COMUNE DI PARMA / PROVINCIA DI PARMA / SMTP SPA
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1 COMUNE DI PARMA / PROVINCIA DI PARMA / SMTP SPA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL AMBITO TARO - RELAZIONE DI CUI ALL ART. 34, COMMA 20, DEL DECRETO LEGGE 179/2012. L art. 34, comma 20, del DL 179/12 (convertito in Legge 221/12) prevede quanto segue: Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. La SMTP SpA Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico SpA società del Comune e della Provincia di Parma con funzioni di Agenzia locale per la mobilità ed il trasporto pubblico ex art. 19 L.RER n 30/1998, si appresta a bandire la selezione per l affidamento di cui all oggetto, in virtù di specifiche deleghe conferitele dagli EE.LL. competenti. Nei paragrafi che seguono sono puntualmente trattati i temi previsti. La presente relazione è stata redatta dalla SMTP SpA, con la collaborazione del Comune e della Provincia di Parma, Settori Partecipazioni Societarie e Mobilità. 1. Ragioni per la forma di affidamento prescelta Quadro normativo di riferimento. il D. Lgs. 422/97, che delega alle Regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale ed attribuisce alle stesse il compito di definire, d intesa con gli Enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità. La L.R. 30/98 e s.m.i., che disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale, dando attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 422/97; Il Regolamento CE n.1370 del 23/10/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Evidenziato: che per l Ambito Taro (già bacino di Parma) le modalità ad oggi consentite per affidare i servizi di trasporto pubblico locale sono le seguenti: o o Affidamento con gara tradizionale; Affidamento per partenariato pubblico-privato istituzionalizzato (gara cosiddetta a doppio oggetto ); 1
2 o Affidamento in house con contestuale affidamento per gara tradizionale di almeno il 10% del servizio. I due Enti competenti Comune e Provincia di Parma, a fronte delle due gare a doppio oggetto deserte esperite nel recente passato, convengono di affidare il servizio di TPL dell Ambito Taro (già bacino di Parma) attraverso una procedura concorsuale di tipo tradizionale (procedura ristretta), modalità indicata dalla stessa Legge Regionale Emilia-Romagna n 30/1998 quale ordinaria per l affidamento dello stesso, con previsione di aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei servizi, necessitanti di contribuzioni pubbliche a copertura di obblighi di servizio, richiamato l'art. 13, comma 4, della LRER n 30/1998 nonché i contenuti del Regolamento CE n 1370/2007, l'affidamento è in esclusiva, con la sola eccezione di ogni altro servizio, anche eventualmente analogo, il cui affidamento a soggetto diverso non sia suscettibile per comprovate ragioni di incidere negativamente sul valore economico del Contratto di Servizio. Per diritto di esclusiva si intende il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico (articolo 2, paragrafo 1, lettera f del Regolamento). Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ha indicato nell attribuzione di diritti di esclusiva e nella concessione di compensazioni finanziarie a fronte dei servizi resi la modalità primaria per assicurare la mobilità degli utenti (articoli 17, 18, 19). L art. 12 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i., delinea un ipotesi di liberalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri di linea, senza l attribuzione di diritti di esclusiva, ma limitata dal divieto di disporre finanziamenti a favore delle imprese operanti in regime di autorizzazione, e dunque inadeguata alla realtà dell Ambito Taro e agli obblighi di servizio in essere e previsti per il nuovo affidamento. Nel contempo, l esperienza di deregolamentazione britannica, avviata nel 1986, non può considerarsi un successo dal punto di vista della crescita della domanda soddisfatta: fra il 1986 e il 2010, a fronte di un espansione dell offerta di oltre il 12% in termini di vetture*km/anno (da 1,9 a 2,1 miliardi), la domanda soddisfatta è diminuita di oltre il 30%, passando da 4,2 miliardi a 2,9 miliardi di passeggeri annui (fonte: UK Department for Transport, il dato si riferisce alla Gran Bretagna esclusa Londra). 2
3 La deregolamentazione si è tradotta in aumenti tariffari anche tempo dopo la sua entrata a regime; si consideri che l indice delle tariffe del trasporto locale è aumentato in Gran Bretagna del 33% in termini reali fra il 1995 e il 2010, con punte del 50% nelle aree metropolitane dell Inghilterra (fonte: UK Department for Transport, il dato relativo alla Gran Bretagna include Londra). Le competenti autorità britanniche utilizzano comunque procedure competitive, con attribuzione di diritti di esclusiva, per l aggiudicazione di servizi aggiuntivi ritenuti da queste ultime socialmente necessari, non forniti dagli operatori in regime di mercato libero. Si ritiene pertanto che una liberalizzazione totale, oltre a non garantire l universalità e l accessibilità dei servizi di trasporto pubblico locale, rischi di introdurre nel sistema della mobilità pubblica la forte instabilità sperimentata in Gran Bretagna, per via della frequente variazione dei percorsi, degli orari e degli altri aspetti del servizio quale conseguenza di logiche di profitto industriale, con gravi problemi di informazione per l utenza, e produca un insufficiente integrazione di reti e tariffe. Per quanto riguarda i servizi urbani, in particolare, nelle principali città europee non si ravvisano casi in cui i servizi