STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI"

Transcript

1 PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano, 19 maggio 2011 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 12/2011: Modelli 730/ Svolgimento dell attività di assistenza fiscale da parte dei professionisti - Modalità e termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni Milano via del Vecchio Politecnico, 5 P.IVA Tel.(+39) fax (+39) info@saltpd.it website

2 INDICE 1 Presentazione dei modelli 730/2011 per usufruire dell assistenza fiscale Estensione ai professionisti dell assistenza fiscale per i modelli Studi associati e società di servizi Adempimenti preliminari all attività di assistenza fiscale Obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile Comunicazione all Agenzia delle Entrate per il rilascio del visto di conformità Adempimenti conseguenti alla presentazione dei modelli Compensi Compensi a carico del bilancio dello Stato per l attività di assistenza fiscale Compensi a carico del bilancio dello Stato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni Compensi a carico del contribuente Soggetti che possono o non possono presentare il modello 730/ Redditi che possono essere dichiarati con il modello 730/ Soggetti che possono presentare il modello 730/ Lavoratori a tempo determinato, soggetti che hanno iniziato il rapporto di lavoro e collaboratori coordinati e continuativi Produttori agricoli Società semplici e imprese familiari in agricoltura Società semplici che producono redditi di fabbricati Soggetti che non possono presentare il modello 730/ Rapporti con il modello UNICO 2011 PF MINI Casi particolari di presentazione sia del modello 730/2011 che di quadri del modello UNICO 2011 PF Presentazione del modello 730/2011 e del quadro RT del modello UNICO Presentazione del modello 730/2011 e del quadro RM del modello UNICO Presentazione del modello 730/2011 e del modulo RW del modello UNICO Presentazione del modello 730/2011 e del quadro AC del modello UNICO Modalità di presentazione del modello 730/ Collaboratori coordinati e continuativi Valuta di compilazione della dichiarazione Presentazione del modello 730/2011 in forma congiunta Compilazione della dichiarazione Documentazione di supporto alla dichiarazione Indicazione della residenza anagrafica

3 4.7 Abolizione dell elezione di domicilio in dichiarazione Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e Visto di conformità Compenso a carico del contribuente Quadro I ICI Schede per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF Termini di presentazione Preavviso telematico di irregolarità della dichiarazione Modalità di invio della comunicazione Obbligo di informare il contribuente Pagamento con le sanzioni ridotte Impossibilità per l intermediario di gestire l avviso ricevuto Canali di comunicazione tra l intermediario e l Agenzia delle Entrate Conseguenze per il professionista che non informa il contribuente Consegna al contribuente della copia del modello 730/2011 elaborato Trasmissione telematica dei modelli 730/ Consegna dei modelli 730 da parte dei sostituti d imposta per la trasmissione telematica Consegna dei modelli da parte dei sostituti d imposta per la trasmissione telematica Consegna ad un intermediario abilitato Consegna ad un ufficio postale Termine di trasmissione telematica Comunicazioni ai sostituti d imposta dei risultati contabili per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) Ambito di applicazione della nuova procedura telematica Comunicazione dei sostituti d imposta all Agenzia delle Entrate Procedura di trasmissione telematica dei modelli Impossibilità di trasmettere in via telematica i modelli Ricezione di modelli relativi a soggetti senza un rapporto di lavoro Sostituti d imposta non compresi nell elenco dell Agenzia delle Entrate Modelli 730/2011 integrativi Errori che non incidono sulla determinazione dell imposta Utilizzo del modello 730 integrativo per la correzione dei dati del sostituto d imposta che deve effettuare i conguagli Correzione dei soli dati del sostituto d imposta Correzione dei dati del sostituto d imposta e di altri dati Soggetto al quale deve essere presentato il modello Termine di presentazione Consegna al contribuente della copia del modello 730 integrativo

4 7.6 Comunicazione al sostituto d imposta del risultato contabile del modello 730 integrativo Termine di trasmissione telematica Effettuazione dei conguagli Conguagli a debito Rateizzazione Retribuzioni incapienti Cessazione del rapporto di lavoro Enti che erogano pensioni Trattenuta della seconda o unica rata dell acconto IRPEF Acconto della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo Cedolare secca per il 2010 sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo nella Provincia dell Aquila Conguagli a credito Cessazione del rapporto di lavoro Enti che erogano pensioni Crediti derivanti dai modelli 730 integrativi

5 1 PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730/2011 PER USUFRUIRE DELL ASSISTENZA FISCALE Sono stati approvati i modelli 730/2011 per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche che si avvalgono dell assistenza fiscale. Con il provv. Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli 730/2011, con le relative istruzioni di compilazione e le caratteristiche tecniche per la stampa, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2010 da parte dei soggetti che possono e intendono avvalersi dell assistenza fiscale, in luogo della presentazione dell ordinario modello UNICO 2011 per le persone fisiche 1. Con il provv. Agenzia delle Entrate sono invece state approvate: le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2011 (allegato A); le specifiche tecniche per la comunicazione su supporto magnetico o per la trasmissione telematica ai sostituti d imposta, da parte dei professionisti abilitati e dei CAF-dipendenti, del risultato contabile dei modelli 730/2011 elaborati (modelli e integrativi), ai fini dell effettuazione dei relativi conguagli (a debito o a credito) in capo al lavoratore o pensionato (allegato B); le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle schede per la scelta della destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF (modelli 730-1) (allegato C); le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d imposta, dei professionisti abilitati e dei CAFdipendenti degli adempimenti previsti per l assistenza fiscale (allegato D). Chiarimenti ufficiali In materia di modelli 730/2011, si vedano anche i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con: la circ n. 14; la ris n ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI DELL ASSISTENZA FISCALE PER I MODELLI 730 Anche i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro possono elaborare e trasmettere in via telematica i modelli 730, nel rispetto di determinate condizioni. A decorrere dal 2006, lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale nei confronti delle persone fisiche non titolari di reddito di lavoro autonomo o d impresa, mediante l elaborazione dei modelli 730, è stata estesa agli iscritti negli Albi: 1 Approvato con il provv. Agenzia delle Entrate e successive modifiche ed integrazioni. Si segnala che anche quest anno è stato approvato un ulteriore modello UNICO PF, denominato MINI, che costituisce una dichiarazione semplificata per le persone fisiche che si trovano nelle situazioni meno complesse (si veda il successivo 3.4). 5

