LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI

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1 LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI Sulla Gazzetta Ufficiale , n. 153, è stato pubblicato il Decreto Legge 223/2006 contenente la c.d. Manovra correttiva dei conti pubblici in vigore dal Tra le novità introdotte, le disposizioni con riflessi fiscali sono presenti nell'ambito del Titolo III e, in particolare, negli articoli da 35 a 38. Con la Legge di conversione 248/2006, del 4/8/2006 pubblicata sulla G.U, 186 del 11/8/2006 supplemento ordinario 183, il Parlamento ha introdotto importanti correttivi alla stesura contenuta nel Decreto Legge. Nel presente documento si fornisce una serie di interventi relativi alle novità che hanno riflessi per la categoria professionale dei geometri. In particolare si affronteranno le novità: - relative alla determinazione del reddito professionale e ai nuovi obblighi amministrativi; - in materia di pagamenti attraverso il modello F24; - relative alla detrazione fiscale sugli interventi edilizi (36%). Al termine si riporterà una sintesi degli altri argomenti oggetto della manovra correttiva che si ritengono di interesse della Vs. categoria professionale. Le novità introdotte sono in fase di prima applicazione ed è possibile che alcune delle informazioni fornite con il presente documento siano modificate successivamente alla sua stesura da Circolari o Comunicati dell Agenzia delle Entrate. Ulteriori approfondimenti e nuovi documenti saranno disponibili sul sito internet dello studio all indirizzo: Ravenna, 22 settembre 2006 Dott. Vincenzo Morelli Tel. 0544/ Studio Consulenti Associati Via Bovini 41 - Ravenna morelli@consulentiassociati.ra.it 1

2 LE NUOVE DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI Riferimenti: Art. 35, comma 12 e Art. 36, commi da 27 a 29, D.L. n. 223/2006, convertito dalla Legge n. 248/2006; Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04/08/2006. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la Manovra correttiva contenuta nel Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani Visco), convertito nella Legge 248/2006, è intervenuta in maniera decisa: sulle misure di controllo e verifica dei redditi dichiarati, nonché sulle misure volte a limitare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; sul trattamento delle perdite; su alcuni componenti che concorrono alla determinazione del reddito. NUOVI OBBLIGHI E LIMITAZIONI ALL USO DEL CONTANTE Nell intento di intensificare e rafforzare l attività di accertamento e di limitazione dell evasione e dell elusione fiscale, è stato limitato l uso del contante ed in generale delle transazioni prive di tracciabilità. Quella degli esercenti arti e professioni è frequentemente considerata una delle categorie che, operando a contatto diretto con la clientela (spesso composta da soggetti non IVA ), sarebbe maggiormente a rischio di evasione fiscale. Di seguito si esaminano i nuovi obblighi introdotti dal D.L.223/2006, relativi all incasso dei compensi dalla clientela e all utilizzo del conto corrente bancario per l attività professionale. INCASSO DEI COMPENSI Il DL n. 223/2006, nell intento di intensificare e rafforzare l attività di accertamento e di limitazione dell evasione e dell elusione fiscale, ha introdotto un generalizzato obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti da parte dei professionisti limitando l uso del contante a operazioni di importo entro limiti predefiniti. Il comma 12 dell art. 35 del D.L. in esame dispone che: I compensi in denaro per l esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 Euro. In sede di conversione è stato introdotto il comma 12 bis che dispone una norma transitoria secondo la quale il predetto limite di 100 si applica a partire dall in quanto fino a tale data gli importi minimi sono: 2

3 1.000 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2006) al ; 500 dall al Con riferimento ai compensi, quindi, è necessario l utilizzo di sistemi di pagamento che ne garantiscano la precisa tracciabilità. Da ciò deriva che i professionisti dovranno provvedere agli incassi attraverso uno dei seguenti strumenti: - assegni bancari o circolari, NON TRASFERIBILI; - bonifici bancari o postali; - pos o carte di credito; - RID o altre modalità bancarie; - in contanti o con assegni liberi o girati da terzi per importi rientranti nei limiti e con la tempistica già indicate. CONTO CORRENTE DEL LIBERO PROFESSIONISTA Per i compensi di importo inferiore ai predetti limiti è possibile ricevere denaro contante, ma, sempre al comma 12 dell art. 35 del DL 223/2006, si prevede che i liberi professionisti debbano:...tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell esercizio dell attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. Ciò significa, ed è importante precisarlo con chiarezza, che TUTTI gli incassi effettuati (in contanti o con assegni liberi, oltre a quelli già indirizzati in banca, devono essere accreditati sul conto corrente. La norma impone che quanto riscosso affluisca sul conto corrente, perciò il lavoratore autonomo che incassa il proprio compenso in contanti, NON PUO utilizzare tali somme per eventuali pagamenti in contanti relativi all attività o per prelievi di utile, ma deve provvedere al versamento di tutta la somma incassata su un c/c bancario o postale. Per provvedere ai necessari pagamenti, il professionista potrà procedere al prelievo della somma dal conto corrente, eventualmente anche tenendosi una disponibilità in contanti. Come immediata, ed evidente conseguenza, deriva che il lavoratore autonomo è obbligato a tenere un c/c (postale o bancario) a lui intestato, dal quale, in pratica, sia possibile risalire alle transazioni (incassi e prelievi) effettuate nell esercizio dell attività. Va evidenziato che: la norma non impone che il c/c sia dedicato esclusivamente all esercizio dell attività. Ciò significa che lo stesso può essere utilizzato anche per effettuare operazioni a titolo personale; 3

