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1 ATTO DI RICOGNIZIONE E DEFINIZIONE DELLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L ANNO 2014 L anno duemilaquattordici (2014) e questo giorno del mese di in Campi Bisenzio, presso il Palazzo comunale, Piazza Dante, n. 36 tra il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, con sede in Campi Bisenzio, codice fiscale , in persona del Dott. Niccolò Nucci, nato a Firenze il 06/12/1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale di cui sopra, nella sua qualità di Direttore del Settore Bilancio, Patrimonio e Risorse Finanziarie, al presente atto legittimato e nell esercizio dei poteri riconosciutigli dal D.Lgs , n. 267; e QUADRIFOGLIO SERVIZI Ambientali Area Fiorentina Spa, con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo, n. 52, partita I.V.A , in persona del suo Amministratore Delegato, Legale rappresentante, Dott. Livio Giannotti, nato a Massa il 28/7/1956, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra munito dei poteri di sottoscrizione del presente atto; PREMESSO che in data , ai sensi dell art. 25 della Legge 142/1990, tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze e Sesto Fiorentino, è stato costituito il Consorzio Quadrifoglio, soggetto dotato di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, per la gestione associata, nell ambito del territorio dei comuni consorziati, dei servizi pubblici d igiene urbana ed ambientale; che con deliberazione n. 08/99 del dell Assemblea del Consorzio Quadrifoglio è stata disposta l adesione del Comune di Signa al Consorzio medesimo a far data dal ; che in data il Consorzio Quadrifoglio è stato trasformato in Società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa, in forma abbreviata Quadrifoglio Spa ai sensi di quanto previsto dall art. 17 comma 51 e successivi della Legge 127/1997 e sulla base di quanto disposto dagli atti dei Comuni associati; che scopo della Società è lo svolgimento dei servizi di igiene urbana ed ambientale così come fra l altro specificatamente indicato nello Statuto della Società fino alla 1

2 data del 31 dicembre 2025, termine di durata della Società fissato dall art. 4 dello Statuto sociale; che la Quadrifoglio Spa svolge per conto del Comune i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico come da Statuto societario e da contratto di servizio; che la legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ha istituito le Comunità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani; che l'art. 81 della L.R. Toscana , n. 65 dispone, tra l'altro, che per garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico e fino al subentro degli stessi, il servizio è espletato dai gestori operanti alla data del che in data 1 gennaio 2012, l'autorità per la ge stione dei rifiuti Toscana Centro è subentrata al Consorzio Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti Toscana Centro, per effetto della L.R.T. n. 69/2011; che in data la predetta Autorità ha pubblicato il Bando della Procedura ristretta per l affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che Quadrifoglio S.p.A., quale mandataria del RTI con A.S.M. S.p.A., Publiambiente S.p.A. e CIS S.r.l. ha presentato domanda di partecipazione a tale procedura entro il termine di scadenza; che, in conseguenza di ciò, Quadrifoglio S.p.A effettua la gestione del servizio di igiene urbana e ambientale per il Comune di Campi Bisenzio transitoriamente, fino al subentro del gestore unico in esito alla procedura di gara sopra richiamata, tuttora pendente; che l art. 14, del D.L. n 201 del 2011 come modificato dall art. 1, comma 387 della L. n. 228 del 2012, ha istituito, a decorrere dal , la Tares in sostituzione della TIA e/o della TARSU; che l art. 14 comma 35 del D.L. 201/2011 stabilisce che I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. che l'art. 10, comma 2, lett. g), del D.L. n. 35 del , convertito dalla Legge n. 64 del attribuisce ai Comuni, per l'anno 2013, la facoltà di continuare 2

3 ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; che alla data del , Quadrifoglio S.p.A. risultava essere il gestore del servizio sia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia di gestione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA); che con deliberazione C.C. n. 108 del 25/07/2013 il nostro Comune ha stabilito di volersi avvalere della facoltà di affidare a Quadrifoglio S.p.A. la gestione e riscossione del tributo, ai sensi e per gli effetti del comma 35 dell'art. 14, D.L. n. 201/2011; che l'art. 1, comma 639, della L , n. 147, avente ad oggetto Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), ha introdotto nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1 gennaio 2014; che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L , n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)"; che l'art. 1, comma 691 della L. n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L , n. 16, attribuisce ai Comuni la facoltà, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare..fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del , risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; che il Comune ha esercitato la facoltà di cui al precedente capoverso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/04/2014; che con la stessa delibera di Consiglio Comunale sopra citata sono stati disciplinati alcuni aspetti della gestione delle attività di riscossione e accertamento della TARI, rinviando a successivo atto per definire meglio le specifiche modalità; che è pertanto necessario provvedere alla ricognizione e definizione delle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana e del servizio di riscossione e accertamento della tassa sui rifiuti (TARI) per anno 2014; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 3

