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1 INA ASSITALIA S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese ISVAP n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE MALATTIE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le ; il Modulo di proposta; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Fascicolo informativo Mod Ultimo aggiornamento

3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CARENZA CONTRAENTE DAY SURGERY INTERVENTO CHIRURGICO ISTITUTO DI CURA ISTITUTI DI CURA E MEDICI CONVENZIONATI MALATTIA POLIZZA PREMIO RICOVERO RISCHIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione il periodo di tempo trascorso il quale la garanzia diviene operante il soggetto che stipula l'assicurazione intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, in regime di degenza diurna, che non comporti pernottamento, documentato da cartella clinica l atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti. Sono equiparati ad intervento chirurgico il trattamento della patologia calcolotica epatica e renale mediante ultrasuoni (litotrisia) nonché i trattamenti terapeutici che utilizzano il laser operatore e la crioterapia. Sono equiparati a interventi chirurgici le riduzioni incruente di fratture e lussazioni l ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche gli Istituti di Cura, gli ambulatori medici e i singoli medici specialisti, convenzionati con la Società, ai quali l'assicurato può rivolgersi, previa autorizzazione telefonica della Centrale Operativa, per usufruire delle prestazioni mediche garantite dalla polizza, che verranno pagate direttamente dalla Società con le modalità previste dalla polizza stessa ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la degenza, comportante pernottamento, in Istituto di cura la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l assicurazione INA ASSITALIA S.p.A. Pagina 1 di 6 Nota informativa

4 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società INA ASSITALIA S.p.A. Gruppo Generali; b) sede legale Roma (Italia) Via L. Bissolati, 23 CAP Italia; c) recapito telefonico , sito internet: d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,87; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,87. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,0263 l indice è dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a migliaia di euro e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a migliaia di euro. L indice di solvibilità gestione vita è pari a 1,5309 l indice è dato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a migliaia di euro e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente migliaia di euro. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Avvertenze Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia all art. 15 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni ll contratto prevede il rimborso delle spese di ricovero conseguenti a infortunio, malattia o parto, consentendo di usufruire delle strutture sanitarie private senza l aggravio economico che queste comportano, o di beneficiare di una diaria sostitutiva per ogni giorno di ricovero, qualora l Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa. Si rinvia agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 21 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La garanzia principale può essere integrata con delle garanzie accessorie. Avvertenze La copertura assicurativa contenuta nell oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all art. 10 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Pagina 2 di 6 Nota informativa

5 Il rimborso viene effettuato nei limiti del massimale assicurato, con applicazione dello scoperto pattuito in contratto e previa detrazione della franchigia, se prevista. Si rinvia agli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 23 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Esempi Massimale assicurato per rimborso spese di ricovero Euro ,00 Sinistro Euro ,00 Rimborso pari a Euro ,00 4. Periodi di carenza contrattuali Avvertenze La copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia all art. 14 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario Nullità Avvertenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 31 delle condizioni di assicurazione. La compilazione del questionario sanitario deve essere fatta in maniera precisa e veritiera. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all art. 11 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: insorgenza di disturbi schizofrenici. 7. Premi Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l importo di Euro 750,00. È possibile frazionare il premio in rate con applicazione dei seguenti interessi di frazionamento: semestrale 3%; quadrimestrale 4%; trimestrale 4,5%; mensile 5%. Avvertenze La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; inserendo in polizza più assicurati; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa le somme assicurate, il premio e gli eventuali scoperti e franchigie non espressi in percentuale sono soggetti annualmente ad adeguamento in proporzione alle Pagina 3 di 6 Nota informativa

6 variazioni percentuali dell indice generale nazionale ISTAT dei servizi sanitari e spese per la salute. Si rinvia all art. 29 delle condizioni di assicurazione per glia spetti di dettaglio. 9. Diritto di recesso Avvertenze È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all art. 18 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 11. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze Nel caso in cui non operi il pagamento diretto l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell Art del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 14. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: INA ASSITALIA S.p.A., Customer Service Via Leonida Bissolati 23 CAP Roma, telefax , indirizzo reclami.assitalia@inaassitalia.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Pagina 4 di 6 Nota informativa

7 Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet htttp://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail-finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 15. Arbitrato In caso di controversia tra le Parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Si rinvia all art. 26 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * L INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 5 di 6 Nota informativa

