Milano Ristorazione S.p.A. Gara n. 1/ Servizio di Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato CIG Capitolato Speciale d Appalto

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1 Milano Ristorazione S.p.A. Gara n. 1/ Servizio di Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato CIG Capitolato Speciale d Appalto Premessa Costituiscono parte integrante del presente Capitolato i seguenti allegati: - Allegato 1: Fac-simile domanda di partecipazione; - Allegato 2: Fac-simile dichiarazione sostitutiva cumulativa; - Allegato 3: Fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificato; - Allegato 4: Fac-simile dichiarazione sostitutiva; - Allegato 5: Modello d offerta economica - Allegato 6: scheda informativa sugli adempimenti in merito alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ART. 1 FINALITÀ ED OGGETTO DELLAPPALTO Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di somministrazione -articolato nelle attività di ricerca, selezione e gestione del personale a favore di Milano Ristorazione S.p.A.- delle figure professionali ascrivibili prevalentemente alle categorie B1 e B3 del vigente Contratto Collettivo del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali, Livelli S - 5 e 4 del Contratto Collettivo Nazionale Turismo Pubblici Esercizi e Livelli 6 5 del Contratto Collettivo Nazionale Panificatori, da impiegarsi con la forma del contratto di somministrazione. La prestazione media giornaliera richiesta si articolerà in n. 4ore/addetto circa. Sarà onere dell Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante il limite percentuale di ricorso al lavoro somministrato previsto da ciascun C.C.N.L. e non consentirne il superamento; a tal fine, nel corso del rapporto contrattuale, l Appaltatore sarà tenuto a rendicontare mensilmente la stazione appaltante sul numero dei lavoratori somministrati impiegati con relativo limite percentuale. Sarà, altresì, a carico dell Aggiudicatario verificare la causale su ciascuna singola richiesta di ricorso al lavoro somministrato, come più esaustivamente descritta al successivo articolo 9. ART. 2 DURATA DELLAPPALTO L Appalto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di aggiudicazione dello stesso. È prevista facoltà di rinnovo, su espressa richiesta scritta di Milano Ristorazione, per un periodo di successivi anni 1 (uno). Nel caso in cui al termine ultimo di durata dell appalto non risultasse completata la procedura per una nuova aggiudicazione, l appaltatore sarà tenuto a continuare lo svolgimento del servizio, alle condizioni di cui al contratto originario, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura, e comunque per un periodo non superiore ai mesi 6 (sei). Le singole forniture di prestazioni di lavoro somministrato potranno essere richieste entro la data ultima di durata dell appalto. ART. 3 AMMONTARE PRESUNTO DELLAPPALTO Limporto complessivo presunto dell appalto è pari a ,00.= annui I.V.A. esclusa e la Stazione 1

