Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013
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- Vittore Rosi
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1 Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 L'introduzione dell'imu ha inciso sulle casistiche di esonero della presentazione della dei redditi, e, quindi, anche del Mod. 730/2013. Il reddito degli immobili non locati non confluisce più nel reddito complessivo e il loro possesso non va, quindi, considerato ai fini del raggiungimento dei limiti di reddito per l'esonero dall'obbligo di presentazione della.
2 La possibilità di presentare il Mod. 730 è legata a determinate condizioni, come la presenza di un sostituto d imposta che effettui le operazioni di conguaglio ed il possesso di alcune tipologie di redditi. Nel caso in cui manchino tali condizioni, il contribuente non può utilizzare il Mod Vi sono, poi, altre situazioni che impediscono la presentazione del Mod. 730; casi che si possono presentare sono di due tipi: il contribuente non può utilizzare il Mod. 730 in quanto è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO (soggetto escluso); il contribuente non è tenuto alla presentazione della dei redditi (soggetto esonerato). In relazione ai casi di esonero si deve ricordare che la deve essere comunque presentata se: le addizionali IRPEF non sono state trattenute o sono state trattenute in maniera inferiore; non è stato trattenuto il contributo di solidarietà (art. 2, comma 2, D.L. n. 138/2011); sono stati percepiti redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. ATTENZIONE L introduzione dell IMU a partire dal 1 gennaio 2012 ha inciso sulle casistiche di esonero della presentazione del Mod. 730/2013. L imposta, infatti, sostituisce l IRPEF e le relative addizionali per gli immobili non locati che, di conseguenza, non confluiscono più nel reddito complessivo. Il possesso di tali immobili non va, quindi, considerato ai fini del raggiungimento dei limiti di reddito per essere considerati esonerati dall obbligo di presentare la.
3 SOGGETTI ESCLUSI Sono tenuti alla presentazione del Mod. UNICO 2013 PF, in quanto non possono avvalersi dell assistenza fiscale e quindi sono esclusi dalla presentazione del Mod. 730, i contribuenti che, nel corso del 2012, hanno posseduto redditi: derivanti dall esercizio d impresa o dalla partecipazione in società di persone; di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; diversi, non compresi tra quelli che possono essere dichiarati nel quadro D, righi D4 e D5. REDDITI CHE N POSSO ESSERE DICHIARATI CON IL MOD. 730 Redditi d impresa Redditi di partecipazione Arti e professioni Altri redditi non compresi nei righi D4 e D5 quadro D DA DICHIARARE NEL MOD. UNICO Quadro RF/RG, Mod. UNICO Quadro RH, Mod. UNICO Quadro RE, Mod. UNICO Quadro RL, Mod. UNICO Inoltre, non possono utilizzare il Mod. 730, i soggetti che:01 devono presentare la per conto di contribuenti deceduti; percepiscono nel 2013 reddito di lavoro dipendente corrisposto esclusivamente da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute come nel caso di colf, giardiniere, badante, a meno che non lo presentino come coniuge dichiarante; non sono residenti in Italia nel 2012 e/o nel 2013; sono tenuti a presentare anche una tra le dichiarazioni IVA, IRAP, sostituti d imposta (Modd. 770 ordinario o semplificato). È il caso, ad esempio, di un produttore agricolo che sia al contempo lavoratore dipendente; se tale soggetto è tenuto alla compilazione anche di una sola tra le dichiarazioni di cui sopra (IVA, IRAP, sostituti d imposta) non può presentare il Mod. 730; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili; hanno realizzato, nel 2012, plusvalenze derivanti dalla cessione di: partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; hanno percepito nel 2012, come soggetti beneficiari, redditi derivanti da trust. SOGGETTI ESONERATI Come accennato sopra, l introduzione dell IMU ha inciso sui casi di esonero con limite di reddito. I fabbricati non locati non confluiscono più nel reddito complessivo e non rilevano ai fini del computo dei limiti di reddito richiesti. Per quanto riguarda il reddito relativo all abitazione principale, da un punto di vista pratico non si segnalano cambiamenti particolari: già lo scorso anno, infatti, l importo veniva dedotto dal reddito di riferimento per la valutazione dei limiti richiesti per l esonero. Rispetto alle condizioni previste per il Mod. 730/2012 si segnala, quindi, unicamente la soppressione del richiamo alla deduzione per l abitazione principale e
4 relative pertinenze, considerato che tale abitazione non concorre alla formazione del reddito complessivo. Prima di elencare i soggetti esonerati indicati nelle istruzioni alla compilazione del Mod. 730/2013, si ricorda che questi possono comunque presentare la dei redditi per: far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite ovvero richiedere il rimborso di eccedenze d imposta relative alla del reddito 2011 o acconti versati nel CASI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE Sono esonerati dalla presentazione della dei redditi i soggetti che nel corso del periodo d imposta 2012 hanno posseduto: un reddito complessivo non superiore ad 8.000,00 nel quale concorrono un reddito di lavoro dipendente o assimilato, a condizione che il periodo di lavoro non sia inferiore a 365 giorni e altre tipologie di reddito. Se il sostituto d imposta ha operato ritenute, il contribuente può presentare la dei redditi per recuperarle; un reddito