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1 Le operazioni internazionali assistite da contratto di factoring Oggetto dell intervento sarà un esame in chiave schiettamente operativa di una complessa figura contrattuale: il contratto di factoring. Ne tracceremo i tratti normativi salienti evidenziandone le caratteristiche nonché le possibili funzioni nell ambito di strategie d impresa. L analisi verrà condotta con riferimento a vicende commerciali internazionali cui il predetto contratto può accedere di Francesca Di Bon, avvocato - Al Najjari & Partners Law Firm Si porrà in luce l interdipendenza tra il carattere internazionale dei crediti nascenti dalla transazione e che formeranno oggetto del contratto di factoring e la possibilità di qualificare detto contratto come factoring internazionale, con conseguente applicabilità della normativa convenzionale in materia. L attenzione sarà pertanto rivolta a detta normativa che verrà opportunamente esaminata, verificando se la stessa esaurisca o meno il corpo normativo disciplinante il contratto di factoring internazionale ovvero se lo spazio riservato all applicazione di normative nazionali sia ampio. I risultati dell analisi condotta saranno, quindi, utilizzati al fine di offrire agli operatori un quadro generale dell operazione di factoring che fornisca delle risposte ad alcuni dei quesiti che spesso caratterizzano sia la fase della valutazione dell opportunità economica di addivenire a detto contratto sia la fase di esecuzione dello stesso. Il factoring internazionale: che cos è e a che cosa serve Data la complessità che caratterizza detta figura contrattuale, complessità derivante, soprattutto, dalla pluralità delle tipologie di factoring che si riscontrano nella prassi internazionale, si ritiene essenziale fornire una definizione di massima dell oggetto e delle finalità di tale operazione contrattuale, gestionale e finanziaria 1. Con il contratto di factoring 2 un impresa trasferisce o assume l obbligazione di trasferire la totalità o parte dei propri crediti, solitamente di natura commerciale, non ancora esigibili (pertanto a termine) ad un altra impresa specializzata (factor) che li acquista, a titolo oneroso, e che si obbliga a fornire dei servizi afferenti le varie fasi della gestione dei crediti ceduti: dalla fatturazione alla riscossione. Il factor anticipa all impresa cedente il valore nominale dei crediti ovvero il diverso importo che risultasse effettivamente dovuto dal debitore per effetto di eventuali riduzioni connesse all operazione commerciale sottostante (sconti, abbuoni, restituzioni di merci), decurtato delle commissioni richieste per i servizi prestati, ed, eventualmente, degli interessi convenzionalmente fissati per il periodo intercorrente tra il versamento e la scadenza dei crediti. In relazione all assunzione o meno da parte del factor del rischio d insolvenza del debitore ceduto, si configura una cessione pro soluto (il factor assume il rischio d insolvenza del debitore) e una cessione pro solvendo o facto- 1 Si chiarisce sin d ora - ma con lo specifico proposito, nel corso della trattazione, di fornire dei chiarimenti in merito e di approfondire le varie finalità che il contratto di factoring può assolvere nel contesto di specifiche scelte aziendali - che spesso il ricorso al factoring si giustifica, soprattutto in Italia, per la sua funzione finanziaria, con la conseguenza che, erroneamente, lo stesso assume le vesti di un alternativa al credito bancario. 2 In Italia, il contratto di factoring è disciplinato da un corpus normativo costituito dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 recante disposizioni in materia di cessione dei crediti d impresa e dagli artt e ss del Codice Civile, in tema di cessione di crediti. Ricordiamo che le condizioni che devono essere soddisfatte affinché la predetta normativa speciale trovi applicazione è che il cedente sia un imprenditore e che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario. L ambito di applicazione della legge in questione è, quindi, meno ampio di quello della disciplina civilistica in quanto ne restano esclusi i crediti che non derivano da contratti stipulati nell esercizio dell impresa - e, quindi, a titolo esemplificativo, i crediti derivanti da prestazioni professionali e i crediti d imposta - ed i casi in cui il cessionario, come già evidenziato, non è un soggetto che esercita professionalmente l attività di acquisto di crediti d impresa. PMI n. 12/

