PIANO CASA. ai sensi della L.R. 8 luglio 2009, n. 14

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1 PIANO CASA Relazione illustrativa del Regolamento Applicativo del PIANO CASA del Comune di Pramaggiore e valutazioni in tema di riduzione dei consumi di energia ai sensi della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 AGRI.TE.CO. S.C. REDATTO VERIFICATO Ambiente Progetto Territorio dott.urb. Alessandro Calzavara dott.urb. Alessandro Calzavara Via C.Mezzacapo, Marghera-Venezia arch. Paola Barbato APPROVATO dott. Alessandro Vendramini

2 INDICE 1 Introduzione Il Piano Casa Gli interventi per la prima casa di abitazione Le competenze dei Comuni La pianificazione comunale vigente Applicazione del Piano Casa nel Comune di Pramaggiore Z.T.O. A Edifici isolati di valore storico-testimoniale Z.T.O. B Z.T.O. B individuate come Zone di degrado Z.T.O C Z.T.O. D Z.T.O. E Prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici di livello superiore Aree ad elevato rischio o pericolosità idrogeologica (ai sensi del D.Lgs. 152/2006) Attività a rischio di incidente rilevante RIR (ai sensi del D.M. 9 maggio 2001) Aree SIC e ZPS Aree soggette a vincolo paesaggistico Sintesi delle limitazioni all applicazione degli interventi previsti ai sensi della L.R. 14/ Gli interventi a favore dell installazione di impianti solari e fotovoltaici La riduzione dei consumi di energia in seguito all applicazione del Piano Casa Riduzione dei consumi per il riscaldamento invernale e produzione di ACS Riduzione dei consumi di energia elettrica... 6 Indice delle Figure Figura 1: TAV. PER-12-CTR Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico...6 Figura 2: TAV. PER-13-CTR Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico...6 Figura 3: TAV. PER-17-CTR Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico...6 Figura 4: Estratto P.T.C.P Venezia Tavola 2 Carta delle fragilità...6 Figura 5: Estratto PTCP Venezia - Individuazione dell area a rischio di incidente rilevante nel Comune di Pramaggiore...6 Figura 6: Localizzazione del sito Natura Figura 7: Inquadramento della IT Bosco Zacchi su C.T.R. ed individuazione dell area di rispetto...6 Figura 8: Integrazione parziale Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze...6 Figura 9: Integrazione parziale Moduli fotovoltaici installati su tetti, facciate e balaustre in maniera complanare...6 Figura 10: Integrazione parziale - Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in maniera complanare...6 Figura 11: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici sostitutivi di materiali di rivestimento degli edifici...6 Figura 12: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici sostitutivi di materiali di rivestimento degli edifici...6 Figura 13: Integraazione totale - Moduli fotovoltaici integrati in pensiline, pergole e tettoie...6 Figura 14: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti degli edifici...6 Figura 15: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici integrati in barriere acustiche...6 Figura 16: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici integrati in elementi di illuminazione e strutture pubblicitarie...6 Figura 17: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici integrati ai frangisole...6 Figura 18: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici integrati in balaustre e parapetti...6 Figura 19: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici integrati nelle finestre...6 Figura 20: Integrazione totale - Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane...6 Figura 21: Moduli fotovoltaici installati come rivestimento o copertura...6 Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 2 di 32

3 Indice delle Tabelle Tabella I: Descrizione caratteristiche Bosco Zacchi... 6 Tabella II: Sintesi delle limitazioni all applicazione della L.R.14/ Tabella III: Edifici ad uso residenziale nel Comune di Pramaggiore... 6 Tabella IV: Consumi di energia e produzione di CO 2 per il comparto residenziale... 6 Tabella V: Produzione di CO 2 per il comparto residenziale del Comune di Pramaggiore... 6 Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 3 di 32

4 1 Introduzione Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato con L.R. 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche una norma a favore e sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e per favorire l utilizzo di tecniche costruttive allineate con i principi della sostenibilità e promuovere l utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Al fine di incentivare tali interventi è consentito l ampliamento di edifici esistenti sia ad uso residenziale che con destinazione d uso differente anche in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. Tuttavia la legge non esclude né estromette i Comuni dalle decisioni riguardanti il proprio territorio (art. 9, comma 5), in quanto è facoltà del Comune definire quali ulteriori limiti porre all applicazione della legge. 2 Il Piano Casa La legge di attuazione del Piano Casa, promosso a livello nazionale, è volta al sostegno dell intero settore edilizio, sia residenziale che con destinazione d uso differente, al fine di riqualificare l intero patrimonio edilizio esistente. Già nel titolo della norma viene espressa la volontà di promuovere le tecniche di bioedilizia e l utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Pertanto si possono così individuare le tre tematiche che il legislatore ha voluto normare: a) agevolare l ampliamento degli edifici esistenti b) agevolare la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti c) agevolare la costruzione di pensiline e tettoie su edifici esistenti finalizzate all installazione di impianti solari e fotovoltaici L agevolazione consiste nell attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi indicati anche quando ciò non sarebbe consentito dai piani urbanistici e territoriali, siano essi comunali provinciali o regionali, e/o dai regolamenti comunali. È possibile, pertanto, per il privato, andare in deroga a divieti e limiti fissati dagli strumenti urbanistici, per le finalità di cui ai punti precedenti. La deroga è relativa sia alla capacità edificatoria che ad altri limiti, quali altezze e distanze. Gli articoli 2 e 3 della L.R. 14/2009 prevedono i seguenti interventi edilizi a favore degli edifici esistenti ad uso residenziale e differente dal residenziale e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente: 1. ampliamento nei limiti del 20% del volume per edifici esistenti ad uso residenziale (art.2, comma 1); 2. ampliamento nei limiti del 20% della superficie coperta per edifici esistenti ad uso diverso dal residenziale (art.2, comma 1); 3. ulteriore ampliamento del 10% per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh, anche se già installati (art. 2, comma 5); 4. aumento nei limiti del 40% del volume nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso residenziale realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (art. 3, comma 2); 5. aumento nei limiti del 40% della superficie coperta nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici ad uso diverso dal residenziale realizzati anteriormente al 1989 che necessitano Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 4 di 32

