FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA PERSONA INFORTUNI DELLA FAMIGLIA Convenzione Collettiva Numero: Prestazioni assicurate da: ABC Assicura SpA Gruppo Cattolica Assicurazioni Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario e Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e l'assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Abc Assicura S.p.a. a) ABC Assicura S.p.A Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all albo dei Gruppi Assicurativi al n Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona , Società iscritta all Albo delle imprese tenuto dall IVASS al n b) Sede Legale e Amministrativa in Via Carlo Ederle, Verona; Telefono: ; Sito Internet: informazioni@abcassicura.it; abc.assicura@pec.gruppocattolica.it c) Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni: a norma del DM del 8 marzo 1982 G.U. n. 76 del 18 marzo 1982; d) Società di revisione: Reconta Ernst & Young S.p.A., Sede legale: Via G.D. Romagnosi, 18/A Roma. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2014 ammonta a 11 milioni di euro di cui 10 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve. L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014 risulta pari al 302%. 3. Conflitto di interessi Il presente contratto è un prodotto di Abc Assicura S.p.A. società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a.. Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla situazione sopra descritta. Le Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente/Aderente. Nota Informativa Pag. 1 di 8

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO La presente Convenzione, stipulata dalla Banca con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione hanno durata annuale con tacito rinnovo, più l eventuale frazione di anno, come indicato nel modulo stesso., come disposto dall'art.9 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta La disdetta della Convenzione contratta da parte della Banca deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione stessa. In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati, resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza, secondo quanto previsto dal successivo art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. La disdetta della Copertura assicurativa da parte degli Assicurati deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r, anche per il tramite della Banca Contraente, e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura stessa, indicata nel Modulo di Adesione. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 4.1 Coperture assicurative offerte Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo in caso di Infortunio dell Assicurato che abbia come conseguenza diretta uno degli eventi sotto indicati: Morte da Infortunio Art. 26 delle Condizioni di Assicurazione Invalidità Totale Permanente da Infortunio - Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione Rimborso Spese di Cura Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione L assicurazione è operante per gli infortuni che l Assicurato subisca durante lo svolgimento: dell attività professionale (Infortuni Professionali); di ogni altra attività di carattere non professionale (Infortuni Extraprofessionali). 4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni L assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) guida di veicoli o natanti se l assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l infortunio subito dall assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui l assicurato ha potuto riprendere le sue normali attività dopo aver superato i postumi derivanti dal sinistro stesso; Nota Informativa Pag. 2 di 8

4 b) guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di natanti a motore per uso non privato, di macchine agricole e operatrici salvo che siano utilizzate per l espletamento delle attività concernenti la normale vita domestica; c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza; d) azioni delittuose compiute o tentate dall Assicurato; e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace; f) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene; g) l intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, le sindromi psicoorganiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; h) i trattamenti dell infertilità e della fecondazione artificiale; i) rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di Esclusione dei rischi di energia nucleare (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975a1994); j) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; k) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. 4.3 AVVERTENZA Franchigie, Scoperti, Massimale La Compagnia garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di Infortunio che abbia come conseguenza diretta la Morte o l Invalidità permanente, pari alla somma assicurata prevista dal profilo scelto e indicato nella Dichiarazione di Adesione. L Assicurato potrà scegliere tra uno dei seguenti profili: MODULO A MODULO B PROFILO SOMME ASSICURATE SOMME ASSICURATE PROFILO PROFILO PROFILO PROFILO Nel caso di scelta del Modulo B si considera assicurata ciascuna delle persone fisiche appartenenti al nucleo familiare dell Assicurato. Ciascuno di essi è assicurato in proporzione al numero complessivo di soggetti appartenenti al Nucleo, secondo la somma assicurata scelta in base alla Tabella sopra riportata, Art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Come disposto dall'art. 33 delle Condizioni Generali di Assicurazione le prestazioni per Invalidità Permanente da Infortunio sono soggette all'applicazione di una franchigia assoluta del 5%: se l invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo a nessun indennizzo; se l invalidità permanente totale supera il 5% della totale viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 60%, non si applica la suddetta Franchigia, Art. 33 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota Informativa Pag. 3 di 8

