Data la complessità che caratterizza detta figura contrattuale, complessità derivante, soprattutto,
|
|
- Bianca Cecchini
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Le operazioni internazionali assistite da contratto di factoring Oggetto dell intervento sarà un esame in chiave schiettamente operativa di una complessa figura contrattuale: il contratto di factoring. Ne tracceremo i tratti normativi salienti evidenziandone le caratteristiche nonché le possibili funzioni nell ambito di strategie d impresa. L analisi verrà condotta con riferimento a vicende commerciali internazionali cui il predetto contratto può accedere di Francesca Di Bon, avvocato - Al Najjari & Partners Law Firm Si porrà in luce l interdipendenza tra il carattere internazionale dei crediti nascenti dalla transazione e che formeranno oggetto del contratto di factoring e la possibilità di qualificare detto contratto come factoring internazionale, con conseguente applicabilità della normativa convenzionale in materia. L attenzione sarà pertanto rivolta a detta normativa che verrà opportunamente esaminata, verificando se la stessa esaurisca o meno il corpo normativo disciplinante il contratto di factoring internazionale ovvero se lo spazio riservato all applicazione di normative nazionali sia ampio. I risultati dell analisi condotta saranno, quindi, utilizzati al fine di offrire agli operatori un quadro generale dell operazione di factoring che fornisca delle risposte ad alcuni dei quesiti che spesso caratterizzano sia la fase della valutazione dell opportunità economica di addivenire a detto contratto sia la fase di esecuzione dello stesso. Il factoring internazionale: che cos è e a che cosa serve Data la complessità che caratterizza detta figura contrattuale, complessità derivante, soprattutto, dalla pluralità delle tipologie di factoring che si riscontrano nella prassi internazionale, si ritiene essenziale fornire una definizione di massima dell oggetto e delle finalità di tale operazione contrattuale, gestionale e finanziaria 1. Con il contratto di factoring 2 un impresa trasferisce o assume l obbligazione di trasferire la totalità o parte dei propri crediti, solitamente di natura commerciale, non ancora esigibili (pertanto a termine) ad un altra impresa specializzata (factor) che li acquista, a titolo oneroso, e che si obbliga a fornire dei servizi afferenti le varie fasi della gestione dei crediti ceduti: dalla fatturazione alla riscossione. Il factor anticipa all impresa cedente il valore nominale dei crediti ovvero il diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal debitore per effetto di eventuali riduzioni connesse all operazione commerciale sottostante (sconti, abbuoni, restituzioni di merci), decurtato delle commissioni richieste per i servizi prestati, ed, eventualmente, degli interessi convenzionalmente fissati per il periodo intercorrente tra il versamento e la scadenza dei crediti. In relazione all assunzione o meno da parte del factor del rischio d insolvenza del debitore ceduto, si configura una cessione pro soluto (il factor assume il rischio d insolvenza del debitore) e una cessione pro solvendo o facto- 1 Si chiarisce sin d ora - ma con lo specifico proposito, nel corso della trattazione, di fornire dei chiarimenti in merito e di approfondire le varie finalità che il contratto di factoring può assolvere nel contesto di specifiche scelte aziendali - che spesso il ricorso al factoring si giustifica, soprattutto in Italia, per la sua funzione finanziaria, con la conseguenza che, erroneamente, lo stesso assume le vesti di un alternativa al credito bancario. 2 In Italia, il contratto di factoring è disciplinato da un corpus normativo costituito dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 recante disposizioni in materia di cessione dei crediti d impresa e dagli artt e ss del Codice Civile, in tema di cessione di crediti. Ricordiamo che le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la predetta normativa speciale trovi applicazione è che il cedente sia un imprenditore e che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario. L ambito di applicazione della legge in questione è, quindi, meno ampio di quello della disciplina civilistica in quanto ne restano esclusi i crediti che non derivano da contratti stipulati nell esercizio dell impresa - e, quindi, a titolo esemplificativo, i crediti derivanti da prestazioni professionali e i crediti d imposta - ed i casi in cui il cessionario, come già evidenziato, non è un soggetto che esercita professionalmente l attività di acquisto di crediti d impresa. PMI n. 12/
2 ring con rivalsa 3 (il rischio d insolvenza del debitore ceduto resta in capo all impresa cedente e il factor anticipa il valore dei crediti ceduti. Qualora il debitore dovesse dimostrarsi insolvente, il factor agirà in rivalsa verso il cedente). Va precisato, comunque, che a prescindere dalla tipologia della cessione, così come dianzi illustrata, il factor, salva la sussistenza di specifiche clausole contrattuali limitative in tal senso, può disporre liberamente dei crediti ceduti i quali potranno, quindi formare oggetto di contratti di mandato, costituzione in pegno, cessione a terzi. I servizi che il factor generalmente presta, oltre alla corresponsione del valore dei crediti ceduti o ad un anticipo, sono suscettibili di essere strutturati e coniugati in modi diversi per rispondere a varie finalità che possono individuarsi come segue: creditizia/finanziaria: a fronte della cessione dei crediti, il valore degli stessi corrisposto dal factor