ATTO SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI PIOLTELLO
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- Marcella Negro
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1 Allegato A ATTO SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL COMUNE DI PIOLTELLO Allegato A alla Delibera del Consiglio Comunale di conferimento della rete di distribuzione gas ATTO SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO ESISTENTE CON COGESER S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE L anno 2013, mese di..., giorno, nella Sede Comunale di., davanti a me Segretario Comunale di, sono personalmente comparsi i signori: - Sig. nato a., il.., residente a, in qualità di., del Comune di. (Cod. Fisc...), il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune, in esecuzione della delibera di Consiglio del. n., esecutiva (di seguito, il Comune o il Concedente ); e - Sig. nato a., il.., residente a, in qualità di. della società Cogeser S.p.A. (P. Iva ), con sede legale in via Martiri della Libertà n. 18, Melzo (MI)(di seguito, la Società o il Concessionario ); della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo e i quali mi dichiarano di rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all assistenza di testimoni: PREMESSE - Nell anno 1993 è stato costituito un Consorzio tra i Comuni di Melzo, Vignate e Truccazzano per la gestione dei servizi pubblici locali, denominato CO.GE.SER Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici.La costituzione del Consorzio Cogeser è stata approvata con delibera del Consiglio comunale di Melzo in data , n. 73, del Consiglio del Comune di Vignate in data , n. 42, e del Consiglio del Comune di Truccazzano del , n. 32. Negli anni successivi hanno aderito al Consorzio Cogeser i Comuni della provincia di Milano di Inzago, Bellinzago Lombardo, Liscate e Pioltello e, dopo la trasformazione in società per azioni, Gorgonzola. 1
2 - I Comuni consorziati hanno deliberato di concedere in affitto al Consorzio Cogeser il ramo di azienda dedicato allo svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel loro territorio. In particolare, il Comune di Pioltello ha approvato l adesione al Consorzio e l affitto del ramo di azienda a Cogeser e il relativo schema di convenzione con delibera di Consiglio Comunale in data 09/11/2000 n Il ramo d azienda che è stato concesso in affitto dal Comune al Consorzio era costituito da rete di distribuzione, impianti, comprese le cabine di riduzione e misura RE.MI, allacciamenti e contatori. Inoltre, il ramo di azienda comprendeva i contratti per la fornitura del gas con i clienti finali. - In data 25/11/2002 il Consorzio Cogeser si è trasformato nella società per azioni Cogeser S.p.A. in ottemperanza all art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,Testo unico sugli enti locali (TUEL). La società risultante dalla trasformazione è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi e nei rapporti attivi e passivi del consorzio e il suo capitale sociale iniziale eracostituito dal fondo di dotazione del consorzio. - In seguito, l art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (d.lgs. n. 164/2000), ha stabilito che, a partire dal 1 gennaio 2003,tutte le imprese del settore del gas dovevano separare in due società distinte l attività di distribuzione del gas e quella di vendita ai clienti finali. In attuazione dell obbligo, nel 2003 Cogeser S.p.a. ha costituito una società controllata, Cogeser Vendite Srl, alla quale ha trasferito i rapporti di fornitura del gas ai clienti finali. - A decorrere dal 1 gennaio 2003, l attività di vendita del gas è libera e può essere svolta dalle impreseautorizzate dal Ministero dell Industria (ora Ministero per lo Sviluppo economico)che siano in possesso dei requisiti tecnici ed economici prescritti (art. 17 del d.lgs. n. 164/2000, confermato da art. 1, comma 2, lett. a) della legge 23 agosto 2004, n. 239). Quindi, l attività di vendita esercitata da Cogeser Vendite Srl può essere svolta, senza alcuna concessione da parte del Comune e senza stipulare alcun contratto di servizio con l ente locale. - Per quanto riguarda l attività di distribuzione del gas, il contratto di affitto del ramo d azienda stabilisce che: a) l affitto ha una durata iniziale di 5 anni; alla scadenza il contratto viene automaticamente prorogato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che le parti non manifestino una volontà diversa, inviando un preavviso minimo di un anno prima della scadenza quinquennale; attualmente, l affidamento del servizio di distribuzione del gas, connesso con l affitto d azienda, è stato automaticamente prorogato per