RELAZIONE TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE -approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del

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1 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Piazza Garibaldi, 5/ Bagnolo in Piano Provincia di Reggio Emilia ALL.1 RELAZIONE TECNICA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE -approvato con delibera del Consiglio Comunale n.9 del La nuova e diversa articolazione delle forme di vendita di giornali e riviste, consentita dal decreto di riordino del sistema di diffusione, offre nuovi strumenti e nuove opportunità. Si ritiene opportuno tendere alla creazione di opportunità economiche, oltre che alla realizzazione di una rete distributiva volta al raggiungimento di un livello di servizio sul territorio orientato alla massima diffusione dei prodotti editoriali. Il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici ed i criteri per il rilascio di autorizzazioni per punti vendita non esclusivi rappresentano gli strumenti di cui l Amministrazione Comunale si dota per razionalizzare l offerta, fornendo un servizio capillare ai cittadini coniugato alle aspettative degli operatori del settore. CONTESTO NORMATIVO Il decreto legislativo , n. 170, è stato emanato dal Governo in attuazione della delega prevista dall art. 3 della legge , n. 108 che ha introdotto la sperimentazione di nuove forme di vendita di quotidiani e periodici. Più che di una vera e propria riforma della disciplina del settore, il decreto in esame ha inteso riordinare, in un contesto organico, l intero sistema di diffusione della stampa, in precedenza regolamentato, a livello nazionale, dall abrogata legge , n. 416 e successive modifiche. E stato così introdotto un nuovo sistema di diffusione dei prodotti editoriali, che vede affiancarsi al tradizionale formato rappresentato dai punti di vendita (definiti punti di vendita esclusivi), un nuovo formato rappresentato dai punti di vendita non esclusivi, questi ultimi rappresentati, in prima istanza dal consolidamento e messa a regime dei punti di vendita avviati con la fase di sperimentazione. I due formati, nel complesso costituenti la rete distributiva oggetto della programmazione, sono connotati da alcune precise caratteristiche distintive. I punti vendita esclusivi sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici il che significa che il rivenditore finale non può sottrarsi all obbligo di porre in vendita i prodotti editoriali 1

2 che per tipologia, categoria e quantità, sono allo stesso assegnati da editori e distributori locali cui compete, sotto tale profilo, il pieno controllo della filiera distributiva. I punti di vendita non esclusivi, sono invece caratterizzati dalla possibilità di porre in vendita una (quotidiani o periodici) o entrambe le tipologie del prodotto editoriale, poiché tale vendita è fisicamente e funzionalmente collegata ad una predeterminata attività di tipo commerciale, fra quelle previste nel Decreto n. 170 del 2001 e prima ancora, nella Legge n. 108 del La possibilità di effettuare la vendita della stampa quotidiana e periodica in abbinamento ad altri prodotti non è una prerogativa riservata ai soli punti di vendita non esclusivi. Anche i punti di vendita esclusivi possono effettuare la vendita dei prodotti appartenenti all intero settore non alimentare e ciò, in virtù dello stesso titolo abilitante alla vendita di quotidiani e periodici, così come si ricava dall art. 1, comma 3, della già citata Legge n. 108/1999. La qualità del punto vendita esclusivo è del tutto compatibile con l esercizio dell attività che, dal punto di vista sostanziale, è in realtà di tipo misto. La disciplina dei punti vendita, quelli esclusivi e non esclusivi, appare significatamene differenziata anche sotto il profilo degli strumenti e della metodologia di programmazione. Per i primi, quelli esclusivi, i comuni definiscono i piani comunali di localizzazione, nel rispetto degli indirizzi regionali, per i non esclusivi, i comuni provvedono autonomamente alla definizione degli appositi criteri. Del tutto analoghi sono invece i parametri di riferimento per la programmazione, rappresentati dalla densità della popolazione, dalle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone del territorio, dall entità delle vendite e dalla consistenza degli esercizi nel loro complesso ovvero riferibili ai due diversi formati di vendita, esclusivi e non esclusivi. Non possono essere oggetto di considerazione, in quanto non regolamentate, alcune specifiche forme di diffusione dei prodotti editoriali, poiché esenti da una qualsiasi autorizzazione amministrativa e precisamente: - vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, delle rispettive pubblicazioni specializzate; - vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all opera di volontari; - vendita nelle sedi delle società editrici e nelle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi; - vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite attraverso la normale rete di diffusione del prodotto; - vendita porta a porta o in forma ambulante da parte di editori, distributori e rivenditori; - vendita in alberghi e pensioni riservate ai clienti delle strutture; - vendita effettuata all interno di strutture pubbliche e private, a favore di coloro che accedono a tali strutture. A ciò si aggiungono le vendite effettuate attraverso il canale diretto editore-lettore. 2

