Con la decisione Aeroporto di Charleroi la Commissione promuove l attività delle aviolinee low-cost e lo sviluppo regionale

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1 IP/04/157 Bruxelles, 3 febbraio 2004 Con la decisione Aeroporto di Charleroi la Commissione promuove l attività delle aviolinee low-cost e lo sviluppo regionale La Commissione europea ha adottato in data odierna una decisione fondamentale per l avvenire del trasporto aereo, garantendo la piena concorrenza tra le compagnie aeree che operano su aeroporti regionali. La decisione autorizza infatti taluni aiuti pubblici che consentono lo sviluppo di nuove linee a condizioni chiaramente definite. Per altro verso, la decisione dichiara incompatibili altri aiuti corrisposti direttamente dalla Regione vallona e, in parte, dall ente gestore dell aeroporto di Charleroi (BSCA) e ne ordina il recupero presso il beneficiario. La Commissione europea si schiera risolutamente per una maggiore concorrenza, nella convinzione che in tal modo le compagnie che praticano prezzi bassi potranno stabilirsi in tutta l UE, nel rispetto di regole di concorrenza che assicurano la parità di trattamento tra compagnie aeree e a tutto vantaggio dei consumatori. Come ha sottolineato la Vicepresidente della Commissione, Loyola de Palacio, responsabile dell'energia e dei Trasporti: "Questa decisione è equilibrata sul piano giuridico in quanto, da un lato, instaura una maggiore trasparenza nei rapporti contrattuali tra i vettori aerei e gli aeroporti, in particolare con quelli regionali; d altro lato, contribuisce allo sviluppo delle compagnie aeree low-cost che rispondono ad un ovvio interesse dei consumatori, garantendo eque condizioni di concorrenza per tutte le compagnie aeree. Vogliamo ribadire che, nello stesso settore, le regole del gioco devono essere uguali per tutti: tutte le compagnie devono sapere quali possibilità vengono loro offerte e soltanto un autentica concorrenza garantisce i diritti dei consumatori". La decisione odierna favorisce lo sviluppo regionale e promuoverà l espansione dei vettori low-cost nell Unione europea, a tutto vantaggio dei consumatori. In tal modo, tutti i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo potranno farsi concorrenza a parità di condizioni. Il caso di Charleroi La Commissione doveva pronunciarsi su una denuncia - presentata nel che segnalava i vantaggi concessi alla compagnia irlandese Ryanair nell aeroporto belga di Charleroi dalla società Brussels South Charleroi Airport (BSCA), ente gestore dell aeroporto, e dalla Regione vallona. Nell affrontare il caso, la Commissione ha tenuto costantemente conto dei capisaldi della propria politica e del diritto comunitario in tema di mercato unico dei trasporti aerei.

2 La Commissione doveva accertare se le misure assunte a favore di Ryanair dalla Regione vallona e da BSCA (impresa pubblica controllata dalla Regione) fossero o no conformi al principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Nel caso di Charleroi, la Commissione ha concluso che nessun operatore privato, posto nelle stesse condizioni di BSCA, avrebbe potuto concedere gli stessi vantaggi. Poiché, nella fattispecie, il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato non era stato rispettato, i vantaggi accordati a Ryanair costituiscono aiuti di Stato 1 idonei a falsare la concorrenza a favore di Ryanair. Compatibilità degli aiuti accordati a Ryanair La Commissione ha peraltro ritenuto che gli aiuti corrisposti a Ryanair a Charleroi possono risultare compatibili con il mercato comune con riferimento alla politica comunitaria dei trasporti 2, nella misura in cui tali aiuti consentono lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondarie, che sono attualmente sottoutilizzate e rappresentano un costo per la collettività 3. Pertanto, la decisione odierna dovrebbe consentire a Ryanair di conservare una parte degli aiuti che le sono già stati corrisposti. A questi aiuti, finalizzati al lancio di nuovi collegamenti aerei (spese di marketing e pubblicità), potrebbero aggiungersi gli incentivi una tantum purché le autorità belghe si conformino alle condizioni dettate dalla Commissione. Viceversa, alcuni aiuti non possono essere autorizzati; in particolare, non possono essere autorizzati sgravi delle tasse aeroportuali, come quelli concessi sull aeroporto di Charleroi, in misura superiore agli sgravi previsti dalla legislazione belga e che sono applicati in modo trasparente e non discriminatorio, né possono essere autorizzati gli sgravi sulle tariffe dei servizi di assistenza a terra che non siano compensati da utili derivanti dall esercizio di attività commerciali (parcheggio, negozi ecc.), gli incentivi una tantum versati per l apertura di collegamenti aerei qualora non corrispondano a costi effettivamente sostenuti per il lancio di questi collegamenti, nonché gli aiuti versati per il collegamento Dublino-Charleroi, che non è un collegamento nuovo in quanto era già attivo nel Come principio generale, la Commissione intende vigilare affinché la concessione di vantaggi in un determinato aeroporto non avvenga in modo discriminatorio e abbia luogo in condizioni molto più trasparenti Ai sensi dell articolo 87, n. 1 del trattato CE. Articolo 87, n. 3, lettera c) del trattato CE: «Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questo sviluppo arreca beneficio alle regioni, in quanto genera una migliore redditività dei beni pubblici esistenti e facilita lo sviluppo economico regionale soprattutto attraverso la creazione di posti di lavoro e l incremento del turismo. Il beneficio per lo Stato membro nasce dal fatto che questi aiuti favoriscono un più razionale utilizzo del territorio e degli aeroporti esistenti rispetto alla costruzione o all estensione di nuove infrastrutture. Infine, questo sviluppo porta evidenti benefici all'unione europea, per la quale il Libro bianco sui trasporti ha ribadito la necessità di sviluppare le capacità aeroportuali e che assicura essa stessa una quota dei finanziamenti aeroportuali attraverso la sua politica regionale, la BEI e le Reti europee di trasporto (TEN). 2

