ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ E REGISTRO DELLE IMPRESE: NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI

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1 ESTINZIONE DELLE SOCIETÀ E REGISTRO DELLE IMPRESE: NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI Di.SEA.DE Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l Economia RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE (a cura di Dario Scarpa) a. Cassazione La disciplina di cui all art cod. civ. (nel testo introdotto dall art. 4 del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all effettivo svolgimento o al reale venir meno dell attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell impresa individuale. Cassazione civile sez. III, 23 settembre 2013, n La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall art. 299 cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell art. 110 cod. proc. civ.; qualora l evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione). Cassazione civile sez. trib., 20 settembre 2013, n La società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese mantiene, in virtù di una fictio iuris postulata dall art. 10 l.f., la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle eventuali successive fasi impugnatorie, quanto nella eventuale conseguente procedura concorsuale. Cassazione civile sez. I, 13 settembre 2013, n Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. 1

2 Cassazione civile sez. I, 08 agosto 2013, n La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio. Pertanto, qualora l evento si sia verificato quando si sia definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titolo esecutivo contro quest ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell art. 477 c.p.c. Nei confronti dei soci l azione esecutiva può essere intrapresa, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; nel caso di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, l azione esecutiva da parte del creditore sociale potrà essere direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro i soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione. Cassazione civile sez. III, 08 agosto 2013, n Qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione. Cassazione civile sez. III, 08 agosto 2013, n In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l estinzione della società, ai sensi dell art c.c. (novellato dal d.lg. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tal evento è ancora possibile, ai sensi dell art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. Cassazione civile sez. I, 26 luglio 2013, n Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione a contraddire spetta - anche ai fini del reclamo avverso la sentenza di fallimento - al liquidatore sociale, poiché, pur implicando la cancellazione l estinzione della società, ai sensi dell art cod. civ., in forza dell art. 10 legge fall. è ancora possibile che entro l anno dalla cancellazione la società sia dichiarata fallita, se l insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o nell anno successivo. Cassazione civile sez. I, 26 luglio 2013, n A decorrere dal primo gennaio 2004, ex art c.c., la cancellazione di una società di capitali dal registro dell imprese è contestualmente atto e momento in cui si individua e da cui decorre l estinzione della persona giuridica. L estinzione della società di capitali determina la successione dei rapporti attivi e passivi dalla persona giuridica in favore dei soci, i quali rispondono nei limiti della responsabilità patrimoniale che caratterizzava la loro partecipazione nella società in bonis, ovvero, limitatamente al patrimonio ricevuto al termine della liquidazione (soci limitatamente responsabili) o illimitatamente (soci illimitatamente responsabili). 2

3 Cassazione civile sez. III, 18 luglio 2013, n In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l estinzione della società, ai sensi dell art c.c. (novellato dal d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell art. 10 l. fall., che la società sia dichiarata fallita, se l insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento. Cassazione civile sez. I, 11 luglio 2013, n La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone ha natura definitiva, al pari di quella disposta per le società di capitali, anche se vi sono ancora rapporti attivi o passivi da liquidare, salvo il caso in cui si dimostri che la società ha continuato ad operare anche dopo la cancellazione. Cassazione civile sez. I, 26 giugno 2013, n L art. 10, primo comma, legge fall., il quale - a seguito delle modifiche apportate con le riforme del 2006 e del prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, così realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni nel registro dell imprese e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell imprenditore, non è applicabile al socio occulto, che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento. Cassazione civile sez. I, 20 giugno 2013, n Il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dalla cessazione dell attività economica prevista dall art. 10 l. fall., non opera laddove il trasferimento della sede sociale all estero sia fittizio; in tal caso, il trasferimento fittizio della sede legale della società non esclude né la giurisdizione del giudice italiano né la cancellazione della società dal registro delle imprese. La presunzione che il centro degli interessi coincida con la sede legale dell ente è concepita dall art. 3 del regolamento Ce/1346/2000 in termini relativi ed è, pertanto, suscettibile di essere superata da una prova contraria. Cassazione civile sez. un., 18 aprile 2013, n Laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza dell asserito trasferimento all estero (nella specie in Gran Bretagna) della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietà del trasferimento - che quindi non comporta il venire meno della giurisdizione del giudice italiano, né determina, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui all art. 10 l. fall. - non è precluso dal fatto che non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell art c.c., alcun provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione, atteso che per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicità legale riguardanti la sede dell impresa non occorre precedentemente ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realtà effettiva e quella risultante dal registro. Cassazione civile sez. un., 18 aprile 2013, n

