COMUNE DI ANCONA. A cura della Direzione SUI Polizia Amministrativa VEDEMECUM PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E PUBBLICI SPETTACOLI

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1 COMUNE DI ANCONA A cura della Direzione SUI Polizia Amministrativa VEDEMECUM PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E PUBBLICI SPETTACOLI

2 SOMMARIO 1. DISPOSIZIONI GENERALI: 3 Autorizzazione Disposizioni in materia di bollo Referente Patrocinio Uso del logo 2. RICHIESTE: 4 Occupazione Suolo Pubblico Occupazione di area privata Attività di Somministrazione alimenti e bevande Divieti e prescrizioni per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche ed analcoliche 3. SPETTACOLI: 5 Pubblico Spettacolo Piccoli trattenimenti musicali presso Pubblici Esercizi Trattenimenti musicali nei dehors Trattenimenti musicali nei Circoli Privati Processioni civili e religiose Gare ciclistiche, podistiche su strada, corse di animali Giochi, Gare sportive 4. LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA Diritti SIAE SUPERAMENTO DEL RUMORE E DEGLI ORARI FISSATI DAL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI TECNICI:. 11 Accesso Automezzi Allestimento Strutture Realizzazione degli Impianti Elettrici Pulizia dell area 8. PROBLEMATICHE INERENTI GLI SPAZI OCCUPATI: MODULISTICA E RICHIESTE:. 12 2

3 1. DISPOSIZIONI GENERALI: Lo svolgimento di manifestazioni temporanee quali sagre, feste ed iniziative varie aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati ed in occasione di ricorrenze, eventi sportivi, ricreativi, religiosi o politici, sia prevista l attività di pubblico spettacolo e/o la somministrazione di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione comunale ai sensi del Tulps Regio Decreto n.773/1931, artt. 68 e a Autorizzazione Le richieste di AUTORIZZAZIONE, redatte utilizzando l apposita modulistica, dovranno pervenire agli uffici competenti (PER VIA TELEMATICA) almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione nel caso sia previsto l intervento della Commissione Comunale di Vigilanza, o almeno 15 giorni prima negli altri casi, dovranno descrivere brevemente l evento che si vuole organizzare specificando: I dati identificativi dell ORGANIZZATORE; I dati identificativi del REFERENTE (se soggetto diverso dall organizzatore); La DENOMINAZIONE della manifestazione La TIPOLOGIA della manifestazione (culturale, sportiva, musicale, danzante, ecc.) Gli SPAZI richiesti; Le DATE di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio delle strutture/allestimenti; Gli ORARI; Le STRUTTURE/ALLESTIMENTI che si andranno ad installare (gazebo, palchi, pedane, americane, ecc.); La PLANIMETRIA dell area, in scala adeguata indicante l area complessiva, con indicato gli specifici posizionamenti ed eventuali punti di allaccio ENEL; L eventuale ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE In questo caso i soggetti che svolgeranno la somministrazione, individuati dal responsabile dell iniziativa, dovranno presentare la SCIA Temporanea alla Somministrazione Alimenti e Bevande. 1.a Disposizioni in materia di bollo L introduzione delle nuove marche da bollo (stampate su supporto autoadesivo e riportanti la data e l ora dell emissione), comporta la necessità di inoltrare l istanza in bollo con data antecedente o contemporanea alla presentazione della stessa. Dovrà inoltre essere allegata all istanza la marca da bollo per la relativa Autorizzazione. 1.b Referente Oltre all indicazione precisa dell organizzatore, dovrà essere segnalato il REFERENTE/ RESPONSABILE dell evento (del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, l e/o il fax), per risolvere con immediatezza qualsiasi problema possa presentarsi nelle fasi di preparazione e di svolgimento. 1.c. - Patrocinio La richiesta di PATROCINIO dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione. Qualora venga accordato il patrocinio, il beneficiario è obbligato ad inserire, in tutte le forme lecite di divulgazione dell iniziativa che verranno attuate, unitamente al logotipo del Comune di Ancona, la dicitura: con il Patrocinio del Comune di Ancona. Si precisa che la concessione del patrocinio del Comune di Ancona non esonera dall acquisizione di autorizzazioni e permessi necessari, né dal pagamento di tasse e canoni dovuti ed inoltre non comporta l erogazione di contributi, né la partecipazione alle spese organizzative, se non espressamente stabilito da apposito separato provvedimento. 1.d - Uso del logo Il logo dovrà essere utilizzato, per gli usi consentiti, nella sua integrità, senza la possibilità di estrarre singole figure o di deformare le proporzioni e rispettando i colori prefissati. 3

