SOMMARIO. Programma Marco Polo: invito a presentare proposte 2. Programma Gioventù in azione: invito a presentare proposte 3

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1 SOMMARIO AGEVOLAZIONI Programma Marco Polo: invito a presentare proposte 2 Programma Gioventù in azione: invito a presentare proposte 3 Nuova disciplina dei contratti di programma 5 Subentro in agricoltura - D.Lgs. 185/2000: adottate le nuove modalità 8 Incentivi per il trasporto marittimo: fissate le percentuali di contributo 9 Incentivi per l autotrasporto: acquisto di veicoli pesanti 10 POR 2000/2006 Mis. 1.10B Sviluppo di attività economiche non agricole 11 Norme regionali in materia di condizionalità: modifiche 12 NORMATIVA COMUNITARIA Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli 12 Repressione dell inquinamento provocato dalle navi 13 Igiene dei prodotti alimentari 14 Medicinali veterinari: esenzione dall obbligo di prescrizione 14 Realizzata per GAL SERRE CALABRESI da EUROPROJECT

2 AGEVOLAZIONI Programma Marco Polo: invito a presentare proposte Nella GUUE C 31 del 5/02/2008 è stato pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Marco Polo. L'invito riguarda tutte le azioni del programma: azioni di trasferimento fra modi azioni riguardanti le autostrade del mare azioni di riduzione del traffico azioni catalizzatrici azioni comuni di apprendimento Per tutte le azioni, eccetto quelle di apprendimento finanziabili al 50%, il cofinanziamento comunitario non supera il 35% dei costi ammessi. Per l'invito in questione è disponibile un budget di circa 59 milioni di euro. Le proposte devono essere presentate entro il 7 aprile 2008 al seguente recapito: European Commission Executive Agency for Competitiveness and Innovation - EACI21 Ref.: Marco Polo II Programme Call 2008 Courrier Central Avenue du Bourget 1 B-1049 Brussels Per informazioni è possibile contattare l'helpdesk European Commission - Marco Polo Help Desk Directorate-General for Energy and Transport Directorate G Unit G2 Ref.: Call for Proposals 2008 Rue de Mot/De Motstraat 28 B-1049 Brussels posta elettronica: tren-marco-polo@ec.europa.eu telefono: fax:

3 Programma Gioventù in azione: invito a presentare proposte Nella GUUE C 38 del 12/02/2008 è stato pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito del programma Gioventù in azione. In particolare l'invito riguarda l'azione Gioventù nel mondo - cooperazione con paesi diversi dai paesi limitrofi alla UE - azione 3.2. I progetti finanziabili devono promuovere la cooperazione nel settore della gioventù tra paesi del programma e paesi partner diversi dai paesi limitrofi all'unione europea perseguendo i seguenti obiettivi: promuovere lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel settore della gioventù e dell'istruzione non formale, contribuire allo sviluppo delle politiche giovanili, del lavoro nel settore della gioventù e del volontariato e contribuire al potenziamento delle capacità delle organizzazioni/strutture giovanili e delle loro competenze d'inquadramento, sviluppare partenariati e reti durevoli fra organizzazioni giovanili. Le proposte devono esser incentrate su uno dei temi seguenti: rafforzamento della società civile, della cittadinanza e della democrazia, lotta contro il razzismo e la xenofobia, dialogo interetnico e interreligioso, ricomposizione post-conflitto e ricostruzione, ruolo attivo delle donne nella società, diritti delle minoranze. Le proposte devono essere presentate da organizzazioni a scopo non lucrativo, da organizzazioni non governative o da enti pubblici locali e regionali. I progetti devono prevedere la partecipazione di partner di almeno quattro paesi diversi comprendenti almeno due paesi del programma, di cui almeno uno Stato membro dell'unione europea, e due paesi partner. Per l'invito in oggetto sono a disposizione circa euro per un finanziamento a progetto non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. La sovvenzione massima sarà di euro. I progetti devono iniziare tra il 1 novembre 2008 e il 31 dicembre 2008 con una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Le domande devono essere inviate all'agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) entro e non oltre il 15 aprile Per ulteriori ragguagli e domande in merito al programma è inoltre possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: direttamente alla Commissione europea, all'indirizzo: Direzione Generale Istruzione e Cultura 3

