REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA

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1 Comunione e condominio Cosa comune: uso e godimento - Ingombro di spazi comuni (vano scale e pianerottolo) - Riduzione a spazio pertinenziale Limitazione del godimento del bene comune - Parità di uso dei beni condominiali Possesso (mat.civile) Compossesso Condominio - Molestia e turbativa del compossesso altrui Limite dell uso del bene condominiale - Azione di manutenzione - Rif.Leg.art.1102,1170,1168 cc;artt.703 cpc; Ordinanza Pronunziata il 22/02/2007 Depositata il 22/02/2007 N. 9825/06 R.G. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE PRIMA Il Giudice designato sul ricorso ai sensi dell art. 703 C.p.c. introdotto con atto depositato in data 28/12/06, con il quale la ricorrente ha svolto azione di spoglio e manutenzione nel possesso del vano scale e dell area cortiliva di un immobile condominiale, in Modena, via Usodimare 38; letti gli atti, sentite le parti; a scioglimento della riserva in udienza 15/2/07; ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con atto depositato in data 28/12/06, la ricorrente, proprietaria di porzione immobiliare nel condominio sito in via Usodimare 38 a Modena, proponeva ricorso per ottenere la reintegrazione e comunque manutenzione nel possesso, onde ricuperare il pieno e libero godimento delle parti comuni dell immobile, e in particolare del vano scale e dell area cortiliva comune, nel cui possesso sarebbe stata illegittimamente molestata per effetto di varie condotte delle convenute. La ricorrente poneva a fondamento di tali domande il fatto di avere sempre avuto a disposizione, in quanto proprietaria, il godimento dell immobile ed il passaggio, e deduceva condotte delle convenute in violazione della propria facoltà di libero godimento del possesso delle aree comuni condominiali, stabilmente ingombre di materiali vari. 2. A seguito di convocazione delle parti da parte del Giudice designato, si costituivano le convenute, chiedendo la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente per l insussistenza dei presupposti per lo spoglio, la non riconducibilità alle stesse convenute delle condotte lamentate dalla

2 ricorrente e, comunque, eccependo di non avere posto in essere condotte concretamente moleste nei confronti del possesso altrui. In via riconvenzionale le convenute chiedevano reintegrazione nel possesso di una lavanderia comune asseritamente occupata dalla ricorrente. All esito della convocazione delle parti e di assunzione di sommarie informazioni, atteso il mancato raggiungimento delle parti di una soluzione concordata della controversia, nonostante gli inviti del Giudice designato, le parti insistevano nelle rispettive istanze. 3. In fatto, a prescindere dalle ragioni proprietarie, da far valere eventualmente nella successiva fase di merito, ai fini cautelari propri della presente fase è sufficiente rilevare che è innegabile la sussistenza di una situazione possessoria in capo alla ricorrente: dall esame delle parti comparse e dei documenti prodotti risulta che i beni oggetto delle condotte lamentate sono beni comuni condominiali. Attesa la descritta situazione di fatto, risulta anche provato il possesso attuale della ricorrente, tuttora comproprietaria, e residente nel condominio. In tale situazione può dirsi raggiunta la prova, richiesta dalla giurisprudenza, dell esercizio attuale del possesso, che fonda la legittimazione alle azioni di cui agli artt e seg. C.c. 4. Nel merito, non sussistono i presupposti dello spoglio, in quanto l utilizzo del bene comune documentato non comporterebbe, in ogni caso, sottrazione del bene stesso al compossessore. Sussistono, invece, i presupposti della turbativa, essendo provate le molestie di fatto. Una parte delle condotte lamentate è cessata solo a seguito dell iniziativa giudiziaria, mentre a nulla, in precedenza, avevano valso intimazioni verbali. Il fatto che il vano scale e l area cortiliva siano state oggetto di ripetute discussioni tra le parti è, infatti, provato dalla deposizione del teste Massimo. Il deposito di materiali all esterno, nell area cortiliva, documentato dalle fotografie a livello storico, risulta peraltro non essere più attuale. Il teste Massimo ha peraltro specificato che tali materiali impedivano le manovre di parcheggio dell autovettura della ricorrente e in pratica l accesso al parcheggio e all autorimessa. Resta, pertanto, oggetto del contendere, la lamentata occupazione del vano scale, con ingombro di spazio comune con mobilio vario. Sul primo punto sono inequivocabili le risultanze testimoniali, e sul piano storico le condotte sono documentate anche dalle fotografie prodotte, che documentano l ingombro di spazi comuni. 5. Sul piano oggettivo, la appartenenza dei beni ingombranti in capo alle convenute è provata dalle deposizioni dei testi Ben Nasr Mokhtar e Ed Dahiri Hicham e, indirettamente, anche da Carafoli (più riluttante attesa la manifesta antipatia verso la Bellei) e Massimo. Il periodo di permanenza, di 2