2 ring con rivalsa 3 (il rischio d insolvenza del debitore ceduto resta in capo all impresa cedente e il factor anticipa il valore dei crediti ceduti. Qualora il debitore dovesse dimostrarsi insolvente, il factor agirà in rivalsa verso il cedente). Va precisato, comunque, che a prescindere dalla tipologia della cessione, così come dianzi illustrata, il factor, salva la sussistenza di specifiche clausole contrattuali limitative in tal senso, può disporre liberamente dei crediti ceduti i quali potranno, quindi formare oggetto di contratti di mandato, costituzione in pegno, cessione a terzi. I servizi che il factor generalmente presta, oltre alla corresponsione del valore dei crediti ceduti o ad un anticipo, sono suscettibili di essere strutturati e coniugati in modi diversi per rispondere a varie finalità che possono individuarsi come segue: creditizia/finanziaria: a fronte della cessione dei crediti, il valore degli stessi corrisposto dal factor viene accreditato a scadenza o anticipato immettendo nuove risorse finanziarie nell impresa cedente (trasformazione dei crediti in pronta liquidità); gestionale: ilfactor si occupa della contabilizzazione, del controllo, dell amministrazione e della riscossione dei crediti; assicurativa: nella formula pro soluto. Da un punto di vista prettamente giuridico, quindi, la cessione dei crediti appare momento strumentale fondamentale rispetto alla pluralità di servizi che costituiscono oggetto delle obbligazioni assunte dal factor 4. Da un punto di vista economicogestionale, invece, il ricorso al factoring appare rispondere a una pluralità di problematiche interne all impresa, problematiche che abbracciano sia necessità finanziarie quali la gestione dei flussi di cassa, con particolare riferimento al reperimento di capitale circolante e conseguente ottimizzazione degli indici di bilancio oltre alla riduzione o all annullamento dei costi ed oneri connessi alle dilazioni di pagamento, sia necessità organizzative per quanto attiene ai servizi amministrativi, contabili e di controllo offerti dal factor che sostituiscono analoghe funzioni che dovrebbero essere svolte in azienda e che l azienda non sempre è in grado di gestire senza sopportare costi importanti. Il factor assume, quindi, la veste di un professionista nella gestione dei crediti di fornitura e, in generale, del portafoglio crediti. Le caratteristiche che sono state menzionate in riferimento ai servizi offerti dal factor, che costituiscono oggetto di specifiche obbligazioni derivanti dal contratto, pongono in luce il forte grado di personalizzazione connaturato a tale operazione. In sostanza, il contratto si presta ad essere strutturato in maniera molto varia quanto alle obbligazioni assunte dal factor e concernenti, appunto, i servizi che «circondano» la vicenda rappresentata dalla cessione. La sua natura di contratto di durata si fonda appunto su di un rapporto non occasionale tra le parti. Dati i tratti strutturali del contratto, il ricorso allo stesso tende ad escludersi in riferimento a singole transazioni, inserendosi in un contesto di operazioni più complesse e più durature, appunto. Per chiarire: è più comune che il contratto di factoring acceda ad operazioni, ad esempio di compravendita, che si ripetono nel tempo tra abituali partners commerciali. Il predetto rilievo permette di definire con più precisione la portata operativa di un operazione di factoring che, nella prassi, spesso concerne una massa di crediti. Le varie tipologie di factoring Identificati i tratti salienti del contratto di factoring nonché le principali funzioni che lo stesso può essere chiamato ad assolvere, pare opportuno verificare lo scenario nel quale un operazione di factoring si inserisce fornendo, altresì, alcuni dati del fenomeno. Verranno, inoltre, considerate alcune tipologie contrattuali di factoring. È prassi consolidata tra le imprese vendere con forme di pagamento differito. Si chiede credito ai propri fornitori e si concede credito ai propri clienti. I crediti di fornitura assumono, pertanto, un incidenza molto alta alla quale si accompagna, molto spesso, 3 In termini finanziari, con la cessione pro solvendo viene monetizzato solo temporaneamente il credito; quindi se da un lato si ottiene immediata liquidità dall altro la situazione debitoria complessiva dell impresa resta invariata poiché il credito resta iscritto in bilancio fino all effettivo pagamento. 4 La Corte di Cassazione italiana nella sentenza n.684/2001, ha sottolineato come il nucleo essenziale del contratto sia rappresentato dalla cessione del credito, individuando la causa di detto contratto in uno scambio (trasferimento del credito verso corrispettivo). 24 PMI n. 12/2007

