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1 Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DCB Pesaro n. 193 IN QUESTO NUMERO Pag Sommario 1 Dichiarazioni disponibili in bozza 4 Legge di stabilità - disposizioni fiscali 6 Debiti tributari - versamenti non dovuti per importi non superiori a 30 euro 6 Studi associati - superabile la presunzione IRAP 6 Transazioni commerciali - dal 2013 saldo a 30 giorni 7 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 17 Legge di stabilità 2013: novità IVA Focus 2 22 Rimborsi spese a lavoratori dipendenti e amministratori Focus 3 Scadenze 29 Febbraio 2013

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3 Sommario DICHIARAZIONI 2013 DISPONIBILI IN BOZZA Sul sito internet dell Agenzia delle Entrate ( ) sono disponibili le bozze dei modelli e delle istruzioni delle dichiarazioni fiscali per l anno Poche le novità di rilievo, in particolare: Dichiarazioni IVA 2013: A seguito dell introduzione del regime di cassa sono aggiunti il rigo VO15 per comunicare l'opzione Iva per cassa da parte di coloro che hanno iniziato ad utilizzare il nuovo regime dal 1 dicembre 2012, il campo 3 al rigo VE36 per le operazioni attive e il campo 3 al rigo VF19 per gli acquisti effettuati. Introdotti i righi VO33 e VO34 concernenti il regime contabile agevolato istituito dall'art. 27, comma 3, del DL n. 98/2011 (ex contribuenti minimi ); Soppresso il quadro VR per la richiesta di rimborso del credito annuale, che dovrà essere effettuata compilando direttamente il quadro VX o il quadro RX di Unico in caso di presentazione della dichiarazione unificata; Unico 2013 e IRAP Nel quadro RX dei modelli SC, SP e PF, è presente la nuova sezione III, destinata ad accogliere i dati dell IVA da versare o a credito e dell eventuale imposta che si chiede a rimborso, che deve essere compilata dai soggetti che non presentano la dichiarazione IVA in via autonoma. Fra le modifiche normative intervenute in corso d anno che incidono in particolare sulla compilazione dei quadri RF dei tre modelli si segnala: - L indicazione fra le variazioni in aumento dei costi dei beni dell impresa concessi in godimento a soci e familiari (ad esempio, auto o abitazione) ai sensi dell art. 2 comma 36-quaterdecies del DL 138/ Questi ultimi dovranno utilizzare il rigo RL10 del modello Unico PF 2013 per dichiarare la "differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per il godimento dei beni d impresa (articolo 67, comma 1, lettera h-ter del Tuir). - Altra modifica di rilievo è quella introdotta dal D.L. 16/2012 per effetto della quale la deducibilità dei canoni di leasing non è più vincolata ad una durata minima del contratto, fermo restando il riferimento al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali. - Variato anche il calcolo del plafond deducibile delle spese di manutenzione ordinaria: la quota deducibile dell esercizio resta il 5% ma questa percentuale si applica dal 2012 esclusivamente sull ammontare dei beni ammortizzabili risultanti all inizio del periodo d imposta (restano esclusi acquisti e cessioni dell esercizio). - Alla deduzione forfetaria del 10% dell IRAP dalla base imponibile IRES/IRPEF, spettante in presenza di costi per interessi passivi, si aggiunge la deduzione analitica dell IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (per i rimborsi relativi agli anni dal 2008 al 2011 vedi box successivo). In materia di IRAP si segnala l aumento delle deduzioni forfetarie in caso di impiego di lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni (Manovra Monti, art. 2, comma 2, D.L. 201/2011). Il prospetto per la determinazione del reddito delle società non operative risulta modificato per tener conto di nuove situazioni oggettive che TeamSystem Review 193/2013 1

4 Sommario consentono la disapplicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistemica (ad esempio si è introdotto il codice 60 per segnalare il conseguimento di un MOL positivo) Nei quadri RP dei modelli UNICO PF e SP è inserita una nuova sezione relativa alle spese per interventi di recupero edilizio sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, per le quali la misura dell agevolazione è elevata dal 36% al 50% ed il limite massimo di spesa passa da a euro. Prevista la detrazione del 55% per gli interventi di sostituzione dei boiler tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; Il contributo al servizio sanitario nazionale pagato con il premio di assicurazione RC auto sarà deducibile, a partire da questa dichiarazione, solo per la parte che eccede i 40 euro; ne consegue che le polizze RC auto di importo inferiore ai 402 euro non consentiranno al contribuente alcuna possibilità di deduzione. In merito al quadro RB le istruzioni ricordano che, a partire dall anno 2012, l IMU sostituisce, per la parte immobiliare, l IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. Ne consegue che, non essendo più dovuta l IRPEF, scompare dal quadro RN la deduzione prevista per l abitazione principale ed eventuali pertinenze (art. 10, comma 3- bis, del TUIR) e la maggiorazione di un terzo del reddito relativo alle abitazioni tenute a propria disposizione (art. 41 dello stesso TUIR). Resta l obbligo di indicare nel quadro RB i dati di tutti gli immobili posseduti, ma il reddito da assoggettare ad IRPEF sarà calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. L IMU assolta per l anno 2012 dovrà essere indicata nella colonna 10, appositamente inserita in questo quadro. In merito al quadro RA le istruzioni confermano che non sono dovute l IRPEF e relative addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi; Ne discende che per i terreni affittati sul reddito dominicale sono dovute sia le imposte sui redditi, sia l IMU. I terreni agricoli esenti da IMU perché ricadenti in aree montane o di collina [art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs. n. 504/1992 e C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993], anche se non locati o non affittati, continuano ad essere assoggettati all IRPEF e alle relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione dal pagamento dell IMU va evidenziata nella colonna 9 del quadro A I redditi derivanti dall esercizio di attività commerciali o dall esercizio di arti e professioni che rientrano nel nuovo regime dei minimi di cui all art. 27 del DL 98/2011, introdotto in sostituzione di quello detto dei contribuenti minimi, dovranno essere dichiarati utilizzando il nuovo quadro LM, che sostituisce il quadro CM. Si ricorda che in presenza dei requisiti richiesti per l adozione del regime in questione la tassazione del reddito è operata con l imposta sostitutiva del 5% e non si applica la ritenuta d acconto sui compensi. Quadro RU: Notevolmente semplificata la struttura del quadro RU che risulta ora composto da 6 sezioni, in luogo delle 25 presenti nel modello In particolare, la sezione I è riservata all indicazione di tutti i crediti d imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, esclusi i crediti d imposta: Caro petrolio (da indicare nella sezione II), Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche (da esporre nella sezione III) e Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, legge 296/2006 (da esporre nella sezione TeamSystem Review 193/2013 2

