Avv. Sergio Maria Battaglia. Docente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Roma, 28 marzo 2009

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2 Avv. Sergio Maria Battaglia Docente AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Roma, 28 marzo 2009

3 IL CONTRATTO DI INVESTIMENTO: principi e regole di comportamento nelle trattative

4 La disciplina generale del codice civile Art c.c. Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede Art c.c. La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto

5 La disciplina speciale per i contratti di investimento anteriore alla MiFID Alle disposizioni generali si aggiunge, qualificando la diligenza nella prestazione contrattuale come professionale, il canone generale di comportamento, che interessa anche la fase precontrattuale, di cui all art. 21 TUF. La norma detta i criteri generali per lo svolgimento dei servizi di investimento. Nella versione anteriore alla Mifid ed alla Legge Risparmio stabiliva che "Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell' interesse dei clienti e per l' integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". Centralità del dovere di informazione

6 La disciplina speciale per i contratti di investimento anteriore alla MiFID (segue) Altre disposizioni del Tuf aventi contenuto di carattere generale: a) art. 22 in tema di separazione patrimoniale; b) art. 23 in materia di contratti con gli investitori.

7 La disciplina speciale per i contratti di investimento anteriore alla MiFID (segue) Il Tuf recava poi disposizioni a contenuto specifico: a) art. 24 sul servizio di gestione personalizzata di portafogli di investimento; b) art. 25 sul servizio di negoziazione di strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati

8 La normativa secondaria (ante MiFID) La regolamentazione della Consob (Regolamento Intermediari, n /1998) replicava la bipartizione tra norme a contenuto generale e norme a contenuto speciale del Testo Unico: a) tra le prime: Articoli (disposizioni di carattere generale) Articoli (organizzazione e procedure interne) Articoli (obblighi di attestazione rendicontazione e registrazione) b) tra le seconde, le norme inserite nelle singole sezioni dedicate a specifici servizi di investimento.

9 Tradizionalmente alle regole di correttezza e trasparenza enucleate nell art. 21 del Tuf (nonché alle richiamate norme che ad esso davano attuazione) veniva dai più assegnata portata generale, non circoscritta ai soli rapporti contrattuali, instaurati con i clienti. Si riteneva conseguentemente che gli intermediari finanziari fossero tenuti al rispetto dei comportamenti prescritti in tutte le manifestazioni dell attività svolta, a prescindere dall effettiva stipulazione di un negozio giuridico anche, per ciò, nella fase anteriore alla conclusione de contratto.

10 I comportamenti dovuti prima della stipulazione del contratto (RI ante MiFID) Il Regolamento Intermediari già poneva specifici doveri di comportamento collocandoli nella fase anteriore alla stipulazione del contratto di investimento ovvero nella fase anteriore alla prestazione dei servizi di investimento, tra i quali principalmente: a) art. 27, in materia di informazione preventiva sui conflitti di interesse per ogni operazione; b) art. 28, in materia di informazione tra intermediari e investitori da attuarsi prima della stipulazione del contratto e prima dell inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati

11 La valenza degli adempimenti precontrattuali nella prestazione dei servizi di investimento Rilievo attribuito a tali adempimenti dalla Corte di Cassazione (sent. N /2005 e SS. UU. N /2007 e n /2007) La violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico degli intermediari può dare luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dare luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria.

12 (segue) Il contratto valido, ma sconveniente in caso di responsabilità precontrattuale relativa alla conclusione di un contratto valido ma sconveniente, il risarcimento del danno pur non potendosi commisurare al pregiudizio derivante dalla mancata conclusione del contratto neppure può coincidere con la tradizionale figura del c.d. interesse negativo commisurato alle spese vanamente sostenute e alle occasioni alternativamente mancate a causa della trattativa poi risultata inutile, bensì deve ragguagliarsi al minor vantaggio e maggior aggravio economico [ ]

13 La nuova disciplina ex MiFID: il risparmio consapevole La normativa comunitaria: a) Pone al centro della disciplina la nozione di risparmio consapevole applicabile a tutte le categorie di clientela dell impresa di investimento b) ribadisce i criteri generali di comportamento degli intermediari (diligenza, correttezza e trasparenza), c) introduce la nozione di potenziale cliente che espressamente riconduce il comportamento dell intermediario nella fase precontrattuale della negoziazione, d) individua nello specifico adempimenti da tenere nei confronti dei potenziali clienti

14 (segue) Gli obblighi informativi L informazione ad incertam personam: art. 19, para. 2, L1 (art. 21, comma 1, lettera c, Tuf e artt. 27 ss. RI): - funzione di clausola generale, - tutte le informazioni indirizzate dalle imprese d investimento a clienti o potenziali clienti devono presentare tre caratteristiche: essere corrette, chiare e non fuorvianti. Se si tratta di comunicazioni di marketing, queste devono essere chiaramente identificabili come tali.