3 ALLEGATO Contenuto della decisione della Commissione sull Aeroporto di Charleroi e sue conseguenze 1. Perché la Commissione ha l'obbligo di adottare una decisione? La Commissione aveva ricevuto nel gennaio 2002 una denuncia che segnalava i vantaggi concessi dall'aeroporto di Charleroi a Ryanair. Nella sua qualità di custode dei trattati, la Commissione ha il dovere di accertare la legalità e la compatibilità con il diritto europeo degli accordi di cui trattasi. L'11 dicembre 2002 aveva quindi avuto inizio un procedimento formale di indagine 4 sui vantaggi accordati dalla Regione vallona e dall ente gestore dell aeroporto (Brussels South Charleroi Airport) alla compagnia aerea Ryanair. La Commissione rende note oggi le conclusioni di questa indagine, nel corso della quale ha ricevuto una dozzina di contributi di compagnie aeree, fra le quali la stessa Ryanair, di enti gestori di aeroporti e di altre parti interessate. 2. Quali sono i vantaggi accordati a Ryanair nell aeroporto di Charleroi? I vantaggi accordati nel 2001 a Ryanair possono riassumersi come segue: - la Regione vallona ha concesso a Ryanair, sulla base di un contratto di diritto privato, una tariffa preferenziale sulle tasse di atterraggio a Charleroi, pari a 1 per passeggero imbarcato, con uno sconto del 50% circa sulla tariffa pubblica, stabilita con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale belga. Nessun altra compagnia ne beneficia. - BSCA ha accordato vari vantaggi a Ryanair, tra i quali: - un contributo per le attività di promozione, pari a 4 per passeggero imbarcato per la durata di 15 anni e fino a un massimo di 26 voli al giorno. Nessun altra compagnia ne beneficia. - incentivi all avviamento che prevedono, per l essenziale, per ogni nuova linea aperta, fino a un massimo di 12 linee, per complessivi , rimborsi per per l addestramento dei piloti e per le spese di albergo. Nessun altra compagnia ne beneficia. - una tariffa preferenziale di 1 per passeggero per l assistenza a terra, mentre le tariffe abitualmente praticate alle altre compagnie sono comprese tra 8 e 13. Nessun altra compagnia ne beneficia. 3. Cosa significa criterio dell investitore privato prudente? La Commissione doveva accertare se gli aiuti concessi a Ryanair dalla Regione vallona e dalla BSCA, impresa pubblica controllata dalla Regione vallona, siano conformi o non conformi al principio dell investitore privato operante in economia di mercato. 4 Gazzetta ufficiale dell UE n. C 18 del 25 gennaio