2 Appaltante potrà ricorrere all impiego di lavoro somministrato sino al concorrere massimo di tale cifra. In relazione alla natura dell appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la sicurezza. Lammontare dell appalto è da intendersi a titolo puramente indicativo, pertanto Milano Ristorazione potrà richiedere, a proprio insindacabile giudizio, una prestazione eccedente o inferiore sino al 20% di quanto indicato, senza che l aggiudicatario possa muovere eccezione alcuna. Tuttavia, la Stazione Appaltante avrà facoltà di ridurre la quantità di prestazioni richieste anche oltre il 20% di cui sopra, sino ad un massimo del 50% del valore complessivo del contratto, in ragione di eventuali modificazioni normative e/o organizzative dovessero intercorrere durante il rapporto contrattuale. In tal caso, nulla sarà dovuto all Appaltatore, né egli avrà diritto a muovere eccezione alcuna. ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il ricorso al lavoro temporaneo dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. Le imprese partecipanti alla gara dovranno osservare i principi previsti dal D.lgs n. 276 s.m.i. con particolare riguardo alla legge n. 92, nonché dall art. 36 del D.lgs. 165/ Lappalto deve essere eseguito con l osservanza di quanto disciplinato dal presente capitolato speciale, nonché dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di pubblici servizi. ART. 5 ADEGUAMENTI E VARIABILI CONTRATTUALI In caso di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Committente, nelle more di espletamento della gara e/o durante il periodo di espletamento del servizio, la maggiorazione indicata dall aggiudicatario in sede di gara rimarrà invariata. Gli adeguamenti stipendiali sanciti dal rinnovo dovranno essere integralmente applicati. ART. 6 MODALITA ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO Il servizio di cui all art.1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: A. I prestatori di lavoro somministrato impegnati nel presente appalto saranno adibiti alle mansioni previste per le rispettive categorie/livelli; B. Nell ambito dello stesso periodo contrattuale di inserimento di ogni dipendente, lo stesso potrà essere adibito a sedi di lavoro diverse, a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante. La sede di lavoro sarà comunicata alla Società aggiudicataria con il massimo preavviso possibile, ferma restando la facoltà di Milano Ristorazione di effettuare tale comunicazione anche il giorno stesso in cui si dovrà svolgere il servizio; C. Nel caso di assenza dei dipendenti somministrati, è fatto obbligo alla Società aggiudicataria di darne comunicazione il giorno precedente l assenza stessa oppure, eccezionalmente, entro le ore 9.30 del giorno in cui si verifica l assenza; D. La Società aggiudicataria ha l obbligo di sostituire il personale somministrato assente il secondo giorno lavorativo dall inizio dell assenza, salvo diversa indicazione scritta da parte di Milano Ristorazione; E. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dai C.C.N.L. di riferimento; F. La contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie per il lavoro; 2

3 G. Sono a carico dell Appaltatore tutti gli obblighi per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n e successive modifiche e integrazioni; H. LAgenzia, a seguito dell Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 deve provvedere alla completa istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. LAgenzia è tenuta a formare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sia con riguardo alla parte generale, sia con riguardo alla parte specifica. La formazione specifica deve essere indirizzata agli effettivi compiti successivamente richiesti al lavoratore. Dovrà essere, altresì, garantita adeguata formazione igienico-sanitaria di base in materia di alimenti e bevande e per il servizio di ristorazione. LAzienda utilizzatrice informa e addestra il personale all'uso delle attrezzature di lavoro e dei prodotti necessari allo svolgimento dell attività lavorativa che gli verrà richiesta, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. LAzienda utilizzatrice osserva nei confronti dei medesimi prestatori, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza sanitaria speciale o comportino rischi specifici, l Azienda utilizzatrice ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, richiamate in questo articolo, determinano la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15. Milano Ristorazione si riserva di verificare, a campione e senza obbligo di preavviso, la reale formazione posseduta dal lavoratore somministrato e nel caso risultasse insufficiente ne richiederà la sostituzione immediata od una formazione integrativa; I. La Società aggiudicataria sarà obbligata a consegnare ai lavoratori, all atto di assunzione, l informativa inerente l attuazione del D.Lgs 151/2001 e s.m.i. e la scheda informativa relativa alla mansione svolta al fine di garantire una corretta informazione alle stesse in merito ai risultati della specifica valutazione dei rischi effettuata da Milano Ristorazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate dall Aggiudicatario; J. LAppaltatore avrà l obbligo di trasmettere all Ufficio Risorse Umane un prospetto analitico di riepilogo su supporto informatico contenente l elenco completo dei lavoratori somministrati e delle rispettive caratteristiche contrattuali, ed i dati obbligatori previsti dal Libro Unico. Il riepilogo dovrà essere mantenuto aggiornato in tempo reale. La società aggiudicataria sarà tenuta a trasmettere, per ogni singolo lavoratore, copia del contratto di somministrazione entro due giorni lavorativi dall avvenuto inserimento; K. LAppaltatore dovrà trasmettere, contemporaneamente all emissione delle fatture mensili, un riepilogo in formato Excel, contenenti i seguenti dati: 1) n. contratto - 2) sede di inserimento - 3) nome e cognome del lavoratore somministrato e dettaglio delle ore/indennità fatturate 4) importo fatturato. Durante il rapporto contrattuale Milano Ristorazione si riserverà di poter modificare od integrare tali dati. ART. 7 PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA I profili professionali richiesti da Milano Ristorazione S.p.A. saranno prevalentemente addetti alle pulizie, addetti cucina, cuochi, impiegati esecutivi, ausiliari di panificazione. 3