3 una forte dilatazione dei tempi di pagamento. Conseguenza di tale prassi è il generarsi di problemi legati all affidabilità del debitore, all amministrazione della contabilità e al finanziamento delle coperture dei rischi. È quindi spiegabile il perché le imprese italiane ricorrono al factoring per soddisfare la necessità di fondi di natura temporanea e, secondariamente, per ottimizzare la programmazione degli incassi e facilitare la crescita del fatturato. Si aggiunga, inoltre, che i tassi medi che vengono applicati ad operazioni di factoring sono tendenzialmente più contenuti rispetto a quelli di altre forme di finanziamento 5. Il costo di un operazione di factoring può infatti scomporsi nel costo relativo alla corresponsione al factor degli interessi 6 e il costo amministrativo, rappresentato dalla commissione riconosciuta al factor, determinata in base ai servizi offerti e alle caratteristiche dei crediti ceduti (per esempio l importo e la scadenza). Alcuni dati permettono di comprendere l entità del fenomeno: nel primo trimestre del 2007 l outstanding, cioè l ammontare dei crediti acquistati che devono essere incassati, è pari a oltre 33 miliardi di euro mentre il turnover (volume di totale dei crediti ceduti in un arco di tempo) vale oltre 26 miliardi di euro. Il mercato europeo rappresenta il 71% del mercato globale e l Italia si conferma al secondo posto dopo la Gran Bretagna (Italia 11% del mercato mondiale e 15% del mercato europeo) 7. Abbiamo già avuto modo di rilevare - e detta precisazione assumerà chiari contorni quando affronteremo la disciplina giuridica del contratto in esame - come nel factoring la cessione dei crediti rappresenti l elemento caratterizzante. Tuttavia, si sono anche esaminati i servizi che solitamente vengono ricompresi nelle previsioni contrattuali e che vengono a costituire la cornice contrattuale complessiva dell operazione di factoring. Proprio in relazione alla molteplicità dei servizi che il factor offre al cedente, in ambito internazionale, si riscontra una pluralità di tipologie contrattuali di factoring che possono distinguersi in due principali categorie: il conventional factoring (attraverso il quale il factor mette a disposizione del cliente un finanziamento generalmente pari all 80% dei crediti acquistati, trattenendo la differenza a garanzia dell eventuale insolvenza del debitore ceduto) e il new style factoring (che si differenzia dal modello tradizionale perché oltre ai servizi tradizionali offerti il factor ne offre degli ulteriori, quali l organizzazione delle vendite, la consulenza marketing e la selezione della clientela). Di seguito, alcune delle principali forme contrattuali di factoring: Maturity factoring i crediti ceduti vengono pagati al cedente al momento della riscossione, ovvero a diversa scadenza concordata tra le parti. Di regola nel maturity factoring viene offerta ai debitori ceduti un ulteriore dilazione di pagamento. Non notification o undisclosed factoring: i crediti vengono trasferiti al factor senza che la cessione sia resa nota al debitore ceduto. Di regola, in questa tipologia contrattuale, è il cedente ad occuparsi della riscossione delle somme che poi verranno trasferite al factor 8. Factoring aziendale: è un contratto con spiccate funzioni organizzative che vede delle società finalizzate costituite ed operanti in uno specifico gruppo rispetto al quale la società di factoring fornisce il know-how necessario per la gestione delle operazioni di factoring. Factoring indiretto: è un servizio in genere rivolto ad aziende di grandi dimensioni interessate a porre ai propri fornitori una gamma completa di servizi di factoring attraverso una collaborazione con il factor. Export factoring: il factor generalmente offre dei servizi di gestione, garanzia e anticipazione alle imprese che sviluppano all estero la loro attività commerciale. Per questo tipo di ser- 5 Secondo i dati raccolti dalla Banca d Italia nel periodo aprile-giugno 2007 il tasso d interesse medio del factoring è stato del 6,79% per importi fino a euro e del 6,06% per valori superiori. 6 Interessi che sono in genere in linea con i tassi del mercato (Euribor) tenuto anche conto delle caratteristiche della clientela e del rischio delle operazioni. 7 Dati Assifact (associazione cui fanno capo 31 società di factoring che rappresentano il 90% del mercato) riportati su La Repubblica supplemento «Affari e Finanza» del 2 luglio Questa particolare figura di factoring non è particolarmente diffusa nella prassi commerciale internazionale, al factor è infatti sottratta ogni possibilità di gestire i crediti di cui si è reso cessionario. Doveroso è inoltre precisare che al non notification factoring non può essere applicata la Convenzione di Ottawa sul factoring internazionale. PMI n. 12/

