CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE CASA PER LA GESTANTE E MADRE CON FIGLIO DEL DIVINO AMORE.

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1 REP. n. del CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA COMUNITÀ A DIMENSIONE FAMILIARE CASA PER LA GESTANTE E MADRE CON FIGLIO DEL DIVINO AMORE. L'anno 2016, addì ( ) del mese di presso la sede della Società della Salute Valdarno Inferiore TRA La Società della Salute Valdarno Inferiore, di seguito SdS, rappresentata nella persona di nato a il, codice fiscale e domiciliato per la sua carica presso la sede della Società della Salute sita in Castelfranco di Sotto (PI), Via Solferino n. 11 il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di Direttore e Legale Rappresentante, in rappresentanza e per conto della Società della Salute Valdarno Inferiore, codice fiscale E L Istituto del Divino Amore, Istituto religioso di diritto pontificio riconosciuto con attestazione prot. n. R.G. 150/F del 7 maggio 1987 della Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari (di seguito anche Istituto), con sede legale in Roma, Piazza San Pancrazio n. 11 e sede operativa territoriale in Montopoli in Val d Arno (PI), Via Piazza Marconi 1, C. F , interviene rappresentato da Suor RITA FORMENTIN nata il a San Sistino di Livenza (VE) e residente a Montopoli in Val d Arno in Piazza Marconi 14, domiciliata presso la sede dell Istituto che agisce in qualità di Procuratrice legale Rappresentante dell Istituto. Premesso che l Istituto è un Istituto di diritto pontificio approvato il 29 luglio 1916, riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili dello Stato italiano con R.D. del 28 settembre 1933, n. 1459, registrato alla Corte dei Conti il , reg. n. 339; che l Istituto ha ottenuto l autorizzazione al funzionamento della struttura denominata Casa Famiglia della gestante e madre con figlio (di

2 seguito denominata Casa Famiglia ) con atto del Sindaco del Comune di Montopoli in Val d Arno del 7 gennaio 2002; che la Casa Famiglia ha come finalità generale quella di offrire ospitalità provvisoria a donne con figli che si trovano in particolari condizioni di disagio socio-familiare e relazionale e che non sono in grado di continuare a vivere nel proprio ambiente; che la Società della Salute, nell ambito della programmazione dei propri interventi sociali a favore delle famiglie e dei minori, si avvale della struttura Casa Famiglia, ubicata in Montopoli in Val d Arno in piazza Marconi n.14, per l attivazione di interventi socio-assistenziali a carattere residenziale a favore di donne con figli in situazioni socio familiari non idonee alla loro permanenza nell ambiente di origine; che con determinazione del Direttore n. del, esecutiva si è provveduto all approvazione dello schema della presente convenzione; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1 - Oggetto L Istituto si impegna a gestire la Casa Famiglia attraverso una progettualità e una metodologia educativa e di socializzazione che, incentrandosi sulle dinamiche personali e relazionali, persegue come obiettivo fondamentale il potenziamento delle capacità individuali, il recupero sociale ed il benessere individuale. Attraverso il Progetto Educativo Generale l Istituto definisce la tipologia del servizio che intende svolgere, in relazione ai bisogni presenti nel contesto sociale e territoriale di ubicazione della struttura ed in relazione alle indicazioni programmatiche della Società della Salute Valdarno Inferiore. L Istituto integra il proprio lavoro presso la Casa Famiglia con quello dei servizi sociali territoriali in un clima di piena collaborazione e nel rispetto delle regole stabilite nel Progetto Educativo Generale e nel Regolamento della struttura. La gestione della Casa Famiglia avviene in un ottica di rete per favorire le relazioni esterne degli ospiti attraverso la scuola, gli opportuni