4 devono transitare per il c/c i prelevamenti per il pagamento delle spese. Il materiale pagamento delle stesse potrà essere eseguito anche in contanti. Si pensi, ad esempio, all acquisto della cancelleria, del carburante, di valori bollati, delle visure catastali, ecc. Se anche è consentito l utilizzo di un conto corrente non dedicato all attività, è bene che il professionista tenga opportuna memoria delle operazioni di accredito ed addebito che non trovano riscontro nella contabilità. Ciò deriva principalmente da quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2005 (L. 311/2004) che, modificando l articolo 32 del DPR 600/73, ha stabilito che i verificatori hanno la possibilità di considerare compensi o ricavi anche i prelevamenti dai conti bancari o postali, di cui il contribuente non indichi il beneficiario, o che non risultino dalle scritture contabili. L Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 28/E, ha affermato che i professionisti possono ritenersi sollevati dall onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi che, avuto riguardo all entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono ragionevolmente essere ricondotte nella gestione extra-professionale. Questa precisazione trova la propria utilità nelle disposizioni in tema di accertamento bancario (art. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/73) secondo le quali, come già indicato sopra, i prelevamenti dai c/c non annotati nelle scritture contabili sono considerati ricavi o compensi qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare che gli stessi non hanno rilevanza ai fini del reddito di lavoro autonomo. Da quanto sopra deriva la conseguenza che, l eventuale utilizzo del c/c per l attività e per la sfera personale, necessita l impegno del professionista a tenere memoria di tutte le operazioni che non rientrano tra quelle inerenti l attività, così da poterle giustificare in occasione di un eventuale verifica fiscale. L alternativa potrà essere quella di attivare un conto corrente dedicato esclusivamente all attività o di adottare la contabilità ordinaria, così da poter annotare nelle scritture contabili tutte le operazioni che transitano sul conto corrente del professionista. E bene precisare che, anche in presenza di un conto corrente dedicato, i verificatori dell Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza non vedranno in alcun modo limitata la loro possibilità di acquisire i dati relativi alle movimentazioni degli altri conti (anche meramente personali) tenuti dal professionista. 4

5 RIEPILOGO DELL OPERATIVITA SUI CONTI CORRENTI C/C BANCARIO O POSTALE Somme riscosse nell esercizio dell attività esercitata Somme prelevate per il sostenimento delle spese relative all attività esercitata Eventuale presenza di operazioni (versamenti e prelievi) effettuate in ambito privato Se importi (fino al ) esclusivamente con bonifico, assegno non trasferibile, sistemi di pagamento elettronico, altre modalità di pagamento postali o bancarie Il limite è pari a: 500 dall al ; 100 dall Versamento sul c/c bancario o postale di tutte le somme incassate dal libero professionista. SANZIONI APPLICABILI PER LE IRREGOLARITA NELLA GESTIONE FINANZIARIA E DEGLI INCASSI La norma che ha introdotto gli obblighi relativi agli incassi esclusivamente con strumenti bancari e del versamento degli incassi sul c/c del professionista, non prevede alcuna sanzione specifica. Nonostante ciò è bene evidenziare che i nuovi obblighi derivano dalla modifica dell art. 19 del DPR 600/73 (Scritture contabili degli esercenti arti e professioni), perciò la violazione delle nuove norme introdotte potrà essere considerata come irregolarità nella tenuta delle scritture contabili. I verificatori, rilevando irregolarità nella tenuta delle scritture contabili potrebbero procedere all accertamento induttivo che, prescindendo in tutto o in parte dalla contabilità, consente di accertare redditi sulla base di dati e notizie comunque raccolti (art. 39 comma 2 DPR 600/73). In seguito alle possibili conseguenze sopra indicate, si suggerisce la massima prudenza nella gestione finanziaria dell attività libero professionale e nell applicazione puntuale delle nuove norme introdotte. STUDI DI SETTORE Con decorrenza 2005 (quindi con effetto già con la dichiarazione da presentare entro il prossimo mese di ottobre) la congruità alle risultanze degli studi di settore dovrà essere rilevata per tutti gli anni. 5