15 (segue) Il flusso informativo dall impresa al cliente (Art. 19, para. 3, L1): gli intermediari forniscono le informazioni necessarie affinché i risparmiatori possano comprendere la natura del servizio d investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi a essi connessi. Il fine ultimo è che i clienti prendano decisioni in materia d investimenti con cognizione di causa (consapevolezza dell investimento) - Le informazioni debbono essere fornite in forma comprensibile - Le informazioni debbono essere appropriate - Le informazioni riguardano: a) l impresa d investimento, b) i relativi servizi c) gli strumenti finanziari d) le strategie d investimento proposte (comprese avvertenze sui rischi) e) i costi e gli oneri connessi.

16 La disciplina italiana di recepimento Nella nuova formulazione art. 21 Tuf la normativa impone agli intermediari il rispetto dei principi generali di diligenza, trasparenza e correttezza per servire al meglio l interesse del cliente. Il cliente o potenziale cliente deve poter valutare in modo consapevole l opportunità di instaurare un rapporto contrattuale con un intermediario Il principio è reso esplicito dal RI, art. 27 che effettua riferimenti anche alle informazioni pubblicitarie/promozionali (rivolte ad incertam personam) Prima della sottoscrizione del contratto, l intermediario è, quindi, tenuto a mettere a disposizione del cliente o potenziale cliente talune informazioni preliminari - distinte da quelle contenute nel testo del contratto stesso - la cui conoscenza è ritenuta dalla nuova disciplina passaggio preliminare essenziale alla eventuale successiva assunzione di impegni negoziali.

17 Le informazioni da fornire al potenziale cliente Gli articoli del RI disciplinano: le modalità con cui fornire e divulgare le informazioni; i contenuti delle informazioni essenziali che devono essere fornite alla clientela prima della stipula del contratto; le regole di comportamento e le valutazioni cui si devono attenere gli intermediari nel formulare le informazioni di cui al punto precedente.

18 Modalità di diffusione delle informazioni (RI) Formato standardizzato Supporto cartaceo Strumenti alternativi (Internet): condizioni per l utilizzo Utilizzo del medesimo formato per la notifica in tempo utile di qualsiasi modifica rilevante delle informazioni

19 Contenuti delle informazioni e regole di comportamento nella predisposizione dei documenti informativi L entità delle informazioni precontrattuali (e contrattuali), che devono essere fornite dall intermediario, è destinata a mutare in ragione delle caratteristiche della clientela cui le stesse sono rivolte. L intento è garantire livelli di informativa appropriati alle caratteristiche dei (potenziali) investitori cui sono rivolte.

20 (segue) Il documento informativo generale L utilizzo del formato standardizzato uniforme quale modalità per fornire le informazioni precontrattuali, richiede: a) che venga garantita la misura dell informativa che la legge prescrive a favore della clientela al dettaglio; b) che sia utilizzato un linguaggio facilmente accessibile, semplificato e di immediata comprensione per qualsivoglia soggetto, anche privo di esperienza nel settore degli investimenti finanziari.

21 (segue) I documenti informativi aggiuntivi In aggiunta a quanto indicato nel documento informativo generale, al potenziale cliente debbono essere fornite ulteriori informazioni relative a: a) la politica di gestione dei conflitti di interesse; b) la strategia di esecuzione ovvero di trasmissione degli ordini c) gli incentivi ricevuti e/o pagati da/a soggetti terzi

22 Obblighi informativi concernenti i termini del contratto In ossequio dei principi di trasparenza, diligenza e correttezza, l art. 34, comma 2, RI richiede agli intermediari di fornire al cliente al dettaglio in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizio di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto (rinvio). oggetto di un documento autonomo (eventualmente allegabile al contratto), oppure parte di un unico e più ampio documento contenente anche il testo del contratto che l investitore procederà eventualmente a sottoscrivere.

23 In conclusione l informativa precontrattuale può essere fornita attraverso documenti standardizzati; i documenti devono essere resi disponibili tramite supporto cartaceo; ove si optasse per modalità alternative al supporto cartaceo l intermediario dovrà agire nel rispetto delle condizioni di cui all art. 36 e in particolare acquisire dal cliente il consenso ad avvalersi di supporti non cartacei, avendo cura di verificare che la modalità prescelta risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto; l informativa precontrattuale deve avere ad oggetto le informazioni pertinenti indicate agli artt. da 27 a 33 RI; l informativa precontrattuale deve essere fornita prima della prestazione di servizi di investimento o accessori adottando metodi operativi che consentano all intermediario di fornire prova dell adempimento agli obblighi di legge; della consegna del documento informativo precontrattuale è opportuno dare atto nel contratto medesimo; il documento di informativa precontrattuale può essere allegato al contratto, in modo da costituire parte integrante del medesimo; ove si verificassero modifiche rilevanti all informativa precontrattuale, l intermediario dovrà prontamente notificarle al cliente anche ove il contratto sia già stato stipulato e non ancora eseguito, adottando modalità operative idonee a consentire all intermediario di fornire prova della sua diligenza.

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