4 vizio il factor si occupa in genere dell intera filiera di contabilità generale. Forfaiting: oggetto della cessione sono effetti cambiari emessi da debitori stranieri in cambio dell anticipazione in contanti dell importo dei titoli stessi, dopo aver scontato un tasso d interesse stabilito. La cessione avviene senza rivalsa e per il rischio dovuto alla mancata riscossione il forfaiter richiede che i titoli siano garantiti da un istituto bancario di propria scelta, oppure mediante garanzia in forma di avallo dell obbligazione cambiaria da parte del cedente. Caratteristica del forfaiting è che la cessione ha per oggetto singole operazioni e non concerne cessioni in blocco che avvengono, invece, con il factoring ordinario. Confirming: è un servizio a carattere essenzialmente assicurativo che si utilizza per crediti a breve o medio termine. La società di confirming si impegna nei confronti del venditore a pagare anticipatamente l importo fatturato dietro consegna dei documenti di spedizione e degli effetti cambiari connessi al contratto e l acquirente si assume l onere degli interessi connessi alla dilazione di pagamento ottenuta. Anche il contratto in oggetto si utilizza per singole operazioni 9. La normativa applicabile al factoring internazionale Esamineremo ora il quadro normativo disciplinante il contratto di factoring internazionale. Punto di partenza della nostra analisi è la Convenzione UNIDROIT sul factoring internazionale firmata a Ottawa il 28 maggio 1988, ratificata dall Italia con legge 14 luglio 1993, n La definizione che lo strumento convenzionale offre di contratto di factoring coincide con la definizione generale che si è proposta in esordio: il contratto vede come parti un fornitore (cedente) e un factor (cessionario) ed ha per oggetto la cessione o l impegno alla cessione al factor dei crediti sorti dalla vendita di beni 10 ad eccezione dei beni per uso personale e familiare «bought primarily for their personal, family or household use». In virtù di tale esclusione si deduce che i crediti debbano derivare da operazioni attinenti all attività d impresa, non solo per il fornitore ma anche per l acquirente del bene. Il credito può sorgere anche da un contratto di prestazione di servizi quale ad esempio un contratto di mandato, di trasporto, d opera, di appalto, di somministrazione, di distribuzione. L art. 1 della Convenzione specifica che il factor deve svolgere almeno due delle seguenti funzioni: finanziamento; gestione dei crediti; incasso dei crediti; garanzia contro l eventuale inadempimento del debitore. Richiedendo, altresì che la cessione venga comunicata ai debitori. Una delle principali problematiche che vanno affrontate nell esame della vicenda contrattuale rappresentata dal contratto di factoring internazionale, da una prospettiva normativa, è proprio la determinazione dell internazionalità del contratto medesimo. In altre parole, è opportuno chiedersi quando sia possibile affermare che un operazione di cessione di crediti commerciali possa definirsi factoring internazionale. Nel contratto di factoring, a differenza di altri contratti internazionali, l internazionalità non si definisce in relazione al contratto medesimo ma in base ad un elemento oggettivo 11. L art. 2 della Convenzione di Ottawa stabilisce, infatti, che il contratto di factoring è internazionale quando i crediti ceduti originano da un contratto internazionale di vendita di beni o di prestazione di servizi tra un venditore e un acquirente le cui sedi d affari si trovano in Stati diversi e: a) detti Stati sono Stati contraenti e contraente è anche lo Stato in cui ha sede l impresa di factoring; b) ovvero quando sia il contratto di vendita o di prestazione di servizi che il contratto di factoring 9 Cfr. F. Barzon «Il factoring internazionale e la Convenzione di Ottawa del » in«i nuovi contratti nella prassi civile e commerciale - Figure della contrattazione internazionale». UTET Torino Si ritiene che per vendita debba intendersi «quel contratto in virtù del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, trasferire la proprietà ed eventualmente rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, mentre il compratore è obbligato a pagare il prezzo e a prendere in consegna i beni.» Se il contratto non riproduce tale schema negoziale «il contratto non può essere considerato di vendita e i crediti da esso nascenti non possono essere disciplinati dalla Convenzione di Ottawa». Così F. Ferrari «Il factoring internazionale. Commento alla convenzione UNIDROIT sul Factoring Internazionale», Padova, CE- DAM, 1999, pp. XVII In tal senso si veda Franco Ferreri «How to create one Uniform Contract Law» contributo consultabile sul sito (last accessed settembre 2007). 26 PMI n. 12/2007