viene accreditato a scadenza o anticipato immettendo nuove risorse finanziarie nell impresa cedente (trasformazione dei crediti in pronta liquidità); gestionale: ilfactor si occupa della contabilizzazione, del controllo, dell amministrazione e della riscossione dei crediti; assicurativa: nella formula pro soluto. Da un punto di vista prettamente giuridico, quindi, la cessione dei crediti appare momento strumentale fondamentale rispetto alla pluralità di servizi che costituiscono oggetto delle obbligazioni assunte dal factor 4. Da un punto di vista economicogestionale, invece, il ricorso al factoring appare rispondere a una pluralità di problematiche interne all impresa, problematiche che abbracciano sia necessità finanziarie quali la gestione dei flussi di cassa, con particolare riferimento al reperimento di capitale circolante e conseguente ottimizzazione degli indici di bilancio oltre alla riduzione o all annullamento dei costi ed oneri connessi alle dilazioni di pagamento, sia necessità organizzative per quanto attiene ai servizi amministrativi, contabili e di controllo offerti dal factor che sostituiscono analoghe funzioni che dovrebbero essere svolte in azienda e che l azienda non sempre è in grado di gestire senza sopportare costi importanti. Il factor assume, quindi, la veste di un professionista nella gestione dei crediti di fornitura e, in generale, del portafoglio crediti. Le caratteristiche che sono state menzionate in riferimento ai servizi offerti dal factor, che costituiscono oggetto di specifiche obbligazioni derivanti dal contratto, pongono in luce il forte grado di personalizzazione connaturato a tale operazione. In sostanza, il contratto si presta ad essere strutturato in maniera molto varia quanto alle obbligazioni assunte dal factor e concernenti, appunto, i servizi che «circondano» la vicenda rappresentata dalla cessione. La sua natura di contratto di durata si fonda appunto su di un rapporto non occasionale tra le parti. Dati i tratti strutturali del contratto, il ricorso allo stesso tende ad escludersi in riferimento a singole transazioni, inserendosi in un contesto di operazioni più complesse e più durature, appunto. Per chiarire: è più comune che il contratto di factoring acceda ad operazioni, ad esempio di compravendita, che si ripetono nel tempo tra abituali partners commerciali. Il predetto rilievo permette di definire con più precisione la portata operativa di un operazione di factoring che, nella prassi, spesso concerne una massa di crediti. Le varie tipologie di factoring Identificati i tratti salienti del contratto di factoring nonché le principali funzioni che lo stesso può essere chiamato ad assolvere, pare opportuno verificare lo scenario nel quale un operazione di factoring si inserisce fornendo, altresì, alcuni dati del fenomeno. Verranno, inoltre, considerate alcune tipologie contrattuali di factoring. È prassi consolidata tra le imprese vendere con forme di pagamento differito. Si chiede credito ai propri fornitori e si concede credito ai propri clienti. I crediti di fornitura assumono, pertanto, un incidenza molto alta alla quale si accompagna, molto spesso, 3 In termini finanziari, con la cessione pro solvendo viene monetizzato solo temporaneamente il credito; quindi se da un lato si ottiene immediata liquidità dall altro la situazione debitoria complessiva dell impresa resta invariata poiché il credito resta iscritto in bilancio fino all effettivo pagamento. 4 La Corte di Cassazione italiana nella sentenza n.684/2001, ha sottolineato come il nucleo essenziale del contratto sia rappresentato dalla cessione del credito, individuando la causa di detto contratto in uno scambio (trasferimento del credito verso corrispettivo). 24 PMI n. 12/2007
3 una forte dilatazione dei tempi di pagamento. Conseguenza di tale prassi è il generarsi di problemi legati all affidabilità del debitore, all amministrazione della contabilità e al finanziamento delle coperture dei rischi. È quindi spiegabile il perché le imprese italiane ricorrono al factoring per soddisfare la necessità di fondi di natura temporanea e, secondariamente, per ottimizzare la programmazione degli incassi e facilitare la crescita del fatturato. Si aggiunga, inoltre, che i tassi medi che vengono applicati ad operazioni di factoring sono tendenzialmente più contenuti rispetto a quelli di altre forme di finanziamento 5. Il costo di un operazione di factoring può infatti scomporsi nel costo relativo alla corresponsione al factor degli interessi 6 e il costo amministrativo, rappresentato dalla commissione riconosciuta al factor, determinata in base ai servizi offerti e alle caratteristiche dei crediti ceduti (per esempio l importo e la scadenza). Alcuni dati permettono di comprendere l entità del fenomeno: nel primo trimestre del 2007 l outstanding, cioè l ammontare dei crediti acquistati che devono essere incassati, è pari a oltre 33 miliardi di euro mentre il turnover (volume di totale dei crediti ceduti in un arco di tempo) vale oltre 26 miliardi di euro. Il mercato europeo rappresenta il 71% del mercato globale e l Italia si conferma al secondo posto dopo la Gran Bretagna (Italia 11% del mercato mondiale e 15% del mercato europeo) 7. Abbiamo già avuto modo di rilevare - e detta precisazione assumerà chiari contorni quando affronteremo la disciplina giuridica del contratto in esame - come nel factoring la cessione dei crediti rappresenti l elemento caratterizzante. Tuttavia, si sono anche esaminati i servizi che solitamente vengono ricompresi nelle previsioni contrattuali e