PROPOSTA DI D.D.L. Art. 1 Definizione

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROPOSTA DI D.D.L. Art. 1 Definizione"

Transcript

1 PROPOSTA DI D.D.L. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale, alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette e alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali. Art. 1 Definizione 1. Nell'ambito della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale, della legge regionale 14 novembre 2008, n. 12 Norme di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o inselvatichita in aree naturali protette e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali, le parole Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente con le parole Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Art. 2 Introduzione di specie alloctone 1. Alla lettera d) del comma 1 dell articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: 'in assenza di parere favorevole dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)'. Art. 3 Controllo della fauna 1. L articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '1. Per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e la salvaguardia degli equilibri ambientali, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, per il contenimento dei danni alle attività produttive e dei contrasti sociali che ne derivano, per pubblica incolumità, la fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo, esercitati selettivamente, anche nelle zone comunque sottoposte al regime di divieto di caccia. 2. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie mediante l'utilizzazione di metodi ecologici in qualsiasi periodo!1

2 dell'anno. Per gli aspetti sanitari le ripartizioni si avvalgono del Servizio veterinario istituito presso le A.U.S.L. dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, previo parere dell'osservatorio faunistico siciliano e dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 3. Qualora le Ripartizioni faunistico-venatorie verifichino l'inefficacia dei metodi di cui al comma 2, possono predisporre ed attuare piani di controllo a mezzo di catture e/o abbattimento selettivo delle specie oggetto di intervento, senza l uso di veleni. Tali piani dovranno essere autorizzati dall Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previo parere dell ISPRA. 4. Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, ivi compresi quelli di cattura e di abbattimento, sono attuati dalle ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a mezzo di proprio personale, di dipendenti del Corpo Forestale, delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio. 5. Le Ripartizioni faunistico-venatorie possono altresì avvalersi dei proprietari e dei conduttori dei fondi sui quali si attuano gli interventi, delle guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste, riconosciute in sede regionale e di operatori espressamente autorizzati che abbiano frequentato appositi corsi di abilitazione organizzati dalle Ripartizioni faunistico venatorie sulla base di programmi concordati con l ISPRA. I corsi di abilitazione possono essere organizzati anche dagli Enti rappresentati nel Comitato regionale faunistico venatorio, purché abilitati alla gestione di corsi di formazione, previo nulla-osta delle Ripartizioni faunistico-venatorie, previo parere dell ISPRA. Per le operazioni di abbattimento il personale di cui sopra deve essere munito di licenza per l'esercizio venatorio. 6. Nei casi di abbattimento selettivo la Regione, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 11-quaterdecies della legge 2 dicembre 2008, n. 248, potrà regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, previo parere dell'osservatorio faunistico siciliano e dell'ispra, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni e della presente legge. 7. Nei parchi e nelle riserve naturali istituiti dalla Regione, ove si verifichi un eccessivo sviluppo di singole specie selvatiche, tale da compromettere l'equilibrio ecologico degli ecosistemi.esistenti, gli Enti gestori delle aree naturali protette posso predisporre piani selettivi, di cattura e/o di abbattimento, al fine di superare gli squilibri ecologici accertati dagli enti competenti. 8. La fauna abbattuta, se commestibile e non commercializzabile, è donata in beneficenza, per almeno il 50% dei capi abbattuti ovvero utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parte di enti pubblici e/o da associazioni senza scopo di lucro, mentre quella catturata può essere utilizzata a scopo di ripopolamento. Gli ungulati abbattuti nell ambito dei piani selettivi devono transitare da un centro di lavorazione della selvaggina, un macello o un laboratorio di sezionamento riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, in ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all igiene dei prodotti alimentari e Regolamento (CE) n. 853/2004 che!2

3 stabilisce, inoltre, norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome'. Art. 4 Danni e prevenzione 1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '4. Gli interventi per la prevenzione dei danni possono essere effettuati dalla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio a partire dal momento in cui il proprietario o il conduttore del fondo hanno manifestato il loro consenso scritto e sono finalizzati esclusivamente all'allontanamento della fauna che arreca danni. L allontanamento potrà essere effettuato anche attraverso la cattura dei selvatici, mediante mezzi biologici, ecologici per essere spostati in altre zone. Nei casi in cui sussiste il pericolo che ci possa essere una reiterazione del danno, la Ripartizione faunistico-venatoria valuterà la possibilità di concedere aiuti per opere di prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella misura del 100% dei costi di realizzazione.'. Art. 5 Competenze dei comuni 1. All'articolo 11 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: 'f) la previsione di zone da destinare temporaneamente alle gare di cani da ferma e da seguita.'. Art. 6 Comitato regionale faunistico venatorio Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 6'. Ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute non compete alcun rimborso per spese di viaggio e indennità di missione'. I componenti del Comitato che non svolgono funzioni istituzionali partecipano alle sedute a titolo gratuito, salvo compensi da parte degli enti di appartenenza. Gli stessi devono possedere titoli specifici in materia di scienze agrarie, diritto, scienze naturaliste o biologiche, o titoli equipollenti. Art. 7 Piano regionale faunistico-venatorio 1. L'art. 15 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è così sostituito: 1. Il piano regionale faunistico-venatorio predisposto dall'assessore regionale!3