6 dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 2 ; dei consulenti del lavoro 3. Di seguito, si riepilogano gli adempimenti che devono porre in essere i professionisti che intendono svolgere l attività di assistenza fiscale a partire dai modelli 730/ STUDI ASSOCIATI E SOCIETÀ DI SERVIZI La circ. Agenzia delle Entrate n. 13 ( 3.1) ha chiarito che la possibilità di prestare assistenza fiscale riguarda anche i professionisti che esercitano l attività nell ambito di associazioni professionali ai sensi dell art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR (studi associati). Al riguardo, deve ritenersi che i professionisti, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, possano avvalersi anche di società di servizi, previa comunicazione delle ulteriori informazioni previste dall art. 21 co. 1 lett. c) del DM n ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FISCALE I professionisti che vogliono prestare assistenza fiscale devono preliminarmente: stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile; effettuare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate per il rilascio del visto di conformità Obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile Il professionista che intende svolgere l attività di assistenza fiscale relativa ai modelli 730 diventa soggetto all obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati 6, con massimale: 2 Art. 7-quinquies co. 1 del DL n. 203 convertito nella L n. 248, che ha aggiunto la lettera f-bis) all art. 1 co. 4 del DLgs n. 139, relativo all attuazione della delega contenuta nella L n. 34 per l unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, mediante la costituzione dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si segnala che la suddetta lettera f-bis) è stata inserita nel comma che disciplina le competenze degli iscritti alla Sezione B dell Albo unico (Esperti contabili), ma, per il richiamo contenuto nel co. 3 lett. q) dello stesso art. 1 del DLgs. 139/2005, la relativa competenza è automaticamente estesa anche agli iscritti nella Sezione A dell Albo unico (Commercialisti). 3 Art. 3-bis co. 10 del DL n. 203 convertito nella L n. 248, che ha inserito un nuovo comma all art. 2 della L n. 12, disciplinante l ordinamento della professione di consulente del lavoro. 4 Si vedano la circ. Agenzia delle Entrate n. 13 e, da ultimo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 14, nonché la Guida operativa sulle modalità di svolgimento da parte dei dottori commercialisti dell attività di assistenza fiscale relativa ai modelli 730, diffusa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel maggio Si veda il successivo Si veda l art. 22 del DM n

7 adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti rilasciati; comunque non inferiore a ,80 euro. La suddetta polizza 7 : deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, escludendo franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante nella franchigia; deve riferirsi alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo 8. Polizze già esistenti Se il professionista è già in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, può utilizzare tale polizza: al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell esercizio dell attività di assistenza fiscale prestata a tutti i contribuenti; prevedendo un autonoma copertura assicurativa, con previsione di un massimale, dedicato esclusivamente all assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello sopra indicato 9. Professionista associato Nel caso in cui il professionista eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata dallo studio, purché la stessa: preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale prestata dai singoli professionisti, che devono essere espressamente indicati; rispetti le condizioni sopra richiamate 10. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 12 ( 1.3), la presenza di più professionisti associati non comporta l obbligo di moltiplicare il suddetto massimale minimo di ,80 euro, purché lo stesso sia adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti rilasciati. 7 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 57 ( 4). 8 Eventuali clausole aggiuntive in appendice alla polizza devono conservare la decorrenza di efficacia originaria della stessa, a copertura del rischio per l apposizione del visto (si veda il comunicato stampa Agenzia delle Entrate ). 9 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 14 ( 2.2.1) ( 2.2.1). Si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 57 ( 4), n. 12 ( 1.3) e n. 7

8 2.2.2 Comunicazione all Agenzia delle Entrate per il rilascio del visto di conformità Il professionista che intende svolgere l attività di assistenza fiscale relativa ai modelli 730 diventa soggetto all obbligo di rilasciare il visto di conformità (c.d. leggero ) sui modelli 730 elaborati. A tale fine, il professionista deve inviare alla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, la preventiva comunicazione prevista dall art. 21 del DM n. 164, allegando la documentazione ivi elencata, ai fini dell iscrizione in un apposito Elenco informatizzato. L avvenuta presentazione dell istanza ai fini dell abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 11 non esime dall obbligo di comunicazione in esame 12. In seguito alla suddetta comunicazione, la Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate: verifica il possesso dei requisiti richiesti 13 ; in caso di esito positivo, iscrive il professionista nell Elenco informatizzato, provvedendo a comunicargli l avvenuta iscrizione 14 ; in caso di esito negativo, comunica al professionista il motivo del mancato inserimento nell Elenco 15. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 14 ( 2.2.1) ha chiarito che, per prestare l attività di assistenza fiscale nel corso dell anno 2011, il professionista deve essere iscritto nel predetto Elenco a far data dal ; qualora il professionista risulti iscritto in data successiva, potrà prestare assistenza fiscale in relazione ai modelli 730 solo a partire dal Professionista associato Nel caso in cui il professionista eserciti l attività di assistenza fiscale nell ambito di un associazione professionale, nella predetta comunicazione devono essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell associazione di cui il medesimo fa parte. Al riguardo, si ricorda che 16 : è il singolo professionista ad essere iscritto nell Elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità; ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente iscritto nell Elenco dei soggetti abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità ai modelli Di cui all art. 3 co. 3 del DPR 322/ L abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, infatti, costituisce soltanto uno dei requisiti richiesti per poter effettuare la richiesta di abilitazione all apposizione del visto di conformità; si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 57 ( 3) e n. 14 ( 2.2.1), nonché la sentenza del TAR Lazio n Nel caso in cui la documentazione prodotta sia incompleta, ne sarà richiesta l integrazione (si veda il comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate ). 14 L iscrizione nell Elenco informatizzato dei soggetti abilitati avverrà retroattivamente a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE, anche in caso di richiesta di integrazione della documentazione (si veda il comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate ) Si veda il comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate Si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 57 ( 3) e n. 14 ( 2.2.1). 8

9 Società di servizi Qualora, per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, ci si avvalga di una società di servizi, la comunicazione deve comprendere anche le ulteriori informazioni previste dall art. 21 co. 1 lett. c) del citato DM 164/99, ad esempio: denominazione o ragione sociale; dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione; specifiche attività affidate alla società, ecc. Esonero dall adempimento Il professionista è peraltro esonerato dall effettuare la comunicazione alla DRE, relativa ai modelli 730, qualora l abbia già posta in essere con riferimento al rilascio del visto di conformità 17 : sui modelli UNICO 18 ; ovvero sulle dichiarazioni annuali IVA, ai fini della compensazione di crediti per importi superiori a ,00 euro annui 19. Pertanto, i professionisti che si sono abilitati al rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti IVA possono elaborare anche i modelli 730, a condizione che la prevista polizza sulla responsabilità civile abbia una copertura idonea anche per lo svolgimento di questa attività. Comunicazione alla DRE delle successive variazioni Per mantenere la propria iscrizione nell Elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, il professionista deve provvedere a comunicare alla DRE competente: qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva, in particolare quelli riguardanti il rinnovo, l adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile; entro 30 giorni da quando la variazione si verifica. 2.3 ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730 I professionisti che intendono prestare assistenza fiscale devono, in relazione ai modelli 730 presentati dai contribuenti, svolgere le seguenti attività: verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730; verificare che siano indicati gli estremi del sostituto d imposta che dovrà eseguire i conguagli; rilasciare la ricevuta di presentazione della dichiarazione, con l indicazione dei documenti esibiti; 17 Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 14 ( 2.2.1). 18 Si sottolinea il fatto che il rilascio del visto di conformità in relazione ai modelli 730 è un obbligo, mentre in relazione ai modelli UNICO è una facoltà. 19 Ai sensi dell art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL n. 78 convertito nella L n Per approfondimenti sul rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione IVA ai fini della compensazione del relativo credito, si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 57, n. 1, n. 12, n. 29 e n. 16, le ris. Agenzia delle Entrate n. 73 e n. 90, i comunicati stampa dell Agenzia delle Entrate e , nonché la circ. Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili n. 14/IR. 9

