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2 LA GIUNTA REGIONALE richiamati l Avviso Comune ABI del 3 agosto 2009, l Accordo per il credito del 16 febbraio 2011, le Nuove misure per il Credito alle PMI del 28 febbraio 2012 e l Accordo per il credito 2013 del 1 luglio 2013 e l Accordo per il credito 2015 del 31 marzo 2015, ai quali la Regione ha aderito con le rispettive deliberazioni 383/2010, 967/2011, 521/2012, 1347/2013 e 643/2016, individuando gli elenchi delle leggi regionali di incentivazioni alle quali estendere i benefici previsti dagli stessi; richiamato L Accordo per il credito 2019 in favore delle piccole e medie imprese (PMI) sottoscritto dall Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle Associazioni d impresa sottoscritto in data 15 novembre 2018, il quale propone: 1. la definizione, entro il primo trimestre 2019, di un documento condiviso tra l ABI e le Associazioni imprenditoriali sulle misure per sostenere lo sviluppo dell attività di finanziamento delle imprese; 2. la costituzione di un tavolo di condivisione interassociativo (tavolo CIRI), finalizzato all analisi e alla definizione di posizioni e di iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale, che possano direttamente o indirettamente impattare sull accesso al credito per le imprese; 3. l introduzione di alcuni adeguamenti alla misura Impresa in Ripresa, relativa alla sospensione e allungamento dei finanziamenti alle PMI, prevista dall Accordo per il credito 2015, in relazione all esigenza di continuare a sostenere le imprese che ancora non hanno pienamente agganciato la ripresa, tenendo conto dell evoluzione del contesto regolamentare europeo; richiamata la circolare ABI del 16 novembre 2018, prot. UCR/002702, con la quale sono stati diffusi i contenuti dell Accordo 2019 ai fini di una corretta applicazione degli strumenti descritti nel citato Accordo; considerato che la nuova iniziativa denominata Imprese in ripresa 2.0 dell Accordo per il credito 2019 prevede, tra l altro: la possibilità per le PMI, che abbiano stipulato dei finanziamenti con le banche e gli intermediari finanziari aderenti all Accordo, di sospendere, per un massimo di 12 mesi, il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e di allungare la scadenza degli stessi; l accesso ai benefici solo da parte delle PMI operanti in Italia e che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie; l applicazione della misura ai finanziamenti in essere alla data della firma del presente Accordo e per i quali non siano stati richiesti la sospensione e l allungamento nell arco dei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale; la presentazione delle richieste a partire dal 1 gennaio 2019 ed entro il 31 dicembre 2020; la proroga fino al 31 dicembre 2018 della validità dell Accordo per il credito 2015, limitatamente alla Misura Imprese in Ripresa ;

3 l applicazione della sospensione ai finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare; l ammissione della richiesta di sospensione e di allungamento anche per i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, a condizione che l Ente che eroga l agevolazione deliberi l ammissibilità dell operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell Economia e delle Finanze. Quest ultimo provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet. Le operazioni di sospensione e di allungamento sono possibili a condizione che il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non subisca variazioni; la possibilità di aumentare il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di sospensione, rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca strettamente connessi alla realizzazione dell operazione medesima e comunque fino a un massimo di 60 punti base e per tutta la durata residua del piano di ammortamento. Fermo restando che alle PMI non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell operazione di sospensione; l applicazione dell allungamento ai mutui, ai finanziamenti a breve termine e al credito agrario di conduzione ex art 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali per un periodo massimo pari: o al 100% della durata residua del piano di ammortamento per i mutui, o a 270 giorni delle scadenze per il credito a breve termine, o a 120 giorni delle scadenze per il credito agrario di conduzione; la possibilità di aumentare il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario, tenendo presente che l importo della nuova rata di ammortamento deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria; considerato, pertanto, che si rende necessario approvare l elenco delle leggi di incentivazione, come da allegato 1), alle quali estendere l applicazione delle operazioni di sospensione e di allungamento dei finanziamenti previste dall Accordo per il credito 2019, da comunicare successivamente al MEF che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet; ritenuto opportuno, al fine di assicurare che le operazioni di allungamento e di sospensione in oggetto non determinino un maggior costo per l Amministrazione regionale, che il contributo in conto interessi da riconoscere alle imprese ai sensi della legge regionale 21/2011, per il tramite dei Confidi, sia calcolato sul debito residuo previsto alle diverse scadenze del piano originario e non su quello rideterminato per effetto della sospensione o dell allungamento, come previsto dall Accordo per il credito 2019 ; considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l applicazione dei benefici previsti dall Accordo suddetto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n in data concernente l approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n in data 14 settembre 2018; 2

4 visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura società partecipate, credito, e previdenza integrativa ai sensi dell articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; su proposta dell Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin; ad unanimità di voti favorevoli, DELIBERA 1) di approvare l allegato elenco (allegato 1), che fa parte integrante della presente deliberazione, delle leggi di incentivazione regionale alle quali estendere i benefici previsti dall Accordo per il credito 2019, sottoscritto in data 15 novembre 2018 e valido fino al 31 dicembre 2020, derivanti dalle operazioni di sospensione e di allungamento dei finanziamenti alle piccole e medie imprese (PMI) di cui in premessa, da segnalare al Ministero dell Economia e delle Finanze, al fine della successiva pubblicazione sul sito internet del Ministero suddetto; 2) che per il periodo aggiuntivo di ammortamento, conseguente all operazione di sospensione o allungamento, non venga modificato il piano originario di erogazione dei contributi e che le imprese mutuatarie provvedano alla corresponsione delle rate piene senza beneficio di alcuna ulteriore provvidenza pubblica; 3) che il contributo in conto interessi da riconoscere alle imprese per il tramite dei Confidi, ai sensi della legge regionale 21/2011, sia calcolato sul debito residuo previsto alle diverse scadenze del piano originario e non su quello rideterminato per effetto dell operazione di sospensione o di allungamento, per le motivazioni esposte in premessa. 4) di dare atto che l applicazione dei benefici previsti dall Accordo per il credito 2019 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 3

5 Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n in data 21 dicembre 2018 STRUMENTI FINANZIARI DI INCENTIVAZIONE CONCESSI DALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA A CUI SI APPLICA LA SOSPENSIONE O L ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALL ACCORDO PER IL CREDITO 2019, SOTTOSCRITTO IN DATA 15/11/2018. LEGGI REGIONALI Legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico ; Legge regionale 1997, n. 1 Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei ; Legge regionale 1 agosto 2011, n. 21 Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei fidi Confidi della Regione Autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n

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