4 Art. 1 Oggetto e durata 1. Il presente accordo regola i rapporti tra la società QUADRIFOGLIO Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa (di seguito Società) ed il Comune di Campi Bisenzio (di seguito il Comune) per quanto di seguito specificato. 2. La Società, per le motivazioni di cui in premessa, garantisce la continuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell ambito del territorio del Comune, nelle more dell espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico di cui alla L.R.T.n. 61/2007 e fino al subentro del medesimo, nel rispetto del budget dei servizi e degli atti di programmazione tecnico-economica approvati dall Assemblea dei Soci e della Carta dei Servizi. 3. La Società provvederà inoltre ad espletare tutte le attività di gestione, riscossione ed accertamento della tassa sui rifiuti (Tari) per conto del Comune, come previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento dell Imposta Unica Comunale (IUC) e secondo le modalità contenute nel presente atto, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2. Art. 2 Servizio di gestione, riscossione ed accertamento della tassa sui rifiuti (TARI) 1. La Società provvederà ad espletare tutte le attività di gestione, riscossione ed accertamento della tassa sui rifiuti (Tari) per conto del Comune, in qualità di Agente Contabile (ex artt. 93 e 226 del D.Lgs. 267/2000) e di Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (ex art, 1, comma 692, L. n. 147/2013), ai sensi dalla normativa vigente, del Regolamento dell Imposta Unica Comunale (IUC) e secondo le modalità contenute nel presente atto. 2. Sono ugualmente posti a carico della Società, in quanto adempimenti preordinati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1: a) la predisposizione della proposta di Piano Finanziario previsto dall Art. 8 del D.P.R n. 158; b) l'elaborazione della proposta di Tariffa di Riferimento prevista dall Art. 3 del D.P.R n. 158, per quanto attiene ai costi del servizio riferibili al gestore. c) l'elaborazione di simulazioni tariffarie, previa ripartizione della Tariffa di Riferimento in base alle categorie, ai coefficienti, alle agevolazioni previste, nonché alle utenze attive al primo gennaio dell'anno di riferimento. 3. La Società trasmette al Comune i documenti di cui al comma 2, ai fini dell'approvazione del piano finanziario, delle agevolazioni tributarie anche a carico del bilancio comunale - e delle tariffe unitarie per tipologia di utenza, entro i termini 4

5 stabiliti da norme statali per l approvazione del bilancio comunale. 4. Al Comune è attribuita la facoltà di richiedere l aggiornamento dei dati elaborati per la tariffa di riferimento sulla base delle ultime risultanze contabili, eventualmente anche con riferimento al bilancio approvato dalla società. Art. 3 Emissione degli avvisi di pagamento e riscossione 1. La Società invia gli avvisi di pagamento per la riscossione della TARI in acconto, in nome e per conto del Comune, per un ammontare pari al 80% dell importo della tassa dovuto per l anno precedente, suddiviso in due rate aventi scadenza 16 luglio e 16 settembre. Per l anno 2014 la percentuale sarà calcolata sull importo della TARES La Società invia - per conto del Comune - gli avvisi di pagamento ai singoli utenti a saldo di quanto dovuto in base alle tariffe unitarie approvate dall'ente locale, con scadenza 16 dicembre. 3. La Società ha l obbligo di tenere un archivio informatico relativo a tutti gli avvisi di pagamento inviati, dal quale sia possibile evidenziare l effettuazione del pagamento da parte dell utente. 4. La società, entro 6 mesi dalla scadenza del pagamento dell ultima rata dell esercizio, provvede ad emettere gli avvisi di accertamento per mancato pagamento totale e/o parziale del tributo dovuto per l'anno di riferimento, irrogando le sanzioni previste dal Regolamento Comunale. In caso di ulteriore mancato pagamento la Società procede alla riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 5. La società si obbliga ad inviare, in caso di necessità, avvisi di pagamento in rettifica. 6. Qualora la normativa lo preveda, la Società provvede alla riscossione degli introiti della tassa, in nome e per conto del Comune, mediante la tenuta di un conto corrente postale e di un conto corrente bancario (per l'esclusiva gestione dei pagamenti mediante SDD). Detti conti correnti dovranno essere visionabili da parte degli uffici comunali competenti per il relativo controllo dei movimenti finanziari. 7. In adempimento delle disposizioni di cui al comma 6, la Società: a) provvede alla riscossione, in nome e per conto del Comune, dell'addizionale provinciale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992; b) ha l'obbligo, in base e secondo le modalità stabilite dalla legge con riferimento agli agenti contabili, di rendicontare al Comune gli incassi del tributo e dell'addizionale provinciale di cui alla successiva lett. c); 5