4 (DG EAC) Unità D2: Gioventù: programmi Unità D1: Gioventù: politiche B 1049 Bruxelles Tel: Fax: Sito web: oppure alla: Agenzia esecutiva Istruzione, mezzi audiovisivi e cultura Youth Department Rue Colonel Bourg 139B-1140 Bruxelles Tel: Fax: youth@ec.europa.eu Sito web: all'agenzia nazionale competente, in Italia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali Direzione Generale per il volontariato, associazionismo sociale e le politiche giovanili Agenzia Nazionale Italiana Gioventù Via Fornovo 8 Pal. A I Roma Tel: (39) Fax: (39) oppure al Coordinamento Nazionale Eurodesk Italy Via 29 Novembre, 49 I Cagliari Tél.: N. Verde: Fax Informazioni@eurodesk.it Website: 4

5 Nuova disciplina dei contratti di programma Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile sul proprio sito il decreto 24 gennaio 2008 che disciplina i criteri, le condizioni e le modalità per l'accesso ai contratti di programma. Si viene a così a delineare la nuova base giuridica come disposto dall'art. 8 bis della legge 127/2007, che prevede l'adozione di due decreti per disciplinare da una parte le agevolazioni a valere sulla legge 488/92 e dall'altra la concessione delle agevolazioni per la programmazione negoziata. In sede di prima applicazione si è deciso di disciplinare le sole attività di carattere industriale mentre gli altri settori, in particolare la filiera agricola e il settore turistico alberghiero nonché i contratti di localizzazione, verranno regolati con successivi decreti. La proposta di contratto di programma può essere presentata da una impresa di qualsiasi dimensione (soggetto proponente) anche insieme ad altre imprese (soggetti beneficiari) per realizzare i progetti di investimento industriale. Tali progetti consistono in un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente realizzata da diverse imprese, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi attraverso la attuazione di più programmi di investimenti e eventualmente di sviluppo sperimentale. L'importo complessivo delle spese del progetto industriale non deve essere inferiore ai 40 milioni di euro, in tale ambito il programma di investimento produttivo non può essere inferiore a 25 milioni di euro. Qualora il programma di investimento produttivo sia composto da più programmi questi devono avere un costo ammissibile riferito al singolo programma non inferiore a 1,5 milioni di euro. Per quanto riguarda la procedura, il soggetto proponente trasmette all'agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo di impresa un'istanza di accesso corredata dalla descrizione del progetto industriale. A seguito di verifica formale della sussistenza delle condizioni di ammissibilità, l'agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente e al Ministero nonché alle Regioni interessate dall'investimento. Successivamente l'agenzia procede ad una più dettagliata verifica delle condizioni di ammissibilità, della praticabilità e fattibilità del progetto industriale. Nel caso di valutazione positiva il Ministero autorizza l'agenzia alla successiva fase di valutazione e viene stabilito un termine per l'impresa per la presentazione della documentazione progettuale. La proposta di 5

6 contratto viene inviata dall'impresa anche al Ministero e alle Regioni interessate che possono anche porre il veto sull'iniziativa. Al termine di queste consultazioni e al termine dell'istruttoria, il Ministero propone al CIPE l'approvazione del contratto di programma. Possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nelle sezioni C e D del codice Istat 2002, con eccezione delle imprese della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e le imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore della sezione E (limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico) nonché alcune imprese di servizi. Sono inoltre escluse le imprese operanti nel sottore siderurgico, delle fibre sintetiche, delle costruzioni navali e dell'industria carbonifera. Le grandi imprese possono accedere solo per investimenti localizzati nelle zone 87,3,c e 87,3,a. Nelle restanti zone del territorio nazionale i progetti possono essere proposti solo da PMI. I progetti di investimento industriale si compongono di programmi di investimento produttivo e eventualmente di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. I programmi di investimento e i programmi di sviluppo sperimentale devono essere strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. Per entrambe le modalità di investimento le agevolazioni possono consistere in un contributo in conto impianti o in un contributo in conto interessi o in una combinazione di entrambe le tipologie; il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma: il contributo è determinato nelle misura massima dell'80% del tasso europeo di riferimento. Il progetto industriale può prevedere anche la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali materiali o immateriali, a totale carico delle risorse pubbliche. Programmi di investimento industriale: tali programmi riguardano interventi volti alla realizzazione di nuove unità produttive, all'ampliamento di unità produttive esistenti, alla diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi, ad un cambiamento fondamentale nel processo di produzione 6