5 sono disciplinati dalla legge di uno Stato contraente 12. L internazionalità del contratto, quindi, dipende dall internazionalità dei crediti ceduti; è pertanto il carattere internazionale della vicenda contrattuale che ha originato il credito a determinare l internazionalità dello stesso e, conseguentemente del contratto di factoring. Ciò pone chiaramente in luce, come sottolineato da autorevole dottrina 13, la stretta relazione esistente tra la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili e la Convenzione di Ottawa. Quando il credito che successivamente costituirà oggetto di cessione nel contesto di un operazione di factoring originata da un contratto di vendita di beni rientrante nella sfera di applicazione della Convenzione di Vienna anche i criteri dettati dalla Convenzione di Ottawa circa il proprio ambito di applicazione sono soddisfatti 14. Ai fini dell applicabilità di predetta Convenzione, pertanto, non assume alcuna rilevanza il fatto che le parti del contratto di factoring abbiano la sede d affari nel medesimo Stato. Poniamo, quindi l esempio che un azienda italiana A stipuli un contratto di vendita con un azienda Spagnola B e che l azienda italiana A ceda ad un impresa di factoring italiana il proprio credito. A prescindere dal fatto che i due soggetti parti del contratto di factoring abbiano «cittadinanza italiana» il contratto di factoring soddisferà il requisito della internazionalità derivante, come dianzi specificato, dall internazionalità del contratto di vendita dal quale nasce il credito ceduto. Quindi, «la norma di cui all art. 2 lett a) conduce all applicabilità diretta della Convenzione nel senso che quando sussistono i requisiti rationae materie e di internazionalità essa si applica direttamente se tutte le parti hanno la sede d affari in Stati contraenti» 15.Invirtùdi un accordo tra factor e cedente ovvero tra cedente e debitore, l applicazione della Convenzione può essere esclusa ma solo in toto 16. Definito l ambito di applicazione della Convenzione, ci soffermeremo in particolare ad analizzare quelle disposizioni che maggiormente attengono ai rapporti tra il contratto di factoring e la vicenda contrattuale-commerciale dalla quale è sorto il credito oggetto di cessione. La norma dell art. 5 sancisce che oggetto del contratto possa essere anche la cessione di crediti futuri a condizione che detti crediti siano identificabili in base al contratto in modo sufficiente. Non è quindi ammessa la cessione di crediti la cui determinazione rimanga incerta. Norma di notevole rilevanza, con particolare riferimento all oggetto della presente analisi, è l art. 6 che disciplina l opponibilità al factor del divieto di cessione 17 eventualmente previsto dal contratto da cui trae origine il credito (contratto tra fornitore e debitore). La norma prevede che la cessione sia efficace nonostante la presenza del patto, salvo che lo Stato ove ha sede il debitore ceduto abbia espresso la riserva ex art. 18. La soluzione offerta dall art. 6 rappresenta un compromesso tra le varie posizioni espresse in sede di redazione dalle diverse delegazioni nazionali 18. Altra disposizione rilevante ai fini della presente indagine è l art.8 che disciplina gli obblighi del debitore nei confronti del factor. L obbligazione del debitore al pagamento delle somme dovute sussiste in presenza di comunicazione dell avvenuta cessione, comunicazione scritta effettuata o dal cedente o dal factor (dietro potere conferitogli dal cedente) e indicante in modo ragionevole i crediti ceduti (che dovranno essere sorti da contratto stipulato prima o al momento della comu- 12 Per un approfondita analisi delle condizioni di applicabilità della Convenzione si veda Salinger «Special Considerations for International Factoring» in AA.VV. Factoring Practice and Law, London Cfr. F. Ferreri op. cit. 14 Come precisato nel più volte citato contributo di F. Ferreri, la correttezza di detto assunto dipende dalla necessaria coincidenza dei concetti di vendita, di bene e di sede d affari in entrambe le Convenzioni, coincidenza rispetto alla quale non ci pare militino argomentazioni contrarie di natura letterale o sistematica. 