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9 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE INDICE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE... 1 DEFINIZIONI... 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE... 4 Art. 1. Rischio assicurato... 4 Art. 2. Ricovero ed intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery... 4 Art. 3. Parto... 5 Art. 4. Copertura neonato... 5 Art. 5. Day Hospital... 5 Art. 6. Raddoppio del massimale in caso di Grande Intervento Chirurgico... 5 Art. 7. Cure oncologiche... 5 Art. 8. Diagnostica preventiva... 5 Art. 9. Visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici... 6 Art. 10. Esclusioni... 6 Art. 11. Persone non assicurabili e aggravamento del rischio... 7 Art. 12. Estensione territoriale... 7 EFFETTO DELL ASSICURAZIONE... 8 Art. 13. Effetto e scadenza del contratto... 8 Art. 14. Decorrenza della garanzia Termini di carenza... 8 Art. 15. Proroga dell Assicurazione... 8 MODALITA DI INDENNIZZO... 9 Art. 16. Forme di erogazione delle prestazioni sanitarie... 9 Art. 17. Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura e medici non convenzionati (Assistenza Indiretta)... 9 Art. 18. Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura convenzionati e medici convenzionati e non (Assistenza Diretta)... 9 Art. 19. Assistenza diretta Restituzione delle somme indebitamente pagate Art. 20. Rimborso spese di ricovero Utilizzo del S.S.N Art. 21. Diaria sostitutiva Art. 22. Rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici Art. 23. Limite massimo di indennizzo SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 24. Rimborso spese di ricovero Obblighi in caso di sinistro Art. 25. Rimborso spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici Obblighi in caso di sinistro Art. 26. Controversie Art. 27. Recesso in caso di sinistro Art. 28. Recesso dell assicuratore in caso di comportamenti fraudolenti PREMIO E VARIAZIONI CONTRATTUALI Art. 29. Indicizzazione Art. 30. Frazionamento del premio con pagamento tramite addebito diretto sul c/c bancario ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI...16 Art. 31. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 32. Altre assicurazioni DISPOSIZIONI VARIE Art. 33. Modifiche dell'assicurazione Art. 34. Oneri fiscali Art. 35. Assicurazione per conto altrui Art. 36. Rinvio alle norme di legge ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI Pagina 1 di 24

10 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ASSICURAZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRIVATA DURANTE IL RICOVERO CENTRALE OPERATIVA CONTRAENTE DAY HOSPITAL DAY SURGERY DOMICILIO GRANDE INTERVENTO CHIRURGICO INDENNIZZO INFORTUNIO INTERVENTO CHIRURGICO ISTITUTO DI CURA ISTITUTI DI CURA E MEDICI CONVENZIONATI LUNGA DEGENZA MALATTIA il contratto di assicurazione l assistenza di carattere paramedico prestata durante il ricovero da personale, esterno all Istituto di Cura presso il quale è ricoverato l Assicurato, abilitato all esercizio di tale professione o appartenente a cooperative appositamente istituite per l assistenza infermieristica ai malati la struttura di supporto agli Assicurati per indirizzarli agli istituti di cura e ai medici convenzionati il soggetto che stipula l'assicurazione la degenza esclusivamente diurna, in istituto di cura, documentata da cartella clinica intervento chirurgico effettuato in istituto di cura, in regime di degenza diurna, che non comporti pernottamento, documentato da cartella clinica il luogo di abitazione, anche temporanea, dell Assicurato l intervento chirurgico di cui all elenco riportato nelle Condizioni di assicurazione la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. l atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti. Sono equiparati ad intervento chirurgico il trattamento della patologia calcolotica epatica e renale mediante ultrasuoni (litotrisia) nonché i trattamenti terapeutici che utilizzano il laser operatore e la crioterapia. Sono equiparati a interventi chirurgici le riduzioni incruente di fratture e lussazioni l ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero dei malati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche gli Istituti di Cura, gli ambulatori medici e i singoli medici specialisti, convenzionati con la Società, ai quali l'assicurato può rivolgersi, previa autorizzazione telefonica della Centrale Operativa, per usufruire delle prestazioni mediche garantite dalla polizza, che verranno pagate direttamente dalla Società con le modalità previste dalla polizza stessa i ricoveri per i casi in cui le condizioni fisiche dell'assicurato sono tali che una guarigione non può più essere raggiunta con trattamenti medici e la permanenza in Istituto di Cura è resa necessaria da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento ogni alterazione rilevabile in maniera obiettiva dello stato di salute, non dipendente da infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici Pagina 2 di 24

