COMUNE DI SANT ANTIMO

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1 COMUNE DI SANT ANTIMO Provincia di Napoli ************** SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO PROVVEDITORATO Via Roma, n Sant Antimo (NA) tel. 081/ fax 081/ CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI RELATIVO ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI.

2 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO 1. L appalto ha per oggetto il servizio di registrazione magnetofonica, o con tecnologia digitale, e trascrizione integrale delle sedute consiliari. 2. L appalto è regolato dalle norme stabilite nel presente capitolato. 3. La durata dell appalto è prevista in tre anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, o, in caso di necessità dalla data di aggiudicazione. L Ente ha facoltà di procedere alla proroga dell appalto per un altro anno. 4. Sono previste, per ogni anno, n. 30 sedute consiliari, della durata presunta di 5 ore ciascuna. ART. 2 IMPORTO DELL APPALTO 1. L importo complessivo a base d asta dell appalto, soggetto a ribasso, è previsto in presumibili ,00 oltre I.V.A. per 4.950,00, determinata in applicazione dell aliquota del 20%, e, quindi, di complessivi , L importo a base d asta, di cui al precedente comma 1, è suscettibile di variare in relazione al numero ed all effettiva durata delle sedute consiliari. 3. L importo a base d asta del servizio è determinato sulla base del costo presunto di ogni ora di seduta consiliare come segue : Costo previsto per 1 ora di seduta consiliare Ore previste per ogni seduta consiliare Sedute previste in un anno Ore previste in 1 anno Importo annuo presunto del servizio Importo complessivo a base d asta dell'appalto 70, , ,00 IVA 2.100, ,00 Totale complessivo , ,00 4. L appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale. ART. 3 DESCRIZIONE E MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il servizio oggetto dell appalto consiste nella registrazione magnetofonica, o con tecnologia digitale, e nella trascrizione integrale e senza alcuna modifica di tutti gli interventi che si succedono nel corso delle adunanze consiliari, con impiego di strumentazione idonea e personale qualificato in numero sufficiente a garantire l efficienza e l esecuzione perfetta del servizio. 2. Gli operatori di cui al precedente comma, dovranno essere presenti nel luogo indicato dall Ente appaltante almeno un ora prima dell orario previsto per la seduta consiliare. 3. Il Servizio Segreteria dell Ente curerà che l avviso della convocazione del Consiglio Comunale sia inoltrato alla ditta tempestivamente. 4. Il testo integrale degli interventi riguardanti l intera seduta consiliare, prodotto su cartaceo in duplice copia, nonché su supporto magnetico o digitale, dovrà essere consegnato entro il limite massimo di trentasei ore dal termine della seduta. 5. L aggiudicatario è tenuto ad effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere e spesa. ART. 4 ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 1. ATTREZZATURE a) Sono a totale carico dell aggiudicatario le attrezzature e quant altro necessario alla perfetta

3 esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. b) La ditta è tenuta ad impiegare attrezzature tecniche idonee e sufficienti a garantire il perfetto svolgimento del servizio. 2. PERSONALE a) La ditta è tenuta ad assicurare il servizio mediante l impiego di personale proprio, idoneo per l esecuzione, a regola d arte, di tutte le operazioni necessarie per l esecuzione del presente appalto. b) La ditta, prima dell inizio del servizio, è tenuta a comunicare al Servizio competente le generalità del personale che sarà utilizzato, nonché, il nominativo del responsabile del servizio in loco. Deve altresì, presentare copia del libro matricola da cui si rilevino i nominativi del personale impiegato. c) In caso di sostituzione di personale, nel corso dell espletamento del servizio oggetto del presente appalto, la ditta è tenuta a comunicare, sempre per iscritto, le variazioni intervenute ed a produrre copia aggiornata del libro matricola. d) Nessun vincolo o rapporto potrà sorgere, in nessun caso, tra il personale suddetto e l Ente appaltante. e) L aggiudicatario è tenuto ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e secondo il loro inquadramento, le condizioni normative e retributive previste dai C.C.N.L e dagli accordi sindacali di categoria e della zona, in vigore per tutto il periodo di esecuzione dell appalto, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. f) L aggiudicatario è tenuto, altresì, a rispettate tutte le prescrizioni in materia di trattamento fiscale e contributivo, nonché di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro relativamente al citato personale. In ogni caso, i relativi oneri sono interamente a carico della ditta aggiudicatrice. g) Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere e) ed f) è causa di risoluzione del contratto e revoca dell appalto, salvo il risarcimento dei danni causati all Ente. In tale ipotesi, l Ente, oltre all incameramento della cauzione, avrà diritto al risarcimento dei maggiori oneri che dovessero scaturire dalla interruzione del servizio e dalle azioni che in seguito la stazione appaltante dovrà intraprendere per ripristinare il servizio stesso. h) L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere mensilmente copia conforme dei modelli DM10 e dei modelli F24 relativi ai contributi assicurativi e previdenziali versati relativamente al personale adibito al servizio. In caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, l Ente segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro, all INPS ed all INAIL. i) Tutto il personale impiegato per il servizio oggetto del presente appalto dovrà indossare decorose divise da lavoro, fornite dalla ditta appaltatrice, sulle quali dovrà essere applicato, in chiara evidenza, il tesserino di riconoscimento con il nominativo dell addetto ed il contrassegno con la denominazione della ditta stessa. Il medesimo personale deve tenere sempre un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale dell Ente e con il pubblico. 3. ONERI DIVERSI a) L aggiudicatario è tenuto a trasmettere all Ente appaltante a mezzo lettera raccomandata, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, o relativamente alla propria natura giuridica, entro 20 giorni dal verificarsi. b) In caso di ritardo nella comunicazione, nonché nella trasmissione della documentazione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 12. Decorsi 30 giorni dal citato termine, l Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell appaltatore. ART. 5 RESPONSABILITA DELL AGGIUDICATARIO 1. L aggiudicatario assume a proprio ed esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possa arrecare a terzi in virtù delle prestazioni eseguite in relazione al presente appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze commesse nel corso del contratto. 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l impresa avrà l obbligo di assumere direttamente le liti che