4 Il prestatore di lavoro somministrato è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al vigente C.C.N.L. di lavoro somministrato. ART. 8 VESTIARIO - D.P.I. e TESSERA DI RICONOSCIMENTO 1. La Committente, nel corso del contratto, provvederà a fornire agli addetti la dotazione di vestiario ed i Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) che dovranno tassativamente essere utilizzati durante lo svolgimento del servizio. 2. Il vestiario e i D.P.I., corredati da documento accompagnatorio indicante l avvenuta consegna, saranno forniti agli addetti da impiegare nei locali di produzione. 3. Il ritiro della dotazione presso la sede principale di Milano Ristorazione sarà a cura del lavoratore somministrato prima di prendere servizio o comunque entro il primo giorno di contratto. Entro 15 gg. dal termine del rapporto contrattuale, previa richiesta da parte dell Ufficio Risorse Umane di Milano Ristorazione, dovranno essere riconsegnate le dotazioni ricevute. Le modalità di consegna e gestione del vestiario e dei D.P.I. potranno essere modificate durante il corso del contratto, previo accordo tra le parti. 4. La Società aggiudicataria avrà l obbligo, ai sensi del Dlgs 81/2008 art 26 di fornire al proprio personale, fin dal primo giorno di lavoro, un tesserino di riconoscimento che contenga le generalità del lavoratore somministrato, una sua foto e il nome dell agenzia per il lavoro da cui esso dipende. Il documento dovrà essere integrato anche con la relativa mansione ART.9 RICHIESTA DI LAVORATORE SOMMINISTRATO Milano Ristorazione S.p.A. dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni: mansione categoria/livello orario settimanale sede di lavoro durata del contratto causali di utilizzo Tutte le richieste di somministrazione e le relative informazioni saranno inviate per iscritto. Come anticipato al precedente art. 1, per ciascuna richiesta ricevuta l Appaltatore avrà l onere di informare Milano Ristorazione sulla possibilità o meno di procedere alla specifica somministrazione di lavoro richiesta, attraverso una relazione scritta indicante le specifiche motivazioni sulla quali è possibile procedere. LAppaltatore deve garantire la somministrazione del personale entro tre giorni dalla data di richiesta, previo esito positivo della valutazione di cui sopra. ART. 10 PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA DEI PAGAMENTI Per il servizio oggetto del presente capitolato, Milano Ristorazione S.p.A. si obbliga a corrispondere all Impresa appaltatrice la retribuzione per ciascun lavoratore somministrato, fermo restando quanto indicato al precedente art. 5, più la maggiorazione indicata in sede di gara, oltre I.V.A.. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore somministrato, quest ultimo e il Referente della struttura organizzativa di Milano Ristorazione, sottoscriveranno un foglio presenza indicante le ore lavorate e la sede ove sono state prestate. 4

5 Milano Ristorazione SpA si obbliga ad effettuare il pagamento spettante alla Società aggiudicataria a 90 giorni D.F.F.M.. La periodicità dell emissione delle fatture è mensile. Ogni singola fattura, per poter essere liquidata, dovrà necessariamente riportare la mansione e il livello di inquadramento ed essere debitamente corredata dei relativi fogli presenza di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito. Insieme alle fatture, dovrà essere presentata la documentazione di cui al precedente art. 6, lettera j). In caso di A.T.I. le fatture potranno essere emesse esclusivamente dall Impresa mandataria (Capogruppo). ART. 11 GARANZIE L impresa appaltatrice: a) è obbligata a pagare direttamente al lavoratore somministrato le retribuzioni dovute in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per Legge ; b) è civilmente responsabile, in via esclusiva, nei confronti di terzi, dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi in occasione dello svolgimento del lavoro; c) si impegna a fornire a Milano Ristorazione, dietro apposita richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell inquadramento, della retribuzione della contribuzione versata dalla ditta; d) si obbliga a presentare in qualsiasi momento su richiesta di Milano Ristorazione- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Resta intesa che Milano Ristorazione, nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, ne darà comunicazione scritta all impresa appaltatrice con la conseguente modifica del corrispettivo ad essa spettante. ART.12 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Milano Ristorazione SpA si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell Appaltatore di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato o al contratto, l aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all applicazione di quanto previsto all art. 15, lett. b. ART.13 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Lazione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro somministrato verrà esercitata dall impresa appaltatrice, anche su segnalazione di Milano Ristorazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto di contestazione. La società aggiudicataria porterà a conoscenza Milano Ristorazione di tutte le comunicazioni inerenti il procedimento disciplinare ART. 14 ASSICURAZIONE 5