4 2. RICHIESTE: 2.a Occupazione di suolo pubblico Dovrà essere presentata al Comune/Comando Polizia Municipale la richiesta di occupazione suolo di pubblico almeno 30 giorni prima dell evento, qualunque MODIFICA o ANNULLAMENTO della manifestazione dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto (posta, fax, , posta certificata). Gli spazi assegnati non potranno subire variazioni se non preventivamente concordate ed autorizzate. L occupazione di suolo pubblico comporta il pagamento della TOSAP (tassa per l occupazione di suolo pubblico) da effettuarsi presso il Servizio ANCONA ENTRATE sito in via dell Artigianato, 4 (zona Palombare). La CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l assolvimento del canone, in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura. Qualora la manifestazione si svolga sulle spiagge del litorale comunale (ad esclusione del litorale di Palombina) o su aree/beni di interesse patrimoniale comunale, comporta il possesso della CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE del suolo rilasciata dal Servizio Patrimonio del Comune di Ancona, prima dello svolgimento della stessa. Qualora la manifestazione si svolga su area di competenza dell Autorità Portuale comporta il possesso della CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE del suolo rilasciata dalla suddetta Autorità prima dello svolgimento della stessa. 2.b Occupazione di area privata Qualora la manifestazione si svolga su area privata comporta il possesso della CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE del suolo rilasciata dal proprietario dell area interessata prima dello svolgimento della stessa. 2.c Attività di somministrazione di alimenti e bevande In occasione di manifestazioni, fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, può essere svolta attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa. L attività di somministrazione temporanea dovrà essere svolta solo nei locali o luoghi di svolgimento della manifestazione e nel periodo di svolgimento della stessa. I locali o le aree ove è esercitata la somministrazione temporanea devono essere conformi alle norme e alle prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Sono definite temporanee tutte quelle manifestazioni quali Sagre, Feste aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato, venga preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande. Sarà quindi cura degli organizzatori presentare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Temporanea alla Somministrazione Alimenti e Bevande (SCIA), con relativa documentazione allegata, con congruo anticipo prima della manifestazione. Documentazione da allegare alla SCIA: Copia della Notifica Inizio Attività settore Alimentare (N.I.A.) ai fini della registrazione; Attestazione di versamento diritti di Segreteria di 25,00 su c/c intestato al Comune di Ancona; documento di riconoscimento del dichiarante; Permesso o carta di soggiorno rilasciato dalla Questura, se il titolare, legale rappresentante o socio con poteri di rappresentanza, sia cittadino extracomunitario; dichiarazione rilasciata dall organizzatore della manifestazione, autorizzante la partecipazione del richiedente ai fini dell attività di somministrazione (se soggetto diverso). 4

5 2.d Divieti e prescrizioni per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche ed analcoliche L Ordinanza del Sindaco n. 39 del 29/04/2010 stabilisce il DIVIETO di vendere e somministrare a persone di età inferiore agli anni 16, bevande alcoliche di qualunque gradazione. Il divieto si estende anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita. La delibera di Giunta Municipale n.8 del 17/01/2012 stabilisce il DIVIETO: - negli esercizi commerciali: - di vendita di bevande alcoliche dalle ore per tutta la notte fino alle ore della mattina successiva; - negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande: - di vendita di bevande alcoliche dalle ore per tutta la notte fino alle ore della mattina successiva; - di somministrazione di bevande alcoliche dalle ore e fino alle ore 05.00; la suddetta ordinanza stabilisce inoltre che durante il periodo di divieto è consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente in concomitanza al consumo di pasti con servizio al tavolo. L Ordinanza Dirigenziale n. 732 del 12/11/2012 stabilisce il DIVIETO, dopo le ore 20.00, su tutto il territorio comunale, di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro; di circolare e stazionare su suolo pubblico detenendo a qualsiasi titolo contenitori di vetro, ad eccezione delle bevande trasportate in contenitori sigillati e confezionati all origine ed inoltre di abbandonare contenitori di vetro sulla pubblica via per tutta la notte fino alle ore della mattina successiva. 3. SPETTACOLI: 3.a Pubblico Spettacolo (istanza in bollo) Normativa di riferimento L art. 80 del TULPS, prevede che L autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, la solidità e la sicurezza dell edificio e l esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza. Anche il solo allestimento di strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, palchi o recinzioni e transennature atte al contenimento del pubblico) prevede necessariamente il rilascio della dichiarazione di agibilità temporanea (art. 80 del TULPS). L art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS stabilisce che per l'applicazione dell'art. 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. 5