che vengono a costituire la cornice contrattuale complessiva dell operazione di factoring. Proprio in relazione alla molteplicità dei servizi che il factor offre al cedente, in ambito internazionale, si riscontra una pluralità di tipologie contrattuali di factoring che possono distinguersi in due principali categorie: il conventional factoring (attraverso il quale il factor mette a disposizione del cliente un finanziamento generalmente pari all 80% dei crediti acquistati, trattenendo la differenza a garanzia dell eventuale insolvenza del debitore ceduto) e il new style factoring (che si differenzia dal modello tradizionale perché oltre ai servizi tradizionali offerti il factor ne offre degli ulteriori, quali l organizzazione delle vendite, la consulenza marketing e la selezione della clientela). Di seguito, alcune delle principali forme contrattuali di factoring: Maturity factoring i crediti ceduti vengono pagati al cedente al momento della riscossione, ovvero a diversa scadenza concordata tra le parti. Di regola nel maturity factoring viene offerta ai debitori ceduti un ulteriore dilazione di pagamento. Non notification o undisclosed factoring: i crediti vengono trasferiti al factor senza che la cessione sia resa nota al debitore ceduto. Di regola, in questa tipologia contrattuale, è il cedente ad occuparsi della riscossione delle somme che poi verranno trasferite al factor 8. Factoring aziendale: è un contratto con spiccate funzioni organizzative che vede delle società finalizzate costituite ed operanti in uno specifico gruppo rispetto al quale la società di factoring fornisce il know-how necessario per la gestione delle operazioni di factoring. Factoring indiretto: è un servizio in genere rivolto ad aziende di grandi dimensioni interessate a porre ai propri fornitori una gamma completa di servizi di factoring attraverso una collaborazione con il factor. Export factoring: il factor generalmente offre dei servizi di gestione, garanzia e anticipazione alle imprese che sviluppano all estero la loro attività commerciale. Per questo tipo di ser- 5 Secondo i dati raccolti dalla Banca d Italia nel periodo aprile-giugno 2007 il tasso d interesse medio del factoring è stato del 6,79% per importi fino a euro e del 6,06% per valori superiori. 6 Interessi che sono in genere in linea con i tassi del mercato (Euribor) tenuto anche conto delle caratteristiche della clientela e del rischio delle operazioni. 7 Dati Assifact (associazione cui fanno capo 31 società di factoring che rappresentano il 90% del mercato) riportati su La Repubblica supplemento «Affari e Finanza» del 2 luglio Questa particolare figura di factoring non è particolarmente diffusa nella prassi commerciale internazionale, al factor è infatti sottratta ogni possibilità di gestire i crediti di cui si è reso cessionario. Doveroso è inoltre precisare che al non notification factoring non può essere applicata la Convenzione di Ottawa sul factoring internazionale. PMI n. 12/
4 vizio il factor si occupa in genere dell intera filiera di contabilità generale. Forfaiting: oggetto della cessione sono effetti cambiari emessi da debitori stranieri in cambio dell anticipazione in contanti dell importo dei titoli stessi, dopo aver scontato un tasso d interesse stabilito. La cessione avviene senza rivalsa e per il rischio dovuto alla mancata riscossione il forfaiter richiede che i titoli siano garantiti da un istituto bancario di propria scelta, oppure mediante garanzia in forma di avallo dell obbligazione cambiaria da parte del cedente. Caratteristica del forfaiting è che la cessione ha per oggetto singole operazioni e non concerne cessioni in blocco che avvengono, invece, con il factoring ordinario. Confirming: è un servizio a carattere essenzialmente assicurativo che si utilizza per crediti a breve o medio termine. La società di confirming si impegna nei confronti del venditore a pagare anticipatamente l importo fatturato dietro consegna dei documenti di spedizione e degli effetti cambiari connessi al contratto e l acquirente si assume l onere degli interessi connessi alla dilazione di pagamento ottenuta. Anche il contratto in oggetto si utilizza per singole operazioni 9. La normativa applicabile al factoring internazionale Esamineremo ora il quadro normativo disciplinante il contratto di factoring internazionale. Punto di partenza della nostra analisi è la Convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale firmata a Ottawa il 28 maggio 1988, ratificata dall Italia con legge 14 luglio 1993, n La definizione che lo strumento convenzionale offre di contratto di factoring coincide con la definizione generale che si è proposta in esordio: il contratto vede come parti un fornitore (cedente) e un factor (cessionario) ed ha per oggetto la cessione o l impegno alla cessione al factor dei crediti sorti dalla vendita di beni 10 ad eccezione dei beni per uso personale e familiare «bought primarily for their personal, family or household use». In virtù di tale esclusione si deduce che i crediti debbano derivare da operazioni attinenti all attività d impresa, non solo per il fornitore ma anche per l acquirente del bene. Il credito può sorgere anche da un contratto di prestazione di servizi quale ad esempio un contratto di mandato, di trasporto, d opera, di appalto, di somministrazione, di distribuzione. L art. 1 della Convenzione specifica che il factor deve svolgere almeno due delle seguenti funzioni: finanziamento; gestione dei crediti; incasso dei crediti; garanzia contro l eventuale inadempimento del debitore. Richiedendo, altresì