Circolare n 7/2006 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI SOMMARIO

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1 Circolare n 7/2006 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 12 Giugno 2006 SOMMARIO NOTIZIARIO MENSILE DI GIUGNO 2006!...2 GESTIONE SEPARATA INPS: ESTRATTI CONTO AGLI ISCRITTI...2 GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI SUI MUTUI...2 GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI IRPEF PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE...2 MODELLI E MODALITÀ DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI...2 NATURA DEI REDDITI PRODOTTI DALLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA...2 IRAP: DEDUZIONE DEI COSTI PER PERSONALE ADDETTO ALLA RICERCA...2 INDICAZIONE OBBLIGATORIA DEL NUMERO DI PARTITA IVA NEL SITO WEB...3 ISTAT, COMUNICATO L INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO APRILE APPALTI: MISURA DEL TASSO DI INTERESSE DI MORA PER IL PRIVACY: PROIBITE LE PUBBLICITARIE SENZA PREVENTIVO CONSENSO...3 SCADENZIARIO PRINCIPALI SCADENZE DAL 1 GIUGNO AL 15 LUGLIO APPROFONDIMENTO 1: UNICO 2006 VERSAMENTO IMPOSTE...8 APPROFONDIMENTO 2 : TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO APPROFONDIMENTO 3 : APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE PER UNICO Circolare informativa 7/2006 Pag. 1 di 19 (fonte : Gruppo euroconference Spa)

2 NOTIZIARIO MENSILE di Giugno 2006! Gestione separata Inps: estratti conto agli iscritti Sono in corso di spedizione gli estratti conto generalizzati relativi ai versamenti effettuati alla Gestione separata dell Inps dall anno 1996 al 31 dicembre Li riceveranno i collaboratori coordinati e continuativi, anche con le nuove modalità a progetto, i professionisti non tenuti all iscrizione a casse o enti di categoria, gli spedizionieri doganali, i venditori porta a porta, i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro tenuti all iscrizione dal 1 gennaio (Inps, Circolare n. 59, 20/04/2006) Guida alle agevolazioni fiscali sui mutui L Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet una guida dedicata a chi è in procinto di accendere un mutuo per l acquisto dell abitazione principale. La guida illustra le modalità per fruire delle agevolazioni fiscali e fa chiarezza sulle tipologie di mutuo più frequenti, tra cui quello per l acquisto e la costruzione o la ristrutturazione dell abitazione principale, e sui requisiti per aver diritto alla detrazione Irpef. Sono approfondite anche le casistiche relative ai prestiti e mutui agrari, alle imposte sul contratto di mutuo e, in particolare, a quella sostitutiva sui finanziamenti. (Agenzia delle Entrate, Guida n. 2/2006, Sito web) Guida alle agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie L Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida commentando l aumento della percentuale di detrazione d imposta che passa dal 36% (prevista per le spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2005) al 41%. Non è stata, invece, prorogata l applicazione dell aliquota Iva agevolata del 10% per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata che ritorna pertanto all aliquota del 20%. (Agenzia delle Entrate, Guida Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie, Sito web) Modelli e modalità di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti Sono disponibili i primi decreti di attuazione del D.Lgs. n. 152/06 (codice dell ambiente), tra cui quello di approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti che devono essere tenuti dai soggetti obbligati ai sensi dell art. 189, co. 3 ad eccezione dei piccoli produttori artigiani con meno di tre dipendenti. I produttori di rifiuti non pericolosi, tuttavia, possono adempiere all obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con: registri Iva di acquisto e vendita; scritture ausiliarie di magazzino; altri registri e documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizione di legge. (Ministero dell ambiente, Decreti del 02/05/2006, Sito web Commissione per delega ambientale) Natura dei redditi prodotti dalle società di ingegneria L Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ferma restando la natura professionale dell attività svolta da una società di ingegneria, i corrispettivi dovuti da un soggetto che ha fruito delle prestazioni della società medesima non si configurano per la società stessa come compensi per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare alla ritenuta di cui all art. 25 del DPR n. 600/73, bensì come ricavi, conseguiti nell ambito dell attività propria della società di ingegneria, che concorrono alla determinazione del reddito d impresa come componenti positivi di reddito. (Agenzia delle Entrate, R.M. n. 56, 04/05/2006) Irap: deduzione dei costi per personale addetto alla ricerca L Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deduzione dalla base imponibile Irap dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo riguarda anche le spese sostenute per i collaboratori a progetto e gli amministratori: Circolare informativa 7/2006 Pag. 2 di 19