6 Inoltre, il suddetto art. 141 stabilisce che per i luoghi e locali con capienza complessiva pari o inferiore alle 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al secondo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all Albo professionale (Ingegnere, Architetto, Geometra, ecc.) che attesta la rispondenza del locale o dell impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell Interno. Gli artt. 7 e 8/Bis della legge 07/10/2013, n.112 con cui è stato convertito il decreto cultura (D.L. 08/08/2013, n.91) contengono modifiche agli art.68 e 69 R.D. n.773/31 TULPS e prevedono che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata alla Direzione SUI del Comune. Il DPR 151/2011, artt. 65.1b e 65.2c contempla, tra le attività assoggettate a preventivo rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi, i locali adibiti a spettacolo o trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. Se la prevista affluenza di partecipanti è superiore a tale soglia, occorre preventivamente informarsi se per il locale in cui si intende svolgere la manifestazione, lo spettacolo o l intrattenimento, sia stato rilasciato il previsto C.P.I.. 3.a.1 Manifestazioni non soggette al controllo della C.C.V.L.P.S.: Manifestazioni che si svolgono in luoghi e spazi all aperto (quali piazze e aree urbane) prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o manifestazioni varie in forma gratuita, anche nei casi in cui è previsto l uso di palchi o pedane per artisti e nel caso in cui vengono installate attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora. La domanda per il rilascio della prescritta licenza và inoltrata almeno 15 giorni prima della data prevista per lo spettacolo o il trattenimento al Settore Attività Economiche, corredata degli allegati. principali documenti da allegare alla domanda programma dettagliato e relazione descrittiva dello spettacolo/del trattenimento planimetria dell area nella quale si svolge lo spettacolo/il trattenimento, nella quale sono indicati gli allestimenti e le attrezzature fotocopia di un documento di identità Se per lo spettacolo o il trattenimento vengono installate strutture (palco, attrezzature elettriche ecc.), dovrà essere presente sul posto, a disposizione degli organi di vigilanza, la certificazione di idoneità statica delle strutture stesse a firma di un tecnico abilitato e/o la dichiarazione circa l esecuzione dell impianto elettrico a regola d arte a firma dell installatore e la dichiarazione circa l idoneità e l approntamento dei mezzi antincendio. L'attività non può essere svolta senza il possesso della licenza. 3.a.2 Manifestazioni soggette al controllo della C.C.V.L.P.S. o alla RELAZIONE circostanziata a firma di un tecnico abilitato (se con capienza pari o inferiore alle 200 persone): Manifestazioni che si svolgono in locali o luoghi non permanentemente attrezzati e/o autorizzati per trattenimenti (oppure autorizzati per attività di diverso genere) e che vengono temporaneamente modificati negli allestimenti o nella disposizione dell arredo. Manifestazioni che si svolgono in luoghi all aperto delimitati e circoscritti, l accesso ai quali è subordinato a determinate condizioni, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. 6

