UFFICIO FISCALE - PROT. N. 74 DEL 13 GIUGNO 2013

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1 UFFICIO FISCALE - PROT. N. 74 DEL 13 GIUGNO 2013 ASSISTENZA FISCALE MOD. 730/2013 REDDITI CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14/E DEL Con la presente forniamo la consueta illustrazione delle operazioni di assistenza fiscale, evidenziando in giallo le novità rispetto a quella dell anno passato. Con la circolare in oggetto, l Agenzia delle Entrate ha impartito le istruzioni operative relative all assistenza fiscale 2013 prestata ai contribuenti dai sostituti d imposta, dai CAF dipendenti, nonché dai professionisti abilitati iscritti negli albi dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, - per la presentazione del modello 730/2013 redditi I contribuenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d imposta che intende prestare assistenza fiscale diretta (scadenza di presentazione del mod. 730 al proprio sostituto entro il , termine prorogato dal DPCM ns. circolare n. 56 del ) oppure ad un CAF dipendenti o professionista abilitato autonomamente prescelto (scadenza di presentazione del mod. 730 entro il termine così prorogato dal DPCM del , che si allega). UTILIZZO DEL MODELLO 730 CHI PUO PRESENTARE IL MOD. 730 Possono adempiere all obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi mediante l utilizzo del mod. 730 tra gli altri, i seguenti contribuenti: - lavoratori dipendenti (compresi i soci di cooperative e i lavoratori italiani che operano all estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente da apposito decreto) e pensionati; - soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (integrazione salariale e indennità di mobilità); - giudici costituzionali, parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali); - soggetti impegnati in lavori socialmente utili; che siano titolari di uno dei seguenti redditi: - lavoro dipendente e lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, - terreni e fabbricati, - capitale, - lavoro autonomo diverso da quello derivante dall esercizio di arti e professioni abituali, - alcuni redditi diversi, altri redditi soggetti a tassazione separata. Precisano le istruzioni che possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un Cafdipendenti o ad un professionista abilitato anche i soggetti che possiedono soltanto redditi indicati nell art. 50, comma 1, lett. c-bis/tuir (redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto) a condizione che il rapporto di collaborazione duri almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2013 e conoscano i dati del sostituto d imposta che dovrà effettuare il conguaglio. CHI NON PUO PRESENTARE IL MOD. 730 Non possono utilizzare il modello 730 (e, quindi, devono presentare il modello Unico - Persone fisiche): pag.1

2 i contribuenti che hanno posseduto: redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta partita IVA, redditi di impresa anche in forma di partecipazione, redditi diversi non compresi fra quelli indicati nel quadro D/730 (righi D4 e D5), redditi da plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario; chi nel 2013 percepisce redditi di lavoro dipendente da datori di lavoro non sostituti d imposta e comunque, chi nel 2013 non ha un sostituto d imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio; chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; chi nel 2012 e/o nel 2013 non è residente in Italia. A CHI DEVE ESSERE PRESENTATO IL MOD. 730 Il mod. 730 può essere presentato: - ad un proprio sostituto d imposta che sceglie di prestare assistenza fiscale oppure ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato, da parte di lavoratori dipendenti (fra i quali sono compresi anche i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione di prodotti agricoli e della pesca); - esclusivamente ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato per gli altri redditi, compresi i possessori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa/collaborazioni a progetto di cui all art. 50, c. 1, lett. c-bis) del TUIR. CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL MOD. 730 I suddetti contribuenti, titolari dei soli redditi per i quali può essere presentato il mod. 730, devono avere nel corso dell anno 2013 un rapporto di lavoro con un sostituto d imposta che possa effettuare tutte le operazioni di conguaglio nei tempi previsti. In particolare: 1) i contribuenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato: non possono presentare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione (la C.M. non prevede il diniego alla presentazione del Mod. 730 da parte di quei dipendenti che sono a conoscenza di una successiva interruzione del rapporto di lavoro prima dell inizio delle operazioni di conguaglio); 2) i contribuenti il cui rapporto di lavoro è iniziato nel corso del 2013 e contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all anno: possono usufruire dell assistenza fiscale del proprio sostituto d imposta se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2013, oppure dell assistenza di un CAF-dipendenti o professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2013 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio; 3) i collaboratori: possono ottenere assistenza fiscale esclusivamente da un CAFdipendenti o professionista abilitato, a condizione che il rapporto di collaborazione duri almeno nel periodo compreso fra giugno e luglio 2013 e che siano conosciuti i dati del sostituto d imposta che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio. DICHIARAZIONE CONGIUNTA I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2012, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2013 Persone fisiche. pag.2

