HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

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1 1 OGGETTO TURNI DI GUARDIA QUESITO (posto in data 12 maggio 2012) Lavoro presso il reparto di cardiochirurgia di un ospedale pubblico ed è a noi affidata anche la gestione delle Cure Intensive. Il personale medico del reparto è del tutto insufficiente a coprire i vari turni che si rendono necessari per svolgere le diverse funzioni attribuite, situazione che recentemente è resa più grave dal trasferimento di due medici. La normativa vigente prevede 34+4 ore settimanali, un riposo di almeno 11 ore fra un turno e l'altro ed un numero massimo di reperibilità mensili (dieci). Mi chiedo se esista un numero massimo di guardie notturne e festive. Il nostro lavoro è stressante ed usurante, ma quanti sono i turni o le ore da fare per essere considerato effettivamente tale? 1

2 2 RISPOSTA (inviata in data 15 maggio 2012) Prima di entrare nel merito dei quesiti posti si ritengono opportune due precisazioni: 1) l orario di lavoro di un dirigente medico non è rigidamente soggetto al limite delle 38 ore settimanali (di cui quattro, che possono essere ridotte a tre e mezza, devono essere destinate ad attività non assistenziali quali formazione, ricerca, didattica). Il comma 1 dell articolo 14 del CCNL 2002_2005 precisa infatti che In relazione all'assetto organizzativo aziendale i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario di 38 ore settimanali contrattualmente dovuto è negoziato in sede di assegnazione del budget. In sede di negoziazione del budget vengono definiti i volumi prestazionali richiesti, definendo altresì il conseguente carico di lavoro, con le procedure di cui all'articolo 65, comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996 che al riguardo precisa: Gli obiettivi di budget, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. Lo stesso articolo 65 precisa inoltre che La retribuzione di risultato compensa anche l eventuale superamento dell orario di lavoro. Il dirigente medico è tenuto cioè ad un impegno orario complessivo che deve essere negoziato in sede di budget, tenendo conto dei volumi di attività che sono stati fissati come obiettivo. L impegno orario aggiuntivo che si renda eventualmente necessario non è soggetto ad una retribuzione oraria aggiuntiva, 2

3 3 ma deve essere remunerato attraverso la retribuzione di risultato, che deve essere fissata sempre in sede di budget (e che può essere erogata solo se gli obiettivi di budget risulteranno raggiunti). Nel contesto stesso della negoziazione del budget deve essere stabilito se per far fronte alle esigenze di servizio connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali è necessario un ulteriore impegno orario aggiuntivo, per il quale possono essere utilizzati istituti specifici, previsti dalla normativa vigente (attività libero professionale intramoenia) 2) la norma che obbligava a prevedere 11 ore di riposo ogni 24 ore lavorative (decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articolo 7 comma 1) è stata dichiarata non applicabile alla dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale dal decreto legge 25 giugno 2008, n.112, che rinvia alla contrattazione collettiva la individuazione di modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. Il contratto collettivo nazionale , stipulato il 17 ottobre 2008, rinvia alla contrattazione integrativa aziendale la definizione di modalità di riposo nelle ventiquattro ore atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico. (articolo 7, comma 1). Lo stesso contratto collettivo nazionale 2006_2009 stabilisce che la contrattazione integrativa aziendale deve prevedere, dopo l effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l inizio della successiva. (articolo 7, comma 2). In sostanza sia l orario di lavoro che i periodi di riposo che devono essere previsti dopo la prestazione lavorativa devono essere disciplinati in sede di contrattazione integrativa aziendale, adottando regolamenti che non lascino spazi di discrezionalità interpretativa, anche al fine di evitare difformità di comportamenti tra diverse unità operative, in relazione a diverse sensibilità dei loro responsabili. 3