4 La cancellazione dal registro delle imprese determina l estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo. Cassazione civile sez. III, 09 aprile 2013, n Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all entrata in vigore dell art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società. Cassazione civile sez. III, 09 aprile 2013, n L estinzione della società (anche di persone) a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese determina, processi in corso nei confronti dell ente, la applicazione delle regole generali dettate dagli art. 299 e ss. c.p.c., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della persona fisica. Deriva da quanto precede, che - per difetto assoluto della giusta parte processuale - è inammissibile l impugnazione proposta nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo. Cassazione civile sez. III, 22 marzo 2013, n Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lg. n. 6 del 2003, qualora all estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n Deve essere dichiarata inammissibile l azione giudiziaria intrapresa dalla, o esercitata contro la, società estinta a seguito cancellazione dal registro delle imprese. Se l estinzione intervenga in 4

5 pendenza di giudizio, questo verrà interrotto ai sensi degli art. 299 e ss. c.p.c., e potrà proseguire o essere riassunto da parte o nei confronti dei soci. Non provvedendosi a incombenti, l impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d inammissibilità, dai o nei confronti di soci succeduti alla società estinta. Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n L estinzione della società per sopravvenuta cancellazione della stessa dal registro delle imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, la interruzione del processo nei termini di cui agli art. 299 ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell art. 110 c.p.c. Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n Ove una società si estingua a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali rispondono dei debiti nei limiti della responsabilità per essi prevista pendente societate, senza che l attribuzione di una somma in sede di liquidazione possa costituire condizione della successione. Cassazione civile sez. un., 12 marzo 2013, n Secondo quanto previsto dall art. 2495, secondo comma, c.c., applicabile anche alle cooperative in virtù del rinvio disposto dall art c.c., lo scioglimento della società non ne determina l estinzione, la quale consegue invece alla cancellazione dal registro delle imprese, ammessa a seguito dell approvazione del bilancio finale di liquidazione. Solo con la cancellazione viene meno la soggettività dell ente, e con essa la sua capacità processuale, nonché la legittimazione attiva e passiva dei suoi organi, la quale, relativamente ai processi in corso, si trasferisce ai singoli soci: questi ultimi, infatti, a seguito della estinzione, divengono non solo responsabili nei confronti dei creditori sociali per i crediti rimasti insoddisfatti, nei limiti delle somme da loro riscosse nel bilancio finale di liquidazione, ma anche partecipi della comunione sui beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, con la conseguente configurabilità di una successione a titolo universale che da luogo, sul piano processuale, all applicabilità dell art. 110 c.p.c.. Prima della cancellazione, invece, la legittimazione processuale spetta unicamente ai liquidatori ai quali l assemblea della società abbia attribuito la rappresentanza della stessa, ai sensi dell art c.c., verificandosi, per effetto dell iscrizione della nomina nel registro delle imprese, la cessazione dalla carica degli amministratori ed il subingresso dei liquidatori nei relativi poteri. Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 2012, n Nel diritto societario riformato dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, la società semplice, cancellandosi dal registro delle imprese per chiusura della liquidazione, manifesta di non avere più interessi da tutelare come società, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione successivamente proposto dalla società medesima, non rilevando, in senso contrario, che, per la società semplice (non agricola), l iscrizione nel registro delle imprese abbia mera funzione di pubblicità-notizia, anziché funzione di pubblicità dichiarativa volta a rendere opponibile ai terzi il fatto o l atto iscritto. Conformi e difformi Cassazione civile sez. II, 12 ottobre 2012, n Se nel corso del processo la società si estingue, il contenzioso può proseguire nei confronti del socio, ma a condizione e nei limiti in cui egli abbia percepito somme dalla liquidazione. La prova della percezione incombe sull amministrazione. 5