5 Sommario Agenzia Entrate Provv n IV). Quadro RM: viene sdoppiata la sezione XIV del quadro RM per distinguere tra la liquidazione dell IVIE (sezione A) ed il calcolo dell IVAFE (sezione B). L IVIE - imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all estero è liquidata all interno dei righi RM29 e RM30 (sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun immobile) applicando al valore dell immobile l aliquota dello 0,76% e non è dovuta se la medesima non supera 200 euro. Per i soggetti che lavorano all estero in qualità di dipendenti dello Stato italiano, occorre barrare un apposita casella per beneficiare dell aliquota ridotta dello 0,4%, ma in tal caso l IVIE risulta dovuta anche se non supera il limite di 200 euro. Il totale dell imposta risultante dalla somma di tutti i righi compilati deve essere indicato in colonna 8 del rigo RM29 e versato attraverso il modello F24 utilizzando il codice tributo L IVIE non deve essere versata se l importo indicato nella citata colonna 8 non supera i 12 euro. L IVAFE imposta sul valore delle attività finanziarie estere è dovuta nella misura dello 0,1% del valore di mercato delle attività finanziarie estere rilevato al termine dell anno (o del periodo di detenzione). L imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso e al numero di giorni di possesso e deve essere liquidata all interno dei righi RM31 e RM32. Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi UE o dello SEE si applica la misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso; l imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza, rapportato alla quota di possesso, non è superiore a euro. In presenza di più conti, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando i valori di tutti i conti. In merito alla IVIE occorre evidenziare che la legge di stabilità ha disposto che i relativi pagamenti sono dovuti al partire dall anno 2012; ne consegue che i versamenti eseguiti nel corso del 2012 relativi alle imposte in questione per l anno 2011 potranno essere portati in diminuzione dei pagamenti dovuti per il 2012 (da effettuare a giugno 2013). Parametri: Pubblicati in bozza anche modelli e istruzioni relativi a Parametri impresa 2013 e Parametri professioni Modello e istruzioni risultano in linea con quelli degli anni precedenti. ISTANZA RIMBORSO IRPEF/IRES DEDUZIONI IRAP SPESE PERSONALE Com è noto, ai sensi dell art. 2 comma 1-quater del DL 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013), è deducibile dall IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (la deduzione IRAP sul personale si cumula allo sconto del 10% previsto in presenza di interessi passivi). L articolo 4, comma 12 del DL 16/2012, ha stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d imposta precedenti. Con il provvedimento indicato a margine l'agenzia delle Entrate ha approvato il modello per chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate per effetto della mancata deduzione dell IRAP pagata successivamente al 28 dicembre 2007 relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato; il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge 214/2011) non sia ancora scaduto il termine di decadenza di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso. In proposito, si ricorda che, per i TeamSystem Review 193/2013 3

6 Sommario versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del relativo saldo. Le istanze di rimborso dovranno essere inviate all Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro: - 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28 dicembre 2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre 2011 e il 60 giorno successivo alla data della medesima attivazione; - 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, negli altri casi. Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, viene disposta la differenziazione dei termini iniziali di invio delle istanze per ciascuna area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Si parte alle ore 12 di venerdì 18 gennaio 2013 nelle Marche per finire alle ore 12 di venerdì 15 marzo 2013 per le Province di Brescia, Cremona e Mantova. Per le istanze pervenute nei termini, l Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d imposta più remoti. Nell ambito del medesimo periodo d imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. L n LEGGE DI STABILITA DISPOSIZIONI FISCALI La legge di stabilità nel lungo percorso parlamentare si è trasformata in una vera e propria finanziaria con l inevitabile corollario di disposizioni di carattere fiscale. Queste le principali: Detrazioni IRPEF per figli a carico A partire dal 1 gennaio 2013 la detrazione sale da 800 a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap. E inoltre previsto che per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni in questione si riducono con l aumentare del reddito secondo il complicato rapporto previsto dall articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR. Annullamento automatico per le cartelle pazze - Entro 90 giorni dal ricevimento di una cartella di pagamento il contribuente può presentare una domanda di annullamento evidenziando le cause di non esigibilità del ruolo. In caso di mancata risposta dell ente creditore, entro 220 giorni dalla presentazione della domanda, il ruolo è annullato di diritto. (cfr. Sommario del n. 190 di questa rivista). Al 22% l aliquota IVA ordinaria Dal 1 luglio 2013 l aliquota IVA ordinaria salirà dal 21 al 22%; l incremento potrà, tuttavia, essere evitato se entro il 30 giugno 2013 saranno entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale tali da ridurre di almeno milioni di euro l indebitamento netto. LEGGE DI STABILITA 2013: NOVITA IVA - Le novità più rilevanti derivano dal recepimento della direttiva comunitaria n. 2010/45ue e riguardano: - gli obblighi di fatturazione anche nei casi di operazioni non soggette ad IVA per TeamSystem Review 193/2013 4