6 LAppaltatore è obbligato a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, per un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della predetta polizza, l Appaltatore può dimostrare l esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le caratteristiche specificate. In tal caso, deve esserne prodotta una appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di Milano Ristorazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri. Copia della polizza specifica o l appendice alla polizza esistente, conforme all'originale, deve essere consegnata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione d aggiudicazione, insieme alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest ultima deve essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, per verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. ART.15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Milano Ristorazione SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art c.c., a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva altresì di risarcimento degli ulteriori danni, qualora si verifichi uno dei seguenti casi: a. mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; b. mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 12; c. applicazione della stessa tipologia di penale di cui all art. 6 lett. H, ultimo periodo, per n. 5 volte; d. cessione di contratto, cessione del credito fuori dei casi di cui al successivo art. 21 e. subappalto non autorizzato f. venga verificato il mancato rispetto dell azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi; g. grave negligenza o frode degli obblighi contrattuali; h. cessione dell azienda, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali, fatto salvo l art. 51 D.Lgs 163/ 2006; i. reiterazione delle medesime inadempienze contrattuali nonostante la diffida ad una corretta esecuzione del servizio; j. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; k. svolgimento del servizio in maniera non conforme a quanto indicato nel presente Capitolato; l. nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata la suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta. ART.16 PENALI La Società aggiudicataria sarà tenuta a risarcire Milano Ristorazione SpA del danno causato da ogni inadempienza. Milano Ristorazione, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni: a. 155,00// per il mancato rispetto del termine di comunicazione dell assenza di un dipendente, come previsto alla lettera C) dell art. 6; b. 1) 155,00// per il mancato rispetto del termine di sostituzione, come indicato alla lettera E) dell art. 6, 2) 105,00// per ogni giorno successivo al 2 e sino all effettiva copertura del posto in questione; 6

7 c. 1) 155,00// per ogni giorno di ritardo, nella somministrazione del personale, successivo al terzo giorno lavorativo dalla richiesta emessa da Milano Ristorazione, come stabilito al precedente art 9, 2) 105,00// per ogni giorno successivo al 3 e sino all effettiva copertura del posto in questione; d. 1) 60,00// per il mancato rispetto dell obbligo dell utilizzo dei D.P.I. di cui all art. 8 comma 1 2) 30,00// per il mancato rispetto dell obbligo di restituzione della dotazione di cui all art. 8 comma 3, per ogni dotazione non riconsegnata; e. 60,00// per la mancata consegna ai lavoratori della documentazione di cui all art. 6 lettera J); f. 30,00// per la mancata o incompleta trasmissione del prospetto analitico di cui all art 6 lettera K). ART. 17 CONTESTAZIONI D ADDEBITO Per l erogazione delle penali di cui all art. 15, si applicherà la seguente procedura: Milano Ristorazione, invia tempestivamente segnalazione scritta alla Società aggiudicataria, la quale si riserva la facoltà di controdedurre tassativamente entro 48 ore. In caso di mancata risposta o qualora le controdeduzioni formulate non siano ritenute giustificative dell accaduto, si procederà all applicazione della prevista penalità, mediante decurtazione dell importo in fase di liquidazione delle fatture, ovvero rivalendosi sul deposito cauzionale. ART. 18 RECESSO Milano Ristorazione SpA si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con apposita motivazione scritta, in qualunque tempo e sino al termine del servizio, nei seguenti casi. 1) Qualora sia obbligata a provvedere diversamente all esecuzione totale o parziale del servizio, in relazione a modifiche normative e/o organizzative; 2) Nel caso si verifichino irregolarità tali da determinare un servizio inadeguato e quindi, a giudizio di Milano Ristorazione, impediscano di proseguire correttamente il servizio. Al recesso si procede con un preavviso pari a mesi 3 (tre) nel caso di cui al punto 1) e di minimo 15 (quindici) giorni prima nel caso di cui al p.to 2). All appaltatore non viene riconosciuto alcun indennizzo e si procederà alla liquidazione delle prestazioni correttamente eseguite fino al momento in cui viene comunicato l atto di recesso. ART. 19 DEPOSITO CAUZIONALE Laggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale, determinato in ragione del 10% dell importo contrattuale. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: 1) avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell offerta e dovrà essere accompagnata dall impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta, per qualsiasi motivo, l aggiudicazione; 2) essere corredate da autentica notarile circa l identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell Istituto di credito o dell assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato; 3) pagamento della somma richiesta entro il limite dell importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante; 4) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art c.c.; 7