5 di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza (art. 3, comma 2); 6. la percentuale del 40% di cui ai punti 4 e 5 può essere elevata al 50% nel caso in cui gli interventi previsti comportino una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti comportanti la modifica dell area di sedime nonché delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e successive modificazioni (art. 3, comma 3). La legge, inoltre, si esprime a favore della riqualificazione degli insediamenti turistici e ricettivi, per gli interventi che, ai sensi dell art.4 della L.R. 14/2009, sono i seguenti: 1. ampliamento fino al 20% delle attrezzature all aperto di cui all allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della L.R. 4 novembre 2002, n.33 Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo 1 anche se ricadenti in area demaniale. 1 Si riportano di seguito le tipologie di insediamento sul demanio marittimo interessate dalla riqualificazione Allegato S/4 - Allegato sul demanio marittimo a finalità turistica Tipologie di insediamento sul demanio marittimo Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di tipologie maggiormente presenti nel territorio veneto: omissis b) stabilimento balneare con strutture fisse; omissis d) infrastrutture private: 1) campeggi; 2) impianti sportivi e ricreativi; 2. nel caso di investimenti da parte del concessionario, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali. Con l art. 9 il legislatore stabilisce i limiti di applicabilità della norma, individuando i seguenti casi in cui gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione: a) edifici ricadenti all interno dei centri storici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell art. 17 della legge agosto 1967, n Poiché in realtà il D.M. 1444/1968 non definisce propriamente i centri storici, bensì fornisce indicazioni sulla zonizzazione territoriale si potrebbe dedurre che la norma faccia riferimento alla Z.T.O. A, dal momento che queste aree fanno riferimento al carattere storico o artistico. Tuttavia non sempre le Z.T.O. A coincidono con i perimetri dei centri storici; pertanto è necessario ipotizzare che la norma intenda salvaguardare i centri storici inclusi o meno in zona A, facendo prevalere l indicazione di centro storico rispetto a quello di zonizzazione. b) Edifici vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L. 6 luglio 2002, n.137 e successive modificazioni. Si tratta essenzialmente di edifici assoggettati a vincolo monumentale. c) Edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dagli articoli 2 e 3. Tale prescrizione appare in contrasto con le indicazioni contenute all art. 1, comma 2 ai sensi Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 5 di 32

6 del quale Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o degli strumenti urbanistici e territoriali.tuttavia, in entrambi i casi, vengono salvaguardati i vincoli relativi all edificio e quelli relativi all area in cui l edificio ricade che condizionano l attività edilizia. Pertanto l interpretazione più accreditata sembra essere quella che prevede che, qualora la forma di tutela non impedisca completamente gli interventi indicati dalla norma, sia possibile derogare ai limiti più restrittivi eventualmente vigenti. d) Edifici ricadenti in aree di in edificabilità assoluta ai sensi dell art. 33 della Legge 28 febbraio 1985, n.47 Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo (quali per esempio i vincoli preordinati all esproprio. I vincoli di tipo paesistico introdotti dal Comuni, i vincoli derivanti dall applicazione delle leggi speciali sugli incendi dolosi). e) Edifici anche parzialmente abusivi soggetti all obbligo della demolizione. Tale esclusione favorisce la demolizione di volumetrie abusive al fine di poter usufruire del bonus volumetrico concesso dal Piano Casa, che altrimenti non sarebbe utilizzabile nemmeno per sanare l abuso. f) Edifici aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali. Il fine della norma è quello di evitare elusioni della programmazione regionale dell insediamento di attività commerciali ai sensi della L.R. 13 agosto 2004 n. 15 Norme di programmazione per l insediamento di attività commerciali nel Veneto. g) Edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e nelle quali non è consentita l edificazione ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni. In realtà il decreto parla di aree ad elevato rischio idrogeologico, nelle quali è fatto assoluto divieto di edificazione; nelle aree, invece, che pur essendo a rischio idrogeologico e nelle quali non è prevista l inedificabilità, è possibile usufruire delle agevolazioni previste dal Piano Casa previo assenso della competente autorità preposta alla tutela. Sono previste inoltre alcune altre limitazioni: l ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; nel caso in cui non sia possibile oppure comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale (art. 2, comma 2); l ampliamento di cui ai punti 1 e 2 è comprensivo dell eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all art.2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6 aprile 1999, n.12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi 2 (art.2, comma 3) 2 Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi Art. 2 - Limiti di applicazione. 1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: a) l altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per i Comuni inseriti negli ambiti delle Comunità montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 6 di 32