5 4.4 AVVERTENZA Età Assicurabile L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. 5.2 AVVERTENZA - Cause di nullità e/o cessazione delle garanzie: Qualora si raggiunga l'80esimo anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, la copertura resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso per poi cessare. In caso di estinzione del rapporto di conto corrente la garanzia cessa alle ore del giorno precedente a quello di estinzione senza restituzione del premio. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Non esistono situazioni che possano comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio in corso di contratto. La professione dell'assicurato non è un parametro tariffario che incide sul premio del presente contratto di assicurazione. 7. Premio La Banca Contraente della Convenzione e la Società confermano che il pagamento del premio verrà corrisposto alla Società medesima dall Assicurato il quale conferirà nel Modulo di Adesione apposito incarico alla Banca affinché operi un addebito annuale ricorrente sul Conto corrente dell Assicurato pari all importo del Premio assicurativo dovuto. Il premio relativo ad ogni singolo Assicurato è annuale e fisso a seconda del modulo e del profilo scelto, riportato nella seguente tabella: MODULO A MODULO B PROFILO PREMIO ANNUO per adesione titolare/contitolare PREMIO ANNUO per adesione titolare/contitolare + ESTENSIONE A NUCLEO FAMILIARE PROFILO 1 60,00 80,00 PROFILO 2 110,00 150,00 PROFILO 3 200,00 250,00 PROFILO 4 290,00 380, Avvertenza: Sconti Nota Informativa Pag. 4 di 8

6 La Compagnia e l intermediario si riservano l opportunità di applicare sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, in tal caso le particolari condizioni di applicabilità degli stessi saranno esposte dall intermediario e riportate sul modulo di adesione. 7.2 Mezzi di Pagamento Modalità di pagamento a disposizione dell Assicurato: Addebito in conto corrente 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. 9. Legge applicabile al contratto Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. 10. Regime fiscale I premi relativi sono soggetti ad un imposta sulle assicurazioni del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico e deve essere fatta alla Compagnia, direttamente o tramite lo sportello presso il quale è instaurato il rapporto, entro 10 giorni feriali dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi ne abbiano avuto la possibilità o ne siano venuti a conoscenza. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a ABC Assicura Ufficio Sinistri Via Fermi 11/D Verona oppure telefonando al numero La denuncia dell infortunio potrà essere fatta anche dalla Banca Contraente qualora l Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi non vi provvedano. L Assicurato, i suoi familiari o eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni di polizza. Se non viene adempiuto dolosamente all obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato ed i suoi eredi perdono il diritto all indennità. In caso di sinistro l Assicurato dovrà produrre alla Società copia della Dichiarazione di Adesione sottoscritta, in mancanza di detta documentazione saranno ritenute Nota Informativa Pag. 5 di 8

7 sufficienti le evidenze contabili, ferma la facoltà di rivalsa nei confronti della Banca Contraente qualora l Assicurato rifiuti tale qualifica. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. 13. AVVERTENZA - Arbitrato Per ogni controversia diversa da quelle previste dall articolo precedente si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 37 delle Condizioni di Assicurazione. ABC Assicura S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale (Dott. Carlo Barbera) Nota Informativa Pag. 6 di 8

8 GLOSSARIO Nel testo che segue si intende per: Assicurato: La persona fisica residente e/o domiciliata in Italia, che risulta intestataria/cointestataria di un conto corrente con la Banca Contraente e che abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione alla presente assicurazione; Rientrano nella presente definizione di "Assicurato" anche le persone fisiche che risultano, alla data del 31/12/2010 essere già assicurate con precedente Polizza "INFORTUNI DELLA FAMIGLIA" di Cariprato S.p.A., in scadenza in tale data e senza rinnovo. Rientrano nella presente definizione di "Assicurato" anche le persone fisiche appartenenti alle dodici Filiali di Banca Nuova S.p.A oggetto di fusione per incorporazione in Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. a far data dal 28/02/2011, che risultano già assicurate con analoga Polizza "INFORTUNI DELLA FAMIGLIA" di Banca Nuova S.p.A. Assicurazione: Il Contratto di Assicurazione; Contraente della Convenzione: Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società. Decorrenza: Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Franchigia La parte di danno indennizzabile a termini di Polizza, che rimane a carico dell Assicurato; Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte od una invalidità permanente; Infortuni professionali: Gli infortuni che l Assicurato subisce nell esercizio dell attività professionale; Infortuni extra-professionali: Gli infortuni che l Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione, compresa l esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari. Sono quindi esclusi tutti gli infortuni che l Assicurato subisce mentre presta opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Intermediario Collocatore: Nota Informativa Pag. 7 di 8