7 Lo spettacolo o il trattenimento non può essere svolto se non è stata rilasciata l autorizzazione richiesta con apposito modello (almeno 30 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell intrattenimento) e non è stato effettuato il sopralluogo di verifica, con esito favorevole, da parte della Commissione Comunale per i Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) oppure, qualora la capienza complessiva sia pari o inferiore a 200 persone (art.1 D.P.R. 6/11/2002, 293), le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Dunque, esclusi i casi in cui gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi ove è prevalente l attività di somministrazione sono esentati dal nulla osta di agibilità, per tutti gli altri casi, se locali e impianti hanno capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, verifiche ed accertamenti tecnici sono sostituiti dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno da parte di un tecnico iscritto in apposito albo professionale. Quando trattasi di spettacoli e trattenimenti temporanei e ricorrenti che si ripetono periodicamente le cui strutture o gli impianti, utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, sono stati dichiarati agibili dalla Commissione Comunale di Vigilanza (CCVLPS) non oltre i due anni precedenti, non occorre una nuova verifica da parte della Commissione. Lo spettacolo o il trattenimento non può essere svolto se non è stata rilasciata l autorizzazione richiesta con apposito modello (almeno 15 giorni prima della data prevista per lo spettacolo o il trattenimento) completo degli allegati richiesti. 3.b - Piccoli trattenimenti musicali presso Pubblici Esercizi All interno dei pubblici esercizi (ai sensi dell art. 14 Reg. Reg.le n.5/11 e Reg. Acustico), unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, l esercente può fornire anche un servizio di intrattenimento ed affinché tale attività non rientri nell ambito del pubblico spettacolo, per il quale è necessaria la licenza ai sensi dell art.68 TULPS, sarà necessario che: L ingresso sia libero e gratuito; L attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione; Nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.); Il locale non pubblicizzi gli avvenimenti di spettacolo in modo che l avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione; Il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati; L esercizio sia dotato di sale aventi complessivamente capienza e afflusso non superiori a cento persone. Potranno essere effettuati: spettacoli ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva, consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, svolgimento di conferenze e manifestazioni similari. Trattenimenti ovvero divertimenti o attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, esclusi i trattenimenti danzanti. 3.c Trattenimenti musicali nei dehors Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, nel rispetto del Regolamento Regione Marche n 5/2011 art. 14, del Regolamento Acustico Comunale e di eventuali Ordinanze Comunali. E comunque vietato l utilizzo di impianti di amplificazione se non finalizzati alla diffusione di musica di sottofondo. Non è consentita l installazione nei dehors di apparecchi e congegni da divertimento di qualsiasi genere. 7

8 3.d - Trattenimenti musicali nei Circoli Privati L effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti destinati esclusivamente ai soci del circolo non necessita di alcuna autorizzazione amministrativa. Invece, nel momento in cui vengano riscontrate le fattispecie previste dall art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS ed in particolare: a) accesso e partecipazione agli spettacoli anche di non soci; b) accesso e partecipazione agli spettacoli anche di semplici invitati; c) circostanze che escludano il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento; il citato art. 118 testualmente impone che in tali casi lo svolgimento dell attività di spettacolo e trattenimento sia subordinata al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 68 TULPS che comporta l osservanza delle norme di prevenzione incendi ed agibilità dei locali ex art. 80 TULPS. Nel caso di piccoli trattenimenti è richiesta solo l autorizzazione prevista dall art. 69 TULPS. Le circostanze che escludono il carattere privato di tali attività, richiamate dall art.118 del Regolamento di esecuzione del TULPS, vengono definite dal Ministero dell Interno con la circolare n /13500 del 19 maggio 1984, la quale prescrive che devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi: accesso al locale previo pagamento del biglietto d ingresso e/o acquisto della tessera associativa senza formalità; pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (ad esempio: messaggi radiofonici, inserzioni su quotidiani, affissioni, ecc.); complessità dei locali dove si svolge l attività, tale da far ritenere l attività di tipo imprenditoriale ai sensi del codice civile (attività di natura palesemente imprenditoriale); elevato numero di persone che accedono al circolo. Al riguardo si fa riferimento a n. 100 posti ex DM 16/ Per quanto attiene alla pubblicità degli spettacoli mediante messaggi o strumenti diretti ad un pubblico indiscriminato è intervenuto successivamente l art. 31 della legge 383/2000, il quale prevede che i circoli che abbiano i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale possano fare questo tipo di pubblicità purché inseriscano la frase pubblicità riservata ai soci del circolo. Inoltre il Governo emana il decreto d.p.c.m. 16/ n. 504, pubblicato sulla G.U. n. 305/99, il quale, richiamando esplicitamente l art. 118 del Regolamento di esecuzione del TULPS, precisa ancora le circostanze che possono contribuire a definire il carattere privato della rappresentazione o manifestazione ed in particolare: art. 1, comma 3: la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima della manifestazione; art. 2: la sede della manifestazione può essere solo la sede legale del circolo; art. 2: possono partecipare non più di 500 persone; art. 3: gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà. La SIAE non può rilasciare le autorizzazioni di inizio attività e le relative agevolazioni in caso di mancanza dei succitati requisiti. La circolare n. 165 dell autorità fiscale ha infine precisato che gli intrattenimenti organizzati a favore dei propri soci prevedono comunque l obbligo del rilascio a tutti i partecipanti del titolo di accesso SIAE così come disposto dall art. 2 del D.P.R. 30 dicembre 1999 n Il presidente del circolo, ove ricorrano le condizioni previste dal suddetto D.P.C.M., deve presentare la dichiarazione di effettuazione di attività alla SIAE, dichiarando di possedere la licenza di cui agli artt. 68 e 69 TULPS. Pertanto, gli operatori debbono richiedere alla SIAE tale documentazione prima dell accesso al circolo in modo che eventuali dichiarazioni mendaci possano essere subito contestate (art. 483 c.p.). La stessa circolare prevede che il presidente del circolo presenti alla SIAE, entro 10 giorni dalla fine dell anno, un apposita dichiarazione contenente l ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci, nonché la specifica delle attività di intrattenimento svolte. 8