3 LA FASE DI SPERIMENTAZIONE La diffusione dei prodotti editoriali è stata interessata, nel periodo maggio 1999 novembre 2000, dall attuazione di una fase sperimentale che ha visto, di fatto, l affiancamento di nuovi formati di vendita alla rete tradizionale. E indiscutibile che la sperimentazione abbia rappresentato un esperienza, in qualche modo irripetibile, per analizzare quanto la domanda di prodotto editoriale potesse essere sensibile all immissione di nuovi e per certi aspetti innovativi punti di vendita sul mercato. Il risultato più evidente è sicuramente rappresentato dall introduzione di nuovi formati di vendita e dalla conseguente diversificazione della struttura distributiva, oggi non più totalmente identificabile con le tradizionali rivendite. A livello nazionale, le copie vendute, a seguito della sperimentazione, sono incrementate nel complesso dell 1,7 %. Analizzando a livello nazionale, per lo stesso periodo, la dinamica dei punti di vendita tradizionali, emerge una diminuzione degli stessi dell 1,3%. I punti vendita in sperimentazione diminuiscono, in corso di sperimentazione del 12,7% e l incidenza dei punti vendita in sperimentazione su quelli tradizionali passa dal 10 al 8,9%. Tutto ciò premesso si possono trarre le seguenti considerazioni: - l incremento del volume delle vendite in rapporto ai punti vendita aggiuntivi attivati, non si può considerare molto rilevante (+1,7%) - il mercato si può considerare tendenzialmente saturo e nel contempo si può affermare che la rete di diffusione rappresentata dagli esercizi tradizionali è sostanzialmente soddisfacente - editori e distributori locali, che hanno mantenuto il pieno controllo della filiera distributiva, non sono propensi a liberalizzare la rete di distribuzione, ma semmai ad attivare un processo di rafforzamento della stessa, anche attraverso il ricorso a formati di vendita ad alta potenzialità per numero di contatti giornalieri con i potenziali acquirenti. - con la sperimentazione si è registrata una riallocazione e ridistribuzione della domanda a svantaggio dei punti tradizionali, come si può desumere dalla diminuzione del numero di questi ultimi già nella fase di effettuazione della sperimentazione. - a conclusione della sperimentazione e della messa a regime dei punti vendita che hanno effettuato la sperimentazione, attraverso il rilascio delle autorizzazioni di diritto, le regioni ed i comuni hanno dovuto affrontare il tema della programmazione futura e quindi dello sviluppo ed adeguamento di una rete tendenzialmente satura sotto il profilo della capacità di offerta, il chè non equivale ad affermare che la sua efficacia, il termini di capillarità ed adeguatezza del servizio, abbia già raggiunto livelli ottimali in rapporto alle aspettative dell utenza. PROGRAMMAZIONE DEI PUNTI VENDITA Il decreto legislativo 170/2001 individua due strumenti, formalmente distinti, attraverso i quali definire l assetto della rete di diffusione dei prodotti editoriali : - il piano di localizzazione per i punti vendita esclusivi - i criteri per i punti vendita non esclusivi. 3