11 MALATTIA ONCOLOGICA MASSIMALE PER NUCLEO MASSIMALE PER PERSONA NUCLEO FAMILIARE POLIZZA PREMIO RICOVERO RISCHIO ogni malattia determinata dalla presenza di neoplasia benigna o maligna; sono incluse le leucemie, i linfomi, il morbo di Hodgkin, il cancro in situ; sono inoltre compresi i tumori con invasione diretta degli organi vicini, in fase metastatica e le recidive il massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la massima disponibilità per l'intero nucleo familiare nel corso di ciascun anno assicurativo il massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta la massima disponibilità per ogni Assicurato per ciascun anno assicurativo coniuge o convivente more uxorio e figli conviventi, risultanti dallo stato di famiglia, nominativamente individuati in polizza il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne SCOPERTO la percentuale delle spese rimborsabili che rimane a carico dell Assicurato SINISTRO SOCIETÀ STATO PATOLOGICO TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI EXTRARICOVERO VISITA SPECIALISTICA il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione INA ASSITALIA S.p.A. l alterazione anatomo-tissutale da cui ha origine il processo morboso, anche se in una fase non ancora clinicamente individuabile l elenco delle prestazioni specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici e del relativo massimo rimborso, che fa parte integrante della polizza la visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titoli di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata Pagina 3 di 24

12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 1. Rischio assicurato La Società, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza, rimborsa all Assicurato le spese sostenute per ricovero in Istituto di Cura, degenza in Day Hospital, intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery, resi necessari da malattia, infortunio o parto. Inoltre sempreché sia stato corrisposto il relativo premio aggiuntivo la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza e nei termini di cui all Art Rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici, le spese sostenute, indipendentemente dal ricovero, per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici di laboratorio resi necessari da malattia o infortunio. Art. 2. Ricovero ed intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery In caso di ricovero con o senza intervento chirurgico o in caso di intervento chirurgico ambulatoriale o di day surgery, reso necessario da malattia o infortunio, sono oggetto di copertura le spese per: a) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico, nonché diritti di sala operatoria e materiale d intervento, ivi comprese le endoprotesi applicate durante l'intervento; b) prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale; c) retta di degenza fino alla concorrenza di Euro 250,00 al giorno; l eccedenza di tale limite viene rimborsata al 50%. In caso di ricovero in assistenza diretta, la retta di degenza viene rimborsata senza limite; d) trasporto dell'assicurato per raggiungere il luogo di cura, trasferimento da un luogo di cura ad un altro, ritorno al proprio domicilio con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato; e) retta per vitto e pernottamento in Istituto di Cura di un accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 52,00 al giorno per un periodo non superiore a 10 giorni per ogni malattia od infortunio; f) accertamenti diagnostici, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), sostenute nei 90 giorni precedenti l'inizio del ricovero o la data dell'intervento chirurgico ambulatoriale o del day surgery e nei 90 giorni successivi alla cessazione del ricovero o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale o del day surgery; g) ricovero del donatore per il prelievo in caso di trapianto di organo; Solo in caso di ricovero con intervento chirurgico per subire il quale l'assicurato debba recarsi all'estero sono accolte a rimborso anche le spese per: h) viaggio dell'assicurato e di un accompagnatore per raggiungere il luogo di cura trasferimento da un luogo di cura ad un altro, ritorno al proprio domicilio con qualsiasi mezzo pubblico, purché di linea e fino all importo previsto per la classe economica; i) retta per vitto e pernottamento, in alternativa alla prestazione di cui alla lettera e),in struttura alberghiera, di un accompagnatore fino alla concorrenza di Euro 104,00 al giorno per un periodo non superiore a 10 giorni per ogni malattia od infortunio. In caso di ricovero con intervento chirurgico, effettuato sia in Italia che all Estero, dietro esplicita richiesta scritta della Direzione Sanitaria attestante la effettiva necessità di assistenza professionale privata, sono accolte a rimborso le spese per: j) assistenza infermieristica privata fino alla concorrenza di Euro 104,00 al giorno per un massimo di 10 giorni per ogni anno assicurativo. In caso di ricovero con intervento chirurgico presso Istituti di Cura privati la garanzia è alternativa alla prestazione di cui alla lettera e). Pagina 4 di 24