4 potessero essere formulate contro la stazione appaltante, esonerando quest ultima da ogni responsabilità. ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 1. La ditta aggiudicataria è obbligata a produrre prima della stipula del contratto la seguente documentazione: a) apposita dichiarazione con la quale: 1. esonera l Ente appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi; 2. esonera l Ente appaltante da ogni responsabilità e controversia che potrebbe derivare dai rapporti intercorrenti tra la stessa ditta aggiudicataria ed il personale impiegato per l espletamento del servizio oggetto del presente appalto. b) copia conforme del piano di sicurezza di cui al comma 2, art. 4 del citato D.Lgs. 19/09/1994 n. 626, ovvero, di idonea documentazione attestante l adempimento nell ambito della propria azienda degli obblighi di cui al citato D.Lgs n c) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall INPS e dall INAIL, ai sensi dell art. 2 del D.L 25/09/02 n La mancata presentazione di detto documento è causa di revoca dell affidamento. L aggiudicatario è tenuto a presentare, entro cinque giorni dalla stipula del contratto, copia del libro matricola da cui si rilevino i nominativi del personale che sarà impiegato per l espletamento del servizio; 2. L impresa che rimarrà aggiudicataria dell appalto in oggetto sarà tenuta a sottoscrivere, nel contratto le seguenti clausole: a) Nell esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni anzidette. b) L impresa dichiara che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ; ovvero, L impresa dichiara che il periodo di emersione previsto dal proprio piano individuale si è concluso. 3. L aggiudicazione dell appalto in sede di gara non si intende definitiva finché non sia intervenuta l aggiudicazione definitiva secondo le vigenti disposizioni e forme di legge. 4. La stessa aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. n.11, commi 7 e 8, e n. 12, comma 1 del D.Lgs n La stipulazione del contratto avrà luogo, ai sensi dell artt. 11 del D.Lgs n. 163, entro 60 giorni da quando l aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace, salvo ragioni di particolare urgenza che non consentono all Amministrazione di attendere il decorso di detto termine. 6. Qualora l aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine fissatogli dall Amministrazione Comunale e non concorrano giusti motivi da valutarsi dall Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiararlo decaduto dall aggiudicazione, con conseguente addebito dei maggiori oneri a carico dell inadempiente. Nel caso, invece, che la stazione appaltante non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile all appaltatore, questi, a norma dell art. 114 del R.D. 23/05/1924 n. 827, previa notifica di diffida all Amministrazione Comunale, ha il diritto di svincolarsi dal suo impegno. In tale ipotesi, l appaltatore non potrà pretendere alcun compenso di sorta, salvo il rimborso delle sole spese sostenute e documentate. ART. 7 GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 1. Ai sensi dell art. 54 del R.D. 23/05/1994 n. 827, nonché dell art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, a garanzia dell esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali disciplinate dal presente capitolato, l aggiudicatario, nella fase di perfezionamento del contratto, è tenuto a costituire una garanzia