4 Nella definizione del piano di localizzazione saranno osservati gli indirizzi regionali, emanati con delibera di Consiglio Regionale n. 354 dell 8/5/2002. Si tratta pertanto di formulare un analisi comune ed una strategia condivisa, per arrivare a scelte e norme tecniche tali per cui la programmazione dei punti di vendita esclusivi non prescinda dall elaborazione dei criteri per i punti di vendita non esclusivi e viceversa. E opportuna: - la definizione di una adeguata zonizzazione del territorio, affinché si renda possibile calibrare le scelte sull assetto della rete in rapporto alle sue specificità, - l individuazione del ruolo ed in qualche modo delle gerarchie da attribuirsi ai vari formati, affinchè le diverse peculiarità e potenzialità degli stessi, possano coniugarsi al massimo grado con l esigenza di favorire la massima diffusione dei prodotti editoriali ANALISI DELL OFFERTA E DELLA DOMANDA L ANALISI DELL OFFERTA PRIMA DELLA SPERIMENTAZIONE Sono oggetto dell analisi i punti di vendita tradizionali esistenti; i punti di vendita scaturiti a seguito dell effettuazione della sperimentazione, per i quali è stata richiesta e rilasciata autorizzazione di diritto, saranno oggetto di successiva analisi. Si rileva che in seguito all entrata in vigore del D.Lgs si è sancito che le rivendite in oggetto fossero comunque abilitate ad estendere la vendita a tutti i prodotti del settore Non Alimentare. Il piano comunale per le rivendite di giornali e riviste, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 118 in data , prevedeva che fossero rilasciabili sul territorio comunale n. 5 autorizzazioni di cui 3 per rivendite esclusive o miste, 1 per esercizi interni ed 1 stagionale. Attualmente sono 4 le rivendite esclusive autorizzate ed in attività, di cui n. 3 nel Capoluogo ed 1 nella frazione di S. Tomaso. Dei 4 punti di vendita esclusivi, 1 non vende altri prodotti, mentre 3 abbinano la vendita di quotidiani e periodici alla vendita di prodotti non alimentari. GLI EFFETTI DELLA SPERIMENTAZIONE In seguito all emanazione della Legge n. 108 del Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica, che permetteva la sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali, hanno presentato domanda 3 ditte già titolari di autorizzazione di pubblico esercizio. 4

5 Nessuno degli esercizi ha effettuato la sperimentazione, in quanto gli editori, come categoria, non hanno fornito i prodotti ai fini della sperimentazione stessa e pertanto non sono state rilasciate autorizzazioni ai sensi dell art. 2 comma 4 del D.Lgs n LA RETE DI DIFFUSIONE ATTUALE L assetto e la consistenza della rete di diffusione della stampa quotidiana e periodica attualmente consiste in n. 4 punti di vendita esclusivi e nessun punto vendita non esclusivo, dislocati come riportato nelle cartografie allegate (allegato 1-Zona Bagnolo Capoluogo, allegato 2- Zona Pieve Rossa/ San Tomaso della Fossa, allegato 3 Zona San Michele della Fossa). La popolazione residente è passata da al a al , secondo il seguente andamento : anno 1995 (7634) anno 1996 (7691) anno 1997 (7773 ) anno 1998 (7825) anno 1999 (7856) anno 2000 ( 8008) anno 2001 (8105) anno 2002 ( 8312) anno 2003 (8553) - anno 2004 ( 8743) anno 2005 (8902). La suddivisione della popolazione residente al sul territorio comunale risulta essere: - S. Michele della Fossa residenti Pieve Rossa S. Tomaso della Fossa Bagnolo in Piano Ai fini del presente Piano si propone la suddivisione del territorio in n. 3 zone delimitate così come da planimetrie allegate (allegati 1, 2, 3) e così denominate: a) Bagnolo in Piano (allegato 1) b) S. Tomaso della Fossa Pieve Rossa ( allegato 2) c) S. Michele della Fossa (allegato 3) L ANALISI DELLA DOMANDA Gli ultimi dati forniti dalla Federazione Italiana Editori Giornali, sulla diffusione a livello nazionale di quotidiani e periodici, evidenziano una sostanziale stabilità delle copie vendute, con una leggera flessione nella vendita dei quotidiani locali. Ciò è confermato anche dall andamento in leggera flessione delle vendite in sede locale. I dati dimostrano pertanto che il settore è sostanzialmente saturo, per cui la previsione di nuovi punti vendita, per lo meno nel breve periodo, pare non possa confidare su previsioni di sviluppo della domanda, ma su nuove modalità di svolgimento dell attività, quali esercizi promiscui o non esclusivi, oppure su nuovi insediamenti in nuove aree di sviluppo urbanistico o su assi viari di grande traffico, che grazie alla pendolarizzazione vedranno spostamenti quotidiani di grandi quantità di persone oltre al traffico commerciale e potranno incentivare le vendite, ponendo la carta stampata vicina ai potenziali lettori. L istruttore Daniela Ferretti 5