7 Sommario mancanza del requisito della territorialità, - l obbligo di integrare e registrare le fatture relative agli acquisti di beni e servizi da soggetti UE (scompare quindi l autofattura in caso di acquisto di beni), - la previsione del termine di fatturazione e registrazione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione e/o di ricezione del documento Altre novità in materia di IVA riguardano: - il contenuto della fattura, - l equiparazione della fattura elettronica in tutto e per tutto a quella cartacea; - l introduzione della fattura semplificata; - modifica (dal 2014) delle aliquote IVA per le prestazioni rese da cooperative in ambito socio-assistenziale ed educativo, - l assoggettamento ad IVA ordinaria della gestione individuale di portafogli Tobin tax La nuova imposta, che entrerà in vigore nel corso del 2013, colpisce con l aliquota dello 0,2% (0,22% per il 2013) il valore delle transazioni finanziarie (trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti. L aliquota è ridotta allo 0,1% (0,12 per il 2013) per i trasferimenti all interno dei mercati regolamentati. IVIE in vigore dal 2012 L imposta sul valore degli immobili all estero è dovuta a partire dal Ne consegue che i versamenti eseguiti nel corso del 2012 relativi alle imposte in questione per l anno 2011 potranno essere portati in diminuzione dei pagamenti delle stesse imposte dovute per il 2012 (da effettuare a giugno 2013). Modificate anche le relative modalità di versamento che non si effettueranno più in unica soluzione, ma secondo le modalità previste per l IRPEF (e quindi in acconto e a saldo). IRAP Differito al 2014 l incremento delle deduzioni IRAP forfetarie: - a valere sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (euro per dipendente elevati a euro per donne e under 35); - applicabili ai contribuenti di piccole dimensioni (fino a euro di imponibile): le misure variano da a euro e sono inversamente proporzionali all imponibile; - per le ditte individuali e società di persone i limiti in questione sonno elevati a e euro. IRAP l esclusione dei piccoli Un decreto del Ministero dell Economia stabilirà l ammontare massimo dei beni strumentali che imprenditori e professionisti persone fisiche potranno possedere per essere esclusi, a partire dal 2014, dall IRAP, a condizione che non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati. Auto aziendali La legge n. 92/2012 (legge Fornero) aveva previsto, con effetto dal 2013, la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi delle autovetture aziendali dal 40% al 27,5%. Il comma 501 della legge di stabilità riduce ulteriormente tale percentuale al 20% con effetto dal Agricoltura - Confermato il regime catastale per le società: Le società agricole possono usufruire del regime catastale di determinazione del reddito anche per il triennio Dal 2015, salvo ulteriori proroghe, si applicherà la TeamSystem Review 193/

8 Sommario D.L n. 16 Corte di Cassazione Sent n D.Lgs.192/2012 Artt. 51 e 95 T.U.I.R. tassazione a bilancio. - Prevista la ulteriore rivalutazione del 15% dei redditi dominicale e agrario dei terreni (la rivalutazione in questione deve essere operata sull ammontare del reddito dominicale ed agrario preventivamente rivalutati rispettivamente dell 80% e del 70%). Affrancamento di avviamento impliciti nelle partecipazioni Per le operazioni effettuate nel 2010 e in anni precedenti la deduzione degli ammortamenti parte nel 2018, mentre per le operazioni del 2011 la deduzione parte nel 2020; l imposta sostitutiva va pagata in unica soluzione il 16 giugno DEBITI TRIBUTARI VERSAMENTI NON DOVUTI PER IMPORTI NON SUPERIORI A 30 EURO Il decreto indicato a margine (decreto semplificazioni fiscali) prevede che non si procede all accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi a tributi erariali, regionali e locali se di importo non superiore a 30 euro. Il vecchio limite stabilito dal DPR 129/1999 era di 16,53 euro. Premesso che il nuovo limite ha effetto a partire delle dichiarazioni dei redditi, dell IVA e dell IRAP relative all anno 2011, occorre sottolineare che la disposizione non ha modificato i minimi di versamento previsti per il saldo delle singole imposte che, salvo ripensamenti dell ultima ora, restano fissati in 10,99 euro per IVA e IRAP e 12,99 euro per IRPEF e IRES. STUDI ASSOCIATI SUPERABILE LA PRESUNZIONE IRAP Con la sentenza indicata a margine i Giudici della Cassazione hanno giudicato superabile la presunzione di esistenza di stabile organizzazione ai fini IRAP, fin qui automaticamente riconosciuta ai professionisti che esercitano l attività in forma associata. A parere dei Giudici della Cassazione la presunzione in questione può agevolmente essere superata per gli studi associati, come già pacificamente riconosciuto per i professionisti che operano in forma individuale, dimostrando l assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per i beni strumentali. TRANSAZIONI COMMERCIALI DAL 2013 SALDO A 30 GIORNI Il decreto indicato a margine recepisce la direttiva 2011/7/UE e prevede che, per i contratti conclusi a partire dal 1 gennaio 2013, i pagamenti effettuati oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente (comunque non superiore a 60 giorni salvo casi particolari), sono maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore. Sono interessati dalla nuova disposizione tutti i pagamenti tra imprese, ma anche quelli tra imprese e pubblica amministrazione (ai fini della disposizione in oggetto nella nozione di impresa sono compresi gli esercenti arti e professioni). RIMBORSI SPESE A LAVORATORI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI Il Focus approfondisce, in chiave operativa, le problematiche fiscali attinenti ai rimborsi spese corrisposti ai lavoratori dipendenti e agli amministratori. 3 TeamSystem Review 193/2013 6