13 Art. 3. Parto In caso di ricovero per parto sono oggetto di copertura le spese indicate nel precedente Art. 2 - Ricovero ed intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery, fino alla concorrenza dei seguenti sottolimiti di massimale: Euro 8.000,00 in caso di parto con taglio cesareo; Euro 5.000,00 in caso di parto senza taglio cesareo. In caso di parto effettuato senza ricovero, vengono rimborsate le spese sostenute fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per prestazioni mediche, infermieristiche ed ostetriche, consulenze mediche specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici. Art. 4. Copertura neonato I figli delle Assicurate nati nel periodo di validità della polizza sono gratuitamente assicurati dal momento della nascita fino alla scadenza dell annualità assicurativa in corso, sempreché l assicurazione della madre abbia avuto effetto da almeno 300 giorni. La garanzia è operante solo nel caso in cui il Contraente, entro 30 giorni dalla nascita, faccia esplicita richiesta alla Società di inserimento del neonato nel proprio nucleo familiare per la residua durata contrattuale, fermo l obbligo del pagamento dei premi relativi alle annualità successive a quella in corso. Art. 5. Day Hospital In caso di degenza in regime di Day Hospital, reso necessario da malattia o infortunio, sono oggetto di copertura le spese per: prestazioni mediche ed infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici effettuati durante la degenza in Day Hospital; retta di degenza fino alla concorrenza di Euro 259,00 al giorno; l eccedenza di tale limite viene rimborsata al 50%. In caso di ricovero in assistenza diretta, la retta di degenza viene rimborsata senza limite. Raddoppio del massimale in caso di Grande Intervento Chirurgico Art. 6. In caso di Grande Intervento Chirurgico, compreso nell elenco riportato nelle presenti Condizioni di assicurazione, il massimale assicurato per le spese di ricovero da infortunio o malattia si intende raddoppiato. Art. 7. Cure oncologiche La Società rimborsa, indipendentemente dal ricovero e fino a concorrenza della somma di Euro 5.000,00 per persona assicurata e per annualità assicurativa, le spese sostenute dall Assicurato per le seguenti terapie relative a malattie oncologiche: - chemioterapia, cobaltoterapia, radioterapia, ormonoterapia e immunoterapia. Art. 8. Diagnostica preventiva (Operante per polizze di durata non inferiore a 5 anni) In un'ottica di prevenzione è previsto per l Assicurato di età superiore a 30 anni il rimborso delle spese sostenute per i seguenti accertamenti di diagnostica preventiva: - per l Assicurato di sesso femminile: visita ginecologica comprensiva di pap test ed ecografia mammaria; - per l Assicurato di sesso maschile: visita urologia. 1. Il rimborso massimo previsto per i suddetti accertamenti diagnostici, da effettuarsi entro il 1, nel corso del 3 e nel corso del 5 anno di vita del contratto, è di Euro 160 per nucleo familiare e per anno. Pagina 5 di 24

