STATUTO DELLA DEPUTAZIONE EBRAICA DI ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE DI ROMA Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto
|
|
- Arnoldo Rosa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DELLA DEPUTAZIONE EBRAICA DI ASSISTENZA E SERVIZIO SOCIALE DI ROMA Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto ART. 1 La Deputazione Ebraica di Assistenza e Servizio Sociale di Roma (d ora in poi per brevita Deputazione), nata come Opera di Beneficenza dell Università Israelitica di Roma il , è un Ente Ebraico Civilmente Riconosciuto, ai sensi della Legge n.101 dell con la quale sono state ratificate le Intese tra lo Stato e l Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ed ha sede in Roma. ART. 2 - FINALITA La Deputazione svolge un attività di assistenza e servizio sociale per conto della Comunità Ebraica di Roma e secondo la tradizione ebraica, nell ambito del territorio della Comunità Ebraica di Roma. Gli utenti della Deputazione sono persone o famiglie che si trovano in condizioni di disagio socio-economico e psicologico ad esempio per problemi legali, fiscali, pensionistici, necessità di tipo sanitario o abitativo, problemi di disoccupazione o di precarietà lavorativa, necessità di formazione o riqualificazione professionale. Le linee della politica assistenziale vengono decise dal Consiglio dell Ente sulla base dei bisogni emergenti dal contesto sociale. La Deputazione ha lo scopo esclusivo di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate ed ha le seguenti finalità: 1) individuare i bisogni e le situazioni problematiche delle persone in condizioni di disagio; 2) definire le linee assistenziali da perseguire in relazione all evoluzione delle condizioni socio-economiche generali; 3) stabilire i requisiti per l assistenza economica; 4) predisporre progetti di intervento in risposta alle esigenze rilevate con particolare riferimento all area sociale, economica, psicologica e lavorativa;
2 5) erogare sussidi ordinari e straordinari; 6) incoraggiare la crescita individuale attraverso lo studio, la qualificazione professionale ed il sostegno per l inserimento nel mondo del lavoro; 7) aiutare le persone in difficoltà a superare lo stato di disagio psicologico attraverso il supporto psicologico individuale e familiare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche; 8) coordinare le attività assistenziali comunitarie e in particolare le associazioni di volontariato liberamente costituite nell ambito della Comunità Ebraica di Roma con finalità di assistenza; 9) prestare assistenza sociale ed educativa ebraica nonché servizi, anche rituali ebraici, nelle famiglie ed istituti pubblici o privati, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma; 10) stabilire rapporti di collaborazione con i servizi sociali del territorio e con enti pubblici e privati nazionali ed internazionali con finalità educative, religiose, sociali, assistenziali e sanitarie. ART. 3 - ORGANI DELL ENTE Sono Organi dell Ente: 1.Il Consiglio della Deputazione 2.Il Presidente 3.Il Vice Presidente 4.Il Comitato Scientifico di Indirizzo e Vigilanza 5.L Organo di Revisione dei Conti ART. 4 - IL CONSIGLIO Il Consiglio della Deputazione è composto da undici membri nominati dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. Il Presidente è nominato dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e rappresenta l Ente ad ogni effetto. Almeno tre Consiglieri della Deputazione debbono far parte del Consiglio della Comunità