5 fideiussoria del 10 per cento dell importo contrattuale variabile sulla base di quanto disposto dal comma 1 del citato art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n La fideiussione bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, coma 2 del Codice Civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 del citato art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma 1 determina la revoca dell affidamento e l acquisizione della garanzia a corredo dell offerta di cui al precedente art. 7, comma 7. In tal caso l Ente appaltante aggiudica l appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli oneri contrattuali e cessa di avere effetto soltanto a seguito del collaudo, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. 6. In caso di danno derivante da inadempienze del fornitore, l Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di deliberare, l incameramento in tutto o in parte, a titolo di penale, della garanzia, con l obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel termine di dieci giorni dall invito, sempreché la stazione appaltante non deliberi la risoluzione del contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. 7. L Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora, benefici ai quali la ditta rinuncia con la stessa presentazione dell offerta, salvo il diritto della stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla risoluzione del rapporto obbligatorio. 8. L aggiudicatario che per qualsiasi motivo receda dal contratto incorre nella perdita della garanzia senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque impregiudicato il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni che non siano integralmente coperti dalla garanzia stessa. ART. 8 SPESE CONTRATTUALI 1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo copia e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria. 2. L aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al versamento, presso la Tesoreria Comunale, della somma che sarà richiesta dalla stazione appaltante a titolo di deposito per spese d asta e contrattuali, salvo eventuale e successivo conguaglio. ART. 9 SUBAPPALTO 1. E fatto divieto al fornitore, a pena di decadenza dall aggiudicazione dell appalto, di perdita della cauzione prestata e di risarcimento dei danni arrecati, di cedere in subappalto, in tutto od in parte, il servizio aggiudicatogli, salvo formale consenso dell Ente appaltante. ART. 10 CONSEGNA 1. La consegna degli elaborati di cui al comma 4 del precedente art. 3, dovrà essere effettuata dall aggiudicatario entro il limite massimo di trentasei ore dal termine della seduta consiliare. 2. L aggiudicatario effettuerà la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere e spesa.

6 3. La mancata consegna, nei termini di cui al precedente comma 1, comporterà l applicazione delle penali come specificato al successivo art Le penali applicate, verranno detratte dal corrispettivo dovuto all aggiudicatario dell appalto. ART. 11 CONTROLLI 1. Nell esecuzione del servizio l aggiudicatario dovrà rispettare scrupolosamente i tempi e quant altro stabilito nel presente Capitolato speciale d oneri. 2. Il servizio oggetto dell appalto si svolgerà sotto il controllo del Servizio Segreteria dal quale l aggiudicatario riceverà ogni comunicazione e/o disposizione per conto dell Ente appaltante. 3. L aggiudicatario ha l obbligo di prestarsi, in ogni tempo, ai controlli che la stazione appaltante o i suoi incaricati ritengano opportuni. 4. Ai fini di quanto disposto dai precedenti commi, l appaltatore deve mettere a disposizione dei suddetti organi di controllo tutto quanto dagli stessi richiesto. 5. L Ente, valutata, nei primi sei mesi, la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente. ART. 12 CONTESTAZIONI 1. In tutte le ipotesi di contestazione la ditta appaltatrice non acquisisce il diritto al pagamento. 2. Nel caso in cui il servizio non venga svolto conformemente a quanto stabilito nel presente capitolato, l Ente provvederà ad elevare formale contestazione nei confronti dell aggiudicatario e ad applicare le penali così come stabilite dal successivo art In caso di reiterata irregolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto l Ente ha diritto di risolvere il contratto ed ha facoltà di affidarlo ad altra ditta, con conseguente totale spesa a carico della ditta inadempiente che non potrà muovere opposizione, né sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi del servizio così acquisito. 4. In conseguenza di quanto previsto ai precedenti commi, la ditta è tenuta, altresì, al risarcimento delle eventuali spese peritali. ART. 13 PENALI 1. Qualora non vengano rispettati i tempi di cui al comma 2 del precedente art. 3 verrà applicata una penale del 30% sulle competenze spettanti, che si estenderà al 50%, nel caso in cui tale inadempienza dovesse comportare il differimento dell inizio dei lavori consiliari. 2. La mancata consegna, entro i termini previsti, del materiale di cui al comma 4 del precedente art. 3, comporterà l applicazione di una penale di 150,00 per ogni giorno di ritardo fino al sesto giorno. La consegna oltre il sesto giorno abilita l Ente a procedere alla risoluzione del contratto. 3. Le penali descritte ai precedenti commi sono applicate dal Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, e verranno detratte dal corrispettivo dovuto all impresa aggiudicataria dell appalto. 4. In caso di inadempimenti non contemplati nel presente articolo le penali saranno applicate a giudizio insindacabile del Responsabile del procedimento nella misura in cui questi riterrà più opportuna. ART. 14 DECADENZA DALL APPALTO