3 Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF o ad un professionista abilitato. Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori). DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Dichiarazione integrativa a favore del contribuente: si verifica quando la correzione di errori od omissioni comporta un maggior rimborso o un minor debito (ad esempio per effetto dell omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d imposta, ovvero quando non influisce sulla determinazione dell imposta. In tal caso si può presentare il modello 730 integrativo (indicare il codice 1 nella apposita casella nel frontespizio), entro il 25 ottobre 2013 ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se in precedenza era stata prestata assistenza fiscale diretta da parte del sostituto d imposta. Nel caso in cui intervenga la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 e la data del , la dichiarazione può essere presentata solo se il contribuente ha un sostituto d imposta nel periodo ottobre dicembre Anche in questo caso nel modello 730 integrativo si dovrà indicare il codice 1. Entro l 11 novembre 2013 (in quanto il 10 novembre 2013 cade in domenica) il CAF o il professionista abilitato dovrà inviare il modello integrativo all Agenzia delle entrate. Il sostituto effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. Dichiarazione integrativa per errata individuazione del sostituto d imposta: se nella dichiarazione originaria il sostituto d imposta non è stato correttamente individuato, si deve presentare il mod. 730 integrativo, indicando il codice 2 ed integrando la dichiarazione limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d imposta, mentre i rimanenti dati devono essere i medesimi della dichiarazione originaria. Pertanto, al fine di consentire l effettuazione dei conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il medesimo soggetto che ha prestato l assistenza per la presentazione del modello 730 o- riginario dovrà apportare tempestivamente la modifica necessaria. Dichiarazione integrativa a favore per il contribuente e per errata individuazione del sostituto d imposta: nell ipotesi in cui la dichiarazione integrativa venga effettuata per la correzione di errori od omissioni che comportano un maggior rimborso o un minor debito o quando non influisce sulla determinazione dell imposta (integrativa a favore) ed anche per correggere i dati del sostituto d imposta si deve presentare il mod. 730 integrativo, indicando il cod. 3. In tale ipotesi la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato l assistenza per la presentazione della dichiarazione originaria. L integrazione può essere effettuata entro il e il sostituto effettua il conguaglio nel mese di dicembre, applicando su eventuali somme a debito l interesse dello 0,40% mensile a partire dal mese di agosto (o dal mese di settembre qualora le retribuzioni di competenza di luglio vengano erogate nel mese di agosto). Per le specifiche procedure relative alle dichiarazioni integrative si vedano i punti 5.2 e 7.4 della circolare in oggetto. pag.3

4 Dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente: si verifica quando la correzione del mod.730 presentato determina un minor rimborso o un maggior debito (ad esempio per errata indicazione od omissione di un reddito). Il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa utilizzando esclusivamente il modello UNICO Persone fisiche, nei termini ordinariamente previsti e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Qualora i termini per la presentazione della dichiarazione UNICO siano scaduti, la regolarizzazione di eventuali debiti d imposta può essere eseguita mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 472/97. Nei casi in cui venga presentata una dichiarazione integrativa (sia a favore, sia a sfavore del contribuente), le procedure avviate con la precedente consegna del modello 730 non sono sospese e quindi il sostituto d imposta è obbligato a effettuare i rimborsi spettanti o a trattenere le somme dovute sulla base dell originaria dichiarazione. Nel caso di dichiarazione a favore, il sostituto, da un lato dovrà trattenere gli acconti nella misura originariamente indicata nel modello iniziale, dall altro dovrà restituire per intero il credito risultante dalla dichiarazione integrativa elaborata dal CAF o dal professionista abilitato (esclusivamente con le retribuzioni erogate nel mese di dicembre, senza possibilità di anticipare a novembre il rimborso in esame). ASSISTENZA FISCALE DIRETTA Ricordiamo che i sostituti d imposta, ai sensi dell art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 241/97, possono prestare assistenza fiscale, ma non ne hanno l obbligo. Qualora scelgano di prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti (comunicandolo entro il 15 gennaio, ai sensi dell art. 17 del DM n. 164), svolgono le attività dell art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 241/97. Comunque, tutti i sostituti d imposta, anche quelli che non prestano assistenza fiscale, sono obbligati ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai CAF o dai professionisti abilitati (art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 241/97). Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell assistenza fiscale diretta prestata dai sostituti d imposta, segnaliamo che: entro il (DPCM si veda ns. circolare n. 56 del ) il contribuente deve consegnare al proprio sostituto d imposta il modello 730/2012 debitamente compilato e sottoscritto, nonché la scelta della destinazione dell 8 e del 5 per mille. Al riguardo, la circolare in commento specifica che il sostituito può presentare al sostituto la dichiarazione mod. 730 con modalità telematica, purché venga garantita la riconducibilità della dichiarazione stessa al singolo lavoratore e purché la procedura telematica consenta un controllo sugli adempimenti posti in essere dal sostituto d imposta. Inoltre, il sostituto deve provvedere all istituzione di un sito internet dedicato e fornire i dipendenti di utenza e password personali. Il mod (scelta dell 8 e del 5 per mille) deve, invece, essere consegnato in forma cartacea per mezzo dell apposita busta chiusa. Il sostituto rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione del mod. 730 e della busta contenente la scelta dell 8 e del 5 per mille (mod ) ; entro il (DPCM si veda ns. circolare n ) il sostituto è tenuto a controllare la regolarità formale della dichiarazione, ad elaborare il prospetto di liquidazione delle imposte e a consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (modello 730-3). Il rispetto di tale termine consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione per comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto stesso. Analogamente alla consegna del CUD, la consegna al lavoratore della dichiarazione elaborata (mod. 730 e del prospetto di liquidazione) può essere pag.4