14 2. Nel caso in cui le spese sostenute per i check up siano inferiori al massimo previsto dal precedente punto 1., nulla sarà dovuto per ulteriori accertamenti cui l Assicurato si dovesse sottoporre nel corso della stessa annualità assicurativa. 3. Se i periodici check up non vengono eseguiti entro il 1, nel corso del 3 e nel corso del 5 anno di vita del contratto, l Assicurato perde il diritto ad ottenerne il rimborso. 4. Si precisa che la prestazione di cui al presente Articolo non è computabile agli effetti del recesso in caso di sinistro previsto dall Art Recesso in caso di sinistro. Art. 9. Visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici (Garanzia operante solo se espressamente indicata in polizza) In caso di malattia o infortunio sono oggetto di copertura, fino alla concorrenza del massimale annuo indicato in polizza e nei termini di cui all Art Rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici, sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, le spese per: a) onorari medici per visite specialistiche; b) analisi cliniche ed esami diagnostici di laboratorio. Art. 10. Esclusioni L'assicurazione non è operante per le spese sostenute dall'assicurato per: a. le conseguenze dirette di stati patologici insorti, diagnosticati o curati che abbiano causato sintomi anteriormente alla data di stipulazione della polizza, se sottaciuti alla Società con dolo o colpa grave; b. l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici preesistenti alla data di stipulazione del contratto o della variazione, fatta eccezione per le malformazioni congenite delle quali l'assicurato sia portatore inconscio; c. le malattie mentali e i disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, fatta eccezione per i ricoveri comportanti intervento chirurgico per i quali verrà riconosciuto il solo rimborso delle spese inerenti l'intervento stesso; d. gli infortuni derivanti da atti dolosi dell'assicurato (compresi, invece gli infortuni cagionati da colpa grave); e. gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, ovvero ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, nonché le malattie correlate al consumo non terapeutico di stupefacenti, all'abuso di alcool e/o sostanze psicotrope; f. le cure e le terapie cellulo-tissutali, le cure e le pratiche fisioterapiche, idropiniche e termali in genere (salvo quanto previsto dall Art. 2 Ricovero ed intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery alla lettera f), le terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché le prestazioni aventi finalità estetiche (salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio o da malattia tumorale indennizzabili a termini di polizza); g. le cure dentarie e delle parodontopatie, salvo i casi di intervento chirurgico stomatologico che comportino ricovero per un periodo superiore ai tre giorni e le cure in genere (protesi comprese) rese necessarie da infortunio, che sono rimborsabili anche senza ricovero; h. l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, nonché i mezzi ausiliari a sostegno di handicap, fatta eccezione per le spese relative all'acquisto di quelli applicati a seguito di intervento chirurgico; i. le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); j. le conseguenze di guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; k. i ricoveri e le degenze in regime di Day Hospital avvenuti al fine di effettuare visite specialistiche e/o accertamenti diagnostici a qualunque titolo praticati o allo scopo di Pagina 6 di 24

15 praticare trattamenti terapeutici che possano essere effettuati, a giudizio medico, ambulatorialmente; l. Le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami diagnostici effettuati al solo scopo di effettuare controlli preventivi sullo stato di salute; m. l'aborto volontario non terapeutico; n. i ricoveri legati a cure geriatriche e terapie di lunga degenza; o. la fecondità assistita e la sterilità; p. telefono, televisione, bar e comunque ogni altra spesa di natura voluttuaria sostenuta in regime di ricovero; q. le visite ortodontiche, odontoiatriche e pediatriche. Art. 11. Persone non assicurabili e aggravamento del rischio Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute le persone che siano o siano state affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quale la sindrome maniaco depressiva), sindromi e disturbi mentali organici. Pertanto, in conformità con quanto disposto dall Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, qualora risulti che l Assicurato al momento della stipulazione della polizza era affetto da una o più delle patologie su elencate taciute alla Società, il contratto è annullato ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile; di conseguenza la Società può recedere dal contratto con effetto immediato limitatamente alla persona assicurata colpita dall affezione ed i sinistri, verificatisi successivamente all insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie, non sono indennizzabili fatta eccezione per il sinistro riguardante le infermità mentali su elencate che sarà ammesso al beneficio delle prestazioni assicurative limitatamente al primo ricovero nei termini di cui all Art Esclusioni lettera c, ferma restando la facoltà della Società di recedere dal contratto con effetto immediato. Art. 12. Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Pagina 7 di 24

16 EFFETTO DELL ASSICURAZIONE Art. 13. Effetto e scadenza del contratto Ai sensi dell'art del Codice Civile l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione a parziale deroga del secondo comma dell art del Codice Civile, resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Nel caso in cui l Assicurato abbia optato per il frazionamento del premio, come previsto dal frontespizio di polizza, tale facilitazione non libera il Contraente dall obbligo di completare, in caso di anticipata risoluzione del contratto, il premio annuo. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Fermo restando quanto sopra previsto, la garanzia decorre secondo il disposto del successivo Art. 14 Decorrenza della garanzia Termini di carenza. Art. 14. Decorrenza della garanzia Termini di carenza La garanzia decorre: a) per gli infortuni: dal momento in cui, ai sensi dell'art. 13 Effetto e scadenza del contratto, ha effetto l'assicurazione; b) per le malattie in genere, per l aborto spontaneo e post-traumatico: dal 30 giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell Art. 13 Effetto e scadenza del contratto, ha effetto l assicurazione; c) per le conseguenze di stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 10 Esclusioni lettera a; dal 90 giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell Art. 13 Effetto e scadenza del contratto, ha effetto l assicurazione; d) per l aborto terapeutico, per il parto, per le malattie della gravidanza e del puerperio: dal 300 giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell Art. 13 Effetto e scadenza del contratto, ha effetto l assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati ed identiche garanzie, i termini di carenza di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest'ultima previsti; dal giorno in cui ha effetto la presente polizza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso della presente polizza, i termini di carenza suddetti decorrono dalla data in cui ha effetto la variazione stessa per le maggiori somme e le diverse persone o prestazioni assicurate. Art. 15. Proroga dell Assicurazione Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Pagina 8 di 24