4 Secondo questo principio - che la Corte di giustizia delle CE ha più volte ribadito - non vengono considerati aiuti gli investimenti o i vantaggi concessi in qualsiasi forma se, al momento dell indagine su un investimento o su un contratto commerciale, l'impresa pubblica agisce esattamente come agirebbe una impresa privata paragonabile guidata dalle stesse prospettive di redditività a lungo termine. Questo principio consente di garantire parità di trattamento tra le imprese a capitale pubblico (come la BSCA) e le imprese a capitale privato. A tal fine è necessario accertare se: - la redditività attesa al momento in cui viene erogato tale vantaggio è conforme alle attese di una qualsiasi impresa privata. Per far questo occorre un analisi del rischio inerente al mercato in questione, del costo del capitale, dei dati in possesso dell impresa al momento in cui ha preso la decisione e i rischi inerenti all operazione; - l impresa non può avvalersi di determinati vantaggi ad essa conferiti dal suo status di impresa pubblica, come ad esempio agevolazioni di finanziamento o assenza del rischio di fallimento; - né l impresa pubblica può per corroborare la sua analisi - decidere di far affidamento su effetti positivi indiretti, quali lo sviluppo dell economia regionale o il numero di posti di lavoro creati, in quanto un investitore privato non terrebbe conto di questi criteri per prendere la sua decisione. 4. BSCA ha seguito la logica di un investitore privato operante in economia di mercato? Nel caso di Charleroi, la Commissione ha concluso che nessun operatore privato - posto nelle stesse condizioni di BSCA - avrebbe concesso gli stessi vantaggi. L indagine ha dimostrato che, sottoscrivendo il contratto con Ryanair, BSCA si assumeva rischi finanziari superiori al suo risultato operativo cumulato su un periodo di 10 anni, pari a circa 35 milioni di, cioè rischi tali da completamente vanificare ogni prospettiva di ragionevole ritorno sull investimento nel periodo di riferimento. Inoltre, BSCA ha firmato gli accordi con Ryanair sulla base di un business plan che la Commissione non ritiene rispondente al criterio dell investitore privato posto nella stessa situazione di BSCA. Infatti, l impresa ha inserito nel piano suddetto rilevanti entrate future per una cifra vicina ai 27 milioni di provenienti non dal contratto sottoscritto con Ryanair ma da aviolinee del tutto ipotetiche considerate come utenti regolari dell aeroporto. La BSCA ha inoltre omesso di tener conto del contributo alle spese di marketing dovuto per i 26 voli potenziali concordati con Ryanair, per un importo di oltre 6 milioni di. Tenuto conto di questi due soli elementi il risultato atteso sul periodo di riferimento sarebbe stato praticamente nullo. Infine BSCA ha approfittato delle sue relazioni privilegiate con la Regione vallona e dei vantaggi che questa le concede per gonfiare le sue prospettive di profitto: lo dimostra in modo particolare la sovvenzione erogata per le spese di mantenimento e per la prevenzione degli incendi, che non aveva più fondamento giuridico all epoca in cui il contratto è stato firmato e che BSCA ha invece contabilizzato non solo ai prezzi del momento ma anche tenendo conto degli aumenti futuri, con un vantaggio di circa 14 milioni di sui dieci anni del business plan. Altrettanto dicasi per il riversamento del 35% delle tasse aeronautiche al fondo per l ambiente, perché il livello massimo di questo onere si considerava già fissato, mentre l'atto che ne ha stabilito l ammontare è stato adottato dalle autorità vallone soltanto sei mesi dopo la firma del contratto, il che equivale a un rischio di 9 milioni di. 4