7 la percentuale di cui ai punti 4 e 5 è concessa purchè gli edifici siano situati in zona gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione propria e solo qualora vengano utilizzate per la ricostruzione le tecniche costruttive di cui compatibile con quella d uso dell edificio da ampliare (art. 9, comma 2). alla L.R. 9 marzo 2007, n.4 Iniziative ed interventi regionali a favore dell edilizia sostenibile (art.3, comma 2); la percentuale di ampliamento di cui ai punti 4 e 5 viene graduata in funzione della qualità ambientale ed energetica dell intervento secondo le linee guida di cui all art. 2 della L.R. n.4/2007 così come integrate dall Allegato A alla Dgr. n.2499 del 4/8/2009 Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell art.2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n.4 (DGR 7 luglio 2009, n.2063). Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell art.3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n.14) (art. 3, comma2); nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, l ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici (art.2, comma 4); nel caso di edifici a schiera l ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera (art.2, comma 4); non può essere modificata la destinazione d uso dell edificio tranne nel caso di cui all art. 2 comma 2 della norma, ovvero, qualora l ampliamento determini una compromissione dell armonia estetica dell edificio, è possibile l utilizzo di un corpo edilizio contiguo già esistente. Solo in questa ipotesi è ammesso il cambio di destinazione d uso (art.9, comma 2); Benché la norma all art.2 faccia esplicito riferimento agli edifici esistenti, ai sensi dell art.9 comma 6 i benefici vengono estesi ai fabbricati il cui progetto o richiesta di titolo edilizio siano stati presentati entro il 31 marzo Gli interventi per la prima casa di abitazione Tutti gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardino la prima casa di abitazione sono possibili fin dall entrata in vigore della presente legge. Per prima casa di abitazione è da intendersi come prima opportunità di insediamento (abitazione civile) nel territorio comunale su un bene di proprietà. Pertanto al momento della domanda di accesso ai benefici del Piano Casa è facoltà dei Comuni di richiedere all interessato di esibire le stesse documentazioni richieste dalla legislazione fiscale per l accesso ai benefici prima casa. In casi particolari, quando, per esempio, la quota in proprietà è minima, spetta ai Comuni valutare la possibilità di concedere l agevolazione, preferendo possibilmente la soluzione più favorevole al richiedente. 2.2 Le competenze dei Comuni Ai sensi dell art. 9, comma 5 i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2,3, e Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Il regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell edificio sul quale si intende intervenire. Per assurdo, è pertanto data facoltà ai Comuni di disattendere totalmente le previsioni del legislatore, escludendo l intero territorio comunale dall applicazione della norma, che comunque deve essere applicata per la prima casa d abitazione. Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 7 di 32

8 Entro il 30 ottobre 2009 i Comuni devono esprimersi rispetto alle ulteriori limitazioni che intendono introdurre all interno del loro territorio di competenza. Trascorso il termine la Giunta Regionale entro 15 giorni, nomina un commissario con la funzione di convocare entro 10 giorni il Consiglio Comunale ai fini dell eventuale adozione del provvedimento. Le limitazioni introdotte dai Comuni possono essere sia di tipo territoriale, ovvero escludenti alcune porzioni di territorio (es. Z.T.O., delimitazione del centro storico) o di tipo puntuale (es. esplicitazione dei gradi di protezione compatibili con gli interventi ammessi dalla legge). Anche la percentuale dell ampliamento può essere modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale, che ha facoltà di ridurla o di porre un limite alla volumetria complessiva o all indice di edificabilità. Ai sensi dell art. 7, comma 1 il contributo di costruzione, solitamente corrisposto al Comune, è ridotto del 60% per gli interventi in oggetto nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo ; i Comuni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico al fine di favorire particolari tecniche costruttive in bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili. Nel caso in cui gli interventi previsti dal Piano Casa vengano realizzati al fine di rendere fruibili edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla commissione competente, il costo di costruzione da corrispondere al comune è ridotto del 100% sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell art. 10, comma 2 della L.R. 12 luglio 2007, n.16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. L art. 8 prevede che i Comuni istituiscano ed aggiornino, a fini conoscitivi, un elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi del Piano Casa. La norma fissa un limite massimo della percentuale di ampliamento ( nei limiti del 20 per cento ): tranne che per la prima casa d abitazione, i Comuni possono ridurre tale percentuale, fino ad azzerarla, col provvedimento di cui all art. 9, comma 5. La percentuale va calcolata esclusivamente sull esistente: l unica eccezione è rappresentata dalla previsione di cui all art. 9, comma 6 (prima casa di abitazione in zona agricola). Ciò significa che, se l edificio già dispone di una possibilità di incremento in via ordinaria, in applicazione degli strumenti urbanistici, potrà essere ampliato cumulando la potenzialità incrementale ordinaria a quella straordinaria prevista dalla legge, ma sempre mantenendo quest ultima nei limiti del 20% dell esistente, cioè senza possibilità di calcolare il 20% straordinario sul volume o sulla superficie coperta dell edificio come ampliabile in via ordinaria. In linea di massima, per gli edifici differenti dalla prima casa d abitazione, il potere comunale è ampiamente discrezionale e può tener conto anche di specifiche situazioni con valutazioni puntuali. Tuttavia questa discrezionalità è volta unicamente ad una restrizione del campo di applicazione della norma, nel senso che non è possibile consentire più di quello che è indicato dalla legge, mentre è possibile non concederlo o concederlo in parte o con altri tipi di limitazioni e/o fissando particolari modalità. 2.3 La pianificazione comunale vigente Il Comune di Pramaggiore è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R..n. 6140/1993. nel piano vengono individuate le Z.T.O. alle quali fa riferimento la presente relazione per l applicabilità della L.R. 14/2009 agli edifici non considerati prima casa d abitazione. Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 8 di 32