6 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Piazza Garibaldi, 5/ Bagnolo in Piano Provincia di Reggio Emilia ALL.2 PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI PER LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E RELATIVO REGOLAMENTO. ART. 1 OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 1. A completamento delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 170 e degli indirizzi approvati con deliberazione del Consiglio Regionale n. 354 dell , il Piano intende perseguire i seguenti obiettivi: a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio; b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, aumentando, nel contempo, la tensione concorrenziale fra le varie tipologie distributive nell ambito di uno sviluppo equilibrato ed insieme dinamico della rete di diffusione; c) evitare riflessi negativi sull occupazione del settore ed in particolare, con specifico riferimento alle attività tradizionali, ora qualificate come punti di vendita esclusivi; d) favorire l abbinamento spaziale fra le attività disciplinate dal presente Piano e le attività commerciali e di servizio in genere, particolarmente nell ambito di strutture polifunzionali quali centri commerciali ed i complessi commerciali di vicinato e) promuovere, anche attraverso la rilocalizzazione delle attività esistenti, processi di riqualificazione della rete e delle strutture logistiche; f) coordinare le previsioni di cui al presente Piano con gli strumenti della pianificazione e programmazione locale, in particolare con il piano regolatore generale e con la disciplina in materia di insediamento della strutture commerciali e di somministrazione. 2. Le previsioni di cui al presente Piano sono coordinate con i Criteri per l insediamento dei punti vendita non esclusivi, agli effetti della programmazione integrata dell intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. ART. 2 VALIDITA DEL PIANO La validità del presente Piano è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore. 6

7 1. Alla decadenza del quadriennio, il Piano mantiene la sua validità nelle more della predisposizione di un nuovo piano quadriennale o della conferma del Piano in essere, per un periodo ulteriore comunque non superiore ad un anno. ART. 3 CONTENUTI DEL PIANO 1. Il Piano determina, in particolare: a) la localizzazione dei punti di vendita esclusivi; b) la disciplina dei trasferimenti di sede ART. 4 ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE 1. Agli effetti della programmazione dei punti di vendita esclusivi, il Piano suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone: a) Bagnolo in Piano b) S. Tomaso della Fossa Pieve Rossa c) S. Michele della Fossa 2. Le zone sono individuate e delimitate nelle cartografie allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Piano. ART. 5 DISTRIBUTORI AUTOMATICI 1. Ai fini dell esercizio dell attività mediante distributori automatici in apposito locale o in spazi ove non sia già autorizzato il punto vendita, si applicano le stesse disposizioni che valgono per le attività nelle quali il servizio è svolto nelle forme tradizionali, ovvero con l assistenza degli addetti alle vendite. 2. L installazione di distributori automatici negli spazi di pertinenza del punto di vendita già autorizzato, non è soggetta ad autorizzazione. ART. 6 TIPOLOGIA DEI CHIOSCHI 1. I chioschi dovranno avere caratteristiche costruttive adeguate al tessuto urbano circostante la zona di edificazione. Tali caratteristiche saranno verificate in sede di esame del progetto e del rilascio del permesso di costruire. ART. 7 NUOVE AUTORIZZAZIONI 1. Nessuna nuova autorizzazione potrà essere rilasciata nelle zone: - Bagnolo in Piano - Pieve Rossa e San Tomaso della Fossa - San Michele della Fossa. 7