5 effettuata anche mediante trasmissione telematica purché sia garantita al lavoratore la possibilità di entrare in possesso della dichiarazione elaborata, alle seguenti condizioni: ad ogni singolo lavoratore deve avere consegnata utenza e password personali per accedere al sito internet dedicato; nel sito deve essere comunicato, entro il , l avvenuta resa disponibilità delle dichiarazioni elaborate; i lavoratori devono essere messi in grado di stampare la dichiarazione elaborata; i lavoratori devono ricevere apposita informazione sulla necessità di stampare e sottoscrivere la dichiarazione e conservarla (fino al ). La circolare dell Agenzia delle entrate non fa alcun riferimento alle sanzioni. Tuttavia, riteniamo che, come per il passato, in caso di inosservanza da parte dei sostituti delle richiamate disposizioni legislative di cui all art. 37, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 241/97, ad essi si applichi la sanzione amministrativa da euro 258 a euro Come precisa anche la circolare in commento, la sanzione per versamenti tardivi (conseguenti, ad esempio, a rettifiche ai prospetti di liquidazione) si applica all autore della violazione (che può avvalersi del ravvedimento operoso). Il sostituto entro l (in quanto il cade di domenica) deve trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione. Entro la stessa data deve consegnare le buste chiuse contenenti il modello per la scelta della destinazione dell 8 per mille e del 5 per mille dell Irpef (in base alle modalità di cui al provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del ). Si rimanda al capitolo 7.3 della circolare in commento per le dichiarazioni a rettifica in relazione ad eventuali errori commessi dal sostituto d imposta. Ai sostituti d imposta che prestano assistenza fiscale diretta spetta un compenso adeguato annualmente su base ISTAT, per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa (ad esclusione di quelle a rettifica, duplicate e annullate). Il compenso viene corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute operate dal sostituto stesso e non costituisce corrispettivo ai fini IVA. Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione di conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti. Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse I sostituti che prestano assistenza fiscale diretta devono conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione ( ) - (art. 17, comma 1, lett. d) del D.M n. 164). Al riguardo si segnala la risoluzione n. 194/E del con la quale l Agenzia delle entrate ha ammesso la conservazione di tali dichiarazioni con sistemi informatici, senza riproduzione della sottoscrizione, purché tenuti con le modalità di cui al D.M (conservazione sostitutiva). pag.5