3 contesti di socializzazione, gli ambiti di formazione ed orientamento lavorativo e professionale. Progetto e regolamento, di cui le parti dichiarano di essere a piena conoscenza, sono in copia depositati agli atti dell ufficio amministrativo della Società della Salute Valdarno Inferiore. Gli stessi si intendono facenti parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, e vengono firmati in segno di piena ed incondizionata accettazione contestualmente alla stipula del presente atto. L attuazione degli interventi, che si colloca all interno di progetti individuali concordati con i servizi territoriali competenti, si ispira ai principi definiti nella legislazione nazionale e regionale vigente nonché a quanto previsto dal Regolamento sui requisiti di idoneità delle Comunità per minori. ART. 2 Tipologia del servizio ed utenza La Casa Famiglia ospita gestanti e madri con figli che hanno bisogno di tutela ed appoggio durante il periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di crescita e di educazione dei figli perché prive del sostegno di relazioni familiari, parentali e sociali, che si trovano in condizioni di disagio psichico. Sono tuttavia escluse situazioni di gravi patologie psichiatriche che richiedano esclusivamente, in seguito a specifica certificazione medica, ricovero presso strutture specialistiche, e una preparazione alla maternità ed alla relazione con il figlio/i. La Casa Famiglia è predisposta ad accogliere un massimo di 5 donne con i rispettivi figli fino a un massimo di 12 posti letto complessivi. ART. 3 - Bacino di utenza Il bacino di utenza della struttura è interprovinciale con una priorità di accesso riservata, nell ordine, a: utenti dei Comuni della SdS Valdarno Inferiore, utenti della Zona dell Empolese, utenti delle Zone delle ASL limitrofe,

4 utenti di altre zone delle ASL toscane (in caso di comprovata necessità e urgenza derivante anche da precise disposizioni della magistratura ordinaria e/o della magistratura minorile). ART. 4 Rapporti reciproci L Istituto si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per il periodo ivi previsto e a dare immediata comunicazione al Responsabile della UOS Minori e Famiglie della Società della Salute Valdarno Inferiore delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. L Istituto ha responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile della Casa Famiglia. La Società della Salute è tenuta a corrispondere alla Casa Famiglia, quale corrispettivo per le persone dallo stesso inviate, l importo della retta. Ogni comunicazione intercorrente fra il responsabile della struttura ed i servizi sociali competenti dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. ART. 5 - Prestazioni La Casa Famiglia offre ospitalità per 365 giorni all anno e di 24 ore su 24. L ospitalità è per un periodo determinato e su specifico progetto individuale di intervento proposto dai servizi sociali competenti e concordato con l équipe educativa della struttura. La struttura garantisce le seguenti prestazioni: personale; accoglienza, assistenza primaria e generale alla donna e ai figli; servizi generali alberghieri; attività educativa di sostegno alla donna per conseguire l autonomia osservazione sociale, psicologica ed educativa della donna; attività di animazione e ricreativa; attivazione e continuità percorso scolastico per i figli; attività di socializzazione; servizio di volontariato; esperienze di pre-lavoro;

5 guida e sostegno per la ricerca del lavoro; piccoli servizi di tutoraggio. La Casa Famiglia mette a disposizione degli ospiti personale in grado di promuovere il recupero, il potenziamento e lo sviluppo delle loro capacità attraverso l organizzazione di attività interna alla Casa Famiglia ed in raccordo ad attività esterne. Le figure professionali impiegate dalla struttura, oltre al Responsabile sono: un coadiutore amministrativo, un cuoco ausiliare, uno psicologo, un assistente sociale e due educatori. Sarà inoltre attivo il servizio di reperibilità notturna. I servizi sociali competenti sono in ogni caso tenuti a collaborare per tutti gli adempimenti di propria competenza relativi alla attuazione del progetto individuale di intervento. Per tutto quanto non specificato nell elenco sopra riportato, l Istituto si obbliga a prendere accordi specifici con i servizi sociali competenti. ART. 6 Copertura assicurativa La struttura è tenuta a garantire idonea copertura assicurativa a tutela degli ospiti e per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi, per qualsiasi evento dannoso causato nel periodo della loro permanenza. Si obbliga ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Sono a totale carico dell Istituto le coperture assicurative degli operatori per danni arrecati a terzi, nonché contro infortuni. Dette polizze verranno consegnate, in copia, alla SdS, entro 15 (quindici) giorni dalla firma della presente convenzione. La SdS è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione. L Istituto è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per il proprio personale dalla vigente normativa. ART. 7 Equipe tecnica della struttura È costituita l équipe tecnica della struttura composta dal Responsabile della Casa Famiglia e/o altri operatori in essa operanti individuati dal