3 pertanto, l agevolazione vige per tutti i lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata. (Agenzia delle Entrate, R.M. n. 57, 04/05/2006) Indicazione obbligatoria del numero di partita Iva nel sito web L obbligo di indicazione del numero di partita Iva nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell attività. Di conseguenza, quando un soggetto Iva dispone di un sito web relativo all attività esercitata, quand anche utilizzato solamente per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita Iva, come chiaramente disposto dall art. 35, co. 1, del DPR n. 633/72. (Agenzia delle Entrate, R.M. n. 60, 16/05/2006) Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo aprile 2006 L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di aprile 2006, che è pari a 127,4. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al +2,0%. (Istat, Comunicato del 16/05/2006, G.U. n. 115 del 19/05/2006) Appalti: misura del tasso di interesse di mora per il 2006 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha determinato nella misura del 5,35%, per il periodo 1 gennaio dicembre 2006, il tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Decreto del 12/05/2006, G.U. n. 118 del 23/05/2006) Privacy: proibite le pubblicitarie senza preventivo consenso Il Garante per la privacy ha ribadito che è proibito dall art. 130 del D.Lgs. n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) l invio di una per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza il previo consenso dell interessato. Questa pronuncia trae spunto dal ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta indesiderata da una società di prodotti informatici che opera su internet e aveva richiesto al mittente la cancellazione dei propri dati dall archivio della stessa. (Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter n. 277, 29/05/2006) Circolare informativa 7/2006 Pag. 3 di 19

4 SCADENZIARIO Principali scadenze dal 1 Giugno al 15 Luglio 2006 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1 giugno al 15 luglio 2006, con il commento dei termini di prossima scadenza. Giovedì 15 Giugno Consegna del Mod. 730 ai C.A.F. Entro il 15 giugno 2006 i contribuenti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale di un C.A.F devono consegnare a quest'ultimo il modello 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 per mille. Il C.A.F. rilascerà apposita ricevuta al contribuente. Entro il 30 giugno, poi, il C.A.F. consegnerà al contribuente copia della dichiarazione unitamente al prospetto di liquidazione (modello 730-3). Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o carenti versamenti di imposte o ritenute non effettuati o effettuati in misura ridotta entro lo scorso 16 maggio 2006 con sanzione ridotta al 3,75%. Venerdì 16 Giugno Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento Scade giovedì 16 giugno 2005 il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di maggio Versamenti Iva mensile Scade sempre il 16 giugno 2006, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'iva a debito, se dovuta, relativa al mese di maggio, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente. Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade venerdì 16 giugno 2006 anche il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di maggio, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di maggio relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti. Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Sempre il 16 giugno 2006 scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di maggio. L aliquota applicabile è pari al 23%, calcolata sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l applicazione della ritenuta in maniera ridotta. Circolare informativa 7/2006 Pag. 4 di 19

5 Versamento della IV rata dell Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2005 da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare l importo con applicazione degli interessi dello 0,50% a decorrere dal 16 marzo Martedì 20 Giugno Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio Entro il 20 giugno 2006 deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2006, senza maggiorazione (codice tributo 3850). Per ulteriori chiarimenti si rimanda all approfondimento n. 2 illustrato nella presente circolare. Versamento cumulativo delle ritenute 2005 su redditi di lavoro autonomo Entro il 20 giugno 2006 è possibile versare le ritenute fiscali operate nel corso del 2005 per quei soggetti che hanno corrisposto soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti, effettuando ritenute complessivamente inferiori ad Euro 1.032,29. Presentazione elenchi INTRASTAT mensili Martedì 20 giugno 2006 è il termine ultimo per presentare all'ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di maggio, per i contribuenti che hanno l obbligo di adempiere mensilmente. Presentazione dichiarazione periodica CONAI Scade il 20 giugno 2006 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, delle imposte Irpef, e Irap, risultanti dalla dichiarazione UNICO 2006 quale saldo per l anno 2005 e primo acconto per l anno 2006 senza alcuna maggiorazione da parte di persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell imposta sostitutiva sulle plusvalenze e dell acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata risultanti dal modello UNICO 2006 senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell Iva relativa al 2005 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo giugno Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, del contributo INPS dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi quale saldo 2005 e I acconto 2006 senza alcuna maggiorazione. Versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dei contributi INPS dovuti sul reddito eccedente il minimale quale saldo 2005 e I rata di acconto 2006 da parte di artigiani e commercianti senza alcuna maggiorazione. Soggetti Ires con periodo d imposta coincidente con l anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d imposta versamento, in unica soluzione o quale prima rata, dell Ires e Irap dovuta a saldo per il 2005 e quale I acconto per il 2006 senza alcuna maggiorazione. Versamento dell imposta sostitutiva (prima rata o unica soluzione) ex L. n. 266/05, pari al 7% del saldo attivo di rivalutazione, da parte di coloro che, dopo aver rivalutato, intendono affrancare lo stesso (codice tributo n.1813). Soggetti interessati dagli studi di settore versamento dell Iva riferita ai maggiori ricavi o compensi indicati in dichiarazione per effetto dell adeguamento spontaneo nonché dell eventuale maggiorazione del 3%. Circolare informativa 7/2006 Pag. 5 di 19