6 ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI CAF DIPENDENTI E DAI PROFESSIONISTI ABILITATI Rimandandovi sull argomento alla circolare in commento, rammentiamo soltanto che: entro il (termine così prorogato dal Dpcm del , che si allega) il contribuente deve consegnare al CAF o al professionista abilitato il mod. 730/2013 già compilato oppure chiedere assistenza per la compilazione al CAF o al professionista stesso, nonché il mod per la scelta della destinazione dell 8 e del 5 per mille dell Irpef; entro il (termine così prorogato dal Dpcm del , che si allega) il CAF o il professionista deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione mod Entro l (in quanto il cade di domenica) dovrà, invece, consegnare copia dell eventuale dichiarazione integrativa e relativo prospetto di liquidazione; entro l (termine così prorogato dal Dpcm del , che si allega) il Caf o il professionista abilitato trasmette telematicamente all Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione (si veda apposito capitolo FLUSSO TELEMATICO DEI PROSPETTI DI LIQUIDAZIONE (MOD ). Entro l (in quanto il cade in domenica) dovrà trasmettere, invece, i dati delle eventuali dichiarazioni integrative e dei relativi prospetti di liquidazione. L Agenzia, entro 10 giorni dalla loro ricezione, li trasmette telematicamente ai sostituti d imposta che devono fare i conguagli. Si rimanda al capitolo 7.3 della circolare in commento per le dichiarazioni a rettifica in relazione ad eventuali errori commessi dal CAF o professionista abilitato. Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al CAF o al professionista abilitato. Un corrispettivo può essere richiesto nelle ipotesi di prestazioni di altre attività quali, ad esempio, la richiesta (si veda nel prosieguo) da parte del contribuente di essere informato direttamente dal CAF o dal professionista su eventuali comunicazioni provenienti dall Agenzia delle entrate Per quanto riguarda i controlli effettuati dal CAF o dal professionista abilitato sulla documentazione, vi rinviamo alla lettura dei punti della circolare in commento. Per lo svolgimento della predetta attività di assistenza fiscale ai CAF e ai professionisti a- bilitati spetta il compenso di cui all art. 38 del D.Lgs. n. 241/97. Ai medesimi soggetti spetta, inoltre, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite Entratel, il compenso previsto dall art. 3, c. 3-ter del D.P.R. n. 322/98. Il Caf o il professionista, nel modello 730-2, devono indicare se intendono o meno assumere l impegno di informare direttamente il contribuente su eventuali comunicazioni dell Agenzia delle entrate riguardanti irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. In caso di dichiarazione congiunta, la richiesta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. L assunzione dell impegno deve essere comunicata all Agenzia delle entrate barrando l apposita casella posta in alto del prospetto di liquidazione. Ai fini della notificazione si deve tener conto di quanto indicato dal contribuente nel riquadro del frontespizio del mod. 730 Domicilio per la notificazione degli atti. pag.6

7 FLUSSO TELEMATICO DEI PROSPETTI DI LIQUIDAZIONE (MOD ) COMUNICAZIONE UTENZA TELEMATICA Già dallo scorso anno, tutti i sostituti d imposta devono ricevere i dati dei per il tramite dell Agenzia delle entrate. Pertanto, tutti i sostituti di imposta hanno già dovuto obbligatoriamente comunicare all Agenzia delle entrate, entro il , utilizzando l apposito modello approvato con il provvedimento del , la sede telematica presso cui intendono ricevere i dati contabili delle liquidazioni dei modelli 730 dei propri dipendenti o assimilati (mod ). Nel 2013 è stato approvato un nuovo modello di comunicazione con il provvedimento del che doveva essere utilizzato entro il solo per la variazione di dati già precedentemente comunicati o da nuovi sostituti d imposta (si veda ns. circolare n. 39 del ). MODELLO 730/2013- QUADRO I IMU I contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale, possono, compilando il quadro I IMU del modello 730/2013, richiedere di utilizzare l eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il modello F24, il versamento dell IMU dovuta per l anno In tal caso, in sede di conguaglio il sostituto dovrà rimborsare la differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l ammontare richiesto per l effettuazione del versamento IMU. Nessun rimborso dovrà essere effettuato se il contribuente barra la casella 1 del quadro I oppure se l importo indicato nella casella 2 dello stesso quadro I risulta uguale o maggiore del credito derivante dalla liquidazione della dichiarazione. In caso di presentazione di dichiarazione congiunta, per il pagamento dell IMU, ciascun coniuge può utilizzare solo il credito derivante dalla propria liquidazione della dichiarazione. In caso di dichiarazione integrativa l importo IMU indicato nel quadro I non deve essere inferiore a quello utilizzato in compensazione nel mod. F24 per il versamento IMU. Qualora nel modello originario non fosse stato indicato alcun importo di IMU nel quadro I o la somma indicata non fosse stata utilizzata in compensazione nel mod. F24, nella dichiarazione integrativa l importo IMU del quadro I può non essere compilato o compilato in misura diversa da quello originario. Occorre segnalare che con il D.L. n. 54 del è stato sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013, relativa all imposta dovuta sull abitazione principale e relative pertinenze (escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9), comprese le unità abitative delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari (e IACP). Si dovrà quindi tener conto di tale sospensione nella scelta della suddetta compensazione. MODELLO 730/ QUADRO B CEDOLARE SECCA L art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 2011 ha introdotto, a decorrere dal 2011, per i proprietari o titolari di diritti reali di godimento su immobili ad uso abitativo locati (persone fisiche) la possibilità di optare per l applicazione una cedolare secca (del 19 o 21 % a seconda del contratto) sui redditi derivanti dai canoni di locazione di detti immobili. La cedolare secca è sostitutiva dell Irpef, delle relative addizionali, nonché dell imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. pag.7