6 responsabile della struttura stessa e dal Responsabile UOS Minori e Famiglie della SdS Valdarno Inferiore, o suo delegato, per lo svolgimento dei seguenti compiti: procedure di ammissione parere su progetti individualizzati dopo il periodo di osservazione procedure di dimissione ART. 8 Ammissioni alla Casa Famiglia Le domande di inserimento, provenienti da servizi pubblici o da privati, corredate da relazione sociale, eventuale diagnosi psicologica e/o psichiatrica, dagli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente e progetto di inserimento, vengono valutate dalla équipe tecnica della struttura integrata dal Responsabile UOS Minori e Famiglie della SdS o suo delegato. Per ogni singolo soggetto accolto nella Casa Famiglia, trascorso un periodo di osservazione di circa due mesi, l Equipe educativa della struttura, tenuto conto del progetto di inserimento del Servizio sociale competente, del parere della Equipe tecnica, redige un progetto educativo individuale. Il Responsabile della Casa Famiglia provvede a trasmettere formale comunicazione di ogni ammissione al Coordinatore della Commissione Tecnica di vigilanza della ASL 11 ed al Responsabile UOS Minori e Famiglie della SdS. Nel caso di ammissione di ospiti non residenti nei comuni costituenti la SdS, il Responsabile della struttura dovrà procurarsi l autorizzazione dell Ente inviante, su cui ricade l onere finanziario secondo la normativa regionale vigente. ART. 9 Dimissioni Le dimissioni degli ospiti si effettuano al momento in cui l Equipe tecnica ritiene raggiunti gli obiettivi delineati dal progetto educativo individuale e per il sopraggiungere, anche durante il periodo di osservazione, di condizioni che rendono inattuabile il progetto educativo stesso. Possono verificarsi anche casi di dimissioni non concordate nel caso in cui il Tribunale per i minorenni emetta un decreto di dimissioni anticipate rispetto al progetto, la donna decida spontaneamente la propria dimissione,

7 ovvero il Servizio Sociale inviante decide le dimissioni anticipate. In questi casi il Responsabile della struttura dovrà trasmettere relativa e formale comunicazione al Coordinatore della Commissione Tecnica di vigilanza della ASL 11 e al Responsabile UOS Minori e Famiglie della SdS. ART. 10 Documentazione Il Responsabile della struttura si impegna a conservare presso la Casa Famiglia la seguente documentazione: Cartella individuale degli ospiti contenente documentazione anamnestica, sanitaria e il progetto educativo; Registro infortuni; Registro presenze utenti; Prospetti di presenza e libretti sanitari del personale. Il Responsabile della struttura è tenuto, entro la fine di ogni anno, a redigere e trasmettere al Responsabile UOS Minori e Famiglie della SdS e al Coordinatore della Commissione di Vigilanza sulle strutture di ospitalità per minori della ASL 11 una relazione annuale circa l andamento tecnico della gestione del servizio con indicazioni dei risultati e delle problematiche emerse. La documentazione personale degli ospiti è soggetta alle norme vigenti in materia di tutela della privacy ed al segreto d ufficio e professionale. ART. 11 Retta La retta giornaliera della Casa Famiglia è determinata per il periodo come di seguito indicato: euro 56,40 per la madre euro 52,00 per il primo figlio euro 45,79 per il secondo figlio euro 40,79 per il terzo figlio e successivi per i bambini da 0 a 12 mesi la retta ammonta in ogni caso ad euro 56,40. In caso di semplice mantenimento del posto, a causa di ricovero o altra motivazione riconosciuta dalla Casa Famiglia e dai servizi territoriali

