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1 IL DISSUASORE A CABINA : ASPETTI GIURIDICI Il Dissuasore a Cabina (conosciuto con il nome commerciale di Speed Check o di Velo OK ) dal punto di vista giuridico altro non è che un box contenitore di apparecchiatura di rilevazione. E in altre parole riconducibile a quei manufatti metallici che da anni siamo abituati a vedere a margine delle strade quando incrociamo delle cosiddette postazioni fisse di controllo della velocità. Rispetto ai manufatti che lo hanno preceduto, costituisce una indubbia evoluzione: - il colore acceso per la massima visibilità; - il materiale frangibile per evitare danni in caso di impatto (specie in centro urbano); - l uso in serie per creare anche sulle strade locali l effetto Tutor (ossia il controllo costante su tutto il tratto coperto); - il contenitore che diventa più importante del contenuto (ossia dell autovelox); - un utilizzo a fini preventivi più che sanzionatori; Ma tali aspetti migliorativi non stravolgono la sua natura giuridica : Il Dissuasore a Cabina è e rimane un contenitore di apparecchiatura per il controllo della velocità L appellativo di dissuasore o rallentatore è in tal senso improprio; ne chiarisce correttamente la funzione, ma è fuorviante circa la vera natura giuridica dello strumento: per il CdS i dissuasori ed i rallentatori sono manufatti di tutt altra forma e natura! Da un punto di vista tecnico-giuridico è più corretto parlare di: Box di supporto alla attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni di eccesso di velocità Chiarendo così che il contenitore è a tutti gli effetti uno strumento di Polizia nella piena disponibilità e gestione diretta del Corpo Accertatore che serve a facilitare sia l azione di controllo dell organo di Polizia, sia la connessa azione di prevenzione. Da un punto di vista normativo quindi, lo strumento non costituisce affatto una novità: la fattispecie di manufatti appena descritta esiste infatti da sempre, da quando cioè sono stati inventati i misuratori di velocità a fini sanzionatori; semplicemente estende ed esalta la funzionalità del box (prima limitata al solo supporto alla rilevazione) anche ai fini preventivi. Il Codice della Strada come regolamenta i box contenitori di misuratori di velocità? Sul CdS non esiste traccia di tali manufatti; essi non sono contemplati né normati in alcun modo dal Codice della Strada. Sono quindi da considerarsi irregolari od illegittimi? Assolutamente no: quando uno strumento non è normato non significa che sia illegittimo, significa che il Legislatore non ha ritenuto importante regolarne forma e modalità d utilizzo e ne ha lasciato piena libertà operativa ai produttori ed agli utenti dello strumento stesso.

2 2 Infatti vi sono sul mercato decine di tipologie di box contenitori di velox, tra loro estremamente differenti per forma e dimensioni: i produttori si sono potuti liberamente sbizzarrire nell ideare le forme più svariate perché il Codice non ha imposto alcuna specifica costruttiva e funzionale. E richiesta specifica omologazione da parte del Ministero competente? Assolutamente no. L omologazione è un autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti necessaria per poter produrre, commercializzare ed utilizzare su strada una serie di dispositivi e strumenti previsti dal Codice della Strada a supporto della circolazione. è bene precisare che: è da omologare ciò che il Codice della Strada esplicitamente richiede sia omologato : In assenza di specifica richiesta di omologazione, un certo strumento non si ritiene vietato ma semplicemente non normato, quindi non soggetto ad alcuna specifica limitazione progettuale ne restrizione all utilizzo. Il principio espresso appare scontato, ma a maggior chiarimento ed a scanso di equivoci il Regolamento di Esecuzione del C.d.S. ha voluto maggiormente esplicitarlo, specificando nell Art. 192 che per le tipologie per le quali è prevista l omologazione (quindi vi sono categorie di strumenti per le quali non è prevista), la stessa va richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

