Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
|
|
- Giulia Valentino
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) del 7 maggio 1986 (Stato 1 giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39 capoverso 3 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno sull approvvigionamento del Paese (LAP), 2 ordina: Sezione 1: Principio Art. 1 La Confederazione gestisce un assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (ARG). Essa può offrire l assicurazione o la riassicurazione (qui di seguito: copertura) secondo i principi in uso nelle assicurazioni private, segnatamente contro pagamento di un premio proporzionato al rischio. Sezione 2: Copertura generale Art. 2 Tenore Se la Svizzera è minacciata, direttamente o indirettamente, da un conflitto armato o da altri eventi egemonici o se esiste una grave penuria, la Confederazione può accordare la copertura per i trasporti di guerra e rischi analoghi, segnatamente per gli attentati, i sabotaggi e la pirateria aerea. Art. 3 Eventi assicurati Sono considerati eventi assicurati i danni cagionati dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento dell oggetto assicurato determinati da eventi menzionati all articolo 2. Art. 4 Concessione della copertura 1 La copertura può essere accordata a condizione che il richiedente provi, in una domanda motivata, che i trasporti o la messa al sicuro, a titolo preventivo, dei mezzi RU RS Nuovo testo giusta il n. I 5 dell O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1 giu (RU ). 1
2 Approvvigionamento economico di trasporto in un luogo adeguato sono effettuati nell interesse dell approvvigionamento del Paese e che il rischio non può essere coperto altrimenti a condizioni ragionevoli. 2 Per i contratti di trasporto conclusi dalla Confederazione stessa, la copertura può essere accordata senza che sia necessario provare che non esiste un altra possibilità di copertura a condizioni ragionevoli. Art. 5 Campo d applicazione (oggetto) La copertura comprende in particolare i beni e i valori menzionati qui appresso, come pure i mezzi di trasporto seguenti: a. le merci d importazione, destinate ad essere consumate o trasformate in Svizzera, che sono d importanza vitale ai sensi dell articolo 2 LAP; b. le merci d esportazione, prodotte o lavorate in Svizzera; c. i valori appartenenti a persone domiciliate in Svizzera; d. 3 i beni d importanza vitale designati come assicurabili dal settore specializzato Logistica 4 in ogni caso particolare; e. i mezzi di trasporto, nella misura in cui trasportano merci e valori ai sensi delle lettere a d oppure persone incaricate di assicurare l approvvigionamento del Paese; f. i mezzi di trasporto che sono messi preventivamente al sicuro, in un luogo adeguato, nell interesse dell approvvigionamento del Paese. Art. 6 Campo d applicazione (tempo e luogo) 1 Il Consiglio federale determina il momento a partire dal quale può essere accordata la copertura. Questa inizia con l emanazione della decisione (art. 16). 2 Gli oggetti menzionati all articolo 5 possono essere assicurati durante il trasporto marittimo, aereo, fluviale, lacuale e terrestre. La copertura ARG può parimenti essere accordata per il necessario viaggio a vuoto di un mezzo di trasporto effettuato in relazione con un trasporto assicurato, nonché per i depositi anteriori, intermedi e posteriori all estero che sono in relazione con un trasporto coperto dalla Confederazione. Se il mezzo di trasporto è messo al sicuro a titolo preventivo in un luogo adeguato, la copertura si estende anche alla durata necessaria per questo trasferimento. 3 Per principio, la copertura non concerne i trasporti effettuati su territorio svizzero. Essa può tuttavia essere estesa a questo territorio: a. in casi eccezionali motivati; 3 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 4 Nuova espr. giusta il n. I 5 dell O del 10 mag. 2017, in vigore dal 1 giu (RU ). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 2
3 Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra. O b. per danni causati da violazioni della neutralità svizzera. Art. 7 5 Limitazione del rischio 1 Il settore specializzato Logistica è autorizzato, a seconda della situazione, a sopprimere o limitare, nel singolo caso, la copertura per certi beni, valori, territori, percorsi e mezzi di trasporto. 2 Esso può stabilire franchigie adeguate. Art. 8 6 Relazioni fra gli assicurati e il settore specializzato Logistica Per la presentazione delle domande di copertura e lo svolgimento dell assicurazione federale dei trasporti contro il rischio di guerra, gli assicurati devono rivolgersi agli istituti d assicurazione incaricati dalla Confederazione. Questi giudicano, in base alle direttive di accettazione dell Ufficio federale per l approvvigionamento economico del Paese, se l operazione in questione riveste un interesse per l approvvigionamento del Paese. Nei casi non previsti da queste direttive, nonché nei casi dubbi, la competenza di valutare l esistenza o meno di tale interesse spetta al settore specializzato Logistica, previa consultazione con il settore competente. Sezione 3: Copertura automatica interinale Art. 9 Contenuto La Confederazione può accordare la copertura in qualsiasi momento se scoppia una guerra di vaste proporzioni, se vengono impiegate armi nucleari o radioattive o se la Svizzera viene coinvolta in un conflitto armato. Art. 10 Eventi assicurati È considerata evento assicurato la sopravvenienza di danni causati dalla perdita, dalla distribuzione o dal danneggiamento dell oggetto assicurato in seguito ad eventi menzionati agli articoli 2 e 9. Art. 11 Concessione della copertura La copertura è accordata su richiesta. Siccome l interesse per l approvvigionamento del Paese è dato per concesso, non è necessario addurne la prova. 5 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 6 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 3