9 Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a., Via Btg Framarin,, Vicenza, iscritta alla sezione D del RUI con n: D ; Invalidità Totale Permanente: La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta. Nel caso di evento provocato da Infortunio, tale Invalidità Totale Permanente viene riconosciuta quando il grado percentuale di Invalidità Permanente dell Assicurato sia pari o superiore al 5% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL all.1 del D.P.R n 1124 denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA ;con rinuncia da parte della Società all applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa. L indennità verrà liquidata sotto forma di capitale in una unica soluzione; Modulo di Adesione: Il modulo sottoscritto dall'assicurato, contenente dichiarazioni rilevanti ai fini dell'assicurazione; Nucleo Familiare: L insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo Stato di Famiglia dell Assicurato; Premio La somma in denaro comprensiva di eventuali imposte che la Banca Contraente e la Società hanno convenuto che venga corrisposta dall Assicurato alla Società medesima in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza; Premio Anticipato La somma in denaro anticipata, comprensiva di imposte, dovuta annualmente dalla Banca Contraente alla Società ai sensi della presente Polizza. Polizza: Il documento che prova l esistenza dell'assicurazione; Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: ABC Assicura S.p.A., con sede Legale in Via Carlo Ederle, Verona. Nota Informativa Pag. 8 di 8

10 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ART. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società corrisponde all Assicurato un Indennizzo per gli Infortuni che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva: la MORTE l INVALIDITA TOTALE PERMANENTE L assicurazione è operante per gli infortuni che l Assicurato subisca durante lo svolgimento: dell attività professionale (Infortuni Professionali); di ogni altra attività di carattere non professionale (Infortuni Extraprofessionali). Art. 2 RIMBORSO SPESE DI CURA L assicurazione comprende inoltre il rimborso delle spese di cura sostenute, non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a causa di infortunio che abbia avuto come conseguenza la morte o l invalidità permanente. Sono comprese le seguenti spese: A) Se c è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: accertamenti diagnostici (compresi gli onorari dei medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero o alla data dell Intervento Chirurgico ambulatoriale; onorari del chirurgo e di ogni altro componente l equipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l intervento; rette di degenza; assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducative, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero; esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese alberghiere) effettuati nei giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale. tickets relativi alle prestazioni che precedono. Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisionomica successivi all infortunio. B) Se non c è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale: gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese alberghiere) effettuati nei giorni successivi all infortunio. C) Cure e Protesi dentarie da infortunio: cure odontoiatriche, odontostomatologiche, ortodontiche; protesi dentarie con esclusione delle rotture o dei danneggiamenti di protesi preesistenti all infortunio. Tutte le spese di cui ai punti A), B), C) vengono rimborsate con il limite massimo annuo di 2.000,00. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 1 di 11

11 Il rimborso viene effettuato dalla Società su presentazione dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili). La domanda per il rimborso di tali spese deve essere presentata alla società, entro il 30esimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza. Art. 3 - RISCHI COMPRESI Sono inoltre compresi nella garanzia anche gli infortuni derivanti da: a) asfissia di origine morbosa; b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze c) annegamento d) assideramento o congelamento e) colpi di sole o di calore f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; g) infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato (in deroga all Art del codice civile); h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all Art del codice civile); i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti o sostanze allucinogene; j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie. Sono invece comprese el ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di Invalidità permanente. Art. 4 - RISCHI SPORTIVI INCLUSI La garanzia vale durante: la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare competitive aziendali o interaziendali compresi i relativi allenamenti; la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti, anche organizzati dagli enti di promozione dello sport: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela; la pratica dell alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai fino al 3 grado (scala di Monaco) purchè non avvenga in solitaria. Art. 5 - RISCHI SPORTIVI ESCLUSI L Assicurazione non comprende gli infortuni causati da: pratica di sport che prevedono l uso di veicoli o natanti a motore pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali in genere, scalata di roccia o di ghiaccio, sci d alpinismo e/o fuoripista, guidoslitta, motonautica, arrampicata libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con autorespiratore, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), canoyoning, bungee jumping; partecipazione a tornei, gare e relativi allenamenti di qualunque sport che preveda un preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive ad eccezione di: atletica leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennistavolo, tiro, windsurf e vela; Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 2 di 11

