Documento sulle linee guida in vista dell adeguamento dei corsi di studio al DM 270 Presentato nella seduta del Senato Accademico del 16 giugno 2005

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1 Documento sulle linee guida in vista dell adeguamento dei corsi di studio al DM 270 Presentato nella seduta del Senato Accademico del 16 giugno 2005 La necessità di proporre alle strutture didattiche alcune linee guida da seguire nella progettazione dei nuovi corsi di studio ex DM 270, che si prevede di attivare nell a.a , deriva dalla considerazione che tale passaggio, in quanto offre l occasione per un ripensamento dell offerta didattica e la possibilità di un miglioramento, anche alla luce dell esperienza maturata, delle reazioni degli studenti e del mondo produttivo, dei dati statistici che cominciano ad essere significativi, soprattutto per le lauree, debba avvenire in un quadro di armonia tra le iniziative delle singole Facoltà e un disegno unitario di Ateneo sulle linee di sviluppo e sulle modalità di attuazione delle attività formative. Un primo scopo delle linee guida è la ricerca di un forte recupero culturale delle discipline di base e dei metodi e contenuti scientifici generali cui il DM 270 fa riferimento nell articolo 3, comma 4: Il corso di laurea ha l obiettivo di assicurare allo studente un adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Per inciso, questo è il principale riferimento alla famosa Y di tutto il decreto. Vengono pertanto individuate opportune condizioni che possono facilitare il raggiungimento dell obiettivo, restando naturalmente le scelte dei contenuti esclusiva competenza delle strutture didattiche. Un secondo scopo è determinare una interpretazione condivisa di quelle norme del DM 270 che sono fortemente innovative, come i 60 CFU comuni e la separazione laurea - laurea magistrale. Infine si vuole sottolineare l importanza di una coerenza normativa e di una informazione completa nei riguardi degli studenti. Insieme alle linee guida sono formulate alcune raccomandazioni e un ipotesi di scadenze temporali per le varie fasi del processo di adeguamento al DM 270. Un avvertenza grafica: le linee guida sono evidenziate nel testo dal pallino nero. 1. Crediti formativi universitari, prove di accertamento Punti critici dell attuazione della riforma ex DM 509 sono rappresentati dall eccessiva frammentazione delle materie di insegnamento e, di conseguenza, dall elevato numero di esami. Per superare le criticità si può agire sul numero minimo di crediti per un modulo di insegnamento e sul numero massimo di esami, limitando nel contempo il numero massimo di ore frontali per CFU allo scopo di non appesantire troppo i singoli esami. Con riferimento a insegnamenti di materie di base, caratterizzanti e affini o integrative (tipologie descritte nei commi 1 lettere a e b, 4, 5 lettera b dell articolo 10 del DM 270, già tipologie dette brevemente a, b, c secondo le lettere del primo comma dell articolo 10 del DM 509), si chiede che nella progettazione dei nuovi corsi di studio vengano seguiti questi criteri. Un modulo di insegnamento, che può coincidere con un intero insegnamento o essere parte di un corso integrato, deve corrispondere ad almeno 3 CFU; se il numero di crediti è maggiore, esso deve essere comunque intero (4, 5, ecc.), ovvero non sono ammessi CFU non interi. Per la corrispondenza ore frontali - CFU si stabilisce un minimo di 7 ore e un massimo di 10 ore per credito, con previsione di articolazione per casi specifici (ad esempio una corrispondenza diversa nel caso di esercitazioni o di laboratorio); va rispettata comunque una media non superiore a 10 ore per credito per l intero corso di studio. Fa eccezione il corso di laurea specialistica a ciclo unico di Medicina Veterinaria, che deve seguire norme europee. Per ogni insegnamento c è una sola prova di accertamento e quindi un solo voto sul libretto; ciò vale anche per i corsi integrati, secondo quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo. Sono ammesse le prove in itinere. Il numero massimo di prove di accertamento in un triennio è 24, in un biennio 16.

2 2. 60 CFU comuni Questa novità è introdotta nell articolo 11, comma 7, lettera a, del DM 270 per tutti i corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate dal regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscono i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi. In via preliminare si raccomanda di valutare attentamente i progetti di diversificazione tra percorso formativo e percorso professionalizzante all interno di un corso di studio per evitare ulteriori problemi di sostenibilità dal punto di vista delle risorse di docenza. Il testo riportato pone alcuni dubbi di interpretazione che, nello spirito di consentire libertà di progettazione, vengono risolti come segue. I gruppi affini di corsi che hanno i 60 CFU in comune possono coinvolgere corsi nella stessa classe o corsi collocati in classi diverse; corsi all interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini solo in casi eccezionali, da sottoporre a specifica valutazione del Senato Accademico. Atteso che i 60 CFU comuni devono essere acquisiti prima della diversificazione dei percorsi, la modalità di attuazione più semplice è che i 60 CFU comuni si riferiscano in sostanza al primo anno di corso. Un interpretazione più elastica, almeno per i primi anni, può consentire che in casi adeguatamente documentati i 60 CFU comuni siano erogati entro il termine del primo periodo didattico del secondo anno per i corsi triennali ed entro il secondo anno per i corsi a ciclo unico. In ogni caso l immatricolazione avviene da subito in uno specifico Corso di Studio, anche se questo appartiene ad un gruppo di corsi affini ai sensi dei 60 CFU comuni. 3. Passaggio laurea - laurea magistrale La separazione tra laurea, articolata su 180 CFU, e laurea magistrale, articolata su 120 CFU, elimina la rigidità di formulazione tipica del percorso specialistico, articolato su 300 CFU e quindi fortemente legato al percorso triennale. Occorre però prestare particolare attenzione ai criteri di ammissione, che sono richiesti dall articolo 6, comma 2, del DM 270 per le lauree magistrali non a ciclo unico. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. E importante la distinzione tra il possesso dei requisiti curriculari e l adeguatezza della personale preparazione, che richiedono procedure di accertamento diverse. I regolamenti didattici devono fare la massima chiarezza sui requisiti curricolari che vincolano la possibilità di accesso alla laurea magistrale, sia nel caso di accesso senza numero programmato che

