SCHEDA SINTETICA "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ART. 65, 66 LEGGE 448/1998

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1 SCHEDA SINTETICA "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" ART. 65, 66 LEGGE 448/1998 SCOPO E OBIETTIVO La legge in esame, in particolare l art. 65 e 66, concerne l erogazione di aiuti finanziari e ha lo scopo di sostenere e migliorare le condizioni di vita dei nuclei familiari e di contrastare il fenomeno della povertà. Nel quadro delle politiche di sostegno alle famiglie, obiettivo principale è, quindi, quello di prevedere l assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli e l assegno di maternità, erogati sulla base della composizione familiare e del possesso di specifici requisiti economici. SOGGETTI DESTINATARI La legge prevede l erogazione di un assegno familiare a favore di un nucleo familiare con almeno tre figli minori e un assegno di maternità per le madri non lavoratrici. Assegno a favore di un nucleo familiare con almeno tre figli minori. Destinatari: nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari, residenti nel comune, con tre o più figli tutti con eta inferiore ai 18 anni; Assegno di maternità per le madri non lavoratrici. Destinatari: Cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di un trattamento previdenziale della indennità di maternità: L assegno può essere concesso, inoltre, anche ad altri soggetti: Al padre, alle seguenti condizioni: - in caso di abbandono da parte della madre, - di affidamento esclusivo al padre, a condizione che il figlio sia soggetto alla sua potesta e che la madre era residente e soggiornante nel medesimo comune in Italia al momento della nascita. - in caso di madre minorenne se ha riconosciuto il figlio e lo iscrive nella suo nucleo familiare All affidatario preadottivo, alle seguenti condizioni: 1

2 - cittadino italiano o comunitario al momento dell ingresso del minore nella famiglia anagrafica; - cittadino extracomunitario in possesso della carta di soggiorno, ai sensi dell art. 9 del D.L.gs 286/1998, al momento della separazione, ai sensi dell art.25 della legge 184/1983; All adottante non coniugato: - residente italiano, comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, ai sensi dell art. 44, 3 comma, della legge n. 184/1983. BENEFICI L assegno di maternità e quello previsto per il nucleo familiare consente di beneficiare di un sostegno economico rivolto ai nuclei familiari numerosi e in particolare alla donna. L INPS, con la Circolare in data 23 marzo 2006, n. 47-bis, sulla base di una rettifica che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha apportato ad un suo Comunicato apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006, ha proceduto a modificare la propria precedente Circolare n. 47, facendo presente che per l anno 2006 l indice di variazione ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi per la rivalutazione degli importi dell assegno per il nucleo familiare e dell assegno di maternità, di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448/1998, è risultato pari all 1,7 per cento. L assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l anno 2006 è, pertanto, pari, nella misura intera, a Euro 120,39. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro ,69. L assegno mensile di maternità, in favore degli aventi diritto per l anno 2006, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ove spettante in misura intera, è pari a euro 288,75, e il valore dell indicatore della situazione economica, riferito a nuclei familiari di tre componenti, è pari a euro , 59. Ovviamente, per gli assegni da erogare per il 2005, per i procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno

3 REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI Assegno a favore di un nucleo familiare con almeno tre figli minori composizione del nucleo familiare; reddito familiare, per l anno 2004, inferiore al valore dell ISE 1 (con riferimento a nuclei familiari composti da tre persone) è pari a Euro 20891,60; Ai fini della determinazione del calcolo ISE, la registrazione del contratto di locazione dell abitazione nella quale vive il richiedente da diritto ad una detrazione dal reddito valore del canone per un ammontare massimo di dieci milioni: la mancata registrazione non è causa ostativa per la fruizione dell assegno. Composizione nucleo familiare Sono compresi nel nucleo familiare del richiedente: Oltre al coniuge e i figli naturali: I figli minori del coniuge equiparati ai figli del richiedente, se conviventi con lui; I minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi; I minori adottati ( equiparati ai figli naturali). Possono esserci i seguenti casi particolari: Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso dei requisiti soggettivi e familiari previsti per ottenere il beneficio, il comune può concedere l assegno a favore dell altro genitore, che risulta averne diritto; Nel caso in cui il richiedente risulti irreperibile o sia stato escluso dall esercizio della potestà genitoriale, il comune, per non far perdere il diritto ai minori, può concedere l assegno ad un altro componente della famiglia anagrafica; 1 L Indicatore della situazione economica (ISE) è lo strumento per selezionare, attraverso un meccanismo certo e uniforme basato su determinati criteri e l accertamento dei mezzi, i beneficiari delle provvidenze economiche sulla base della loro situazione economica. L ISE, introdotto con il decreto legislativo n.109, è stato modificato con il successivo decreto legislativo n

