Regolamento in materia di videosorveglianza
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- Matteo Massa
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1 Regolamento in materia di videosorveglianza 1
2 Art. 1 Finalità L Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (di seguito denominata Azienda) attua un sistema di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero: a. per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti interni alle strutture ospedaliere o che accedono agli stessi; b. per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall Azienda; Le attività di videosorveglianza sono svolte nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali con proprio Provvedimento Generale del 29 aprile 2004 e di tutte le norme ivi richiamate. Art. 2 Finalità di sicurezza Al fine di perseguire le finalità di sicurezza di cui al precedente art. 1, l Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza sono attivati quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o risultino inefficaci altri idonei accorgimenti, quali ad esempio: controlli da parte degli addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi ecc. Art. 3 Finalità di diagnosi e cura La ripresa per finalità di diagnosi e di cura e l eventuale conseguente trattamento dei dati sensibili si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell interessato e sempre previo consenso scritto dell interessato o dei parenti dello stesso. Art. 4 Modalità delle riprese La tipologia di videosorveglianza applicata in Azienda si distingue in : a. senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini) b. con registrazione di immagini Il dettaglio delle immagini riprese tramite impianti di videosorveglianza, qualora le finalità siano quelle di cui al punto a dell art. 1, è regolata in modo da evitare il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi, ove ciò non sia indispensabile per il raggiungimento delle finalità perseguite. Art. 5 Informativa Negli ambienti sottoposti a videosorveglianza per la sicurezza l Azienda installa in posizione evidente appositi cartelli, basati sul modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali ed allegati al presente Regolamento (allegati 1 e 2) Nell informativa contenuta nei cartelli di cui al precedente comma sono indicate le finalità perseguite con l installazione degli impianti. L informativa è collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi ed ha un posizionamento ed una dimensione che ne permetta una agevole leggibilità. 2
3 Art. 6 Impianti L installazione degli impianti di videosorveglianza è autorizzata dal Direttore Generale a seguito di proposta motivata avanzata dai Responsabili di Presidio. Per le aree non di pertinenza della direzione ospedaliera la competenza in merito è della Direzione Aziendale o di personale da essa delegata. Art. 7 Responsabili I Responsabili di UU.OO., nel cui ambito sono installati sistemi di videosorveglianza per le finalità di diagnosi e cura, già nominati Responsabili del trattamento dei dati, rispondono anche del trattamento conseguente al funzionamento dei sistemi di cui sopra. Garantiscono l accesso alle immagini solo a soggetti specificatamente autorizzati. La responsabilità del trattamento dei dati relativi agli impianti installati per le finalità sicurezza è affidata ai Direttori di Presidio (o loro delegati identificati nelle persone dei Direttori Sanitari di presidio) ed eventualmente per la aree non di competenza delle D.O.P. alla Direzione Aziendale o a persona da essa delegata, che provvedono per quanto di loro competenza: Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano i contenuti previsti nel paragrafo 3.3 del citato Provvedimento del Garante del 29 aprile Art. 8 Centrali di videosorveglianza Le Centrali di Videosorveglianza sono posizionate in luoghi ad accesso controllato e consentito solo ai soggetti autorizzati. I dispositivi di registrazione sono ulteriormente protetti da serratura e codici d accesso. Art. 9 Conservazione delle registrazioni Il software è configurato in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati eventualmente registrati L eventuale conservazione delle registrazioni è limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o chiusura delle strutture aziendali o nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione è valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, o alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un attività investigativa in corso. Le immagini del monitoraggio a distanza del paziente non sono soggette a registrazione e conservazione, ma ad una mera trasmissione video in tempo reale ai soggetti autorizzati alla visualizzazione. Le immagini idonee a rilevare lo stato di salute non vengono diffuse e le riprese sono circoscritte a determinati locali e a precise fasce orarie, specificatamente individuate in accordo fra il responsabile di U.O. e il Direttore di presidio. Art. 10 Luoghi di lavoro L Azienda non effettua attività di videosorveglianza per finalità di controllo sull'attività dei 3
4 lavoratori (v. art. 4 L. n. 300/1970). Non vengono inoltre istallati sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all attività lavorativa (es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi). L eventuale installazione di impianti finalizzati alla sicurezza negli ambienti di lavoro è concordata con le rappresentanze sindacali. Art. 11 Diritti degli interessati Ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy, all Interessato è assicurato l esercizio dei propri diritti. In particolare egli può: 1. accedere ai dati che lo riguardano; 2. verificare le finalità e le modalità del trattamento; 3. ottenere l interruzione di un trattamento illecito. L Azienda garantisce l effettivo esercizio dei diritti dell interessato, secondo le seguenti regole: l Interessato, previa verifica dell identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l accesso alle registrazioni che lo riguardano. L eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi è oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da parte del Referente aziendale per la Privacy; i dati sono estratti a cura dell Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto; la visione e l estrazione delle rilevazioni è gratuita per l interessato. Tuttavia, qualora a seguito della richiesta dell interessato, non risulti l'esistenza di dati che lo riguardano, potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi della normativa vigente. 4
5 ALLEGATO 1 (informativa minima): 5
6 ALLEGATO 2 (informativa completa): Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS) INFORMATIVA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA (Art 13 del Codice in materia di protezione dei dati ex Dlgs 30 giugno 2003 n 196) L Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, nella qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, informa che è attivo un sistema di video sorveglianza che controlla gli accessi alle strutture e alcune zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorre un effettiva esigenza di deterrenza. Le riprese hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale, dei visitatori e dei pazienti, nonché assicurare la tutela del patrimonio aziendale. Le registrazioni saranno visionate esclusivamente dall autorità giudiziaria, qualora dovessero verificarsi danni a cose o persone. Al di fuori del superiore caso i dati raccolti non sono oggetto di comunicazione, né di diffusione e vengono conservati il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque, di regola per non più di 24 ore. In ogni momento l interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto: a) di conoscere l esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta: 1. la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, nonché l'indicazione della loro origine, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l esistenza di giustificati motivi; 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Le suddette istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile del trattamento. Quando la richiesta riguarda l esercizio dei diritti di cui all articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 196/2003, la stessa può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell incaricato o del responsabile. Nell esercizio dei diritti di cui all articolo 7 del predetto decreto legislativo, l interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 6
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