9 3 Applicazione del Piano Casa nel Comune di Pramaggiore Il comune di Pramaggiore, ai sensi dell art. 9, comma 5, delibera, entro il 30 ottobre 2009, quali ulteriori limiti e modalità applicare la legge regionale. La proposta prevede l individuazione delle Z.T.O. in cui è applicabile la norma. 3.1 Z.T.O. A Le Z.T.O. A sono descritte all art. 19 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Pramaggiore come agglomerati urbani o singoli edifici che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti degli agglomerati stessi. La L.R. 14/2009 all art.9 fa riferimento ai centri storici, citando tuttavia il D.M. 2 aprile 1968, n.1444, che individua invece le Z.T.O. A. Pertanto, ai fini dell applicazione della norma e nella redazione delle norme tecniche di applicazione del Piano Casa, si è fatto riferimento alle Z.T.O. A, invece che alla perimetrazione dei centri storici derivante dall Atlante Regionale dei centri storici, che tuttavia non individuava alcuna perimetrazione per Pramaggiore e le sue frazioni. Data la presenza di limitati contesti di elevato pregio, individuati come singoli edifici (e loro annessi e contesti), i benefici volumetrici derivanti dall applicazione del Piano Casa possono essere considerati applicabili nelle Z.T.O. A del territorio del Comune di Pramaggiore, con le limitazioni e procedure derivanti dal comma 2 dell art.1 della L.R. 14/ Edifici isolati di valore storico-testimoniale Le N.T.A del P.R.G. del comune di Pramaggiore individuano gli interventi previsti per gli edifici isolati di valore storico-testimoniale. Tali edifici sono stati classificati con differenti gradi di protezione. L art. 18 delle N.T.A. stabilisce le modalità di recupero delle volumetrie classificate come edifici residenziali a carattere locale. La proposta normativa fatta in applicazione della L.R. 14/2009 prevede che per gli edifici con grado di protezione da 1 e 2 non sia possibile accedere agli incentivi volumetrici previsti, mentre dal grado di protezione 3 è applicabile il Piano Casa fatte salve le prescrizioni nelle modalità di esecuzione previste dalle N.T.A.. Per quanto riguarda gli edifici vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell art. 10 della L. 6 luglio 2006, n.137 e successive modificazioni, sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 14/2009 previo assenso dell organo statale competente (art. 1, comma 2, L.R. 14/2009). 3.3 Z.T.O. B Le Z.T.O B sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, di elevata densità edilizia, da integrare con opportuni completamenti edilizi ed infrastrutturali (artt. 21.1, 21.2, 22.1 delle N.T.A. vigenti). Nelle Z.T.O. B la destinazione è prevalentemente residenziale. Le N.T.A. del Comune di Pramaggiore suddividono le Z.T.O. B in Z.T.O. B1 Residenziali di completamento a elevata densità, Z.T.O. B1* Residenziali speciali, Z.T.O. B2 Residenziali di completamento e Z.T.O. B3 Residenziali speciali in aree strategiche. In questi ambiti il comune di Pramaggiore consente l applicazione della L.R. 14/2009 nel rispetto delle distanze da confini, Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 9 di 32