6 In precedenza quest obbligo era previsto per le imprese in contabilità semplificata, mentre i professionisti e le imprese in contabilità ordinaria potevano risultare non congrui in un anno su tre presi in esame. Per effetto di tale intervento tutti i contribuenti soggetti all applicazione degli studi di settore sono accertabili se si verifica uno scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e quelli presunti, ossia se risultano non congrui e non hanno provveduto a adeguarsi. Al verificarsi di questa situazione l Agenzia delle Entrate attiverà la procedura per chiedere chiarimenti in merito e/o proporre un accertamento con adesione; Qualora il libero professionista fosse risultato non congruo per il 2005, e intendeva usufruire dell anno di tolleranza alla congruità, potrà adeguare le risultanze della propria dichiarazione dei redditi entro il prossimo 31 ottobre, integrando i pagamenti delle imposte già effettuati. E opportuno evidenziare che, per i liberi professionisti, gli studi di settore sono ancora sperimentali o monitorati. A queste tipologie di studi di settore non si applicano le normali procedure di accertamento automatico da parte dell Agenzia delle Entrate. LE PERDITE DEL LAVORATORE AUTONOMO L art. 36, commi 27 e 28, DL n. 233/2006, modificando l art. 8 del TUIR, dispone novità nell utilizzo delle perdite realizzate nell esercizio di arti e professioni, ancorché esercitate attraverso società semplici o associazioni. In precedenza era possibile ridurre i redditi di qualunque altra natura realizzati nell anno; dal 2006 le perdite prodotte potranno essere utilizzate esclusivamente per compensare redditi della stessa natura, quindi solo con redditi di lavoro autonomo. L utilizzo di dette perdite sarà possibile anche negli esercizi successivi rispetto quello nel quale sono prodotte, ma non oltre il quinto. LE PLUSVALENZE E LE MINUSVALENZE L art. 36, comma 29 del Decreto in esame affronta una rilevante novità per i lavoratori autonomi. Fino al 31/12/2005 il realizzo delle plusvalenze dalla cessione di beni strumentali era escluso dall assoggettamento ad imposizione. Le minusvalenze erano, invece, indeducibili dal reddito prodotto. Con l introduzione delle novità si ha l estensione alla formazione del reddito, delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione, al risarcimento per perdita o danneggiamento, e alla destinazione alla sfera personale del professionista dei beni strumentali (esclusi gli immobili, le opere d arte, d antiquariato e da collezione). 6

7 CESSIONE, RISARCIMENTO O AUTOCONSUMO DEI BENI STRUMENTALI Come sopra accennato le plusvalenze/minusvalenze dei beni strumentali concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo se: sono realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso; sono realizzate a seguito del risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; derivano dal consumo personale o familiare del lavoratore autonomo (cosiddetto autoconsumo ) o sono destinati a finalità estranee all esercizio della professione. N.B.: non sono considerate tassabili/deducibili le plusvalenze/minusvalenze conseguite relativamente agli immobili e agli oggetti d arte, di antiquariato e da collezione (in quanto su tali beni non è consentito dedurre quote di ammortamento). Per calcolare la plusvalenza/minusvalenza realizzata, lo stesso comma 29 dispone che: Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato. Quindi la plusvalenza/minusvalenza è data da: corrispettivo/indennità percepiti costo non ammortizzato del bene (*) oppure, nei casi in cui non vi è un corrispettivo, come in presenza del c.d. autoconsumo : valore normale del bene costo non ammortizzato del bene (*) (*) Per costo non ammortizzato del bene si intende il costo fiscalmente riconosciuto ossia costo storico al netto degli ammortamenti dedotti fiscalmente. Si ricorda che per i professionisti iscritti alle rispettive Casse previdenziali il corrispettivo della cessione di un bene strumentale, anche se esposto in fattura: - non va maggiorato del contributo integrativo (2% o 4%); - non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Esempio: Un geometra cede un PC utilizzato nell ambito dell attività, acquistato nel 2002, per un corrispettivo di 630 (+ IVA). Per il calcolo della plusvalenza si considerino i seguenti dati: costo storico