6 Cassazione civile sez. trib., 16 maggio 2012, n Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell ente estinto Cassazione civile sez. trib., 16 maggio 2012, n La disciplina di cui all art c.c. (nel testo introdotto dall art. 4 del d.lg. n. 6 del 2003), secondo la quale l iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l attività imprenditoriale, sicché l inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all effettivo svolgimento o al reale venir meno dell attività imprenditoriale. Cassazione civile sez. I, 04 maggio 2011, n La cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, avvenuta in data anteriore all entrata in vigore del nuovo art c.c. (come modificato dall art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6), determina l estinzione della società dal 1º gennaio 2004, data in cui è entrata in vigore la nuova disposizione, la quale non ha inciso sui presupposti della cancellazione in precedenza effettuata, ma ne ha regolato gli effetti, comportando, perciò, l operare dell effetto estintivo da tale data. Conformi e difformi Cassazione civile sez. I, 05 novembre 2010, n In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l immediata estinzione della società, indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all entrata in vigore dell art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, che, modificando l art. 2495, comma 2, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004 l estinzione opera solo a partire dalla predetta data. Cassazione civile sez. un., 22 febbraio 2010, n L art c.c., comma 2, come modificato dal d.lg. n. 6/03, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intrannuali di dette citazioni, in applicazione degli art. 6

7 10 e 11 preleggi, e dell art. 73 cost., u.c. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dall 1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati. Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell attività dell impresa collettiva, opponibile dall 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli art e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costituivi della cancellazione delle società di capitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dall 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia iuris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone. Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l estinzione di esse dagli effetti della novella dell art c.c., sull intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma. Cassazione civile sez. un., 22 febbraio 2010, n In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell art. 2495, comma 2, c.c., come modificato dall art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003, e con decorrenza dall 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore all 1 gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch essa in data anteriore all entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003). Cassazione civile sez. un., 22 febbraio 2010, n In tema di società, il nuovo testo dell art c.c., introdotto dall art. 4 d.lg. n. 6 del 2003, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative. Detta norma, avendo funzione ricognitiva, è retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lg. n. 6 del Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n

8 Il principio secondo il quale, ai sensi dell art. 2495, comma 2, c.c. (nel testo introdotto dall art. 4 del d.lg. n. 6 del 2003), la cancellazione dal registro delle imprese produce l effetto costitutivo dell estinzione irreversibile della società anche in presenza di credito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche nei confronti dei consorzi con attività esterna ed anche con riferimento alle cancellazioni intervenute in epoca anteriore all entrata in vigore della norma. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dal registro delle imprese, in quanto soggetto inesistente, riunendo non ordinabile la rinnovazione della notifica del ricorso, peraltro già effettuata senza produzione di avviso di ricevimento). Cassazione civile sez. lav., 18 settembre 2007, n L iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali ne produce l estinzione, con effetto costitutivo irreversibile, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti: il principio, che emerge dalla legge di riforma, concerne non la cancellazione in sé, bensì i suoi effetti, e trova applicazione anche alle cancellazioni già iscritte in precedenza. Cassazione civile sez. I, 28 agosto 2006, n Il termine di un anno dalla cessazione dell attività, previsto dall art. 10 l. fall., trova applicazione anche alle società non iscritte nel Registro delle imprese, e decorre dal momento in cui detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si sia manifestata. Cassazione civile sez. I, 28 agosto 2006, n Per effetto del richiamo operato dall art c.c., si applicano alle società cooperative le norme sulla liquidazione delle società per azioni, tra le quali l art c.c., che rende applicabile anche alle società di capitali l art dello stesso codice, a norma del quale la rappresentanza della società, a partire dalla iscrizione della nomina dei liquidatori, spetta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusiva, salve eventuali limitazioni risultanti dallo statuto o dall atto di nomina. Tuttavia la messa in liquidazione di una società cooperativa non determina la sua estinzione né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi. Ne deriva che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l interruzione dei processi pendenti. Cassazione civile sez. III, 15 febbraio 2006, n