legge fino al subentro del gestore d ambito (art. 46 bis del DL 159/2007 e art. 24, comma 4, d.lgs. n. 93/2011); b) in cambio dell affitto d azienda, il consorzio (ora società per azioni)si è impegnato a pagare al Comune un corrispettivo annuale, calcolato in base al quantitativo di gas effettivamente distribuito nel territorio comunale; c) il contratto di affitto di azienda prevede la facoltà per Cogeser di effettuare modifiche, migliorie, trasformazioni e nuovi investimenti sull impianto di distribuzione del gas, senza necessità di chiedere il consenso del Comune locatore;nel corso degli anni Cogeser ha effettuato nuovi investimenti, estensioni, sostituzioni, modifiche e miglioramenti dell impianto di distribuzione gas; in 2
3 proposito, il contratto di affitto prevede che per i nuovi investimenti, trasformazioni, modifiche e migliorie effettuate direttamente dall affittuario con mezzi finanziari propri [al termine del contratto] l affittuario li consegnerà al locatore ricevendone in cambio il valore degli stessi. - Per quanto riguarda l impianto di distribuzione del gas, il contratto di affitto di azienda stabiliva che Cogeser Spa aveva diritto di ricevere dal Comune, alla cessazione del contratto, il valore dei nuovi investimenti, estensioni, sostituzioni di impianti, migliorie e trasformazioni realizzati prima dal consorzio, poi dalla società, a loro spese. Poiché il valore dei beni da riscattare era elevato, in quanto sono stati realizzati dalla società in tempi recenti, il Comune ha deciso di non esercitare la facoltà di riscatto al termine del contratto, avendo interesse a destinare le sue risorse economiche ad altre priorità. - Il Comune ha scelto, invece, di conferire a Cogeser Spa la parte storica dell impianto di distribuzione del gas, che era di sua proprietà, il cui valore nel frattempo si è ridotto a causa del trascorrere della vita utile degli impianti. Inoltre, l ente locale ha deciso di non richiedere la devoluzione gratuita dei beni realizzati da Cogeser a spese del Comune o di soggetti terzi, che peraltro costituiscono una parte limitata dell impianto. In cambio del conferimento della rete del gas alla società il Comune ha ricevuto nuove azioni di Cogeser Spa emesse tramite l aumento del capitale per un valore corrispondente ai beni oggetto del conferimento. - Sul piano contrattuale, il conferimento della rete appartenente al Comune determinerà la cessazione dell affitto del ramo d azienda, dato che Cogeser Spa diventerà proprietaria esclusiva di tutta la rete esistente nel territorio comunale. Per questa ragione, le parti hanno intenzione di stipulare il presente Atto sostitutivo del contratto di servizio esistente (di seguito, anche Atto sostitutivo), allo scopo di disciplinare gli effetti della nuova situazione e di integrare le clausole dell affidamento esistente per il periodo decorrente fino alla data del subentro nel servizio del nuovo gestore d ambito. Tutto ciò premesso, le Parti STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE Art. 1 - Premesse Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. Il Comune stipula il presente Atto sostitutivo del contratto di servizio esistente con la Società nell esercizio del suo potere negoziale paritetico e non autoritativo, ai sensi dell art. 1, comma 1 bis, della legge n. 241 del Art. 2 Cessazione dell affitto di azienda 2.1. Le Parti riconoscono che, con il conferimento alla Società della proprietà della parte dell impianto di distribuzione del gas che prima apparteneva al Comune e con la rinuncia alla devoluzione gratuita prevista nel contratto di affitto per alcuni beni, il rapporto di affitto del ramo d azienda di distribuzione gas,instaurato dopo l adesione del Comune all originario Consorzio Cogeser, sarà risolto e cesserà di avere efficacia Fino alla data del subentro del gestore d ambito selezionato ai sensi dell art. 46 bis del DL 159/2007, l affidamento del servizio a Cogeser SpA già esistente proseguirà, secondo le condizioni modificate e integrate dal presente atto per tenere conto della cessazione dell affitto di azienda. Art. 3 Oggetto del servizio 3.1. L affidamento già esistente a favore di Cogeser Spa ha per oggetto il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale. L affidamento è stato attribuito a Cogeser in via esclusiva su tutto il territorio comunale Le prestazioni oggetto dell affidamento del servizio comprendono, in via indicativa e 3