10 tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti. 3.4 Z.T.O. B individuate come Zone di degrado Nelle Z.T.O. B individuate quali Zone di degrado assoggettate a piani di recupero, gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono consentiti previa presentazione di planivolumetrico e piano attuativo, rispettoso degli obiettivi proposti per l area dal P.R.G. vigente. Gli interventi in tali aree sono soggetti comunque a convenzionamento in modo da garantire la qualità formale ed il corretto inserimento nel contesto in cui gli interventi dovranno essere realizzati. Tale intervento si rende necessario per ottemperare alle problematiche relative alla difficoltà di attuazione dei piani stessi con le esigenze di qualificazione delle aree centrali. 3.5 Z.T.O C Le Z.T.O. C, così come definite agli artt. 23.1, 23.2 e 24 delle N.T.A. vigenti sono suddivise in Z.T.O. C1, C2, C*. Le prime sono parti del territorio completamente o parzialmente edificate a destinazione prevalentemente residenziale da integrare con opportuni interventi edilizi ed urbanizzativi; le seconde sono parti di territorio caratterizzate da recente e parziale edificazione o quelle destinate alla nuova espansione residenziale; le terze sono, infine, zone residenziali di espansione dotate di strumento attuativo. In tali ambiti il comune di Pramaggiore consente l applicazione della L.R. 14/2009 nel rispetto delle distanze da confini, tra edifici e dalla viabilità, nonché nel rispetto delle tipologie e delle destinazioni d uso previste nelle N.T.A. vigenti. 3.6 Z.T.O. D Le parti del territorio destinate a scopi produttivi di tipo secondario e terziario sono definite nel P.R.G. del comune di Pramaggiore come Z.T.O. D1.1, D1*, D1.2, D2.1, D4, D5 agli artt. 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, Il Piano Regolatore Generale, nei suoi elaborati grafici, indica e delimita la loro articolazione in: Zone D1.1: produttive dell'artigianato e dell'industria di completamento; Zone D1*: produttive dell'artigianato e dell'industria dotate di strumento attuativo; Zone D1.2: produttive dell'artigianato e dell'industria di nuova espansione; Zone D2.1: commerciali, direzionali e artigianali di completamento; Zone D4: agroindustriali; Zone D5: produttive per l attività zootecnica. Le Z.T.O. D del territorio comunale di Pramaggiore sono escluse dall applicabilità della L.R. 14/2009 in quanto i rapporti di copertura e le altezza appaiono già notevolmente elevati ed un ulteriore incremento degli indici andrebbe a compromettere la funzionalità urbanistica dei contesti. 3.7 Z.T.O. E Le Z.T.O. E sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente alle attività di tipo primario, normate agli artt. 27, 28, 29.1, 29.2, 30, 31, 32 delle N.T.A. vigenti. Il Piano Regolatore Generale, nei suoi elaborati grafici indica e delimita la loro articolazione in: zone E1: di protezione con delicato equilibrio urbanistico e specializzate con elevate potenzialità produttive; zone E2: agricole produttive; zone E3: caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, utilizzabili per scopi agricolo - produttivi e per scopi residenziali; Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 10 di 32

11 zone E4: aree caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali; Ai sensi e per gli effetti della L.R. 14/2009, per gli edifici ad uso residenziale nelle Z.T.O. E sono consentiti gli interventi a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile; sono invece esplicitamente esclusi gli ampliamenti degli annessi rustici e di altri edifici funzionali alla produzione primaria (stalle, fienili, etc). Se l edificio prima casa dispone già di una potenzialità di incremento di volume in via ordinaria, in applicazione degli strumenti urbanistici, potrà comunque essere ampliato sommando la potenzialità incrementale ordinaria a quella straordinaria. Per le abitazioni diverse da prima casa o per edifici con diversa destinazione d uso il calcolo del volume incrementale verrà fatto solo sul volume esistente. Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 11 di 32

12 4 Prescrizioni derivanti dagli strumenti urbanistici di livello superiore 4.1 Aree ad elevato rischio o pericolosità idrogeologica (ai sensi del D.Lgs. 152/2006) L art. 9 della L.R. 14/2009 dedicato all esclusione degli ambiti non soggetti all applicazione della norma, stabilisce che gli interventi previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della norma non trovino applicazione nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica (zone P3) ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e successive modificazioni. Nel territorio del Comune di Pramaggiore sono presenti alcune aree, individuate nel Progetto di Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (Carta della Pericolosità Idraulica) steso dall Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene, soggette a pericolosità moderata scolo meccanico (P1), pericolosità moderata Tr=100 anni h>0 (P1), pericolosità media Tr=50 anni 0<h<1m (P2). Si riportano in cartografia le tavole PER-12-CTR, PER-13-CTR e PER-17-CTR in cui sono individuate le aree a rischio, viene omessa la tavola PER-16-CTR relativa al territorio del Comune di Pramaggiore, in cui non sono individuate aree soggette a rischio. Pur non essendo presenti nel territorio comunale aree definite P3, a titolo prudenziale, viene proposta solo una parziale applicazione delle possibilità previste dalla L.R. 14/2009 nelle aree comunque identificate come P1 e P2, oltre al rispetto delle norme del P.T.C.P. Per le aree identificate come P2 le norme del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico prevedono all art. 13: a) nuove costruzioni purchè all interno dei centri edificati e senza volumi utilizzabili al di sotto del piano campagna; b) l edificazione in zona agricola, con il limite di una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano, di quanto ammesso dalla vigente normativa di settore, inoltre, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inidonei alla conduzione del fondo; c) l ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico; d) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purchè risultino compatibili con le condizioni di pericolosità. Per gli interventi di cui ai punti a), c) e d) non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica. Per le aree identificate come P1, l art. 14 delle N.T.A. del piano delega agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore di prevedere e disciplinare l uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri ed indicazioni generali del Piano. Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 12 di 32