9 b. Corte di Appello In tema di società commerciali di persone, nella specie, una società in accomandita semplice, la lettura costituzionalmente orientata dell art. 2495, c.c., comma 2, come modificato dal d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, art. 4 nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l estinzione delle società di capitali, comporta che la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della capacità e soggettività limitata delle società stesse, nei medesimi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, ma nell ipotesi che perdurino rapporti o azioni in cui esse sono parti, la legittimazione si trasferisce in capo al socio illimitatamente responsabile. Corte appello Bari sez. I, 21 dicembre 2012, n Non v è dubbio che, in forza dell art. 2495, secondo comma, c.c., nel testo in vigore a seguito della riforma introdotta dall art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, come quella a responsabilità limitata, determina la sua estinzione, indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, ma tale effetto opera immediatamente nel caso in cui la cancellazione abbia avuto luogo in data successiva all entrata in vigore della riforma. Il nuovo testo della norma in esame, invece, non avendo natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un espressa previsione di legge, non ha efficacia retroattiva e, nel rispetto ed a tutela dell affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della novella legislativa, l estinzione non può che operare a partire da quest ultima data. Non v è anche dubbio che, nel caso di sopravvenuta estinzione della società, in linea generale, si produce l effetto interruttivo del processo, qualora l evento sia comunicato nel corso dello stesso, e che l appello va proposto nei confronti dei soci della società estinta, in quanto legittimati ai sensi dell art. 2456/2 c.c. ante novella e dell art. 2495/2 c.c. testo normativo novellato. Depone in tal senso il disposto dell art. 328 c.p.c., dal quale di desume la voluntas legis di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Inoltre, la forma di pubblicità, costituita dalla mera iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione, non è, di per sé, sufficiente a presumere la conoscenza della causa estintiva in oggetto, non operando il principio desumibile dall art c.c. in campo processuale. Ne consegue che l atto introduttivo del giudizio d appello, notificato al procuratore in primo grado della società estinta produce pienamente i suoi effetti, con la regolare instaurazione del giudizio d appello, destinato a esplicare la sua efficacia anche nei confronti dei successori dell estinta società, identificabili nei soci della stessa, sebbene nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, a norma dell art. 2495, secondo comma, c.c. Corte appello Bari sez. II, 29 marzo 2012, n. 373 L art c.c., comma 2, come modificato dal d.lgs. n.6/2003, ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l estinzione immediata delle società di capitali. Corte appello Bari sez. II, 26 gennaio 2012, n. 44 Ai sensi e per gli effetti dell art c.c. così come modificato dall art. 4 d.lg. n. 6/2003 la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l estinzione della stessa nonostante l esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti. Detta norma si applica anche alle società di persone nonostante la prescrizione "de qua" indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. Corte appello Roma sez. III, 07 settembre 2010, n