8 fondo ammortamento (2.000 x 20% coefficiente ammortamento x 4 anni) costo non ammortizzato 400 ( ) corrispettivo incassato 630 (+ IVA) La plusvalenza derivante dalla cessione è pari a 230 ( ). La fattura relativa alla cessione è così redatta: FATTURA N... DEL Cessione PC usato 630 IVA 20% 126 Totale fattura 756 Come confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E, non è prevista la possibilità di rateizzare la plusvalenza, a differenza di quanto disposto per le imprese dall art. 86, comma 4, TUIR. Secondo l Agenzia delle Entrate, infatti, in applicazione del principio di cassa e soprattutto in mancanza di un espresso riferimento normativo, al lavoratore autonomo è imputato il predetto reddito nell esercizio in cui avviene l incasso (o in quello in cui avviene la destinazione a finalità estranee alla professione). La norma non fa alcun riferimento al trattamento delle plusvalenze relative alle autovetture o in generale ai beni a deducibilità limitata (es. telefoni cellulari o altri beni ad uso promiscuo). A tale proposito, nella citata Circolare n. 28/E è stato chiarito che, anche per i lavoratori autonomi la plus/minusvalenza, concorre a formare il reddito nella stessa proporzione esistente tra l ammontare dell ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. Tale interpretazione ricalca il principio contenuto nell art. 164, comma 3, TUIR ai fini della determinazione della plus/minusvalenza per i beni a deducibilità limitata nell ambito del reddito d impresa. La novità in esame è entrata in vigore il (giorno di pubblicazione sulla GU del DL n. 223/2006), tuttavia, a causa dell assenza di una specifica disposizione transitoria che ne stabilisce l applicabilità alle operazioni effettuate a decorrere dalla predetta data, la stessa dovrebbe trovare applicazione alle plus/minusvalenze conseguite fin dall Applicando, come sopra specificato, il principio di cassa, assume rilevanza anche la plus/minusvalenza relativa alla cessione di un bene strumentale fatturata, ad esempio, il e il cui corrispettivo è stato incassato il

9 MODELLO F24 TELEMATICO Riferimenti: Art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani Visco), convertito dalla Legge n. 248/2006; Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 28/E del 04/08/2006; Comunicati stampa dell Agenzia delle Entrate del 05/09/2006 e del 14/9/2006 L art. 37, comma 49, DL n. 223/2006 ha introdotto l'obbligo per TUTTI i soggetti titolari di partita IVA (imprenditori individuali, lavoratori autonomi, società di persone, società di capitali, ecc.), di effettuare i versamenti delle imposte, dei contributi e premi avvalendosi esclusivamente di modalità telematiche. L obbligo decorre dall 1 Ottobre 2006 e non riguarda i contribuenti senza partita IVA (privati, collaboratori di impresa familiare, soci di società, ecc.), i quali potranno continuare ad effettuare i propri versamenti presentando il mod. F24 cartaceo in banca o in posta, ma potranno anche aderire alla nuova modalità di pagamento. Col Comunicato stampa del 14 settembre 2006 l Agenzia delle Entrate ha segnalato che i contribuenti che, per cause oggettive non possono accedere al proprio conto corrente possono, in alternativa utilizzare il modello F24 cartaceo o rivolgersi ad un intermediario che aderisce al CBI. AMBITO OGGETTIVO Il nuovo obbligo interessa TUTTI i versamenti per i quali è utilizzato il modello F24 cartaceo (previsti dagli artt. 17, comma 2 e 28, comma 1, del D.Lgs. n. 241/97), tra cui: - le imposte sui redditi; - le ritenute alla fonte; - le liquidazioni periodiche IVA e il saldo IVA annuale; - le imposte sostitutive; - i contributi previdenziali IVS e quelli dovuti alla Gestione Separata INPS; - i contributi previdenziali e assistenziali INPS relativi a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, associati in partecipazione; - i premi INAIL; - l ICI dall 1/5/2007, obbligo anticipato per i versamenti da effettuare a Comuni già convenzionati con l Agenzia delle Entrate per il pagamento del tributo a mezzo F24. MODALITÀ OPERATIVE DI PAGAMENTO TELEMATICO Per assolvere all'obbligo di versamento telematico, l'agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 28/E, e nel comunicato stampa del 05/09/2006, ha specificato che il soggetto interessato potrà utilizzare uno dei seguenti canali telematici : 9