3 Ebraica di Roma. I Consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all art. 5 del D.M. 18 marzo 1998 n Il Consiglio dura in carica quattro anni. Sono nominabili al Consiglio gli iscritti ad una Comunità Ebraica da almeno tre anni, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e che abbiano i requisiti, ad eccezione di quello della cittadinanza italiana, prescritti per l elettorato passivo nelle elezioni comunali. I Consiglieri nominati debbono accettare la nomina per iscritto entro i sette giorni successivi a quello in cui ne hanno avuto notizia, precisando altresì il proprio domicilio eletto per la carica. Nel caso in cui un consigliere nominato non accetti la nomina, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma provvede alla nomina di un nuovo Consigliere. Non può far parte del Consiglio chi ha in essere un rapporto di lavoro remunerato a qualsiasi titolo in via continuativa con la CER o con uno qualsiasi degli Enti Ebraici civilmente riconosciuti vigilati dalla Comunità Ebraica di Roma o con istituzioni sussidiate dalla Comunità Ebraica di Roma o dalla Deputazione, e coloro che hanno liti pendenti con l Ente e relativi parenti in linea retta e i loro coniugi. Non possono essere nominati Consiglieri i revisori dei conti della Comunità Ebraica di Roma e degli enti vigilati dalla Comunità Ebraica di Roma o sussidiati dalla Comunità Ebraica di Roma o dalla Deputazione, gli assistiti della Deputazione e i loro parenti ed affini entro il quarto grado, coloro che comunque percepiscono remunerazione dall ente. Non possono far parte dello stesso Consiglio i parenti ed affini in linea retta, i parenti collaterali fino al secondo grado ed i coniugi. In tali casi decade il più giovane di nomina; a parità, il più giovane di età. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive regolarmente convocate, decadono dalla carica. Decadono, inoltre, per sopraggiunte cause di incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, notificata all interessato al domicilio eletto per la carica ai sensi del presente Statuto, a mezzo lettera raccomandata e comunicata al Consiglio della Comunità. Al fine di reintegrare il Consiglio, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei consiglieri fino ad un numero massimo di tre, è demandato al Consiglio della Deputazione, su proposta del Presidente della Deputazione, il compito di nominare i nuovi consiglieri. Il Consiglio della
4 Comunità Ebraica di Roma dovrà ratificare tale nomina nella prima riunione utile. Nell'ipotesi di dimissioni o decadenza di un numero di consiglieri superiore a tre, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma provvederà alle nomine necessarie. Il Consigliere nominato in sostituzione di altro Consigliere, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. In ogni caso in cui occorre reintegrare il Consiglio, sia nelle ipotesi di dimissioni sia nelle ipotesi di decadenza, i Consiglieri della Deputazione nominati tra i consiglieri della Comunità Ebraica di Roma dovranno comunque essere sostituiti con altrettanti Consiglieri della Comunità Ebraica di Roma. In caso di decadenza e/o dimissioni della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati nell arco di un mandato si procederà alla nuova nomina dell intero Consiglio. il Consiglio dimissionario o decaduto resta in carica per gli affari di ordinaria amministrazione dell Ente fino all insediamento del nuovo Consiglio. Tutte le controversie tra la Deputazione ed i propri Consiglieri e tra Consiglieri della Deputazione, comprese le controversie inerenti alla decadenza dei Consiglieri, ai sensi del presente Articolo, saranno devolute in via esclusiva al Collegio dei Probiviri dell Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Qualora i Consiglieri non agiscano in conformità allo Statuto o alle finalità dell Ente o venga meno il rapporto di fiducia tra il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e il Consiglio dell Ente, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma può sciogliere il Consiglio dell Ente e nominare un Commissario Straordinario provvedendo comunque al rinnovo del Consiglio stesso entro 180 giorni. La carica di Presidente e di Consigliere è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi. L Ufficio di Consigliere è gratuito. ART. 5 - CONVOCAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO Il Consiglio nominato entra in carica con la prima seduta, da convocarsi entro dieci giorni dalla nomina di tutti i Consiglieri a cura del Presidente uscente, se rinominato, ovvero del Consigliere nominato più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, del più anziano di età.