4 dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è emanato dal Presidente della Regione su delibera della Giunta regionale previo parere della Commissione legislativa competente dell'assemblea regionale siciliana. Esso costituisce lo strumento di pianificazione primaria del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, nonché di differenziazione della destinazione del territorio medesimo. 2. Il piano regionale individua le aree in cui è preclusa l'attività venatoria, nonché le aree da destinare a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina. 3. Il piano regionale determina altresì: a) i criteri e gli interventi per il ripopolamento di specie di fauna selvatica la cui presenza si sia rarefatta in Sicilia, o di altre specie, previo parere dell'istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA); b) i criteri per la corresponsione degli incentivi al miglioramento ambientale a favore dei proprietari e conduttori di fondi rustici; c) i criteri per l'autorizzazione e la regolamentazione delle aziende faunistico-venatorie e per le aziende agro-venatorie. 4. Nel piano regionale è indicato il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi ivi programmati. 5. Le autorità di parco, ai fini della predisposizione o modifiche del piano regionale faunistico-venatorio, possono avanzare proposte all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 6. Il piano regionale contiene previsioni per il miglioramento ambientale mediante la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché progetti di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di animali selvatici presenti in soprannumero negli ambiti faunistici, ivi compresi le oasi, i parchi e le riserve naturali regionali. 7. Il piano regionale faunistico venatorio non è soggetto a termine, e può essere modificato in ogni tempo ove occorra. Le modifiche sono eseguite dall'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di concerto con l'assessorato Territorio e Ambiente e non devono comportare oneri per l'amministrazione. Le modifiche sono approvate secondo il procedimento di cui al comma Con proprio regolamento la Giunta di Governo individua un procedimento semplificato per l'assoggettamento del piano a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'art. 5, D.lgs. n 152/2006 e s.m.i. ed a valutazione di incidenza ambientale (VINCA) ai sensi dell'art. 5, Dpr. n. 357/1997 onde verificare che la costituzione di aree protette o comunque precluse alla caccia, la determinazione dei criteri di ripopolamento, di miglioramento e gestione ambientale, di istituzione delle aziende faunistico venatorie e agro venatorie di cui ai precedenti commi non abbiano impatti significativi sui siti della Rete Natura Il regolamento individua, tra l'altro, i casi in cui le eventuali modifiche del piano comportano la revisione delle valutazioni ambientali. 2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge, il vigente Piano Regionale Faunistico Venatorio si uniformerà alle modifiche apportate dalla presente Legge alla Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33. Art. 8!4

5 Periodi di attività venatoria 1. Alla lettera b) del comma 1 dell articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: - cornacchia nera (Corvus corone); - cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 2. La lettera d) del comma 1 dell articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 'd) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa)'. Art. 9 Divieti 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: 'a) catturare, uccidere, detenere per vendere, vendere, trasportare per vendere, acquistare esemplari vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, tranne che si tratti di soggetti appartenenti alla specie Sus scrofa, ancorché ibridi, provenienti da piani di abbattimento di cui all articolo 4 o che si tratti di soggetti provenienti dagli allevamenti autorizzati o da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.'. 2. Al comma 1 dell articolo 21 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: 'm) praticare l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia nei periodi e nei luoghi non consentiti; ''m) cacciare nelle superfici agrumetate. Art. 10 Ambiti territoriali di caccia 1. L'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: Art Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono unità territoriali di gestione e di prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche; corrispondono a zone del territorio agro-silvo-pastorale tra loro possibilmente omogenee e sono destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali è stato dato diritto di accesso 2. I territori costituiti in ambiti territoriali di caccia hanno la dimensione delle abrogate province regionali; sono delimitati, ove possibile, da confini naturali e sono individuati nel Piano faunistico regionale. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge si procederà alla riorganizzazione della superficie degli ambiti territoriali di caccia di Messina e Catania al fine di abbassarne l'indice minimo di densità venatoria. A tale scopo i confini dei due ambiti si estenderanno in altri ambiti limitrofi. 3. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea verifica e rende pubblico con proprio decreto e con periodicità!5