10 1. servizio F24 ON-LINE ; 2. servizio F24 ATTRAVERSO INTERMEDIARI FISCALI (F24CUMULATIVO) ; 3. servizio di HOME BANKING (Cbi - Corporate Banking Interbancario). 1. SERVIZIO F24 ON-LINE Tale servizio consente al contribuente di effettuare direttamente on line, a mezzo di un personal computer, la compilazione del Mod. F24 e il pagamento di quanto dovuto, anche senza aver sottoscritto un contratto di home banking con la propria banca. Per accedere al servizio F24 ON-LINE il contribuente deve richiedere preventivamente un codice Pin dal sito di Fisconline o, in alternativa, recandosi presso un ufficio dell Agenzia delle Entrate, munito di documento di riconoscimento. Si segnala che i contribuenti con partita IVA sono distinti in due categorie in base al numero dei percipienti compresi nella dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770): - se il numero è fino a 20 soggetti, o il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta, è utilizzabile il canale internet ; - se il numero è oltre 20 soggetti il contribuente deve utilizzare il canale entratel. 2. PAGAMENTO F24 ATTRAVERSO INTERMEDIARI ABILITATI Per adottare tale modalità di pagamento è necessario avvalersi di un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, società di servizi, ecc.). Tale modalità richiede, in sintesi: la stipula di una convenzione tra l'intermediario e l'agenzia delle Entrate; il conferimento all'intermediario, da parte del contribuente, dell'incarico a trasmettere telematicamente il mod. F24, oltre all autorizzazione dell addebito sul conto corrente, di cui il contribuente stesso fornisce le coordinate bancarie, delle somme da pagare. ASPETTI COMUNI DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO F24 IN VIA TELEMATICA ON LINE E ATTRAVERSO INTERMEDIARI La presentazione del modello F24 in via telematica è obbligatoria anche per quelli a saldo zero (con l utilizzo di crediti a compensazione di importi a debito). Se il modello porta un saldo da versare, è necessario indicare anche le coordinate bancarie del conto su cui l Agenzia delle entrate provvederà ad effettuare l addebito. E necessaria la coincidenza della titolarità del conto corrente con il nominativo del contribuente. Non è possibile utilizzare conti cointestati o di terzi. 10

11 In seguito a ciò è evidente che non è possibile alcun addebito da parte dell Agenzia delle Entrate sul conto corrente del contribuente per somme di competenza di terzi. E possibile inviare telematicamente la disposizione di pagamento anche prima della scadenza, in quanto l Agenzia delle Entrate provvede all addebito solo alla data prescritta. La Banca effettua il pagamento solo se, oltre alla corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento, esiste la disponibilità sul conto corrente per il totale delle somme da addebitare. Il mancato addebito del modello nel conto per mancata capienza, per errore nelle coordinate bancarie, o per ogni errore nella compilazione del modello stesso, è comunicato tempestivamente (all intermediario se è utilizzato tale canale di trasmissione) al fine di provvedere agli adempimenti conseguenti. 3. SERVIZIO DI HOME BANKING L Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 05/09/2006, ha consentito di effettuare i versamenti telematici anche mediante il servizio home banking offerto dalle aziende di credito aderenti al servizio di Corporate banking interbancario, come definiti dall Associazione bancaria italiana. L elenco completo delle banche è consultabile sul sito Premesso che è opportuno attendere le specifiche istruzioni da parte dell'agenzia delle Entrate in merito a tale ultima modalità di versamento, si evidenzia che l'estensione all home banking: consente l'utilizzo di un c/c intestato ad un soggetto diverso dal contribuente perché il servizio attraverso l'home banking non richiede la corrispondenza tra intestatario del c/c e intestatario della delega di pagamento; non coinvolge l'agenzia delle Entrate nel procedimento telematico di addebito (salvo eventuali novità in materia). E inoltre necessario: - disporre di un computer; - disporre di un collegamento a Internet; - attivare i servizi Web offerti dalla Banca, tra i quali vi deve essere l F24 telematico tramite lo standard Cbi. Il rapporto che si instaura è: Cliente Banca (per l addebito dell operazione di F24 on line) Banca Agenzia delle Entrate (per l invio telematico del modello di pagamento). Non si può entrare nel merito dei servizi home banking offerti dalle varie banche, ma si ritiene che i tempi per gli addebiti dovrebbero ricalcare quelli già previsti dai servizi indicati in precedenza. 11

12 INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO: RITORNO DELL IVA AL 10% E DETRAZIONE AL 36% Riferimenti: Art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, DL n. 223/2006 Dopo l approvazione del maxi emendamento al DL n. 223/2006 da parte del Senato, sono state inserite una serie di disposizioni riguardanti la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare all art. 35, DL n. 223/2006 sono stati aggiunti: il comma 35-ter che prevede la proroga, per il 2006, dell applicazione dell aliquota IVA agevolata del 10%, con riferimento però alle sole prestazioni fatturate dal ; il comma 35-quater che, sempre con riferimento agli interventi effettuati nel periodo , dispone il ritorno della detrazione IRPEF al 36% e contemporaneamente fissa il limite di spesa massima di , all immobile oggetto dell intervento e non più ai singoli soggetti interessati. É infine confermata la disposizione contenuta nell art. 35, comma 19, in base al quale, a decorrere dal , per usufruire della detrazione, nella fattura è necessario indicare separatamente il costo relativo alla manodopera. L ALIQUOTA IVA DEL 10% PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO Con l introduzione del citato comma 35-ter, l aliquota IVA applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui all art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 è ritornata al 10%, con effetto alle sole prestazioni fatturate dall e fino al Le aliquote IVA applicabili nel 2006 agli interventi edilizi possono così riassumersi: Riferimento normativo Art. 31, comma 1, Legge n. 457/78 (ora art. 3, comma 1, DPR n. 380/2001) lett. A) lett. B) lett. C) lett. D) Tipo di intervento Manutenzione ordinaria Manutenzione straordinaria Risanamento e restauro conservativo Ristrutturazione edilizia dall al % Aliquota IVA 10% (n terdecies e quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72) dall al % (art. 35, c. 35-ter, DL n. 223/06) 10% (n terdecies e quaterdecies, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72) 12