8 Anche chi ha optato per la cedolare secca può avvalersi dell assistenza fiscale e presentare il mod I sostituti d imposta pertanto potranno trovare nei prospetti di liquidazione (mod ) anche somme da conguagliare a debito o a credito per cedolare secca. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO Come è noto, tutti i sostituti d imposta (anche coloro che non prestano assistenza fiscale diretta) sono tenuti ad eseguire le operazioni di conguaglio. A norma di quanto disposto dall'art. 1, c. 137, della legge n. 266/05, come modificato dalla legge n. 80/06, non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di dodici euro (salvo che non derivino dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento dell IMU). I sostituti d imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono considerare il risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli che hanno elaborato loro stessi oppure nei modelli elaborati dai Caf o professionisti abilitati e trasmessi dall Agenzia delle entrate, nonché di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l anno I sostituti che ricevono dei prospetti di liquidazione di soggetti con i quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro o di collaborazione, sono tenuti a restituirli immediatamente (entro il quinto giorno lavorativo successivo) ai CAF o ai professionisti abilitati che li hanno elaborati. A tal fine, per agevolare i sostituti nella restituzione, nei mod devono essere riportati l indirizzo ed il numero di telefono del Caf o professionista abilitato che ha prestato l assistenza fiscale ed ha elaborato i prospetti di liquidazione. Precisiamo che non rientra nel suddetto caso quello dei lavoratori che hanno avuto, nell anno 2013, con il sostituto d imposta un precedente rapporto di lavoro e che poi lo hanno interrotto (al riguardo rinviamo allo specifico paragrafo casi particolari alla fine della presente circolare). Le operazioni di conguaglio, sia a debito che a credito, devono essere effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2013 (e devono terminare non oltre il mese di dicembre 2013). Qualora il prospetto di liquidazione mod pervenga al sostituto d imposta non in tempo utile per eseguire le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il sostituto stesso dovrà procedere all effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile (la circolare precisa che su detti conguagli a debito non devono essere applicati gli interessi). Relativamente ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa, diversi da quelli con periodicità mensile, considerato che non esiste una competenza del mese di luglio, si ritiene, in assenza di precisazioni nella circolare in commento, di dover effettuare il conguaglio con il primo pagamento utile a partire dal mese di luglio. Rimandandovi anche alle istruzioni della circolare dell Agenzia, riportiamo di seguito le precisazioni di maggiore interesse. pag.8

9 SOMME A CREDITO PER IL CONTRIBUENTE Il rimborso di imposte e/o addizionali, risultanti dal prospetto di liquidazione, il cui singolo importo sia superiore a 12 (salvo che non derivino dalla richiesta di utilizzare parte del credito per il pagamento dell IMU), è eseguito mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all IRPEF effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio 2013, utilizzando, se necessario, l ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza dello stesso mese di luglio. La circolare specifica che, se necessario, il rimborso può essere eseguito anche mediante riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell anno 2013 (anche quest anno le istruzioni non ripetono in questo punto che si possono utilizzare anche somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale che potrebbero derivare da trattenute eseguite nei mesi successivi, ad esempio, per incapienza della retribuzione. Si ritiene che sia un mancato coordinamento). Le istruzioni precisano che della suddetta evenienza il sostituto deve darne notizia al sostituito contestualmente all erogazione della prima rata di rimborso (nella forma che lo stesso ritiene opportuna: ad esempio, con lettera o con segnalazione nel cedolino paga) Si precisa che per ritenute a titolo di IRPEF e relative addizionali si intendono quelle riferite a qualsiasi codice tributo, e quindi anche a compensi diversi da quelli di lavoro dipendente e/o assimilato. Si veda il precedente paragrafo MODELLO 730/2013- QUADRO I - IMU relativamente alla possibilità di compensare il credito derivante dalla liquidazione della dichiarazione con il debito IMU. Modalità di concessione del rimborso a credito per il contribuente Da quanto sopra detto, si evince che per l Agenzia delle Entrate, differentemente dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto d imposta non può anticipare le somme in assenza di monte ritenute Irpef o trattenute di addizionali all IRPEF a debito e di trattenute per conguagli a debito da assistenza fiscale. Conseguentemente, in presenza di una pluralità di aventi diritto, il sostituto d imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente sulla base di una percentuale, uguale per tutti i soggetti assistiti, così determinata: importo globale delle ritenute operate e trattenute da assistenza fiscale nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso) ammontare complessivo del credito da rimborsare pag.9