9 1 FOCUS ISTANZA RIMBORSO IRPEF/IRES DEDUZIONI IRAP SPESE PERSONALE Rif.: art. 2, D.L. 201/2011; Provv.Dir. AdE del IMPOSTE DIRETTE Il decreto Salva-Italia (DL 201/2011) ha introdotto a decorrere dal periodo d imposta in corso al , la deducibilità (in misura piena) ai fini IRES / IRPEF della quota di IRAP riferita al costo del personale dipendente e assimilati, al netto delle deduzioni spettanti. La disciplina previgente disponeva inizialmente l indeducibilità tout court dell IRAP, successivamente mitigata con la possibilità di dedurre una quota dell IRAP, riferibile alle spese del personale e agli interessi passivi, nella misura forfettaria del 10%. Alla luce della novità introdotta dal Decreto Salva Italia, in pratica, per determinare la quota di IRAP deducibile riferibile al personale, occorre procedere come segue: = (costo del personale deduzioni spettanti) x aliquota IRAP regionale In maniera più specifica va determinata la quota di IRAP riferibile alle spese di personale che hanno concorso alla determinazione della base imponibile IRAP rispetto al totale, cioè va determinata la quota percentuale di IRAP riferibile alle spese di personale. Anche se non sono state fornite indicazioni precise si ritiene che la procedura corretta per strapolare l IRAP deducibile dai versamenti IRAP effettuati sia la seguente: - evidenziare la base imponibile IRAP - evidenziare l IRAP dovuta e l IRAP versata (suddivisa tra saldo e acconti) - determinare l incidenza percentuale delle spese di personale, al netto delle deduzioni ex art. 11, D.Lgs. 446/97 c.d. cuneo fiscale, sull ammontare complessivo della base imponibile IRAP. E stata precisata anche la relazione tra la deducibilità forfettaria del 10%, norma previgente ma ancora in vigore in caso di spese di personale e di interessi passivi, e quella piena relativa alle spese di personale (oggetto della novella): le due deduzioni (quella analitica e quella forfettaria) si sommano se quella del 10% è stata generata anche (o solo) dalla presenza di interessi passivi, mentre spetta solo quella analitica qualora ci siano solo spese di personale e non anche interessi passivi. In sede di conversione del citato decreto (DL 201/2011) all art. 2, è stato aggiunto un ulteriore comma (1-quater) che consente di operare la suddetta deduzione anche per i 4 periodi precedenti, quindi con riferimento ai versamenti IRAP effettuati nei 48 mesi precedenti al (versamenti IRAP anni ); a tal proposito, essendosi già assolti gli obblighi dichiarativi e di versamento, è stata introdotta la possibilità di procedere con la citata deduzione mediante presentazione di un istanza di rimborso IRPEF/IRES oggetto di analisi nel presente Focus. Con questo modello il contribuente può chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. In relazione ai termini le istruzioni all Istanza di Rimborso hanno precisato che la deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al , qualora alla data del (data di entrata in vigore del DL 201/2011) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiederne il rimborso; in particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi TeamSystem Review 193/2013 7

10 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento del versamento del saldo, come indicato nella risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008). Modalità di presentazione Click-day Le istanze di rimborso si considerano presentate all Agenzia delle Entrate secondo l ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici (determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l attivazione della procedura telematica e l invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione - nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per l area geografica di riferimento, l ultima posizione dell ordine sopra citato); la trasmissione telematica è effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell ultima dichiarazione dei redditi presentata (per il calendario delle zone geografiche vedi tabella riportata in seguito allegato C). L Agenzia provvede a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d imposta più remoti e, nell ambito del medesimo periodo d imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l ordine di trasmissione, riferito a ciascuno degli uffici dell Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d imposta interamente non pagato saranno erogati in acconto proporzionalmente rispetto all ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, integrati, a saldo delle somme richieste, nel corso degli esercizi successivi. Soggetti interessati Periodi La deduzione spetta ai seguenti soggetti: - società di capitali e enti commerciali (art. 5); - società di persone e imprese individuali (art. 5-bis); - banche e altri enti e società finanziari (art. 6); - imprese di assicurazione (art. 7); - persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8). La suddetta deduzione dell Irap spetta anche ai soggetti diversi da quelli sopra elencati, a condizione che determinino la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione - imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l attività commerciale eventualmente esercitata (su opzione) - enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata (regime naturale). La deduzione può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al , se alla data del (entrata in vigore del DL 201/2011 convertito) era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso: di norma i periodi interessati sono il In particolare, il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (oppure della maggiore eccedenza a credito) dal (per i versamenti in acconto il termine decorre dal momento 8