3 nel caso di accesso con numero programmato. Se i requisiti curricolari non consentono l accesso, potrebbe essere una buona norma da parte del CCS l indicazione di un possibile percorso che consenta il raggiungimento dei requisiti in tempo utile per uno dei successivi anni accademici. Nel periodo transitorio (schematizzato in tabella) è possibile introdurre un piccolo margine di tolleranza nei requisiti curricolari per permettere l accesso anche a chi non possiede interamente i requisiti (anche tale margine va definito con estrema chiarezza). Il difetto di requisito può essere trattato almeno in due modi: - non genera un debito da recuperare (CFU magistrali = 120), ma diventa una penalizzazione in una eventuale graduatoria oppure comporta l assegnazione di un percorso di autoapprendimento senza verifiche; - genera un debito da recuperare (con esami e verifiche, CFU magistrali > 120). Tabella del periodo transitorio per l accesso alla laurea magistrale a.a si iscrivono alla LM gli studenti iscritti alla L nell a.a a.a si iscrivono alla LM gli studenti iscritti alla L nell a.a a.a si iscrivono alla LM gli studenti iscritti alla L nell a.a (per gli iscritti nell a.a ci sarebbe in effetti un congruo tempo per conoscere i requisiti curricolari richiesti e per adeguarsi, per cui il transitorio effettivo potrebbe essere biennale). Oltre al controllo dei requisiti curricolari, occorre la verifica dell adeguatezza della preparazione, che può essere effettuata in vari modi. Per i corsi ad accesso senza numero programmato può essere sufficiente la provenienza da un corso di laurea di cui si riconoscono integralmente i crediti (superamento requisiti curricolari = adeguatezza), con eventualmente una soglia sul voto di laurea e/o una media minima in alcuni esami caratterizzanti e/o una pesatura sulla durata degli studi triennali, ricordando i criteri deliberati dal Senato Accademico, riportati nella nota dopo il paragrafo 8; potrebbe anche essere effettuata una prova con risultato sì-no (nessun limite sul numero dei sì) oppure essere formulata una graduatoria sulla base di certi parametri, sempre con effetto sì-no (sì se si supera una soglia, nessun limite sul numero di sì). Per i corsi a numero programmato può essere effettuata una prova oppure formulata una graduatoria sulla base di certi parametri o anche usare una miscela pesata dei due ingredienti. Per le lauree magistrali (da 120 CFU) del settore sanitario bisogna adeguarsi ai criteri ministeriali. 4. Regolamenti didattici Un compito impegnativo, da affrontare non appena saranno rese note le linee guida elaborate dalla CRUI, è la stesura del nuovo Regolamento didattico di Ateneo, che deve essere in accordo col DM 270; sarà anche l occasione per rivedere varie procedure. Al Regolamento didattico di Ateneo si rifaranno poi i Regolamenti didattici dei corsi di studio, per i quali si dovrà elaborare una traccia comune. Per il momento è sufficiente formulare una norma procedurale e due raccomandazioni. Per evitare interpretazioni difformi delle stesse norme i regolamenti didattici dei corsi di studio, prima delle approvazioni, sono sottoposti per un parere all Ufficio Regolamenti Didattici. Si raccomanda che i regolamenti didattici siano formulati, anche sulla base dell esperienza pregressa, in modo tale da assicurare una stabilità normativa che eviti lo stillicidio di piccole modifiche che ha caratterizzato gli anni passati. Si raccomanda che, per facilitare la mobilità studentesca, le Facoltà attraverso le conferenze dei presidi si confrontino con le Facoltà delle altre università. 5. Trasparenza normativa verso gli studenti