12 guida e pratica di sport che prevedono l utilizzo di mezzi aerei, compresi quelli definiti dalla legge apparecchi per il volo da diporto o sportivo (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili). Art. 6 RISCHIO VOLO La garanzia vale per gli infortuni che l Assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di linea regolari e per quelli non regolari o di trasporto a domanda (voli charter) a condizione che non siano esercitati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs. Art. 7 RISCHIO GUERRA A parziale deroga dell Art del codice civile, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità, se e in quanto l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici in uno stato estero. Art. 8 RISCHI ESCLUSI L assicurazione non comprende gli infortuni causati da: a) guida di veicoli o natanti se l assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l infortunio subito dall assicurato con patente di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui l assicurato ha potuto riprendere le sue normali attività dopo aver superato i postumi derivanti dal sinistro stesso; b) guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di natanti a motore per uso non privato, di macchine agricole e operatrici salvo che siano utilizzate per l espletamento delle attività concernenti la normale vita domestica; c) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza; d) azioni delittuose compiute o tentate dall Assicurato; e) manovre ed esercitazioni militari durante il servizio militare in tempo di pace; f) gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene; g) l intossicazione cronica alcolica, la tossicodipendenza, le sindromi psico-organiche, la schizofrenia, le forme maniaco depressive o gli stati paranoidi; h) i trattamenti dell infertilità e della fecondazione artificiale; i) rischi di energia nucleare, secondo quanto previsto dalla Clausola di Esclusione dei rischi di energia nucleare (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975a1994); j) le conseguenze di guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; k) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. Art. 9 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa ha durata annuale più l eventuale frazione di anno. L operatività della garanzia decorre dalle ore del giorno di sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione e cesserà alla data indicata sulla Dichiarazione di Adesione stessa. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 3 di 11

13 Art. 10 DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE La disdetta della Copertura assicurativa da parte degli Assicurati deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r, anche per il tramite della Banca Contraente, e spedita almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale della copertura stessa, indicata nel Modulo di Adesione. In caso di disdetta, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla scadenza annuale indicata nel Modulo stesso, per poi cessare. Art. 11 PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA Ogni Assicurato è tenuto a versare un Premio Annuale determinato in base al Modulo e al profilo scelto secondo quanto riportato nella seguente Tabella: PROFILO MODULO A PREMIO ANNUO per adesione titolare/contitolare MODULO B PREMIO ANNUO per adesione titolare/contitolare + ESTENSIONE A NUCLEO FAMILIARE PROFILO 1 60,00 80,00 PROFILO 2 110,00 150,00 PROFILO 3 200,00 250,00 PROFILO 4 290,00 380,00 Per il primo anno di adesione il costo assicurativo è dato dal premio annuo definito secondo la precedente tabella + il rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data decorrenza e il 1 giorno del mese successivo La Compagnia e l intermediario si riservano l opportunità di applicare sconti di premio in occasione di specifiche promozioni commerciali, in tal caso le particolari condizioni di applicabilità degli stessi saranno esposte dall intermediario e riportate sul modulo di adesione. Art CAPITALE ASSICURATO La Compagnia garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di Infortunio che abbia come conseguenza diretta la Morte o l Invalidità permanente, pari alla somma assicurata prevista dal profilo scelto e indicato nella Dichiarazione di Adesione. L Assicurato potrà scegliere tra uno dei seguenti profili: MODULO A MODULO B PROFILO SOMME ASSICURATE SOMME ASSICURATE PROFILO PROFILO PROFILO PROFILO Nel caso di scelta del Modulo B si considera assicurata ciascuna delle persone fisiche appartenenti al nucleo familiare dell Assicurato. Ciascuno di essi è assicurato in proporzione al numero complessivo di soggetti appartenenti al Nucleo, secondo la somma assicurata scelta in base alla Tabella sopra riportata. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 4 di 11