13 IL RITORNO DELLA DETRAZIONE IRPEF AL 36% A seguito della riduzione dell aliquota IVA la misura della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è ritornata al 36%. La nuova misura è applicabile però con riferimento ai pagamenti effettuati nel periodo Contestualmente, per gli interventi effettuati nel predetto periodo temporale, è stato disposto che il limite massimo di spesa di va riferito all immobile oggetto dell intervento. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SPESE SOSTENUTE FINO AL SPESE SOSTENUTE DAL AL Detrazione spettante Limite di spesa Detrazione spettante Limite di spesa 41% per soggetto 36% per immobile LE NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE Per beneficiare della detrazione in esame è necessario, inoltre, che nella fattura sia esposto distintamente il corrispettivo riferito alla manodopera rispetto a quello riferito ai beni utilizzati. Si rammenta che, per espressa previsione del comma 20 dell art. 35 del D.L. in esame, le predette novità in tema di fatturazione sono applicabili alle fatture emesse a decorrere dal Di seguito si riporta un facsimile di una fattura relativa ad un intervento agevolato. Restauriamo bene srl Impresa di costruzioni Via Roma, n Ravenna (RA) P. IVA/C.F Fattura n. 148 del Spett.le Sig. Rossi Angelo Via Maggiore, n Ravenna Intervento sul Vs. immobile sito in via Maggiore n. 412: - fornitura di ,00 - manodopera 2.000,00 Totale imponibile ,00 IVA 20% 2.000,00 Totale fattura ,00 13

14 ALTRE NOVITA INTRODOTTE DALLA MANOVRA INTEGRATIVA CESSIONI IMMOBILIARI E ACCERTAMENTI - Art. 35, commi 2 e 3 In caso di cessioni di immobili e relative pertinenze, l'ufficio potrà accertare un maggior corrispettivo anche sulla base del valore normale dei beni venduti. Contestualmente è stato soppresso l'art. 15, DL n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95. REVERSE CHARGE" NEL SETTORE EDILE - Art. 35, commi 5 e 6 Alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti - delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; - dell'appaltatore principale; - di eventuale altro subappaltatore è esteso il meccanismo previsto ai fini IVA del c.d. "reverse charge". Ciò significa che, la fattura emessa dal prestatore di servizi, sarà senza IVA e il destinatario dovrà provvedere alla sua integrazione, con l IVA applicabile, e registrare il documento sia tra le fatture di acquisto sia tra le fatture emesse. In sede di conversione sono state inserite due disposizioni di favore inerenti il rimborso IVA per i soggetti che effettuano le operazioni per le quali è introdotto il reverse charge. L'operatività di tale disposizione è subordinata all'autorizzazione Comunitaria. IVA SU LOCAZIONI/CESSIONI IMMOBILIARI - Art. 35, commi da 8 a 10 In base alla nuova formulazione dei nn. 8) e 8-bis) dell art. 10, DPR n. 633/72 (Legge IVA) è prevista, in linea generale, l'esenzione da IVA per le locazioni/cessioni immobiliari, con conseguente assoggettamento all imposta di registro. Considerato l impatto negativo che l estensione del regime di esenzione IVA in ambito immobiliare avrebbe comportato, sono state introdotte in sede di conversione rilevanti modifiche. E stata ridimensionata l estensione generalizzata del regime di esenzione IVA ridisegnando l intero sistema di tassazione indiretta in ambito immobiliare. In base alla nuova formulazione dei nn. 8) e 8-bis) e all introduzione del nuovo n. 8- ter) all art. 10, DPR n. 633/72 è ora previsto il seguente trattamento. LOCAZIONI IMMOBILIARI In base al nuovo n. 8) sono esenti le locazioni immobiliari relative a immobili ad uso abitativo. Sono invece escluse dall esenzione le locazioni relative a immobili strumentali: effettuate nei confronti di soggetti con detrazione IVA limitata (pro rata di 14