5 La Commissione ritiene che questi due aspetti, che rientrano nella discrezionalità politica della Regione vallona, non sarebbero stati considerati da un investitore privato in assenza di un preciso chiarimento del loro fondamento giuridico. Nel caso in esame il principio dell investitore privato operante in economia di mercato non è quindi stato rispettato: ne consegue che i vantaggi concessi a Ryanair si configurano come aiuti di Stato 5 idonei a falsare la concorrenza a favore di Ryanair. Va notato che questi aiuti non corrispondono affatto ad investimenti, p. es. in infrastrutture aeroportuali e non possono quindi essere ritenuti compatibili con il diritto comunitario quali strumenti classici come gli aiuti allo sviluppo regionale, ma costituiscono invece aiuti al funzionamento. 5. Quali sono gli aiuti compatibili con il mercato comune a Charleroi? La Commissione ha peraltro ritenuto che gli aiuti corrisposti a Ryanair a Charleroi possono risultare compatibili con il mercato comune con riferimento alla politica comune dei trasporti 6, nella misura in cui tali aiuti consentono di sviluppare e valorizzare le infrastrutture aeroportuali secondarie, che sono attualmente sottoutilizzate e che rappresentano un costo per la collettività 7. Pertanto, la decisione odierna dovrebbe consentire a Ryanair di conservare una parte cospicua degli aiuti già corrispostile, al netto degli importi da restituire. Questi aiuti rappresentano, tra l altro, il contributo di BSCA al finanziamento di una società mista BSCA-Ryanair per la promozione e la pubblicità; si tratta di aiuti che possono considerarsi aiuti all avvio di nuovi collegamenti aerei e che favoriscono una migliore valorizzazione degli aeroporti regionali, in senso conforme all'obiettivo comunitario in materia di trasporti aerei. Agli importi percepiti da Ryanair tra il 2001 e il 2003 potrebbe aggiungersi una parte degli incentivi una tantum precedentemente ricordati, sempreché le autorità belghe ottemperino alle condizioni prescritte dalla Commissione. Le condizioni che le autorità belghe devono rispettare affinché tali aiuti siano autorizzati sono le seguenti: - gli aiuti devono essere necessari per l apertura di nuovi collegamenti aerei, avere natura incentivante, essere proporzionati rispetto allo scopo che perseguono, erogati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori, corredati da un meccanismo sanzionatorio per l'inosservanza degli impegni del vettore e, infine, non essere cumulabili con aiuti di carattere sociale o compensazioni di oneri di servizio pubblico; Ai sensi dell articolo 87, n. 1 del trattato CE. Articolo 87, n. 3, lettera c) del trattato CE: «Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Questo sviluppo arreca beneficio alle regioni, in quanto genera una migliore redditività dei beni pubblici esistenti e facilita lo sviluppo economico regionale soprattutto attraverso la creazione di posti di lavoro e l incremento del turismo. Il beneficio per lo Stato membro nasce dal fatto che questi aiuti favoriscono un più razionale utilizzo del territorio e degli aeroporti esistenti rispetto alla costruzione o all estensione di nuove infrastrutture. Infine, questo sviluppo porta evidenti benefici all'unione europea, per la quale il Libro bianco sui trasporti ha ribadito la necessità di sviluppare le capacità aeroportuali e che assicura essa stessa una quota dei finanziamenti aeroportuali attraverso la sua politica regionale, la BEI e le Reti europee di trasporto (TEN). 5

6 - gli aiuti devono essere limitati nel tempo (5 anni nel caso di Charleroi per i collegamenti europei da punto a punto e non 15 anni), devono avere un intensità massima pari al 50% dei costi netti di avvio effettivamente sostenuti, l aeroporto deve avere un controllo su questi costi e, in avvenire, questi aiuti devono essere a disposizione di qualsiasi altra compagnia aerea che venga a stabilirsi a Charleroi. A questo proposito, in futuro Ryanair potrebbe parimenti beneficiare di aiuti analoghi, sempre però limitati a 5 anni, per l apertura di nuovi collegamenti, detrazion fatta dei collegamenti che dovessero sostituire collegamenti precedentemente operati. 6. Quali sono gli aiuti incompatibili? Per altro verso, la Commissione è in obbligo di chiedere oggi il recupero (ossia, la restituzione da parte del beneficiario) di altri aiuti che falsano la concorrenza nel mercato comune: - sgravi delle tasse aeroportuali. Sgravi di questo genere sono ammissibili soltanto se concessi in modo non discriminatorio a tutti gli utenti e per periodi limitati. In queste condizioni essi non costituiscono aiuti di Stato (giurisprudenza "Manchester"). Queste caratteristiche non ricorrono invece nel caso in esame, in cui la società Ryanair è stata l unica beneficiaria, addirittura per un periodo di 15 anni. Concedendo vantaggi esclusivi a Ryanair e, in particolare, riduzioni della tassa di atterraggio rispetto alla tariffa ordinaria mediante una convenzione bilaterale che non ha avuto alcuna pubblicità la Regione vallona ha agito nell esercizio della sua potestà normativa e non già in quanto impresa commerciale. Questi aiuti devono quindi essere recuperati presso il loro beneficiario ad eccezione della parte corrispondente agli sgravi formalmente già previsti dalla normativa regionale. Le garanzie date a tal fine a Ryanair per l avvenire devono essere revocate. In futuro, la Regione vallona resta ovviamente libera di adottare nuove tariffe pubbliche più incentivanti, restando però inteso che esse devono essere applicabili in maniera trasparente a tutte le compagnie aeree. - Sgravi sugli oneri per i servizi di assistenza a terra. È ammessa la concessione di sgravi se l aeroporto può dimostrare che le eventuali perdite registrate su questo servizio, qualora sia fornito in un settore aperto alla concorrenza, non sono compensate da entrate connesse alle missioni di autorità aeroportuale o a servizi di interesse economico generale dell aeroporto, il che implica una separazione della contabilità. Gli sconti accordati da BSCA a Ryanair grazie alla tariffa preferenziale per i servizi di assistenza a terra, e che non consentirebbero all aeroporto di coprire le spese sostenute per tale attività, devono quindi essere recuperati. Si tratta di un importo che si aggira intorno ai 4 milioni di per il periodo Tuttavia, finché non sia stato conseguito il numero di 2 milioni di passeggeri all'anno fissati dalla direttiva 96/67/CE che liberalizza i servizi di assistenza a terra, BSCA potrebbe parimenti utilizzare gli eventuali utili provenienti da altre attività puramente commerciali (parcheggi, negozi ecc.) per ripianare il deficit registrato sull assistenza a terra. 6