4 non esaustiva: a) la gestione funzionale del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale a mezzo della rete urbana, comprendente la manutenzione ordinaria e straordinaria, l adeguamento tecnico e il controllo sugli impianti di distribuzione, secondo quanto stabilito dalle delibere emanate dall Autorità per l energia e dalle norme vigenti in materia; b) l allacciamento dei clienti finali alla rete del gas e le attività connesse (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamento e sostituzione dei contatori ecc.), nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina emanata in materia dall Autorità per l energia; il gestore è tenuto ad allacciare alla propria rete del gas chiunque ne faccia richiesta, a condizione che la capacità della rete e degli impianti consenta di effettuare l allacciamento, che le opere necessarie all allacciamento del cliente finale siano tecnicamente ed economicamente realizzabili e che il cliente finale paghi il contributo dei costi di allacciamento fissato dal gestore; c) ogni opera di ammodernamento, ristrutturazione, sostituzione, potenziamento, sviluppo ed estensione della rete e degli impianti necessaria fino alla cessazione dell affidamento; d) tutte le attività relative al servizio di distribuzione gas, compresa la reperibilità e il pronto intervento e la lettura dei misuratori presso i clienti finali,secondo quanto previsto dalle delibere dell Autorità per l energia Il gestore è responsabile per la corretta esecuzione del servizio e dovrà attenersi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti durante il rapporto di concessione. Art. 4 Durata residua dell affidamento 4.1. L affidamento in corso del servizio di distribuzione gas a Cogeser Spa proseguirà alle condizioni esistenti, così come modificate e integrate con il presente atto fino alla data di effettivo subentro nel servizio del gestore d ambito, che sarà selezionato con la gara svolta secondo il Regolamento approvato dal Ministero per lo sviluppo economico e da quello per gli Affari Regionali con il DM L art. 24 del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93, stabilisce che, a partire dal 29 giugno 2011, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione devono essere effettuate unicamente secondo gli ambiti territoriali minimi individuati dai Ministeri, cioè con gara unica nell intero ambito denominato Milano 4 Provincia Nord Est, come definito nel DM Art. 5 Canone di concessione 5.1. Le Parti concordano che, per la prosecuzione dell affidamento del servizio di distribuzione gas fino alla data del subentro effettivo del gestore d ambito, la Società dovrà pagare al Comune un canone di concessione annuale pari al 65% (sessantacinque per cento) del Vincolo sui Ricavi ammessi (VRT di valore massimo pari ad (Pioltello) a copertura dei costi per l erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura del gas, approvato dall Autorità per l energia come tariffa di riferimento valida per il Comune. Il canone di concessione sarà determinato ogni anno in percentuale sull ultimo Vincolo sui Ricavi ammessi (VRT) approvato dall Autorità per l energia come tariffa di riferimento applicabile al Comune stesso, anche se si riferisce ad un anno precedente. Il canone sarà soggetto ad IVA, secondo le disposizioni di legge. Nel caso in cui è stato introdotto il canone di concessione non ricognitorio, ai sensi dell art. 27, 4
5 commi 5, 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o comunque un canone avente ad oggetto l occupazione permanente del demanio e del patrimonio stradale del Comune, l ammontare del canone di concessione annuale per l esercizio del servizio di distribuzione gas, sopra indicato, sarà automaticamente ridotto in misura uguale all importo dovuto dalla Società a titolo di canone di concessione non ricognitorio L Autorità per l energia ha stabilito i criteri per l approvazione del Vincolo sui Ricavi, o tariffe di distribuzione del gas,valido per l anno 2013 con la delibera del 20 dicembre 2012, n. 553/2012/R/GAS, recante l Aggiornamento delle tariffe relative ai servizi di distribuzione e misura del gas per l anno Nel periodo successivo al 31 dicembre2013 il Vincolo sui Ricavi dell attività di distribuzione e misura del gas naturale sarà determinato in base ai nuovi criteri che saranno emanati dall Autorità per l energia Il pagamento del canone di concessione annuale avverrà mediante 4 (quattro) rate posticipate alle seguenti scadenze: 31/03 30/06 30/09 31/ In caso di subentro del gestore d ambito nel corso dell anno, Cogeser riconoscerà al Comune il canone di concessione in proporzione alla durata reale dell affidamento, sulla base del numero dei giorni effettivi di svolgimento del servizio. Art. 6 Corrispettivo del servizio spettante al Gestore Per la prosecuzione dell affidamento del servizio nel Comune fino al subentro del gestore d ambito, la