Patto di stabilità 2015: la rimodulazione degli obiettivi per il patto nazionale orizzontale

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2 INDICE Patto di stabilità 2015: il decreto sugli obiettivi programmatici Patto di stabilità 2015: la rimodulazione degli obiettivi per il patto nazionale orizzontale Il decreto enti locali Documento Unico di Programmazione (D.U.P.): proroga al 31 ottobre 2015 Armonizzazione dei sistemi contabili: aggiornamento La dichiarazione TASI IMU-TASI-TARI: immobili posseduti da residenti all estero Addizionale regionale all IRPEF IMU agricola Durc on line: il decreto Durc on line: i chiarimenti del Ministero del Lavoro Durc on line: i chiarimenti dell INPS - 1 Durc on line: i chiarimenti dell INPS - 2 Scadenziario

3 PATTO DI STABILITÀ 2015: IL DECRETO SUGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E stato pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il D.M. concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del triennio per le Province e i Comuni con popolazione superiore a abitanti. I nuovi prospetti per la determinazione degli obiettivi programmatici devono essere trasmessi, utilizzando l apposita applicazione web, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Gli Enti che non provvedono all invio nei modi e tempi previsti sono considerati inadempienti al patto di stabilità interno e, inoltre, eventuali acquisizioni, rettifiche o variazioni per l anno 2015 potranno essere effettuate con il sistema web entro e non oltre il 31 dicembre Ministero dell Economia e delle Finanze, Decreto n del 26 giugno 2015 PATTO DI STABILITÀ 2015: LA RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE La Ragioneria Provinciale dello Stato ha comunicato di aver aggiornato il prospetto degli obiettivi relativamente ai comuni che hanno richiesto o ceduto spazi finanziari mediante il patto orizzontale nazionale 2015 (è stata altresì pubblicata una tabella con l elenco dei comuni e degli spazi finanziari acquisiti/ceduti). A tal fine, gli enti interessati devono accedere in variazione al predetto modello OB/15/C di individuazione degli obiettivi 2015 utilizzando la funzione di Acquisizione/ Variazione Modello in modo che il sistema possa aggiornare il Saldo Obiettivo Finale. Ragioneria Generale dello Stato Comunicato del 2 luglio

4 IL DECRETO ENTI LOCALI Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all esame delle Camere per la conversione in legge: obiettivo patto di stabilità (articolo 1, comma 1): per gli anni , gli obiettivi patto sono quelli fissati nella tabella 1 allegata al D.L., ridotti di un importo pari all accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità; attribuzione spazi finanziari (articolo 1, commi da 2 a 5): con riferimento agli anni , sono concessi ai Comuni spazi finanziari per spese riferite a: eventi calamitosi e interventi di messa in sicurezza del territorio; interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall amianto; esercizio della funzione di ente capofila; sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio. A tal fine, gli enti devono effettuare la richiesta degli spazi finanziari, tramite l apposito sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 giugno, per il 2015, ed entro il 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018; sanzioni patto (articolo 1, comma 7): nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione della riduzione del fondo di solidarietà si riduzione al 20% della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno; riaccertamento straordinario dei residui (articolo 2, comma 1): possibilità di effettuare entro il 15 giugno 2015 il riaccertamento straordinario dei residui per gli enti che non vi hanno provveduto nei termini. Conseguentemente, cessano di avere efficacia eventuali procedure di nomina del commissario già avviate ai sensi dell art. 141 del Tuel; riaccertamento straordinario dei residui per gli enti in sperimentazione (articolo 2, comma 2): gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione hanno la facoltà di procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate; proventi alienazioni (articolo 2, comma 3): nel 2015 gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero 4