3 3 C.d.S. - Art. 45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni Comma 6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione. Reg. Esec. C.d.S. - Art Omologazione ed approvazione 1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione*** o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero... *** Non essendo il box contenitore di autovelox descritto nel C.d.S., e quindi non catalogabile né come segnaletica stradale, né come apparecchiatura di controllo, né riconducibile a nessuna delle tipologie per le quali il codice della strada preveda l omologazione, il dissuasore stesso non è soggetto ad alcuna preventiva autorizzazione da parte del Ministero. In questo caso, ciò che deve necessariamente essere omologato non è il contenitore bensì il contenuto, ossia l apparecchiatura di rilevazione. PARERI MINISTERIALI Le considerazioni sopra espresse trovano pieno ed indiscutibile conforto nel Parere del Ministero Infrastrutture e trasporti n del 04/02/2008 (allegato per alla pagina successiva) rilasciato in seguito a specifico quesito. Oggetto: rallentatori di velocità a cabina... a) i manufatti indicati nella nota di riscontro non possono essere definiti apparecchiature di controllo della velocità, trattandosi di meri contenitori o simulacri. b) tale fattispecie non è soggetta ad approvazione....

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5 5 Il suddetto parere specifica in modo chiaro che l Omologazione non è necessaria alla stessa stregua di quanto avviene per ogni box contenitore dell autovelox, in quanto per questo tipo di manufatti il C.d.S. non ha previsto alcuna disposizione (nessuna norma = nessun divieto/limitazione). E solo l apparecchiatura di controllo (e la segnaletica di preavviso) ad essere soggetta ad omologazione. Il succitato parere è estremamente chiaro anche nel definire le linee guida dell operatività in termini di rilevazione e costituisce quindi a tutti gli effetti un placet completo da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti circa la piena legalità dell utilizzo, sia a fini dissuasivi che sanzionatori, del sistema. Dello stesso tenore è il parere rilasciato dal Ministero degli Interni (pagina successiva) che ribadisce le condizioni da rispettare per poter utilizzare in piena regolarità lo strumento a fini sanzionatori e fornisce un positivo giudizio di merito sulla maggiore visibilità ottenuta dalla postazione di controllo grazie all utilizzo della cabina.

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8 8 UN TERZO PARERE MINISTERIALE (FUORVIANTE) A fronte dell analisi sulle normative vigenti, del pieno conforto ottenuto dai pareri Ministeriali sopra riportati e dei confortanti risultati in termini di sicurezza ottenuti, ci pare che non possano sussistere dubbi sulla liceità e sulla piena legalità del box di supporto alla prevenzione ed accertamento e del suo utilizzo. Eppure non mancano tentativi di inibire l uso del sistema e di screditarne la piena legittimità. Un esempio meritevole di analisi per l autorevolezza della fonte da cui deriva è il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n 34483, molto diffuso su blog e siti specializzati nella caccia indiscriminata a tutto quello che possa riguardare il controllo della velocità, nonché sulla stampa scandalistica di analoga impostazione.