10 verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione; elaborare la dichiarazione e il relativo prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730-3); apporre sulla dichiarazione elaborata il visto di conformità c.d. leggero ; consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione; comunicare ai sostituti d imposta o all Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni elaborate (modelli 730-4), ai fini della successiva effettuazione, in capo ai lavoratori o pensionati, dei conguagli a debito o a credito; trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e delle scelte ai fini della destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF; conservare copia della dichiarazione, dei relativi prospetti di liquidazione, delle schede per le scelte ai fini della destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF, nonché della relativa documentazione. 2.4 COMPENSI Compensi a carico del bilancio dello Stato per l attività di assistenza fiscale Ai professionisti che svolgono l attività di assistenza fiscale relativa ai modelli 730 spetta, per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, il compenso a carico del bilancio dello Stato disciplinato dall art. 38 del DLgs n , analogamente a quanto previsto per i CAF-dipendenti. Si ricorda che, in relazione ai modelli 730/2009, è stato previsto un compenso di 16,03 euro per ogni dichiarazione, ai sensi del DM Il suddetto compenso spetta in misura doppia nel caso di modelli 730/2009 congiunti. Per gli anni successivi, la misura del compenso sarà rideterminata con decreti ministeriali, sulla base dei tassi annui di inflazione rilevati dall ISTAT. Abolizione dei casi di esclusione dei compensi Dal 2008, ai professionisti che prestano assistenza fiscale 22 è dovuto il suddetto compenso a carico del bilancio dello Stato in tutti i casi di elaborazione e trasmissione telematica dei modelli 730, anche qualora il contribuente non abbia l obbligo di presentazione della dichiarazione e non si superi l importo minimo di 12,00 euro in relazione ad almeno un imposta o addizionale. L art. 1 co. 223 lett. b) della L n. 244 (Finanziaria 2008), infatti, ha abrogato il terzo periodo dell art. 1 co. 137 della L n. 266 (Finanziaria 2006) 23, il quale stabiliva che ai soggetti che prestano assistenza fiscale non era dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per i modelli : 20 Come integrato dall art. 1 co. 333 della L n. 296 (Finanziaria 2007), con effetto dall Peraltro, si ricorda che, pur in mancanza di una esplicita previsione normativa, la circ. Agenzia delle Entrate n. 13 ( 3.1) aveva già riconosciuto ai professionisti che elaborano i modelli 730 il diritto di ricevere i relativi compensi Pubblicato sulla G.U n Così come ai CAF-dipendenti e ai sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale diretta. Come sostituito dall art. 3-bis co. 1 del DL n. 4 convertito nella L n

11 dei contribuenti esonerati dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell art. 1 co. 4 del DPR 600/73); salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. Esercizio abusivo dell attività di assistenza fiscale Non spetta alcun compenso a carico del bilancio dello Stato se viene prestata assistenza fiscale in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in mancanza dell iscrizione nell Elenco informa-tizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità Compensi a carico del bilancio dello Stato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni In aggiunta al suddetto compenso, ai professionisti, analogamente ai CAF-dipendenti, spetta lo specifico compenso per la trasmissione telematica dei modelli 730 elaborati, ora pari a 1,03 euro per ciascuna dichiarazione 26, ferma restando l eventuale rivalutazione 27. Modelli 730 congiunti La circ. Agenzia delle Entrate n. 40 ha chiarito che, in caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta da parte dei coniugi, all intermediario spetta un unico compenso, in quanto, ancorché siano liquidate due dichiarazioni dei redditi, viene effettuata un unica trasmissione telematica, così come unica è la relativa comunicazione di ricevimento da parte della stessa Agenzia Compensi a carico del contribuente I professionisti che prestano assistenza fiscale, analogamente ai CAF-dipendenti, non possono richiedere al contribuente alcun compenso qualora lo stesso presenti la dichiarazione modello 730 debitamente e correttamente compilata in tutti i campi relativi alla documentazione prodotta e a quelli riferiti alle proprie condizioni familiari e comunque rilevanti ai fini fiscali 28. Se, invece, il professionista provvede a compilare direttamente il modello 730 o fornisce assistenza al contribuente per la compilazione, può richiedere allo stesso un compenso, il quale si aggiunge a quello che riceve dallo Stato Ai sensi dell art. 38 del DLgs n Si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 16 ( 3.1.1) e n. 14 ( 3.2). Si veda il provv. Agenzia delle Entrate Si veda l art. 3 co. 3-ter primo periodo del DPR n. 322, come modificato dall art. 39 co. 4-bis lett. a) n. 1 del DL n. 159 convertito nella L n. 222, a decorrere dall Per approfondimenti sulla nuova disciplina dei suddetti compensi, si veda la circolare della Fondazione Aristeia, servizio per il professionista, del n. 26 ( 4.1). Circ. Agenzia delle Entrate n. 14 ( 3.2). 11

12 3 SOGGETTI CHE POSSONO O NON POSSONO PRESENTARE IL MODELLO 730/2011 Il modello 730/2011 può essere presentato dalle persone fisiche in possesso di determinate tipologie di redditi e nel rispetto di specifiche condizioni. 3.1 REDDITI CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI CON IL MODELLO 730/2011 Il modello 730/2011 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2010: lavoro dipendente 29, comprese le indennità sostitutive (es. cassa integrazione guadagni, indennità di disoccupazione o di mobilità, ecc.); pensioni di qualunque categoria (vecchiaia, anzianità, reversibilità, ecc.), indipendentemente dall attività lavorativa svolta in precedenza (es. anche le pensioni erogate a favore di ex professionisti, artigiani, commercianti o coltivatori diretti), salvo che si tratti di particolari trattamenti per i quali è prevista l esenzione dall IRPEF e che non devono quindi essere dichiarati (es. pensioni sociali, di invalidità civile, rendite dell INAIL, ecc.); redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all art. 50 co. 1 del TUIR, ad esempio: i compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca 30 ; le borse di studio e gli assegni di formazione professionale, salvo che si tratti di emolumenti per i quali è prevista l esenzione dall IRPEF e che non devono quindi essere dichiarati; i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 31, compresi quelli corrisposti ai c.d. lavoratori a progetto, a seguito della riforma dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operata dagli artt del DLgs n. 276 (c.d. riforma Biagi ); le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; le indennità percepite dai giudici costituzionali, dai parlamentari nazionali (esclusi quindi quelli europei), dai sindaci, dai consiglieri regionali, provinciali e comunali e da altri titolari di cariche elettive; gli assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio; 29 Anche in relazione a retribuzioni determinate su base convenzionale, ad esempio quelle previste dal co. 8-bis dell art. 51 del TUIR nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano fiscalmente residenti in Italia, prestino la propria attività all estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e che, nell arco di 12 mesi, anche a cavallo di due anni solari, soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. 30 Si ricorda che, per effetto della L n. 142 che ha riformato la disciplina del socio lavoratore di cooperativa e come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 212, i redditi del socio lavoratore sono da classificare nelle diverse categorie reddituali sulla base della natura del rapporto di lavoro (lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro autonomo). L applicazione dell art. 50 co. 1 lett. a) del TUIR ha quindi assunto carattere residuale relativamente ai rapporti di lavoro tra cooperativa e relativi soci che non siano ancora stati disciplinati ai sensi della suddetta L. 142/2001, ad esempio perché non è ancora stato adottato l apposito regolamento interno, il cui termine è peraltro scaduto il Si ricorda che, dall , i compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati, di regola, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 12