15 detraibilità pari o inferiore al 25%); effettuate nei confronti dei soggetti privati; per le quali si è optato per il regime di imponibilità. Contestualmente è stata modificata la tassazione ai fini dell imposta di registro, indipendentemente dall assoggettamento ad IVA. È prevista: l aliquota del 2% in caso di locazioni di immobili ad uso abitativo; l aliquota dell 1% in caso di locazioni di immobili strumentali. Tutti i contratti di locazione devono ora essere registrati. Per quelli già in corso al , si dovrà presentare un apposita dichiarazione nella quale andrà anche eventualmente esercitata l opzione per l imponibilità IVA. La registrazione ed il pagamento dell imposta dovuta saranno da eseguire nel periodo dal 1 al 30 novembre Tra le diverse indicazioni fornite nel Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 14 settembre 2006, spiccano l obbligo per la registrazione telematica dei contratti e la modalità di calcolo dell'imposta di registro per i contratti in corso al 4 luglio 2006 ed assoggettati ad IVA. In particolare, l'atto precisa che l'imposta deve essere: calcolata sul corrispettivo relativo alla residua durata del contratto, ossia al periodo che decorre dal 4 luglio 2006 alla fine del contratto; alternativamente versata: in unica soluzione, qualora il contratto abbia durata totale superiore a due anni e durata residua superiore a 12 mesi, vantando una riduzione di imposta pari alla metà dell'interesse legale; ovvero annualmente, pagando il dovuto entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità. CESSIONI IMMOBILIARI In base ai nuovi nn. 8-bis e 8-ter dell art. 10, DPR n. 633/72 sono esenti le cessioni: di immobili ad uso abitativo ad eccezione di quelle effettuate da imprese di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall ultimazione dei lavori (che restano cessioni assoggettate ad IVA); di immobili strumentali ad eccezione dei seguenti casi, che restano assoggettati ad IVA: immobili ceduti da imprese di costruzione/ristrutturazione entro 4 anni dall ultimazione dei lavori; immobili ceduti nei confronti di soggetti con detrazioni IVA limitata (pro rata di detraibilità pari o inferiore al 25%); immobili ceduti a soggetti privati; quando il cedente opta per il regime di imponibilità IVA. L opzione per l imponibilità va effettuata nell atto di cessione degli immobili. Il seguito alle suddette modifiche, l imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono previste: v per gli immobili ad uso abitativo: in misura fissa ( 168 x 3) in caso di cessioni con IVA; 15

16 con la tassazione proporzionale in caso di cessioni esenti; v per gli immobili strumentali: in misura fissa ( 168) per l imposta di registro e in misura proporzionale per le imposte ipocatastali (3% + 1%). RETTIFICA DELLA DETRAZIONE Le novità apportate dal DL n. 223/2006, comporterebbero la rettifica della detrazione IVA, di cui all art. 19-bis2 del DPR 633/72, per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive, con ripercussioni in termini di pagamento IVA. Tuttavia è previsto che, in sede di prima applicazione della norma, con riferimento agli immobili ad uso abitativo, detta rettifica non si applichi ai fabbricati, posseduti al o detenuti da imprese di costruzione/ristrutturazione, per i quali il periodo di 4 anni è scaduto entro il Con riferimento agli immobili strumentali l obbligo di procedere alla rettifica non si verifica in caso di esercizio dell opzione per l imponibilità IVA. VEICOLI ADATTATI AD AUTOCARRO - Art. 35, comma 11 Con un apposito Decreto saranno individuati i veicoli ai quali, indipendentemente dalla categoria di omologazione, saranno estese le limitazioni previste ai fini IVA e imposte dirette già vigenti per gli autoveicoli adibiti al trasporto di perone. A seguito dell adattamento detti veicoli potranno, comunque, trasportare persone senza le limitazioni attuali. ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE Art. 35, commi da 21 a 23 Al fine di rafforzare l azione di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale nel settore immobiliare, sono state modificate alcune disposizioni contenute nella Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006), ampliando tra l altro le indicazioni da fornire negli atti di cessione. In particolare: per gli atti di cessione immobiliare per i quali l acquirente richiede l applicazione delle imposte di registro e ipocatastali sul valore catastale dell immobile: - è richiesta l indicazione in atto del corrispettivo reale pattuito; - l onorario spettante al notaio è ridotto del 30% (anziché 20%); - qualora venga occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute sull intero importo concordato, con applicazione della sanzione dal 50 al 100% delle maggiori imposte calcolate; negli atti di cessione immobiliare, anche se soggetti ad IVA, i contraenti devono rendere un apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di specificare: - le modalità di pagamento del corrispettivo; - se si sono avvalsi di un mediatore immobiliare; in caso affermativo, va altresì dichiarato: l ammontare della spesa sostenuta per la mediazione; le relative modalità di pagamento; il numero di partita IVA o il codice fiscale dell agente immobiliare. 16

