Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730
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1 Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 33 Prot DATA Settore: Oggetto: Riferimenti: IMPOSTE SUI REDDITI Agevolazioni IRPEF per soggetti disabili e Modello 730 (Parte prima) Istruzioni alla compilazione del modello Le agevolazioni IREPF per i soggetti disabili sono numerose e interessano in vari ambiti il modello 730. Nella presente Circolare e nella prossima verranno trattate tali agevolazioni mettendo in risalto per ciascuna di esse gli aspetti principali delle stesse e la modalità di compilazione del Modello 730. FIGLI A CARICO L articolo 13, comma 1, vecchio TUIR prevede che per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell articolo 3, Legge n. 5 febbraio 1992, n. 104 spetta una detrazione pari a 774,69. Le condizioni necessarie per usufruire di tale agevolazione sono quindi: che il figlio sia considerato disabile; sia fiscalmente a carico: si ricorda che un contribuente per essere considerato fiscalmente a carico deve avere un reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per abitazione principale pari a 2.840,51. NOTA BENE Nel calcolo del limite non vanno considerati i redditi esenti come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili. Il figlio a carico disabile deve essere indicato nel quadro Coniuge e familiari a carico. Sarà quindi sufficiente riportare il codice fiscale del figlio a carico disabile, il numero dei mesi e la percentuale, e quindi barrare la casella D. L indicazione del figlio disabile da diritto ad una detrazione pari a 775,00 Detrazione pari a 775,00 Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605
2 Informativa n pagina 2 di 5 SPESE MEDICHE PER I PORTATORI DI HANDICAP Particolari agevolazioni sono previste anche per quanto riguarda le spese mediche sostenute da soggetti disabili. In particolare sono: detraibili le spese relative all acquisto di mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, sussidi tecnici informatici ecc.. (rigo E3); deducibili le spese relative a spese mediche e di assistenza specifica (rigo E21). SPESE SANITARIE Ai sensi dell articolo 15, comma 1, lettera c) TUIR sono detraibili le spese sostenute per i mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap, nonché delle spese per sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l autosufficienza e la possibilità di integrazione degli stessi. A titolo esemplificativo, rientrano in questa fattispecie le spese per: acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti; acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture ernie o per la correzione di difetti della colonna vertebrale; trasformazione dell ascensore adattato al contenimento della carrozzella; costruzione di rampe per l eliminazione delle barriere architettoniche interne ed esterne all abitazione. Per quest ultimo tipo di spese è necessario tenere presente che la detrazione d imposta spetta sulla parte eccedente quella per cui si può fruire della detrazione d imposta del 36% - 41% per interventi volti all eliminazione delle barriere architettoniche. trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap; sussidi tecnici e informatici, quali fax, modem e PC, che facilitano la possibilità di integrazione del disabile. La particolarità di tali spese sanitarie è che sulle stesse non viene applicata alcuna franchigia; pertanto, la detrazione del 19% è calcolata sull importo complessivamente sostenuto. Si ricorda infine che le spese mediche sopra elencate possono essere portate in detrazione anche dal soggetto che le ha sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione del 19% è necessario indicare l ammontare delle spese sostenute nel rigo E3, Sezione I, quadro E. Nel rigo E3 dovrà essere indicato quindi l importo delle spese sanitarie senza alcun limite di detraibilità e senza applicare la franchigia di 129,11. Nessun limite di detraibilità ; nessuna franchigia spese per mezzi necessari all accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento nonché per sussidi tecnici e informatici
3 Informativa n pagina 3 di 5 SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA Ai sensi dell articolo 10, comma 1, lett. b) TUIR, sono deducibili le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap indipendentemente dal fatto o meno che fruiscano dell assegno di accompagnamento. Rientrano, ad esempio, in questa categoria, le spese mediche rese da un medico - chirurgo generico o le spese inerenti l assistenza dei portatori di handicap. Le spese fiscalmente rilevanti non possono essere individuate nei compensi corrisposti a persone non qualificate (es. collaboratori familiari) e per prestazioni di carattere alberghiero (es. ricovero in casa di cura) ma devono essere riferite a personale qualificato a fronte di prestazioni specifiche (es: infermiere professionale). Non è previsto alcun limite massimo di deducibilità. ATTENZIONE Questa tipologia di spesa può essere portata in detrazione anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta per conto di familiari, compresi tra quelli indicati nell articolo 433 Codice Civile, non fiscalmente a carico. Per fruire della deduzione è necessario indicare l ammontare delle spese sostenute nel rigo E21, Sezione II, quadro E. Nel rigo E21 dovrà essere indicato l importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i soggetti portatori di handicap senza alcun limite massimo deducibile. spese mediche generiche e di assistenza specifica senza alcun limite massimo SPESE PER VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP L articolo 15, comma 1, lett. c) TUIR prevede una detrazione di imposta per: motoveicoli ed autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap; autoveicoli, anche se non adattati per il trasporto di non vedenti, sordomuti soggetti con handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. L elenco delle tipologie di veicoli agevolabili è riportato nella tabella seguente, tratta da Guida alle agevolazioni per i disabili, pubblicata sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate.