9 Come sopra illustrato, i casi in cui l attività di spettacolo può ritenersi privata sono praticamente inesistenti, perciò il regime al quale anche i circoli devono sottomettersi è quello degli spettacoli e trattenimenti pubblici, pertanto: a) per i piccoli trattenimenti di cui all art. 69 TULPS, il regime è quello della SCIA. In merito all art. 19 della legge 241/90, riveste non poca rilevanza la determinazione del giorno in cui ha inizio l attività. Si ricorda che, con la modifica introdotta all art. 19 della legge 241/90 dall art. 3 del DL 35/2005 convertito nella legge 80/2005, l attività di cui all art. 69 TULPS non potrà avere inizio se non decorsi i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione e dopo aver presentato l ulteriore comunicazione di avvio dell attività; b) per gli spettacoli ed i trattenimenti di cui all art. 68 TULPS, il regime è quello del silenzioassenso a 60 gg. ex art. 20 della legge n. 241/90. 3.e - Processioni civili e religiose L art.25 del TULPS prevede che chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica può vietarle o può prescrivere l osservanza di determinate modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. L avviso deve essere presentato per iscritto in doppio esemplare e per il disposto dell art.19 del reg. d es. del TULPS deve contenere: 1. le generalità e la firma dei promotori; 2. l indicazione del giorno e dell ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile; 3. l indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, 4. l indicazione dell itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono. Unitamente all avviso preventivo al questore i promotori possono richiedere il consenso scritto AL Comando P.M./Viabilità per percorrere vie o piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico. 3.f - Gare ciclistiche, podistiche su strada, corse di animali Per l organizzazione di gare ciclistiche o podistiche su strada è necessario presentare apposita richiesta di autorizzazione allo svolgimento (art.9 Codice della Strada) da richiedersi al Comando P.M./Viabilità se la gara si svolge su strade comunale di un solo comune o alla Provincia in tutti gli altri casi. Se viene rappresentata la necessità della chiusura, sospensione o limitazione della circolazione viaria, l autorità competente è: per gara interessante un solo comune con strade comunali del centro abitato: il Sindaco per gara interessante un solo comune con strade comunali fuori dal centro abitato e di tutte le altre strade (provinciali e statali): il Prefetto per gare interessante due o più comuni: il Prefetto. In caso di accesso a pagamento o nel caso in cui l iniziativa assuma le caratteristiche di pubblico spettacolo viene rilasciata anche la licenza ai sensi dell art g Giochi, Gare sportive Per tutte le gare sportive (gioco della palla, del calcio, del tiro a volo, del pugilato, di lotta simili) deve essere data preventiva comunicazione all autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell inizio della manifestazione), occorre allegare copia del regolamento del gioco ai sensi dell art. 121 Reg. di esecuzione TULPS. Per tutte le manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve essere data preventiva comunicazione all autorità di P.S. (almeno tre giorni prima dell inizio della manifestazione) ai sensi dell art. 123, c.1 del Reg. di esecuzione del TULPS. Qualora la manifestazione sportiva assuma carattere di pubblico spettacolo o di trattenimento pubblico, i promotori devono inoltre munirsi della licenza prescritta dall art.68 del TULPS (licenza per trattenimenti pubblici di cui al punto 4). 9