che la cessione venga comunicata ai debitori. Una delle principali problematiche che vanno affrontate nell esame della vicenda contrattuale rappresentata dal contratto di factoring internazionale, da una prospettiva normativa, è proprio la determinazione dell internazionalità del contratto medesimo. In altre parole, è opportuno chiedersi quando sia possibile affermare che un operazione di cessione di crediti commerciali possa definirsi factoring internazionale. Nel contratto di factoring, a differenza di altri contratti internazionali, l internazionalità non si definisce in relazione al contratto medesimo ma in base ad un elemento oggettivo 11. L art. 2 della Convenzione di Ottawa stabilisce, infatti, che il contratto di factoring è internazionale quando i crediti ceduti originano da un contratto internazionale di vendita di beni o di prestazione di servizi tra un venditore e un acquirente le cui sedi d affari si trovano in Stati diversi e: a) detti Stati sono Stati contraenti e contraente è anche lo Stato in cui ha sede l impresa di factoring; b) ovvero quando sia il contratto di vendita o di prestazione di servizi che il contratto di factoring 9 Cfr. F. Barzon «Il factoring internazionale e la Convenzione di Ottawa del » in«i nuovi contratti nella prassi civile e commerciale - Figure della contrattazione internazionale». UTET Torino Si ritiene che per vendita debba intendersi «quel contratto in virtù del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferire la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo e a prendere in consegna i beni.» Se il contratto non riproduce tale schema negoziale «il contratto non può essere considerato di vendita e i crediti da esso nascenti non possono essere disciplinati dalla Convenzione di Ottawa». Così F. Ferrari «Il factoring internazionale. Commento alla convenzione UNIDROIT sul Factoring Internazionale», Padova, CE- DAM, 1999, pp. XVII In tal senso si veda Franco Ferreri «How to create one Uniform Contract Law» contributo consultabile sul sito (last accessed settembre 2007). 26 PMI n. 12/2007
5 sono disciplinati dalla legge di uno Stato contraente 12. L internazionalità del contratto, quindi, dipende dall internazionalità dei crediti ceduti; è pertanto il carattere internazionale della vicenda contrattuale che ha originato il credito a determinare l internazionalità dello stesso e, conseguentemente del contratto di factoring. Ciò pone chiaramente in luce, come sottolineato da autorevole dottrina 13, la stretta relazione esistente tra la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili e la Convenzione di Ottawa. Quando il credito che successivamente costituirà oggetto di cessione nel contesto di un operazione di factoring originata da un contratto di vendita di beni rientrante nella sfera di applicazione della Convenzione di Vienna anche i criteri dettati dalla Convenzione di Ottawa circa il proprio ambito di applicazione sono soddisfatti 14. Ai fini dell applicabilità di predetta Convenzione, pertanto, non assume alcuna rilevanza il fatto che le parti del contratto di factoring abbiano la sede d affari nel medesimo Stato. Poniamo, quindi l esempio che un azienda italiana A stipuli un contratto di vendita con un azienda Spagnola B e che l azienda italiana A ceda ad un impresa di factoring italiana il proprio credito. A prescindere dal fatto che i due soggetti parti del contratto di factoring abbiano «cittadinanza italiana» il contratto di factoring soddisferà il requisito della internazionalità derivante, come dianzi specificato, dall internazionalità del contratto di vendita dal quale nasce il credito ceduto. Quindi, «la norma di cui all art. 2 lett a) conduce all applicabilità diretta della Convenzione nel senso che quando sussistono i requisiti rationae materie e di internazionalità essa si applica direttamente se tutte le parti hanno la sede d affari in Stati contraenti» 15.Invirtùdi un accordo tra factor e cedente ovvero tra cedente e debitore, l applicazione della Convenzione può essere esclusa ma solo in toto 16. Definito l ambito di applicazione della Convenzione, ci soffermeremo in particolare ad analizzare quelle disposizioni che maggiormente attengono ai rapporti tra il contratto di factoring e la vicenda contrattuale-commerciale dalla quale è sorto il credito oggetto di cessione. La norma dell art. 5 sancisce che oggetto del contratto possa essere anche la cessione di crediti futuri a condizione che detti crediti siano identificabili in base al contratto in modo sufficiente. Non è quindi ammessa la cessione di crediti la cui determinazione rimanga incerta. Norma di notevole rilevanza, con particolare riferimento all oggetto della presente analisi, è l art. 6 che disciplina l opponibilità al factor del divieto di cessione 17 eventualmente previsto dal contratto da cui trae origine il credito (contratto tra fornitore e debitore). La norma prevede che la cessione sia efficace nonostante la presenza del patto, salvo che lo Stato ove ha sede il debitore ceduto abbia espresso la riserva ex art. 18. La soluzione offerta dall art. 6 rappresenta un compromesso tra le varie posizioni espresse in sede di redazione dalle diverse delegazioni nazionali 18. Altra disposizione rilevante ai fini della presente indagine è l art.8 che disciplina gli obblighi del debitore nei confronti del factor. L obbligazione del debitore al pagamento delle somme dovute sussiste in presenza di comunicazione dell avvenuta cessione, comunicazione scritta effettuata o dal cedente o dal factor (dietro potere conferitogli dal cedente) e indicante in modo ragionevole i crediti ceduti (che dovranno essere sorti da contratto stipulato prima o al momento della comu- 12 Per un approfondita analisi delle condizioni di applicabilità della Convenzione si veda Salinger «Special Considerations for International Factoring» in AA.VV. Factoring Practice and Law, London Cfr. F. Ferreri op. cit. 14 Come precisato nel più volte citato contributo di F. Ferreri, la correttezza di detto assunto dipende dalla necessaria coincidenza dei concetti di vendita, di bene e di sede d affari in entrambe le Convenzioni, coincidenza rispetto alla quale non ci pare militino argomentazioni contrarie di natura letterale o sistematica. 