3 svariati mesi, è altresì provato. I testi affermano che si tratta di una sistemazione temporanea a causa di lavori interni all abitazione delle convenute, ma di fatto l ingombro costituente turbativa è documentato con certezza dall estate 2006, quando nel vano scale viene collocato, in aggiunta ad altri oggetti, anche un comò. In proposito va ricordato che anche in materia possessoria vige il limite del pari uso dei beni condominiali di cui all art C.c., in quanto il diritto di ciascun condomino di fare il più ampio uso delle cose comuni, anche in relazione a nuove esigenze di vita, è sempre subordinato al principio di mantenimento del rapporto di equilibrio con i diritti degli altri condomini, i quali non possono subire limitazioni che si concretino in un pregiudizio giuridicamente rilevante ed apprezzabile; in altre parole l incremento dell uso del singolo condomino non deve pregiudicare la possibilità degli altri di continuare nell esercizio del loro uso e di ampliare eventualmente il medesimo in modo e misura analoghe. Con la conseguenza che nell uso della cosa comune è vietata ogni modificazione che si risolva in esclusione del concorrente diritto degli altri condomini, come nell ipotesi di definitiva destinazione di tutto il bene comune o di parte di esso all uso ed al godimento esclusivo del singolo condomino. Pertanto, costituisce turbativa del possesso sia il comportamento del compossessore che ponga in essere una innovazione nella cosa comune comportante una modificazione delle concrete modalità di godimento della cosa stessa dalla quale derivi ad altro compossessore una apprezzabile limitazione delle sue facoltà di godimento della cosa, sia la semplice attività del compossessore comproprietario che turbi il godimento della cosa comune da parte degli altri, o ne renda più gravose le modalità di esercizio. Nell esame del caso concreto il giudice deve anche verificare - tenuto conto della destinazione attualmente impressa in concreto alla cosa comune nonché delle ragionevoli prospettive ed aspettative desumibili dallo stato dei luoghi e da elementi anche soggettivi - se siano prevedibili modificazioni uguali o analoghe da parte degli altri condomini, e cioè considerare l uso potenziale del bene. Con riguardo, quindi, al pianerottolo, quale componente essenziale delle scale comuni, avendo esso funzionale destinazione al migliore godimento dell immobile da parte di tutti i condomini, e non soltanto dell occupante l unità abitativa che vi si affaccia, esso non può essere trasformato dal proprietario dell appartamento che su di esso si affaccia in una pertinenza di fatto del medesimo; per l assenza della turbativa non è sufficiente che, come nel caso di specie, sia garantito lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale, non esaurendosi in ciò ogni potenziale uso del pianerottolo. Nel caso, infatti, di parti comuni come scantinati, soffitte, cavedi, sottoscala, pianerottoli e simili, l utilizzo può essere alquanto modesto e saltuario, e limitato anche alla sola funzione di sgombero momentaneo o presa d aria, per una adeguata areazione di altri locali condominiali, ovvero 3