6 Versamento dell imposta sostitutiva ex L. n.350/03 (III rata) sulla rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni. Versamento dell imposta sostitutiva ex L. n. 266/05, pari al 6% o 12% della rivalutazione dei beni d impresa effettuata nel bilancio chiuso al (codice tributo n.1811). Versamento dell imposta sostitutiva (prima rata o unica soluzione) pari al 19% della rivalutazione delle aree fabbricabili d impresa, effettuata nel bilancio chiuso al , ex L. n.266/05 (codice tributo n.1812). Presentazione della comunicazione di opzione da parte dei soggetti di cui all art. 73, co. 1, lettere a), b) e d) del Tuir che hanno deciso di optare per il consolidato nazionale ex art. 117 e seguenti del DPR n.917/86. Venerdì 30 Giugno Versamento dell'acconto ICI per l'anno 2006 Scade il 30 giugno 2006 il termine di versamento della rata di acconto, ovvero dell'unica rata, dell'imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l'anno Privacy - termine per l adozione delle misure minime di sicurezza (Allegato B al D.Lgs. n. 196/03), per gli operatori che, a causa di obiettive ragioni tecniche, non sono stati in grado di rispettare il termine del , come prorogato dal D.L. n. 273/05, convertito dalla L. n. 51/06. Presentazione del modello EMens di maggio 2006 Scade venerdì 30 giugno 2006 il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione (modello EMens) nel mese di maggio. Consegna al lavoratore dipendente o al pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione 730/3 da parte dei CAF. Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza Versamento, da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva, della seconda rata delle imposte e contributi dovuti a titolo di saldo 2005 e I acconto 2006 risultanti dalla dichiarazione UNICO 2006 con maggiorazione dello 0,17%. Versamento della seconda rata, dell imposta sostitutiva quantificata sulla base della perizia di stima da parte dei contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 luglio Versamento della seconda rata, dell imposta sostitutiva quantificata sulla base della perizia di stima da parte dei contribuenti che hanno deciso di rivalutare il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio Versamento in unica soluzione o della prima rata, dell imposta sostitutiva quantificata sulla base della perizia di stima da parte dei contribuenti che hanno deciso, ai sensi del D.L. n.203/2005, di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio Entro lo stesso termine deve essere anche giurata la relativa perizia di stima. Versamento in unica soluzione o della prima rata, dell imposta sostitutiva quantificata sulla base della perizia di stima da parte dei contribuenti che hanno deciso, ai sensi del D.L. n.203/2005, di rivalutare il valore dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio Entro lo stesso termine deve essere anche giurata la relativa perizia di stima. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Sabato 15 Luglio Circolare informativa 7/2006 Pag. 6 di 19

7 Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Circolare informativa 7/2006 Pag. 7 di 19