15 Così A. Frignani «Il factoring nella prospettiva europea e internazionale» in«factoring e cessione dei crediti dieci anni dopo la legge 52. Atti del Convegno 19 febbraio 2001» consultabile sul sito (last accessed settembre 2007). 16 Art Pactum de non cedendo 18 «I sostenitori della opposta (dell inopponibilità del patto, n.d.r.) opinione facevano osservare che la regola della inopponibilità avrebbe facilitato lo sviluppo del factoring internazionale, che il divieto convenzionale è contenuto nelle condizioni generali di contratto delle grandi imprese (in genere loro fornitori) e che l impedire l accesso la factoring ai piccoli creditori sarebbe stato per loro un grave handicap non comparabile con lo svantaggio che da esso sarebbe derivato ai grandi debitori» così A. Frignani, op. cit. PMI n. 12/

6 nicazione) e la specificazione del factor, nonché se il debitore non sia a conoscenza di un diritto prevalente di un terzo. Essenziale ai fini pratici è la norma dell art. 9 disciplinante il regime delle «difese» o delle eccezioni, utilizzando un espressione più familiare al linguaggio giuridico nazionale, opponibili al factor e nascenti dal contratto dal quale è sorto il credito. Il debitore potrà opporre al factor tutte le difese opponibili al cedentefornitore 19. La mancata individuazione da parte dell art. 9 delle difese o eccezioni opponibili dal debitore al factor, fondate sul contratto di vendita da cui è sorto il credito, fa sì che le stesse dovranno essere individuate in base alla legge nazionale applicabile. Qualora la legge nazionale applicabile fosse la legge italiana il debitore potrebbe opporre al factor le eccezioni riguardanti la validità del rapporto originario (nullità, annullabilità) nonché le eccezioni dirette a far valere l avvenuta estinzione del credito (pagamento prescrizione) 20. Il secondo comma dell art. 9, in tema di compensazione, stabilisce che il debitore può opporre in compensazione al factor tutti i crediti esistenti al momento della comunicazione della cessione e che avrebbe potuto opporre al cedente 21. L art. 10 regola, invece, il diritto del debitore di ripetere il pagamento. Il debitore in caso di inadempimento del contratto di vendita dovrà agire contro il fornitore e non contro il factor. Se però il factor non ha corrisposto alcunché al fornitore o se lo ha fatto pur essendo a conoscenza dell inadempimento del contratto di vendita, il debitore potrà rivolgersi al factor. L art. 11 è norma con valore eminentemente pratico in quanto affronta un caso tipico riscontrabile nella prassi commerciale internazionale nel quale il credito viene ceduto dall esportatore ad un factor nazionale (c.d. export factor) e da questi ad un factor del Paese dell importatore c.d import factor che assumerà il rischio finanziario dell operazione. La norma ha lo scopo di ampliare l ambito di applicazione della Convenzione, stabilendo che le successive cessioni del credito anche nei confronti di factor non aventi sede in uno Stato contraente sono irrilevanti, cioè non escludono appunto l applicazione della Convenzione. In base all esame condotto concernente le disposizioni convenzionali, si è posto in luce il carattere della Convenzione quale disciplina quadro del contratto di factoring internazionale, scopo chiaramente dichiarato nello stesso preambolo 22 del testo UNIDROIT. Se quindi è possibile affermare che la Convenzione rappresenta uno strumento valido per gli operatori, non può tralasciarsi il dato per cui alcuni aspetti concretamente rilevanti della vicenda contrattuale non trovano disciplina: non risulta regolata, ad esempio, la delicata materia della validità del contratto di factoring e, soprattutto, il fondamentale problema concernente l efficacia della cessione nei confronti dei terzi che pertanto resta regolato dalla legge applicabile al contratto e, quindi da soluzioni nazionali che spesso risultano configgenti 23 e che possono tradursi in ostacoli dal punto di vista operativo. Lo spazio che ancora ricoprono le normative nazionali nella disciplina del contratto di factoring internazionale è quindi molto ampia e, come evidenziato, lo è proprio in relazione ad aspetti fondamentali della vicenda contrattuale Questa soluzione è accolta in molti Paesi europei tra cui l Italia, la Francia, il Belgio. 