6 quinquennale, sulla base di dati censuari, l'indice minimo di densità venatoria pari al rapporto tra la superficie agro silvo pastorale regionale utile all'esercizio venatorio e il numero totale dei cacciatori residenti in Sicilia. Sulla base dell'indice minimo definisce l'indice massimo per ogni ambito territoriale di caccia in relazione alle sue condizioni ambientali e trofiche. L'Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ove occorra, può riorganizzare l'estensione degli altri ambiti territoriali di caccia al fine di garantire parità di condizioni nell'esercizio venatorio a tutti i cacciatori. 4. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia hanno la facoltà di proporre l'ammissione nei rispettivi territori di un numero di cacciatori superiore a quello fissato dall'indice massimo di densità venatoria, con delibera motivata e previo accertamento e valutazione di incremento della popolazione faunistica. 2. L'estensione provinciale dell'ambito territoriale di caccia entra in vigore alla data di pubblicazione della presente Legge. Art. 10/bis Funzionamento degli ambiti territoriali di caccia 1. Dopo l'art. 22 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito l'art. 22/bis. Art. 22/bis. 1. Per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia si osservano le seguenti disposizioni: a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza. Può optare tale diritto, ove possibile, con l'accesso in altro ambito territoriale di caccia. Ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione nel caso non sia raggiunta in essi la densità massima. b) In assenza di comunicazione scritta, si intendono confermati di anno in anno gli stessi ambiti dell'anno precedente. c) Una quota non superiore al 5% dei posti disponibili in ciascun ambito è riservata ai cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità. L'accesso ai cacciatori provenienti da altre regioni è vietato nel periodo di pre-apertura della stagione venatoria. Nella quota di cui sopra sono compresi i cittadini residenti all'estero iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della Regione siciliana. Questi sono scelti con priorità rispetto ai cacciatori extraregionali e possono, se ammessi, esercitare la caccia anche in periodo di preapertura. 2. Nella fase di prima applicazione della presente Legge, salvo disdetta, ogni cacciatore ha confermati gli ambiti di diritto e di ammissione usufruiti nella stagione venatoria 2013/ Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente Legge l'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea adotta con proprio provvedimento ogni ulteriore regola necessaria al buon funzionamento degli ambiti. Art. 11 Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia L'articolo 23 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:!6

7 1. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono enti di diritto pubblico sottoposti al controllo e alla tutela dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo economico e della pesca mediterranea destinati alla gestione faunistico - venatoria degli ambiti stessi. 2. Sono organi dei comitati di gestione l'assemblea e il presidente che soprintende i lavori. 3. L'Assemblea si riunisce presso la Ripartizione Faunistica Venatoria, è presieduta dal dirigente della Ripartizione stessa o funzionario da lui delegato, ed è composta, altresì, da un funzionario in servizio presso la stessa Ripartizione che svolge anche la funzione di segretario, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute presenti in ambito regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale, da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti al Consiglio Nazionale per l'ambiente. 4. I componenti dell'assemblea che non svolgono funzioni istituzionali sono nominati dall'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea tra una terna di esperti proposta ognuna dagli enti di appartenenza, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati una sola volta. Detti componenti svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo compensi elargiti dagli enti di appartenenza. Art. 11/bis Compiti dei comitati di gestione Alla Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 23 è inserito l'art. 23/bis: 1. Negli ambiti territoriali di caccia il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio, anche attraverso il ripristino di zone umide e di fossati, la differenziazione delle colture, la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei riproduttori; c) la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 2. Il comitato di gestione approva il piano annuale di gestione dell'ambito territoriale di caccia proposto dal presidente in conformità al piano di gestione tipo di cui all'art. 23/ quater. 3. Il comitato di gestione approva il piano finanziario annuale, nonché il bilancio d'esercizio. Art. 11/ter finanziamento dei comitati di gestione Alla Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 23/bis è inserito l'art. 23/ter: 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 9, della L.n. 157/1992 lo statuto di cui all'art.23/quater!7

8 stabilisce il contributo economico annuo di ogni cacciatore destinato alla gestione degli ambiti territoriali di caccia. 2. L'importo massimo del contributo di cui al comma 1 è di... (in Toscana è di 53 euro per ambito) 3. I contributi di cui al comma 1 sono versati direttamente da ogni cacciatore in un conto aperto presso un unico istituto di credito e sono separati per ambito. Sui conti dispongono i presidenti dei comitati di gestione, previa delibera del comitato stesso. 4. Lo statuto di cui all'art. 23/quater determina le modalità attraverso le quali la corresponsione del contributo del cacciatore è sostituita da prestazioni personali del cacciatore stesso di natura non economica. 5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta del presidente del comitato di gestione e sulla base di specifici programmi di gestione approvati dall'assemblea assegna le risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi medesimi nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 51 della presente Legge. 6. Nei casi di appalti, servizi, forniture necessari alla gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia si applica il D.lgs. n. 163/2006. Art. 11/quater Statuto dei comitati di gestione 1. Alla Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 23/ter è inserito l'art. 23/ quater: Art. 23/quater. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge, la Giunta di Governo, su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, adotta lo statuto dei comitati di gestione. Lo statuto individua: a) le modalità di convocazione del comitato e le regole di funzionamento dello stesso. In particolare lo statuto individua il quorum di funzionamento del comitato di gestione, il tipo di maggioranza necessaria a deliberare, i casi in cui l'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può dichiarare decaduti i membri del comitato di gestione che non esercitano compiti istituzionali; b) le modalità di tenuta contabile del bilancio d'esercizio del comitato di gestione; c) le modalità di scelta dell'istituto di credito sul quale confluiranno, per ogni ambito territoriale di caccia, i contributi di cui all'art. 23/ter. In ogni caso le modalità di scelta devono essere conformi ai principi e alle disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006; d) l'attribuzione di specifiche competenze al presidente del comitato e all'assemblea; e) ogni disposizione utile all'organizzazione del comitato di gestione e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, della presente Legge. Allo statuto è allegato il piano di gestione tipo che ne forma parte integrante. Ad esso si conformeranno i piani di gestione dei singoli ambiti territoriali di caccia avuto a mente il Piano Regionale Faunistico Venatorio. Il piano di gestione tipo riguarda anche la vigilanza venatoria volontaria. 2. Per l'esecuzione dei piani di gestione la Giunta di Governo, su proposta dell'assessore dell'agricoltura, dello sviluppo mediterraneo e della pesca mediterranea, sentiti i presidenti dei comitati di gestione, può disciplinare le modalità di utilizzo del personale del bacino forestale o di altro personale in servizio presso enti regionali ove disponibile.!8