13 i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili; redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale (es. interessi e dividendi); redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall esercizio di arti e professioni abituali, in particolare quelli derivanti dalla: utilizzazione economica di opere dell ingegno (diritti d autore e d inventore); partecipazione agli utili in caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; alcuni redditi diversi ai sensi dell art. 67 co. 1 del TUIR, in particolare: le plusvalenze relative alla vendita dei terreni e degli edifici, anche parziale, a seguito della lottizzazione di terreni o dell esecuzione di opere intese a rendere edificabili i terreni stessi; le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale; le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; i redditi derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno, percepiti dagli eredi o legatari dell autore o inventore ovvero da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione; i redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ovvero dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche o delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI 32 ; alcuni redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell art. 17 del TUIR, se devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi, in particolare: gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati, comprese le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d acconto; le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; i redditi percepiti nel 2010 dagli eredi e dai legatari a causa della morte dell avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, dei redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni o d impresa, nonché dei redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati da soggetti che hanno l obbligo di effettuare le ritenute alla fonte; le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e oneri, che sono state dedotte dal reddito complessivo ovvero che hanno dato diritto ad una detrazione d imposta, in anni precedenti. 32 Di cui all art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR e all art. 35 co. 5-6 del DL n. 207 convertito nella L n. 14. Le istruzioni al modello 730/2011 ricordano che la dichiarazione non deve essere presentata se sono stati percepiti esclusivamente tali redditi per un ammontare fino a ,28 euro, in quanto rientranti nella fascia di esenzione (7.500,00 euro) e nella fascia assoggettata a ritenuta a titolo d imposta (20.658,28 euro), ai sensi ai sensi dell art. 69 del TUIR e dell art. 25 della L n

14 Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che possiedono solo redditi fondiari L art. 1 co. 13 della L n. 244 (Finanziaria 2008) ha inserito il nuovo co. 2-bis nell art. 11 del TUIR, stabilendo che l IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a 500,00 euro 33. Al ricorrere di tale condizione, il contribuente persona fisica è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, se non obbligato alla tenuta di scritture contabili 34. In sede di predisposizione delle istruzioni alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative al periodo d imposta 2010 (modelli 730/2011 e UNICO 2011 PF), l Agenzia delle Entrate, con l intenzione di semplificare il linguaggio della modulistica dichiarativa, ha predisposto alcune tabelle che illustrano in forma sintetica le ipotesi in cui i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la tabella relativa ai Casi di esonero con limite di reddito ha sollevato alcuni dubbi in relazione al fatto se l avvertenza contenuta nell intestazione della medesima tabella, laddove viene precisato che il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall abitazione principale e dalle sue pertinenze, debba considerarsi riferita anche al caso in cui il reddito complessivo non superi i 500,00 euro e risulti formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati. Al fine di evitare che i soggetti tenuti all adempimento dichiarativo interpretassero erroneamente il contenuto della predetta tabella, ritenendosi in possesso dei requisiti per l esonero dalla presentazione della dichiarazione, la ris. Agenzia delle Entrate n. 35 ha chiarito che: la predetta avvertenza è stata predisposta in relazione alla generalità dei casi di esonero contenuti nella suddetta tabella; per la verifica del rispetto del limite reddituale previsto nella specifica ipotesi sopra descritta (500,00 euro di soli redditi fondiari), il reddito derivante dall abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria. L Agenzia delle Entrate, per maggiore chiarezza, propone il seguente esempio: soggetto che possiede un terreno con reddito imponibile di 450,00 euro e un immobile adibito ad abitazione principale con reddito imponibile pari a 800,00 euro; in tale ipotesi il reddito complessivo, pur risultando formato esclusivamente da redditi fondiari, ammonta a 1.250,00 euro, valore superiore al limite di 500,00 euro; non ricorrendo i presupposti per l esonero, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione; l imposta dovuta sarà però calcolata soltanto sul reddito del terreno, pari a 450,00 euro, in quanto per l abitazione principale e le sue pertinenze spetta una deduzione corrispondente all ammontare del relativo reddito (pari a 800,00 euro) 35. Con la ris. 35/2011, pertanto, l Agenzia delle Entrate è intervenuta con un documento di prassi a chiarire ufficialmente che il limite di 500,00 euro di redditi fondiari, di cui all art. 11 co. 2-bis del TUIR, è al lordo del reddito derivante dall unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. 33 Ai sensi dell art. 1 co. 14 della suddetta L. 244/2007, la disposizione in esame è applicabile a decorrere dal periodo d imposta 2007 (quindi a partire dai modelli 730/2008 o UNICO 2008 PF) Art. 1 co. 4 del DPR 600/73. Ai sensi dell art. 10 co. 3-bis del TUIR. 14

15 Peraltro, tale conclusione si evinceva già dalle istruzioni dell Agenzia delle Entrate per il controllo e la liquidazione dei modelli , SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE IL MODELLO 730/2011 Possono utilizzare il modello 730/2011, se non ricorrono cause di esclusione 38, i contribuenti che nel 2011 sono: lavoratori dipendenti; soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l indennità di mobilità; pensionati; soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; collaboratori coordinati e continuativi (compresi i lavoratori a progetto ); sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); soggetti impegnati in lavori socialmente utili Lavoratori a tempo determinato, soggetti che hanno iniziato il rapporto di lavoro e collaboratori coordinati e continuativi I lavoratori a tempo determinato, i soggetti che hanno iniziato il rapporto di lavoro nel corso del 2011 e i collaboratori coordinati e continuativi (compresi i lavoratori a progetto ) possono presentare il modello 730/2011 a condizione che: il rapporto di lavoro duri almeno fino al mese di luglio del 2011; siano conosciuti i dati del sostituto d imposta che dovrà effettuare i conguagli a debito o a credito derivanti dall elaborazione del modello 730/2011. Lavoratori a tempo determinato della scuola Il modello 730/2011 può essere presentato anche dal personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il predetto contratto duri almeno dal mese di settembre 2010 al mese di giugno Si vedano, infatti: il provv (Allegato D, 13.5), relativo ai modelli 730/2008; il provv (Allegato D, 13.5), relativo ai modelli 730/2009; il provv (Allegato D, 13.5), relativo ai modelli 730/2010; il provv (Allegato D, 13.5), relativo ai modelli 730/ La ris. Agenzia delle Entrate n. 35 è specificatamente riferita alle istruzioni al modello 730/2011, ma i relativi chiarimenti sono applicabili anche in relazione al modello UNICO 2011 PF, le cui istruzioni contengono le stesse tabelle relative ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione. Peraltro, si segnala che l art. 3 del provv. Agenzia delle Entrate ha espressamente modificato le istruzioni al modello UNICO 2011 PF, specificando che il limite di 500,00 euro di redditi fondiari comprende anche l abitazione principale e le relative pertinenze. 38 Si veda il successivo