5 ART. 6 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio elegge nel proprio seno uno o due Vice Presidenti. Il Consiglio attribuisce altresì incarichi specifici ai singoli consiglieri che sono impegnati a collaborare per il raggiungimento delle attività istituzionali. Il Consigliere che non adempie il mandato connesso all incarico assunto con la dovuta diligenza potrà essere richiamato dal Consiglio che potrà chiederne la decadenza e conseguente sostituzione alla Comunità Ebraica di Roma. Il Consiglio può formare commissioni temporanee o permanenti, per lo studio e la trattazione di problemi particolari, chiamandone a far parte anche persone estranee al Consiglio. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno quattro Consiglieri. Esso si deve obbligatoriamente riunire almeno 2 volte all anno; entro il mese di Aprile per approvare il Bilancio Consuntivo dell anno precedente ed entro il mese di Novembre per approvare il Bilancio Preventivo dell esercizio relativo all anno successivo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi di urgenza. In questi casi, il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore. La convocazione deve contenere il luogo, la data e l ora della riunione, nonché l elenco delle materie da trattare e deve essere eseguita mediante lettera raccomandata con A/R, ovvero telegramma o telefax o posta elettronica al domicilio eletto per la carica da ciascun consigliere. Il Consiglio può essere altresì convocato, con le stesse modalità e con gli stessi termini, da almeno quattro Consiglieri, qualora il Presidente non provveda a dar corso entro 10 giorni ad una loro eventuale richiesta di convocazione in forma scritta, o dal Consiglio della Comunità. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno sei consiglieri. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza dei presenti, tranne che per le deliberazioni di cui ai successivi punti A) e P) del presente articolo per i quali è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma o persona da lui delegata e possono partecipare i membri del Collegio dei
6 Revisori dei Conti, ai quali la convocazione dell adunanza deve essere comunicata con gli stessi mezzi, contenuti, modalità e tempi previsti per la convocazione dei Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, Il Rabbino Capo o un suo delegato. In quest ultimo caso il nominativo viene comunicato al Presidente della Deputazione entro la prima seduta di insediamento del Consiglio. Assume le funzioni di segretario, per la redazione del verbale, un consigliere o un impiegato della Deputazione a ciò incaricato dal Consiglio. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Per ogni delibera deve essere indicato il risultato della votazione. Spetta al Consiglio: A)l approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo; B)l accettazione di eredità, donazioni non di modico valore e legati; C)l approvazione degli acquisti e delle alienazioni di beni immobili, nonché dei beni mobili, titoli del debito pubblico, titoli di credito, azioni, ove il valore di questi ultimi ecceda per ogni singolo atto gli euro 2.000,00, rivalutati annualmente; D) l approvazione dei sussidi ordinari e straordinari anche delegando il compito ad un'apposita Commissione che sottoporrà la proposta di sussidio alla prima riunione di Consiglio; E) l approvazione delle assunzioni degli impiegati, delle loro retribuzioni, nomine e licenziamenti; F) la deliberazione del Regolamento di Amministrazione e di Servizio interno e per il personale; G) la deliberazione dei programmi di assistenza e dei servizi; H) la promozione di convenzioni con Enti Locali Territoriali per il raggiungimento dei fini istituzionali; I) la deliberazione dei contratti di locazione e conduzione di immobili; L) la deliberazione delle liti giudiziarie, delle transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali; M) la deliberazione in merito all eventuale reperimento dei mezzi finanziari, anche mediante operazioni bancarie quali affidamenti o scoperti di conto corrente bancari e mutui fondiari, ove necessario rilasciando garanzie ipotecarie; N) la deliberazione di tutte le convenzioni attinenti alle attività dell Ente;