7 le spese ammissibili devono essere riferite all'acquisto e costruzione di immobilizzazioni necessarie alle finalità del programma e devono essere relative a suolo aziendale e sue sistemazioni, opere murarie, infrastrutture specifiche aziendali, impianti, macchinari ed attrezzature varie, programmi informatici, brevetti, licenze ecc. Per le PMI sono ammesse anche le spese per studi di fattibilità e consulenze le agevolazioni sono concesse sulla base della carta degli aiuti a finalità regionale nelle zone zone 87,3,c e 87,3,a e nella misura del 7,5% ESL e 15% ESL rispettivamente per le medie e le piccole imprese nel restante territorio nazionale Programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: i programmi di sviluppo sperimentale possono prevedere anche attività non preponderanti di ricerca industriale e possono essere realizzati congiuntamente dalle imprese ammissibili e da università e centri di ricerca pubblici e privati tali interventi possono essere realizzati in tutto il territorio nazionale le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% ESL per la ricerca industriale e del 25% ESL per lo sviluppo sperimentale; tali percentuali sono maggiorate fino a 10 punti per le medie imprese e 20 per le piccole l'intensità di aiuto è stabilita per ogni singolo partecipante in misura corrispondente alle attività svolte le spese devono riguardare il personale, gli strumenti e le attrezzature, i fabbricati, i servizi di consulenza, l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti e diritti di licenza, le spese generali in misura non superiore al 30% delle spese di personale La nuova disciplina diventerà operativa dopo che sarà stato pubblicato in GURI il decreto che ha istituito il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni a favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione già autorizzato dalla Commissione europea e su cui si basa di fatto la disciplina del contratto di programma per quando riguarda la ricerca. 7

8 Subentro in agricoltura - D.Lgs. 185/2000: adottate le nuove modalità A seguito del trasferimento di competenze di risorse per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura da Sviluppo Italia all'ismea, quest'ultima ha messo a disposizione sul proprio sito (alla fine di gennaio) un provvedimento relativo alle nuove modalità (in adeguamento ai regolamenti 70/2001 e 1857/2006) per la concessione delle agevolazioni per il subentro in agricoltura disposte dal D.Lgs. 185/2000 titolo I capo III. I nuovi criteri avrebbero dovuto essere operativi dal 1 febbraio Successivamente, all inizio del mese di febbraio, sul sito dell'ismea, è stata pubblicata una nuova versione delle modalità per la concessione delle agevolazioni. Possono presentare istanza i giovani imprenditori agricoli, anche in forma societaria, che subentrino ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda e che presentino un progetto di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il progetto, per un costo complessivo non superiore a euro, deve riguardare almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione miglioramento e riconversione della produzione miglioramento della qualità tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali. Le agevolazioni consistono in un contributo in conto capitale, un finanziamento agevolato, assistenza tecnica e premio di primo insediamento. Per gli investimenti nel settore della produzione agricola il contributo può arrivare fino al 60% dei costi nelle zone svantaggiate o al 50% nelle altre zone, mentre per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione l'agevolazione non può superare il 50% dei costi nelle aree 87,3,a e il 40% nelle altre zone. Nella nuova versione, in particolare, sono stati aggiunti nel testo delle disposizioni i riferimenti espliciti al de minimis per gli interventi in materia di agriturismo, in quanto nella versione precedente ciò non risultava chiaramente dal dispositivo. Sono inoltre stati modificati i requisiti soggettivi in merito alla localizzazione e residenza dei richiedenti: sono stati eliminati per il subentrante e il cedente e per 8