10 Obblighi del sostituto d imposta e del contribuente nel caso in cui il rimborso non sia completato entro dicembre Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto, entro il mese di dicembre, deve comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello (o 730-4), gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente. Conguagli derivanti da dichiarazioni integrative Il sostituto deve effettuare gli eventuali rimborsi risultanti da comunicazioni integrative, Mod integrativo, sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. La circolare precisa che il sostituto d imposta deve procedere alle operazioni di conguaglio di un prospetto integrativo anche qualora non abbia eseguito le operazioni di conguaglio di un prospetto originario (ad esempio quando il originario era a zero). Conguagli derivanti da comunicazioni rettificative Il sostituto che elabora modelli rettificativi o che riceve comunicazioni rettificative, deve effettuare le operazioni di conguaglio nel primo mese utile del medesimo periodo d'imposta. Gli importi delle comunicazioni rettificative, derivanti dalla riliquidazione del Mod.730 sono indicati nella loro misura intera; spetterà quindi al sostituto d imposta che opera le operazioni di conguaglio, effettuare i necessari conguagli per differenza rispetto a quanto già trattenuto o rimborsato nei mesi precedenti. SOMME A DEBITO PER IL CONTRIBUENTE Le somme risultanti a debito dal modello o 730-4, sia per le imposte, anche sostitutive, che per le addizionali e di singolo importo superiore a 12, sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio Qualora il prospetto di liquidazione mod pervenga al sostituto d imposta non in tempo utile per eseguire le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, il sostituto stesso dovrà procedere all effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile (la circolare precisa che su detti conguagli a debito non devono essere applicati gli interessi). Rateizzazione degli importi dovuti Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti a debito 1 (da un minimo di due a un massimo di cinque rate), il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi previsti nella misura dello 0,33 per cento mensile (da versare separatamente con il relativo codice 1630 ) e 1 Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto dell Irpef. pag.10

11 trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere sempre dai compensi di competenza del mese di luglio Restano in ogni caso non dovuti gli interessi sulla prima rata. La rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre (con versamento delle somme trattenute da parte del sostituto entro il 16 dicembre). Pertanto, considerato che le operazioni di conguaglio iniziano, generalmente, in agosto (con l erogazione delle competenze di Luglio), le rate non potranno mai superare il numero di quattro. Se il sostituto non può rispettare la scelta operata dal contribuente circa il numero delle rate prescelte (esempio: scelta del dipendente di cinque rate e conguaglio iniziato ad agosto o ritardata ricezione del modello 730-4), lo stesso deve ripartire le somme a debito in un numero di rate che sia il più vicino possibile a quello scelto dal contribuente, ma che consenta comunque di rispettare il termine entro il quale deve cessare la rateazione (novembre). Acconti Rammentiamo che i contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale, nel caso ritengano di avere un debito d imposta minore rispetto a quello dell anno precedente, possono chiedere, sotto la propria responsabilità, di voler effettuare un minor versamento di acconto o di non voler eseguire nessun acconto per il 2013, segnalandolo nel modello 730. Seconda o unica rata di acconto Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o intenda effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730/2011 presentato, deve comunicarlo entro il 30 settembre 2013 al sostituto d imposta che effettua il conguaglio. Il datore di lavoro dovrà trattenere gli importi dalle retribuzioni erogate in novembre. Se le retribuzioni erogate nel mese di novembre sono insufficienti, l importo residuo del debito dovuto sarà trattenuto dal sostituto d imposta sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore nel mese successivo. Su tali importi, di cui è differito il pagamento, si applica l interesse mensile dello 0,40%, da versarsi cumulativamente all imposta dovuta. La trattenuta della seconda o unica rata di acconto deve essere operata anche sui compensi che vengono pagati ai collaboratori nel mese di novembre, ovvero nel mese di dicembre con la maggiorazione dello 0,40% nel caso di incapienza o di mancanza di compensi nel mese di novembre. Non è dovuto alcun acconto per l addizionale regionale all IRPEF. Retribuzione mensile incapiente Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell'anno Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dello 0,33 per cento mensile dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. pag.11