20 Per tale ipostazione nella giurisprudenza italiana, si veda Cass. 99/8485 e Cass. 01/ L Art. 1248, comma 2, c.c. italiano deroga a detto principio. 22 Ove si legge «Recognising therefore the importance of adopting uniform rules to provide a legal framework that will facilitate international factoring, while maintaining a fair balance of interests between the different parties involved in factorig transactions...[...]». 23 Varie sono infatti le soluzioni che vengono offerte dalle normative interne. La soluzione adottata negli USA è quella di accordare la priorità a chi iscrive per primo in pubblici registri, mentre in Italia l art c.c. riconosce prevalenza a chi notifica per primo o alla cessione che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa ancorché essa sia di data posteriore. 24 Doveroso è inoltre menzionare la Convenzione UNCITRAL sulla cessione dei crediti nel commercio internazionale. Un esame comparatistico dei due testi Convenzionali esula dall economia del presente contributo. Basti qui sottolineare che in relazione all ambito di applicazione: «si osserva un rapporto di species a genus: mentre infatti la Convenzione UNI- DROIT disciplina solo il factoring, quella UNCITRAL intende abbracciare tutte le cessioni di credito, quale che sia lo scopo che perseguono o il tipo contrattuale nel quale si iscrivono, e così vi sono incluse le operazioni di securitization, come pure altre forme di finanziamenti internazionali. Ma la maggior ampiezza del contenuto ha dovuto essere pagata con un più esteso rinvio alle norme di diritto internazionale privato». Così A. Frigani, op.cit. 28 PMI n. 12/2007

7 Conclusioni L esame condotto ha posto in luce come il ricorso a quella che abbiamo definito essere oltre ad una particolare figura contrattuale, un supporto gestionale e una tecnica finanziaria (quale il factoring) debba essere valutato da parte dell impresa con attenzione alle proprie caratteristiche strutturali nonché alle esigenze operative di espansione e consolidamento. Il factoring può infatti rappresentare uno strumento particolarmente utile per l azienda 25, nell ambito di complessive strategie d impresa e commerciali, ove lo stesso determini l abbattimento dei costi amministrativi e finanziari che dovrebbero sostenersi come conseguenza di una gestione interna del portafoglio crediti nonché ove l operazione determini un beneficio in termini di utilizzo delle risorse finanziarie realizzate a seguito della cessione dei crediti, quali ad esempio il rimborso dei debiti in essere ovvero il finanziamento dello sviluppo delle vendite. E la predetta valutazione presuppone l effettiva conoscenza della natura complessiva dell operazione di factoring, valutata, pertanto, non solo come opzione di finanziamento alternativo al credito bancario ma, eventualmente come garanzia di più facile accesso al medesimo soprattutto in vista dell entrata in vigore di Basilea 2 con la quale verranno introdotti dei parametri di valutazione dello stato di salute dell impresa più rigorosi 26. Le piccole e medie imprese dovranno quindi rivedere in un ottica sempre più «globale», per usare un espressione quanto mai attuale, le proprie politiche aziendali al fine di rafforzare la struttura d impresa. 25 Si ricordi l intervento della Commissione con la raccomandazione n.96/198 del in tema di ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali ove l istituzione comunitaria richiedeva agli Stati l adozione di iniziative atte a favorire tecniche di recupero dei crediti, quali il factoring; invito cui seguiva la triste constatazione contenuta nel considerando 11 della Direttiva n. 2000/35 per la quale non si rinveniva, in concreto, alcun miglioramento nella situazione dei ritardi. 26 Basilea 2 è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. Essenziale sarà per le imprese che intendono accedere al credito dimostrare di avere un buon rating. Sarà tale valutazione dell impresa, rating appunto, che determinerà la misura ed il costo del credito bancario. Le banche saranno tenute a classificare i propri clienti in base al loro grado di rischiosità che verrà determinato, in estrema sintesi sulla base dell analisi del bilancio, della tipologia di produzione, settore di appartenenza, piani aziendali. Indici positivi di bilancio, quali una buona situazione patrimoniale, una bassa esposizione debitoria, si pongono come requisiti essenziali. Il garantire, quindi, un buon livello patrimoniale sarà fondamentale per assicurarsi un canale privilegiato nei rapporti con gli istituti di credito. PMI n. 12/

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