14 Art. 13 PERSONE ASSICURABILI L assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 80 anni. Art. 14 LIMITI TERRITORIALI L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 15 BENEFICIARIO DELLE PRESTAZIONI Beneficiario delle prestazioni è l Assicurato stesso. Art CESSAZIONE e/o ANNULLAMENTO delle GARANZIE Qualora si raggiunga l'80esimo anno di età nel corso di un periodo annuale di assicurazione, la copertura resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso per poi cessare. In caso di estinzione del rapporto di conto corrente la garanzia cessa alle ore del giorno precedente a quello di estinzione senza restituzione del premio. Art MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO Mezzi di pagamento a disposizione dell'assicurato Addebito in conto corrente ART REGIME FISCALE I premi assicurativi sono soggetti ad un imposta sulle assicurazioni del 2,5%. Art. 19 OBBLIGHI DELLE PARTI consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative; fornire copia del Modulo di Adesione; sottoporre a ciascun Assicurato, l informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali predisposta e resa disponibile da ABC Assicura SpA. ART. 20 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt o1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. ART. 21 ALTRE ASSICURAZIONI Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite da ABC Assicura S.p.A. a favore degli Assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con ABC Assicura S.p.A. e/o con altre società. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 5 di 11

15 ABC Assicura dispensa la Banca Contraente e gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all art C.C.. ART. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. ART. 23 PRESCRIZIONE I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere. ART. 24 COMUNICAZIONI Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a: se ABC Assicura: Via C. Ederle, Verona. Fax: se Banca Popolare di Vicenza: Via Btg. Framarin, Vicenza; Fax: ART RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. - Servizio Reclami c/o Società Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: reclami@abcassicura.it indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. L Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21, Roma, Telefono 06/421331, Fax 06/ o 06/ , utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell IVASS, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell impresa, dell intermediario di cui si lamenta l operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 6 di 11

16 Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall art. 16 del citato decreto. Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all Autorità Giudiziaria. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE MORTE Art. 26 MORTE Se l infortunio ha per conseguenza il decesso dell Assicurato, e questo si verifichi entro 2 anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto, la Società corrisponde la somma assicurata agli eredi in parti uguali. Art. 27 CUMULO DI INDENNITA L indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente per infortunio; tuttavia,se dopo il pagamento dell indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell infortunio, l Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi la differenza tra l indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. INVALIDITA PERMANENTE Art INVALIDITÀ PERMANENTE Se l infortunio ha per conseguenza l Invalidità Permanente dell Assicurato, e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno in cui l infortunio è avvenuto, la Società corrisponde la somma assicurata. ART. 29 CALCOLO DELL INDENNIZZO L indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell eventuale franchigia, secondo i seguenti criteri: se l infortunio ha come conseguenza l Invalidità Permanente Totale di grado maggiore o uguale al 60%, la Società corrisponde l intera somma assicurata; se l infortunio ha come conseguenza l Invalidità Permanente Parziale, l indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità Permanente che deve essere accertata con riferimento alla seguente Tabella all. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n denominata Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente INDUSTRIA : Perdita totale, anatomica o funzionale di: Destro Sinistro Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 7 di 11

17 % % Un arto superiore Una mano o un avambraccio Un pollice Un indice Un medio 8 6 Un anulare 8 6 Un mignolo Una falange del pollice 9 8 Una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Un occhio 25 Ambedue gli occhi 100 Perdita anatomica di un rene 15 Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della 8 crasi ematica Sordità completa di un orecchio 10 Sordità completa di ambedue le orecchie 40 Perdita Totale della voce 30 Stenosi nasale assoluta monolaterale 4 Stenosi nasale assoluta bilaterale 10 Esiti di frattura scomposta di una costa 1 Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12 - una vertebra dorsale 5 - dodicesima dorsale 10 - una vertebra lombare 10 Esiti di una frattura di un metamero sacrale 3 Esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5 Anchilosi: - della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola del gomito in angolazione compresa fra 120 e 70 con pronosupinazione libera - del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera dell anca in posizione favorevole 35 - del ginocchio in estensione 25 - della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastralgica 15 Paralisi completa: - del nervo radiale del nervo ulnare dello sciatico popliteo esterno 15 Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70 - al di sotto della metà della coscia ma sopra al ginocchio 60 - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50 Amputazione o perdita funzionale di: - un piede 40 - entrambi i piedi un alluce 5 - un altro dito del piede 1 - una falange dell alluce 2,5 Ernie addominali da sforzo non operabile max 10% Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 8 di 11