17 MODALITA DI INDENNIZZO Art. 16. Forme di erogazione delle prestazioni sanitarie Le spese di cui ai precedenti Art. 2 Ricovero ed intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery, Art. 3 Parto e Art. 5 Day Hospital sono coperte con modalità e limiti differenziati a seconda che l Assicurato: si ricoveri presso Istituti di Cura e medici non convenzionati con la Società (Art Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura e medici non convenzionati (Assistenza Indiretta)); si ricoveri presso Istituti di Cura convenzionati e medici convenzionati e non con la Società (Art Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura convenzionati e medici convenzionati e non (Assistenza Diretta)); utilizzi il Servizio Sanitario Nazionale (Art. 20 Rimborso spese di ricovero Utilizzo del S.S.N.); Le spese di cui al precedente Art. 9 Visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici sono rimborsabili secondo le modalità ed i limiti indicati all Art. 22 Rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici. Art. 17. Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura e medici non convenzionati (Assistenza Indiretta) Qualora l'assicurato venga ricoverato presso un Istituto di Cura (anche in regime di Day Hospital) non convenzionato con la Società e venga assistito e curato durante il ricovero o durante l'intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery da medici non convenzionati, la Società effettua il rimborso delle spese sostenute a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Art. 18. Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura convenzionati e medici convenzionati e non (Assistenza Diretta) A. Istituto di Cura convenzionato e medici convenzionati Previa autorizzazione della Centrale Operativa, qualora l'assicurato venga ricoverato presso un Istituto di Cura (anche in regime di Day Hospital) convenzionato con la Società e venga assistito e curato durante il ricovero o durante l'intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery da medici convenzionati, l INA Assitalia provvede a pagare direttamente quanto dovuto a termini di polizza ai predetti Enti e soggetti. B. Istituto di Cura convenzionato e medici non convenzionati Nel caso in cui l'assicurato si rivolga a Istituti di Cura convenzionati ma ricorra a medici non convenzionati (previa autorizzazione della Centrale Operativa e degli Istituti stessi), l INA ASSITALIA, a termini di polizza, provvede a: pagare direttamente all Istituto di Cura quanto allo stesso dovuto; rimborsare all Assicurato le spese dallo stesso sostenute per gli onorari medici, a cura ultimata, su presentazione degli originali delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate secondo le modalità di indennizzo previste dall Art Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura e medici non convenzionati (Assistenza Indiretta). Relativamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei 90 giorni precedenti e successivi al ricovero o all'intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery, di cui alla lettera e) dell Art. 2 - Ricovero ed intervento chirurgico ambulatoriale o day surgery, nonché alle altre prestazione di cui alle lettere c), 0, h), j), l'assicurato ne deve chiedere il rimborso inviando in originale i documenti di spesa con l'indicazione del ricovero e dell'intervento ai quali dette spese si riferiscono. La Società provvede al rimborso di dette spese secondo le modalità di indennizzo previste dall Art Rimborso spese di ricovero Istituti di Cura e medici non convenzionati (Assistenza Indiretta). La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con gli Istituti di Cura e/o con i medici e di intraprendere nuovi rapporti con altri Istituti di Cura e/o medici, a tutela e garanzia della qualità dei Pagina 9 di 24