4 Il periodo iniziale della riforma ex DM 509 e l attivazione successiva delle lauree specialistiche hanno comportato l assunzione di decisioni con conseguenze sulla progressione della carriera degli studenti che hanno dato luogo a vari contenziosi, per via di pretese applicazioni troppo ravvicinate e di informazioni non distribuite in modo esteso. Questo pericolo va evitato adesso che si affronta una nuova serie di modifiche. Un requisito di base è la costanza per una coorte di studenti di eventuali norme su numeri di CFU da superare in tempi determinati, propedeuticità e prerequisiti, media minima per accedere dopo il primo periodo comune al percorso formativo e simili, contenute nel regolamento di un corso di laurea, che devono valere almeno per un triennio. Ad esempio uno studente immatricolato nell a.a ha regole certe fino all a.a , cioè per il periodo di durata normale del corso. Analogamente si deve procedere per il biennio magistrale e per i corsi a ciclo unico. Se però vengono introdotte norme più permissive delle precedenti, queste possono essere applicate agli studenti di tutte le coorti. Accanto al punto precedente, che costituisce una norma, esiste una considerazione di opportunità per le regole di ammissione alle lauree magistrali (punto 3). E vero che la laurea magistrale è un corso di studio completamente disgiunto dalla laurea, però è anche vero che gran parte degli studenti che si iscrivono provengono dalle lauree del nostro Ateneo e ritengono la laurea magistrale la naturale prosecuzione degli studi. Quindi occorre una tempestiva informazione sulle regole di ammissione e, per il periodo transitorio almeno biennale indicato nel punto 3, sarebbe opportuno non discostarsi sostanzialmente dalle regole in vigore per le lauree specialistiche nell ottobre Più in generale, tutti i cambiamenti che possono comportare disagi, così come tutte le novità, vanno diffusi con rapidità tra tutti gli interessati e a questo scopo sarebbe importante che già dal prossimo anno accademico fosse attivata la comunicazione per liste via posta elettronica. 6. Altre raccomandazioni Introdurre un limite di immatricolati al primo anno al di sotto del quale il corso non è attivato (con esplicita dichiarazione di attivazione sotto condizione nel manifesto degli studi); la soglia potrebbe essere ad un estremo un numero secco eguale per tutti e immediatamente applicato, all altro estremo un numero ricavato come percentuale (per esempio 40%) della numerosità della classe (come stabilita nei decreti ministeriali sui requisiti minimi) e applicato con ritardo: il corso non viene attivato se è stato mediamente sotto soglia per due anni consecutivi; dalla norma verrebbero esclusi i corsi di laurea delle professioni sanitarie, attivati nel quadro di un protocollo di intesa con la Regione, dai quali però si dovrebbe pretendere nei casi di esiguo numero di iscritti un ricorso massiccio alle mutuazioni, ove possibile, cioè nella stessa sede. Predisporre un calendario ufficiale degli adempimenti relativi al caricamento della banca dati dell offerta formativa, al quale le presidenze di Facoltà e gli uffici devono attenersi. Considerare la possibilità di attivare nel entrambi gli anni della laurea magistrale, se risulta possibile trasferire gli studenti dal corrispondente percorso specialistico; questo per eliminare al più presto i percorsi specialistici su 300 CFU, che sono fonti di complicazioni ed errori. 7. Riduzione dei percorsi triennali Si ritiene necessario indicare alle Facoltà, quale obiettivo non rinunciabile, la realizzazione di una effettiva riduzione dei percorsi triennali in generale e in particolare di quelli simili all interno di una stessa classe. 8. Calendario delle scadenze 1. Approvazione delle linee guida al più tardi nella seduta del Senato Accademico del 28 giugno. 2. Proposte di adeguamento al DM 270 elaborate nelle Facoltà entro l 8 ottobre. 3. Esame delle proposte da parte di una commissione che verifica la coerenza dei progetti con le linee guida dell Ateneo e i requisiti minimi, nonché con le raccomandazioni formulate dal Senato

5 Accademico sulla razionalizzazione dell offerta formativa e in particolare con l obiettivo indicato nel paragrafo 7; la commissione conclude i lavori entro il 5 novembre. 4. Delibere delle Facoltà dal 7 novembre al 25 novembre. 5. Delibere del Senato Accademico entro il 22 dicembre Entro il 31 gennaio 2006 avverrà il caricamento nella banca dati RAD, entro il 15 aprile la verifica dei requisiti minimi, entro il 31 maggio il completamento del caricamento nella banca dati dell offerta formativa. Contemporaneamente, se non prima, occorre un intensa opera di informazione degli studenti. Il percorso temporale indicato è condizionato dalla pubblicazione dei decreti delle classi; è possibile mantenerlo se i decreti andranno all esame del CUN nel mese di luglio Nota. Estratto dal verbale della seduta del Senato Accademico del 18 marzo Il Senato Accademico delibera di adottare come criteri di selezione per l ammissione ai Corsi di Laurea Specialistica: il voto di laurea (eventualmente standardizzato in funzione della sede di provenienza); il numero di CFU della laurea triennale riconosciuti ai fini del proseguimento nella laurea specialistica; la durata degli studi precedenti (tempo in mesi intercorso tra l immatricolazione e la lurea); la votazione media riportata negli insegnamenti dei SSD ritenuti fondamentali per la laurea specialistica individuati dal corso di studio competente e deliberati dalla Facoltà.

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