5 stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione; taglio milioni (articolo 3, comma 4): confermate le modalità di calcolo delle riduzioni del fondo di solidarietà da assegnare ad ogni ente. La riduzione è determinata in misura proporzionale alle risorse complessive, individuate dalla somma del gettito IMU ad aliquota base, del gettito TASI ad aliquota base e del fondo di solidarietà comunale per l anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al DPCM del 1 dicembre 2014; personale delle province (articolo 4, comma 1): al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle province, non viene applicata la sanzione del divieto di assunzione di personale in caso di mancato rispetto per l anno 2014 del patto di stabilità (o mancato invio della certificazione nei termini) o dell indicatore dei tempi medi nei pagamenti; calcolo tempi medi di pagamento (articolo 4, comma 4): ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall articolo 32, comma 2, e dall articolo 1, commi 1 e 10, del D.L. n. 35/2013 personale della polizia provinciale (articolo 5): previsto il divieto per gli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di assumere personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale fino a quando il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale non è transitato nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale; rinegoziazione dei mutui (articolo 7, commi 1 e 2): è stata concessa la possibilità di effettuare le operazioni di rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti anche in esercizio provvisorio. Inoltre, eccezionalmente per l anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincoli di destinazione; accertamenti TARES (articolo 7, comma 4): è stata estesa anche alla TARES la facoltà di affidamento dei controlli al soggetto gestore del servizio rifiuti; proventi alienazioni (articolo 7, comma 5): il 10% delle risorse nette derivanti dall alienazione dell originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali è destinato prioritariamente all estinzione anticipata dei mutui (e non al Fondo per l ammortamento dei titoli di Stato come previsto dal D.L. n. 69/2013) mentre la restante parte è destinata a spese d investimento o ad una ulteriore riduzione del debito; attività di riscossione (articolo 7, comma 7): prorogata al 31 dicembre 2015 la possibilità per i comuni di avvalersi di Equitalia Spa, nonché delle società per azioni dalla stessa partecipate, per la riscossione dei tributi; piano finanziario TARI (articolo 7, comma 9): tra le componenti di costo della Tari vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi da crediti risultanti inesigibili con riferimento alla TIA 1, alla TIA 2 nonché alla Tares; contributo IMU-TASI (articolo 8, comma 10): rifinanziato parzialmente (da 625 milioni per il 5

6 2014 si passa a 530 milioni per il 2015) il fondo da destinare ai comuni in funzione dei gettiti standard ed effettivi dell IMU e della TASI. L importo del contributo spettante non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno. Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 (G.U. n.140 del Suppl. Ord. n. 32) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.): PROROGA AL 31 OTTOBRE 2015 Con un comunicato pubblicato sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è stato reso noto che nella seduta del 18 giugno 2015 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è stato espresso parere favorevole sul differimento dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine assegnato alla Giunta comunale per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione (D.U.P.). Direzione Centrale della Finanza Locale Comunicato del 22 giugno 2015 ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: AGGIORNAMENTO E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto MEF relativo all aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Ministero dell Economia e delle Finanze Decreto 20 maggio 2015 (G.U. n. 134 del ) 6

7 LA DICHIARAZIONE TASI Dopo aver chiarito con la risoluzione n. 3/DF del 25 marzo scorso che il modello di dichiarazione TASI deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento delle Finanze è tornato sull argomento affermando che non è necessaria l approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione IMU. Anche nel caso in cui l obbligato ai fini TASI è diverso dal soggetto passivo IMU (ad esempio in caso di locazione), non è necessario presentare la dichiarazione in quanto il Comune è già in possesso dei dati necessari per verificare la correttezza dei versamento sia perché è in possesso dei dati riferiti ai contratti registrati sia perché dispone anche di altri dati utili (ad esempio i dati TARI). Nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull immobile, e voglia comunque presentare la dichiarazione ai fini TASI, detto soggetto potrà utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle Annotazioni per precisare il titolo (ad esempio locatario ) in base al quale l immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria. Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Risoluzione n. 2/DF del 3 giugno