11 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 del versamento del saldo, come indicato nella ris. n. 459/E del ). Modalità e termini di presentazione Istanze cartacee già presentate Perdite Il contribuente deve presentare il modello di rimborso in oggetto (anche qualora per le stesse annualità fosse stata già presentata l istanza ex art. 6, DL 185/ istanza di rimborso per deduzione forfetaria 10% per periodi d imposta anteriori al 2008), esclusivamente in via telematica entro i seguenti termini: in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del DPR n. 602/1973) entro 60 gg dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60 giorno successivo alla predetta data di attivazione. Per le istanze - relative a maggiori perdite rideterminate, - relative a maggior eccedenza a credito IRPEF/IRES, - presentate dalle società partecipanti al consolidato nazionale e dai soggetti trasparenti nelle ipotesi di trasparenza fiscale, la scadenza dei 48 mesi (art. 38 del DPR. n. 602/1973) decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di versamento del relativo saldo Irpef/Ires. Per i periodi d imposta precedenti al 2012 (a quello in corso al ), per i quali alla data del è stata già presentata istanza di rimborso cartacea, spetta il rimborso dell importo originariamente richiesto in misura non superiore a quello spettante ai sensi dell art. 2 del DL 201/2011. Per celerità delle procedure di gestione è comunque necessario presentare l istanza di rimborso utilizzando questo modello, avendo cura di compilare il quadro RI, anche se per le stesse annualità è stata già presentata l istanza prevista dall art. 6 del Dl n. 185/2008 (deduzione forfettaria 10%). Qualora al momento di presentazione di questa istanza il termine previsto di 48 mesi è ancora pendente, l importo rimborsabile è pari a quanto richiesto in base alla disciplina di cui all art. 2 del DL n. 201/2011, anche se superiore a quanto originariamente richiesto tramite istanza cartacea. La deduzione dell Irap compete anche qualora nel periodo di imposta in cui è stata versata sia emersa una perdita ai fini delle imposte sui redditi. In questo caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione darà luogo a una maggiore perdita da riportare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 8 e 84 del Tuir, nei successivi periodi d imposta. In tal caso è comunque necessario presentare questo modello, anche se non emergono importi da rimborsare. Qualora la perdita del periodo d imposta oggetto di rideterminazione è stata già utilizzata in un periodo d imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore Irpef o Ires versata per tale periodo di imposta, utilizzando questo modello. Nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata non sia stata ancora utilizzata la stessa potrà essere impiegata nel primo esercizio utile, sempre che risulti ancora pendente il termine stabilito per il suo utilizzo. 9

12 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 Comunicazione IBAN Per comunicare il codice IBAN, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l accredito del rimborso, è possibile avvalersi delle modalità descritte sul sito dell Agenzia delle Entrate nella sezione Strumenti > Modelli > Modelli per domande/istanze > Rimborsi > Accredito rimborsi su c/corrente oppure nella sezione Servizi online > Servizi con registrazione > Rimborsi web. 10

13 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 QUADRO RI DETERMINAZIONE DELL IMPORTO RIMBORSABILE RI1 c. 3 - Nel caso in cui al sia stata già presentata istanza di rimborso cartacea, ex art. 38, DPR 602/1973, indicare la data di presentazione dell istanza,; in col. 1 e 2 riportare, rispettivamente, la data iniziale e finale del periodo d imposta cui si riferiscono i versamenti già chiesti a rimborso. RI1 c. 4 - Nel caso in cui per il periodo d imposta di riferimento, sia stata già presentata istanza di rimborso telematica (art. 6 del Dl n. 185/2008) barrare la relativa casella. Mod. N. - Nel caso in cui con la stessa domanda si richiede il rimborso con riferimento a più periodi d imposta è necessario compilare più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella Mod. N.. RI2 - Riservato ai contribuenti per i quali, nel periodo d imposta di riferimento, è applicabile il regime del consolidato nazionale (ex artt. 117,Tuir), oppure uno dei regimi di trasparenza fiscale ex artt. 5, 115 e 116 del Tuir, (comprese le imprese familiari). RI3 - Nel rigo RI3 va determinata la quota di Irap deducibile dal reddito ai fini IRPEF/IRES, pari all imposta relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ex art. 11, co. 1, a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs 446/97 versata nel periodo d imposta di riferimento, sia a titolo di saldo che di acconto. A tal fine, è necessario che nei periodi di imposta relativi, gli oneri per il personale abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell Irap. Con gli stessi criteri è possibile tenere conto anche dell Irap versata nell anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a seguito di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo. 11