18 servizi resi all'assicurato. Informazioni aggiornate circa gli Istituti di Cura e i medici convenzionati possono essere richieste alla Centrale Operativa, al numero per chiamate dall Italia. Art. 19. Assistenza diretta Restituzione delle somme indebitamente pagate Nel caso in cui, nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa, si dovesse accertare, anche dall esame della cartella clinica o da altra documentazione medica, la non validità della polizza e/o la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano la completa o parziale inoperatività e/o inefficacia dell'assicurazione, le stesse saranno comunicate all'assicurato, che dovrà restituire alla Società, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione, le somme dalla stessa indebitamente liquidate all Istituto di Cura e/o ai medici. In caso di mancata restituzione alla Società delle sopra indicate somme nel termine previsto di 15 giorni, la stessa si riserva il diritto di agire giudizialmente nei confronti dell'assicurato per ottenere la restituzione delle somme indebitamente liquidate all Istituto di Cura e/o ai medici in forza dell'impegno assunto con gli stessi al momento del ricovero. Art. 20. Rimborso spese di ricovero Utilizzo del S.S.N. Qualora l'assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la garanzia assicurativa vale per le eventuali spese rimaste a suo carico, nei termini delle garanzie prestate in polizza. In particolare: a) nel caso in cui l'assicurato si rivolga ad Istituti di Cura convenzionati con la Società e che siano convenzionati anche con il Servizio Sanitario Nazionale e venga ricoverato a seguito di impegnativa da quest'ultimo concessa, la Società integra direttamente agli Istituti l'eventuale differenza di spesa rispetto a quanto erogato dal S.S.N., sempreché il ricovero sia stato preventivamente autorizzato dalle Centrale Operativa; b) nel caso in cui l'assicurato si rivolga a strutture pubbliche o convenzionate soltanto con il S.S.N., la Società provvede a rimborsare allo stesso le spese sanitarie sostenute e rimaste a suo carico previa presentazione della documentazione sanitaria e delle fatture in originale. Nel caso di Assistenza Indiretta, preventivamente autorizzata dal S.S.N., la Società provvede a rimborsare all Assicurato le spese rimaste a suo carico, al netto di quanto rimborsato dal S.S.N., previa presentazione della documentazione attestante l avvenuto rimborso da parte del S.S.N.. Art. 21. Diaria sostitutiva Qualora l'assicurato per la malattia, l'infortunio o il parto denunciato non abbia sostenuto alcuna spesa, ha diritto ad una indennità di Euro 52,00 per ogni giorno di ricovero, con il limite di 150 giorni per anno e per sinistro. La giornata di entrata e di uscita dall'istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione. Nel caso di Day Surgery o di Day Hospital, sempreché la degenza si protragga per almeno 5 ore al giorno e non abbia comunque sostenuto alcuna spesa per la malattia o l infortunio denunciati, l indennità viene corrisposta nella misura di Euro 26,00 per ogni giorno di degenza, con il limite annuo di 90 giorni. Art. 22. Rimborso delle spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici Per ogni visita specialistica e per ogni analisi clinica ed esame diagnostico di laboratorio, resi necessari da malattia o infortunio, la Società effettua il rimborso dell importo fatturato per ogni singola voce di spesa con il limite massimo indicato nell allegato Tariffario Prestazioni Extraricovero (Mod ). Detto rimborso viene effettuato dietro presentazione degli originali delle certificazioni mediche specialistiche, referti di analisi cliniche ed esami diagnostici corredati da esplicita richiesta medica, ricevute o fatture di pagamento. Art. 23. Limite massimo di indennizzo Nel corso di una stessa annualità assicurativa l ammontare complessivo degli indennizzi, per l insieme delle prestazioni garantite, non può superare il massimale assicurato. Tale massimale deve intendersi anche quale massima esposizione della Società per ogni ricovero, qualunque ne sia la durata. Nel caso di assicurazione del nucleo familiare le prestazioni garantite sono complessivamente operanti nel limite del massimale prescelto dall Assicurato, inteso come massima disponibilità Pagina 10 di 24

19 per l intero nucleo familiare assicurato, per una o più malattie e/o infortuni nel corso dello stesso anno assicurativo. Pagina 11 di 24