10 4. LOTTERIE, TOMBOLE E PESCHE DI BENEFICENZA L organizzazione di Lotterie, Tombole e Pesche di0. Beneficenza è subordinata ad una comunicazione da presentarsi contestualmente al SINDACO e al PREFETTO, separatamente anche agli uffici del MONOPOLIO DI STATO, almeno 30 giorni prima. E consigliabile verificare preventivamente le modalità di svolgimento con il Comando di Polizia Municipale e con gli uffici del Monopolio di Stato siti in loc. Valle Miano di Ancona. Regole generali: A seguito dell entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, sono state apportate rilevanti modifiche della disciplina delle autorizzazioni necessarie per l organizzazione di manifestazioni di sorte locali (lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza). Ribadito il divieto generale di svolgimento di tale tipo di manifestazioni, l art. 13, comma 1, lett. a, del D.P.R. n.430/2001, l iniziativa è consentita esclusivamente nel caso in cui questa sia promossa da enti morali, associazioni e comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi nonché dalle organizzazioni no lucrative di utilità sociale al solo fine di far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi o per le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzato per fini prettamente ludici. Inoltre, le lett. b, della norma in esame, consente l organizzazione di dette manifestazioni di sorte anche ai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997 n.2. Il Prefetto potrà vietare lo svolgimento della manifestazione nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dalla normativa o non ricorra la necessità dello svolgimento della manifestazione per fare fronte alle esigenze finanziarie dell ente promotore. E previsto che il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni sia di competenza dei Comuni Comando P.M.. L estrazione dovrà essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco e dovrà essere redatto processo verbale del quale una copia sarà consegnata a detto incaricato e una copia inviata al Prefetto. 5. Diritti SIAE L organizzazione di spettacoli musicali implica l apertura della pratica SIAE. L organizzatore dovrà provvedere autonomamente al disbrigo di tutte le incombenze relative (pagamento diritti, compilazione programmi, ecc.) Uffici SIAE - Presidio di ANCONA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, ANCONA L organizzatore, qualora intendesse utilizzare radioriceventi, filodiffusione, riproduttori musicali, apparecchi televisivi, cinebox, videoregistratori e dar luogo a esecuzioni musicali con strumenti meccanici, dovrà evitare di recare disturbo o danno a terzi, verificando anche in questo caso la necessità di autorizzazione da parte della SIAE. 6. Superamento del rumore e degli orari fissati dal Regolamento Comunale Regolamento Acustico Comunale e Disciplina delle Attività Rumorose approvato con D.C. n. 84 del 25 luglio Il suddetto Regolamento disciplina la gestione delle competenze del Comune di Ancona in materia di inquinamento acustico ai sensi dell art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 legge quadro sull inquinamento acustico e relativi decreti attuativi, nonché della Legge Regionale n. 28 del 14 novembre 2011 Norme per la tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico nella Regione Marche. Lo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee rumorose sono regolamentate al Titolo III di detto Regolamento e devono essere autorizzate dal Comune. 10