15 Così A. Frignani «Il factoring nella prospettiva europea e internazionale» in«factoring e cessione dei crediti dieci anni dopo la legge 52. Atti del Convegno 19 febbraio 2001» consultabile sul sito (last accessed settembre 2007). 16 Art Pactum de non cedendo 18 «I sostenitori della opposta (dell inopponibilità del patto, n.d.r.) opinione facevano osservare che la regola della inopponibilità avrebbe facilitato lo sviluppo del factoring internazionale, che il divieto convenzionale è contenuto nelle condizioni generali di contratto delle grandi imprese (in genere loro fornitori) e che l impedire l accesso la factoring ai piccoli creditori sarebbe stato per loro un grave handicap non comparabile con lo svantaggio che da esso sarebbe derivato ai grandi debitori» così A. Frignani, op. cit. PMI n. 12/
6 nicazione) e la specificazione del factor, nonché se il debitore non sia a conoscenza di un diritto prevalente di un terzo. Essenziale ai fini pratici è la norma dell art. 9 disciplinante il regime delle «difese» o delle eccezioni, utilizzando un espressione più familiare al linguaggio giuridico nazionale, opponibili al factor e nascenti dal contratto dal quale è sorto il credito. Il debitore potrà opporre al factor tutte le difese opponibili al cedentefornitore 19. La mancata individuazione da parte dell art. 9 delle difese o eccezioni opponibili dal debitore al factor, fondate sul contratto di vendita da cui è sorto il credito, fa sì che le stesse dovranno essere individuate in base alla legge nazionale applicabile. Qualora la legge nazionale applicabile fosse la legge italiana il debitore potrebbe opporre al factor le eccezioni riguardanti la validità del rapporto originario (nullità, annullabilità) nonché le eccezioni dirette a far valere l avvenuta estinzione del credito (pagamento prescrizione) 20. Il secondo comma dell art. 9, in tema di compensazione, stabilisce che il debitore può opporre in compensazione al factor tutti i crediti esistenti al momento della comunicazione della cessione e che avrebbe potuto opporre al cedente 21. L art. 10 regola, invece, il diritto del debitore di ripetere il pagamento. Il debitore in caso di inadempimento del contratto di vendita dovrà agire contro il fornitore e non contro il factor. Se però il factor non ha corrisposto alcunché al fornitore o se lo ha fatto pur essendo a conoscenza dell inadempimento del contratto di vendita, il debitore potrà rivolgersi al factor. L art. 11 è norma con valore eminentemente pratico in quanto affronta un caso tipico riscontrabile nella prassi commerciale internazionale nel quale il credito viene ceduto dall esportatore ad un factor nazionale (c.d. export factor) e da questi ad un factor del Paese dell importatore c.d import factor che assumerà il rischio finanziario dell operazione. La norma ha lo scopo di ampliare l ambito di applicazione della Convenzione, stabilendo che le successive cessioni del credito anche nei confronti di factor non aventi sede in uno Stato contraente sono irrilevanti, cioè non escludono appunto l applicazione della Convenzione. In base all esame condotto concernente le disposizioni convenzionali, si è posto in luce il carattere della Convenzione quale disciplina quadro del contratto di factoring internazionale, scopo chiaramente dichiarato nello stesso preambolo 22 del testo UNIDROIT. Se quindi è possibile affermare che la Convenzione rappresenta uno strumento valido per gli operatori, non può tralasciarsi il dato per cui alcuni aspetti concretamente rilevanti della vicenda contrattuale non trovano disciplina: non risulta regolata, ad esempio, la delicata materia della validità del contratto di factoring e, soprattutto, il fondamentale problema concernente l efficacia della cessione nei confronti dei terzi che pertanto resta regolato dalla legge applicabile al contratto e, quindi da soluzioni nazionali che spesso risultano configgenti 23 e che possono tradursi in ostacoli dal punto di vista operativo. Lo spazio che ancora ricoprono le normative nazionali nella disciplina del contratto di factoring internazionale è quindi molto ampia e, come evidenziato, lo è proprio in relazione ad aspetti fondamentali della vicenda contrattuale Questa soluzione è accolta in molti Paesi europei tra cui l Italia, la Francia, il Belgio. 20 Per tale ipostazione nella giurisprudenza italiana, si veda Cass. 99/8485 e Cass. 01/ L Art. 1248, comma 2, c.c. italiano deroga a detto principio. 22 Ove si legge «Recognising therefore the importance of adopting uniform rules to provide a legal framework that will facilitate international factoring, while maintaining a fair balance of interests between the different parties involved in factorig transactions...[...]». 