14 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 RI3 c. 1 Versamenti Irap Indicare l ammontare dell Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti, versata a titolo di saldo e acconto nel periodo d imposta di riferimento. L Irap versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l imposta effettivamente dovuta per il relativo periodo di imposta. RI3 c. 2 Irap dedotta art. 6 DL 185/08 Indicare il 10% dell Irap versata e già dedotta ex art. 6, DL 185/2008, riferibile a spese di personale e assimilati - in sede di istanza di rimborso (periodi d imposta ante 2008) - oppure in sede di dichiarazione dei redditi (periodi d imposta 2008 e successivi). Non va indicato, invece, il 10% dell l Irap versata e dedotta per interessi passivi e oneri assimilati. RI3 c. 3 Irap deducibile Indicare l ammontare dell Irap versata deducibile ai fini delle imposte sui redditi, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alle col. 1 e 2. RI4 c. 1 Indicare le maggiori perdite d impresa rideterminate a seguito della deduzione IRAP oggetto della presente istanza, se riportabili nei periodi successivi. Maggior Perdita interamente scomputabile da altro reddito d impresa Qualora invece la deduzione Irap versata comporti l emersione di una maggiore perdita da utilizzare totalmente in diminuzione di un altro reddito d impresa dichiarato per il medesimo periodo d imposta, non deve essere compilato il presente rigo ma i righi da RI5 a RI7. Maggior perdita parzialmente scomputabile da altro reddito d impresa Nell ipotesi in cui, la maggiore perdita sia utilizzata solo in parte in diminuzione di un altro reddito d impresa dichiarato per lo stesso periodo d imposta, occorre compilare sia il presente rigo che i righi da RI5 a RI7. Imprese minori Con riferimento alle perdite d impresa minore, vanno indicate solo quelle riportabili nei periodi d imposta successivi ex art. 8, Tuir (perdite riportabili, formulazione ante 2008). Le maggiori perdite evidenziate in questo rigo, se non utilizzate ai fini della richiesta di rimborso, possono essere riportate nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della presente istanza (modello Unico 2013 e successivi), sempre che non siano scadute. RI4 c. 2 Indicare le maggiori perdite derivanti dall esercizio di arti e professioni rideterminate, a seguito della deduzione dell Irap se riportabili nei periodi successivi (ad esempio, quelle determinate ex art. 8, Tuir, formulazione ante 2008). RI4 c. 3 Indicare le maggiori perdite derivanti dall applicazione della c.d. Robin Tax (art. 81, DL 112/2008) rideterminate, a seguito della deduzione dell Irap, riportabili nei periodi successivi ex art. 84 del Tuir. 12

15 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 RI5 Imposte sul reddito c. 1 Perdite Barrare la casella qualora l imposta e/o relative addizionali siano state rideterminate a seguito delle maggiori perdite derivanti dalla deduzione IRAP in oggetto. c. 2 Casi particolari 1 imposta sostitutiva ex art. 13, L. 388/2000 (regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali) 2 addizionale Ires ex art. 81, DL 112/2008 ( Robin tax ) 3 altri casi: - tassazione separata del reddito dell imprenditore individuale in caso di liquidazione ordinaria ex art. 17, co. 1, g), Tuir; Nell ipotesi in cui si riscontrino più situazioni particolari occorre compilare più moduli distinti. RI5 c. 3/c. 4 Riportare le imposte sui redditi e relative addizionali rideterminate - a debito col. 3 - a credito col. 4 a seguito della deduzione IRAP versata (indicata in RI3 col. 3). Le stesse indicazioni sono valide anche per le colonne 1 e 2 dei righi RI6 ed RI7. RI5 c. 6 Indicare l importo chiesto a rimborso, pari alla differenza tra l imposta a debito evidenziata in dichiarazione dei redditi e quella rideterminata (col. 3), oppure pari alla differenza tra l imposta a credito rideterminata (col. 4) e quella evidenziata in dichiarazione dei redditi. A tale importo occorre sommare algebricamente quello dei crediti di imposta (col. 5). Qualora la deduzione IRAP versata comporti un imposta a credito a fronte di un imposta originaria a debito, l importo rimborsabile è dato dalla somma di questi importi. 13

16 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 SEZIONE II Versamenti IRAP e spese per il personale Questa sezione deve essere utilizzata al fine di evidenziare distintamente i versamenti Irap a saldo e in acconto, riportati nella col.1 del rigo RI3, in relazione al periodo d imposta cui gli stessi si riferiscono. Occorre compilare tanti righi della presente sezione quanti sono i periodi d imposta cui si riferiscono i versamenti a saldo e in acconto. Per ciascun periodo d imposta, inoltre, va indicata la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ex art. 11, co. 1, a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs 446/97, che consente la deduzione dei versamenti Irap dal reddito ai fini Irpef/Ires. RI8 c. 1 Indicare il codice relativo ai versamenti IRAP: 1 a saldo 2 a titolo d acconto. RI8 c. 4 Indicare l Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente (al netto delle deduzioni), versata a saldo o in acconto. La somma complessiva di tutti i versamenti deve essere riportata in RI3 col. 1. RI8 c. 5 Indicare la quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni ex art. 11, D.Lgs. 446/97). - periodo d imposta base imponibile IRAP (Valore della Produzione Netta IC72) spese per il personale (Costi per la produzione personale RS36) spese assimilati lavoro dipendente (compensi amministratori RS35 c.2) deduzioni ex art. 11, D.Lgs. 446/97 (IC62) IRAP indeducibile (variazione in aumento IRES RF17) perdita fiscale dichiarata IRES (RF62) Il contributo alla determinazione del Valore della Produzione Irap delle spese di personale e assimilate, al netto delle deduzioni ex at. 11, è pari a ( ), ben superiore al valore della produzione pari a ; pertanto tutta la base imponibile IRAP è determinata dalle spese di personale, ne consegue che tutta l IRAP dovuta e pagata, euro (pari al 100%), dovrà essere considerata deducibile anziché indeducibile. La perdita fiscale ai fini IRES dichiarata pari a euro verrà rideterminata pari a Dati da dichiarazione IRAP 14