complessivo non superiore ad 7.500,00 nel quale concorrono un assegno periodico corrisposto dal coniuge (ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli) e altre tipologie di reddito; un reddito complessivo non superiore ad 7.500,00 nel quale concorrono un reddito di pensione, a condizione che il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni e altre tipologie di reddito. Se il sostituto d imposta ha operato ritenute, il contribuente può presentare dei redditi per recuperarle; un reddito complessivo non superiore ad 7.750,00, a condizione che: alla composizione del reddito concorrono un reddito di pensione con periodo non inferiore a 365 giorni e altre tipologie di reddito; il soggetto abbia un età pari o superiore a 75 anni. Anche in tale ipotesi, se il sostituto d imposta ha operato ritenute, il contribuente può scegliere di presentare la per recuperarle; un reddito complessivo non superiore ad 4.800,00 se alla composizione dello stesso concorrono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, redditi derivanti da attività intramuraria del personale medico dipendente dal SSN, da attività commerciali non esercitate abitualmente, da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); solo redditi di lavoro dipendente o di pensione (anche se corrisposti da più soggetti, ma certificati dall ultimo sostituto d imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell abitazione principale, relative pertinenze (box, cantina, ecc.) e altri fabbricati non locati; ATTENZIONE Rispetto allo scorso anno, si segnala l introduzione della specificazione altri fabbricati non locati : il reddito di tali immobili, infatti, a seguito dell introduzione dell IMU non confluisce più nel reddito complessivo (a condizione che non siano esenti da IMU).
5 solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore ad 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni non superiori ad 185,92; solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad 500,00; solo redditi esenti (anche se certificati con Mod. CUD). Sono esenti, ad esempio: rendite erogate dall INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi non superiori a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche); solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, ma conguagliati dall ultimo datore di lavoro; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto, intrattenuti con uno o diversi sostituti d imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale, delle relative pertinenze (box, cantina, etc.) e di altri fabbricati non locati; solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino ad ,28, interessi sui conti correnti bancari o postali e redditi derivanti da LSU); solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio, interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). ATTENZIONE Sono in ogni caso esonerati dalla dei redditi i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che diminuita delle: detrazioni per carichi di famiglia; detrazioni per spese di produzione; ritenute, non supera 10,33. L obbligo di presentazione sussiste anche nel caso in cui le addizionali non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. A tal fine si ricorda che l importo minimo di versamento e rimborso è pari a 13,00.
6 TABELLE RIEPILOGATIVE Si riepilogano con le tabelle presenti nella istruzioni i casi di esonero con e senza limiti di reddito:
7 ESEMPI 1. Si supponga che un contribuente abbia i seguenti redditi sia nel 2011 che nel 2012: 7.600,00 lavoro dipendente (365 giorni); 500,00 reddito abitazione principale rivalutato; 800,00 reddito immobile a disposizione rivalutato e già aumentato di 1/3 per il Si Il reddito complessivo è > 8.000,00 ( 7.600, = 8.400,00, al netto dell abitazione abitazione) Il reddito complessivo è < 8.000,00, in quanto è costituito solo dal reddito di lavoro dipendente 2. Si supponga che un contribuente abbia i seguenti redditi sia nel 2011 che nel 2012: 6.900,00 pensione (365 giorni); 500,00 reddito abitazione principale rivalutato; 700,00 reddito immobile a disposizione rivalutato e già aumentato di 1/3 per il Si Il reddito complessivo è > 7.500,00 ( 6.900, = 7.600,00, al netto dell abitazione abitazione) Il reddito complessivo è < 7.500,00, in quanto è costituito solo dal reddito di pensione 3. Si supponga che uno studente sia nel 2011 che nel 2012 possiede un immobile adibito a sua abitazione principale con reddito relativo all abitazione principale rivalutato pari a 600,00. Vi sarebbe l obbligo di presentazione, ma si ricorre alla condizione generale di esonero (imposta < 10,33) Reddito complessivo pari a 0 4. Si supponga che un contribuente abbia i seguenti redditi sia nel 2011 che nel 2012: ,00 pensione (365 giorni); 400,00 reddito abitazione principale rivalutato; 600,00 reddito immobile a disposizione rivalutato e già aumentato di 1/3 per il Si Redditi derivanti da pensione, abitazione principale e immobile a disposizione Reddito costituito esclusivamente da quello di pensione
8 5. Si supponga che un contribuente abbia i seguenti redditi sia nel 2011 che nel 2012: 7.000,00 pensione (365 giorni); 260,00 reddito dominicale rivalutato terreni soggetti ad IMU; 100,00 reddito agrario rivalutato; 1.000,00 immobile a disposizione rivalutato e già aumentato di 1/3 per il Si Reddito > 7.500,00 in quanto costituito dalla somma di tutti i redditi ( 7.000, , , ,00). Reddito < 7.500,00 in quanto costituito unicamente dalla pensione e dal reddito agrario rivalutato
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