7 - Incentivi una tantum versati per l apertura di nuovi collegamenti. Non sono giustificati gli incentivi che non corrispondono a costi effettivamente sostenuti. Contributi di questo tipo sono stati versati a Ryanair a fronte delle spese di assunzione, addestramento e sistemazione del suo personale, a fronte dell apertura di nuove rotte e dell affitto di locali. In linea di principio la natura di questi contributi li rende molto simili alle spese di avviamento ma, nella fattispecie, la loro natura di contributi una tantum, slegati da qualsiasi obiettivo concreto potrebbe imporre il loro recupero. - Aiuti versati per il collegamento Dublino-Charleroi. Questo collegamento non è nuovo ai sensi degli aiuti all avvio (era già stato attivato nel 1997); pertanto gli aiuti corrispondenti (circa 1 milione di ) devono essere restituiti dal loro beneficiario. 7. Quali le conseguenze della decisione per le aviolinee a basso costo? Con questa decisione, la Commissione dà un chiaro segnale a favore della diffusione del modello delle compagnie a basso costo, le quali rappresentano uno dei principali benefici della liberalizzazione del mercato aereo, processo che la Commissione ha sempre incoraggiato con tutti i mezzi a sua disposizione (politici, giuridici e legislativi) e che ha realizzato nel Grazie alla liberalizzazione del 1992, la concorrenza è andata estendendosi in tutta l Unione europea, permettendo l affermarsi di nuove compagnie a basso costo, tra le quali spicca la Ryanair. Questa offerta più vasta e a prezzi più convenienti va a tutto vantaggio dei consumatori europei: l'esistenza di aviolinee low-cost sta appunto a dimostrare il successo di questa politica voluta dalla Commissione europea. La Commissione è risoluta a proseguire per questa strada e continuerà a garantire condizioni di concorrenza eque per tutti i soggetti che operano nel mercato unico del trasporto aereo. 8. La decisione favorirà lo sviluppo regionale? La decisione della Commissione non osta all esecuzione di accordi tra aeroporti regionali e aviolinee a basso prezzo. Al contrario, la Commissione incoraggia tutte le iniziative che consentano una migliore utilizzazione delle infrastrutture aeroportuali sottoutilizzate e si augura che vengano proposte nuove formule capaci di venire a capo della congestione del trasporto aereo e di offrire ai cittadini europei sempre maggiori possibilità di volare; su questo fronte gli aeroporti secondari hanno tutte le caratteristiche richieste per svolgere un ruolo determinante. Oltretutto, questi aeroporti sono un importantissimo fattore di sviluppo economico regionale. La decisione odierna della Commissione contribuisce a chiarire le regole all interno delle quali le parti possono impostare la loro collaborazione: la certezza delle regole agevolerà la conclusione di numerosi altri accordi in tutta l Unione europea. 7

8 9. Quali ripercussioni avrà la decisione sul prezzo pagato dai passeggeri? Nessuna. Una compagnia aerea che pratica prezzi bassi, con una situazione finanziaria solida deve potere offrire tariffe vantaggiose senza ricorrere ad aiuti pubblici. La Commissione è convinta che Ryanair è e continuerà ad essere perfettamente in grado di offrire i propri servizi a prezzi bassi anche dopo questa decisione, come del resto fanno e continueranno a fare le altre aviolinee low-cost. Le possibilità aperte dalla decisione odierna non incidono sulle possibilità di offerte commerciali e di prezzi ridotti. Autorizzando gli aiuti al lancio di nuove attività (nel rispetto di alcune condizioni) la Commissione favorisce la diffusione di accordi che rendono redditizi i nuovi collegamenti aerei su aeroporti regionali. In particolare, la decisione consentirà, in prospettiva, l instaurazione di una più intensa concorrenza che promuoverà lo sviluppo di compagnie low-cost in tutta l UE, ed in particolare sugli aeroporti regionali, a tutto vantaggio dei consumatori. 8

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