LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1998, N. 7 REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.)

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1 PROVINCIA DI LIVORNO LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1998, N. 7 REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (G.A.V.) Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 753/ Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 116/ In vigore dal maggio 1998 (Le modifiche ed integrazioni sono evidenziate con il carattere grassetto)

2 SOMMARIO Articolo 1 Finalità 3 Articolo 2 Ambito del servizio 3 Articolo. 3 Inquadramento ed organizzazione delle GAV 3 Articolo 4 Ufficio delle G.A.V. 3 Articolo 5 Comando delle G.A.V. 4 Articolo 6 Raggruppamenti territoriali 4 Articolo 7 Indirizzi operativi e direttive 4 Articolo 8 Copertura assicurativa e tutela giuridica delle GAV 5 Articolo 9 Uniforme e contrassegni delle GAV 5 Articolo 10 Tesserino G.A.V. 6 Articolo 11 Uniforme G.A.V. 6 Articolo 12 Il foglio di servizio delle GAV 7 Articolo 13 Denunce penali e relazioni di servizio delle GAV 7 Articolo 14 Mezzi in dotazione alle GAV Uso e Conservazione 8 Articolo 15 Emergenze Ambientali e Protezione Civile 9 Articolo 16 Finanziamenti 9 2

3 Articolo 1 Finalità Il presente Regolamento disciplina l espletamento del servizio di vigilanza ambientale di cui all art. 14, comma 1, lett. A) della Legge , n. 142, mediante l impiego del Corpo di Polizia Provinciale integrato dall attività delle Guardie Ambientali Volontarie, secondo la normativa introdotta nell ordinamento con L.R , n. 7. Articolo 2 Ambito del servizio Il servizio è svolto nell ambito territoriale della provincia per favorire e garantire l applicazione delle normative in materia di protezione dell ambiente terrestre, marino (e lacustre), della flora e della fauna, anche in riferimento alla tutela degli animali di affezione; esso è escluso, per specifiche funzioni e competenze, previste dalla Legge (art. 4, comma 3) in quelle parti del territorio provinciale, nel quale sono competenti gli Enti parchi regionali. Articolo. 3 Inquadramento ed organizzazione delle GAV La Provincia provvede a stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di protezione ambientali che operano nell ambito della tutela della natura e, tramite la Polizia Provinciale, ad effettuare un censimento dei gruppi già organizzati, nell ambito del volontariato, impegnati in attività di protezione e di vigilanza dell ambiente, della tutela della fauna e della flora, negli ambiti terrestri, marini, lacustri e fluviali. Provvede inoltre a raccogliere le istanze di singoli cittadini già in possesso della qualifica di guardia volontaria ai sensi delle leggi sulla caccia e sulla pesca che intendono aderire alle GAV. La Provincia provvede, con atto a parte, a modificare ed integrare il regolamento del corpo di Polizia Provinciale con norme che consentano la piena integrazione del servizio delle GAV con quello svolto dagli appartenenti al corpo, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 4, comma 2, lett. C) L.R. 7/98. L organizzazione del servizio delle GAV si articola in due momenti distinti ma integrati tra loro: a) Servizi svolti da GAV organizzati in gruppi e appartenenti ad associazioni che opereranno in convenzione di seguito denominate GAV Convenzionate. b) Servizi svolti da GAV direttamente organizzati dalla Polizia Provinciale di seguito denominate GAV Coordinate. Articolo 4 Ufficio delle G.A.V. Presso il Comando di Polizia Provinciale, è costituito l ufficio del Servizio di Guardie Ambientali Volontarie affidato alla direzione di un ufficiale del corpo responsabile di servizio organizzativo semplice. 3