13 Figura 1: TAV. PER-12CTR Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 13 di 32

14 Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 14 di 32 Figura 2: TAV. PER- 13-CTR Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico

15 Figura 3: TAV. PER17-CTR Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Lemene Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 15 di 32

16 Lo strumento urbanistico di livello superiore che si esprime relativamente al rischio idraulico è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n 2008/104 del 05/12/2008. Nella Tavola 2 Carta delle fragilità vengono individuate le aree a pericolosità idraulica in riferimento ai P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati e le aree allagate negli ultimi 5-7 anni. Tali aree vengono normate all art. 15 delle N.T.A. Art. 15. Rischio idraulico Obiettivi 1. Il PTCP assume l indicazione del Piano provinciale delle emergenze (DLgs n. 112/98 e LR 11/01) della Provincia di Venezia (qui di seguito PPE) approvato con delibera del Consiglio Provinciale 2008/ del secondo il quale: - tutto il territorio provinciale è strutturalmente assoggettato a fenomeni che possono determinare rischi idraulici; - sono a pericolosità idraulica: relativamente ai comprensori di bonifica, le aree indicate come aree allagate negli ultimi cinque/sette anni; relativamente ai tratti terminali dei fiumi principali quelle indicate dai Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico (PPAI) adottati o dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) approvati, come aree fluviali o come aree con pericolosità idraulica P1, P2 e P3 e P4. Il PTCP riporta alla Tavola 2 le suddette aree sulla base delle indicazioni degli Allegati 19 e 21 del PPE. 2. Alla luce del PPE il PTCP persegue i seguenti obiettivi: salvaguardare la sicurezza di cose e persone; prevenire alterazioni della stabilità dell ambiente fisico e naturale con particolare riferimento alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché alle aree instabili e molto instabili; migliorare il controllo delle condizioni di rischio idraulico promuovendo azioni che ne riducano le cause e organizzando le forme d uso del territorio in termini di maggiore compatibilità con i fattori fisici legati al regime dei corsi d acqua, dei sistemi di bonifica e della rete idraulica minore; promuovere un riassetto idraulico complessivo del territorio attraverso interventi di difesa attiva volti ad incrementare la capacità di invaso diffusa dei suoli con azioni diverse compreso l utilizzo delle pertinenze degli ambiti fluviali come luoghi privilegiati per gli interventi di rinaturalizzazione; armonizzare la pianificazione e la programmazione dell uso del suolo con la pianificazione delle opere idrauliche ed al riassetto delle reti di bonifica attuati dagli enti competenti e stabilire a riguardo specifiche direttive per la formazione dei PAT/PATI. Indirizzi 3. In attesa di aggiornamenti in materia di aree esondabili, la cui individuazione spetta alle competenti autorità, la Provincia, di concerto con la Regione Veneto e con le altre Autorità e soggetti competenti, promuove la effettuazione di studi e la elaborazione di modelli proiettivi e valutativi. Direttive per le aree di mitigazione e per la compensazione idraulica 4. Si richiama la delibera di Giunta Regionale n del , così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, con cui è stato previsto che per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 16 di 32

17 trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, sia presentata una Valutazione di compatibilità idraulica ; previsione poi confermata dal Piano di Tutela delle Acque adottato con delibera n del 29 dicembre I Comuni d intesa con gli Enti e le Autorità competenti in materia idraulica, in via prioritaria i Consorzi di Bonifica e il Genio Civile regionale, individuano attraverso i PAT/PATI le aree che, in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e ambientali considerata la loro localizzazione in riferimento agli insediamenti e alle infrastrutture, risultano idonee per svolgere, anche temporaneamente, una funzione di mitigazione e di compensazione idraulica. 6. I criteri per l individuazione di dette aree, dovranno essere opportunamente specificati nel PAT/PATI per la successiva redazione e adeguamento del PI, degli strumenti urbanistici attuativi, dei programmi di intervento convenzionati e dei provvedimenti abilitativi (progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico, permessi di costruire, DIA, etc.). 7. Dette aree, ove risultino necessarie per il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio idraulico, dovranno essere previste in modo da perseguire in modo integrato e compatibile, oltre a quelle idrauliche, anche finalità ambientali e ricreative. 8. Analoghe aree per l'espansione delle acque potranno essere previste nelle fasce laterali di infrastrutture, impianti o aree produttive anche mediante l integrazione di funzione di barriera e di filtro per la mitigazione e la compensazione degli impatti. 9. La previsione di nuove aree urbanizzate, attraverso opportuni indici di piano, dovrà comunque individuare, all interno dell ambito oggetto di trasformazione d uso, adeguate superfici con funzione di invaso superficiale in grado di compensare all interno dell ambito stesso le condizioni di rischio idraulico preesistenti nonché quelle conseguenti alla trasformazione. Direttive per le aree assoggettate a pericolosità idraulica come individuate dai PAI/PPAI 10. In presenza di Piani di Bacino, come il PAI, vigenti o in regime di salvaguardia, i Comuni interessati, in sede di formazione ed adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono riportare le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dai Piani nonché le relative disposizioni normative. 11. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (o sul B.U.R.V.) della avvenuta adozione dei Progetti di Piano, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti, a meno di una diversa disposizione più restrittiva prevista dai singoli PAI/PPAI. 12. Adeguando i propri strumenti urbanistici ai Piani di Bacino i Comuni approfondiscono e aggiornano le valutazioni di rischio e di pericolo alla luce di studi ed analisi di dettaglio ed eventualmente propongono aggiustamenti delle perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo e della attribuzione alle diverse parti del territorio di classi di rischio o di pericolo. Direttiva Piano delle Acque 13. I Comuni, d intesa con la Provincia e con i Consorzi di bonifica competenti, nell ambito del PAT/PATI provvedono alla predisposizione, in forma organica e integrata, di apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato Piano delle Acque, da redigersi secondo le Linee Guida riportate in appendice delle presenti NTA, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi: - integrare le analisi relative all assetto del suolo con quelle di carattere idraulico e in particolare della rete idrografica minore; - acquisire, anche con eventuali indagini integrative, il rilievo completo della rete idraulica di prima raccolta delle acque di pioggia a servizio delle aree già urbanizzate; - individuare, con riferimento al territorio comunale, la rete scolante costituita da fiumi e corsi d acqua di esclusiva competenza regionale, da corsi d acqua in gestione ai Consorzi Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 17 di 32