8 IMU-TASI-TARI: IMMOBILI POSSEDUTI DA RESIDENTI ALL ESTERO Il Dipartimento delle Finanze ha diramato alcuni chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all estero e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE). In particolare: IMU: l equiparazione all abitazione principale opera nel caso in cui il contribuente: 1. possieda, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d uso; 2. sia iscritto all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE); 3. sia già pensionato nel Paese di residenza. In tali casi, l IMU non si applica all immobile in questione, e sue pertinenze, ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; TASI: i contribuenti sono tenuti al versamento del tributo, nella misura di 1/3 dell imposta calcolata, sulla base dell aliquota TASI prevista dal comune per l abitazione principale; TARI: anche in tale caso il versamento deve essere effettuato nella misura di 1/3. Per poter usufruire di tali agevolazioni, innanzitutto non è necessario che l immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all AIRE mentre con riferimento al requisito di cui al punto 3), la circolare evidenzia che è necessario che il contribuente usufruisca di pensione in convenzione internazionale, nella quale la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, o di pensione autonoma italiana e pensione estera, fermo restando che ci deve essere coincidenza tra il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, ed il Paese di residenza del soggetto. Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Risoluzione n. 6/DF del 26 giugno

9 ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all applicazione dell incremento nella misura fissa dello 0,30% dell aliquota dell addizionale regionale all IRPEF vigente per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. In particolare, viene chiarito che quest ultime sono tenute ad applicare l incremento dello 0,30% dell addizionale rispetto alle aliquote vigenti, su tutti gli scaglioni di reddito. Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015 IMU AGRICOLA Pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze le risposte ad alcune domande frequentemente poste all amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali, associazioni di categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito all applicazione dell esenzione dall IMU per i terreni agricoli ai sensi del D. L. n. 4 del Dipartimento delle Finanze FAQ IMU AGRICOLA 9

10 DURC ON LINE: IL DECRETO Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali portante semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC ON-LINE). Con la nuova procedura, operativa dal 1 luglio, è possibile verificare in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell INPS, dell INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell edilizia, delle Casse edili. L esito dell interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva in relazione alle finalità per le quali è richiesto il DURC: a) le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, le stazioni appaltanti - art. 3, co. 1, lett. b), Dpr. 207/2010; b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le PA concedenti, anche ai sensi - art. 90, co. 9, D.lgs. 81/2008 (il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo); d) le PA procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del Dpr. 445/2000; e) l impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati dalle PA ai sensi dell art. 9 del D.L. 185/2008, convertito, dalla Legge 2/2009 e dell art. 37, co. 7-bis, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014. Il documento generato dall esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all art. 9, sostituisce ad ogni effetto il DURC previsto: a) per l erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell edilizia; c) per il rilascio dell attestazione SOA. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall impresa in relazione ai lavoratori subordinati ed ai co.co.co. che operano nell impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui 10

11 la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. L esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; b) l iscrizione all INPS, all INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall INPS, dall INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del ) DURC ON LINE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO Pubblicate dalla Direzione Generale per l Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con la quale viene illustrata la nuova disciplina e forniti al contempo i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari ad una sua corretta applicazione. Tra i principali chiarimenti si segnala: nella prima fase di applicazione della disciplina, i soggetti delegati da imprese e lavoratori autonomi nonché le banche e gli intermediari finanziari sono esclusi dalla possibilità di avviare la verifica della regolarità contributiva in attesa delle necessarie implementazioni informatiche; il documento pdf generato dall esito positivo della verifica sostituisce ad ogni effetto il precedente DURC e sarà utilizzabile, oltre che nel procedimento per cui è stato richiesto, in ogni altro ambito in cui sia prevista l acquisizione della verifica di regolarità; il documento pdf prodotto ha validità di 120 giorni ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall INPS, dall INAIL e Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili nei rispettivi siti internet; rimangono ferme le regole dell intervento sostitutivo. Ministero del Lavoro, Circolare n. 19/2015 dell 8 giugno