4 lo spazio può essere destinato a soddisfare esigenze di decoro, anche interno, dell edificio. In proposito la giurisprudenza ha complessivamente descritto il principio stabilendo che «le concrete modalità di godimento della cosa comune, desumibili dagli art. 1102, 1120, 1139, 1121 c.c., assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attività con le quali uno dei compossessori comproprietari unilateralmente introduca una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri» (Cass. II, 21/7/88, n. 4733). In applicazione dei menzionati principi ne consegue, nel caso concreto, l illiceità della condotta delle convenute, che integra, come si è detto, non tanto uno spossessamento quanto una effettiva turbativa nel possesso dello spazio comune costituito dal vano scale, spazio che, benché antistante l ingresso dell abitazione delle convenute, non può essere utilizzato per esigenze abitative o comunque non conformi alla destinazione propria del vano scale, ed in modo che, in concreto, impedisce analoga estensione della facoltà d uso dell altro condomino. 6. Quanto all elemento soggettivo, la giurisprudenza è assestata sulle seguenti posizioni, dalle quali non si ravvisano ragiono per discostarsi nel caso di specie: - ai fini dell'azione di manutenzione, il cosiddetto "animus turbandi" consiste nella volontarietà del fatto suscettibile di ledere l'altrui possesso, e deve, perciò, almeno di massima, presumersi tutte le volte che siano dimostrati gli estremi della turbativa, rendendosi normalmente irrilevante la eventuale convinzione dell'autore di questa, di esercitare propri diritti (Cass. II, 10/9/97, n. 8829); - nell'azione di manutenzione, l'elemento psichico in cui si concreta l'animus turbandi consiste nella volontarietà del fatto, compiuto a detrimento dell'altrui possesso (nella specie, violazione delle distanze legali nelle costruzioni rispetto al fondo in possesso del confinante), e deve, pertanto, presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante anche l'eventuale convincimento dell'autore del fatto di esercitare un proprio diritto (Cass. I, 15/10/94, n. 8417); - l elemento soggettivo integrante le ipotesi dello spoglio e della turbativa possessoria consiste nella coscienza e volontà di agire contro la volontà, espressa o tacita, del possessore, senza che occorra né il dolo né la colpa, e restando altresì irrilevante sia l'intento riprovevole dell'agente, sia la sua convinzione di esercitare un proprio diritto (Cass. II, 30/3/84, n. 2107). 7. Deve, pertanto, essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso cautelare possessorio, con esclusivo riferimento alla turbativa nel possesso del vano scale. Quanto alla domanda riconvenzionale, non sussistono i presupposti dell invocata tutela possessoria in quanto è provato che l occupazione del vano comune definito lavanderia da parte dell attrice risale di alcuni anni 4

5 (anno 2003 secondo il teste Ben Nasr Mokhtar) e, quindi, la turbativa risale di ben oltre il periodo previsto dall art. 1170, 1 c., c.c.. Le spese vanno compensate per l accoglimento soltanto parziale del ricorso, la natura della controversia e la comune riluttanza alla conciliazione. P. Q. M. Visti gli artt. 669-septies e 703 C.p.c., ordina a Canosa Antonella e Canosa Nicla di: - liberare da ogni oggetto di loro proprietà le parti comuni del fabbricato condominiale posto in Modena, via Usodimare 38; - eliminare immediatamente qualunque deposito di materiali od altra forma di interclusione del vano scale e degli altri spazi comuni del fabbricato condominiale stesso; autorizza, in difetto, la ricorrente Bellei Gilia a provvedere direttamente a detta eliminazione, con diritto di ripetizione delle spese nei confronti di Canosa Antonella e Canosa Nicla; dichiara compensate le spese di causa tra le parti. Modena, 22/2/07. Il Giudice designato Depositato in Cancelleria il 22 FEB

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