8 invianti, la retta viene decurtata del 25% a partire dal terzo giorno di assenza. La retta non comprende libri, materiale scolastico, trasporto e mensa scolastica (per la quota non a carico della struttura). Ogni modifica dell importo delle rette determinato dalla presente convenzione dovrà avvenire previa verifica effettuata nell ambito della Equipe tecnica e relativa all andamento economico della gestione e sarà recepita previo parere della SdS entro il 31 dicembre dell anno precedente alla loro applicazione. Il Responsabile della struttura rendiconta ogni trenta giorni agli Enti su cui ricade l onere della spesa, il servizio effettuato, producendo regolare fattura di spesa con indicazione della presenza degli ospiti. La SdS, relativamente alla quota a proprio carico, provvederà al pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse attraverso fatturazione elettronica. Art. 12 Adempimenti della struttura Il Responsabile della struttura è tenuto a consentire il libero accesso alla stessa da parte degli operatori territorialmente competenti e della commissione vigilanza e controllo allo scopo di consentire loro di espletare i compiti di ufficio. Garantirà inoltre la presenza di educatori ed operatori in proporzione al numero dei posti e alle esigenze relative al buon funzionamento del servizio oltre che l accoglienza di volontari qualora vi sia una disponibilità in tal senso. Art. 13 Durata La presente Convenzione ha durata dal al ed è soggetta a rinnovo espresso mediante atto scritto. Le parti potranno recedere, comunicando con preavviso di almeno tre mesi alla controparte le proprie intenzioni a mezzo raccomandata A.R. Art. 14 Adempimenti ex l. 136/ L associazione assume l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all Art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136;

9 2. A tal fine essa dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati all Istituto, alle transazioni relative al presente contratto sono: e che le persone ad operare su di essi sono: suor Rita Formentin nata a San Sistino di Livenza (VE), il , codice fiscale FRMRTI46A67I373Z, residente in Montopoli V.A. in piazza Marconi n. 14, in qualità di Procuratrice legale Rappresentante dell Istituto; 3. Le parti, ai sensi dell Art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l Istituto non adempia all obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto. 4. L Istituto si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2010 n Art. 15 Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza L Istituto è tenuto all osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008. Per quanto riguarda l emergenza antincendio l Istituto è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante: - nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; - dichiarazione di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi; - l elenco dei lavoratori designati per la gestione dell emergenza antincendio e l indicazione del suo Responsabile e di eventuali delegati. Gli addetti dovranno essere in possesso dell attestato di idoneità come previsto dal D. Lgs. N. 81/08, che documenta la loro formazione secondo quanto indicato dal D.M ; - il piano di emergenza interno.

10 Si dovranno altresì rispettare le norme del D.M. del 10/3/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. L Istituto dovrà garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Non essendo ravvisati rischi da interferenza non è stato redatto, per il presente contratto il DUVRI dato che i servizi si svolgono al di fuori dai locali della SdS. Art Privacy L Istituto dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal L Istituto si obbliga ad accettare la propria nomina da parte della SdS a Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione. Con il presente atto l Istituto è nominato Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali. L Istituto si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla SdS. Art. 17 Rispetto del Codice di Comportamento della Società della Salute Valdarno Inferiore L Associazione è tenuta a far osservare ai propri dipendenti, nell espletamento della propria attività, i principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dalla SdS Valdarno Inferiore con delibera Assemblea SDS n. 1 del pubblicato nel sito nella sezione amministrazione trasparente al seguente link La violazione del Codice di Comportamento da parte dell Associazione può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto

11 contrattuale, fatto salvo il diritto della SdS al risarcimento dei danni subiti nell ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità. Art. 18 Registrazione e imposta di bollo Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a spese del richiedente ai sensi dell Art. 4, Tariffa Parte II, di cui al DPR 131/86. L imposta di bollo è ad esclusivo carico dell Istituto. Art. 19 Rinvio a disposizioni generali Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione operano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Per la SdS Valdarno Inferiore Il Direttore Dott.. Per l Istituto Divino Amore La Procuratrice Legale Rappresentante Rita Formentin, in qualità di Procuratrice Legale Rappresentante dell Istituto del Divino Amore, dichiara di approvare specificatamente - ai sensi e per gli effetti dell Art. 1341, comma 2 del Codice Civile - le seguenti clausole vessatorie: Art. 6 Art. 15 sulla quale viene richiamata la sua attenzione ed il cui contenuto dichiara di ben conoscere ed accettare. Per la SdS Valdarno Inferiore Il Direttore Dott.. Per l Istituto Divino Amore La Procuratrice Legale Rappresentante

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