16 3.2.2 Produttori agricoli Possono presentare il modello 730/2011 anche i produttori agricoli, ma a condizione che siano esonerati dalla presentazione delle altre dichiarazioni fiscali (IRAP, IVA e dei sostituti d imposta 40 ) Società semplici e imprese familiari in agricoltura Possono presentare il modello 730/2011 anche: i soci di società semplici costituite per l esercizio in forma associata dall attività agricola, i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all art. 32 del TUIR 41 ; i componenti dell impresa familiare in agricoltura, diversi dal titolare Società semplici che producono redditi di fabbricati Possono presentare il modello 730/2011 anche i soci di società semplici e di società ad esse equiparate, ai sensi dell art. 5 del TUIR, che producono redditi di fabbricati SOGGETTI CHE NON POSSONO PRESENTARE IL MODELLO 730/2011 Il modello 730/2011 non può, invece, essere presentato dai seguenti soggetti, anche se possiedono uno o più redditi indicati nel precedente 3.1: i titolari di redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni abituali (art. 53 co. 1 del TUIR), anche se prodotti in forma associata (es. studi professionali); i titolari di redditi d impresa (art. 55 del TUIR), anche in forma di partecipazione (es. società di persone commerciali); coloro che nel 2010 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni: qualificate, ai sensi dell art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR; non qualificate, ai sensi dell art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR, in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati 44 ; i venditori porta a porta ; i soggetti obbligati a presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche una sola tra la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione IRAP o la dichiarazione del sostituto d imposta (modello 770 Semplificato e/o Ordinario); Art. 13 co. 2 del DM n. 164, come modificato dall art. 1 del DM n. 63. Sia il modello 770 Ordinario che quello Semplificato. 41 La società semplice deve provvedere a presentare il modello UNICO 2011 SP, al fine di dichiarare il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria, da imputare ai soci in relazione alla quota di partecipazione. 42 Il titolare dell impresa familiare agricola è infatti obbligato a presentare il modello UNICO 2011 PF, al fine di imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili. 43 La società semplice o il soggetto equiparato deve provvedere a presentare il modello UNICO 2011 SP, al fine di determinare il reddito imputabile ai soci. 44 Si veda anche il successivo

17 i contribuenti che nel 2011 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non sostituti d imposta, ad esempio: i collaboratori familiari e gli altri addetti (es. autisti, giardinieri, ecc.) dipendenti da privati ; i dipendenti di ambasciate e organismi internazionali (es. FAO, NATO, ecc.); i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (es. eredi); i contribuenti titolari di particolari tipologie di redditi indicate nelle istruzioni al modello 730/2011, ad esempio i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, dall affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende; i contribuenti che percepiscono redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva (ai sensi dell art. 18 del TUIR) e che optano per la tassazione ordinaria 45 ; i beneficiari di redditi provenienti da un trust; i contribuenti non residenti in Italia nel 2010 e/o nel 2011; i contribuenti che cessano l unico rapporto di lavoro, prima del mese di luglio del RAPPORTI CON IL MODELLO UNICO 2011 PF MINI Analogamente agli scorsi anni, l Agenzia delle Entrate, con il citato provv , oltre all ordinario modello UNICO 2011 PF, ha approvato anche uno specifico modello semplificato, denominato modello MINI, che può essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia che: non sono titolari di partita IVA; non hanno variato il domicilio fiscale dall alla data di presentazione della dichiarazione; hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: redditi di terreni e di fabbricati 47, redditi di lavoro dipendente o assimilati 48 e di pensione, redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere; intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti 49, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro; non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (es. erede, tutore, ecc.); non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa. In relazione al modello UNICO PF MINI: le modalità e i termini di presentazione sono quelli del modello UNICO PF ordinario ; 45 Si veda anche il successivo Ad eccezione del personale a tempo determinato della scuola, per il quale l esclusione dall assistenza fiscale richiede che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima di giugno. 47 Salvo alcuni casi particolari che impediscono l utilizzo del modello MINI (es. canoni di affitto dei terreni in regime vincolistico, mancata coltivazione dei terreni, fabbricati locati a canone convenzionale ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa, canoni di locazione non percepiti per morosità dell inquilino, ecc.). 48 Esclusi i lavoratori socialmente utili in regime agevolato. 49 Salvo alcuni casi particolari che impediscono l utilizzo del modello MINI (es. contributi versati per la previdenza complementare, rateizzazione delle spese sanitarie, spese sanitarie sostenute per familiari non a carico ma affetti da patologie che danno diritto all esenzione dal ticket, detrazioni per canoni di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell art. 16 del TUIR, ecc.). 17

18 per il versamento delle imposte restano ferme le ordinarie modalità e termini previsti per le persone fisiche che presentano il modello UNICO. Pertanto, il modello UNICO PF MINI costituisce una dichiarazione semplificata, in alternativa al modello UNICO PF ordinario, ma, a differenza del modello 730, non consente di beneficiare dei vantaggi dell assistenza fiscale, in particolare la gestione dei conguagli ad opera del sostituto d imposta (trattenuta degli importi a debito e rimborso degli importi a credito). In generale, non è quindi consigliabile utilizzare il modello UNICO 2011 PF MINI in luogo del modello 730/2011. L utilizzo del modello UNICO 2011 PF MINI può invece essere opportuno in relazione ai contribuenti che non possono presentare il modello 730/2011 perché non hanno un sostituto d imposta che possa effettuare i conguagli (es. colf, badanti, altri dipendenti di soggetti privati, titolari di soli redditi di terreni e fabbricati, soggetti che hanno perso il posto di lavoro, ecc.). 3.5 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE SIA DEL MODELLO 730/2011 CHE DI QUADRI DEL MODELLO UNICO 2011 PF Le istruzioni al modello 730/2011 prevedono che, in determinate ipotesi, i contribuenti che possiedono uno o più redditi indicati nel precedente 3.1 e che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste dal precedente 3.3 devono presentare, in aggiunta al modello 730/2011, uno o più quadri del modello UNICO 2011 PF (unitamente al frontespizio), entro i relativi termini, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730 stesso. Presentazione solo del modello UNICO 2011 PF Ovviamente, poiché la presentazione della dichiarazione dei redditi mediante il modello 730 costituisce comunque una facoltà, il contribuente può decidere di presentare solo il modello UNICO PF. Modalità e termini di presentazione dei modelli UNICO 2011 PF I modelli UNICO 2011 PF devono essere presentati: presso un ufficio postale, da parte dei contribuenti non obbligati alla trasmissione telematica, a partire dal e fino al ; mediante trasmissione telematica, diretta o tramite intermediario, entro il Al riguardo, si ricorda che: non è più prevista la possibilità di presentare i modelli UNICO 2011 PF presso lo sportello di una banca convenzionata con l Agenzia delle Entrate, in quanto non sono state rinnovate le relative convenzioni; le persone fisiche che, oltre a presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare determinati dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO, non sono obbligate ad avvalersi delle modalità telematiche Ancorché la norma consideri come termine iniziale il 1 maggio, la presentazione delle dichiarazioni presso un ufficio postale in tale giorno è materialmente impossibile, in quanto festivo. 51 Art. 2 co. 1 del DPR n. 322, come modificato dall art. 42 co. 7-ter lett. a) del DL n. 207 convertito nella L n Si vedano le istruzioni al modello UNICO 2011 PF (fascicolo 1, 5). L art. 1 co. 218 della L n. 244 (Finanziaria 2008), infatti, ha previsto un obbligo generalizzato di presentazione in via 18