8 ART. 8 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA 1. L esercizio dell attività è subordinato: a) al possesso dei requisiti generali per l esercizio dell attività commerciale previsti dall art. 5, comma 2 del decreto legislativo 114/98; b) al rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di destinazione d uso dei locali. ART. 9 DOMANDE 1. Le domande di autorizzazione, da presentarsi in competente bollo, oltre alle generalità del richiedente, dovranno contenere: a) caratteristiche del locale ed ubicazione con il corredi di planimetrie e sezioni dello stesso; b) dichiarazione di disponibilità del locale; c) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98; d) richiesta di occupazione di spazio pubblico (per chioschi); e) dichiarazione di acquisto d azienda, in caso di subentro in attività, oppure di successione, in caso di trasferimento della titolarità per causa di morte. 2. In caso di domande concorrenti inerenti nuove aperture valgono, nell ordine, i seguenti criteri di priorità: a) data di presentazione della domanda; b) disponibilità del locale. 3. Nel caso di domande non regolari, la data di presentazione ritenuta valida è quella in cui avviene la regolarizzazione. 4. Le istanze, regolari e complete, si considerano accolte qualora, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento, non venga notificato il diniego. Nel diniego dovranno essere espressi i termini e l Autorità alla quale si può ricorrere. 5. E fatta salva la conformità rispetto alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti nel Comune, che si intende quale requisito. ART. 10 TRASFERIMENTI DI SEDE 1. Il trasferimento di sede è soggetto a specifica autorizzazione da annotarsi sull autorizzazione originaria. 2. Il trasferimento di sede dei punti di vendita esclusivi è sempre consentito purchè avvenga nell ambito della stessa zona. 8

9 ART. 11 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA 1. Le richieste di ampliamento dei punti di vendita sono sempre accolte compatibilmente alle esigenze urbanistiche ed entro i limiti previsti per gli esercizi di vicinato. 2. L autorizzazione all ampliamento è da annotarsi sull autorizzazione originale. ART. 12 SUBENTRO NELL ATTIVITA 1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali o periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell autorizzazione, sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio. 2. Il subentro è soggetto alla sola comunicazione al Comune ai sensi dell art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 170/ Il subentrante può iniziare l attività di vendita solo dopo la presentazione della comunicazione ART. 13 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 1. Il rilascio di autorizzazioni stagionali non è consentito. ART. 14 CONSEGNA PORTA A PORTA E VENDITA IN FORMA AMBULANTE 1. Per la consegna porta a porta e per la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici, è fatto rinvio alle disposizioni di cui all art. 3, comma 1, lett. E), del Decreto Legislativo n. 170/2001. ART. 15 CONTENUTI DELL AUTORIZZAZIONE 1. Ai sensi dell art. 1, comma 3, della legge n. 108, il possesso dell autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva abilita, di diritto, anche alla vendita dei generi del settore non alimentare di cui all art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo , n. 114, limitatamente al dimensionamento di esercizio di vicinato, previa presentazione del Mod. Com 1 di cui all art. 7 D.Lgs 114/99. ART. 16 REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE 1. L autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici è revocata qualora il titolare: 9

10 a) non dia inizio all attività di vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione b) sospenda l attività per un periodo superiore ad un anno c) perda i requisiti morali di cui all art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98 d) qualora venga meno l agibilità urbanistico edilizia. 2. La proroga dei termini di cui al comma 1 è ammessa, unicamente, per motivi di comprovata necessità. ART. 17 SANZIONI 1. La vendita di quotidiani e periodici in carenza dei requisiti morali di cui all art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98, è punita con la sanzione amministrativa nella misura prevista dall art.22 del D.Lgs 114/ La vendita di quotidiani e periodici senza autorizzazione è soggetta alla stessa sanzione di cui al comma All accertamento della violazione di cui ai numeri 1 e 2 consegue la chiusura immediata dell esercizio di vendita, da disporre nei modi e termini di legge. ART DISPOSIZIONI FINALI 1. Per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 170/2001, è fatto salvo l abbinamento, nella stessa sede, della vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva con altra attività di vendita, somministrazione o altra attività in genere. 2. La salvaguardia di cui al comma 1, vale anche nel caso di trasferimento dell attività. 3. I punti di vendita esclusivi autorizzati a seguito dell entrata in vigore del citato Decreto Legislativo e pertanto, in vigenza del presente Piano, possono svolgere unicamente, oltre alla vendita di quotidiani e periodici, attività di commercio al minuto nei limiti consentiti dall autorizzazione di cui all art