20 SINISTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI Art. 24. Rimborso spese di ricovero Obblighi in caso di sinistro In caso di ricovero, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso alla Centrale Operativa, al numero verde , per chiamate dall Italia ed al numero dedicato per chiamate dall Estero, fornendo i dati identificativi (nome, cognome, agenzia e numero di polizza) e specificando di quale tipo di prestazione sanitaria necessita, la struttura sanitaria presso la quale intende ricoverarsi nonché, se conosciuto, il nominativo dei sanitari che lo prenderanno in cura e, in caso di utilizzo di strutture e/o medici non convenzionati, un preventivo di spesa. A. Istituti di Cura e medici convenzionati La Centrale Operativa, dopo aver valutato le informazioni fornite dall Assicurato, invierà alla struttura e/o al medico l'autorizzazione necessaria. In caso di mancata autorizzazione, l Assicurato potrà richiedere il rimborso nella forma indiretta. L'Assicurato deve autorizzare per iscritto l Istituto di Cura ad inviare alla Centrale Operativa tutta la documentazione sanitaria inerente il ricovero, con particolare riguardo alla copia della cartella clinica. L Assicurato deve altresì consentire che la certificazione probatoria del costo della degenza, delle prestazioni sanitarie e degli onorari professionali relativi al ricovero sia trasmessa dall Istituto di Cura alla Centrale Operativa affinché quest ultima possa provvedere ad autorizzare la liquidazione diretta delle somme dovute, fermo restando quanto previsto dall Art. 19 Assistenza diretta Restituzione delle somme indebitamente pagate. Gli altri titoli di spesa, per i quali l'assicurato abbia diritto al rimborso ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, dovranno essere inviati dall'assicurato stesso alla Società (G.G.L. C.L.I.M. Gestione Sinistri Convenzione ERAV Casella Postale 675 Torino Centro TORINO) che provvederà alla relativa liquidazione. B. Istituti di Cura e medici non convenzionati Nel caso in cui l'assicurato intenda utilizzare una struttura sanitaria non convenzionata e un professionista non convenzionato, lo stesso o chi per esso deve inviare la denuncia del sinistro corredata da certificazione medica, direttamente alla Società (G.G.L. C.L.I.M. Gestione Sinistri Convenzione ERAV Casella Postale 675 Torino Centro TORINO) o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità (art del Codice Civile). L'inadempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art del Codice Civile). Relativamente ai suddetti punti A. e B. l'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta e produrre copia della cartella clinica completa, nonché copia di cartella clinica relativa ad eventuali precedenti ricoveri. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali delle notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Tutta la certificazione di spesa sarà restituita all'assicurato a cura della Società, dopo la definizione del sinistro, previa apposizione di un timbro di avvenuto pagamento. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all Estero, i rimborsi verranno corrisposti al rientro dell Assicurato in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. Art. 25. Rimborso spese per visite specialistiche, analisi cliniche ed esami diagnostici Obblighi in caso di sinistro Nel caso in cui l Assicurato si sia sottoposto a visita specialistica e/o ad analisi cliniche e/o ad esami diagnostici per l infortunio occorso o la malattia sofferta, lo stesso o chi per esso deve inviare la denuncia del sinistro corredata da certificazione medica, direttamente alla Società (G.G.L. Pagina 12 di 24

21 C.L.I.M. Gestione Sinistri Convenzione ERAV Casella Postale 675 Torino Centro TORINO) o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità (art del Codice Civile). L'inadempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art del Codice Civile). L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni eventuale informazione richiesta e produrre sempre: originale della certificazione medica con l indicazione della diagnosi che ha reso necessaria la visita specialistica e/o le analisi cliniche e/o gli esami diagnostici; originali delle certificazioni medico-specialistiche; originali dei referti di analisi cliniche ed esami diagnostici di laboratorio. Il pagamento dell indennizzo viene effettuato su presentazione degli originali delle certificazioni mediche, medico-specialistiche, referti di analisi cliniche ed esami diagnostici, delle notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. Tutta la certificazione di spesa sarà restituita all'assicurato a cura della Società, dopo la definizione del sinistro, previa apposizione di un timbro di avvenuto pagamento. Qualora l Assicurato abbia presentato a terzi l originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all Estero, i rimborsi verranno corrisposti al rientro dell Assicurato in Italia nella valuta avente corso legale in Italia. Art. 26. Controversie In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma ed ai sensi delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medica Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. Art. 27. Recesso in caso di sinistro A seguito di qualunque sinistro intervenuto nei primi due anni di durata del contratto e denunciato a termini di polizza, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto, in caso di polizze con un unico assicurato; in caso di polizze che assicurino due o più componenti il nucleo familiare, il recesso può essere esercitato da entrambe le Parti limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro. Tale facoltà può essere esercitata fino al 60 giorno successivo al pagamento dell indennizzo o alla contestazione formale del sinistro. L'assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio Pagina 13 di 24

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