12 DURC ON LINE: I CHIARIMENTI DELL INPS - 1 Diramate a tutte le strutture Inps le prime istruzioni operative relative all iter che sarà seguito per la verifica della regolarità contributiva. In particolare: nel caso in cui gli archivi dura genererà non rilevino inadempienze, la procedura genererà automaticamente un Documento attestante la regolarità; nel caso in cui gli archivi dell INPS rilevino irregolarità, la Sede territorialmente competente dovrà controllare entro 72 ore dall istanza di verifica, se le inadempienze segnalate sono reali o se sono l effetto di evidenze di archivio non corrette; l intero iter di definizione dovrà necessariamente essere completato entro 30 giorni dall istanza di verifica. INPS Messaggio n del 5 giugno 2015 DURC ON LINE: I CHIARIMENTI DELL INPS - 2 Anche l INPS, nel rinviare integralmente ai contenuti della circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2015, ha fornito le opportune indicazioni operative in ordine all applicazione della disciplina del Durc on line a seguito della realizzazione da parte dell INPS e dell INAIL del nuovo servizio Durc On Line disponibile nei portali dei due Istituti. INPS Circolare n. 126 del 26 giugno

13 SCADENZARIO 15 LUGLIO 2015 Invio telematico del Rendiconto Comuni con popolazione fino a abitanti Termine entro il quale effettuare l invio telematico attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali) dei rendiconti 2014 alla Sezione enti locali della Corte dei Conti da parte dei Comuni con popolazione fino a abitanti. Invio telematico del Rendiconto 2014 Enti che non hanno approvato il rendiconto Termine entro il quale gli Enti che non abbiano approvato il rendiconto dell esercizio 2014 devono trasmettere alla Sezione delle autonomie - per via telematica - nell ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione: a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana; b) schema di rendiconto predisposto da gli uffici per l esame della Giunta. La trasmissione - per via telematica - del rendiconto 2014, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto rimane in ogni caso adempimento non eludibile, anche decorso il termine del 15 luglio Invio del quadro dimostrativo del risultato di amministrazione - esercizio allegato alla deliberazione di riaccertamento dei residui Termine entro il quale i Comuni con popolazione inferiore a abitanti sono tenuti ad inviare alla Sezione delle autonomie, all indirizzo di posta elettronica: sezione.delle.autonomie.rendicontazione. informatica@corteconti.it, il quadro dimostrativo del risultato di amministrazione - esercizio 2014 allegato alla delibera di Giunta di approvazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio LUGLIO 2015 Bilancio di previsione 2015 Termine per l approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015 nonché per l approvazione delle aliquote e tariffe. Il termine di approvazione del bilancio 2015 è stato inizialmente differito al 31 marzo 2015 dal Decreto Ministro dell Interno del 24 dicembre 2014 e, successivamente, è stato differito al 31 maggio 2015 dal Decreto Ministro dell Interno 16 marzo 2015 ed al 30 luglio dal Decreto Ministro dell Interno 13 maggio

14 31 LUGLIO 2015 Variazione di assestamento generale Termine entro il quale gli enti sperimentatori nel 2014 devono approvare la deliberazione di variazione di assestamento generale al bilancio. Salvaguardia equilibri di bilancio Termine entro il quale l organo consiliare degli enti locali deve dare atto del permanere degli equilibri di bilancio. In caso di accertamento negativo in merito agli equilibri di bilancio, il consiglio è tenuto ad adottare: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. Modello 770 semplificato ed ordinario Termine per la presentazione in via telematica di: Modello 770-semplificato, concernente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni, ecc. nonché i dati contributivi ed assicurativi e quelli dell assistenza fiscale prestata; Modello 770-ordinario, concernente le ritenute sui dividendi, proventi da partecipazione e redditi di capitale. I prospetti ST, SV e SX relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni vanno presentati unitamente al modello ordinario. Nel caso in cui il sostituto d imposta non debba presentare il modello ordinario tali prospetti vanno inviati assieme al modello semplificato. 14

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Il Durc on line Note esplicative Dal 1 luglio 2015, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima Impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva

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