9 l'azienda agricola e sostituiti con la richiesta che l'agricoltore che subentra abbia almeno una unità operativa nei territori ammissibili alle agevolazioni. E' stato inserito l'obbligo di terminare l'investimento entro 5 anni dall'insediamento. La nuova versione presenta un elenco ampliato dei casi in cui non è possibile concedere aiuti: non solo nel caso di fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, ma neppure per acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali o per impianto di piante annuali. Per quanto riguarda gli aiuti per l'assistenza tecnica, sono state specificate le modalità e i requisiti per la fruizione del servizio. L'ISMEA comunica che il regolamento entra in vigore il 18 febbraio La modulistica e il regolamento sono disponibili sul sito. Per informazioni è possibile rivolgersi all'ismea - Via Cornelio Celso Roma oppure consultare il sito Incentivi per il trasporto marittimo: fissate le percentuali di contributo Nella GURI n. 23 del 28/01/2008 è stato pubblicato il decreto 8 gennaio con cui il Ministero dei Trasporti ha fissato le misure percentuali dell'ecobonus istituito con legge 265/02 a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del mare (di cui abbiamo dato notizia nella Newsletter di Gennaio). Per le rotte esistenti i contributi sono fissati nelle misure seguenti da calcolarsi sulla tariffa corrisposta al vettore marittimo: rotte nazionali da 80 a 1599 da 1600 viaggi da 80 a 1599 da 1600 viaggi viaggi effettuati effettuati dal viaggi annui dal annui dal dal 1/01/07 al 1/01/07 al 23/11/07 fino 23/11/07 fino 22/11/07 22/11/07 al 2009 al 2009 Genova-Napoli 20% 25% 20% 25% restanti rotte 20% 25% 28% 30% rotte comunitarie da 80 a 1599 viaggi da 1600 viaggi effettuati effettuati dal 2007 al 2009 dal 2007 al 2009 Genova/Algeciras, Barcellona 10% 12,50% 9

10 Livorno/Tarragona, Valencia 15% 18,50% restanti rotte 20% 25% Ricordiamo che i soggetti beneficiari si impegnano a mantenere lo stesso volume di traffico trasferito, in termini di viaggi e tonnellate trasportate, per tre anni successivi rispetto al triennio per il quale si richiede il contributo, pena la revoca degli incentivi. Inoltre devono essere effettuati in un anno almeno 80 viaggi su ogni tratta, per ognuno degli anni relativi al triennio di riferimento. I moduli sono disponibili nel sito del Ministero dei Trasporti. Incentivi per l autotrasporto: acquisto di veicoli pesanti Nell'ambito della gestione del Fondo per le misure d'accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci, è stato adottato con DPR 273/2007 (in GURI n. 36 del 12/02/2008) un regolamento recante le modalità di concessione di incentivi per l'acquisto di veicoli di ultima generazione Euro 5 o superiore che diventeranno obbligatori dal 1 ottobre I veicoli in oggetto devono essere adibiti al trasporto di merci, avere massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate ed essere acquistati nel biennio 2007/2008. Il Ministero intende agevolare le imprese di autotrasporto concedendo un contributo in percentuale sui sovraccosti per l'acquisto di un euro 5 rispetto ad un euro 4 quantificabili in euro. Le imprese di autotrasporto, in forma singola o di raggruppamento di imprese, possono ottenere un contributo in conto capitale pari a euro per ogni nuovo veicolo se PMI (40% dei sovraccosti) o euro per le altre imprese (30% dei sovraccosti), nelle zone rientranti nelle aree 87,3,a del paese tali limiti sono elevati a per le piccole e medie (50% dei sovraccosti) e per le altre (40% dei sovraccosti). La modulistica, i criteri di accesso all'agevolazione e le modalità di erogazione saranno adottati con apposito decreto ministeriale. La misura è gestita dal Ministero dei trasporti. 10