6 c) provvede a trasferire, in nome e per conto del Comune, alla Provincia di Firenze, gli importi riscossi a titolo di addizionale provinciale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Art. 4 - Obblighi della Società 1. La Società agisce in qualità di agente contabile e dovrà individuare fra i propri dipendenti il soggetto da nominare Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti, con tutti i diritti e gli obblighi, previsti dalla vigente normativa. Tale nominativo dovrà essere comunicato al Comune al fine di recepirlo nei propri atti. La Società svolge il servizio di gestione, riscossione ed accertamento della tassa, in nome e per conto del Comune, nel rispetto dei principi di imparzialità e continuità, di partecipazione e di tutela delle esigenze degli utenti, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, dal Regolamento comunale per la gestione della tassa sui rifiuti, dal presente atto e dalla Carta dei Servizi. 2. La Società si impegna a garantire un costante e continuo rapporto con l utenza del Comune, obbligandosi ad assicurare la presenza di proprio personale qualificato presso un apposito ufficio con sede nel territorio del Comune negli orari concordati con il Comune stesso. 3. Il personale della Società presso tale sportello dovrà, fra l altro: - fornire informazioni circa le modalità di calcolo della TARI; - fornire informazioni e chiarimenti sugli avvisi di pagamento e/o di accertamento emessi; - acquisire ed inserire nella banca dati le denunce di occupazione, cessazione o variazione dei dati relativi al tributo; - provvedere alle eventuali variazioni comunicate dagli uffici del Comune. 4. La Società gestisce uno specifico sito WEB per facilitare l attività di informazione all utenza. 5. La Società si obbliga a garantire al Comune l accesso on-line alla banca dati relativa alla gestione del tributo con la possibilità di effettuare interrogazioni, anche ai fini del controllo dei soggetti iscritti e a fornire copia della banca dati stessa su supporto informatico a richiesta, secondo un tracciato record da concordare. 6. La Società, a fronte di segnalazioni pervenute dagli uffici comunali e/o da terzi relative ai soggetti non ricompresi nella banca dati del tributo, provvederà immediatamente a predisporre gli atti al fine di attivare la procedura per l accertamento e la relativa riscossione del tributo stesso. Tale attività potrà essere svolta anche in seguito a specifiche iniziative di lotta all evasione ed elusione concordate con l Amministrazione Comunale. 6

7 7. La società si impegna a trasmettere agli utenti, contestualmente all invio della fattura, eventuali informative sul tributo, anche dietro richiesta del Comune. 8. La Società si impegna a restituire al termine della presente convenzione la banca dati aggiornata in suo possesso. Art. 5 - Obblighi del Comune 1. Il Comune, attraverso l organo competente, nomina la Società Agente Contabile e designa il nominativo indicato dalla Società come Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti, oggetto del presente affidamento. 2. Il Comune fornisce alla Società, con frequenza semestrale: a) le variazioni anagrafiche secondo il dettaglio necessario per l applicazione del tributo, nel rispetto del D.Lgs n.196, secondo un tracciato record da concordare; b) le variazioni relative alla toponomastica saranno comunicate tempestivamente non appena approvate. 3. Il Comune si impegna a comunicare semestralmente alla società i nominativi, le presenze e la categoria di appartenenza per coloro nei cui confronti si applica la tariffa giornaliera prevista dal Regolamento Comunale, nonché i dati relativi ai soggetti che svolgono commercio su area pubblica. 4. Il Comune fornisce altresì, ai soli fini di verifica dell'applicazione del tributo, su specifica richiesta della Società, informazioni inerenti gli atti autorizzativi delle attività economiche di competenza. 5. Il Comune collabora con la Società, su richiesta della stessa, per l acquisizione dei dati anagrafici dei non residenti. 6. Il Comune si impegna a fornire tempestivamente, dietro richiesta della Società, i dati e le informazioni che siano in suo possesso, qualora ciò sia utile alla commisurazione ed applicazione del tributo, salvo che ciò sia vietato da norme di legge. 7. Per una corretta applicazione del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione di dati personali, il Comune si impegna a trasmettere per iscritto alla Società i nominativi dei propri dipendenti autorizzati a trattare la banca dati relativa al presente accordo, così che la medesima Società fornisca a questi autonome credenziali di autenticazione per accedere ai propri sistemi secondo le policy aziendali in materia di privacy. L Ente, altresì, si impegna a comunicare alla Società senza ritardo, sempre in forma scritta, eventuali variazioni a qualsivoglia titolo (quali, a titolo meramente 7

