità 1. Il Club alpino italiano per conseguire ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 le finalità istituzionali, a favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità: a) tutela gli interessi generali dell alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane nazionali, europee ed extraeuropee; b) promuove la formazione etico-culturale e l'educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di iniziativa utile; c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori accompagnatori, esperti, istruttori ed altri necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b); d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri; e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe; f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie, carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari, per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici; g) cura l ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo nazionale della montagna; h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con particolare riguardo alla sezione storica; i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare interesse alpinistico o naturalistico; l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali; m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività istituzionali. 9

10 LOTTO N. 1B RC PERSONALE ISTRUTTORI E ISTRUTTORI SEZIONALI CONDIZIONI PARTICOLARI PERSONE ASSICURATE Titolati CAI: Istruttori nazionali di alpinismo Istruttori di alpinismo Istruttori nazionali di sci alpinismo Istruttori di sci alpinismo Istruttori nazionali di arrampicata libera Istruttori di arrampicata libera Istruttori nazionali di speleologia Istruttori di speleologia Istruttori nazionali di sci fondo-escursionismo Istruttori di sci fondo-escursionismo Accompagnatori nazionali di alpinismo giovanile Accompagnatori di alpinismo giovanile Accompagnatori di escursionismo Esperti nazionali naturalistici del Comitato Scientifico Centrale Operatori naturalistici del Comitato Scientifico Centrale Osservatori glaciologici del Comitato Scientifico Centrale Esperti nazionali tutela ambiente montano Operatori tutela ambiente montano Esperti nazionali valanghe Tecnici del distacco artificiale Tecnici della neve Osservatori neve e valanghe Accademici del C.A.I. Accompagnatori sezionali di alpinismo giovanile Accompagnatori sezionali di escursionismo Istruttori sezionali di alpinismo Istruttori sezionali di sci alpinismo Istruttori sezionali i di arrampicata libera Istruttori sezionali di speleologia Istruttori sezionali di sci di fondo escursionismo Istruttori emeriti Operatori sezionale di alpinismo giovanile Operatori sezionale di altri corsi Il presente elenco è stilato a titolo esemplificativo e non esaustivo. 10

11 1) OGGETTO DELLA GARANZIA La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge a tutti gli Istruttori e Istruttori sezionali dell Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatti accidentali verificatisi durante la pratica ricreativa personale non professionale, attinente al rischio alpinistico ed escursionistico. Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati durante l attività di Istruttore in quanto assicurati con la polizza RC della sede centrale. L Assicurazione è prestata sino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese dei seguenti massimali di garanzia: ,00 per ogni sinistro con limite di ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di ,00 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone. 2) ESCLUSIONI L assicurazione non comprende i danni derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive e di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. L assicurazione non comprende i danni derivanti da: - dalla proprietà di beni immobili; - dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli, aeromobili o natanti. Sono esclusi i danni alle cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia di qualsiasi tipo o destinazione, i danni da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà dell Assicurato. 3) PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non sono considerati Terzi il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente o affine con lui convivente. 4) ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero. 5) PLURALITA DI ASSICURATI La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. 6) DECORRENZA DELLE GARANZIE La copertura per gli Assicurati decorre dalle ore 24 del giorno in cui le singole sezioni mediante lettera raccomandata, fax, , comunicheranno alla sede centrale i nominativi ed il periodo di tempo per cui l assicurazione dovrà essere operante. Per quanto riguarda la copertura per i soli istruttori titolati si farà riferimento all iscrizione negli appositi elenchi conservati presso la sede centrale. 7) ESONERO COMUNICAZIONI Il Contraente è esonerato dall obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate, per la cui identificazione si farà riferimento alla documentazione in possesso del Contraente che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta degli incaricati della Società. La Contraente è esonerata dal comunicare gli eventuali contratti di assicurazione che i singoli assicurati avessero in corso. 8) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. 11

12 Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova nel momento dell avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si verifica la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 9) OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterle al più presto un rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Del pari deve comunicare alla Società qualunque domanda od azione proposta dal danneggiato o suoi aventi diritto o terzi trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant altro riguardi la vertenza. 10) PREMIO ANNUO Per corrispettivo delle garanzie di cui sopra il C.A.I. pagherà alla Società come premio anticipato la somma di... (...) al lordo delle imposte, corrispondente alla somma dei premi unitari sotto indicati moltiplicati per le coperture previste: Corrispondente ad un premio unitario di: - (riferito a coperture annuali comb. A) - (riferito a 200 coperture semestrali comb. A) - (riferito a 200 coperture trimestrali comb. A) Il contraente é tenuto a pagare alla Società alla rispettiva scadenza il premio stabilito nella polizza medesima. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 11) REGOLAZIONE DEL PREMIO Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 12