4 Nel caso il genitore avente diritto è deceduto prima dell erogazione dell assegno, l assegno deve essere erogato all altro genitore o in mancanza ad altro componente della famiglia anagrafica. Assegno di maternità per le madri non lavoratrici: Erogato per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento; In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se è italiano, non deve superare i sei anni di eta ; In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se straniero, non deve superare la maggiore eta ; Il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell indicatore della situazione economica equivalente (ISE); La data di inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario, deve essere equiparata alla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica, nel caso di particolari misure di tutela stabilite dall autorita competente che ne impedisca l iscrizione nella famiglia anagrafica. SOGGETTI EROGATORI L assegno di maternita è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. L'assegno, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. (Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo). L'assegno per il nucleo familiare è concesso dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda ed erogato per 13 mensilità. L'assegno medesimo è erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni. 4

5 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ASSEGNO DI MATERNITA : La domanda per la concessione dell assegno di maternità, va presentata su apposito modulo, allegando la documentazione richiesta, presso il Comune di residenza. Nella domanda per la concessione dell'assegno di maternità, la richiedente è tenuta a dichiarare di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento; La domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dal momento dell ingresso del minore nel nucleo familiare. ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: La domanda in carta semplice deve essere presentata presso l INPS competente per territorio di residenza dalla madre legittima o dalla madre naturale; La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell anno successivo a quello di riferimento. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'inps, attraverso le proprie strutture. I comuni trasmettono all'inps, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica: - l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario; - la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio; - la data della presentazione della domanda; - l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità; - il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno; - le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente. 5

6 ALTRE OSSERVAZIONI E importante sottolineare, altresì, che il 10 giugno 2005 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione generale per la famiglia, ha riconosciuto ai rifugiati presenti sul nostro territorio il diritto ad ottenere l'assegno di maternità, equiparando quindi la loro condizione a quella dei cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con carta di soggiorno. Nel riconoscere questo diritto è stato preso in considerazione l articolo 24 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 di Ginevra, resa esecutiva nel nostro Paese con la legge n. 722/1954, che così recita: Gli Stati Contraenti concedono ai rifugiati che risiedono regolarmente sul loro territorio lo stesso trattamento concesso ai loro cittadini, per ciò che concerne:... b) la sicurezza sociale (le disposizioni legali in materia di infortuni dei lavoro, di malattie professionali, di maternità, di malattie, d invalidità, di vecchiaia e di morte, di disoccupazione, di oneri familiari, nonché quelle relative a tutti gli altri rischi che, conformemente alla legislazione nazionale, sono coperti da un sistema di sicurezza sociale)... Da parte della Direzione Generale si ritiene che i Comuni, valutando caso per caso, possano procedere all'erogazione dell'assegno di maternità, ex articolo 66 della legge n. 448/1998, alle madri rifugiate politiche, senza richiedere, come previsto dall'articolo 10 del decreto n. 452/2000 per la generalità delle cittadine extra comunitarie, il possesso della carta di soggiorno. Non è invece stato riconosciuto il diritto ad ottenere l'assegno per il terzo figlio, rispecchiando in questo la condizione dei cittadini extracomunitari con carta di soggiorno. (Lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno 2005). DOMANDE FREQUENTI 1. In caso di parto gemellare come viene erogato l assegno familiare? L erogazione dell assegno in tal caso è raddoppiata. 2. Cosa succede se la prestazione viene indebitamente erogata? In tal caso il comune provvede, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'inps per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate. 6

7 RIFERIMENTI NORMATIVI E NORME DI COLLEGAMENTO LEGGE N. 144/ "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" ARTICOLO 50: (Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternita'). 1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'inps le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione". 2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e' erogato" sono sostituite dalle seguenti: "e' concesso"; b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, a erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'inps le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione"; Circolare in data 23 marzo Tutela della maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati - ; Decreto legislativo , n Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n ; Lettera prot. DGTF/II/277/Fam del 10 giugno 2005 L art. 24 della Convenzione sullo status di rifugiato del 1951 di Ginevra - Articolo 24 Legislazione del lavoro ed assicurazioni sociali - ; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999, n Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate -. 7

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