4 Informativa n pagina 4 di 5 Autovetture (*) Autoveicoli per trasporto promiscuo (*) Autoveicoli specifici (*) Autocaravan (*) Motocarrozzette Motoveicoli per trasporto promiscuo Motoveicoli per trasporti specifici Veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. (*) Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolabili sono quelle con l asterisco La detrazione spetta una sola volta nell arco di quattro anni ed il limite di spesa agevolabile è pari a ,99. È inoltre da notare che, dato che usualmente si tratta di importi ingenti, è possibile rateizzare la detrazione spettante in quattro rate di pari importo L agevolazione in esame compete a tutti i disabili indipendentemente dal possesso o meno della patente di guida. La detrazione spetta sia sul costo d acquisto che sulle riparazioni straordinarie (ad esclusione della tassa di possesso, assicurazione, carburante e lubrificante). Con R.M. 17 settembre 2002, n. 306, è stato chiarito che non rientrano tra le spese agevolabili le spese riconducibili alla normale manutenzione del veicolo (premio assicurativo, tagliandi periodici, pneumatici, etc.). NOTA BENE L importo sostenuto per l acquisto di un autoveicolo adattato può essere portato in detrazione anche dal soggetto che lo ha sostenuto per conto di familiari fiscalmente a carico. AUTOVEICOLI PER DISABILI: CHIARIMENTI MINISTERIALI Con Circolare 20 aprile 2005, n. 15 l Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune problematiche legate agli autoveicoli per disabili. In particolare gli argomenti affrontati riguardano: le spese di manutenzione straordinaria; la detraibilità della seconda rata; il furto del veicolo; una casistica particolare di acquisto.
5 Informativa n pagina 5 di 5 Argomento Spese di manutenzione straordinaria Detrazione della seconda rata Detrazione in caso di furto Acquisto auto per disabili (caso particolare) Chiarimenti ministeriali Le spese di manutenzione straordinaria concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di ,99. Tali spese, per poter essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall acquisto. È inoltre ribadito che tali spese (differentemente dall acquisto) non possono essere rateizzate. Un portatore di handicap ha acquistato un auto nel 2003 e non ha presentato per tale anno la dichiarazione dei redditi non usufruendo, quindi, della prima rata di detrazione può egualmente usufruire della seconda rata della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all anno successivo. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all agevolazione precedentemente acquisito. Pertanto, nell ipotesi in cui il contribuente ha scelto la rateazione della detrazione in quattro quote annuali, ben può verificarsi che per alcuni anni usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, il contribuente può fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall assicurazione. La detrazione spetta sia nel caso di: padre disabile che acquista per sè un auto, con fattura a lui intestata, successivamente rivende l autovettura e acquistata una nuova auto con fattura intestata al figlio disabile, in quanto il tipo di disabilità del figlio necessita di un auto diversa; padre disabile che acquista per sè un auto, con fattura lui intestata, e successivamente il figlio fiscalmente a carico del padre (anch esso disabile), divenuto maggiorenne, acquista un auto per sé con fattura a lui intestata. L intero importo della spesa sostenuta, naturalmente nel limite di ,99, andrà riportato a colonna 2 del rigo E4. Si ricorda inoltre che il rigo E4 presenta un apposita casella nella quale: non sarà indicato alcunché (lasciata in bianco), nel caso in cui il dichiarante non intenda rateizzare la spesa per l acquisto dell autoveicolo; sarà indicato il numero 1, 2, 3 o 4, in caso di opzione per la rateizzazione. Numero rata o non compilata (detrazione in unica soluzione o in 4 rate costanti) Importo della spesa sostenuta per l acquisto del veicolo nel limite massimo di
Servizio INFORMATIVA 730
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