13 12) PREMI PER PERSONA Massimali ,00 per ogni sinistro con limite di: ,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali ,00 per danneggiamenti a cose o animali anche se appartenenti a più persone. Premio per singolo assicurato Annuale: Semestrale: Trimestrale: 13) DATI STATISTICI 2009 N coperture annuali semestrali 291 trimestrali 395 Anno RAPPORTO SINISTRI/PREMI DELLA COPERTURA RICHIESTA Percentuale S/P Sinistri denunciati Sinistri liquidati Sinistri riservati % Non pervenuti Non pervenuti Non pervenuti Non pervenuti ANNO Sinistri Importi Importi TOTALE PREMI Denunciati riservati pagati SINISTRI INCASSATI S/P ,00 0,00% ,00 0, , ,24 192,79% 13

14 LOTTO N. 1C RESPONSABILITA CIVILE DIRIGENTE DEFINIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME COMUNI RISARCIMENTO: la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro. RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA: la responsabilità che incombe sull assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbia cagionato una perdita patrimoniale. DANNO MATERIALE: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali e morte. PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali. SCOPERTO: l importo percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all indennizzo. ASSICURATO: Direttore o Facente Funzione del Club Alpino Italiano NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEL DIRIGENTE ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l assicurato nominato in polizza con l indicazione del suo incarico, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Ente di appartenenza, nell espletamento del proprio mandato. Resta convenuto che la garanzia si intende valida per il sostituto o i sostituti (anche solo temporanei) dell assicurato medesimo. L assicurazione vale anche per le somme che in conseguenza delle citate responsabilità dovesso risultare a carico dell assicurato per l esito del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione e/o dalla Corte dei Conti, a norma delle vigenti disposizioni, per l esercizio del diritto di rivalsa ad essa spettante. Si precisa che l assicurazione opera per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti alle responsabilità riferite alle singole posizioni e da quanto previsto da Leggi, dallo Statuto, da regolamenti e comunque per ogni responsabilità derivante dagli atti amministrativi dell Ente. L assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti: - ad interruzione e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza; la presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro; - al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalla Pubbliche Autorità: la presente garanzia è prestata con massimo di risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro; - ad attività connesse all assunzione e gestione del personale; la presente garanzia è prestata con massimo di risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro; - a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi, compreso l ente a seguito di errori commessi dall assicurato stesso, nell esercizio del proprio mandato. 14

15 ART. 2 MASSIMALE L assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro ,00 per evento e per anno assicurativo e rimane unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. Art. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicurato e da questa denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale, civile, amministrativo, contabile o disciplinare anche a carico di ignoti. L assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti assicurati, del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione. ART. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano. ART. 5 VINCOLO DI SOLIDARIETA In caso di corresponsabiltà solidale delle persone assicurate con altre di Enti od organismi strumentali dell Ente assicurato o derivanti da forme associative e/o di cooperazione all Ente stesso, s intende garantita la sola personale e diretta responsabilità dell assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa fargli carico in via di solidarietà. ART. 6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. ART. 7 RISCHI ESCLUSI L assicurazione non vale per i sinistri conseguenti all attività svolta dall assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Enti o società. L assicurazione non vale anche per smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio. L assicurazione non comprende inoltre: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge , n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; c) i danni derivanti dall impiego di aeromobili; d) i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; e) i danni causati da fatti commessi con dolo e colpa grave, salvo quanto disposto successivamente quale facoltà concessa all assicurato. L assicurazione non comprende inoltre i danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); b) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall attività descritta in polizza. 15

16 Per danni da inquinamento si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite; c) derivanti dalla detenzione od all impiego di esplosivi. ART. 8 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO SPESE LEGALI La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azione spettanti all assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite fra la Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La società non riconosce spese incontrate dall assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. ART. 9 COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL ASSICURATO Il Contraente dichiara e prende atto che il premio relativo alla polizza sarà a carico dell Assicurato. A parziale deroga delle norme specifiche di polizza l assicurazione vale per le perdite patrimoniali derivanti da colpa grave. RAPPORTO SINISTRI/PREMI DELLA COPERTURA RICHIESTA Anno Percentuale S/P Sinistri denunciati 2001 Non assicurato 2002 Non assicurato 2003 Non assicurato 2004 Non assicurato % % % % % 0 16

17 LOTTO N. 1D NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO OGGETTO DELL ASSICURAZIONE ART. 1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO E PARASUBORDINATI (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne la Contraente di quanto questa è tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: - ai sensi degli art. 10 e 11 D. P. R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (comprese le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione; - ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. 30/ 6/ 65 N e del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 4% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato è in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. Tuttavia si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza, la mancata assicurazione presso l INAIL, in quanto ciò derivi da inattesa interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall Assicurato. Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, stagisti e tirocinanti, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all INAIL, Co.Co.Co. interinali e similari. Relativamente alle malattie professionali, la garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell assicurazione o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sono comunque escluse silicosi ed asbestosi. ART. 2 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE L assicurazione si estende alla RC personale dei dipendenti e delle persone non dipendenti di cui l Assicurato si avvalga per lo svolgimento dell attività. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza, restano nel limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l Assicurato o fra di loro. ART. 3 RIVALSA INPS Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS, ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari. ART. 4 ESCLUSIONI L assicurazione R.C.T./O. non comprende: 17