17 In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, è prevista l applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1.000, e ai fini dell imposta di registro gli immobili sono assoggettati ad accertamento ai sensi dell art. 52, DPR n. 131/86. Le predette novità sono applicabili agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate dal In fase di conversione, all art. 35 sono stati aggiunti i commi 22-bis, 23-bis e 23-ter. In base al comma 22-bis, a decorrere dal i contribuenti che, per l acquisto dell abitazione principale, si sono avvalsi di un intermediario potranno detrarre il 19% delle spese sostenute per l attività di intermediazione immobiliare nel limite massimo annuale di Il comma 23-bis, in merito ai trasferimenti di immobili soggetti ad IVA e finanziati con mutui fondiari o finanziamenti bancari, dispone che, nell ambito degli accertamenti IVA ex art. 54, DPR n. 633/72, comma 3, il valore normale non può essere inferiore all ammontare del mutuo o finanziamento erogato. Il comma 23-ter, infine, limita l esclusione da accertamento di valore nelle compravendite immobiliare nel caso in cui viene dichiarato un imponibile almeno pari al valore catastale. Ciò significa, in sostanza, che se l operazione non riguarda la compravendita di una prima casa effettuata tra privati, tutte le compravendite immobiliari saranno soggette ad accertamento di valore. RESPONSABILITA SOLIDALE NELL APPALTO - Art. 35 commi da 28 a 34 L appaltatore è chiamato a rispondere in proprio, con il subappaltatore, per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi per i dipendenti impiegati per la realizzazione dell appalto. La responsabilità, che è limitata all ammontare dovuto dall appaltatore al subappaltatore, viene meno se l appaltatore verifica il regolare adempimento degli obblighi sopra descritti. Gli effetti del provvedimento sono differiti all approvazione di un decreto che stabilisca la documentazione attestante l assolvimento degli obblighi già descritti. L appaltatore potrà sospendere il pagamento al subappaltatore in attesa della verifica del perfezionamento degli adempimenti mentre il committente avrà l onere di pagare solo previa esibizione da parte dell appaltatore dell attestazione che gli adempimenti connessi al lavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti. E prevista, inoltre, una sanzione amministrativa da a Euro a carico dell appaltatore, se gli adempimenti a suo carico non sono correttamente eseguiti DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE - Art. 36, comma 2 È introdotta un'unica definizione di area fabbricabile, valida ai fini dell'iva, delle imposte dirette, dell'imposta di registro e dell'ici. E precisato che un'area è considerata fabbricabile se 17

18 "utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI - Art. 36, commi 7 e 8 In ossequio ai Principi contabili nazionali ed internazionali viene disposto, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, l'obbligo di scorporare dal costo degli stessi il valore delle aree occupate dalla costruzione. Il costo del terreno non ammortizzabile è quantificato in misura pari al maggiore tra: - quello risultante da un apposita perizia di stima (non si fa più riferimento al bilancio); - il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo dell immobile. La perizia di stima va redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili. La norma, di carattere interpretativo, si applica dal 2006 e riguarda anche le quote di ammortamento di fabbricati acquistati o costruiti in precedenti periodi d'imposta. TRASFERIMENTI DI IMMOBILI COMPRESI NEI PUP - Art. 36, comma 15 È soppresso l'art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000, che prevedeva agevolazioni (imposta di registro dell'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) sui trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. La soppressione non riguarda i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Art. 37, commi 8 e 9 È stato introdotto l'obbligo di trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria, entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA, (nel 2007 entro il 29/4/2007) gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Le modalità di presentazione degli elenchi saranno stabilite con un apposito provvedimento. Limitatamente al 2006, nell'elenco dei clienti dovranno essere compresi i soli titolari di partita IVA, mentre dal 2007 saranno da indicare anche i codici fiscali dei privati.. Da ciò deriva che sarà necessario acquisire, ed indicare in fattura, tutti i dati fiscali dei clienti. NUOVE SCADENZE PER DICHIARAZIONI E VERSAMENTI - Art. 37, commi da 10 a 14 A partire dall sono modificati i termini di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni fiscali. Il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni fiscali è 18

19 il seguente: presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove è possibile tale modalità): 30 giugno; presentazione dichiarazione in via telematica: 31 luglio; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti IRES; presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: 31 marzo (effetto dal 2008). Il calendario dei termini di versamento delle imposte è così modificato: versamento a saldo delle imposte sui redditi: 16.6 o 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%; versamento ICI: acconto entro il 16.6 e saldo entro il Diviene infine obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che hanno realizzato un volume d affari ai fini IVA inferiore a e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il modello studi di settore/parametri. DICHIARAZIONE E VERSAMENTI ICI - Art. 37, commi 53 e 55 E soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nonché della comunicazione sostitutiva prevista dal Comune dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Per dare attuazione completa alla suddetta soppressione, sarà da attendere qualche tempo e successivamente la liquidazione dell'ici avverrà nell'ambito del mod. UNICO o del mod E estesa la possibilità di pagamento dell ICI a mezzo del mod. F24, ma non è un obbligo per il contribuente, che potrà continuare ad utilizzare il bollettino postale per eseguire il versamento. 19

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