4 4 Per quanto concerne i quesiti posti le risposte ad essi possono essere così formulate: 1) numero massimo di guardie notturne o festive che possono essere effettuate ogni mese. Non esiste una norma specifica che stabilisca il numero massimo di guardie notturne e festive che possono essere attribuite ad un dirigente medico. La determinazione di tale numero discende peraltro dall applicazione di due principi di carattere generale che sono esplicitati nelle norme che disciplinano la guardia: 1) i turni di guardia devono essere effettuati all interno del normale orario lavorativo 2).i turni di guardia devono essere uniformemente distribuiti tra tutti i componenti l équipe. L istituto della guardia è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 2002_2005, che al comma 2 dispone che: il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario i lavoro Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario. Solo in casi eccezionali e nel rispetto dei vincoli fissati dalla vigente normativa contrattuale è possibile l utilizzo dell istituto della libera professione intramoenia e la conseguente remunerazione dell impegno orario aggiuntivo richiesto. Il ricorso a questo istituto è stato introdotto dall articolo 18 del citato CCNL 2002_2005, che ha modificato la disciplina della libera professione intramoenia definita dall articolo 55 del CCNL 1998_2001, introducendo la possibilità per le Aziende di utilizzare l istituto della libera professione intramoenia per assicurare i servizi di guardia, in via sperimentale e comunque soggetta a valutazione e verifica anche tenendo conto delle linee guida che le singole regioni possono emanare in materia di razionalizzazione dei servizi di emergenza. 4

5 5 Per quanto concerne la ripartizione dei turni di guardia questi devono essere equamente distribuiti tra tutti i medici che sono tenuti ad effettuarli. L equità distributiva dei turni di guardia discende da un principio di carattere generale che disciplina l organizzazione del lavoro, e che non richiederebbe, tanto è ovvio, di essere esplicitato in norme specifiche. Essa è peraltro espressamente richiamata dal CCNL 2002_2005. Nell allegato 2 che specifica le modalità applicative dell articolo 16 (avente ad oggetto il servizio di guardia) si precisa infatti che il servizio di guardia notturno e festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i medici componenti l'équipe. Questi aspetti (riposo dopo i turni di guardia, articolazione dei turni tra i medici che sono tenuti a prestare i servizi di guardia e di pronta disponibilità) devono essere precisati in modo puntuale nel regolamento aziendale che disciplina la continuità assistenziale, tenendo conto delle linee guida che in questa materia la regione può emanare ai sensi del comma 1 dell articolo 5 del CCNL 2006_ ) quanti sono i turni o le ore da fare perché il nostro lavoro possa essere considerato usurante? La normativa che disciplina i benefici ai quali sono ammessi coloro che esercitano attività definite usuranti è stata oggetto di molteplici provvedimenti, che si sono susseguiti per quasi 20 anni, dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, che all articolo 3 comma 1 lettera f) sanciva il principio che coloro che svolgono attività particolarmente usuranti hanno diritto ad una anticipazione dei limiti di età per l accesso al trattamento pensionistico, fino al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che costituisce il quadro normativo vigente. L articolo 1 di tale decreto precisa che sono ammessi al beneficio, oltre ai lavoratori impegnati nelle attività indicate dall articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 (emanato in applicazione del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 a sua volta emanato in applicazione della citata legge 23 ottobre 1992, n. 421, tra i quali non sono indicati i medici in quanto tali, nemmeno quelli che operano in alcune aree critiche e che erano stati invece menzionati nel decreto legislativo 374) i lavoratori che effettuano turni notturni (tra i quali rientrano i medici che effettuano i turni di guardia). 5

6 6 Il beneficio del pensionamento anticipato (ed il relativo riconoscimento implicito dell attività svolta come usurante) è concesso peraltro solo se si verificano due condizioni: 1) un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009; 2) un numero minimo di anni nei quali questo si sia verificato, pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti per l accesso al pensionamento, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio I medici in quanto tali, anche se questo appare opinabile per alcune discipline, che per l impegno richiesto e le responsabilità connesse sottopongono il medico ad uno stress lavorativo di cui sono scientificamente dimostrati gli effetti di logoramento psicofisico, non sono ricompresi tra le categorie di lavoratori che si ritengono impegnati in mansioni particolarmente usuranti. 6

7 7 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, nell ambito del piano aziendale per le urgenze ed emergenze che deve essere adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. Fermo restando che le Regioni possono dare indicazioni operative alle quali dovranno attenersi le singole aziende nell organizzazione della continuità assistenziale, le parti a titolo esemplificativo rinviano all'allegato 2 per quanto attiene alle tipologie assistenziali minime nelle quali deve essere prevista la guardia medica di unità operativa. 7

8 8 (CCNL 2002_2005, ALLEGATO 2) In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di unità operativa (divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapia intensiva e semi intensiva (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità, di cui al decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia. 8