17 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus 1 Dati da dichiarazione IRES 15

18 Istanza rimborso IRPEF/IRES deduzioni IRAP spese personale Focus

19 2 Focus LEGGE DI STABILITA 2013: NOVITA IVA Rif.: art. 1, co. da 325 a 335, co. 488 e 490 e co. 520, Legge n. 228 IVA Cambia la normativa IVA con la legge di stabilità Le principali novità sono dovute al recepimento della direttiva comunitaria n. 2010/45/UE e riguardano principalmente: l IVA nei rapporti intracomunitari, la fatturazione elettronica, l introduzione della fattura semplificata. Sono poi previste altre novità Iva relative: al cambiamento di aliquota per le prestazioni rese da cooperative nell ambito socioassistenziale ed educative che passano dal 4% al 10% (a partire dai contratti stipulati dal 1 gennaio 2014); all assoggettamento ad Iva ordinaria per la gestione individuale di portafogli; il passaggio dell IVA ordinaria dal 21% al 22% a partire dal 1 luglio Si analizzano di seguito le novità conseguenti al recepimento della direttiva comunitaria 2010/45/UE, che hanno imposto una modifica sostanziale del DPR n. 633/1972 e del DL 331/ Tali novità entrano in vigore a partire dal 1 gennaio Novità per le operazioni intraue Nuovi obblighi di emissioni di fatture Nuovo art. 21, co. 6-bis del DPR 633/1972 Le novità in materia di fatturazioni intra UE sono molteplici e riguardano diversi aspetti. Con il nuovo comma 6 bis, viene esteso l obbligo di emissione di fatturazione anche in casi di operazioni non soggette all IVA per mancanza del requisito territoriale ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies. In particolare, l obbligo si ha ora per: le cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art. 10, nn. da 1) a 4) e 9) (quindi operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti), rese nei confronti di altro soggetto passivo Iva residente UE. In tale caso, occorrerà indicare in fattura l annotazione inversione contabile ; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE, in tale caso occorrerà indicare in fattura l annotazione operazione non soggetta. Immediata conseguenza di tali estensioni sarà la crescita del volume d affari di soggetti che effettuano tali operazioni. Poiché a tale parametro sono collegati diversi istituti, si potranno avere effetti indesiderati per i soggetti coinvolti dalle suddette modifiche. In particolare, sarà più facile raggiungere i limiti: per poter eseguire le liquidazioni IVA trimestrali (limite di per i servizi o euro per gli altri casi); per poter adottare il nuovo regime di cassa (limite di euro); previsto per il diritto al rimborso IVA per coloro che effettuato cessioni all esportazione oltre il 25% del fatturato; per l invio trimestrale degli elenchi INTRA e le comunicazioni Black list. 17

20 Legge di Stabilità 2013: novità IVA 2 Per evitare che tale modifica del volume d affari avesse effetti anche nella determinazione di status di esportatore abituale, viene prevista un apposita norma, nella legge di stabilità (al co. 329) che, per tale conteggio, sterilizza le modifiche introdotte. Autofattura per acquisti UE Momento di effettuazione dell operazione nuovo art. 39 DL 331/1993 (art. 1, co. 326 legge di stabiltà) Nuovi termini per la fatturazione delle cessioni di beni intra UE Nuovo art. 46 del DL 331/1993 Nuovi termini per la fatturazione Con le modiche intervenute agli artt. 46 e 47 alla legge n. 427/1993 (legge di conversione del DL 331/1993), a partire dal 1 gennaio 2013 tutte fatture relative ad acquisti di beni o di servizi da soggetti passivi UE dovranno essere integrate e registrate. Pertanto, in caso di acquisto di beni non potrà più essere emesse autofattura, ma si dovrà sempre integrare la fattura del fornitore. Novità, in coerenza con il dettato comunitario, anche in riferimento al momento impositivo in caso di cessione ed acquisti di beni intraue, regolato dall art. 39 del DL 331/1993. A partire dal 1 gennaio gli acquisti e le cessioni di beni intraue si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna (es. per vendite condizionate, consignment stock), le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l operazione si considera effettuata all atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Viene comunque previsto che, se anteriormente al verificarsi dell evento come in precedenza indicato, è stata emessa la fattura relativa ad un operazione intraue la medesima si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. Pertanto, alla luce della modifica intervenuta, non avrà più alcun rilevanza IVA l eventuale pagamento anticipato rispetto alla consegna del bene. Infine, le cessioni o trasferimenti di beni effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare (es. contratti di somministrazione) si considerano effettuati al termine di ciascun mese. Tale disposizione non si applica alle cd vendite a distanza ed alle cessioni con installazione nel Paese di destinazione. Con la modifica all art. 46 del DL 331/1993 viene previsto che relativamente alle cessioni di beni intra UE il termine di fatturazione viene stabilito entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, con l indicazione, al posto dell ammontare dell imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. Entro lo stesso termine la fattura dovrà essere registrata. Con le modifiche intervenuta all art. 21, co. 4, viene previsto che, relativamente alle prestazioni di servizio rese a soggetti passivi residenti nella UE non soggette ad IVA ai sensi dell articolo 7-ter, la fattura è emessa 18