8 APPROFONDIMENTO 1: Unico 2006 Versamento Imposte Scadenza ordinaria 20 giugno 2006 Si ricorda alla clientela che il prossimo 20 giugno 2006 scade il termino entro il quale i contribuenti devono provvedere al versamento delle imposte derivanti dalla liquidazione di UNICO 2006: il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d imposta 2005, quanto il primo acconto per il periodo d imposta Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre Scadenza con maggiorazione 20 luglio 2006 Il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 20 giugno, può essere effettuato entro il 20 luglio 2006 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%; tale maggiorazione viene versata sommandola all importo cui si riferisce. Rateizzazione Gli importi risultati da UNICO tanto i versamenti a saldo quanto gli acconti possono essere rateizzati; il numero massimo, così pure come la scadenza delle rate, varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda del fatto che il primo versamento venga effettuato entro il 20 giugno ovvero entro il 20 luglio (in quest ultimo caso gli importi da rateizzare sono quelli maggiorati dello 0,4%) La rateizzazione comporta l applicazione dell interesse dello 0,5% mensile forfetario, indipendentemente dal giorno in cui è effettivamente avvenuto il versamento. NON Titolari di partita Iva Titolari di partita Iva Versamenti I versamenti d imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento sono i seguenti: Circolare informativa 7/2006 Pag. 8 di 19

9 Per le società di capitali: 2003 Ires a Saldo 2001 Ires acconto prima rata 2002 Ires seconda rata Qualora il contribuente sia titolare di crediti d imposta o contributivi, esso può farli valere in compensazione: in tal caso è bene ricordare che occorrerà comunque presentare il modello F24 di pagamento con il quale verrà fatta rilevare la compensazione (parziale o totale) delle somme a debito. Infatti, l omessa presentazione (o la presentazione tardiva) di un modello F24 a zero (ossia senza versamenti dovuti perché gli importi a debito sono interamente compensati) è comunque sanzionabile. Si riporta un esempio di compilazione del modello F24 con compensazione integrale del debito. Saldo Iva L importo dovuto a titolo di saldo Iva il quale ha scadenza ordinaria al 16 marzo può essere effettuato (per i soli soggetti che presentano il modello UNICO) entro il termine per il versamento a saldo delle imposte; occorre comunque ricordare che: per il versamento entro il 20 giugno 2006 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 20 giugno; per il versamento entro il 20 luglio 2006 occorrerà applicare agli importi maggiorati per il versamento al 20 giugno un ulteriore maggiorazione dello 0,4%; il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (e non sono dovute maggiorazioni sulla parte compensata); Il saldo Iva può essere rateizzato. Società di capitali Circolare informativa 7/2006 Pag. 9 di 19

10 Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d imposta e dipende dalla data di approvazione del bilancio: In caso di approvazione del bilancio entro il 120 giorno dalla chiusura del periodo d imposta (situazione ordinaria) il termine per il versamento delle imposte è il giorno 20 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta; pertanto le società che chiudono l esercizio il 31 dicembre 2005, verseranno le imposte entro il 20 giugno In caso di approvazione del bilancio entro i 180 giorni, il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo quello in cui è avvenuta l approvazione del bilancio (se l approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 20 giugno; se l approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 20 luglio). Anche per i versamenti dovuti dalle società di capitali valgono le regole descritte per quanto riguarda il versamento differito di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%, per quanto riguarda le rateizzazioni delle somme dovute e per quanto attiene alle compensazione con altri crediti. Società di persone I versamenti dovuti dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalla persone fisiche (quindi scadenza al 20 giugno 2006 ovvero al 20 luglio con maggiorazione). Circolare informativa 7/2006 Pag. 10 di 19