4 Lo status di G.A.V. si acquisisce nei modi di cui all art. 2 della L.R. 7/98, mediante automatica iscrizione in apposito registro, tenuto dall ufficiale predetto, a seguito di nomina a G.A.V., rilasciata dal Dirigente della competente struttura organizzativa della Provincia unitamente al tesserino di riconoscimento. Articolo 5 Comando delle G.A.V. La Provincia provvede ad affidare l incarico di comando delle GAV ad un ufficiale della Polizia Provinciale, provvede inoltre a nominare un responsabile tra i volontari GAV coordinati, valutando ai fini dell attribuzione dell incarico prioritariamente, i titoli ed il rendimento ottenuto ai corsi di formazione ed aggiornamento svolti. Per la nomina del responsabile GAV coordinate, la Provincia acquisisce il parere del Comando della P.P. Il Dirigente del Settore su proposta del comando, provvede alla nomina di GAV coordinate capogruppo in ragione di uno ogni 5 operatori. Nel proporre i nominativi deve essere tenuto conto dello stato di servizio nonché del rendimento ai corsi di formazione e di aggiornamento di coloro che si candidano al ruolo di capogruppo. Articolo 6 Raggruppamenti territoriali Il servizio è organizzato secondo i seguenti raggruppamenti territoriali costituiti in conformità con la struttura decentrata della Polizia Provinciale. 1) Distaccamento Nord, comprende i comuni di Livorno; Collesalvetti; Rosignano; Capraia. 2) Distaccamento Centro, comprende i comuni di Cecina; Bibbona; Castagneto; Sassetta. 3) - Distaccamento Sud, comprende i comuni di Piombino; San Vincenzo; Campiglia; Suvereto. 4) Distaccamento Elba, comprendente i comuni di Portoferraio; Marciana; Marciana Marina; Campo nell Elba; Rio Elba; Rio Marina; Porto Azzurro; Capoliveri. 5) Distaccamento speciale per i problemi inerenti la tutela del mare, nelle acque prospicienti il territorio della provincia, dei fiumi e dei laghi con base a Livorno. Articolo 7 Indirizzi operativi e direttive La Giunta Provinciale fissa gli obbiettivi in merito ai campi di intervento della Polizia Provinciale e stabilisce nel contempo le priorità operative. L impiego delle GAV deve essere indirizzato al raggiungimento degli obbiettivi fissati. Il Dirigente del Settore competente esercita il controllo dell operato della Polizia Provinciale e sull impiego delle GAV. L Ufficiale responsabile del comando delle GAV riferisce al Dirigente, con relazione trimestrale circa i risultati del servizio, in relazione alle direttive ricevute. 4

5 Presso l ufficio GAV del comando ha sede il Comitato di coordinamento provinciale delle GAV; esso è costituito dai responsabili GAV dei distaccamenti territoriali, dai responsabili delle GAV coordinate, nonché da rappresentanti delle GAV convenzionate ed è presieduto dall ufficiale della P.P. incaricato del comando delle GAV. Compito del Coordinamento Provinciale è quello di formulare proposte operative tese al raggiungimento degli obbiettivi indicati dalla Giunta Provinciale, nonché quello di aggiornarsi sulle leggi al fine di migliorarne la conoscenza e diffonderla agli operatori GAV. Il Comitato di coordinamento dovrà provvedere a produrre materiale didattico, atto a diffondere la conoscenza della legislazione ambientale da utilizzare, in ambiti scolastici dei vari ordini e gradi della Provincia. Per tali produzioni, il comitato potrà avvalersi degli strumenti informatici e degli altri mezzi tecnici messi a disposizione della Provincia. La diffusione del materiale didattico prodotto potrà avvenire anche attraverso la rete telematica Internet, od altri mezzi di diffusione individuati dalla Provincia. La Provincia attiva un numero verde presso il comando P.P. Articolo 8 Copertura assicurativa e tutela giuridica delle GAV La Provincia provvede a fornire alle GAV idonea copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi ed assistenza legale connessa con l attività di servizio. Articolo 9 Uniforme e contrassegni delle GAV La Provincia provvede alla fornitura dell uniforme alle GAV coordinate: essa si compone di una tuta da campagna (giacca più due pantaloni); due berretti di cui uno in pelle dello stesso colore della tuta, con ricamato in giallo sul fronte la scritta Provincia di Livorno G.A.V. ; un paio di stivali anfibi, una cintura, un cinturone, due maglioni e due magliette estive. Le GAV coordinate portano sull uniforme i seguenti segnali distintivi: a) il coordinatore provinciale: sulla spallina della tuta e sul pettorale anteriore sinistro della giacca tre stelle a otto punte; b) - i vice coordinatori sulla spallina della tuta o sul pettorale sinistro della giacca n. 2 stelle a otto punte; - Il capogruppo responsabile del distaccamento territoriale: sulla spallina della tuta e sul pettorale anteriore sinistro della giacca n. 1 stella a otto punte ; c) le GAV con anzianità di servizio di almeno cinque anni portano sulle spalline dell uniforme due barre rosse; se con anzianità di servizio di tre anni, una barra rossa. 5