9 Qualora tale personale non è disponibile il comitato di gestione, nei termini previsti dallo statuto, può ricorrere a manodopera esterna alla pubblica amministrazione. Art. 12 (da eliminare) Art. 13 Aziende faunistico-venatorie 1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, le parole previo parere del Comitato regionale faunistico-venatorio sono soppresse. Art. 14 Allevamenti di cani 1. Al comma 3 dell articolo 27 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole attraverso le proprie delegazioni sono aggiunte le seguenti parole: o dagli allevatori in possesso di affisso dell'ente nazionale della cinofilia italiano e dal numero di codice identificativo contenuto nel microchip impiantato dalla A.S.P. competente. 2. Il comma 5 dell articolo 29 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato. Art. 15 Commissioni di esame di abilitazione all'esercizio venatorio (ABROGATO. Vige vecchia disciplina, salvo prestazione gratuita) Art. 16 Tesserino regionale 1. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '3. Il rilascio del tesserino venatorio è subordinato al versamento di una somma di 10,00 (da eliminare anche per probabile impugnativa del Commissario dello Stato). Le somme versate confluiscono su un apposito capitolo di entrata e sono destinate alle attività inerenti i compiti istituzionali delle Ripartizioni faunistico-venatorie, al funzionamento dell Osservatorio faunistico siciliano e delle commissioni di esami di abilitazione all esercizio venatorio'. Art. 17 Sanzioni 1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:!9

10 '3. La mancata annotazione sul tesserino dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 26,00 ad 156,00'. 2. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente: '8. Per tutti i divieti per i quali non sono previste sanzioni pecuniarie nella presente legge o nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applica la sanzione amministrativa da 75,00 ad 450,00'. 3. All'articolo 32 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 9 bis, sono aggiunte le seguenti parole: '9 ter. Per le infrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 21, lettera m), è prevista la sanzione amministrativa da 26,00 ad 156,00'. Art. 18 Riconoscimento di associazioni venatorie 1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, la dicitura Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia è sostituita con la seguente: Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A., Enalcaccia e Sindacato Nazionale Cacciatori. Art. 19 Zone di addestramento, allenamento e gare per cani 1. Al comma 6 dell articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole specie animali prodotte in allevamento, purché, sono aggiunte le seguenti parole: individuate dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni e. Art. 20 Piani di cattura o di abbattimento 1. Al comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 12, dopo le parole purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, sono aggiunte le seguenti parole: nonché degli operatori espressamente autorizzati, selezionati attraverso specifici corsi di formazione alla gestione faunistica o in possesso di specifici attestati inerenti la gestione faunistica. Art. 21 Finalità dei piani 1. Al comma 1 dell articolo 3 della 14 novembre 2008, n. 12, dopo le parole la modalità di cattura o di abbattimento, sono aggiunte le seguenti parole:!10

11 la destinazione dei capi abbattuti di cui almeno il 50% è donata in beneficenza, ovvero utilizzata per finalità di promozione e valorizzazione del territorio da parti di enti pubblici e/o da associazioni senza scopo di lucro. Art. 22 Attività consentite 1. Alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente articolo: 'Art. 17 bis. Attività consentite. Al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti nazionali e regionali, nei territori dei parchi e delle riserve naturali è consentito, previa autorizzazione, previo nulla osta degli enti gestori, lo svolgimento di prove cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocumento alla fauna selvatica e devono essere preventivamente autorizzate dall'ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di concerto con l'assessore Territorio e Ambiente disciplinano il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, individuano i soggetti autorizzabili, nonché le modalità di fruizione delle aree sulle quali si svolgeranno le prove. Le modalità di svolgimento delle gare sono disciplinate dai regolamenti dell'ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Art. 23 Caccia di selezione 1. Dopo l'art. 19 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è inserito l'art. 19/ bis: Art. 19/bis. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata in conformità a quanto previsto dagli artt. 18, co. 2-7, L. n. 157/1992 e 11 quater-decis, comma 5, Legge 2 dicembre 2008 n Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge l'assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il Comitato Regionale Faunistico Venatorio, disciplinerà con proprio provvedimento le modalità di svolgimento di tale tipologia di caccia. Art. 24 Disposizioni finanziarie. Fondo di gestione faunistico-venatoria 1. L'art. 51 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è sostituito dal seguente articolo:!11