11 APPROFONDIMENTO 2 : Termini e modalità di pagamento del Diritto Annuale alle Camere di Commercio Le Camere di Commercio stanno inviando a tutte le aziende che risultano iscritte al 1 gennaio 2006 (in quanto quelle iscritte successivamente hanno versato il diritto al momento dell iscrizione) una comunicazione che illustra tutti gli adempimenti per il pagamento del diritto annuale (diritto camerale) dovuto per il Vediamo, con l ausilio della tabella che segue, l ambito di applicazione e le modalità di versamento del diritto annuale. Soggetti obbligati e non obbligati Importi per l'anno 2006: ditte individuali e società personali Sono obbligati al pagamento del diritto annuo tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese anche le società iscritte che risultano poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2006 e le imprese che, pur avendo cessato l'attività, risultano cancellate dal Registro delle Imprese dopo il 30 gennaio Non sono invece obbligati: 1. i soggetti iscritti al solo Repertorio economico e amministrativo (R.e.a.); 2. le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nel 2005 (salvo nel caso di esercizio provvisorio); 3. le società che si sono iscritte dopo il 1 gennaio 2006, in quanto hanno già versato il diritto al momento dell iscrizione; 4. le imprese individuali che hanno cessato l'attività nel 2005, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2006; 5. le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2005, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2006; 6. le società di persone e consorzi che nel corso del 2005 hanno effettuato lo scioglimento senza fase di liquidazione, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2006; 7. le società cooperative che ricadono nell'ipotesi di cui all'art c.c., se il provvedimento di scioglimento sia stato assunto nel Il diritto si applica in misura fissa per talune categorie di imprese, secondo la seguente tabella: Imprese Importo 2006 Imprese individuali iscritte alla sezione ordinaria 93,00 Imprese individuali se iscritte alla sezione speciale 80,00 Società semplici agricole 80,00 Società semplici non agricole 144,00 Cooperative e consorzi iscritte alla sezione ordinaria 93,00 Snc e Sas 170,00 Società tra professionisti iscritti alla sezione speciale 170,00 Relativamente alle Srl e le Spa, l'importo del diritto annuo è variabile, in funzione del fatturato realizzato nell anno 2005; l'importo si calcola sulla base dei seguenti scaglioni, invariati rispetto allo scorso anno: Importi per l'anno 2006: società di capitali Scaglioni Da Euro Ad Euro Aliquote ,00 373,00 (fisse) , ,00 0,0070% , ,00 0,0015% ,00 Oltre 0,0005 % (fino a massimo di euro) Circolare informativa 7/2006 Pag. 11 di 19

12 Il diritto si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2005 la misura fissa e le aliquote stabilite nelle suddette tabelle. Il diritto da versare (che sarà arrotondato all unità di euro) si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni. Il diritto annuale, determinato con l applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato delle tabelle di cui sopra, non può essere superiore, anche per l anno 2006, a quello corrisposto per l anno In tal caso si versa l importo dovuto per l anno Qualora invece l importo determinato con l applicazione degli scaglioni dovesse risultare inferiore all importo dovuto per l anno 2005, si versa il minore importo. Supponiamo di avere un fatturato di ,00: Scaglione da 0 a ,00 Euro 373,00 Scaglione da ,91 a ,50: ( , ,90) = ,10 x 0,0070% = 59,06 Euro 59,06 Totale diritto 432,06 arrotondato 1 Euro 432,00 Un esempio di calcolo Unità locali Maggiorazione deliberata da alcune Camere di Commercio Modalità di versamento L importo così calcolato andrà confrontato con quanto versato per l anno 2005; si potranno allora verificare le seguenti ipotesi: 1. Importo versato per il ,00. In tale ipotesi non si dovrà versare quanto calcolato in quanto la somma risulta superiore a quanto corrisposto per il L importo da versare è dunque 400; 2. Importo versato per il ,00. In tale ipotesi si dovrà versare quanto calcolato in quanto la somma risulta inferiore e a quanto corrisposto per il L importo da versare è dunque 432,00; Per fatturato s intende, per le società che svolgono attività di produzione, servizi, commercio, la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'irap. Regole particolari vigono per le imprese creditizie, le imprese assicurative, e le società finanziarie. Ciascuna impresa deve versare il diritto, oltre che per la propria sede, anche per ogni unità locale, secondo il seguente schema: - imprese italiane: 20% di quanto dovuto per la sede, arrotondato all unità di Euro, fino ad un massimo di Euro 120,00; - imprese con sede principale all'estero: Euro 110 (fisse). Gli importi fissati dal decreto interministeriale sono quelli validi per tutte le Camere di Commercio, ma la L. n.580/93 consente alle Giunte degli enti locali di aumentare tale importo, fino ad un massimo del 20% qualora tale maggiorazione sia finalizzata ad iniziative per lo sviluppo locale e, comunque, sentite le associazioni di categoria. Il pagamento del diritto annuale 2006 avviene tramite modello F24, in un unica soluzione. E pertanto possibile compensare il debito del diritto con eventuali crediti tributari, previdenziali e assicurativi a disposizione del contribuente, secondo le regole del D.Lgs. n.241/97. Il modello F24 deve essere compilato alla sezione "Regioni ed enti locali". Nella casella codice ente locale va indicata la sigla automobilistica della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. Il codice tributo da utilizzare è il 3850 e l'anno di riferimento da indicare è il Qualora siano dovuti diritti a più CdC per ciascuna si utilizza una riga, indicando i rispettivi codici e importi. 1 L arrotondamento deve essere effettuato all unità di euro con utilizzo della regola generale. In particolare se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso (esempio 420,50 viene arrotondato a 421,00). Circolare informativa 7/2006 Pag. 12 di 19