7 O) La nomina di nuovi Consiglieri, su proposta del Presidente della Deputazione, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei Consiglieri fino ad un numero massimo di tre, salvo la ratifica di cui all art. 4 da parte del Consiglio della Comunità Ebraica di Roma; P) la proposta di modifiche dello Statuto da sottoporre al Consiglio della Comunità per l approvazione. Le delibere riguardanti gli atti di disposizione del patrimonio devono essere prese, previa richiesta alla Comunità Ebraica di Roma, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane riguardo alla vigilanza sugli enti ebraici civilmente riconosciuti. Tutte le delibere, eccetto le delibere D), E), I), devono essere comunicate alla Giunta della Comunità, onde possa esercitare la vigilanza prescritta dallo Statuto delle Comunità Ebraiche Italiane. Le riunioni del Consiglio potranno tenersi in video o teleconferenza per comprovati motivi accertati dal Consiglio stesso, purché tali sistemi comportino il riconoscimento del soggetto collegato in video o teleconferenza. ART. 7 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente rappresenta ad ogni effetto l Ente. Egli viene designato direttamente dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. Il Vice Presidente o ciascuno dei due Vice Presidenti è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei membri e, se questa non si raggiunge alla prima votazione, mediante ballottaggio fra i due Consiglieri che ottengono il maggiore numero di voti. ART. 8 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE Spetta al Presidente: a) convocare il Consiglio, presiederne le riunioni e vigilare sull esecuzione delle relative delibere; b) vigilare, congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, sulle entrate, le spese e i relativi servizi; c) firmare gli atti che comportano obbligazioni per l Ente, previa delibera del Consiglio ai sensi
8 dell art. 6, con facoltà di delega per singole materie ad altri Consiglieri e, congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, i documenti contabili; d) esercitare il potere disciplinare sugli impiegati o delegare tale compito ad un Consigliere; e) assumere i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza per le materie di competenza del Consiglio, necessari per garantire il funzionamento dell Ente, salvo riferire per la ratifica al Consiglio stesso alla prima riunione; f) sottoporre al Consiglio congiuntamente al Consigliere delegato al Bilancio, la proposta di Bilancio Preventivo e Consuntivo; g) Il Presidente, in casi di comprovata urgenza e/o necessità nei quali ha l obbligo di riferire senza indugio al Consiglio, può procedere ad interventi a favore di assistiti e ad acquisti e alienazioni previsti dall art. 6 lett. c per un importo globale non superiore a euro ,00 annui e 2.000,00 euro per ogni singolo intervento (entrambi rivalutabili annualmente). E' facoltà del Consiglio aumentare annualmente tali importi. Il consiglio, valutato ogni elemento fornito dal Presidente, è tenuto a ratificare o meno l operazione entro la prima riunione successiva all intervento. h) il Presidente, nell'ipotesi di dimissioni o di decadenza dei Consiglieri fino ad un numero massimo di tre, propone i nuovi Consiglieri al Consiglio. i) il Presidente riferisce annualmente alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma, che vigila sull attività svolta dalla Deputazione e sull'operatività del Consiglio della Deputazione. In caso di impedimento o di assenza il Presidente è sostituito dal vice Presidente, o da uno dei Vice Presidenti cui egli può delegare permanentemente alcune e, solo temporaneamente, tutte le proprie attribuzioni; l) il Presidente presenta annualmente una relazione sull attività svolta dalla Deputazione al Consiglio della Comunità Ebraica di Roma. ART.9 - IL COMITATO SCIENTIFICO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Il Consiglio della Deputazione può nominare il Comitato Scientifico, costituito da cinque membri di cui un Presidente nominato dal Comitato stesso. Il Comitato Scientifico di Indirizzo e Vigilanza ha i seguenti compiti: 1) effettuare studi, ricerche e pubblicazioni sulle attività istituzionali della Deputazione;
9 2) prestare attività consultiva in relazione all attività della Deputazione; 3) effettuare ricerche sulla qualità dei servizi erogati dalla Deputazione. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni. L incarico di membro del Comitato Scientifico è gratuito. Il Comitato Scientifico scade con il Consiglio della Deputazione e decade in caso di decadenza del Consiglio stesso. ART.10 - PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITA Le entrate della Deputazione per il raggiungimento dei propri fini sono costituite: - dalle rendite patrimoniali; - dal contributo della Comunità Ebraica di Roma; - da offerte, donazioni, eredità, legati e da finanziamenti pubblici e privati. ART I BILANCI L anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo di competenza deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 novembre di ogni anno e deve essere immediatamente trasmesso alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma. Il Bilancio Consuntivo, deve essere approvato dal Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno, fatti salvi impedimenti oggettivi, salva la proroga di 180 gg dalla chiusura dell anno finanziario per esigenze correlate alla struttura e/o all oggetto sociale, e trasmesso alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma e al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Bilancio Consuntivo, insieme alle relazioni del Consiglio ed al rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti è depositato presso gli uffici amministrativi dell Ente e presso la segreteria della Comunità. Il Bilancio Economico deve conseguire il pareggio. ART.12 - ORGANO DI REVISIONE