11 Nel caso di intrattenimenti o spettacoli occasionali, eventi sportivi, fiere o sagre, manifestazioni musicali, religiose, ecc., promossi da enti pubblici, privati, associazioni o gruppi, in cui vengono utilizzati e installati impianti di amplificazione sonora è necessario ottenere l autorizzazione per l inquinamento acustico da richiedere al Servizio Ambiente. Qualora si preveda di non essere in grado di rispettare i valori limite (orari e/o emissioni rumorose) previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee dovrà essere presentato il Mod. B2: (Domanda in DEROGA per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale) Qualora si preveda di rispettare i valori limite (orari e/o emissioni rumorose) previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee dovrà essere presentato il Mod. B1: (Domanda per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale) 7. SERVIZI TECNICI: 7.a Accesso Automezzi Si ricorda che si dovrà sempre garantire lo spazio libero per il passaggio dei mezzi di soccorso (larghezza m. 3,50). 7.b Allestimento Strutture Tutti coloro che intendono servirsi di strutture che necessitano di installazione in loco, dovranno provvedere ed essere in possesso della seguente documentazione: la dichiarazione di corretto montaggio di tutte le strutture. in caso di montaggio di palchi questi dovranno essere collaudati. l allestimento di tensostrutture prevede che le stesse siano corredate di atto di omologazione, marchio o dichiarazione di conformità ed idonea dichiarazione attestante la regolarità dell installazione in conformità alle modalità previste dall atto di omologazione. la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi della normativa vigente in materia. L organizzatore dovrà usare materiali ignifughi ed impianti/materiali elettrici a norma. La documentazione tecnica relativa al CORRETTO MONTAGGIO delle strutture dovrà essere presente sul posto a disposizione del personale preposto al controllo. 7.c Realizzazione degli impianti elettrici A cura dell organizzatore, tramite tecnico qualificato, andrà realizzato l impianto elettrico interno e l allacciamento al punto di distribuzione ENEL più vicino. Particolare attenzione va posta nell uso di prolunghe e prese multiple che non dovranno intralciare la percorribilità interna ed esterna degli stand. Gli impianti per l energia elettrica dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente in materia. In ogni momento la dichiarazione di CONFORMITA DELL IMPIANTO ELETTRICO dovrà essere presente sul posto a disposizione del personale preposto al controllo di tale normativa. 7.d Pulizia dell area Le aree dovranno essere riconsegnate in perfetto stato, rimuovendo tutti i rifiuti ingombranti quali ad esempio pannelli, moquette e ogni altro materiale usato per l allestimento. In caso siano stati predisposti palchi, pedane e tribune, ad avvenuto smontaggio/rimozione si dovrà provvedere all asporto dei rifiuti accumulati sotto le strutture. 11

12 Eventuali PULIZIE STRAORDINARIE e/o non previste dovranno essere concordate con la Società AnconaAmbiente S.p.A.. Si precisa che le prestazioni straordinarie di pulizia dovute ad incuria, saranno imputate agli organizzatori. L organizzatore sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati all area ed a terzi. 8. PROBLEMATICHE INERENTI GLI SPAZI OCCUPATI: Ogni area pubblica ha proprie caratteristiche, pertanto si consiglia di verificare attentamente l architettura e l arredo urbano propria di ciascuna zona (punti ENEL, spostamento ciotole e/o fioriere, utilizzo aree con parcheggi ) Si ricorda che le strutture e la posa delle stesse dovranno essere compatibili con l area occupata e non dovranno arrecare alcun danno ai monumenti ed alla pavimentazione. Per l occupazione di aree verdi è necessario il nulla osta da parte del Servizio Verde e Arredo Urbano. 9. MODULISTICA E RICHIESTE: La Direzione SUI/Polizia Amministrativa con sede al palazzo comunale ha predisposto la modulistica che permette di richiedere le varie autorizzazioni per trattenimenti e spettacoli, attività rumorose, somministrazione temporanea di alimenti e bevande, ecc. La modulistica è reperibile anche sul sito Internet del Comune di Ancona/Uffici comunali/polizia Amministrativa/Pubblico Spettacolo/Somministrazione. Uffici Comunali: SUI/Polizia Amministrativa Largo XXIV Maggio, 1 DIRIGENTE Arch. Giacomo Circelli REFERENTI Bruna Rossini Lorella Mengoni Walter Traferri PEC: suap.comune.ancona@emarche.it Fax POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO, ANNONA E MERCATI Via dell Industria, 5 DIRIGENTE Massimo Fioranelli REFERENTI Gino Pajola Marco Talevi Paolo Le Moglie Telefono Fax polizia.municipale@comune.ancona.it ANCONA ENTRATE Via dell Artigianato, 4 DIRIGENTE Dott. Leonardo Giacchetta REFERENTI Francesca Pierdicca Chiara Cartocci Bartolomei Grabriele Stacchiotti Tiziama Reginelli Fax: UFFICIO AMBIENTE Largo XXIV Maggio, 1 DIRIGENTE REFERENTI Maria Cristina Piras Marina Burini Telefono Fax:

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