18 Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l arto destro varranno per quello sinistro e viceversa. ART. 30 CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato le percentuali della Tabella 1 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. ART. 31 CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ Se l infortunio ha come conseguenza un Invalidità Permanente Parziale non prevista dalla Tabella 1, si fa riferimento ai seguenti criteri: se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; se l infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari si un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella suddetta e ai criteri sopra elencati, l indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi. ART. 32 MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. ART. 33 FRANCHIGIA SULL INVALIDITÀ PERMANENTE Le prestazioni per Invalidità Permanente per Infortunio sopra elencate sono soggette all applicazione di una franchigia assoluta del 5%: se l invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% della totale non si fa luogo a nessun indennizzo; se l invalidità permanente totale supera il 5% della totale viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 60%, non si applica la suddetta Franchigia. Art. 34 CUMULO DI INDENNITA Se dopo il pagamento dell indennizzo per Invalidità Permanente e in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi l importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell avvenuto decesso dell assicurato. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 9 di 11

19 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO ART DENUNCIA DEL SINISTRO La denuncia del sinistro deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico e deve essere fatta alla Compagnia, direttamente o tramite lo sportello presso il quale è instaurato il rapporto, entro 10 giorni feriali dall infortunio o dal momento in cui l Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi ne abbiano avuto la possibilità o ne siano venuti a conoscenza. Quando l infortunio abbia cagionato la morte dell Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a ABC Assicura Ufficio Sinistri Via Fermi 11/D Verona oppure telefonando al numero La denuncia dell infortunio potrà essere fatta anche dalla Banca Contraente qualora l Assicurato, i suoi familiari o i suoi eredi non vi provvedano. L Assicurato, i suoi familiari o eredi si impegnano a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l erogazione delle prestazioni di polizza. Se non viene adempiuto dolosamente all obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l Assicurato ed i suoi eredi perdono il diritto all indennità. In caso di sinistro l Assicurato dovrà produrre alla Società copia della Dichiarazione di Adesione sottoscritta, in mancanza di detta documentazione saranno ritenute sufficienti le evidenze contabili, ferma la facoltà di rivalsa nei confronti della Banca Contraente qualora l Assicurato rifiuti tale qualifica. Art. 36 CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITA L indennizzo corrisposto in caso di infortunio è determinato sulla base degli esiti diretti, esclusivi ed obiettivamente constatabili che siano conseguenza dell infortunio. Nel caso in cui l Assicurato abbia lesioni o menomazioni fisiche preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l assicurazione copre solo le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Art. 37 CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO Qualora tra la Società e l'assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio la loro determinazione viene demandata a un Collegio di tre medici. L incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici legali la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell inizio dell arbitrato. Ogni parte designa un proprio consulente mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali. Se non vi è accordo sull individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici di Verona dove si riunirà il Collegio. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 10 di 11

20 Il Collegio può, se ne ravvisa l opportunità, rinviare l accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal Collegio stesso. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Art. 38 COMPETENZA TERRITORIALE Per ogni controversia diversa da quelle previste dall articolo precedente, è competente esclusivamente a scelta della parte attrice l autorità giudiziaria del luogo di residenza o sede del convenuto. Art. 39 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA La Società dichiara di rinunciare, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, ai diritti di surrogazione ed alle conseguenti azioni giudiziali che ad essa potessero competere, quale assicuratore verso i terzi responsabili dell infortunio ai sensi dell art.1916 C.C. Condizioni Generali di Assicurazione Pag. 11 di 11

21 INFORMATIVA AL CLIENTE SULL ATTIVAZIONE DELL AREA RISERVATA Il presente documento è valido a decorrere dal 31 ottobre 2013 e costituisce parte integrante al Fascicolo Informativo/Prospetto d offerta In seguito all emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013 recante Disposizioni in materia di Gestione dei rapporti assicurativi via web, attuativo dell articolo 22, comma 8, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 Modifiche al Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un apposita area a Lei riservata, tramite la quale le sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. L accesso alle informative via web ha la finalità di favorire una più efficace gestione dei rapporti assicurativi valorizzando il canale di comunicazione telematico quale strumento per accrescere la trasparenza e semplificare il rapporto impresa-assicurato. La informiamo che potrà richiedere le credenziali di accesso all area a Lei riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.

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