9 9 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. 9

10 10 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza. 10

11 11 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato. 11

12 12 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 12

13 13 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità. 13

14 14 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 ARTICOLO 4 Durata massima dell'orario di lavoro 1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. ARTICOLO 7 Riposo giornaliero 1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. ARTICOLO 9 Riposi settimanali 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. 14

15 15 DECRETO LEGGE 25 giugno 2008, n.112 ARTICOLO 41 Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche. 15

16 16 CCNL 2006_2009 ARTICOLO 7 Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero 1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico. 2. In tale ambito, al fine di conformare l impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere, in particolare, dopo l effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l inizio di quella successiva. 3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori, sia ridotta l efficienza della prestazione professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo termine. 4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle linee di indirizzo che in questa materia possono essere emanate dalle Regioni. 5. Resta fermo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni di guardia, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi giornalieri dal presente articolo. 6. È fatta salva l attuale organizzazione del lavoro, purché non sia in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi, da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente CCNL 16

17 17 PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN MATERIA DI LAVORO USURANTE Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 disciplina dei benefici concessi ai lavoratori impegnati in attività usuranti per quanto concerne l anticipazione dell età pensionabile in applicazione dell articolo 3, comma 1, lettera f) della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 L articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 sanciva al comma 1 che sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Al successivo comma 2 lo stesso articolo del citato decreto precisava che Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnicoscientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La tabella A allegata al decreto indicava tra i lavori particolarmente usuranti quello svolto dal personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza. L articolo 2 del citato decreto stabiliva che: 1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'inps, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'articolo 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati. Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati 17

18 18 2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite sempreché, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni. L articolo 3 dello stesso decreto prevedeva, per l applicazione effettiva della normativa ai dipendenti pubblici l adozione da parte del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, di un decreto che individuasse le mansioni particolarmente usuranti per i singoli comparti e definisse le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalla concessione del beneficio. Il decreto in questione fu adottato il 19 maggio 1999, ed ai benefici previsti dal decreto legislativo 374/1993, in applicazione del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 17 aprile 2001 emanato in applicazione dell articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) hanno potuto accedere coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre Si trattava peraltro di un disciplina transitoria, che non dava una risposta definitiva e strutturale al problema. Sono state necessarie due leggi successive, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, e la legge 4 novembre 2010, n. 183, che rispettivamente all articolo 3 ed all articolo 1 delegavano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per disciplinare la fruizione del beneficio del pensionamento anticipato da parte dei lavoratori impegnati in attività particolarmente usuranti, affinché fosse finalmente adottato il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che delinea il quadro normativo complessivo per l accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Si riportano integralmente le norme più significative di questo decreto, nel testo attualmente vigente tenendo conto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 21 dicembre 2011, n

19 19 DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, N. 67 articolo 1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti Possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999; b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell' intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003), per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 19

20 20 2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo pari: a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2012, i lavoratori indicati al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12, comma 12-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (a decorrere dal 1 gennaio 2013 i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesti per l accesso al pensionamento devono essere aggiornati, a cadenza triennale; sulla base dell incremento della speranza di vita calcolato dall ISTAT, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La tabella B dell allegato 1 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247 precisa che i requisiti per il pensionamento per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, al netto degli adeguamenti alla speranza di vita, sono i seguenti anno età minima comunque necessaria somma tra età e anzianità contributiva successivi

21 21 6.bis Per i lavoratori che effettuano turni notturni per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1 gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. L articolo 2 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 disciplina le modalità di presentazione della domanda, precisando in particolare che 1. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione: entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. 2. La domanda di pensionamento anticipato, presentata all'istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, deve essere corredata dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento 6. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione richiesta, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima. L articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 contiene una clausola di salvaguardia che subordina la concessione del beneficio alla compatibilità degli oneri che ne conseguono rispetto alle risorse finanziarie a tal fine stanziate (350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013). 21

22 22 DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, N. 67 articolo 3 Meccanismo di salvaguardia Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. 22

23 23 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 attuazione di direttive comunitarie concernenti taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 ha fissato alcuni principi generali in materia di organizzazione degli orari di lavoro per dare attuazione a specifiche direttive comunitarie, come richiamato al comma 1 dell articolo 1 (Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione organica alle direttive dell Unione europea per quanto concerne la disciplina dell orario di lavoro, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro). Il comma 2 del citato articolo 1 precisa in particolare che: Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per e) lavoratore notturno: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; d) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; f) lavoro a turni: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane; g) lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni. 23

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