18 a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge , n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; c) i danni derivanti dall impiego di aeromobili; d) danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; L assicurazione non comprende inoltre i danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); b) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall attività descritta in polizza. Per danni da inquinamento si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite; c) derivanti dalla detenzione od all impiego di esplosivi. ART. 5 MASSIMALI ASSICURATI a) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) uro ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: uro ,00 per ogni prestatore Preventivo retribuzioni lorde (comprensive dei contributi a carico Cai): uro ,00 N. dipendenti / Co.Co.Co / interinali e similari: 23 Premesso che il premio è anticipato, il C.A.I. Centrale entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, o del minor periodo di durata del contratto, è tenuto a comunicare alla Società l importo effettivo delle retribuzioni lorde erogate a tutto il personale dipendente, affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio definitivo. b) RCT uro ,00 per ogni sinistro, ma con il limite di: uro ,00 per ogni prestatore RAPPORTO SINISTRI/PREMI DELLA COPERTURA RICHIESTA Sinistri Percentuale denunciati e Anno S/P liquidati 2001 Non assicurato 2002 Non assicurato 2003 Non assicurato 2004 Non assicurato % % % % % 0 18

19 LOTTO N. 1E RESPONSABILITA CIVILE COMPONENTI CDC RESPONSABILITA CIVILE REVISORI DEI CONTI DEFINIZIONI INTEGRATIVE ALLE NORME COMUNI RISARCIMENTO: la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro. RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA: la responsabilità che incombe sull assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbia cagionato una perdita patrimoniale. DANNO MATERIALE: il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali e morte. PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di danni materiali. SCOPERTO: l importo percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all indennizzo. ASSICURATO: componenti del Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano (n. 7 persone: 1 Presidente, 3 Vice Presidenti e 3 Componenti) e dei Revisori dei conti ( n.3 persone). NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DEL CDC E REVISORI ART. 1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società si obbliga a tenere indenne l assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l Ente di appartenenza, nell espletamento del proprio mandato. Resta convenuto che la garanzia si intende valida per il sostituto o i sostituti (anche solo temporanei) dell assicurato medesimo. L assicurazione vale anche per le somme che in conseguenza delle citate responsabilità dovessero risultare a carico dell assicurato per l esito del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione e/o dalla Corte dei Conti, a norma delle vigenti disposizioni, per l esercizio del diritto di rivalsa ad essa spettante. Si precisa che l assicurazione opera per i danni e le perdite patrimoniali conseguenti alle responsabilità riferite alle singole posizioni e da quanto previsto da Leggi, dallo Statuto, da regolamenti e comunque per ogni responsabilità derivante dagli atti amministrativi dell Ente. L assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti: - ad interruzione e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza; la presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro; - al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalla Pubbliche Autorità: la presente garanzia è prestata con massimo di risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro; - ad attività connesse all assunzione e gestione del personale; la presente garanzia è prestata con massimo di risarcimento di Euro ,00 per anno e per sinistro; - a multe e/o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi, compreso l ente a seguito di errori commessi dall assicurato stesso, nell esercizio del proprio mandato. 19

20 ART. 2 MASSIMALE L assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro ,00 per evento e per anno assicurativo e rimane unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. ART. 3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicurato e da questa denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione e in seguito ai quali non sia iniziato un procedimento penale, civile, amministrativo, contabile o disciplinare anche a carico di ignoti. L assicurato dichiara ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento nei propri confronti o nei confronti dei soggetti assicurati, del cui fatto deve rispondere, risarcibili ai sensi della presente assicurazione. ART. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano. ART. 5 VINCOLO DI SOLIDARIETA In caso di corresponsabiltà solidale delle persone assicurate con altre di Enti od organismi strumentali dell Ente assicurato o derivanti da forme associative e/o di cooperazione all Ente stesso, s intende garantita la sola personale e diretta responsabilità dell assicurato, con esclusione della quota di responsabilità che possa fargli carico in via di solidarietà. ART. 6 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. ART. 7 RISCHI ESCLUSI L assicurazione non vale per i sinistri conseguenti all attività svolta dall assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di altri Enti o società. L assicurazione non vale anche per smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio. L assicurazione non comprende inoltre: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all assicurazione obbligatoria ai sensi della legge , n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione; c) i danni derivanti dall impiego di aeromobili; d) i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; e) i danni causati da fatti commessi con dolo; L assicurazione non comprende inoltre i danni: a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); b) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall attività descritta in polizza. Per danni da inquinamento si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell acqua, dell aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite; 20

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