11 POR 2000/2006 Mis. 1.10B Sviluppo di attività economiche non agricole La Regione ha adottato, con decreto 16 gennaio 2008, un bando a valere sulla misura 1.10 B del POR per la concessione di contributi in de minimis alle imprese operanti nel settore della ospitalità diffusa e dell'imprenditorialità verde (BUR n. 4 parte III del 25/01/2008). Possono presentare domanda le piccole e medie imprese con sede operativa in uno dei comuni compresi nella Rete ecologica regionale (RER), in forma singola o associata. Le agevolazioni in conto capitale per l'acquisto di immobilizzazioni e servizi reali sono concesse nel rispetto del regime de minimis, nella misura massima del 60% delle spese ammesse. Le iniziative devono riguardare la creazione di nuove attività imprenditoriali o l'ammodernamento/ristrutturazione di attività in essere nei seguenti settori: Imprenditorialità verde: interventi per il recupero e la valorizzazione delle botteghe artigiane tradizionali nei centri storici e/o nelle ZTO (legno, ceramica, oreficeria, ferro battuto, rame, pietra, marmo, vetro, tessitura, ricamo, abbigliamento) animazione ambientale, turistica e promocommercializzazione (guida, accompagnatore naturalistico, interprete naturalistico, animatore ed educatore ambientale, creazione di iniziative consortili e di filiera, reti di promozione e gestione dell'offerta e della ricettività turistica ad ambientale) attività sportive ecocompatibili Ospitalità diffusa interventi per la creazione e il rafforzamento di sistemi di ospitalità diffusa fino ad otto posti letto ricettività e ristorazione tipica ecocompatibile Sono ammesse le spese, complessivamente non inferiori a euro, per progettazioni, fabbricati, opere murarie, impianti, macchinari ed attrezzature, servizi reali finalizzati al commercio elettronico. Le domande devono essere presentate al Dipartimento Politiche dell'ambiente, Località Corvo, Viale Isonzo, Catanzaro entro il 25 febbraio

12 Norme regionali in materia di condizionalità: modifiche Con deliberazione n. 876 del 24/12/2007 (BURC n. 3 del 01/02/2008) sono state approvate le disposizioni regionali in materia di applicazione del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC, comprendenti sia i Criteri di Gestione Obbligatori sia le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Delle Linee nazionali abbiamo già dato notizia nella Newsletter di Novembre NORMATIVA COMUNITARIA Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GURI n. 261 del 9/11/07, Supplemento Ordinario n. 228). Il decreto dà attuazione alla normativa comunitaria che ha aggiornato il sistema della r.c.auto, in considerazione della necessità improrogabile di un consolidamento del mercato unico delle assicurazioni di autoveicoli a livello del mercato comune, obiettivo rilevante dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari. La direttiva ha aggiornato gli importi minimi di copertura assicurativa garantiti dagli Stati membri alle vittime di incidenti stradali, incrementandoli fino a euro per vittima e euro per sinistro. Essa ha inoltre previsto una clausola di revisione periodica dell'importo e ha soppresso la facoltà in precedenza concessa agli Stati membri di autorizzare franchigie imputabili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati. La direttiva ha poi introdotto il diritto del contraente di esigere in qualsiasi momento un'attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri, per ciò che riguarda il veicolo coperto da contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, ottenendo tale attestato entro quindici giorni dalla richiesta. Sempre nell'ottica di assicurare la massima tutela alle vittime di incidenti automobilistici, infine, il provvedimento che viene attuato è volto a porre fine alla pratica delle imprese 12