18 di bonifica, da corsi d acqua in gestione ad altri soggetti pubblici, da condotte principali della rete comunale per le acque bianche o miste; - individuare altresì le fossature private che incidono maggiormente sulla rete idraulica pubblica e che pertanto rivestono un carattere di interesse pubblico; - determinare l interazione tra la rete di fognatura e la rete di bonifica; - individuare le principali criticità idrauliche dovute alla difficoltà di deflusso per carenze della rete minore (condotte per le acque bianche e fossi privati) e le misure da adottare per l'adeguamento della suddetta rete minore fino al recapito nella rete consorziale, da realizzare senza gravare ulteriormente sulla rete di valle. Tali adeguamenti dovranno essere successivamente oggetto di specifici accordi con i proprietari e potranno essere oggetto di formale dichiarazione di pubblica utilità; - individuare le misure per favorire l'invaso delle acque piuttosto che il loro rapido allontanamento per non trasferire a valle i problemi idraulici; - individuare i problemi idraulici del sistema di bonifica e le soluzioni nell'ambito del bacino idraulico; - individuare i criteri per una corretta gestione e manutenzione della rete idrografica minore, al fine di garantire nel tempo la perfetta efficienza idraulica di ciascun collettore; - individuare, anche integrando e specificando le richiamate Linee Guida di cui all appendice, apposite linee guida comunali per la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi edificatori che possano creare un aggravio della situazione di rischio idraulico presente nel territorio (tombinamenti, parcheggi, lottizzazioni ecc ). 14. Fino alla redazione del Piano delle Acque di cui al comma precedente, qualsiasi intervento che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, dovrà essere compatibile con le Linee Guida di cui all appendice; 15. Per la predisposizione del Piano delle Acque la Provincia fornisce la necessaria collaborazione mettendo a disposizione tutte le conoscenze acquisite e/o acquisibili. Prescrizioni 16. Fino al recepimento nei PAT/PATI delle direttive sopra riportate qualsiasi intervento, che possa recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, da realizzare in attuazione di previsioni urbanistiche che non siano state preventivamente assoggettate alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n del , così come modificata dalle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007, dovrà prevedere la totale compensazione della impermeabilizzazione del suolo mediante idonee misure tecniche da definire, caso per caso, in accordo con il competente Consorzio di Bonifica anche alla luce delle linee guida riportate in appendice. 17. Fino all adeguamento al PTCP, ai sensi dell art. 8 delle presenti NTA, ovvero fino all adozione del PAT con previsioni di uguale o maggiore tutela, non potranno essere assentiti interventi che comportino riduzione della capacità di invaso. Qualsiasi riduzione di invaso dovrà avvenire solo a fronte di idonea compensazione, da effettuarsi con riferimento alle Linee Guida in appendice alle presenti NTA, previa intesa con il competente Consorzio di Bonifica. Alle finalità del presente regolamento, nelle aree soggette a rischio idrogeologico sono consentiti gli interventi di cui alla L.R. 14/2009 solamente per la prima casa d abitazione, mentre per le altre destinazioni d uso è esclusa l applicabilità della norma, ad eccezione degli interventi funzionali alla fruibilità di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 18 di 32

19 Figura 4: Estratto P.T.C.P Venezia Tavola 2 Carta delle fragilità Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 19 di 32