19 3.5.1 Presentazione del modello 730/2011 e del quadro RT del modello UNICO 2011 Devono presentare anche il quadro RT del modello UNICO 2011 PF i soggetti che nel 2010 hanno realizzato plusvalenze o altri redditi diversi ai sensi dell art. 67 co. 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, soggetti all imposta sostitutiva del 12,50% nell ambito del regime della dichiarazione 53. Si ricorda che, come sopra indicato, il modello 730/2011 non può essere utilizzato da coloro che nel 2010 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di: partecipazioni qualificate ; partecipazioni non qualificate in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Soggetti che hanno rideterminato il costo di acquisto delle partecipazioni non quotate Contrariamente agli scorsi anni 54, le istruzioni al modello 730/ non prevedono più la possibilità di presentare il modello 730 e il quadro RT del modello UNICO 2011 PF: da parte dei soggetti che, entro il , si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute all , ai sensi dell art. 5 della L n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della riapertura disposta dall art. 2 co. 229 della L n. 191 (Finanziaria 2010); al fine di indicare, nell apposito riquadro posto in calce al suddetto quadro RT, i dati relativi alla rivalutazione effettuata. Pertanto, poiché le ipotesi di presentazione del modello 730/2011 e di quadri del modello UNICO 2011 PF devono ritenersi tassative, sembrerebbe che le persone fisiche che nel 2010 hanno provveduto a rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute all , siano obbligate a presentare il solo modello UNICO 2011 PF, senza potersi avvalere dell assistenza fiscale. Tale conclusione, però, oltre a contrastare con quanto previsto nelle precedenti edizioni della rivaluta-zione in esame, appare penalizzante per i contribuenti interessati, che non potrebbero quindi avvalersi dei vantaggi del modello 730. Peraltro, non si può escludere che la mancata previsione in esame sia frutto di una mera dimenticanza, che potrebbe essere corretta con un ulteriore provvedimento o chiarimento dell Agenzia delle Entrate. Sul punto è quindi necessario un intervento dell Agenzia delle Entrate. Cessione delle partecipazioni rivalutate In ogni caso, se la rideterminazione del costo o valore di acquisto ha riguardato partecipazioni qualificate, oppure partecipazioni non qualificate in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, e nel 2010 è altresì intervenuta la loro cessione a titolo oneroso con realizzo di plusvalenze, il modello 730/2011 non può essere utilizzato e il contribuente deve presentare il modello UNICO 2011 PF. telematica dei modelli UNICO anche in capo alle persone fisiche, ad eccezione dei contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. 53 Il contribuente non deve quindi aver optato per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 7 del DLgs n Si vedano, da ultime, le istruzioni ai modelli 730/2007 e 730/ Nonché quelle al modello UNICO 2011 PF, Appendice, voce Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello UNICO Persone fisiche. 19

20 Minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate e altre perdite derivanti da rapporti di natura finanziaria Le istruzioni al modello 730/2011 consentono invece di presentare il modello 730 e il quadro RT del modello UNICO 2011 PF, nei relativi termini, anche da parte dei contribuenti che: nel 2010 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o non qualificate, ovvero perdite relative ad altri rapporti di natura finanziaria di cui all art. 67 co. 1 del TUIR; intendono riportare tali minusvalenze o perdite agli anni successivi Presentazione del modello 730/2011 e del quadro RM del modello UNICO 2011 Devono presentare anche il quadro RM del modello UNICO 2011 PF i soggetti che nel 2010: hanno percepito trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettati a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge ad effettuare le ritenute d acconto in quanto non rivestono la qualifica di sostituti d imposta; hanno percepito redditi di capitale di fonte estera, per i quali si applica l imposizione sostitutiva di cui al citato art. 18 del TUIR, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati (es. titoli di Stato, obbligazioni di società quotate e banche) ai quali non sia stata applicata l imposta sostitutiva di cui al DLgs n. 239, sempreché, ove possibile, non si intenda optare per la tassazione ordinaria 56 ; hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un imposta sostitutiva del 20%, ai sensi dell art. 7 co. 1-4 del DL n. 323 convertito nella L n Soggetti che hanno rideterminato il costo di acquisto dei terreni Contrariamente agli scorsi anni 57, le istruzioni al modello 730/ non prevedono più la possibilità di presentare il modello 730 e il quadro RM del modello UNICO 2011 PF: da parte dei soggetti che, entro il , si sono avvalsi della possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili posseduti all , ai sensi dell art. 7 della L n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della riapertura disposta dall art. 2 co. 229 della L n. 191 (Finanziaria 2010); al fine di indicare, nella sezione X del suddetto quadro RM, i dati relativi alla rivalutazione effettuata. Pertanto, analogamente a quanto sopra indicato in relazione alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute all , non appare chiaro se: le persone fisiche che hanno rivalutato i terreni posseduti all siano obbligate a presentare il solo modello UNICO 2011 PF, senza potersi avvalere dell assistenza fiscale; oppure si sia trattato di una mera dimenticanza, che potrebbe essere corretta con un ulteriore provvedimento o chiarimento dell Agenzia delle Entrate. Sul punto è quindi necessario un intervento dell Agenzia delle Entrate In tal caso, infatti, il modello 730/2011 non può essere presentato (si veda il precedente 3.3). Si vedano, da ultime, le istruzioni ai modelli 730/2007 e 730/ Nonché quelle al modello UNICO 2011 PF, Appendice, voce Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello UNICO Persone fisiche. 59 Si veda il precedente

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative

Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative Informativa - ONB Modelli 730/2013 - Presentazione in assenza di un sostituto d imposta - Termini e modalità applicative INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza della nuova disciplina... 2 3 Soggetti che possono

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013

Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 Soggetti esclusi ed esonerati dalla presentazione del Mod. 730/2013 L'introduzione dell'imu ha inciso sulle casistiche di esonero della presentazione della dei redditi, e, quindi, anche del Mod. 730/2013.

Dettagli

Circolare n. 6/2012 Modelli 730/2012, nuove procedure

Circolare n. 6/2012 Modelli 730/2012, nuove procedure PERNI & DORENTI Partners Oliviero Perni Luca Dorenti Of Counsel Giovanni Intrigliolo Barbara Bonsignori International Partners Luca Soldati Linda Muller Mauro Brambilla Marco Gubler Massimo Sommaruga Milano,

Dettagli

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott.

Avv. Rag. Eugenio Testoni Avv. Stefano Legnani D.ssa Milena Selli D.ssa Monica Tonetto D.ssa Mikaela Leombruni Rag. Gioia Miconi Dott. 8.2016 Giugno PROROGHE VERSAMENTI per i contribuenti con Studi di settore Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI... 2 2.1 Soci di società e associazioni trasparenti...

Dettagli

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014 CASI DI ESONERO È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella

Dettagli

Studio Tarcisio Bologna

Studio Tarcisio Bologna NUOVI TERMINI PER L ASSISTENZA FISCALE In attesa della pubblicazione definitiva del modello 730/2015 con le relative istruzioni, la presente Informativa ripercorre le principali scadenze, nonché i vari

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Il Modello UNICO per persone fisiche

Il Modello UNICO per persone fisiche Immacolata Di Rienzo (Commercialista in Caserta) Il Modello UNICO per persone fisiche Persone fisiche non esercenti attività di lavoro autonomo Persone fisiche esercenti attività di impresa o di arti e

Dettagli

Mod. 730/2011: novita` del modello e scadenze

Mod. 730/2011: novita` del modello e scadenze Mod. 730/2011: novita` del modello e scadenze di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO Sono stati approvati i modelli di dichiarazione dei redditi Mod. 730/2011 inerenti l assistenza fiscale

Dettagli

2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 1

2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 1 2. COME È COMPOSTO E COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE 1 Il Modello UNICO Persone Fisiche 2016 comprende la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione annuale IVA. Il Modello Unico per