11 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Piazza Garibaldi, 5/ Bagnolo in Piano Provincia di Reggio Emilia ALL.3 CRITERI E PARAMETRI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI O PERIODICI - REGOLAMENTO ART. 1 OGGETTO 1. I presenti criteri e parametri si riferiscono esclusivamente al rilascio delle autorizzazioni per l esercizio dei punti di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici. 2. Punto di vendita non esclusivo è quello nel quale vengono venduti, in aggiunta ad altre merci, quotidiani ovvero periodici. ART. 2 DEFINIZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI 1. Sono punti di vendita non esclusivi i seguenti: a) le rivendite di monopolio; b) le rivendite di carburanti e di oli minerali, con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, quali ristoranti, rosticcerie e trattorie; d) le strutture di vendita come definite all art. 4, comma 1, lett. e (medie strutture di vendita con superficie da 151 mq. a mq. nei comuni con popolazione inferiore ai abitanti), f (grandi strutture di vendita con superficie superiore ai mq. nei comuni con popolazione inferiore ai abitanti) e g (centri commerciali), del decreto legislativo n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri 120; f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. 2. Per le rivendite di carburanti e di oli minerali, la superficie è quella che risulta dall autorizzazione/concessione edilizia rilasciata per la realizzazione dell impianto nella attuale struttura. 11

12 3. I prodotti equiparati ai libri sono i prodotti editoriali realizzati su sopporto informatico, comprese le pubblicazioni internet. ART. 3 CRITERI E CONDIZIONI DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE a) rivendite di generi di monopolio e pubblici esercizi: l autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni: 1. non deve esistere, ad una distanza inferiore a 500 metri, un altro punto di vendita di quotidiani e periodici, sia esso esclusivo o non esclusivo; 2. l esercizio deve disporre di una superficie di almeno 4 metri quadrati da riservare alla vendita di quotidiani o periodici. b) rivendite di carburanti e oli minerali: l autorizzazione viene rilasciata previa verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni: 1. la superficie dell impianto, nella attuale struttura, quale risulta dall autorizzazione / concessione edilizia, deve misurare almeno metri; 2. la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 4 metri quadrati; 3. non deve esistere ad una distanza inferiore a 500 metri un altro punto di vendita di quotidiani o periodici esclusivo o non esclusivo. c) medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali al dettaglio: l autorizzazione viene rilasciata previa verifica delle seguenti condizioni del punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici: 1. abbia una superficie di almeno 700 metri quadrati; 2. non deve esistere ad una distanza inferiore a 500 metri un altro punto vendita di quotidiani o periodici esclusivo o non esclusivo; 3. la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 10 metri quadrati; 4. in ogni centro commerciale, qualunque sia il numero degli esercizi che lo compongono, il punto di vendita non esclusivo è unico. d) libri e prodotti equiparati: l autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle seguenti tre condizioni: 2. non deve esistere, ad una distanza inferiore a 500 metri, un altro punto di vendita di quotidiani e periodici, esclusivo o non esclusivo; 3. l esercizio deve disporre di almeno 120 metri quadrati di superficie di vendita; 4. la superficie riservata alla vendita di quotidiani o periodici non deve essere inferiore a 10 metri quadrati. 12