4 Approvvigionamento economico Art. 12 Campo di applicazione (oggetto) La copertura si estende ai beni e ai valori citati all articolo 5, come pure ai mezzi di trasporto. Art. 13 Campo di applicazione (tempo e luogo) 1 La copertura inizia con l emanazione della decisione (art. 16). 2 La copertura termina dopo l introduzione della copertura generale con la concessione di questa copertura o con il rifiuto della domanda di copertura, ma al più tardi, in mancanza di una domanda per la concessione della copertura generale, con la scadenza del termine fissato nelle condizioni generali di assicurazione. 3 La copertura è valida in tutto il mondo. Art. 14 Relazioni fra gli assicurati e il settore specializzato Logistica 7 L articolo 8 è applicabile per analogia. Art Riassicurazione Su richiesta dei primi assicuratori, il settore specializzato Logistica è autorizzato a riassicurarli per l intera copertura automatica interinale dei beni e dei valori. Sezione 4: Disposizioni comuni Art Forma giuridica dell ARG Il settore specializzato Logistica accorda la copertura mediante l emanazione della decisione; esso stabilisce le condizioni generali e i premi da pagare. Art. 17 Inizio dell obbligo di pagare i premi L obbligo di pagare i premi inizia con l emanazione della decisione (art. 16). Art. 18 Sospensione dell assicurazione La copertura è sospesa fintantoché la Confederazione dispone per requisizione dei mezzi di trasporto assicurati. 7 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 8 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 9 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 4
5 Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra. O Art Esecuzione e organizzazione 1 Il settore specializzato Logistica è incaricato dell esecuzione dell ARG. 2 Esso si avvale della collaborazione degli istituti d assicurazione svizzeri autorizzati. Gli istituti stranieri autorizzati a praticare in Svizzera possono collaborare soltanto finché lo Stato in cui hanno la loro sede accorda la reciprocità agli istituti svizzeri. Art. 20 Surrogazione Se la Confederazione ha versato un indennità, è surrogata nei diritti che il beneficiario può avere verso terzi, indipendentemente dal titolo giuridico per cui sono sorti questi diritti. Su domanda della Confederazione, il beneficiario è tenuto a prendere le misure necessarie per far valere questi diritti. Art. 21 Finanziamento 1 Con i proventi dei premi e con le altre entrate che sono in relazione con l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra viene costituita una riserva speciale. 2 Le spese per l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra devono essere addossate alla riserva; se questa è insufficiente, la Confederazione verserà un anticipazione prelevata dalle risorse generali della Confederazione, che dovrà essere ammortizzata mediante il futuro ricavo dei premi. Art. 22 Autorizzazioni rilasciate dalla Confederazione La concessione della copertura da parte della Confederazione non dà alcun diritto ad autorizzazioni federali quali segnatamente i permessi d importazione e d esportazione. Sezione 5: Disposizioni finali Art. 23 Riserve esistenti Le riserve esistenti accantonate in virtù del diritto previgente, provenienti dai premi incassati per l assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra, saranno trasferiti alle riserve istituite in virtù del nuovo diritto. Art. 24 Diritto previgente: abrogazione Il decreto del Consiglio federale del 31 gennaio sull assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra è abrogato. 10 Nuovo testo giusta il n. 8 dell all. all O del 2 lug sui provvedimenti preparatori 11 Non pubblicato nella RU. 5
6 Approvvigionamento economico Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sui principi generali della costituzione di scorte
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte) del 6 luglio 1983 (Stato 4 febbraio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 8,
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliLegge federale sulla circolazione stradale
Termine di referendum: 23 gennaio 2003 Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 4 ottobre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 (Stato 1 luglio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliOrdinanza sui principi generali della costituzione di scorte
Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte) del 6 luglio 1983 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 8, 10,
DettagliOrdinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale
Ordinanza del DATEC sul promovimento della ricerca nel settore stradale del 23 febbraio 2012 (Stato 1 aprile 2012) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliConsultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.
Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali
Dettaglidel 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sulle imprese filoviarie del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 23, 26, 36, 37 bis, 41 bis, 64 e 64 bis della Costituzione
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie. (OCoR) 1. del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002)
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) 1 del 12 aprile 1995 (Stato 9 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 18 e 105 della legge federale sull
DettagliOrdinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari
[Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliLegge federale sul contratto d assicurazione
Legge federale sul contratto d assicurazione Modifica del 17 dicembre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 2003 1, decreta: I
DettagliOrdinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (Ordinanza sulle tasse LDDS, Oem LDDS) 1 142.241 del 20 maggio 1987 (Stato
DettagliOrdinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 giugno 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 41 della legge
Dettaglidel 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018)
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 (Stato 1 maggio 2018) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliOrdinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo
Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA) del 29 giugno 2011 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 (Stato 1 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21
DettagliOrdinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1
DettagliLegge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart) Modifica del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i messaggi del Consiglio
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) 632.111.723 del 22 dicembre 2004 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale
DettagliIndice. Indice. Sezione 4 Sospensione e modifica temporanea Cancelleria federale
5 09 Cancelleria federale 79 Se l abrogazione o la modifica di un atto normativo è destinata ad avere soltanto un effetto temporaneo, per garantire la certezza del diritto è preferibile dapprima abrogare
DettagliOrdinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS
Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS) del 15 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2008) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero 935.12 del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione
DettagliLegge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est. Sezione 1: Disposizioni generali. del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007)
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 (Stato 1 giugno 2007) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sulla meteorologia e la climatologia
Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) 429.11 del 23 febbraio 2000 (Stato 12 settembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 7 della legge federale del 18 giugno 1999 1
DettagliOrdinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere
Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell UFAM; OE-UFAM) 1 del 3 giugno 2005 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell UFAM; OE-UFAM) 1 del 3 giugno 2005 (Stato 1 aprile 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
000.000 Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese AVAMPROGETTO del 3 novembre 006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente
Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell ambiente (Ordinanza sugli emolumenti dell UFAM; OE-UFAM) 1 del 3 giugno 2005 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) 1 del 9
DettagliOrdinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza
Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza (Ordinanza sulla pandemia d influenza, OPI) del 27 aprile 2005 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 9 dicembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliSezione 2: Scambio di informazioni su domanda
Avamprogetto Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
Dettaglidel 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) 152.1 del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza
DettagliOrdinanza sull imposizione degli autoveicoli
Ordinanza sull imposizione degli autoveicoli (OIAut) del 20 novembre 1996 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 1996 1 sull imposizione degli autoveicoli
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)
Traduzione 1 0.831.109.690.12 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 7 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca Concluso
DettagliCampo d applicazione e diritto applicabile
Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) del 26 giugno 2009 (Stato 15 luglio 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC),
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliSezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliOrdinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC) Modifica del... [disegno del 28.06.2006] Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del.. Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della Legge federale sulla protezione della popolazione
DettagliOrdinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliCodice delle obbligazioni
(Revisione del diritto in materia di prescrizione) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I
DettagliAccordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia
Traduzione Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia Concluso l 11 ottobre 2010 Entrato in vigore
DettagliOrdinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)
Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA) del 23 ottobre 2001 (Stato 28 dicembre 2001) Il Tribunale federale delle assicurazioni, visto l articolo 37 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione
Ordinanza sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell Unione europea nel settore della ricerca e dell innovazione (OPQRI) del 12 settembre 2014 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza
Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza (OPBC) del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 30 maggio 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Cipro Concluso il 20 maggio 1998
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) Modifica del 18 giugno 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 (Stato 1 dicembre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri
Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStr, OEmol-LStr) del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 123 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA
Ordinanza che istituisce misure nei confronti dell UNITA del 25 novembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 102 numero 8 della Costituzione federale 1, 2 ordina:
DettagliLegge federale sull assicurazione malattie
Termine di referendum: 19 gennaio 2012 Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) (Managed Care) Modifica del 30 settembre 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza sull assistenza amministrativa fiscale, OAAF) del 23 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1
DettagliOrdinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) 512.271 del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso
DettagliOrdinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA) Modifica
DettagliLegge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo
Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione
DettagliLegge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est
Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 54 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
Dettaglidel 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016)
Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS) del 20 marzo 1998 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 87 della Costituzione federale 1 ; 2
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione
DettagliOrdinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) Modifica del 9 dicembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 maggio 2003 1 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c
DettagliOrdinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni
Ordinanza concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) 1 del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2,
DettagliOrdinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta
Ordinanza concernente le modifiche nel settore delle tasse di bollo, dell imposta preventiva e del computo globale d imposta del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui
DettagliLegge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base 632.111.723.1 del 27 gennaio 2005 (Stato 17 ottobre 2006) Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli
Dettagli