Dettagli

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015

Ufficio Tributario Paolo Stoppa. N. 8 del 23.03.2015 LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Informativa per la clientela di studio N. 8 del 23.03.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi LE NOVITA DEL NUOVO MODELLO 730/2015 Anche quest anno siamo pronti per le prossime scadenza fiscale. Sarà un anno

Dettagli

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti

Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti Roma lì 04/05/2014 Prot. 202/2014 A tutti i Centri e Sportelli Circolare n. 52 Oggetto: 730 senza sostituto casi particolari e Colf & badanti L art. 51 bis del DL 69/2013 (Decreto del fare) ha previsto

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012

Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Circolare N.52 del 06 Aprile 2012 Modello 730/2012. Il 30 Aprile è la scadenza per chi ha scelto di presentare la dichiarazione al proprio sostituto di imposta Modello 730/2012: il 30 aprile 2012 è la

Dettagli

Circolare N. 72 del 14 Maggio 2015. Modello Unico PF/2015: inizia la raccolta documenti

Circolare N. 72 del 14 Maggio 2015. Modello Unico PF/2015: inizia la raccolta documenti Circolare N. 72 del 14 Maggio 2015 Modello Unico PF/2015: inizia la raccolta documenti Soggetti interessati Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico PF 2015) i contribuenti

Dettagli

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

CIRCOLARE N.31/E. Roma, 2 luglio 2009. Direzione Centrale Servizi ai contribuenti CIRCOLARE N.31/E Roma, 2 luglio 2009 Direzione Centrale Servizi ai contribuenti OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 Ripresa degli adempimenti e dei versamenti-

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 83/2014 Giugno/6/2014 (*) Napoli 11 Giugno 2014 L Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, ha fornito importanti

Dettagli

Modello 730 Aspetti generali

Modello 730 Aspetti generali Fisco Pratico 2010 Dichiarazione Redditi Persone Fisiche 5 Aspetti generali Vantaggi del Mod. 730 La presentazione del permette di ottenere eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la

Dettagli

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013

CIRCOLARE N.28/E. Roma, 22 agosto 2013 CIRCOLARE N.28/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 22 agosto 2013 OGGETTO: Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità.

OGGETTO: autorizzazione al rilascio del visto di conformità. 1 Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza Torino, 5 novembre 2009 Ufficio Gestione Tributi All Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili All Ordine dei Consulenti

Dettagli

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013

Informativa n. 13 INDICE. del 12 marzo 2013 Informativa n. 13 del 12 marzo 2013 Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all

Dettagli

Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011.

Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011. INFORMAT N. 156 29 GIUGNO 2011 Si riportano di seguito le principali scadenze del TERZO TRIMESTRE 2011. LUGLIO Le scadenze dei versamenti riferite al mod. UNICO 2011 sono riportate alla luce della proroga

Dettagli

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE

Nuovi obblighi di presentazione telematica. dall 1.10.2014. Circolare n. 18. del 19 settembre 2014 INDICE Circolare n. 18 del 19 settembre 2014 Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 INDICE 1 Premessa...2 2 Decorrenza...3 3 Finalità...3 4 Ambito soggettivo...3 5 Ambito oggettivo...4

Dettagli

Circolari per la Clientela

Circolari per la Clientela Circolari per la Clientela Nuovi obblighi di presentazione telematica dei modelli F24 dall 1.10.2014 1 PREMESSA Con l art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, sono stati previsti

Dettagli

Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d imposta

Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d imposta CIRCOLARE A.F. N. 131 del 4 Settembre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Rimborso credito da dichiarazione più veloce per i contribuenti privi del sostituto d imposta Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 22 22.04.2015 Redditi di lavoro dipendente e assimilati La novità del Bonus Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Nel quadro

Dettagli

OGGETTO: Proroga dei termini di versamento collegati alle dichiarazioni dei redditi 2011 Differimento delle scadenze di agosto 2011

OGGETTO: Proroga dei termini di versamento collegati alle dichiarazioni dei redditi 2011 Differimento delle scadenze di agosto 2011 Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 23 maggio 2011 Circolare n. 12/2011 OGGETTO: Proroga dei termini di versamento collegati alle dichiarazioni

Dettagli

Dottore Commercialista

Dottore Commercialista DECRETO SEMPLIFICAZIONI: DAL 2015 NUOVO MODELLO 730 PRECOMPILATO a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) Il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 pubblicato sulla G.U. del 28 novembre 2014 ed entrato in vigore

Dettagli

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale.

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI. Giugno 2008. Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI Giugno 2008 Approfondimento su: Interessi passivi su mutui relativi all acquisto dell abitazione principale. Dom. 15 (termine prorogato a lun.16) Fattura differita Scade

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI

STUDIO ASSOCIATO LEGALE TRIBUTARIO PERNI & DORENTI PERNI & DORENTI PARTNERS AVV. OLIVIERO PERNI DOTT. LUCA DORENTI OF COUNSEL DOTT. MARCO GASPARI DOTT.SSA BARBARA BONSIGNORI Milano, 11 Giugno 2015 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 17/2015: Proroghe

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA

PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA Centro Telematico PASSAGGIO DALLA DICHIARAZIONE CARTACEA ALLA DICHIARAZIONE TELEMATICA La legge 662/1996, collegata alla finanziaria 1997, ha conferito al Governo una delega per emanare decreti legislativi

Dettagli

Fiscalità degli immobili estranei al regime di impresa, arti e professioni Dott. Giovanni Picchi Dott. Domenico Ballor 1 I redditi diversi immobiliari L art. 67, comma 1, del TUIR prevede alcune fattispecie

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

Circolare 15. del 12 giugno 2015. Proroghe versamenti e differimento delle scadenze di agosto 2015 INDICE

Circolare 15. del 12 giugno 2015. Proroghe versamenti e differimento delle scadenze di agosto 2015 INDICE Circolare 15 del 12 giugno 2015 Proroghe versamenti e differimento delle scadenze di agosto 2015 INDICE 1 Premessa... 3 2 Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni... 3 2.1 Contribuenti interessati...

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Milano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi

Milano, 6 luglio 2010. A tutti i Clienti, Loro sedi !!" " # " " # # # Milano, 6 luglio 2010 A tutti i Clienti, Loro sedi Circolare n. 19/2010: Bonifici relativi alle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Dettagli

Circolare per la Clientela - 5.6.2014, n. 12 Modelli 730/2014 - Proroga dei termini di presentazione ad un professionista o ad un CAF e di

Circolare per la Clientela - 5.6.2014, n. 12 Modelli 730/2014 - Proroga dei termini di presentazione ad un professionista o ad un CAF e di Circolare per la Clientela - 5.6.2014, n. 12 Modelli 730/2014 - Proroga dei termini di presentazione ad un professionista o ad un CAF e di trasmissione telematica INDICE 1 Premessa 2 Presentazione dei

Dettagli

La certificazione unica CUD

La certificazione unica CUD La certificazione unica CUD Il datore di lavoro sostituto d'imposta dei propri dipendenti: il CUD Entro il 28 febbraio di ogni anno (fino al 2007 il termine era il 15 marzo) il sostituto deve rilasciare

Dettagli

IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Gentile Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93.