6 d) Le GAV coordinate portano sulla manica destra dell uniforme il simbolo della protezione civile e sulla spalla sinistra il simbolo della Provincia di Livorno con la scritta Provincia di Livorno GAV. Le GAV convenzionate, operanti in gruppi appartenenti alle associazioni, portano sulla spalla sinistra il simbolo della associazione ambientale cui appartengono. Le mostrine delle GAV sono composte dello stemma della Regione Toscana su sfondo verde bordato d oro. Articolo 10 Tesserino G.A.V. Le GAV coordinate sono dotate di apposito tesserino di riconoscimento analogo a quello della P.P. e predisposto dalla Provincia recante la scritta Provincia di Livorno GAV indicante le generalità e la qualifica di Pubblico Ufficiale attestante i poteri di accertamento previsti dall art. 13 della L. 689/81. Le GAV convenzionate sono dotate di apposito tesserino come da modello regionale. L acquisizione dello status di G.A.V. provinciale nei di cui all art. 2 della L.R. n. 7/98, comporta l osservanza degli obblighi previsti dalla L.R. 7/98, dal presente regolamento e dalle disposizioni generali impartite dall Amministrazione Provinciale. Articolo 11 Uniforme G.A.V. Le G.A.V., durante il servizio, indossano l uniforme prescritta dal presente regolamento; non è consentito indossare vestiario visibile che possa modificare sostanzialmente l uniforme; nel momento in cui procedono al controllo dei cittadini hanno l obbligo di qualificarsi, mostrando il tesserino di riconoscimento. Tale comportamento deve essere rispettato anche se in uniforme. In casi eccezionali e per risolvere situazioni particolari, quando direttamente disposto da un ufficiale della P.P., le GAV possono operare in abiti civili. Tali operazioni devono risultare nel foglio di servizio, e devono essere sottoscritti dall ufficiale della P.P. che lo dispone. E vietato portare l uniforme fuori dall orario di servizio, salvo che per cerimonie o riunioni ufficiali; in tal caso le GAV sono considerate in attività a tutti gli effetti. L uniforme delle GAV coordinate resta di proprietà della Provincia, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora la GAV coordinata cessi dal servizio per qualsiasi motivo. Le GAV coordinate sono tenute a conservare in buono stato l uniforme e la dotazione assegnatagli. I coordinatori sono tenuti a vigilare sul decoro e sulla tenuta delle uniformi riferendo all ufficiale coordinatore della P.P. ogni inadempienza. 6

7 Articolo 12 Il foglio di servizio delle GAV Il servizio delle GAV coordinate è preventivamente determinato dall ufficiale della P.P. addetto al coordinamento; esso ha cadenza settimanale. I gruppi facenti capo ai distaccamenti territoriali formano il foglio di servizio nelle sedi dei distaccamenti, coordinandosi con i servizi della P.P. Per il distaccamento speciale a tutela delle acque il servizio viene compilato presso il distaccamento di Livorno. Per fini di cui sopra le GAV coordinate comunicano preventivamente all ufficio GAV presso il comando la loro disponibilità settimanale. Le associazioni trasmettono preventivamente la disponibilità delle GAV loro iscritte all ufficio GAV. L ordine di servizio deve essere rispettato, tenendo presente che eventuali fatti accaduti al di fuori di esso, salvo casi imprevedibili e contingenti, da segnalare tempestivamente alla P.P., verranno considerati come fatti estranei al servizio. Di ogni eventuale variazione dell ordine di servizio, deve essere compilato apposito modulo sottoscritto dall ufficiale od agente della P.P. e conservato agli atti del comando. Articolo 13 Denunce penali e relazioni di servizio delle GAV La Provincia provvede a fornire a tutte le GAV i blocchetti (predisposti) per i verbali, questi saranno autocalcanti e numerati. Provvede inoltre a fornire tutto il materiale cartaceo necessario per il servizio. Le GAV saranno responsabili della conservazione e dell uso di detto materiale. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati al distaccamento o al comando della P.P. senza ritardo; di tale consegna viene preso nota in apposito registro tenuto a cura dell ufficiale della P.P. addetto, la nota sul registro deve essere controfirmata da almeno uno dei verbalizzati. Nel caso in cui le GAV operino sequestri ai sensi dell art. 13 della L. 689/81, le cose sequestrate dovranno essere consegnate al distaccamento di P.P. competente per territorio. L ufficiale responsabile o l agente delegato provvede a rilasciare ricevuta mediante timbratura sulla copia del verbale di sequestro. Le GAV operanti presso le associazioni possono tenere un loro archivio di tutti gli atti da loro compilati. Nel caso in cui le GAV accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell art. 331 del Codice di Procedura Penale. Sono fatte salve, le diverse procedure previste dalle leggi speciali. 7

8 Articolo 14 Mezzi in dotazione alle GAV Uso e Conservazione La Provincia provvederà a fornire i veicoli alle GAV coordinate secondo le necessità di servizio e le disponibilità di bilancio. Tale richiesta sarà formalizzata all ufficiale responsabile del coordinamento GAV. Per il servizio delle GAV operanti nelle associazioni convenzionate, provvederanno le stesse attingendo dai fondi connessi alla convenzione. Tutte le GAV durante il servizio o per fini attinenti allo stesso, possono essere trasportate sui mezzi in dotazione alla P.P. Gli appartenenti alla P.P. possono condurre i mezzi in dotazione alle GAV. Le GAV munite di adeguata patente di guida, possono condurre i mezzi assegnati al loro servizio. Nel caso in cui le GAV coordinate si trovino ad operare con propri mezzi, ciò dovrà risultare dal foglio di servizio, nel quale sarà indicata la targa. Per tale uso del mezzo privato, la Provincia nel caso di GAV coordinate provvederà a rimborsare il consumo del carburante nella misura prevista dalla vigente normativa; di tali rimborsi dovrà essere tenuta apposita documentazione a cura dell ufficio GAV presso il comando. Le GAV operanti nelle associazioni provvederanno per loro conto tramite i contributi annessi alle convenzioni. In casi particolari e contingenti le GAV operanti nel settore della tutela delle acque possono essere autorizzate dalla P.P. alla conduzione dei mezzi nautici in dotazione. Le GAV coordinate che intenderanno operare sui mezzi nautici dovranno possedere i necessari requisiti, comprovati con attestati o brevetti, che saranno depositati presso l ufficio GAV del comando. Analoga disposizione dovrà essere rispettata per altri eventuali settori d intervento speciali, per operare nei quali è prevista specifica abilitazione o brevetto. Le GAV coordinate sono tenute a conservare con la massima cura tutte le dotazioni loro assegnate. La P.P. e i coordinatori GAV sono tenuti a riferire al comando della P.P. ogni inadempienza. Eventuali danni causati ai mezzi di servizio in uso alle GAV e di proprietà della Provincia, devono essere tempestivamente comunicati al comando P.P. La Provincia fornisce alle GAV apparati radio ricetrasmittenti collegate con il ponte radio della P.P.; la quantità di tali apparati sarà fornita in relazione alle necessità rilevate dallo staff di comando ed in ragione delle disponibilità di bilancio. L uso di tali apparati da parte delle GAV dovrà essere conforme alle disposizioni della P.P., nelle comunicazioni dovrà essere tenuto un linguaggio breve e conciso, chi chiama dovrà prima identificarsi con la propria sigla (le sigle verranno assegnate con tabulato specifico identificativo) chi risponde dovrà pronunciare: avanti per.(sigla di chi riceve). Il superiore gerarchico chiude la conversazione. Nel caso di conversazione tra pari grado questa è chiusa da chi ha chiamato. 8

9 Il comando o gli ufficiali possono inserirsi nelle conversazioni, quando il caso lo richiede, in tal caso questi pronunciano: break seguito dalla sigla. Articolo 15 Emergenze Ambientali e Protezione Civile Nei casi di emergenza ambientale, la Provincia può allertare le GAV coordinate unitamente al proprio personale e porle a disposizione delle autorità competenti. A tale scopo l ufficiale della P.P. e il responsabile provinciale GAV coordinate trasmettono al Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la scheda informativa di cui al D.P.R. di attuazione dell art. 18 della Legge 225/92 e della Legge 266/91 indicando tra l altro i settori di possibile utilizzazione specialistica. Il comitato di coordinamento GAV, prevede ad organizzare periodici corsi di aggiornamento e addestramento. Il responsabile provinciale GAV coordinate può provvedere alle richieste di concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e al miglioramento della preparazione tecnica, da indirizzare al Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità di cui all art. 2 del D.P.R. 613/94. Tutta l organizzazione GAV della provincia partecipa all attuazione del piano provinciale per la prevenzione e la protezione dei boschi dagli incendi. Articolo 16 Finanziamenti Per il finanziamento delle attività delle GAV, nel bilancio generale della provincia è istituito un apposito capitolo di spesa, dove le entrate sono costituite da finanziamenti propri della provincia, finanziamenti finalizzati della Regione, nonché da entrate relative ai proventi delle sanzioni amministrative. Nel caso in cui l impiego delle GAV coordinate comporti spese di trasporto, vitto ed alloggio, queste saranno rimborsate dalla Provincia, nei limiti e nelle condizioni previste per il personale dipendente, previa presentazione della documentazione fiscale nonchè della specifica autorizzazione del Comandante della Polizia Provinciale Formattazione del testo coordinato con successive modifiche ed integrazioni a cura della Segreteria Generale Ultima revisione

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