12 E istituito presso l Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea uno specifico capitolo in entrata sul quale confluiscono direttamente le somme di cui agli artt. 30 e 32 della presente Legge. Con regolamento approvato dalla Giunta di Governo su proposta dell'assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sentito il Comitato Regionale Faunistico Venatorio si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente per il finanziamento delle attività previste dalla presente Legge, nonché per la elargizioni di contributi alle associazioni rappresentate al Comitato Regionale Faunistico Venatorio. 2. L'art. 30, comma 1, secondo periodo è abrogato. Art. 25 Appostamenti Fissi 1. Dopo l art. 33 della Legge Regionale n. 33/97 è inserito l art. 33/bis : Art. 33/bis. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Legge, su proposta dell Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il Comitato Regionale Faunistico Venatorio, la Giunta di Governo approva il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni relative agli appostamenti fissi di caccia di cui all art. 12, comma 5, lettera b, della Legge n. 157/92 nel rispetto dei limiti inderogabili fissati dalla stessa Legge. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio delle autorizzazioni relative agli appostamenti fissi di cui all'art. 23, comma 5, L. n. 157/1992 è di...(v. Legge sulle tariffe). Ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. n. 157/1992 non sono considerati fissi agli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, stessa Legge gli appostamenti per la caccia agli ungulati, ai colombacci e gli appostamenti senza richiami vivi di cui all'art. 14, comma 12 della più volte richiamata L. 157/1992. Art. 26 Esercizio delle deroghe 1. Dopo l'art. 20 della Legge regionale 1 settembre 1997 n. 33 è aggiunto l'art. 20/ bis: Art. 20/bis. Nei limiti fissati dalla Costituzione, dai Trattati Internazionali, dalle Direttive dell Unione Europea e in particolare dalla Direttiva n. 2009/147/C.E., l esercizio delle deroghe di cui all'art. 19/bis della legge n. 157/1992 è disciplinato con Regolamento approvato dalla Giunta di Governo su proposta dell Assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentito il Comitato Regionale Faunistico Venatorio. Art. 27 Utilizzo venatorio del demanio forestale 1. Alla Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo l'art. 24 è inserito l'art. 24/bis:!12

13 Art. 24/bis. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente Legge l'assessore dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sentiti l'azienda delle foreste demaniali per quanto di competenza e il parere dell'ispra disciplina con proprio provvedimento l'utilizzo venatorio del demanio forestale regionale nei limiti di cui all'art. 21, comma 1, lett. "c" della L.n. 157/1992. Lo stesso provvedimento disciplina l'utilizzo venatorio dei demani forestali comunali. 2. L'art. 8, comma 2, lett. "n" della L.R. 1 settembre 1997 n. 33 è abrogato. Art. 28 Ridefinizione dei confini delle aree protette 1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente e l'assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, congiuntamente tra loro, effettueranno una ricognizione dei confini delle aree protette di cui alla L.R. n. 98/1981 come modificata dalla L.R. n. 14/1988 al fine di verificare l'attuale sussistenza delle condizioni regolamentari e ambientali necessarie al mantenimento del vincolo di protezione. 2. A seguito della ricognizione di cui al comma 1, le aree occupate da parchi e riserve naturali che dovessero risultare non più idonee a mantenere il vincolo di protezione sono inglobate negli Ambiti Territoriali di Caccia ex art. 22, L.R. n. 33/1997, ovvero, se il caso, destinati ad oasi di protezione o zone di ripopolamento e cattura. Art. 29 Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura 1. All'art. 45 della Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 dopo il comma 10 è inserito il comma 11: 11. La gestione delle oasi di protezione può essere affidata ad associazioni venatorie presenti al Comitato Regionale Faunistico Venatorio previa stipula di apposita convenzione con l'assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 2. Ai sensi dell'art. 10, comma 16 della L. n. 157/1992, per inderogabili ed improcrastinabili esigenze di carattere ambientale tali da pregiudicare la sopravvivenza della Coturnice siciliana ((Alectoris graeca Whitakeri) o della Lepre italica (Lepus corsicanus), la costituzione di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura può avvenire coattivamente e in deroga ai termini di cui all'art. 10, commi stessa Legge. Art. 30 Ulteriori modifiche alla L.R. n. 33/ L art. 18, comma 1 della L.R. 33/1997 è sostituito come segue: L Assessore Regionale dell Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, sentiti l Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) ed il Comitato regionale faunistico venatorio, emana, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, il!13