10 L Organo di Revisione dei Conti esercita il controllo amministrativo e contabile e la revisione economica e finanziaria dell Ente, nell ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto. L organo è composto da uno a tre membri, dei quali uno con la funzione di Presidente, e viene nominato dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma, tra gli iscritti all Albo dei Revisori Contabili, a norma del DLGS n. 88/1992 e del DLGS n. 28/2006. I componenti dell organo sono, preferibilmente, scelti tra gli iscritti alla Comunità Ebraica di Roma e non possono essere, a pena di ineleggibilità e/o di decadenza, Consiglieri o dipendenti della stessa Comunità o delle istituzioni o enti da essa vigilati o sussidiati, né possono essere assistiti della Deputazione o parenti o affini di assistiti, entro il quarto grado. L Organo di Revisione Contabile resta in carica per quattro anni dal suo insediamento e i suoi membri possono ricoprire lo stesso ufficio, per non più di un ulteriore e consecutivo periodo quadriennale. L Organo di Revisione Contabile, ai sensi degli artt bis del Codice Civile (introdotti dal DLGS n. 6/2003) e dell art. 14 del DLGS n. 39, esprime con apposita relazione scritta annuale, da trasmettere tempestivamente al Consiglio della Deputazione e alla Giunta della Comunità Ebraica di Roma, un giudizio sul Bilancio Consuntivo dell Ente. L Organo, inoltre, compie un analisi ed una verifica del Bilancio Preventivo, esprimendo un giudizio in ordine alla sua conformità alla normativa vigente in materia. L Organo verifica, nel corso dell anno finanziario, la regolare tenuta della contabilità dell Ente e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L Organo di Revisione ha diritto di ottenere dal Consiglio della Deputazione ed esamina documenti e notizie utili all attività di revisione legale; effettua, con cadenza almeno trimestrale, accertamenti e controlli sull efficienza della gestione dell ente. L Organo di Revisione deve rispettare i principi di deontologia professionale, di riservatezza ed il segreto professionale ed essere formalmente e sostanzialmente indipendente rispetto all Ente, ed avulso dai processi decisionali di quest ultimo. L Organo di Revisione dei Conti deve svolgere le sue funzioni con la diligenza professionale ed è responsabile in proprio e con il Consiglio della Deputazione nei confronti dell Ente e della Comunità Ebraica di Roma, la quale ha conferito il relativo incarico di revisione, nonché verso i terzi, per i danni derivanti dall inadempimento dei suoi doveri, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 1, comma 92 della Legge n. 244/2007 (che ha modificato l art. 9, comma 5 del DLGS
11 n. 471/1997). La revoca dell Organo di Revisione dei Conti o di un suo membro è disposta esclusivamente dal Consiglio della Comunità Ebraica di Roma e soltanto per gravi inadempienze nell incarico di revisione. Il corrispettivo per l incarico di revisione è determinato dalla Comunità Ebraica di Roma, in modo da garantire la qualità e l affidabilità delle relative prestazioni, e non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, e non può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione. I membri dell Organo di Revisione dei Conti sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio della Deputazione. Le deliberazioni dell Organo di Revisione sono adottate a maggioranza. In caso di morte, rinunzia, decadenza o revoca di un Revisore, il Consiglio della Comunità Ebraica di Roma provvede, entro sessanta giorni, alla sua sostituzione. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori contabili è causa di decadenza dall Organo di Revisione. ART ALTA SORVEGLIANZA E riservato al Tribunale Rabbinico della Comunità Ebraica di Roma vigilare che i servizi assistenziali curati dall Ente siano organizzati e gestiti secondo la tradizione ebraica. ART SCIOGLIMENTO DELL ENTE Nel caso in cui dovessero venir meno gli scopi e le finalità istituzionali dell Ente descritti nell art. 2 dello Statuto, il Consiglio, previo parere favorevole della Comunità Ebraica di Roma, potrà decretare l estinzione dell Ente stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile. In caso di estinzione dell Ente, determinata da qualsiasi causa, il patrimonio viene devoluto alla Comunità Ebraica di Roma.
FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede
DettagliASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata
ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend
Dettagli4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME
I DIVISIONE 4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. OMISSIS ESPRIME parere favorevole alla istituzione del Centro Interdipartimentale
DettagliSTATUTO. Associazione Il Larice Club
STATUTO Associazione Il Larice Club Art. 1 - L associazione non riconosciuta denominata Associazione IL LARICE CLUB con sede in Carezzate (VA), Via al Lago n.449, è retta dal seguente statuto. La denominazione
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA
STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.
DettagliRegolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014
Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
Dettaglistatuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004
statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI
Allegato A NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore
DettagliSTATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)
STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative
DettagliSTATUTO ENTE FIERA "MADONNA DELLA MERCEDE" Modificato con deliberazione
CITTA DI CAMPI SALENTINA Provincia di Lecce STATUTO ENTE FIERA "MADONNA DELLA MERCEDE" Modificato con deliberazione C.C. N. 60 DEL 30/11/2006 e modificato con delib. C.C. n. 26 in data 19/06/2012 ART.
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
DettagliREGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA FEMMINILE DEL COMUNE DI SOLARINO Art. 1 - Istituzione della Consulta Ai sensi dell art. 80 dello Statuto Comunale e deliberazione del C.C. n 55 del 13/11/2008
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI
DettagliL Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO
STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali
DettagliArt. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177
STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE
DettagliSTATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA
STATUTO CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA art. 1 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE E costituita un Associazione denominata: CONSORZIO PRO LOCO DELLA CARNIA, (in seguito denominata Consorzio ) Il Consorzio partecipa
DettagliRegolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007
Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che
DettagliConsulta Regionale Volontariato di Protezione Civile
Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile Regolamento Approvato nell Assemblea Generale del 20 Aprile 2002 1 Consulta regionale volontariato di protezione civile REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto
DettagliSTATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1
Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
Dettagli1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di
STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,
DettagliASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR
ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione
DettagliC O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA
C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità
DettagliCAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA. Regolamento della Consulta provinciale delle professioni
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA Regolamento della Consulta provinciale delle professioni Regolamento approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.47 del 20.12.2012 INDICE ARTICOLO 1 (Oggetto del
DettagliA.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA. Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense
A.N.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE SEDE DI ROMA Statuto della Sede Romana dell Associazione Nazionale Forense Art. 1 Disposizioni generali E costituita in Roma, con sede legale presso il Tribunale Civile,
DettagliREGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA. (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE G.F. INGRASSIA (art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo) Art. 1 Oggetto, denominazione e sede Il presente regolamento
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione
DettagliPRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2
DettagliStatuto Associazione Borsisti Marco Fanno
Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura
DettagliREGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.
COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,
DettagliSTATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere
DettagliASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione)
ASSOCIAZIONE GENITORI SI DIVENTA - ONLUS Regolamento del Collegio dei Probiviri (art. 19 Statuto dell Associazione) Art. 1 Composizione, elezione e durata in carica del Collegio Il Collegio dei Probiviri
DettagliBOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2
Manuale delle associazioni sportive BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2 STATUTO COMITATO PER L ORGANIZZAZIONE DI... Art. 1 Costituzione È costituito un Comitato denominato... Il Comitato ha
DettagliREGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA
COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.
DettagliREGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato
DettagliART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi
DettagliFONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE
FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE Statuto STATUTO FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE Articolo 1 È costituita ai sensi dell art. 12 e seguenti del Codice Civile per volontà del CREDITO VALTELLINESE
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD)
STATUTO ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA UMBERTO I Camposampiero - (PD) ALLEGATO A DELL ATTO N. 83436/22560 REP. Art. 1 - Costituzione E legalmente costituita, nel rispetto del codice
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI
ALL. A) PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO Lavoro Politiche Giovanili e Femminili e Formazione Professionale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI
DettagliSTATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO
ISTITUZIONE E FINI Art. 1 STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO E costituito il Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali
DettagliCONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO. La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO ART. 1 ISTITUZIONE CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO La Provincia di Novara, nell ambito delle proprie attività e nel rispetto di quanto assegnatole dalla vigente
DettagliSTATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB
STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova
DettagliREGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE Approvato con atto del C.C. n. 73 del 5.11.2014. Pubblicato all albo comunale, ai sensi dell art.
DettagliART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BERICO ASSI- STENZA", CON SEDE IN BRENDOLA. ART. 1 (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione
Dettagli2) Sede legale La Fondazione ha sede in Verona.
1) Costituzione, denominazione, natura E costituita una fondazione, a norma degli artt. 14 e segg. del codice civile, denominata Fondazione Cattolica Assicurazioni. La Fondazione è persona giuridica di
DettagliCOMUNE DI ESCALAPLANO
COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro
DettagliCITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
CITTA DI TORREMAGGIORE SETTORE SERVIZI SOCIALI CULTURALI SCOLASTICI TURIMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17.09.2012 INDICE Art.
DettagliCOMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO
COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Provincia di Brescia STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 1 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DEL COMUNE DI TREVISO BRESCIANO Art. 1 Istituzione
DettagliÈ adottato e posto n vigore Il seguente
STATUTO E REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO PER L ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CORSI DA PARTE DI VILLA SERENA S.P.A. PROVIDER E.C.M. ACCREDITATA PROVVISORIAMENTE
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire
(Allegato a) STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire Sulle orme di Karol Titolo I Costituzione e Scopi Art. 1. E costituita l Associazione denominata Vds Voglia di stupire con sede presso parrocchia
DettagliSTATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede
STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile
DettagliSunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI
Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI. 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri.
Articolo 1 COSTITUZIONE SEDE STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri. 2) La Fondazione ha sede in Mede, Piazza della Repubblica
DettagliSTATUTO PERSONA GIURIDICA PRIVATA. (ex Ipab) FONDAZIONE SCUOLA PARITARIA PER L INFANZIA P. CAPRETTINI GOTTOLENGO BS ORIGINI ART.1
STATUTO PERSONA GIURIDICA PRIVATA (ex Ipab) FONDAZIONE SCUOLA PARITARIA PER L INFANZIA P. CAPRETTINI GOTTOLENGO BS ORIGINI ART.1 La Scuola d Infanzia Fondazione Pietro Caprettini ebbe origine su donazione
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In
DettagliDEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale 1 Articolo 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA
Associazione Casa della Città Leopolda Piazza Guerrazzi 56125 Pisa Tel. 050.21531 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA Titolo primo: i principi generali Art. 1 1. L Associazione Casa della
DettagliSTATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.
STATUTO Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale Giovanni Bottesini con sede in Crema, via Alemanio Fino 29. L Associazione
DettagliSTATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)
STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012) Art. 1 E costituita una associazione denominata La Piccola Famiglia Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale la cui denominazione
DettagliCOMUNE DI ROSTA REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ROSTA PROVINCIA DI Torino REGOLAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 19.05.1994 Ultima modifica con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del
DettagliS T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE
S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,
DettagliSTATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse
STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION Art. 1 Costituzione 1. E costituita dall Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata Fondazione Università
DettagliREGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12
REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone
DettagliCOMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
COMUNE DI LATERINA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28.11.2015 1 INDICE Art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI... 3 Art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI...
DettagliStatuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo
Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo Art.1 Costituzione e denominazione In applicazione dell art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
DettagliSERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172
SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, 116-25123 BRESCIA - ITALIA TEL. 030/3367915 - FAX. 030/3361763 C.F. 80012670172 SERVICE VOLONTAIRE INTERNATIONAL INTERNATIONAL VOLUNTARY SERVICE SERVICIO
DettagliREGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo
Dettagli$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872
$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872 Costituzione e sede I signori comparenti convengono di costituire tra loro un associazione culturale di volontariato ONLUS sotto la denominazione E.F.A. (Etica,
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1. Costituzione È costituita l Associazione denominata SLOW TIME. Essa avrà durata illimitata. L Associazione SLOW TIME è disciplinata dal
DettagliStatuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA
Statuto SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO ED ECONOMIA Art. 1 Denominazione - Oggetto e scopi E costituita la associazione denominata Società Italiana di Diritto ed Economia - SIDE (Italian Society of Law and
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA
DettagliWORLD DUTY FREE S.P.A.
WORLD DUTY FREE S.P.A. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E CORPORATE GOVERNANCE È istituito presso World Duty Free S.p.A. ( WDF ) un Comitato per il controllo interno, la gestione
DettagliSTATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,
STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato
DettagliStatuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione
Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale Art. 1 Costituzione 1. E costituita l associazione di promozione sociale a carattere nazionale denominata ANTEAS Servizi (Associazione nazionale
DettagliREGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Art. 1 - Fonti
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 1 - Fonti 1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
Città di Racconigi ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI COMUNE DI RACCONIGI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 25.10.2011 1 Art. 1 - Istituzione È
DettagliSTATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO
STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO Articolo 1 - Denominazione È costituita dalla Compagnia di San Paolo, dall Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino una Fondazione
DettagliStatuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese
Statuto Servizio Cure a Domicilio del Luganese CAPITOLO 1 Scopo, sede e durata Denominazione Art. 1 Con la denominazione Servizio cure a domicilio del Luganese - SCuDo è costituita a Lugano un Associazione
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012
REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.
DettagliREGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA. Art.1 Costituzione
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA Art.1 Costituzione Il Comune di Ozieri riconosce lo sport come servizio sociale e di volontariato e intende
DettagliORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO
ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO STATUTO ****** ****** TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 (Costituzione) Ai sensi dell art.18 del Decreto Legislativo
DettagliREGOLAMENTO del CENTRO UNIVERSITARIO di MEDIAZIONE. Articolo 1 Costituzione del Centro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI Centro Universitario di Mediazione n. 209 registro Ministero della Giustizia REGOLAMENTO del CENTRO UNIVERSITARIO di MEDIAZIONE Articolo 1 Costituzione del Centro Il presente
DettagliASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO
ART. 1 ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA E costituita un associazione denominata: Associazione Commercianti - Pubblici Esercizi - Attività di Servizi - Ausiliari del Commercio
DettagliCONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione
DettagliSTATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata
STATUTO Art.1 - Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione di promozione scientifica e culturale, Associazione Carlo Giannini, con sede presso la Facoltà di Economia dell Università degli
DettagliSTATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL
DettagliSTATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato.
ALLEGATO A AL N. 63.470 DI REP. e N. 13.571 DI RACC. STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ARTICOLO 2) La Fondazione
DettagliCOMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione
DettagliART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8
STATUTO 1 ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita l associazione denominata Amicizia 2. L associazione ha sede in via C. Marchesi 7/D nel comune di Silea (TV). ART. 2 (Statuto) 1. L associazione
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO ART.1 DENOMINAZIONE,SEDE, DURATA E costituita dall associazione denominata GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO con sede in Chions frazione di Basedo, via
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA Articolo 1. E costituita un Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata Il Laghetto Cantone. L Associazione
DettagliCome già comunicato, lʹassemblea straordinaria del CUIA ha approvato il nuovo Statuto del Consorzio cui è
Febbraio 2009 C o n s o r z i o I n t e r u n i v e r s i t a r i o I t a l i a n o p e r l A r g e n t i n a CUIA N EWS Come già comunicato, lʹassemblea straordinaria del CUIA ha approvato il nuovo Statuto
DettagliUNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita,come libera Istituzione, una associazione culturale e sociale denominata UNIVERSITA
Dettagli