12 Residuo ancora da trattenere alla fine di dicembre Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intero importo dovuto dal sostituito per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2013, gli importi ancora dovuti (a titolo di saldo, primo acconto, secondo o unico acconto, redditi soggetti a tassazione separata, cedolare secca), utilizzando le stesse voci contenute nel modello (o 730-4). La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio 2014, dovrà essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità ordinariamente previste per il versamento in autotassazione dell imposta delle persone fisiche (mod. F24: codice tributo 4001 per IRPEF a saldo; codice tributo 4033 per primo acconto IRPEF; codice tributo 4034 per secondo o unico acconto IRPEF; codice tributo 3801 addizionale regionale IRPEF; codice 3844 addizionale comunale IRPEF a saldo; codice 3843 per acconto addizionale comunale IRPEF; cod. tributo 4200 per 20% tassazione separata; cod. tributo 1840 per prima rata cedolare secca; cod. tributo 1841 per seconda rata cedolare secca; cod. tributo 1842 per saldo cedolare secca; cod. tributo 1816 imposta sostitutiva 10% su premi di produttività). Conguaglio a debito rettificativo Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l anno 2013, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente (0,40% mensile). Si evidenzia che i modelli 730 rettificativi sono elaborati dal soggetto che presta l assistenza fiscale a seguito di errori commessi dallo stesso. Le operazioni di conguaglio devono essere eseguite dal sostituto nel primo mese utile successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione. Versamento degli importi trattenuti da conguaglio per assistenza fiscale Gli importi trattenuti per conguaglio da assistenza fiscale sulle retribuzioni sono versati nei termini previsti per il versamento delle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti. Vi ricordiamo che i principali codici tributo da utilizzare sul modello F24 per il versamento delle somme trattenute a seguito di assistenza fiscale da parte dei sostituti d imposta nei confronti sia dei lavoratori dipendenti che dei titolari di reddito di collaborazione sono i seguenti: IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d imposta (sia per i conguagli dei lavoratori dipendenti che per quelli dei collaboratori); 4730 IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d imposta (sia per i conguagli dei lavoratori dipendenti che per quelli dei collaboratori); 3803 addizionale regionale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale; 3846 addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta - mod Saldo. Quando si utilizza questo codice indicare anche codice comune; addizionale comunale all IRPEF trattenuta dal sostituto d imposta - mod Acconto. Quando si utilizza questo codice indicare anche codice comune; 4201 acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d imposta 20%; pag.12

13 Imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93; Interessi pagamento dilazionato dell Irpef trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale; Interessi pagamento dilazionato dell addizionale regionale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale; Interessi pagamento dilazionato dell addizionale comunale all Irpef trattenuta dal sostituto d imposta a seguito di assistenza fiscale; 1845 Imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione Art. 3, D. Lgs. n. 23/2011 ASSISTENZA FISCALE ACCONTO (cedolare secca - istituito con ris. 49/E del ); 1846 Imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all abitazione Art. 3, D. Lgs. n. 23/2011 ASSISTENZA FISCALE SALDO (cedolare secca - istituito con ris. 49/E del ); 1619 Contributo di solidarietà di cui all art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuta a seguito di assistenza fiscale (istituito con ris. n. 47/E del ); Interessi pagamento importi rateizzati. Per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento relativo ai suddetti codici tributo, da indicare sul modello F24, è quello relativo al periodo d imposta dei redditi cui si riferisce il tributo. Pertanto, per le trattenute derivanti dal conguaglio per assistenza fiscale 2013, il periodo di riferimento da indicare sarà: - il 2012, per le trattenute relative a redditi 2012; - il 2013, per acconti Precisiamo che tali versamenti vanno eseguiti utilizzando il modello F24, indicando obbligatoriamente la colonna relativa alla rateazione con 0101 nel caso il contribuente non abbia richiesto nessun pagamento rateale, altrimenti con il numero della rata che si sta pagando sul totale delle rate prescelto (esempio: 0104 se viene trattenuta la prima di quattro rate). In tema di rateizzazione, l Agenzia delle Entrate specificò, in occasione di un Forum Internet sui versamenti nel 1999, che quando il sostituto d imposta si trova ad effettuare dei versamenti IRPEF in acconto e a saldo relativi ai modelli 730 presentati dai propri dipendenti che abbiano optato per il pagamento con un numero di rate differente, è necessario compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di dipendenti che hanno scelto di pagare in uno stesso numero di rate. In alternativa, è possibile eseguire un unico versamento cumulativo per tutti i contribuenti (anche se gli stessi abbiano optato per un numero diverso di rate), indicando Con R.M. n. 159/E del 25/10/2000, sono stati istituiti i codici tributo da usare per tardivi versamenti a seguito di rettifiche dei modelli 730, derivanti da errori commessi dal soggetto che presta assistenza fiscale (sostituto d imposta o CAF-dipendenti o professionista abilitato): 8915 sanzione pecuniaria IRPEF, rettifica modello 730 ravvedimento (nella Sezione Erario ); pag.13