8 esemplificativo e non esaustivo: cambio mansioni, licenziamenti, dimissioni, pensionamenti) dei nominativi dei soggetti accedenti. Art. 6 Appalto a terzi 1. La Società potrà appaltare, secondo le normative vigenti, segmenti di attività necessari per l espletamento dei servizi oggetto di affidamento. 2. La Società trasmette, a mero titolo informativo, con periodicità trimestrale, l elenco delle ditte che hanno in affidamento attività della Società, ai sensi del precedente comma. Art. 7 Corrispettivi 1. Per la fornitura dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, nonché dei servizi di accertamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), il Comune corrisponde alla Società un corrispettivo, comprensivo di IVA, pari alla Tariffa di Riferimento predisposta dalla Società unitamente al Piano Finanziario ed approvata dal Comune stesso. 2. La società provvede all emissione di fatture al Comune per il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo del costo delle attività di cui al presente atto. Le fatture avranno cadenza mensile. 3. Il pagamento del corrispettivo avverrà nel rispetto della normativa vigente, mediante prelevamenti della Società sui conti correnti di cui al precedente art. 3, con l'obbligo di rendicontare con periodicità mensile i prelievi effettuati. In caso di insussistenza di fondi necessari alla copertura del corrispettivo fatturato, il Comune provvederà direttamente a liquidare a Quadrifoglio S.p.A. le somme mancanti, fino a concorrenza del 100% del corrispettivo medesimo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione del documento di spesa. 4. In allegato ad ogni fattura emessa a carico del Comune, dovrà essere riportata la documentazione attestante l'importo corrispondente al prelevamento effettuato dai conti correnti di cui all'art. 3, entro la data di emissione della fattura stessa, tenendo distinta la rendicontazione delle diverse annualità di imposta ancorché conguagliate negli avvisi di pagamento emessi pagati dai contribuenti, evidenziando l'eventuale eccedenza del prelevato rispetto al fatturato. Art. 8 Riservatezza 1. In esecuzione del presente accordo, la Società ed il Comune nella loro funzione di 8

9 contitolari del trattamento dei dati personali allocati nella banca dati citata, si impegnano a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma conosciute o comunque apprese per il perseguimento delle attività indicate. 2. Le parti si impegnano preventivamente ad adottare tutte le misure di prevenzione e, in particolare, tutte quelle legislativamente attese o in ogni caso idonee e doverose, necessarie ad evitare la distruzione, la perdita o l indebita conoscenza delle informazioni connesse al servizio in parola. 3. In particolare, la Società si impegna a rispettare ed a far rispettare tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e dal suo All. B (c.d. Disciplinare Tecnico) s.m.i. ed al Provv. 27 novembre 2008 emesso dall Autorità Garante. Il Comune assicura la corretta predisposizione di misure atte a non alterare le misure di sicurezza adottate dalla Società, ovvero tali da non compromettere i sistemi di connessione, impegnando a tal fine anche i propri dipendenti, ugualmente in merito alla segretezza della password e ad un suo utilizzo conforme a normativa. 4. Il Comune manleva la Società dalla responsabilità anche verso terzi riconducibile ad un indebito impiego della strumentazione informatica praticato dai propri dipendenti e/o collaboratori, o comunque ad un uso improprio dei dati personali da questi posto in essere. 5. In relazione all accordo oggetto del presente atto per l affidamento del Servizio Gestione Tari ed in osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, Quadrifoglio Spa ha predisposto l Informativa in Materia di Protezione dei Dati Personali dei propri clienti che è allegata al presente e che ne fa parte integrante. Letto, confermato e sottoscritto. per IL COMUNE DI CAMPI BISENZIO F.to Dott. Niccolò Nucci per QUADRIFOGLIO SPA SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA F.to Dott. Livio Giannotti Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa 9

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