23 Varie sono infatti le soluzioni che vengono offerte dalle normative interne. La soluzione adottata negli USA è quella di accordare la priorità a chi iscrive per primo in pubblici registri, mentre in Italia l art c.c. riconosce prevalenza a chi notifica per primo o alla cessione che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa ancorché essa sia di data posteriore. 24 Doveroso è inoltre menzionare la Convenzione UNCITRAL sulla cessione dei crediti nel commercio internazionale. Un esame comparatistico dei due testi Convenzionali esula dall economia del presente contributo. Basti qui sottolineare che in relazione all ambito di applicazione: «si osserva un rapporto di species a genus: mentre infatti la Convenzione UNI- DROIT disciplina solo il factoring, quella UNCITRAL intende abbracciare tutte le cessioni di credito, quale che sia lo scopo che perseguono o il tipo contrattuale nel quale si iscrivono, e così vi sono incluse le operazioni di securitization, come pure altre forme di finanziamenti internazionali. Ma la maggior ampiezza del contenuto ha dovuto essere pagata con un più esteso rinvio alle norme di diritto internazionale privato». Così A. Frigani, op.cit. 28 PMI n. 12/2007
7 Conclusioni L esame condotto ha posto in luce come il ricorso a quella che abbiamo definito essere oltre ad una particolare figura contrattuale, un supporto gestionale e una tecnica finanziaria (quale il factoring) debba essere valutato da parte dell impresa con attenzione alle proprie caratteristiche strutturali nonché alle esigenze operative di espansione e consolidamento. Il factoring può infatti rappresentare uno strumento particolarmente utile per l azienda 25, nell ambito di complessive strategie d impresa e commerciali, ove lo stesso determini l abbattimento dei costi amministrativi e finanziari che dovrebbero sostenersi come conseguenza di una gestione interna del portafoglio crediti nonché ove l operazione determini un beneficio in termini di utilizzo delle risorse finanziarie realizzate a seguito della cessione dei crediti, quali ad esempio il rimborso dei debiti in essere ovvero il finanziamento dello sviluppo delle vendite. E la predetta valutazione presuppone l effettiva conoscenza della natura complessiva dell operazione di factoring, valutata, pertanto, non solo come opzione di finanziamento alternativo al credito bancario ma, eventualmente come garanzia di più facile accesso al medesimo soprattutto in vista dell entrata in vigore di Basilea 2 con la quale verranno introdotti dei parametri di valutazione dello stato di salute dell impresa più rigorosi 26. Le piccole e medie imprese dovranno quindi rivedere in un ottica sempre più «globale», per usare un espressione quanto mai attuale, le proprie politiche aziendali al fine di rafforzare la struttura d impresa. 25 Si ricordi l intervento della Commissione con la raccomandazione n.96/198 del in tema di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali ove l istituzione comunitaria richiedeva agli Stati l adozione di iniziative atte a favorire tecniche di recupero dei crediti, quali il factoring; invito cui seguiva la triste constatazione contenuta nel considerando 11 della Direttiva n. 2000/35 per la quale non si rinveniva, in concreto, alcun miglioramento nella situazione dei ritardi. 26 Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. Essenziale sarà per le imprese che intendono accedere al credito dimostrare di avere un buon rating. Sarà tale valutazione dell impresa, rating appunto, che determinerà la misura ed il costo del credito bancario. Le banche saranno tenute a classificare i propri clienti in base al loro grado di rischiosità che verrà determinato, in estrema sintesi sulla base dell analisi del bilancio, della tipologia di produzione, settore di appartenenza, piani aziendali. Indici positivi di bilancio, quali una buona situazione patrimoniale, una bassa esposizione debitoria, si pongono come requisiti essenziali. Il garantire, quindi, un buon livello patrimoniale sarà fondamentale per assicurarsi un canale privilegiato nei rapporti con gli istituti di credito. PMI n. 12/
Capitale di credito PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE
PRESENTAZIONE DI EFFETTI SALVO BUON FINE Definizione È una forma di finanziamento basata sulla presentazione all incasso, da parte dell impresa, di crediti in scadenza aventi o meno natura cambiaria e
DettagliGaranzia confidi_sezione breve termine
Garanzia confidi_sezione breve termine Scheda prodotto DESCRIZIONE PRODOTTO CapitaleSviluppo attraverso il servizio di accesso alla garanzia dei confidi offre alle imprese un importante strumento atto
DettagliI contratti di finanziamento: Il Factoring
I contratti di finanziamento: Il Factoring Definizione,fonti e disciplina del rapporto pagina 1 Aspetti definitori Il Factoring E un contratto atipico (socialmente tipico) nato per soddisfare una specifica
DettagliIl factoring tra finanza e servizi
in collaborazione con Factorit spa Il factoring tra finanza e servizi Giuseppe Nardone Resp. Sviluppo Affari e Canali e Distributivi Il factoring: definizione Il factoring è oggi il solo prodotto presente
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliBilancio - Corso Avanzato
Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliIl leasing e il Factoring
Il leasing e il Factoring Il leasing Il leasing è giuridicamente un contratto atipico perché non ricade nelle tipologie previste dalla legislazione. Con il contratto di leasing tradizionale, l azienda
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliIl Factoring, strumento di gestione e finanziamento del circolante