13 assicurative di fissare franchigie alla parte lesa. Nella trattazione del tema, viene rivolta attenzione anche al sistema degli indennizzi per incidenti caratterizzati da elementi di extraterritorialità. Repressione dell inquinamento provocato dalle navi DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (GURI n.261 del 9/11/07, Supplemento Ordinario n. 228). Partendo dalle varie norme degli Stati membri in materia, la direttiva 2005/35/CE - cui il decreto in oggetto provvede a dare applicazione - ha introdotto una coerente normativa comunitaria a difesa dell'ambiente dall'inquinamento provocato dalle navi. Tale disciplina crea le garanzie affinché ai responsabili di scarichi illeciti siano comminate sanzioni penali e amministrative adeguate, efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale direttiva, infatti, armonizza le pratiche seguite dagli Stati membri in questo delicato settore, anche grazie al sostegno prestato dalle dettagliate disposizioni fissate dalla decisione quadro 2005/667/GAI, volta a rafforzare il quadro penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi nelle acque della Comunità. La politica comunitaria sulla sicurezza marittima mira a garantire un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente e si basa sul presupposto che ogni parte coinvolta nel trasporto di merci per mare deve essere in grado di garantire che le navi utilizzate nelle acque comunitarie siano conformi alla normativa applicabile in materia. La direttiva, posta a protezione dell'ambiente marino e volta ad aumentare la sicurezza marittima, si applica a tutti gli scarichi di sostanze inquinanti provenienti da qualsiasi nave, a prescindere dalla bandiera, con la sola esclusione delle navi militari e di quelle gestite esclusivamente per servizi statali e non commerciali. Affinché si possa ritenere che gli scarichi violino le norme in oggetto, è necessario che essi sino effettuati intenzionalmente, temerariamente o per grave e manifesta negligenza. 13

14 Igiene dei prodotti alimentari DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore (GURI n. 261 del 9/11/07, Supplemento Ordinario n. 228). La direttiva 2004/41/CE, cui il decreto in oggetto provvede a dare attuazione, viene segnalata per avere apportato significativi emendamenti alla precedente normativa in materia di igiene nella produzione di alimenti destinati al consumo umano, abrogando alcuni provvedimenti e rifondendo in un unico testo normativo le norme superstiti. In particolare, ben sedici direttive che essa ha abrogato riguardavano la produzione, gli scambi intracomunitari e l'importazione dai paesi terzi delle carni animali di origine bovina, suina, ovina, dei volatili da cortile, dei conigli e della selvaggina. Queste contenevano norme da considerare obsolete e non più rispondenti alle attuali esigenze sanitarie della Comunità, negli ultimi anni fortemente segnate dalla preoccupante diffusione di malattie quali l'influenza aviaria o la BSE. Sono state mantenute in vita soltanto alcune disposizioni, ritenute ancora necessarie in particolare per quanto riguarda le importazioni dai paesi terzi delle carni animali. Medicinali veterinari: esenzione dall obbligo di prescrizione MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 31 Ottobre Recepimento della direttiva 2006/130/CE, che attua la direttiva 2001/82/CE, concernente la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare (GURI n 272 del 22/11/07, pag. 9). Il decreto recepisce una serie di criteri che, qualora siano tutti soddisfatti, comportano la concessione di deroghe all'obbligo della prescrizione veterinaria in vigore per alcuni animali da produzione alimentare. Tali criteri sono di seguito elencati: a) la somministrazione dei medicinali veterinari deve essere limitata a preparati che non richiedono alcuna competenza particolare per l'utilizzo; 14

15 b) il medicinale, anche se non somministrato correttamente, non deve presentare alcun rischio diretto o indiretto per gli animali trattati, la persona che lo somministra o l'ambiente; c) il riassunto delle caratteristiche del medicinale non deve contenere alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi effetti collaterali derivati dall'utilizzo corretto; d) il medicinale, o qualsiasi altro medicinale contenente la medesima sostanza attiva non devono essere stati, in precedenza, oggetto di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali; e) il riassunto delle caratteristiche non deve contenere controindicazioni connesse con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione; f) il medicinale non deve richiedere condizioni di conservazione particolari; g) non deve esistere alcun rischio per la sicurezza dei consumatori in riferimento ai residui presenti nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati, nemmeno in caso di utilizzo scorretto dei medicinali; h) non deve esistere alcun rischio per la salute umana o animale in riferimento allo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antielmintiche, nemmeno in caso di uso scorretto dei medicinali contenenti tali sostanze. 15

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