13 Termini di versamento per le imprese già iscritte alla data del 01/01/2006 Ravvedimento operoso Versamento in eccesso Il termine di versamento è legato alle scadenze previste per la dichiarazione dei redditi. Pertanto per tutti i soggetti siano essi imprese individuali, società di persone o società di capitali con esercizio coincidente con l anno solare il termine è il 20 giugno 2006, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 20 luglio 2006 con la maggiorazione dello 0,40%. L'importo della maggiorazione deve essere versato unitamente al diritto annuo. Non è possibile, come detto sopra, rateizzare il diritto camerale, in quanto va versato in un unica soluzione. Il Decreto Ministeriale n. 54 del 27 gennaio 2005 ha regolamentato le modalità operative nel caso di ritardi ed omissioni nel versamento del diritto annuo alla CdC. Infatti, secondo tale disposizione, qualora l importo dovuto non sia versato alle relative scadenze, è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso. In tale ipotesi, per espressa previsione normativa la sanzione minima irrogabile per l omesso versamento è pari al 30% dell importo non versato. Quindi sarà possibile regolarizzare la violazione versando, contestualmente il diritto annuale dovuto, gli interessi moratori 2 per i giorni di ritardo nonché la sanzione ridotta: a 1/8 del minimo irrogabile, pari a 3,75% (30% diviso 8) se la regolarizzazione viene effettuata entro 30 giorni dalla data prevista per il pagamento; a 1/5 del minimo, pari al 6% (30% diviso 5) se la regolarizzazione viene effettuata oltre i 30 giorni ma entro 1 anno dalla data prevista per il pagamento. Il diritto va versato utilizzando il modello F24, indicando il tributo con codice 3850, la sanzione con il codice tributo 3852 e gli interessi con il codice tributo 3851, compilando la sezione ICI ed altri tributi locali ed indicando l anno di riferimento del diritto dovuto. Il ravvedimento risulta attivabile in tutti i casi in cui la violazione non sia ancora stata contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore della violazione, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. Verificando i citati presupposti, dunque, risulta ancora possibile procedere alla regolarizzazione dell omesso o tardivo versamento del diritto annuale 2005 che potrà essere effettuato, con le modalità specificate, entro il termine del 20 giugno In caso di versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto, ovvero di erroneo versamento di diritto annuale non dovuto, è possibile: - provvedere a compensare, in sede di versamento con F24, gli importi a credito per il diritto annuale vantati nei confronti della CCIAA, con i debiti, sempre per il diritto annuale da versare alla stessa CCIAA (o altra CCIAA) o anche con qualsiasi altro tributo (si evidenzia che è compensabile il solo versamento in eccesso effettuato con il codice tributo 3850 e non anche i versamenti effettuati con i codici tributo 3851 e 3852); - presentare richiesta di rimborso alla CCIAA entro 24 mesi dal versamento, a pena di decadenza (art. 17 L. n.488/99) compilando un apposito modello, che le CCIAA mettono a disposizione (e che può essere scaricato anche tramite internet) al quale deve essere allegata idonea documentazione a dimostrazione di quanto richiesto. 2 Gli interessi sono dovuti nella misura pari al tasso legale che a partire dal 01/01/2002 è del 3%. A decorrere dal 01/01/2004 gli interessi sono dovuti nella misura pari al tasso legale pari al 2,5%. Circolare informativa 7/2006 Pag. 13 di 19