14 calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria. L'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo". 2. Dopo l'art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 è inserito il comma 1/bis: 1/bis. "Il calendario venatorio individua i periodi e le specie cacciabili previste dall'articolo 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia. Individua, altresì, le forme, i mezzi, i giorni, le ore, i modi di caccia consentiti, nonché i siti della Rete Natura 2000 ove la caccia è preclusa o diversamente disciplinata ai sensi del comma successivo. 3. Dopo l'art. 18, co. 1/bis, L.R. n. 33/1997 è inserito il comma 1/ter: 1/ter. 1. "Nei siti della Rete Natura 2000 esterni alle aree protette la caccia è esercitata nel rispetto delle ulteriori misure di conservazione di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. n. 357/1997 previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n del 17/10/2007 redatto sulla base delle linee guida per la gestione delle aree della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 4, comma 2, stesso D.P.R. n. 357/1997. L'Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea può adottare ulteriori misure di conservazione sito specifiche che si dovessero rendere necessarie e che dovranno essere riportate nel calendario venatorio". 4. L art. 19, comma 1 bis della L.R. 33/1997 è sostituito come segue: i termini di cui al comma 1 possono essere modificati, in conformità a quanto disposto dall art. 18, comma 2, L. 157/1992, per determinate specie in relazione alla particolare situazione ambientale del territorio regionale o di porzioni di esso. L Assessore Regionale dell Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea autorizza tali modifiche previo parere dell Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA); i termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157". 5. Dopo l art. 19, comma 1 bis della L.R. 33/1997 è inserito il comma 1 ter: il termine di chiusura della stagione venatoria può essere posticipato non oltre la prima decade di febbraio in relazione a determinate specie, previo parere obbligatorio e vincolante dell Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale. 6. Dopo l'art. 36, comma 1, L.R. n. 33/1997 è inserito il comma 2: "2. Oltre alle ipotesi di cui al comma 1, possono essere concesse sovvenzioni ad associazioni venatorie riconosciute che svolgono la loro attività istituzionale di tutela degli interessi dei cacciatori principalmente in via informatica". Art. 31 Testo coordinato 1. Il testo della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.!14

ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA. Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari

ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA. Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari ISPEZIONE E CONTROLLO SELVAGGINA CACCIATA E ALLEVATA Cenni di legislazione venatoria relativa agli aspetti sanitari Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE 5 ALLEGATO A Criteri e modalità di istituzione, autorizzazione e gestione delle Zone per l allenamento e l addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile (ZAC) (art. 33, l.r. 7/1995) Principi

Dettagli

D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

D.D.L. concernete Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. D.D.L. concernete "Disciplina del regime in deroga in attuazione della Direttiva 79/409/CEE" relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. TESTO Articolo 1 Finalità 1. La presente legge disciplina

Dettagli

BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3

BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3 BOZZA REGOLAMENTO DI CACCIA AL CINGHIALE ATC CS3 Art. 1 (Caratteri generali) 1. Il presente, disciplina la gestione faunistico-venatoria del cinghiale nella Provincia di Cosenza, nel rispetto della normativa

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2832 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI Modifiche

Dettagli

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

------------------------------------------------------------- LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Prot. n. (ABF/03/5863) ------------------------------------------------------------- Richiamate: LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI Art. 1: Ambito di applicazione. CAPO 1 Oggetto e soggetti Il presente Regolamento definisce

Dettagli

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 6232 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4 Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell impatto ambientale),

Dettagli

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità. GIANLUCA CENCIA Direttore Federambiente Torino, 5 dicembre 2013 SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA

Dettagli

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005

Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 Deliberazione legislativa n. 58/2013 2 Art. 1 Sostituzione dell articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2005 1. L articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere

Dettagli

Protocollo di intesa tra il Comune di Rimini e le Associazioni e Organizzazioni non Governative per

Protocollo di intesa tra il Comune di Rimini e le Associazioni e Organizzazioni non Governative per 1 Comune di Rimini Protocollo di intesa tra il Comune di Rimini e le Associazioni e Organizzazioni non Governative per l'istituzione di un coordinamento delle iniziative rivolte alla cooperazione e solidarietà

Dettagli

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Dettagli

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità)

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Finalità) LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 5-07-2001 REGIONE LAZIO Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell ambito del territorio regionale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2009 N. 47 SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE A VANTAGGIO DEL TERZO SETTORE (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 19 DEL 4 NOVEMBRE 2009) Il Consiglio regionale

Dettagli

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1. DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell economia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-08-1996 REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-08-1996 REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 20-08-1996 REGIONE UMBRIA Norme per l' attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed

Dettagli

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo 2016.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo 2016. Deliberazione della Giunta esecutiva n. 23 di data 4 marzo. Oggetto: Approvazione variazione di cassa al bilancio gestionale per l esercizio finanziario, ai sensi dell articolo 51, comma 2, lettera d)

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 3 AGOSTO 2001 REGIONE VENETO Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa

Dettagli

L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1).