di trasporto pubblico urbano di passeggeri siano forniti in regime di liberalizzazione, ovvero senza l attribuzione di diritti di esclusiva. Anche nella città di Londra i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati assegnando diritti di esclusiva agli operatori: fra il 1986 ed il 2010 nell area di Londra, a fronte di un aumento delle percorrenze pari al 73% (da 278 a 481 milioni di vetture*km/anno), i passeggeri sono quasi raddoppiati (+95% da 1,2 a 2,3 miliardi di passeggeri annui), anche in presenza di aumenti tariffari significativi (+30% in termini reali fra il 1995 ed il 2010) ma comunque di gran lunga inferiori a quelli registrati nelle altre aree metropolitane inglesi completamente liberalizzate (fonte: UK Department for Transport). Si ritiene pertanto opportuno mantenere per il servizio di trasporto pubblico locale di competenza della Provincia e del Comune di Parma il regime di esclusiva del servizio, in quanto la libera iniziativa economica privata non risulta idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità. La forma di affidamento prescelta (gara tradizionale ), specie con riferimento all estratto riportato come ultimo punto al paragrafo precedente, risulta assolutamente in linea con le previsioni più stringenti e virtuose allo stato indicate dalla normativa europea e dalla normativa italiana quali modalità di affidamento dei servizi di TPL di cui trattasi. 3. Contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale. I servizi/attività che vengono unitariamente posti in gara, in ragione della loro complementarietà, nonché degli indirizzi della normativa regionale di settore, sono i seguenti: 3
4 il servizio di trasporto pubblico locale dell Ambito Taro, coincidente con il territorio provinciale di Parma con modestissime estensioni extraprovinciali, con le seguenti caratteristiche: una produzione chilometrica annua stimata in circa 13,425 milioni di vetture*chilometro, di cui: o circa 8,000 milioni di vetture*chilometro per servizi urbani (di cui circa 0,930 milioni di vetture*chilometro con modalità filoviaria); o circa 4,860 milioni di vetture*chilometro per servizi extraurbani; o circa 0,565 milioni di vetture*chilometro per servizi specializzati scolastici nel Comune di Parma denominati HappyBus. Detta produzione è stimata anche in funzione delle compensazioni di servizio pubblico come definite dall art. 2, paragrafo 1, lettera g) del Regolamento (CE) 1370/2007 e potrà variare in dipendenza delle stesse. Sulla gestione delle operazioni affidate grava l obbligo di servizio pubblico universale e di applicazione delle tariffe amministrate, che si propone la finalità strategica e generale di diminuzione della circolazione del mezzo privato, nonché le finalità di: sostenibilità economica, anche in considerazione dell evoluzione e variabilità delle risorse pubbliche (necessariamente da regolare nell ambito della procedura concorsuale); sostenibilità ambientale, introducendo obiettivi sulla razionalizzazione e rinnovo del parco mezzi; integrazione tra servizi extraurbani e urbani e con il sistema ferroviario; razionalizzazione dell offerta (eliminazione delle sovrapposizioni di servizi); aderenza alle esigenze della domanda attuale e potenziale; accessibilità ai servizi interurbani anche in ambito urbano. 4. Compensazioni economiche previste. Il servizio di cui al punto precedente viene erogato in regime contrattuale netcost, dunque prevedendo in capo all affidatario la titolarità dei proventi tariffari, stimati in circa 15 milioni/anno adeguabili all inflazione, oltre ad una compensazione economica stimata in circa 32,075 milioni/anno comprensivi di /anno per oneri di sicurezza e di circa 3,381 milioni/anno previsti per i rinnovi contrattuali di cui all Art. 31, comma 2, lettera c) della Legge Regionale Emilia-Romagna n 30/1998. Le compensazioni sommariamente descritte, nelle more dell attesa definizione dei costi standard ex art.17 DLgs 422/1997, sono state quantificate sulla base dei dati storici consolidati del servizio, peraltro comprensivi di un ragionevole margine di utile. Al servizio di TPL è connessa l attività di controllo e sanzionamento prevista e regolata dall'art. 40 della L.RER n 30/1998, da esercitarsi da parte del soggetto affidatario per garantirne il corretto funzionamento. Affiancano il vincolo tariffario numerose, specifiche e articolate previsioni contrattuali, riconducibili agli standard di qualità attesa, sinteticamente richiamati nel Contratto di Servizio. 4
5 5. Termini dell affidamento in essere e provvedimento di emergenza alla sua scadenza. L affidamento in essere dei servizi di TPL dell Ambito Taro è in scadenza con il 31/12/2015. Pur nella prospettiva di una pubblicazione del Bando di Gara per il nuovo affidamento del servizio entro tale termine, i tempi tecnici necessari all espletamento della procedura concorsuale sono tali da rendere inevitabile un provvedimento di emergenza ex art. 5 c. 5 del Regolamento CE 1370/2007, necessario a garantire la continuità del servizio di trasporto, e dunque da prevedere una proroga dell affidamento in essere almeno sino al termine della Gara ed all avvio del nuovo affidamento, dunque non prima del quarto trimestre La presente relazione, una volta approvata dai Consigli del Comune e della Provincia di Parma, verrà pubblicata per la durata di 60 (sessanta) giorni agli Albi Pretori informatici del Comune e della Provincia stessi e presso il sito internet di SMTP S.p.A., al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento. 5
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