8 5) che l eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all Amministrazione garantita; 6) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all art c.c comma 2. Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere validità pari a quella contrattuale e comunque contenere la clausola che lo stesso rimarrà valido sino a che non sia rilasciata esplicita comunicazione di svincolo da parte della Committente. Non è consentito lo svincolo progressivo del deposito cauzionale il cui importo dovrà, pertanto restare inalterato per tutta la durata contrattuale. ART. 20 RIFUSIONE DANNI E SPESE Per ottenere il rimborso delle spese, e la rifusione dei danni, nonchè per l applicazione di penali, Milano Ristorazione SpA potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. ART.21 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO, SUBAPPALTO E vietato all appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell offerente e dell aggiudicatario e all art. 116 del D.Lgs. 163/ 2006 per le vicende soggettive dell esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall art. 117 del D.Lgs. 163/ E ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell art. 118 del D.lgs. 163/2006. Nel caso di autorizzazione al subappalto, fatte salve le condizioni di cui all art. 118 comma 2 sub. 2 3 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006 è fatto obbligo all appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell art.118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e presupposti stabiliti dall art. 118 del D. Lgs. n. 163/ 2006, nonché dall art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010. ART. 22 AGGIORNAMENTO DEI PREZZI La revisione prezzi è ammessa ai sensi dell art. 115 del Dlgs. 163/2006 solo per eventuali aumenti contrattuali che dovessero intervenire a favore del personale svolgente il servizio in oggetto come previsto al precedente art. 5 co. 1. La maggiorazione offerta in sede di gara si intende fissata dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza e, pertanto, fissa ed invariabile per tutta la durata dell appalto. ART. 23 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Lappaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n Deve essere inviata, entro e non oltre 10 dalla data di aggiudicazione provvisoria del servizio, pena decadimento dell affidamento, la seguente documentazione: 1. il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verrà effettuato il pagamento a favore dell Appaltatore; 2. le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare su tale conto. ART. 24 8

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati Milano Ristorazione SpA esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Responsabile del trattamento dei dati è Milano Ristorazione S.p.A.. ART. 25 CODICE ETICO Nei rapporti con la Committente, l Appaltatore è tenuto ad un obbligo di adeguamento al Codice Etico della S.A., regolante i fondamentali ed indispensabili principi comportamentali cui devono attenersi dipendenti e collaboratori di Milano Ristorazione S.p.a.. La sottoscrizione del contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva del presente Appalto, ha valore di presa visione del Codice Etico, scaricabile on line dal sito internet: nella sezione Trasparenza. ART. 26 FORO COMPETENTE Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Milano. ART.27 SPESE IMPOSTE E TASSE Dopo l aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto saranno a carico dell Impresa appaltatrice. ART. 28 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Il DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Serenella Campana 9

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