L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). L.R. 19 giugno 1982, n. 55 ( 1). Ulteriori interventi finanziari in favore delle cooperative edilizie ed integrazione della legge regionale 22 marzo 1963, n. 26, concernente la disciplina della cessione

Dettagli

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICA-VENATORIA, PESCA

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO COPIA dell ORIGINALE Decreto di Governo DECRETO DEL PRESIDENTE N. 89 / 2015 OGGETTO: PIANO DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CORNACCHIA GRIGIA (CORVUS CORONE CORNIX) E GAZZA.(PICA PICA) NEL TERRITORIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (integrato con modifiche apportate dal Senato Accademico con delibera n 994

Dettagli

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39)

Art. 1 (Inserimento dell'art. 35 bis nella legge regionale 14 luglio 1987, n. 39) Consiglio Regionale Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1987, n. 39 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e delle professioni di guida turistica,

Dettagli

Disciplinare per violazioni in materia di caccia

Disciplinare per violazioni in materia di caccia Disciplinare per violazioni in materia di caccia approvato dalla Commissione Consultiva per l esame dei processi verbali e la determinazione delle sanzioni amministrative e disciplinari in materia di caccia

Dettagli

promulga Art. 1. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

promulga Art. 1. (Inserimento dell'articolo 15 bis nella legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75) Legge regionale 7 gennaio 2002, n. 1. Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE 1 COMUNE DI USTICA Prov. di Palermo P R O T E Z I O N E C I V I L E REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 Indice Art.1 Finalità Art.2 Obiettivi Art.3 Modalità di adesione

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO Approvato con delibera C.P. n. 51 del 07/05/1998 Art.1 Servizio di vigilanza volontaria La Provincia di Arezzo

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Regolamento provinciale per la costituzione e gestione delle zone addestramento cani e gare cinofile (Delibera di Consiglio n. 37 del 27 aprile 1999)

Regolamento provinciale per la costituzione e gestione delle zone addestramento cani e gare cinofile (Delibera di Consiglio n. 37 del 27 aprile 1999) Regolamento provinciale per la costituzione e gestione delle zone addestramento cani e gare cinofile (Delibera di Consiglio n. 37 del 27 aprile 1999) TITOLO I Disposizioni generali e di programmazione

Dettagli

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n.

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 82 - Supplemento n. Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 ottobre 2014, n. 647 Istituzione dell'osservatorio regionale per l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE Allegato A alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 513 del 19.12.2002 PROTOCOLLO PER L AFFIDAMENTO IN GESTIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA DELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DELLA PROVINCIA

Dettagli

R E G O L A M E N T O

R E G O L A M E N T O COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO

Dettagli

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23.

N.B. Testo coordinati con le modifiche apportate, successivamente dalla L.R. 16 febbraio 2010, n. 15; e dalla L.R. 25 novembre 2010, n. 23. REGIONE UMBRIA L.R. 4 aprile 1990, n. 10: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: «Disciplina delle attività di estetista». (B.U.R.U. n. 15 dell'11 aprile 1990). N.B. Testo coordinati con

Dettagli

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI

ALBO REGIONALE DEI PERITI, DEGLI ISTRUTTORI E DEI DELEGATI TECNICI L.R. 08 Gennaio 1986, n. 8 Istituzione dell' albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici (1) TITOLO

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09 settembre REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA COMUNALE AMBIENTALE (Approvato con deliberazione ) 1 1. FINALITÀ Il Comune di Giffoni Valle Piana, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato

Dettagli

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB Nuove norme sull istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 23/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

REGOLAMENTO PROGETTO METANO

REGOLAMENTO PROGETTO METANO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO OPERATIVO DELLA CONVENZIONE DI COMUNI PROGETTO METANO Ufficio Progetto Metano - Comune di Torino 1 Art. 1 FINALITA 1. Il presente Regolamento,

Dettagli

La normativa per la lavorazione delle carni di selvaggina della Regione Toscana

La normativa per la lavorazione delle carni di selvaggina della Regione Toscana La carne degli ungulati selvatici: elementi per le buone metodologie di conservazione e lavorazione La normativa per la lavorazione delle carni di selvaggina della Regione Toscana A cura di: Sandro Nicoloso

Dettagli

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,

Dettagli

- Al comma 1 sostituire le parole indicati nel comma 3 del presente articolo con le parole definiti secondo le procedure di cui al comma 2 ;

- Al comma 1 sostituire le parole indicati nel comma 3 del presente articolo con le parole definiti secondo le procedure di cui al comma 2 ; CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DEI TERRITORI MONTANI (Testo deliberato dal Consiglio

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE COMUNALE sito in Via PONTE CAPO (Palazzo Ex Scuola Media) Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi all occupazione, di

Dettagli

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1

Qui proteggiamo Natura e Cultura 1 REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché

Dettagli

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni

Dettagli

Consiglio Regionale della Toscana

Consiglio Regionale della Toscana Consiglio Regionale della Toscana PROPOSTA DI LEGGE n. 35 Istituzione del Servizio civile regionale D iniziativa della Giunta Regionale Agosto 2005 1 Allegato A Istituzione del servizio civile regionale

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010

LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA. Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010 LA VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA Federica Paolozzi Bologna, 27 aprile 2010 LA DIRETTIVA REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VIGILANZA FAUNISTICO-VENATORIA

Dettagli

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA.

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05-05-2004 REGIONE LOMBARDIA MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEI PICCOLI COMUNI DELLA LOMBARDIA. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 19 del 7 maggio 2004 SUPPLEMENTO

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 23.12.2014 Oggetto: D.Lgs. 14.8.2012, n. 150 e decreto interministeriale 22 gennaio 2014. Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Direttive per l'attuazione nella Regione Sardegna

Dettagli

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE. Art.