21 Legge di Stabilità 2013: novità IVA 2 delle prestazioni di servizi intra UE Termini per la registrazione degli acquisti intra UE Nuovi termini per la regolarizzazione degli acquisti intraue Nuovo art. 46, co. 5 del DL 331/1993 Fattura elettronica Nuovo art. 21, co. 1 del DPR 633/1972 Nuovo contenuto della fattura Nuovo art. 21, co. 2, 6, 6-bis, 6-ter entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa integrazione della relativa imposta, dovranno essere registrate distintamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento a quest ultimo mese. Vengono modificati i tempi di regolarizzazione in caso di mancato arrivo della fattura. Viene infatti previsto che nel caso di acquisto intra UE, il cessionario che non riceva la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione, lo stesso dovrà emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione stessa, la fattura in unico esemplare. Nel caso in cui abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario dovrà emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria. Al fine di facilitare un maggior ricorso alla fatturazione elettronica vengono apportate importanti modifiche che di fatto la equiparano in tutto e per tutto a quella cartacea. Viene estesa la nozione di fattura elettronica: si intende per essa la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico (es. in formato XML o file PDF o fax ricevuto in formato elettronico) a condizione che sia accettata dal destinatario. L accettazione da parte del destinatario può avvenire semplicemente anche attraverso il suo comportamento concludente quali la sua trattazione o il suo pagamento. Inoltre, viene stabilito che l autenticità dell origine e l integrità del contenuto della fattura elettronica possono essere garantite non solo con idonei sistemi EDI di trasmissione elettronica o mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente (come previsto fino al ), ma anche tramite sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione o prestazione ad essa riferibile. Inoltre, le fatture, in forma cartacea o elettronica, si considerano emesse all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario. Sul lato della loro conservazione viene stabilito che: - la fattura elettronica è conservata in modalità elettronica; - la fattura creata in formato elettronico e quella cartacea possono essere conservate elettronicamente. Con la modifica dell art. 21, comma 2, del DPR 633/1973 relativo ai contenuti della fattura vi sono le seguenti novità: - non è più prevista la numerazione progressiva per anno solare, ma una numerazione progressiva che la identifichi in modo univoco. Quindi nella numerazione occorrerà o inserire anche l anno di riferimento, quindi per il 2013 la numerazione potrà essere n. 19

22 Legge di Stabilità 2013: novità IVA 2 del DPR 633/1972 Fatturazione semplificata Nuovo art. 21 1/2013 per il 2014 n. 1/2014 e così via, ovvero prevedere una numerazione unica progressiva. Entrambe le soluzioni sono percorribili ed al momento non ci sono indicazioni specifiche al riguardo da parte dell Amministrazione finanziaria. - Se il cessionario o committente è un soggetto passivo IVA in Italia o in altro Paese UE: o se agisce nell esercizio di impresa, arte o professione, occorre indicare in fattura il suo numero di partita IVA o di identificazione IVA ; o se non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione ma nella sua veste privata, quindi non di soggetto passivo IVA, occorre indicare in fattura il suo numero di codice fiscale. Per le operazioni sottoelencate, l indicazione della norma di non imponibilità, esenzione, ecc. non è più necessaria essendo facoltativa, quindi: - Le fatture relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (non soggette ad IVA a norma dell art. 7 bis, co. 1) devono riportare l annotazione operazione non soggetta ; - le fatture relative ad operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38- quater) devono riportare l annotazione operazione non imponibile ; - le fatture relative ad operazioni esenti (art. 10 eccetto quelle del punto 6) devono riportare l annotazione operazione esente ; - le fatture relative a operazioni soggette al regime del margine (DL 41/1995) devono riportare, a seconda dei casi, l annotazione: o regime del margine beni usati ; o o regime del margine oggetti d arte ; regime del margine oggetti d antiquariato o da collezione ; - le fatture relative a operazioni effettuate dalle agenzia di viaggio e soggette al regime del margine (art. 74-ter) devono riportare, a seconda dei casi, l annotazione regime del margine agenzie di viaggio ; - le fatture relative a operazioni interne sottoposte al meccanismo del cd reverse charge come per esempio le prestazioni dei subappaltatori edili, le cessioni d oro, le cessioni di rottami ecc.. devono riportare l annotazione inversione contabile ; - le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all art. 10, nn. da 1) a 4) e 9) (quindi operazioni creditizie, finanziarie e assicurative esenti), rese nei confronti di altro soggetto passivo Iva residente UE devono riportare l annotazione inversione contabile ; - le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate extra-ue, devono riportare l annotazione operazione non soggetta ; - le fatture emesse da cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio devono riportare l annotazione autofatturazione. Con il nuovo art. 21 bis del DPR 633/1972 debutta la fattura semplificata. Tale fattura potrà essere messa: per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 20

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