20 4.2 Attività a rischio di incidente rilevante RIR (ai sensi del D.M. 9 maggio 2001) Il PTCP della Provincia di Venezia adottato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 2008/104 del individua all interno del territorio comunale di Pramaggiore una attività a Rischio di Incidente Rilevante ai sensi del D.M. 9 maggio L art. 17 delle N.T.A. del piano norma tali attività come segue: Art. 17. Rischio di incidente rilevante Obiettivi 1. Il PTCP, in considerazione dei contenuti del PPE, persegue l obiettivo della tutela del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui alla normativa vigente in materia. 2. Il PTCP indica nella tavola 2 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, così come indicati dal Ministero dell'ambiente, e le relative aree di danno determinate secondo il D.M. 9 maggio I Zona Zona di Sicuro Impatto II Zona Zona di danno Figura 5: Estratto PTCP Venezia - Individuazione dell area a rischio di incidente rilevante nel Comune di Pramaggiore Direttive 3. I PAT/PATI recepiscono e attuano le direttive di cui al presente capo nei seguenti casi: - quando siano presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante; - quando siano presenti aree di danno e/o aree di osservazione, così come individuate al successivo comma 4, di stabilimenti insediati in territorio confinante; - nei casi in cui la pianificazione comunale consenta la localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 4. Ai fini della definizione di un adeguato contesto conoscitivo, in sede di redazione di PAT/PATI e/o di adeguamento dello strumento di pianificazione vigente deve essere individuata, con riferimento alla componente del rischio tecnologico un area di osservazione - corrispondente all area di attenzione come definita dalle Linee guida per la Pianificazione di emergenza esterna - o, in carenza di indicazioni del PEE, all ambito definito dal doppio della seconda distanza di danno individuata con il metodo speditivo di cui all Allegato 1 delle richiamate Linee guida per il PEE e comunque non inferiore a quella ricadente entro un raggio di 500 metri dall impianto a Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 20 di 32

21 rischio. I Comuni possono incrementare l'ambito minimo dell'area di osservazione per includere porzioni significative del territorio. In detta area di osservazione i Comuni devono eseguire una accurata ricognizione e analisi degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili. 5. La pianificazione comunale dovrà prevedere, con particolare attenzione agli elementi vulnerabili rilevati, l'applicazione di una o più delle seguenti strategie in ragione delle peculiari caratteristiche del territorio: - prevedere la realizzazione di interventi di prevenzione e di mitigazione dei danni con l adozione delle migliori tecnologie disponibili; - prevedere la predisposizione delle misure di protezione e di prevenzione per gli elementi territoriali e ambientali e di riqualificazione territoriale ed edilizia; - prevedere l eventuale ipotesi di delocalizzazione degli impianti e delle eventuali funzioni insediative e produttive. 6. I Comuni possono prevedere misure di prevenzione e riduzione del rischio e di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti, anche mediante l'eventuale applicazione della perequazione urbanistica e del credito edilizio. 7. Qualora la pianificazione comunale introduca limitazioni all edificazione a tutela dell ambiente e delle persone maggiormente cautelative rispetto ai requisiti minimi di cui al D.M. 9/05/2001, in base all elaborato RIR, potrà essere prevista l applicazione dell istituto della compensazione urbanistica e della perequazione, secondo quanto previsto dalla LR 11/2004, permettendo ai proprietari di aree, soggette a detto vincolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, su altre aree. 8. Per la delocalizzazione, anche parziale, di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nei casi di messa in sicurezza del territorio e degli insediamenti esistenti, si potranno individuare aree, conformi ai requisiti minimi di sicurezza contenuti nel D.M. 9 maggio 2001, anche in deroga al criterio di concentrazione delle aree produttive definito dal PTCP. La pianificazione comunale dovrà definire appositi criteri per la delocalizzazione parziale o totale dell impianto a rischio, basata sulla valutazione delle analisi costibenefici e multicriteria, le quali devono formare parte integrante delle ipotesi di attuazione delle previsioni urbanistiche e territoriali necessarie per effettuare la delocalizzazione stessa. 9. Nell'area di osservazione, esterna alle "aree di danno", si procede con una valutazione di compatibilità degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili in relazione agli scenari incidentali. 10. Per facilitare la costruzione dell Elaborato tecnico RIR, si riportano in appendice le Linea guida per la formazione dell elaborato tecnico RIR, costituite da una tabella di confronto tra le indicazione dell Allegato tecnico al DM 9 maggio 2001 e i contenuti del PAT /PATI e PI riferiti alla LR 11/ Nei casi in cui le aree di danno e/o di osservazione coinvolgano il territorio di più Comuni la valutazione della compatibilità territoriale e ambientale deve essere eseguita con il metodo del confronto e della concertazione con i comuni interessati, come stabilito dalla LR 11/2004 e in conformità alle disposizioni del PTCP. 12. Qualora sia prevista la delocalizzazione dell impianto esistente in altro Comune, possono essere previste misure di compensazione e perequazione anche mediante la sottoscrizione di appositi accordi / intese tra la Provincia e i Comuni interessati. Prescrizioni 13. Fino all approvazione e/o all adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici comunali alle normative in materia di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, trova diretta applicazione la metodologia di cui al D.M. 9 maggio 2001, con particolare riguardo al regime transitorio per l attività edilizia, previsto dall art. 14 del D.Lgs. 334/99 e dalle Linee guida per la Pianificazione dell emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di Relazione illustrativa PIANO CASA - Agri.te.co. S.c. pag. 21 di 32

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