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE. Art. Approvato con delib. C.P. n. 109 del 9/06/2003 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ESAMI VENATORI E ISCRIZIONE ALL ALBO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE Art. 1 Il presente Regolamento

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI Comune di LOMBRIASCO Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI Approvato con D.C.C. n. 5 del 28.02.2008 Art. 1 - oggetto del regolamento

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

P R O T O C O L LO D I N T E S A

P R O T O C O L LO D I N T E S A Piano strategico della Provincia di Treviso P R O T O C O L LO D I N T E S A tra Provincia di treviso ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO C.o.n.i. comitato di treviso per la Concessione di mutui agevolati

Dettagli

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA. Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Legge 1986022 Pagina 1 di 5 LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 4-07-1986 REGIONE LOMBARDIA Promozione dei programmi integrati di recupero del patrimonio edilizio esistente Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Dettagli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ADM.MNUC Reg. Uff. n.104077 del 22/12/2014 IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli VISTO il Testo Unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.), e successive modificazioni

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012 Legge regionale 16 novembre 2012, n. 13. Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina

Dettagli

Fauna ed incidenti stradali: attività di prevenzione nelle aree protette regionali del Lazio.

Fauna ed incidenti stradali: attività di prevenzione nelle aree protette regionali del Lazio. Fauna ed incidenti stradali: attività di prevenzione nelle aree protette regionali del Lazio. Saltari M. C., 1 Puddu G., 2 Monaco A., 3 1) Area Sistemi Naturali 2) Riserva Naturale Regionale Monterano

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici.

LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO. Norme in materia di opere e lavori pubblici. LEGGE REGIONALE N. 88 DEL 26-06-1980 REGIONE LAZIO Norme in materia di opere e lavori pubblici. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 21 del 30 luglio 1980 Il Consiglio regionale ha approvato.

Dettagli

Allegato alla DGR n. del

Allegato alla DGR n. del Accordo ai sensi dell art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)

Dettagli

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del 30.6.2015) Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi

Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08. Expo - Sabato 4 aprile 2014 Dott. Massimo Lombardi Inquadramento del volontario ai sensi del D. Lgs.81/08 Riferimenti legislativi Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Decreto Interministeriale 13 aprile 2011 Decreto del capo Dipartimento della Protezione

Dettagli

COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E PER IL SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL OBBLIGO E DELL INFANZIA Licenziato dalla V^ Commissione nella

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

CAPITOLO I Principi generali. Art.1

CAPITOLO I Principi generali. Art.1 REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA PREVENZIONE, L ACCERTAMENTO ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE OPERE ED ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DALLA FAUNA SELVATICA E DALL ATTIVITÀ VENATORIA CAPITOLO

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SBROLLINI Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5106 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato SBROLLINI Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme per favorire

Dettagli

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014

REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 REPORT SALVAGUARDIE SITUAZIONE AL 6 MAGGIO 2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 6.5.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI INVIATE AI BENEFICIARI E PENSIONI LIQUIDATE AL 31.01.2014 OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA CERTIFICAZIONI ** PENSIONI LIQUIDATE* 1^ SALVAGUARDIA

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO Approvato con delibera di C.C. nr. 3 del 07.02.2015 Art.1 PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE Il Comune di San Lorenzo Nuovo riconosce e promuove

Dettagli

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88

L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 L.R. 26 Giugno 1980, n. 88 Norme in materia di opere e lavori pubblici (1). TITOLO I OPERE INCLUSE NEI PROGRAMMI REGIONALI Capo I PROGRAMMAZIONE Art. 1 (Ambito di applicazione della legge) I programmi

Dettagli

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO ARTT. 30 40 D.LGS 81/2015 IL CONTRATTO DI È IL CONTRATTO, A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, CON IL QUALE UN AGENZIA DI AUTORIZZATA METTE A DISPOSIZIONE DI UN UTILIZZATORE UNO O PIÙ LAVORATORI SUOI DIPENDENTI,

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori Avviso n. 3/2008 1 1 Finalità Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa

Dettagli

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione

Dettagli

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art.

D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. D.M. 21 maggio 2001, n. 308 Requisiti strutture a ciclo residenziale Preambolo, Art.1, Art.2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Preambolo IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche

Dettagli

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1).

L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). L.R. 20 novembre 2007, n. 17 (1). Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista. (1) Pubblicata nel B.U. Marche 29 novembre 2007, n. 104. Il Consiglio regionale ha approvato; Il Presidente della

Dettagli

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI PRESIDENZIALI DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2014. Ripartizione delle risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2013-2014

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo

LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo LEGGE REGIONALE N. 28 del 16 Settembre 1996 REGIONE LOMBARDIA Promozione, riconoscimento e sviluppo dell' associazionismo Pubblicata sul BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE LOMBARDIA n 38 del 21 settembre

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE

REGOLAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE REGOLAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 67 del 30 dicembre 2013 Pag. 1 di 11 ART. 1 Finalità 1. Il presente regolamento

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 12 novembre 2008. Disposizioni in materia di contribuzione al contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 11 settembre 2007 e 30 ottobre

Dettagli