Società avrà diritto di percepire ogni anno la tariffa per la distribuzione e la misura del gas, e per le relative attività connesse, denominata Vincolo sui Ricavi ammessi (VRT), approvata dall Autorità per l energia ai sensi della delibera ARG/gas 159/08 e delle successive delibere (per l anno 2013 con la delibera n. 553/2012/R/GAS del 20 dicembre 2012), con riferimento alla località costituita dal territorio del Comune. Art. 7 Obblighi del Gestore 7.1. Il gestore si impegna ad eseguire il servizio di distribuzione del gas nel rispetto degli obblighi regolamentari stabiliti dall Autorità per l energia e di tutte le disposizioni normative vigenti, allo scopo di assicurare la continuità e la sicurezza della distribuzione del gas Il gestore si impegna nei confronti del Comune a: a) organizzare e gestire tutti i servizi tecnici, amministrativi e di assistenza, in modo da garantire le esigenze di funzionalità e di sicurezza degli impianti e degli utenti; b) garantire e tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento o indennizzo derivante dall esercizio dell attività di distribuzione del gas svolta nel territorio comunale; c) fornire al Comune, in caso di richiesta da parte dell Ente, le informazioni sulle modalità di esecuzione del servizio; d) fornire al Comune informazioni tempestive sugli eventi che possono comportare la sospensione totale o parziale dell erogazione del servizio. Art. 8 Obblighi del Comune Per tutto il periodo di continuazione dell affidamento in corso e fino al subentro del gestore d ambito, il Comune si impegna verso il gestore a: 5
6 a) non favorire soggetti diversi da Cogeser Spa di collocare tubazioni o impianti del gas per l attività di distribuzione del gas nel sottosuolo di sua proprietà o nel suolo comunale; b) comunicare tempestivamente il gestore prima di autorizzare qualsiasi lavoro nel sottosuolo delle vie e delle piazze in cui sono collocate le tubazioni del gas; c) fornire al gestore informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione urbanistica adottati e, per quanto sia a sua conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che possono incidere sullo svolgimento del servizio; d) assicurare al gestore, nei limiti delle sue competenze, una fattiva collaborazione per l ottenimento di nulla osta, permessi ed altre autorizzazioni di qualsiasi natura che siano necessari per la realizzazione degli interventi di sviluppo della rete. Art. 9 Proprietà della rete e degli impianti 9.1. Il Comune riconosce che, a seguito del conferimento alla Società della parte comunale dell impianto di distribuzione del gas, Cogeser Spa è diventata proprietaria dell intera rete del gas e di tutti gli impianti strumentali per l esecuzione del servizio che si trovano nel territorio comunale Durante la prosecuzione dell affidamento del servizio fino al subentro del nuovo gestore, la Società potrà eseguire tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento, sostituzione, potenziamento ed estensione della rete e degli impianti del gas, che riterrà necessari o utili per l efficienza del servizio ed il rispetto degli standard di qualità e sicurezza stabiliti dall Autorità per l energia. Cogeser Spa (o la società da essa partecipata affidataria del servizio) non sarà tenuta a pagare indennizzi, risarcimenti o alcun corrispettivo per l occupazione del suolo pubblico durante il tempo necessario per l esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, estensione e sostituzione degli impianti o, in generale, per la realizzazione di nuovi investimenti sulla rete del gas Qualora l esecuzione degli interventi sulla rete e sugli impianti fosse tale da arrecare disagi e inconvenienti ai cittadini e alla viabilità, la Società sarà tenuta ad ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni comunali necessarie ovvero ad informare in anticipo il Comune Tutti i beni realizzati e le opere eseguite dalla Società, a sue spese, per lo svolgimento dell attività di distribuzione gas oppure sull impianto di distribuzione gas a partire dalla stipula del presente Atto sostitutivo fino alla futura gara per l aggiudicazione del servizio compresi gli allacciamenti e i misuratori installati presso gli utenti,saranno di esclusiva proprietà della Società, che avrà diritto di ottenere dal nuovo gestore il relativo valore di rimborso Gli allacciamenti e le estensioni della rete di distribuzione del gas che verranno realizzati con il contributo versato dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione oppure con il contributo versato da soggetti terzi, saranno di proprietà esclusiva del Comune. Il Comune, quale proprietario delle nuove opere finanziate