Il Factoring, strumento di gestione e finanziamento del circolante Sarda Factoring S.p.A. Via S. Margherita n. 8 09124 CAGLIARI Tel. 070 668139 Fax 070 660884 www.sardafactoring.it - sardafactoring@tiscali.it
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliBongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI
Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliDirettiva Macchine2006/42/CE
PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliOGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita
Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliRISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO
RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)
DettagliANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE
Pag. 1 / 5 Anticipi import export ANTICIPI IMPORT EXPORT IN EURO E/O VALUTA ESTERA FINANZIAMENTI IN VALUTA ESTERA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Monte dei Paschi di Siena
DettagliLa Piattaforma Interattiva di. La piattaforma di BPER Factor per la gestione del credito di fornitura
La Piattaforma Interattiva di La piattaforma di BPER Factor per la gestione del credito di fornitura Indice WIP nel panorama degli strumenti di mercato Caratteristiche dei principali tipi di strumento
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliIl prodotto maturity. Factoring around Europe: Italia Espana Brescia, 20-21 settembre 2007
Il prodotto maturity Factoring around Europe: Italia Espana Brescia, 20-21 settembre 2007 Il prodotto maturity: le origini Nella seconda metà degli anni 80, Ifitalia lancia sul mercato italiano il prodotto
Dettaglila banca italiana per l impresa CONVEGNO APIVERONA Finanza per le PMI : Come perché cedere i crediti nel 2011
la banca italiana per l impresa CONVEGNO APIVERONA Finanza per le PMI : Come perché cedere i crediti nel 2011 Febbraio 2011 Finanza a supporto della crescita delle PMI Finanza a breve termine La capacità
DettagliI contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,
DettagliCircolare N. 94 del 25 Giugno 2015
Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini
DettagliLEASING, LEASE-BACK E FACTORING
ESERCIZIO 1 MAXICANONE DI LEASING LEASING, LEASE-BACK E FACTORING Il contratto di leasing può prevedere, oltre ai canoni mensili, il pagamento di un maxicanone iniziale. In tale ipotesi la quota del canone
DettagliINDICE. Pagina 1 di 11 Economia e gestione delle aziende ristorative 2 Selezione a cura di Marcello Sanci
INDICE LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE IMPRESE RISTORATIVE... 2 Il fabbisogno finanziario:concetto e problematiche... 3 Definizione di fabbisogno finanziario... 3 Le fonti di finanziamento... 3 Scelta tra
DettagliABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi
COMUNICATO STAMPA ABI: le modalità operative per smobilizzo crediti PA e investimenti Pmi Inviati alle banche i protocolli siglati con le Associazioni delle imprese, in attesa della pubblicazione dei 4
DettagliIl leasing in Nota integrativa
Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing
DettagliFABBISOGNO DI FINANZIAMENTO
FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO Fonti interne: autofinanziamento Fonti esterne: capitale proprio e capitale di debito Capitale proprio: deriva dai conferimenti dei soci dell azienda e prende il nome, in contabilità,
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliC i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5
C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare
DettagliIl Factoring e le piccole e medie imprese
Il Factoring e le piccole e medie imprese Uno strumento per migliorare le performance aziendali e ridurre i rischi finanziari delle PMI anche in ottica di Basilea 2 Marino Baratti Amministratore Delegato
DettagliPresentazione dei servizi
Presentazione dei servizi «Attività di assistenza all azienda per la gestione dei crediti e dei debiti» Il GRUPPO CONFINANCE Il GRUPPO CONFINANCE riunisce professionisti specializzati nelle operazioni
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliRoma, 01 dicembre 2008
RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliIl Factoring come soluzione alternativa alle garanzie internazionali. Bergamo, 22/ 23 Novembre 2010
Il Factoring come soluzione alternativa alle garanzie internazionali Bergamo, 22/ 23 Novembre 2010 UBI Factor, da trent anni il protagonista del Factoring in Italia e in Europa Offriamo servizi di Factoring
DettagliRISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano
DettagliI DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA. 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione.
I DEBITI I DEBITI NORMATIVA CIVILISTICA 2426 (Criteri di valutazione) Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: Nessuna disposizione. Principio contabile nazionale Doc. n. 19 Definizione
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliGuida pratica BOZZA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COPYRIGHT BANCARIA EDITRICE
Guida pratica ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 2 LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI Come funziona I tempi di risposta LO SMOBILIZZO DEI CREDITI Come funziona Le operazioni
DettagliPunto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria
Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto
DettagliRe: Cessione di crediti pubblici assistiti da garanzia dello Stato
ORRICK, HERRINGTON & SUTCLIFFE CORSO MATTEOTTI, 10 20121 MILANO, ITALIA TEL +39 02 45 41 3800 FAX +39 02 45 41 3801 PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2 00161 ROMA, ITALIA TEL +39 06 45 21 3900 FAX +39 06 68 19
DettagliI GRUPPI TRANSFRONTALIERI.