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10 10 Il parere in questione ad una prima lettura non sembra essere particolarmente favorevole all utilizzo del Box di supporto alla prevenzione ed accertamento. In particolare esprime tre concetti che appaiono pregiudiziali: 1) Il sistema non è contemplato dal Codice e non ha avuto alcuna approvazione; 2) La rilevazione senza sanzione è illegittima e costituisce un possibile danno erariale; 3) Il posizionamento può costituire un ostacolo per la circolazione. Alcune importanti precisazioni sulla base del precedente parere espresso dallo stesso Ministero: 1) PUNTO UNO - Il parere ribadisce una volta di più e quindi rafforza il concetto che il sistema non è attualmente inserito nel novero di quelli trattati dal Codice della Strada: l abbiamo prima sottolineato, il fatto che lo Speed check, come tutti i box contenitori di velox, non sia in alcun modo normato, non costituisce un elemento di illegalità; significa semplicemente che lo stesso non subisce alcuna limitazione dal Legislatore. Si sottolinea tuttavia come il concetto sia espresso in modo incompleto: l approvazione non manca perché non concessa (in questo caso il sistema sarebbe inutilizzabile, perché illegittimo) ma perché a monte non prevista. Questo parere non smentisce in alcun modo quello già rilasciato dallo stesso Ministero (a firma peraltro del Direttore Generale!), è semplicemente meno preciso ed esaustivo del precedente. 2) PUNTO DUE - Il funzionario non esprime dubbi sulla legittimità dello strumento bensì su una ipotetica ed astratta attività di rilevazione effettuata per fini non sanzionatori, che potrebbe addirittura configurarsi come omissione di atti d ufficio e principio di danno erariale. Non è quindi una pregiudiziale espressa sullo strumento, bensì sull uso scorretto che potrebbe esserne fatto. Si fa tuttavia notare come il box in questione sia un mero contenitore privo di qualunque tecnologia, da solo non in grado di rilevare alcunché; quindi, anche volendo, non potrebbe prestarsi in alcun modo ad effettuare qualsivoglia forma di rilevazione della velocità, legittima od illegittima che fosse. L eventuale rilevazione di violazioni, viene semmai effettuata mediante apposita apparecchiatura collocata al suo interno; l uso che fosse fatto di quest ultima e delle eventuali risultanze fotografiche prodotte ricade sotto la totale responsabilità del pubblico ufficiale che l ha messa in funzione, non certo sul box di plastica che ha passivamente ospitato l apparecchiatura! Resta comunque inteso e scontato che il Box autonomamente: NON effettua alcuna attività di rilevazione senza relativa sanzione. Il parere ministeriale su questo punto appare clamorosamente fuori tema: forse il funzionario si riferisce ad altri strumenti, ma di certo il parere in questione appare privo di ogni significato e valenza giuridica specifica! L equivoco in realtà è causato dalla modalità (errata) con la quale è stato formulato il quesito a monte del parere.

11 11 Infatti l Ente richiedente, nel formulare il quesito, specifica che un comune aveva installato i dissuasori per effettuare rilievi di velocità senza sanzionare. Ciò non corrisponde a verità e spinge il Ministero a censurare una modalità operativa che non è in nessun modo ascrivibile allo strumento in questione. 3) PUNTO TRE la considerazione che il posizionamento del dissuasore potrebbe costituire ostacolo è ipoteticamente espressa sulla base della limitata visione consentita dalla fotografia inviata dal richiedente il parere e visionata dal funzionario. Non è quindi una elemento pregiudiziale sul sistema ma eventualmente sull uso che la specifica Amministrazione ne ha fatto. Sulla base delle considerazioni esposte ci pare oggettivo come il parere in questione sia ben poco significativo e addirittura fuorviante.

12 12 QUARTO PARERE MINISTERIALE In un ulteriore parere, il Ministero precisa che l unica funzione per cui il dissuasore cabina può essere autorizzato è quella di contenitore dell apparecchiatura di controllo. Per tale funzione è stato del resto realizzato. Resta ovviamente inteso che la frequenza e la modalità con cui tale funzione viene espletata è di totale arbitrio dell organo di Polizia preposto.

13 13 QUINTO PARERE MINISTERIALE Con il quinto parere (rilasciato su quesito del Comune di Roma), il Ministero dei Trasporti precisa un ulteriore importante concetto: se si effettuano i controlli con l ausilio di box di contenimento, l attività di controllo non deve essere necessariamente continuativa. Si introduce così il concetto di postazione fissa (in senso fisico) attivata periodicamente con rilevatore mobile.

14 14 SESTO PARERE MINISTERIALE Viene emesse un sesto parere Ministeriale che riassume analiticamente quanto già a più riprese affermato.

15 15 SETTIMO PARERE MINISTERIALE Con il parere riportato si confermano i concetti fin qui espressi e viene ben evidenziato quale sia l uso perfettamente legittimo del sistema.

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17 17 OTTAVO PARERE MINISTERIALE Con il parere riportato si chiarisce che il concetto di visibilità non è riconducibile all agente di polizia ma strettamente alla Postazione di controllo.

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