14 8916 sanzione pecuniaria addizionale regionale all IRPEF, rettifica modello 730, ravvedimento (nella Sezione Regioni ed Enti locali ); 8917 sanzione pecuniaria addizionale comunale all IRPEF, rettifica modello 730, ravvedimento (nella Sezione Regioni ed Enti locali ). Come periodo di riferimento va indicato l anno di imposta per il quale è stato effettuato il tardivo versamento. CASI PARTICOLARI Per completezza di argomento riepiloghiamo le situazioni particolari che si possono verificare nella fase di conguaglio per assistenza fiscale. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Conguaglio a debito Qualora prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione presentata, che gli stessi dovranno versare direttamente secondo le modalità ordinariamente previsti per i versamenti relativi a Unico persone fisiche. Conguaglio a credito Il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi complessivamente corrisposti nello stesso mese, con le modalità e i tempi ordinariamente previsti (anche quest anno le istruzioni non ripetono in questo punto che si possono utilizzare anche. somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza. Si ritiene che sia un mancato coordinamento). La dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. DECESSO DEL CONTRIBUENTE Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730, sebbene la dichiarazione mod.730 risulti presentata a tutti gli effetti. Conguaglio a debito Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello (o 730-4), l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi stessi nei termini previsti dall art.65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Si rammenta che gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell art.1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n Conguaglio a credito Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi i relativi importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione. pag.14

15 Il predetto credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Rimane, comunque, impregiudicata la facoltà per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell art.38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n Qualora gli eredi rilevino delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO - Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Anche nel caso in cui il decesso del contribuente dichiarante sia avvenuto successivamente alla presentazione di una dichiarazione mod. 730 in forma congiunta, il sostituto deve astenersi dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e deve comunicare al coniuge superstite gli importi a debito o a credito (si veda il testo della circolare per gli ulteriori adempimenti in capo al coniuge). PASSAGGIO DI DIPENDENTI DA UN DATORE DI LAVORO AD UN ALTRO SENZA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio: fusioni, conferimenti, cessione di azienda), il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d imposta tenendo conto dell operato del precedente datore di lavoro, è tenuto anche a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale (sia nel caso di assistenza diretta, che in quello di assistenza prestata da un CAF o professionista abilitato). ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE E CASI SIMILARI Pur essendo il modello 730 valido a tutti gli effetti, per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonché a collaboratori che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio per assistenza fiscale, il sostituto d'imposta deve operare in modo particolare. Conguaglio a credito Il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai complessivi compensi di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui l'ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d'imposta. Anche quest anno le istruzioni non ripetono in questo punto che si possono utilizzare anche. somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza. Si ritiene che sia un mancato coordinamento. Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui. Conguaglio a debito Il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi. Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate. Qualora, invece, corrisponderà a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d'imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto pag.15

16 delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile. Le suddette procedure si applicano anche nei casi di part-time verticale qualora nei mesi interessati alle operazioni di conguaglio non sia stata eseguita prestazione lavorative e conseguentemente non vi siano emolumenti corrisposti (esempio: part-time verticale con attività lavorativa da settembre a giugno). EVENTI ECCEZIONALI La circolare in commento specifica che se non vi sono provvedimenti di sospensione specifici relativamente all assistenza fiscale, i termini di sospensione previsti da provvedimenti che richiamano genericamente gli adempimenti fiscali non si applicano al modello 730 ed alle relative operazioni di conguaglio. Cordiali saluti. L UFFICIO FISCALE CIRELLI DOTT.SSA ROBERTA DROGHETTI DOTT.SSA STEFANIA ALLEGATI: 1. CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 14/E DEL 9 MAGGIO 2013; 2. DPCM DEL , PUBBLICATO IN G.U. N. 126 DEL 31 MAGGIO 2013, SERIE GENERALE. pag.16

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