I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate
DettagliRoma, 12 novembre 2008
RISOLUZIONE N. 432/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 novembre 2008 OGGETTO: Istanza di interpello ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA SRL - Interpretazione dell art. 17, sesto
DettagliIL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato)
IL COSTO DI UN ATTO NOTARILE (Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato) Acquistare la casa: quanto costa il notaio? Le tabelle qui pubblicate riportano di massima i compensi dovuti al notaio per gli atti
Dettagli7. CONTABILITA GENERALE
7. CONTABILITA GENERALE II) SCRITTURE DI GESTIONE OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 1 Definizione Per poter acquisire i fattori produttivi da impiegare nel processo produttivo l impresa necessita del fattore
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliLinee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti
Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista
DettagliSWIM. SKF World-class Invoice Matching. fatture e documenti di consegna. Rev 04
SWIM SKF World-class Invoice Matching Specifiche SKF per fatture e documenti di consegna Rev 04 Indice 1 Scopo...3 2 Introduzione...3 3 Dati contenuti in fattura...3 4 Dati obbligatori richiesti in una
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliIAS 39: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
: STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI La contabilizzazione dei derivati di negoziazione (speculativi) e di copertura. Esempi e scritture contabili relative all «interest rate swap» (Irs). di Alessio Iannucci
DettagliNOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.
NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E. Roma,11 agosto 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: interpello art. 11 legge 212/2000 - contratto per persona da nominare art. 1401 c.c. - presupposti applicabilità
DettagliCircolare N. 157 del 28 Novembre 2014
Circolare N. 157 del 28 Novembre 2014 Dal 12 novembre 2014 tracciabilita assoluta per i pagamenti delle prestazioni di trasporto di merci su strada Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliMOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliLa gestione aziendale, il reddito e il patrimonio
1 di 6 La gestione aziendale, il reddito e il patrimonio Come possono essere classificate le operazioni di gestione? La gestione aziendale è l insieme coordinato di operazioni attraverso le quali l impresa
DettagliCONTABILITA GENERALE
CONTABILITA GENERALE 7 II) SCRITTURE DI GESTIONE F) OTTENIMENTO CAPITALE DI TERZI 20 novembre 2010 Ragioneria Generale e Applicata - Parte seconda - La contabilità generale 1 F. Scritture relative all
DettagliIntroduzione. fornisce un rendiconto dell attività economica di una impresa relativa all ultimo anno solare;
Appunti di Economia Documenti costituenti il bilancio d esercizio di una impresa Introduzione... 1 Stato patrimoniale... 2 Debiti e crediti... 3 Equazione contabile fondamentale dello stato patrimoniale...
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliIL LEASING E IL FACTORING. Nel turismo
IL LEASING E IL FACTORING Nel turismo Il leasing Le imprese turistiche possono entrare in possesso delle immobilizzazioni materiali necessarie attraverso contratto di leasing: l azienda locatrice cede
DettagliSignori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *
Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliRegimi IVA Speciali MULTI. Gestione Beni Usati
Gestione Beni Usati Introduzione e Impostazioni Il regime speciale per i rivenditori di Beni Usati, di oggetti d arte, di antiquariato e da collezione, introdotto dalla legislazione italiana con il D.L.
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione
DettagliOSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO
Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione
DettagliDati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede
Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO SCONTO DI PORTAFOGLIO Denominazione e forma giuridica: CASSA LOMBARDA SPA Sede legale: Via Alessandro Manzoni, 12/14 20121
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliCircolare Informativa n 21/2013
Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento
DettagliSINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
PAG. 1 SINTESI DELLA POLITICA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI LIQUIDITA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DISTRIBUITI ALLA CLIENTELA AL VERSIONE N. 1/12 DEL 30/08/2012
DettagliIl momento del pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante nel regime IVA di cash accounting.
Il momento del pagamento effettuato con mezzi diversi dal contante nel regime IVA di cash accounting. Data l importanza del momento dell incasso/pagamento per determinare l esigibilità/detraibilità dell
DettagliFactoring Tour: Bari
Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliCONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA
CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
Dettagli1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento
DettagliANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA
Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:
DettagliGli intermediari finanziari non bancari
Gli intermediari finanziari non bancari Intermediari creditizi non bancari A. Leasing B. Factoring C. Credito al consumo Art. 106 e 107 TUB Le società di leasing Elenco generale presso UIC Condizioni per
DettagliRISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014
RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR
DettagliStrumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39
Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliOGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate
Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
DettagliIl mercato mobiliare
Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente
DettagliIl sistema monetario
Il sistema monetario Premessa: in un sistema economico senza moneta il commercio richiede la doppia coincidenza dei desideri. L esistenza del denaro rende più facili gli scambi. Moneta: insieme di tutti
DettagliAgosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI
ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.
DettagliStudio di Economia e consulenza Aziendale s.r.l. Stipulato il protocollo d intesa per i finanziamenti rosa
News per i Clienti dello studio del 4 Novembre 2014 Stipulato il protocollo d intesa per i finanziamenti rosa Ai gentili clienti Loro sedi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è
DettagliDOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
DOMANDA ED OFFERTA DI CREDITO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 1.1 - L assetto finanziario delle aziende Nel corso del 2014 la provincia reggiana evidenzia un saldo tra imprese che presentano aumenti e diminuzioni
Dettagli