dai privati o da soggetti terzi, si impegna a conferirli in un secondo aumento di capitale che la società effettuerà prima della pubblicazione del bando di gara d ambito. Conseguentemente la Società avrà diritto di ottenere dal futuro gestore d ambito il loro valore di rimborso, considerato che la normativa di settore prevede che i beni realizzati con i contributi dei privati concorrono nella determinazione del valore di rimborso spettante al gestore uscente Prima della pubblicazione del bando della gara d ambito l Assemblea dei soci di COGESER S.p.A. dovrà deliberare un secondo aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore delle opere realizzate nel territorio di ciascun Comune socio a partire dalla stipula del presente atto, con il finanziamento dei privati versato a scomputo degli oneri di urbanizzazione oppure con il contributo versato da soggetti terzi. Ciascun 6
7 Comune socio avrà diritto di ricevere un numero di nuove azioni di COGESERS.p.A., emesse in sede di aumento di capitale, corrispondente al valore delle opere realizzate sul suo territorio con gli oneri pagati dai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione oppure con il contributo di soggetti terzi. Nel caso in cui l Assemblea dei soci di COGESER S.p.A. non deliberasse tale secondo aumento del capitale sociale come sopra descritto, i Comuni resteranno pienamente proprietari delle opere realizzate nel loro rispettivo territorio,dopo la stipula del presente atto, con il finanziamento dei privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione oppure con il contributo di soggetti terzi Le previsioni del comma 9.6 saranno valide anche per le opere realizzate nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e la conclusione della stessa gara. In tal caso sarà effettuato, se necessario, un terzo aumento di capitale. Art. 10 Valore di rimborso dell impianto Alla cessazione dell affidamento del servizio, tutti gli impianti e le opere di distribuzione del gas presenti nel territorio comunale saranno trasferiti a titolo oneroso al nuovo gestore in cambio del pagamento del valore di rimborso alla Società Il valore di rimborso della rete e degli impianti della Società,esistenti sul territorio comunale, sarà calcolato in base al vigente Prezziario Opere Edili della Camera di Commercio della Provincia di Milano e, in subordine, per le voci di prezzo non riportate nel Prezziario Provinciale, in base al vigente Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia Nella determinazione del valore di rimborso, per ogni aspetto non coperto o trattato dai criteri contenuti nel Prezziario, si applicherà il criterio legale del c.d. valore industriale residuo previsto dall art. 24, comma 4, lettere a) b) del RD 2578/1925, così come precisato dall art. 5 del DM , n. 226, recante il Regolamento per i criteri di gara di distribuzione del gas. Art. 11 Cessione della concessione La Società non potrà cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo ed il rapporto di affidamento del servizio fino al subentro del gestore d ambito, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune In deroga a quanto sopra, è ammesso il subentro di un nuovo gestore nell affidamento del servizio per effetto della cessione, del trasferimento o del conferimento del ramo d azienda dedicato allo svolgimento del servizio ovvero di fusioni o scissioni della Società concessionaria, secondo quanto previsto dall art. 116 del d.lgs. n. 163 del Inoltre, il Comune autorizza fin d ora la Società ad effettuare l eventuale cessione dell affidamento, con il ramo di azienda e i relativi diritti e obblighi, a società da essa controllata o ad una sua eventuale controllante. Art. 12 Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto e alla continuazione dell affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, o in ogni caso ad esso connessa, dovrà essere sottoposta preventivamente ai rappresentanti di entrambe le Parti per un tentativo di conciliazione. In caso di permanenza del disaccordo dopo il tentativo amichevole di conciliazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, a meno che essa non appartenga alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. Art. 13 Riduzione della spesa del personale Qualora si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la Società si impegna a ridurre le spese per il suo personale in applicazione dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, secondo quanto stabilito dall art. 243, comma 3 bis, del d.lgs. n. 267 del 2000, nei limiti del rispetto dei diritti previsti dalla legislazione del lavoro. 7
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