10 Il socio non può agire ex art c.c. (e ancor prima ex art vecchio testo, a sua volta richiamato per le s.r.l. dall art c.c.) verso gli altri soci per far valere, dopo l estinzione della società, pretese collegate alla distribuzione della quota di liquidazione in qualunque modo essa sia stata attribuita. Corte appello Milano sez. I, 05 dicembre 2007 Dopo l entrata in vigore del d.lg. n. 5 del 2003 sulla riforma organica della disciplina delle società di capitali e delle società cooperative non si giustifica più la pregressa opinione, secondo cui la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne avrebbe determinato l estinzione (verificandosi questa soltanto quando fossero stati liquidati tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo). Infatti, il nuovo testo dell art comma 2 c.c. antepone al vecchio testo (del corrispondente originario art c.c.), che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione «ferma restando l estinzione della società». In tal modo il legislatore della riforma ha chiaramente manifestato la volontà di stabilire che la cancellazione produce l effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. Tale volontà è implicitamente confermata dalla previsione che i creditori insoddisfatti possono, entro un anno dalla cancellazione, notificare presso l ultima sede della società la domanda proposta nei confronti di soci e liquidatori. Corte appello Milano sez. I, 05 dicembre 2007 Ai sensi del nuovo testo dell art c.c., la cancellazione della società dal registro delle imprese produce l effetto costitutivo della estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti. In particolare, anche la società che si cancelli in corso di giudizio si estingue con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo suddetta cancellazione, crediti di pertinenza della società. Corte appello Milano sez. I, 20 novembre

11 c. Tribunale È possibile disporre la cancellazione dell iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese qualora l appostazione nel bilancio finale di liquidazione non garantisca il debito che potrebbe sorgere dall eventuale soccombenza in un giudizio pendente nel quale sia parte la società. Tribunale Bologna, 06 giugno 2013 La cancellazione della società (di capitali o persone) dal registro delle imprese ne comporta l estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l estinzione intervenga nella pendenza di in giudizio, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli art. 299 e ss c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori (in comunione pro indivisa) della società ai sensi dell art. 110 c.p.c., i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero soci limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Tribunale Modena sez. I, 23 aprile 2013, n. 642 Qualora all estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa. Tribunale Milano, 17 aprile 2013 È improponibile la domanda giudiziale introdotta nei confronti del liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, poiché l effetto estintivo che ne deriva il quale a seguito della riforma del diritto delle società, per quelle cancellate prima del 2004 opera a decorrere dal 1/1/2004, e si produce ai sensi dell art. 2495, comma 2, c.c., anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti, istituendosi una comunione tra soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell ente estinto in capo al liquidatore, come pure la successione dei soci alla società ai fini dell esercizio, nei limiti e alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti. Tribunale Teramo, 02 aprile 2013, n. 281 In materia di cancellazione delle società, sia di capitali che di persone, se la stessa si è verificata in data successiva all entrata in vigore dell art. 4 d.lgs. n. 6/2003 che riformulando l art comma 2 c.c. ha attribuito efficacia costitutiva all adempimento della cancellazione dal registro delle imprese questa produce l immediata estinzione della società, a prescindere dall esaurimento o meno dei rapporti giuridici ad essa facenti capo. Tribunale Busto Arsizio, 02 ottobre 2012, Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese e quindi la sua estinzione ex art. 2495, co. 2, c.c. intervenga nel corso di un processo in cui i soci e i liquidatori non sono parti né sono stati evocati in giudizio con riassunzione, non può pronunciarsi sentenza nel merito ma il Giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza regolamento delle spese processuali 11