14 APPROFONDIMENTO 3 : Applicazione degli Studi di settore per Unico 2006 Arrivati ormai all ottavo anno di applicazione, gli studi di settore stanno sempre più entrando nel DNA degli autonomi. Artigiani, commercianti, professionisti sono diventati infatti sensibili a termini tecnici come: dati strutturali, adeguamento in dichiarazione, ricavi puntuali, congruità; tutti vocaboli che fino a qualche tempo fa interessavano solo gli addetti ai lavori e lasciavano i più sostanzialmente indifferenti. Gli studi di settore che si applicano in Unico 2006 sono, complessivamente, 202, frutto, tra l altro, della revisione avvenuta quest anno di molti studi di generazione precedente. Ricordiamo, infatti che periodicamente gli studi di settore vengono revisionati dal Fisco e, nell occasione del passaggio dello studio di vecchia generazione da quello di nuova generazione, il più delle volte la stessa logica di funzionamento dello strumento viene cambiata e con essa la tipologia di dati richiesti dal Fisco per procedere al calcolo simulato. In questo breve contributo intendiamo offrire alcune raccomandazioni in ordine ad alcuni aspetti legati alla corretta applicazione degli studi di settore. L individuazione dei dati E noto a tutti che il sistema studi di settore ha una sua precisa finalità: partire da una serie di dati precodificati riferiti al contribuente e ricostruire, in via presuntiva, i ricavi fondatamente attribuibili allo stesso, al fine di confrontare questo valore con i ricavi effettivamente risultanti dalle scritture contabili. A determinate condizioni ed in presenza di una discrasia tra i ricavi presunti e quelli effettivi può scattare un accertamento da studi di settore. I dati che il sistema valorizza in questo procedimento sono sostanzialmente di tre tipi: contabili, fiscali e strutturali e vengono formalmente comunicati dal contribuente all erario per il tramite di un apposito modello che viene allegato alla dichiarazione dei redditi. Quindi, il variare dei dati indicati nel modello comporta anche il variare del risultato calcolato in via presuntiva da Ge.ri.co. Da alcuni anni a questa parte, l attenzione dell Agenzia delle Entrate sul sistema degli studi di settore è andata via via aumentando. Nella programmazione dell attività di verifica, infatti, un numero sempre maggiore di accessi e di verifiche viene mirato sul controllo della correttezza dei dati indicati sui modelli riferiti agli studi di settore: di tipo strutturale e di tipo contabile. Errare l indicazione dei dati e dei valori richiesti nel modello studi di settore può comportare due problemi di natura sostanziale: a) l irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo (che va da un minimo di 258 a ); b) il ricalcolo dello studio di settore con l applicazione dei dati esatti e poi, in presenza delle condizioni di applicazione del sistema Ge.ri.co., il recupero delle maggiori imposte dovute oltre alle sanzioni e agli interessi (per infedele dichiarazione). Occorre quindi attenzione nella predisposizione del modello di comunicazione dati. Le informazioni che ogni studio di settore richiede, come abbiamo già avuto modo di dire, sono sostanzialmente di tre tipo: strutturali, contabili e fiscali. I dati contabili e fiscali sono sostanzialmente acquisibili dalla stessa fonte: le scritture e i registri contabili. Quelli strutturali, invece, sono riferiti alle modalità concrete con cui viene svolta l attività. Ad esempio lo studio di settore relativo all attività di bar, come risulta dall estratto del modello proposto di seguito, richiede tutta una serie di informazioni specifiche: Circolare informativa 7/2006 Pag. 14 di 19

15 Circolare informativa 7/2006 Pag. 15 di 19

16 Circolare informativa 7/2006 Pag. 16 di 19

17 Circolare informativa 7/2006 Pag. 17 di 19

18 Raccomandiamo quindi a tutta la spettabile clientela, di prestare grande attenzione nella trasmissione delle informazioni afferenti lo studio di settore di specifica applicazione con le seguenti ulteriori indicazioni: a) se si tratta del primo anno di applicazione dello studio, ovviamente, si dovrà avere cura di fornire tutte le informazioni richieste dal modello; b) se si tratta del primo anno di applicazione di uno studio revisionato (frutto cioè della manutenzione di uno studio preesistente) occorrerà integrare le informazioni già trasmesse con le nuove richieste; c) se continua a trovare applicazione il medesimo studio di settore occorre comunque ricordare di comunicare le eventuali variazioni strutturali rispetto alle informazioni già trasmesse l anno precedente. Si propone di seguito l elenco degli studi di settore che sono stati oggetto di revisione quest anno. Circolare informativa 7/2006 Pag. 18 di 19

19 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti. Luca Galassi Circolare informativa 7/2006 Pag. 19 di 19

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