7 1. L Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto ed alla conseguente revoca dell appalto, nelle ipotesi in cui le violazioni degli impegni contrattuali assunti e/o le reiterazioni delle stesse da parte dell appaltatore siano giudicate dalla stazione appaltante di gravità tale da arrecare pregiudizio alla tutela dell interesse pubblico perseguito. 2. L Amministrazione comunale potrà, altresì, disporre, in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dall appalto, senza che l aggiudicataria possa nulla eccepire, qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti che comportino l applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423, ovvero i provvedimenti indicati negli articoli 10, commi 2 e 3, 10/ter e 10 /quater della Legge 31/05/1965 n. 575, come modificata dal D.lgs. 08/08/1994 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. In caso di risoluzione del contratto, l Ente, oltre all incameramento della cauzione, avrà diritto al risarcimento dei maggiori oneri che dovessero scaturire dalla interruzione del servizio e dalle azioni che in seguito la stazione appaltante dovesse intraprendere per ripristinare il servizio stesso. ART. 15 CONTENZIOSO 1. Quando sorgono contestazioni che a giudizio insindacabile dell Amministrazione aggiudicatrice non danno luogo ai provvedimenti di cui agli articoli precedenti, si procede alla loro definizione diretta con il fornitore. 2. Le controversie che non hanno avuto risoluzione ai sensi del comma precedente del presente articolo sono deferite, ai sensi dell art. 241 del D.Llgs , al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, uno, da ciascuna delle parti e, il terzo, di intesa tra le stesse. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, si procederà ai sensi dell art. 241, comma 15 e dell art. 243 del D.Lgs n Gli arbitri decideranno secondo diritto e non quali amichevoli compositori. ART. 16 PAGAMENTI 1. Il corrispettivo è determinato in ragione del prezzo definito in sede di aggiudicazione, detratte le eventuali penali applicate ai sensi del precedente art Non si darà corso ad alcun pagamento qualora l aggiudicatario non abbia curato tutti gli adempimenti contrattuali stabiliti. 3. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, dopo ogni seduta consiliare, a seguito della consegna degli atti di cui al comma 4 del precedente art. 3 e della relativa fattura. 4. La fattura dovrà riportare gli estremi dell atto di aggiudicazione, alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall INPS e dall INAIL in corso di validità; b) modelli DM 10 e F Nel caso in cui la seduta consiliare dovesse andare deserta, sarà corrisposto il solo importo di 100,00 a titolo di rimborso spese. 6. L ufficio di Segreteria provvederà a trasmettere al Servizio finanziario la fattura munita del nulla osta per la liquidazione e dell apposito attestato in riferimento alla durata della relativa seduta consiliare. 7. In ogni caso, i pagamenti saranno effettuati entro sessanta giorni da quando il Servizio Provveditorato avrà accertato la regolarità del servizio e dall acquisizione della documentazione prescritta ai fini della liquidazione. 8. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine suddetto, la misura degli interessi moratoria è convenuta nel tasso annuale del 3,50 %. Nell ipotesi di ritardo nel pagamento, per cause non imputabili alla Stazione appaltante, non sono dovuti interessi di sorta. 9. In nessun caso sono ammessi pagamenti frazionati o anticipazioni del corrispettivo, salvo quanto previsto dal presente articolo. 10. Le somme spettanti all impresa, per le prestazioni eseguite e per quelle in corso di esecuzione, non potranno essere dalla medesima cedute, né delegate senza l assenso preventivo della stazione appaltante.

8 ART. 17 TUTELA DELLA PRIVACY 1. A norma dell art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati raccolti nell ambito della presente procedura di appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa. 2. I partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l utilizzo dei dati stessi, limitatamente agli adempimenti relativi al presente appalto. 3. Il rifiuto a fornire i dati richiesti dal capitolato speciale d oneri determina l esclusione dalla gara. ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, con riferimento al presente appalto, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Provveditorato, il quale agisce ai sensi e per gli effetti dei Decreti Sindacali prot. n del 07/06/2000 e n. 417/S.S.del , con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 nonché del C.C.N.L. del comparto Regione-Enti locali, sono stati individuati i Dirigenti dei Settori ed i Responsabili dei Servizi del Comune di Sant Antimo (NA). ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI 1. L Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara di cui al presente capitolato, ovvero di prorogarne la data di espletamento, assicurandone la relativa pubblicità, mediante pubblicazione affissa all Albo Pretorio dell Ente. 2. Nell ipotesi di cui al precedente comma, le imprese partecipanti non potranno far valere pretese di alcun genere. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale d oneri, si rinvia, in quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.

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