12 mancando un soggetto con personalità giuridica al quale riferire vittorie e soccombenze virtuali al fine di rimborsi o compensazioni. Tribunale Modena, 28 agosto 2012, n L effetto costitutivo della cancellazione della società rende ipotizzabile una ipotesi di sostituzione soggettiva e processuale dei soci. Estinta la Società, cioè, si può ritenere che non vi siano altri soggetti, se non i soci, che possano disporre delle c.d. sopravvenienze attive. Tribunale Roma sez. IV, 02 maggio 2012, n La cancellazione di una società (di capitali o persone) dal registro delle imprese ne determina "ipso facto" l estinzione, sebbene non siano ancora definiti tutti i rapporti giuridici pendenti, rispetto ai quali la società stessa non conserva capacità processuale (attiva e/o passiva) nemmeno attraverso il suo liquidatore, che con la predetta cancellazione ne perde infatti la rappresentanza legale, assumendo su di sé profili di responsabilità solamente allorché versi personalmente in colpa in ordine a mancati pagamenti ai creditori da parte della società. Tribunale Modena sez. I, 20 marzo 2012, n. 524 Una volta estinta una società conformemente all art c.c., dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l ultima sede della società. Tribunale Napoli, 08 febbraio 2012, n In virtù dell art comma 2 c.c. così come modificato dal d.lg. n. 6 del 2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art c.c., dopo la cancellazione della società, la stessa si estingue indipendentemente dall esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali. Detta previsione, avendo portata innovativa e non interpretativa, vale solo per l avvenire, pertanto, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1/1/2004 è da tale data che deve comunque ritenersi avvenuta l estinzione della società (Nel caso di specie, il g.o. dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento per responsabilità del costruttorevenditore spiegata nei confronti di soggetto giuridico dichiarato estinto). Tribunale Piacenza, 14 aprile 2011, n. 313 L art c.c., come modificato dal d.lg. n. 6 del 2003, prevede che la cancellazione dal registro delle imprese della società determina l estinzione della società stessa. Tale effetto si ritiene applicabile anche alle società di persone. Tribunale Novara, 27 aprile 2010, n. 432 In caso di responsabilità di una società s.r.l. estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, residua, nei limiti di cui all art c.c., la possibilità per i creditori sociali di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. 12

13 Tribunale Perugia sez. II, 17 novembre 2009, Ai sensi dell art c.c., la società cancellata dal registro delle imprese si estingue anche se titolare di rapporti giuridici attivi o passivi. Tribunale Roma, 11 maggio 2009 In tema di cancellazione ed estinzione della società il nuovo testo dell art c.c. ha introdotto il principio per cui l estinzione della società si produce in seguito alla formale cancellazione dell ente dal registro delle imprese, con il conseguente superamento del principio giurisprudenziale consolidato nel passato secondo il quale la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava l automatica estinzione, che si verificava solo nel momento della completa definizione di tutti i rapporti giuridici che ad essa facevano capo. Tale effetto estintivo si verifica non solo per le società di capitali ma anche per le società di persone non essendovi ragione di distinguere "quoad effectum" tra vari tipi di società essendo tutte ugualmente iscritte nel registro delle imprese. Tribunale Torino sez. VI, 05 settembre 2008 Il nuovo testo dell art c.c. stabilisce in modo inequivoco che la cancellazione della società (nella specie, una s.r.l.) dal registro delle imprese ne comporta l estinzione. È quindi superato il precedente orientamento secondo cui l effetto estintivo della società si verificava soltanto con la definizione di tutti i rapporti pendenti. Di conseguenza, i creditori insoddisfatti possono agire nei confronti degli ex soci nei limiti di quanto da essi ottenuto a seguito della liquidazione, o contro i liquidatori se il mancato adempimento dipende da colpa di costoro. Tribunale Milano, 24 gennaio

14 d. Altre Corti In caso di cancellazione dal registro delle imprese di una delle due ditte che compongono l associazione ricorrente, si verifica una causa di interruzione del processo solo quando l impresa cancellata abbia forma societaria, indipendentemente dal fatto che si tratti di società di capitali o di persone. Tuttavia questa soluzione (che trova il proprio fondamento normativo nell art c.c.) non è applicabile alle ditte individuali, non presentando queste ultime dopo la cancellazione i medesimi problemi di successione tra soggetti diversi che sono invece caratteristici delle società. I titolari delle ditte individuali, una volta dismessa l attività, proseguono infatti nei rapporti sostanziali e processuali pregressi senza soluzione di continuità. T.A.R. Brescia Lombardia sez. II, 07 ottobre 2013, n. 824 La cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dopo l entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003, ha efficacia costitutiva e determina l immediata estinzione della società di capitali indipendentemente dall esaurimento dei rapporti giuridici. Comm. trib. reg. Potenza sez. II, 05 gennaio 2012, n. 3 14

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