13 Per prodotti equiparati ai libri si intendono i prodotti editoriali realizzati su supporto informatico, comprese le pubblicazioni su internet. ART.4 ESERCIZI A PREVALENTE SPECIALIZZAZIONE DI VENDITA 1. Nessun limite o parametro viene determinato per gli esercizi prevalentemente specializzati, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per la vendita, negli stessi, di riviste di identica specializzazione. ART. 5 INTRASFERIBILITA DI SEDE 1. L attività di punti vendita non esclusivi, come definiti dall art. 2, non può essere trasferita di sede indipendentemente dall attività alla quale è collegata. 2. Il trasferimento di sede di punti di vendita non esclusivi è disciplinato dalla normativa relativa all attività principale alla quale funzionalmente è collegata e nel rispetto delle condizioni stabilite dall art. 3 per il rilascio dell autorizzazione. ART. 6 REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA 2. L esercizio dell attività è subordinato: a) al possesso dei requisiti generali per l esercizio dell attività commerciale previsti dall art. 5, comma 2 del decreto legislativo 114/98; b) al rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di destinazione d uso dei locali ART. 7 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 1. Ai fini del rilascio dell autorizzazione per attivare un esercizio di vendita non esclusivo di quotidiani o di periodici, è necessario inviare al Comune istanza in bollo, autocertificando nella stessa il possesso e la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l esercizio dell attività. 2. Le istanze, regolari e complete, si considerano accolte qualora, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento, non venga notificato il diniego. Nel diniego dovranno essere espressi i termini e l Autorità alla quale si può ricorrere. 13

14 ART. 8 SUBENTRO NELL ATTIVITA 1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di quotidiani o periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell autorizzazione sempre che sia provato l effettivo trasferimento dell esercizio. 2. Ai fini e per gli effetti di cui all art. 9, comma 1, del decreto legislativo 170/2001, il trasferimento della gestione o della titolarità è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente. Il subentrante può iniziare l attività di vendita dopo la presentazione della comunicazione. ART. 9 REVOCA 1. L autorizzazione è revocata nei seguenti casi: a) qualora all interessato vengano meno i requisiti soggettivi di cui all art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98; b) per ingiustificata interruzione dell attività di vendita per un periodo superiore a 365 giorni consecutivi; c) qualora per il locale dove viene svolta l attività venga meno l agibilità urbanisticoedilizia; d) qualora, previa diffida ad adempiere, non rispettata, non venga riservata alla vendita di quotidiani o periodici, la superficie minima prevista. ART. 10 DISTANZE FRA ESERCIZI 1. Il requisito della distanza minima tra esercizi consimili viene calcolato misurando il percorso pedonale più breve dal centro dell ingresso principale dell esercizio che si vuole aprire al centro dell esercizio consimile più vicino. ART.11 PARITA DI TRATTAMENTO E MODALITA DI VENDITA 1. Ogni punto di vendita deve assicurare parità di trattamento della tipologia di quotidiani o periodici prescelta per la vendita. 2. Il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica, come stabilito dal produttore, non può subire variazioni. 3. Lo spazio espositivo deve essere adeguato per tutte le testate poste in vendita. 14

15 ART.12 ESENZIONE DELL AUTORIZZAZIONE 1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate; b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) per la vendita, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi d) per la vendita di pubblicazioni specializzate, non distribuite nelle edicole; e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; f) per la vendita negli alberghi e pensioni, quando essa costituisce un sevizio ai clienti; g) per la vendita effettuata all interno di strutture pubbliche o private, rivolta unicamente al pubblico che ha accesso in tali strutture. ART. 13 SANZIONI 1. La vendita di quotidiani e periodici in carenza dei requisiti morali di cui all art. 5, comma 2 del D.Lgs 114/98, è punita con la sanzione amministrativa così come prevista dall art. 22 del D.Lgs 114/ La vendita di quotidiani e periodici senza autorizzazione è soggetta alla stessa sanzione di cui al comma All accertamento della violazione di cui ai numeri 1 e 2 consegue la chiusura immediata dell esercizio di vendita, da disporre nei modi e termini di legge. ART. 14 VALIDITA DEI CRITERI E PARAMETRI La validità dei presenti criteri e parametri è fissata in un quadriennio a decorrere dalla data di entrata in vigore. 15

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