IL DIRETTORE REGIONALE Antonino Gentile Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93. VIA E MAIL Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi Bologna, 16 novembre 2009 Agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell Emilia Romagna

Dettagli

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE la comunicazione richiede tutti i dati già presenti nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti. In particolare i

Dettagli

Vigevano, 15 giugno 2014 INDICE. Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014

Vigevano, 15 giugno 2014 INDICE. Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014 Vigevano, 15 giugno 2014 Proroga dei termini di versamento - differimento delle scadenze di agosto 2014 INDICE 1 Premessa... 2 2 Proroga dei versamenti collegati alle dichiarazioni... 2 2.1 Contribuenti

Dettagli

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Spett.le Cliente Brescia, 3 marzo 2010 CIRCOLARE INFORMATIVA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI La Finanziaria 2010 (art. 2, co. 229, L. 191/2009) ha riaperto i termini per la rideterminazione del

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 3 dell 11 gennaio 2012 Regime dei nuovi contribuenti minimi - Agevolazioni per i soggetti esclusi dal nuovo regime INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime dei nuovi

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA

DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA DICHIARAZIONE 730 PRECOMPILATA PER CHI E PREDISPOSTA COSA OCCORRE PER VISUALIZZARLA QUANDO E ONLINE I DATI PRESENTI NELLA DICHIARAZIONE MODIFICA E PRESENTAZIONE I VANTAGGI DEL MODELLO PRECOMPILATO Direzione

Dettagli

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA

Circolare n. 13/2012 Nuovi limiti alla compensazione dei crediti IVA PERNI & DORENTI PARTNERS OLIVIERO PERNI LUCA DORENTI OF COUNSEL GIOVANNI INTRIGLIOLO BARBARA BONSIGNORI INTERNATIONAL PARTNERS LUCA SOLDATI LINDA MULLER MAURO BRAMBILLA MARCO GUBLER MASSIMO SOMMARUGA Milano,

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba

Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Plusvalenze immobiliari tassazione sostitutiva al 20 percento - COMPRAVENDITE - Studio Immobiliare Ba Elevata al 20 percento la tassazione sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari per i contratti stipulati

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

CIRCOLARE N. 8/E. OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 28 aprile 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008

Informativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008 Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...

Dettagli

Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013

Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013 Servizio circolari per la clientela Circolare n. 3 del 28 gennaio 2013 1 Premessa 2 Deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti 2.1 Auto aziendali 2.2 Auto dei professionisti 2.3 Auto concesse

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE

SCADENZARIO PER LE ASD APRILE SCADENZARIO PER LE ASD Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall art.7

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

CORSO PAGHE E CONTRIBUTI: IL MODELLO 730

CORSO PAGHE E CONTRIBUTI: IL MODELLO 730 CORSO PAGHE E CONTRIBUTI: IL MODELLO 730 ORE TOTALI: 30 Turni al mattino o pomeriggio per 4 ore al giorno OBIETTIVO: il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze e le competenze professionali

Dettagli

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ADEMPIMENTO NOVITÀ 2015 SOGGETTI INTERESSATI COME SI COMPILA CASI PARTICOLARI Il Quadro AC deve essere utilizzato per comunicare i dati identificativi

Dettagli

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASpI LA NUOVA INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LUNEDI 15 GIUGNO 2015 MESTRE - HOTEL AI PINI Mestre, lì 15 giugno 2015 Approfondimento NASpI e fiscalità a cura di Graziano De Munari

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir -

IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA a.a.2013-2014 IRPEF: redditi da lavoro autonomo e redditi d impresa - D.P.R. 917/86 Tuir - 1 IRPEF IRPEF: redditi da lavoro autonomo L IRPEF è un imposta personale

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013

La Gestione Separata. Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 La Gestione Separata Giornata nazionale della previdenza Milano 18 maggio 2013 1 2 L iscrizione E a carico del lavoratore o del professionista Deve essere presentata entro 30 giorni dall inizio dell attività.

Dettagli

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga

Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Più tempo per i versamenti di UNICO 2012: ufficializzata la proroga Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

L opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L opzione non può essere effettuata nell esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Contribuenti interessati Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari

Dettagli

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. DICHIARAZIONE IVA Dal 2016 dichiarazione IVA informaautonomaobbligatoria Antonella Benedetto e Maria Benedetto - Dottori commercialisti in Salerno

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE N. 2010/ 151122 Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Circolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso

Circolare n. 15/2014: Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso PERNI & DORENTI PARTNERS AVV. OLIVIERO PERNI DOTT. LUCA DORENTI OF COUNSEL AVV. ROBERTO GRUTTADAURIA DOTT. MARCO GASPARI DOTT.SSA BARBARA BONSIGNORI AVV. VALERIA PAGANI DOTT. PIETRO COLUZZI DOTT. LUCA

Dettagli

MODELLO 730/2011 NOVITÀ

MODELLO 730/2011 NOVITÀ Circolare informativa per la clientela n. 11/2011 del 24 marzo 2011 MODELLO 730/2011 NOVITÀ In questa Circolare 1. Quadri del Modello 730/2011 2. Contribuenti che possono utilizzare il Modello 730/2011

Dettagli

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI

STUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014

Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2014 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 10 1 MARZO 2014 Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS

Dettagli

STUDIO ASSOCIATO IBERATI

STUDIO ASSOCIATO IBERATI Nicola Iberati Dottore Commercialista R.C. Piazza Castello, 9 Antonino Foti Dottore Commercialista R.C. 20121 MILANO Emanuela Civardi Dottore Commercialista R.C. Tel. +39 02 36504599 Fax. +39 02 8055678

Dettagli

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015

CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015. Parma, 22 gennaio 2015 OGGETTO: Legge di stabilità Parte III CIRCOLARE DI STUDIO 5/2015 Parma, 22 gennaio 2015 Si fornisce di seguito una breve scheda di sintesi delle principali novità introdotte per il 2015 dalla L n. 190

Dettagli

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010

CNA SERVIZI INFORMA MAGGIO 2010 CNA SERVIZI INFORMA 2010 ELENCO ARGOMENTI TRATTATI Detassazione degli investimenti per ricerca e sviluppo per la realizzazione dei campionari1 Presentazione modello unico dichiarazione ambientale (MUD)

Dettagli

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè:

La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè: CEDOLARE SECCA La cedolare secca sugli affitti è un'imposta che, se scelta, sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni e, cioè: l Irpef e le addizionali sul reddito degli affitti l imposta

Dettagli

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità

OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità OGGETTO: Bonus Irpef. Le novità Premessa Il bonus Irpef, contenuto nell art. 1 del D.L. n. 66/2014 (entrato in vigore il 24 aprile 2014), vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere

Dettagli

Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata

Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata Roma, 06 giugno 2005 Direzione Centrale Gestione Tributi CIRCOLARE N. 30/E Oggetto: Comunicazione al contribuente degli esiti della liquidazione automatizzata dell imposta dovuta sui redditi soggetti a

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014

SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 SCADENZIARIO DAL 16 SETTEMBRE 2014 AL 15 OTTOBRE 2014 Modena, 08 2014 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 al 15 ottobre 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 54/2012 LUGLIO/8/2012 (*)

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 54/2012 LUGLIO/8/2012 (*) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 54/2012 LUGLIO/8/2012 (*) 18 Luglio 2012 SCADE IL 31 LUGLIO 2012 IL

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

DICHIARAZIONI FISCALI

DICHIARAZIONI FISCALI QUADRO SG SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA, O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

postaprevidenza valore

postaprevidenza valore postaprevidenza valore Fondo Pensione Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo (PIP) Documento sul Regime Fiscale postaprevidenza valore Per informazioni: 800.316.181 infoclienti@postevita.it

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli